Tipologia: CCNL
Data firma: 3 febbraio 2021
Validità: 03.02.2021. 30.12.2023
Parti: Fenapi-Confederazione Imprese Italia e Ciu
Settori: Commercio-Terziario, PMI, Dirigenti, quadri di direzione,quadri, ricercatori
Fonte: cnel


Sommario:

 

Premessa
Titolo I Parte introduttiva
Art. 1. Oggetto e sfera di applicazione del Contratto
Art. 2. Struttura e assetto del contratto
Art. 3. Vacanza contrattuale
Art. 4 Contratto territoriale e/o aziendale
Art. 5 Dinamica contrattuale
Art. 6 Applicazione contrattuale
Art. 7. Decorrenza, durata del Contratto nazionale e procedure di rinnovo
Art. 8. Condizioni di miglior favore
Art. 9. Sistema di formazione professionale e continua
Titolo II Costituzione del rapporto
Art. 10. Applicabilità
A) Dirigenti
Art. 11. Dirigenti
B) Quadri di Direzione
Art. 12. Declaratoria del Quadro di Direzione
Art. 13. Quadri di Direzione
Art. 14. Accesso alla qualifica
Art. 15. Assegnazione della qualifica
Art. 16. Tutela
C) I Quadri
Art. 17. Disciplina dei quadri
D) Ricercatori /Quadri ad Alto Contenuto Tecnologico-Professionale
Art. 18. Premessa
Art. 19. Definizione di Ricercatore
Art. 20. Definizione di Quadro ad alto contenuto Tecnologico-Professionale
Art. 21. Periodo sabbatico
Art. 22. Norme di tutela
Titolo III Attuazione del rapporto
Art. 23. Assunzione o nomina
Art. 24. Contratto di somministrazione di lavoro
Art. 25. Lavoro Agile (Smart Working)
Art. 26. Contratto a termine
Art. 27. Attivazione del contratto interinale
Art. 28. Periodo di prova per i dirigenti
Art. 28.1 Periodo di prova per Quadri di Direzione e Quadri
Art. 29. Responsabilità civile verso terzi
Art. 30. Polizza assicurativa
Titolo IV Attività di ricerca e formative
Art. 31 Corsi di lingua italiana per Ricercatori-Quadri stranieri
Art. 32. Lavoro ciclico
Art. 33. Brevetti
Art. 34. Proprietà intellettuale
Titolo V Trattamento economico
Art. 35. Determinazione degli elementi della retribuzione
Art. 36. Trattamento minimo mensile
Art. 37. Scatti di anzianità per i Dirigenti
Art. 38. Scatti di anzianità per i Quadri di Direzione
Art. 39. Scatti di anzianità per i Quadri e i lavoratori con alto contenuto tecnologico professionale con la qualifica di quadro
Art. 40. Indennità di funzione
Art. 41. Retribuzione variabile
Art. 42. Cointeressenza
Art. 43. Erogazioni economiche
Titolo VI Mensilità supplementari
Art. 44. Mensilità supplementare: la tredicesima
Art. 45. Mensilità supplementare: la quattordicesima
Titolo VII Svolgimento del rapporto

Art. 46. Etica del Servizio
Art. 47. Valorizzazione deontologica dirigenti
Art. 48. Prestazione lavorativa
Art. 49. Festività
Titolo VIII Ferie e congedi
Art. 49. Ferie
Art. 50. Congedo matrimoniale
Titolo IX Aspettative
Art. 51. Aspettativa
Titolo X Missioni e trasferimenti
Art. 52. Trasferimento del dirigente
Art. 53. Trasferimento del Quadro di direzione
Art. 54. Trasferte e missioni
Art. 55. Mezzi di trasporto
Art. 56. Trasferimento di proprietà
Titolo XI Responsabilità civili e penali
Art. 57. Responsabilità civili e penali
Art. 58. Mutamento di posizione
Titolo XII Malattie e infortuni
Art. 59. Malattia e infortunio
Art. 60. Normativa
Art. 61. Obblighi del lavoratore
Art. 62. Maternità e Paternità
Art. 63. Periodo di comporto
Art. 64. Trattamento economico di malattia
Art. 65. Infortunio
Art. 66. Trattamento economico d'infortunio
Art. 67. Quota giornaliera per malattia e infortunio

 

Titolo XIII Previdenza integrativa complementare
Art. 68. Previdenza Obbligatoria
Art. 69. Contrattazione di Secondo Livello o individuale
Art. 70. Competenze dell'Ente Bilaterale
Titolo XV Doveri del personale
Art. 71. Responsabilità civili e penali
Art. 72. Obbligo del prestatore di lavoro
Art. 73. Divieti
Art. 74. Giustificazioni delle assenze
Art. 75. Rispetto orario di lavoro
Art. 77. Telefono aziendale
Art. 78. Utilizzo di personal computer
Art. 79. Utilizzo di supporti magnetici
Art. 80. Utilizzo della rete aziendale
Art. 81. Utilizzo della rete Internet e dei relativi servizi
Art. 82. Posta elettronica
Art. 83. Comunicazione mutamento di domicilio
Titolo XVI Norme disciplinari
Art. 84. Provvedimenti disciplinari
Art. 85. Codice disciplinare
Art. 86. Normativa provvedimenti disciplinari
Art. 87. Mutamento di posizione
Titolo XVIII Forme di tutela del rapporto

Art. 88. Rappresentanze sindacali aziendali (RSA)
Art. 89. Collegio di conciliazione
Art. 89. Quota obbligatoria di adesione
Art. 90. Modalità di pagamento della quota
Art. 91. Clausola provvisoria
Titolo XIX Cessazione del rapporto
Art. 92. Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 93. Recesso dell'impresa
Art. 94. Dimissioni
Art. 95. Dimissioni per giusta causa
Art. 96. Licenziamento del Dirigente
Art. 97. Licenziamento del Quadro di direzione
Art. 98, Trattamento di fine rapporto (TER)
Art. 99. Indennità in caso di morte
Titolo XX Tutela della dignità e parità lavoratori
Art. 100. Tutela delle lavoratrici madri
Art. 101. Pari opportunità
Art. 102. Azioni positive
Art. 103. Corsi esterni
Art. 104. Molestie sui luoghi di lavoro
Art. 105. Mobbing
Art. 106. Conoscenza base lingua italiana per lavoratori stranieri
Art. 107. Lavoratori stranieri
Art. 108. Aspettativa per tossicodipendenza
Art. 109. Tutela dei genitori di portatori di handicap
Art. 110. Corresponsione della retribuzione, reclami sulla busta paga
Titolo XXI Diritto alla formazione continua e alla informazione
Art. 111. Diritto alla formazione continua
Art. 112. Diritti di informazione
Art. 113. Certificazione del bilancio di carriera
Titolo XXII Sicurezza sul lavoro
Art. 114 Considerazioni
Art. 115. Richiami normativi
Art. 116. Adempimenti preliminari
Art. 117. Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. RLS
Art. 118. Disposizioni finali
Titolo XXIII Formazione e aggiornamento professionale
Art. 119. La formazione continua
Art. 120. Istituzione "Fondo Interprofessionale Formazione Continua"
Titolo XXIV Relazioni sindacali
Art. 121. Relazioni Nazionali
Art. 122. Relazioni Regionali
Art. 123. Rappresentanze Sindacali Unitarie
Art. 124. Regolamento Elettorale RSU
Art. 125. Assemblea
Art. 126. Delegato Provinciale
Art. 127. Deleghe Sindacali
Art. 128. Controversie individuali
Art. 129. Controversie collettive
Art. 130. Contributi di assistenza contrattuale per la Fenapi
Art. 131. Contributi di assistenza contrattuale per Ciu
Titolo XXV Accordi integrativi regionali/territoriali
Art. 132. Accordi Integrativi Regionali/Territoriali
Titolo XXVI Disposizioni generali e finali 
Art. 133. Decorrenza e durata
Art. 134. Rinnovo contrattuale
Art. 135. Tregua sindacale
Art. 136. Esclusività di stampa. Archivi contratti
Titolo XXVI Disposizioni generali e finali
Art. 137. Condizioni di miglior favore
Art. 138. Contratti territoriali
Art. 139. Disposizioni generali
Allegato
Allegato A
Allegato I Protocollo di intesa perla costituzione delle RSU impiegati e quadri


Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti, quadri di direzione e quadri e dei ricercatori

In data 03 febbraio 2021 in Roma le Parti hanno convenuto di stipulare il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dirigenti ed i Quadri di Direzione del e l’estensione del suo campo applicativo a tutti i Dirigenti ed i Ricercatori inquadrabili come Quadri e comunque dipendenti da aziende aderenti alla Fenapi e Imprese Italia; sotto scrivono per i datori di lavoro: Fenapi Federazione Nazionale Autonoma Piccoli Imprenditori […], la Fenapi rappresenta le imprese del terziario, Confederazione Imprese Italia associazione federata Fenapi, con patto federativo del 8 ottobre 2020, […], sottoscrive per i lavoratori: Ciu. Confederazione Italiana di Unione delle Professioni Intellettuali […]
Nota a verbale.
Salvo diverso riferimento, il presente CCNL e gli Istituti s'intendono applicabili sia ai Dirigenti, ai Quadri di Direzione che ai Quadri ed i ricercatori. Ai Professionisti dei Paesi Terzi. Carte Blu (dir. 2009/50/CE).

Titolo I Parte introduttiva
Art. 1. Oggetto e sfera di applicazione del Contratto

Il presente contratto collettivo regola, su tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro fra le imprese condotte in forma singola, societaria o, comunque, associata che svolgono attività del settore della piccola e media impresa, nell'area del terziario-commercio, imprese ad elevata tecnologia produttiva, imprese impegnate nel settore della conoscenza) e le attività dirigenziali, dei quadri di direzione, dei quadri e dei ricercatori. lavoratori ad alto contenuto tecnologico-professionale con qualifica di quadro.

Art. 4 Contratto territoriale e/o aziendale
[…]
La contrattazione territoriale e/o aziendale definisce gli stipendi contrattuali e può trattare le materie specificatamente rinviate all'interno del presente CCNL, secondo le modalità e gli ambiti appositamente definiti e dovrà riguardare istituti e materie diversi e non ripetitivi a quelli stabiliti dal livello nazionale.

Titolo II Costituzione del rapporto
Art. 10. Applicabilità

Il presente CCNL disciplina i rapporti di lavoro tra le aziende associate e aderenti ed il proprio personale direttivo con tutte le declaratorie inserite nel presente contratto. Si applica altresì alle figure di Dirigente, Quadro di Direzione, Quadro/Ricercatore che lavorano all'estero, dipendenti di imprese italiane, anche se colà residenti.
Il presente contratto disciplina i rapporti di lavoro tra le aziende associate e aderenti e il proprio personale direttivo:
a) Dirigenti;
b) Quadri di Direzione;
c) Quadri 
d) Lavoratori con alto contenuto tecnologico-professionale
e) Cittadini di Paesi Terzi muniti di Carta Blu (dir 2009/50/CE)

Titolo III Attuazione del rapporto
Art. 24. Contratto di somministrazione di lavoro

Il contratto di somministrazione di lavoro per i quadri di direzione, i quadri e lavoratori ad alto contenuto tecnologico-professionale è disciplinato secondo i termini di cui al Protocollo nazionale d’intesa.

Art. 25. Lavoro Agile (Smart Working)
la Legge n. 81/2017 definisce il "lavoro agile” come modalità di esecuzione dell’attività lavorativa che può esser resa anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa in parte all'esterno della sede di lavoro, senza una postazione fissa;. il lavoro agile non costituisce una nuova forma di lavoro ma una diversa modalità di svolgimento della prestazione di lavoro subordinato contrattualmente già in essere con garanzia di tutte le prerogative e caratteristiche già applicate.
Il lavoro agile non costituisce una nuova forma di lavoro ma una diversa modalità di svolgimento della prestazione di lavoro subordinato contrattualmente già in essere con garanzia di tutte le prerogative e caratteristiche già applicate.
Il lavoro agile è applicabile ai lavoratori destinatari del presente contratto che svolgano mansioni compatibili con l’adempimento della prestazione al di fuori dei locali aziendali.
La richiesta di attivazione del lavoro agile può avvenire o su iniziativa dell'azienda o del dipendente.
Nell’accesso al lavoro agile saranno favoriti i lavoratori con particolari situazioni di fragilità personale, le lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del congedo di maternità o in alternativa allo stesso, i lavoratori con figli in situazione di grave disabilità.
Ai lavoratori in lavoro agile saranno garantiti gli strumenti aziendali per operare.
Sarà garantita ai medesimi idonea formazione in merito alle modalità di lavoro agile ed al funzionamento dei relativi supporti, nonché l’accesso alla formazione professionale comune agli altri dipendenti.
Saranno altresì garantiti tempi di disconnessione di norma corrispondenti all'ordinario orario di lavoro.
Le residue modalità di prestazione saranno oggetto di contrattazione individuale nel cui ambito si terrà conto delle situazioni personali e delle caratteristiche della prestazione dedotta.

Art. 26. Contratto a termine
Il contratto di lavoro a termine è consentito nel rispetto delle relative norme di legge.

Art. 27. Attivazione del contratto interinale
L'attivazione di rapporto di lavoro interinale è consentita per esigenze temporanee che non possano trovare risposta nell'organico già presente nell’impresa, per un periodo massimo di dodici mesi. _ 
La regolamentazione del lavoro interinale, in attesa di un apposito accordo tra le parti stipulanti il presente contratto, è quella prevista dalla vigente legge.

Titolo VII Svolgimento del rapporto
Art. 48. Prestazione lavorativa.

In considerazione della posizione, delle funzioni e delle responsabilità particolari del dirigente e del quadro di direzione nell'ambito dell'organizzazione aziendale, la sua prestazione lavorativa non è quantificabile, tuttavia essa tende a correlarsi, in linea di massima, pur con ampia discrezionalità, all'orario dell'unità operativa cui il dirigente è addetto, specie per quanto riguarda il riposo settimanale nell'ambito delle leggi vigenti.
Per il trattamento economico e normativo delle festività valgono le norme contrattuali collettive in vigore per i quadri dipendenti dall'impresa nella quale il dirigente presta la sua attività.
In sostituzione di quanto previsto dall'accordo interconfederale 16 maggio 1977 sulle festività abolite, le parti convengono che la festività civile del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata la domenica successiva, sia retribuita in aggiunta alla retribuzione mensile e che, in sostituzione delle quattro ex festività, siano previsti quattro giorni di permesso retribuito da fruire entro Panno di maturazione ovvero, in mancanza, da compensare con la corrispondente retribuzione.

Titolo VIII Ferie e congedi
Art. 49. Ferie

[…]
Le ferie sono irrinunciabili e qualora eccezionalmente queste non risultino tempestivamente fruite, in tutto o in parte, al dirigente. per il periodo non goduto e salvo diversa richiesta dell'interessato. verrà corrisposta, nel mese di luglio immediatamente successivo, una indennità sostitutiva pari alla retribuzione di fatto.
[…]

Titolo XII Malattie e infortuni
Art. 62. Maternità e Paternità

Per il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro previsto dalle vigenti disposizioni legislative sulla maternità, il datore di lavoro conserverà all'interessata il suo posto di lavoro, corrispondendole la retribuzione mensile di fatto, tenuto conto quanto corrisposto dagli Enti previdenziali.
[…]

Art. 65. Infortunio
Cosi come previsto dal Decreto legislativo numero 81/2008 e seguenti, il datore di lavoro è obbligato, a tenere un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un’assenza dal lavoro di almeno un giorno.
Per la copertura assicurativa dei lavoratori da infortuni sul lavoro e da malattie professionali le imprese sono tenute ad assicurare presso l’Inail i propri dipendenti, secondo la normativa vigente.
Il lavoratore deve comunicare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell’infortunio, non abbia potuto trasmettere la prescritta denuncia all'Inail, il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.

Titolo XV Doveri del personale
Art. 72. Obbligo del prestatore di lavoro

Il lavoratore ha l’obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri e il segreto di ufficio, di usare modi cortesi con la clientela, di rispettare scrupolosamente le scadenze amministrative di legge e assegnate dai superiori e di competenza per mansione e inquadramento.
Il lavoratore ha l’obbligo di conservare diligentemente le dotazioni strumentali e i materiali di consumo, di cooperare alla prosperità dell'impresa.
Il lavoratore ha l’obbligo di uniformare il proprio comportamento con i colleghi al massimo rispetto delle possibili differenze di razza, sesso, religione e cultura che possano esistere tra i colleghi.
È altresì obbligatorio il rispetto della legge 675/96 per i dipendenti che per motivi di lavoro vengano a conoscenza dei dati sensibili dei propri colleghi.

Art. 73. Divieti
È vietato al personale ritornare nei locali dell'impresa e trattenersi oltre l'orario prescritto, se non per ragioni di servizio e con l'autorizzazione dell’impresa. Non è consentito al personale di allontanarsi dal servizio durante l'orario se non per ragioni di lavoro e con permesso esplicito.
Il datore di lavoro a sua volta non potrà trattenere il proprio personale oltre l'orario normale, salvo nel caso di prestazione di lavoro straordinario.
Il lavoratore, previa espressa autorizzazione, può allontanarsi dal lavoro anche per ragioni estranee al servizio.
In tal caso è in facoltà del datore di lavoro richiedere il recupero delle ore di assenza con altrettante ore di lavoro normale nella misura massima di un'ora al giorno senza diritto ad alcuna maggiorazione.
Al termine dell'orario di lavoro, prima che sia dato il segnale di uscita, e assolutamente vietato abbandonare il proprio posto.

Titolo XVI Norme disciplinari
Art. 84. Provvedimenti disciplinari

L'inosservanza dei doveri da parte del personale dipendente comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro sull'entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano:
- Richiamo inflitto verbalmente per le mancanze più lievi;
- Richiamo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1);
- Multa in misura non eccedente l'importo di quattro ore della normale retribuzione;
- Sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni dieci;
- Licenziamento disciplinare senza preavviso e con le conseguenze di ragione e di legge.
Il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che:
- Ritardi nell'inizio del lavoro senza giustificazione;
- Esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
- Si assenti dal lavoro fino a tre giorni nell'anno solare senza comprovata giustificazione;
- Non comunichi immediata notizia all'impresa di ogni mutamento della propria dimora, sia durante il servizio sia durante i congedi;
- Non curi con scrupolo la consegna di valori ricevuti per servizio.
- Utilizzi per scopi impropri e/o estranei al servizio gli accessi alla rete dell'impresa, utilizzo beni aziendali, indipendentemente dal carico di lavoro presente.
Il provvedimento della sospensione dalla retribuzione e dal servizio si applica nei confronti del lavoratore che:
- Arrechi danno alle cose ricevute in dotazione e uso, con dimostrata responsabilità;
- Si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza;
- Commetta recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare, in qualunque delle mancanze che prevedono la multa, salvo il caso dell'assenza ingiustificata e per la seconda mancanza di diligenza nella consegna di valori di clienti se nell’anno in corso è già stata inflitta una multa per analogo motivo;
- Utilizzi senza specifica autorizzazione dell'impresa connessione alla rete e/o telefoniche a tariffazione speciale.
Salva ogni altra azione legale, il provvedimento di cui al punto che precede (licenziamento disciplinare) si applica esclusivamente perle seguenti mancanze:
- assenza ingiustificata oltre tre giorni nell'anno solare;
- Recidiva nei ritardi ingiustificati oltre la quinta volta nell’anno solare, dopo formale diffida per iscritto;
- Grave violazione degli obblighi;
- Infrazione alle norme di legge circa la sicurezza previste dal Decreto Legislativo n. 81/2008;
- L’abuso di fiducia, la concorrenza, la violazione del segreto d'ufficio;
- L’esecuzione, in concorrenza con l'attività dell'impresa, di lavoro per conto proprio o di terzi, fuori dell'orario di lavoro;
- La recidiva oltre la terza volta nell'anno solare in qualunque delle mancanze che prevedono la sospensione, fatto salvo quanto previsto per la recidiva nei ritardi, e per la terza mancanza di diligenza nella consegna di valori dei clienti se nell'anno in corso è già stata inflitta la sospensione per analogo motivo;
[…]

Titolo XVIII Forme di tutela del rapporto
Art. 88. Rappresentanze sindacali aziendali (RSA)

I sindacati dei dipendenti, competenti per territorio e aderenti alle OO.SS. stipulanti il presente CCNL, possono istituire proprie rappresentanze sindacali nelle imprese artigiane, commerciali, del terziario, turismo e servizi oltre che nelle PMI.
In tal caso gli stessi sindacati comunicheranno i nominativi dei dirigenti e dei quadri di direzione investiti di tale rappresentanza alle aziende interessate e alla Fenapi.

Titolo XX Tutela della dignità e parità lavoratori
Art. 101. Pari opportunità

In armonia con quanto previsto dalla Raccomandazione CEE 13 dicembre 1984, numero 636 e dalle disposizioni della Legge 10 aprile 1991, numero 125, le parti riconoscono l'esigenza di dare concreta applicazione alle previsioni della legge sulla Pari Opportunità Uomo. Donna, con particolare riguardo all'eccesso alla formazione e alle mansioni direttive e di rimuovere gli ostacoli che non consentono un'effettiva parità di opportunità nel lavoro

Art. 102. Azioni positive
Le aziende, d'intesa con le Organizzazioni firmatarie Fenapi e Ciu, entrambe di riconosciuta rilevanza nazionale, adotteranno misure concrete per dare attuazione al diritto di accesso alla formazione e informazione del personale femminile.

Art. 103. Corsi esterni
Tali azioni positive s’indirizzeranno principalmente nell'individuazione di metodologie formative, di aggiornamento e/o di riqualificazione che prevedano l'utilizzo di media e la fruizione on-site tale da non rendere necessaria la frequenza di corsi esterni che richiedano trasferte oltre il normale orario di lavoro.

Art. 104. Molestie sui luoghi di lavoro
Le aziende devono vigilare su rapporti improntati al massimo rispetto della dignità, del diritto e della condizione sessuale della persona nei confronti di colleghi, clienti e terzi e conseguentemente astenersi, anche in ragione della posizione ricoperta, da comportamenti riconducibili a forme di molestie sessuali, nonché ad azioni sistematiche e protratte nel tempo contraddittorie al suddetto rispetto.

Art. 105. Mobbing
Per le parti e fondamentale avere in impresa un ambiente di lavoro improntato alla tutela della dignità e inviolabilità della persona e alla correttezza nei rapporti interpersonali.
Il mobbing consiste in una situazione lavorativa di conflittualità sistematica, persistente e in costante progresso in cui una o più persone sono fatte oggetto di azioni ad alto contenuto persecutorio da parte di uno o più aggressori in posizione superiore, inferiore o di parità, con lo scopo di causare alla vittima danni di vario tipo e gravità.
Il mobbing è regolamentato dai DLGS 215/2003 (attuazione della Delibera 2000/43/CE) e 216/2003 (attuazione della Delibera 2000/78/CE).
Nota a Verbale
Le Parti intendono considerare il Mobbing, per quanto attiene la gestione disciplinare dello stesso, come una fattispecie ricompressa nelle previsioni del licenziamento senza diritto al preavviso.

Art 106. Conoscenza base lingua italiana per lavoratori stranieri
Le aziende favoriranno l'utilizzazione da parte di lavoratori extracomunitari delle previsioni del presente CCNL per l'accesso a corsi di formazione per ii conseguimento di una conoscenza basica della lingua italiana.

Titolo XXII Sicurezza sul lavoro
Art. 114 Considerazioni

Le Parti stipulati il presente CCNL riconoscono la massima importanza alla puntuale e corretta applicazione delle norme a tutela e salvaguardia dei lavoratori.
Le Parti, altresì, riconoscendo che l'insieme delle diverse norme e responsabilità che il Legislatore a posto a carico delle Aziende risultano, nel complesso, di difficile applicazione in tutte quelle realtà produttive di piccole e medio-piccole dimensioni, attribuiscono la massima importanza ad una gestione partecipativa, tra i diversi soggetti sociali interessati, per garantire la corretta applicazione delle norme.

Art. 115. Richiami normativi
Per l’attuazione delle disposizioni inerenti alla sicurezza e l’igiene sui luoghi di lavoro di cui agli artt. 16, 18 del Decreto Legislativo n.81/2008 e successive modificazioni, si rimanda all'allegato D al presente contratto.
Le Parti, in previsione degli effetti della legge 30/2003, riaffermano la massima importanza che le norme di tutela previste nel Decreto legislativo 81/2008 ex 626/94 e successive modificazioni, vada inteso a tutela della totalità dei lavoratori presenti nel sito aziendale, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto che li lega alla Azienda.

Art. 116. Adempimenti preliminari
Tutte le Aziende che applicheranno il presente contratto collettivo dovranno, entro il termine perentorio di 90 giorni, effettuare gli adempimenti connessi con la valutazione del rischio ed informarne i lavoratori mediante apposita comunicazione da rendere visibile a tutti.

Art. 117. Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. RLS
Nelle Aziende con più di 15 dipendenti, ai sensi dei richiamato Allegato D al presente CCNL, dovranno essere eletti dai lavoratori i rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza [RLS], ai suddetti verranno riconosciute le tutele a disposizione di legge.

Art. 118. Disposizioni finali
Le Parti, richiamando il secondo comma dell'articolo 139, si impegnano, in sede di Ente Bilaterale, ad individuare ogni e qualsiasi strumento che possa semplificare gii adempimenti connessi alla materia, mediante la delega di determinate competenze e/o funzioni a soggetti terzi che ne assumano la responsabilità.
Nota a Verbale
Le Parti intendono ribadire che le previsioni di cui all'articolo 143, vanno intese sempre e comunque come semplice possibilità di delegare a soggetti terzi funzioni e/o responsabilità connesse con la normativa sulla sicurezza ma in nessun modo che in sede di trattativa tra le Parti sia possibile diminuire o modificare le tutele o le previsioni della vigente normativa. Chiarimento a Verbale
Nelle Aziende che applicano il presente Contratto collettivo l'utilizzo delle forme flessibili di impiego, previste dalla Legge 30/03, è sempre sottoposta alla individuazione degli strumenti atti alla tutela ed all’applicazione della normativa sulla Sicurezza.

Titolo XXIV Relazioni sindacali
Art. 121. Relazioni Nazionali

Le parti si danno reciprocamente atto dell'importanza ascritta ad un sistema di relazioni industriali basato sulla concertazione e sul raffreddamento delle vertenze collettive.
A tal proposito la Fenapi e la Ciu si incontreranno, entro sei mesi dalla firma del presente contratto, per una valutazione congiunta sull'andamento del settore e dei trend occupazionali. Nella stessa riunione si valuteranno le proposte avanzate dall'Osservatorio Paritetico Nazionale ex Commissione Paritetica Nazionale al fine di rendere operative le eventuali proposte avanzate dalla Commissione stessa in tema di inquadramento di nuove figure professionali o di mutamento dei contenuti di professionalità per mansioni già definite nel testo contrattuale ma interessate da profondi mutamenti inerenti alle tecnologie di applicazione.

Art. 122. Relazioni Regionali
Le parti consapevoli delle differenziazioni presenti nelle tipologie categoriali delle imprese e quelle operanti nelle diverse realtà regionali, si riuniranno. su richiesta di una delle parti. su base regionale per la valutazione dell'andamento occupazione e del mercato del territorio.
La previsione degli incontri di cui al precedente comma si intende rapportata a livello provinciale per le province autonome di Bolzano/Sudtirol e Trento.

Art. 123. Rappresentanze Sindacali Unitarie
Le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL costituiranno nei luoghi di lavoro con più di 15 dipendenti le Rappresentanze Sindacali Unitarie. RSU. cosi come delineate negli accordi interconfederali sottoscritti dalla CIU.
L'elezione delle RSU avverrà con le modalità e le procedure descritte nel successivo articolo 151.

Art. 125. Assemblea
Nelle Imprese con più di 15 dipendenti, la RSU e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL potranno indire Assemblee retribuite dei lavoratori nella misura massima di 10 ore annue, durante la normale prestazione lavorativa.
La comunicazione di indizione dell'assemblea dei lavoratori dovrà essere notificata almeno 3 giorni lavorativi prima dello svolgimento dell'assemblea stessa.
Ai sensi di legge, l'azienda è tenuta a consentire l'accesso di dirigenti sindacali esterni, i cui nominativi vanno comunicati contestualmente alla richiesta di assemblea, ed a mettere a disposizione un locale idoneo.

Art. 126. Delegato Provinciale
Al fine di garantire la tutela degli interessi dei lavoratori dipendenti da imprese con meno di 15 dipendenti, le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL nomineranno un Delegato Sindacale Territoriale (DST).
Al Delegato Sindacale Territoriale saranno riconosciuti i diritti di informazione presso le imprese con meno di 15 dipendenti presenti nel territorio di competenza, oltre all'esercizio della tutela dei lavoratori nei casi rientranti nella previsione di legge.
L'attivazione del Delegato Sindacale Territoriale avverrà mediante la riscossione da parte delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL di una trattenuta. a carico del datore di lavoro. pari al costo di un'ora all'anno per dipendente.
La retribuzione di riferimento sarà quella del terzo livello contrattuale. Il versamento verrà effettuato su apposito conto corrente bancario intestato alle OO.SS. firmatarie del presente CCNL.

Titolo XXVI Disposizioni generali e finali
Art. 138. Contratti territoriali

Il presente contratto nazionale prevede e disciplina la contrattazione territoriale a livello regionale o interprovinciale o provinciale.
I contratti territoriali devono disciplinare le seguenti materie:
[…]
e. la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale nei diversi giorni
[…]