Tipologia:
Comparti: P.A., Istruzione, Liceo Statale W. Gropius Potenza
Fonte: liceoartisticoemusicale.edu.it


Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro

Il Liceo Artistico - Liceo Musicale e Coreutico Statale “Walter Gropius”, assume il presente Protocollo di regolamentazione quale attuazione del “Protocollo d’intesa adottato dal Ministero dell’Istruzione in data 06/08/2020 al fine di garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19” ed in recepimento delle indicazioni contenute nel “Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico” del 28 maggio 2020.
Il presente Protocollo individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da covid-19 nell’ambito delle attività scolastiche dell’Istituto, ed è pertanto destinato a tutti gli interessati, ossia gli studenti, le famiglie, il Dirigente scolastico, i docenti ed il personale non docente. La mancata osservanza delle norme in esso contenute porterà all’irrogazione di sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola che per le studentesse e gli studenti con conseguenze, per questi ultimi, sulla valutazione intermedia e finale del comportamento.
Il presente Protocollo ha validità per l’anno scolastico 2020/2021 e può essere soggetto a modifiche, quando ritenuto opportuno, con conseguente informazione e condivisione su tutta la comunità scolastica.
 

LE CINQUE REGOLE PER IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA

Torniamo a scuola più consapevoli e responsabili: insieme possiamo proteggerci tutti

1. Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) NON venire a scuola e, se sei uno studente, parlane subito con i tuoi genitori.
2. Quando sei a scuola indossa sempre una mascherina, anche di stoffa, per la protezione di naso e bocca.
3. Segui le indicazioni presenti e rispetta la segnaletica; se sei uno studente, rispetta le indicazioni degli insegnanti e dei collaboratori scolastici.
4. Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli assembramenti (soprattutto in entrata e uscita) e il contatto fisico con le altre persone.
5. Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle pulite; evita di toccarti il viso e la mascherina.
 

GESTIONE EMERGENZA AGENTE BIOLOGICO CORONVIRUS

Codice Documento

Data di creazione

Rev. n°

Data Revisione

004-ProtReg2020-21

21/08/2020

02

30/01/2021

Documento elaborato da

Documento approvato da

RSPP ***

DS **

Le modifiche effettuate rispetto al precedente documento rev.1 sono evidenziate in giallo

Indice
Riferimenti normativi e legislativi
1. Premessa e considerazioni di carattere generale
2. Informazione
3. Obblighi di carattere generale

3.1 Obblighi degli studenti e delle relative famiglie
4. Disposizioni relative alle modalità di ingresso/uscita
4.1 Disposizioni generali

4.2 Disposizioni relative al personale scolastico
4.3 Disposizioni relative agli studenti
4.4 Disposizioni relative ai visitatori
5. Disposizioni relative alla permanenza nella scuola
6. Indicazioni per gli studenti diversamente abili
7. Accesso ai servizi igienici
8. Disposizioni relative a riunioni ed assemblee
9. Precauzioni igieniche personali
10. Disposizioni su pulizia ed igienizzazione di luoghi ed attrezzature
11. Disposizioni relative ai dispositivi di protezione individuale
12. Disposizioni relative alla gestione degli spazi comuni
13. Disposizioni relative all’uso dei locali esterni all’istituto scolastico
14. Supporto psicologico
15. Disposizioni relative alla gestione di una persona sintomatica all’interno dell’istituto scolastico
16. Gestione di lavoratori e di studenti fragili
17. Sorveglianza sanitaria, Medico Competente, RLS
18. Costituzione di una commissione


Riferimenti normativi e legislativi
• D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
• D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica;
Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19;
• Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;
• Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020;
• Documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno scolastico”, trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020;
D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);
• Documento “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche”, INAIL 2020.
• O.M. 23 luglio 2020, n. 69;
• D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;
• Nota 13 agosto 2020, n. 1436, Trasmissione verbale CTS e indicazioni al Dirigenti scolastici e il relativo verbale del 12 agosto 2020, n. COVID/0044508;
Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro;
Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, per l’effettuazione degli esami di stato;
• Raccomandazioni tecniche contenute nel Documento del Comitato Tecnico-Scientifico pubblicato in data 02/09/2020
DPCM 3 novembre 2020

1. Premessa e considerazioni di carattere generale
Il periodo di emergenza sanitaria connessa alla pandemia da SARS-CoV-2 ha portato alla necessità di adottare importanti azioni contenitive che hanno richiesto la sospensione temporanea di numerose attività, tra cui le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza (DPCM del 04 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale). L’urgenza di tale decisione risiedeva nell’esigenza di favorire un immediato distanziamento fisico tra persone, quale elemento cardine per contrastare la circolazione del virus SARS-CoV-2 nella popolazione, in considerazione delle caratteristiche intrinseche di prossimità e aggregazione delle attività di apprendimento in ambito scolastico.
Dal 23 marzo 2020 il sistema di sorveglianza integrato COVID-19, coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS), ha iniziato a registrare dapprima una stabilizzazione ed in seguito una diminuzione dei nuovi casi di COVID-19 diagnosticati, aprendo le porte alla possibilità di effettuare l’esame di Stato in modalità tradizionale ai 500.000 studenti interessati.
A seguito della definizione dei Protocolli nazionali adottati il 14 marzo 2020 e 24 aprile 2020 si è provveduto a regolamentare le misure di contrasto al fenomeno epidemico specializzando le linee guida alle specificità delle singole realtà lavorative, ivi compresi anche gli istituti scolastici, ciò per garantire la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e degli utenti esterni.
Il “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione”, adottato dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) e pubblicato dall’Inail (Inail 2020), ha definito la classificazione dei livelli di rischio connessi all’emergenza sanitaria per i differenti settori produttivi secondo la classificazione vigente ATECO. Dall’analisi del livello di rischio connesso al settore scolastico, si evidenzia un livello attribuito di rischio integrato medio-basso ed un rischio di aggregazione medio-alto.
Essendo pertanto evidente l’aggregazione quale elemento principale del rischio nelle scuole, con una elevata complessità di gestione, nella fase di mitigazione delle misure contenitive molti Paesi europei, come l’Italia, hanno deciso di portare a conclusione l’anno scolastico attraverso lo strumento della didattica “a distanza”.
Tuttavia la stessa aggregazione rappresenta la forza e l’energia propulsiva del sistema educativo; la sospensione delle attività scolastiche e il successivo isolamento hanno determinato una significativa alterazione della vita sociale e relazionale dei bambini e ragazzi determinando al contempo una interruzione dei processi di crescita in autonomia, di acquisizione di competenze e conoscenze, con conseguenze educative, psicologiche e di salute che non possono essere sottovalutate.
Pertanto la necessaria ripresa delle attività scolastiche deve essere effettuata in un complesso equilibrio tra sicurezza, in termini di contenimento del rischio di contagio, benessere socio emotivo di studenti e lavoratori della scuola, qualità dei contesti e dei processi di apprendimento e rispetto dei diritti costituzionali all’istruzione e alla salute.
Il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, approvato dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) in data 26 maggio 2020, ha proposto misure di sistema, organizzative, di prevenzione e protezione, nonché semplici regole rivolte alle scuole di ogni ordine e grado statali e paritarie, per consentire l’avvio dell’anno scolastico 2020-2021 rispetto all’attuale situazione epidemiologica ed alle conoscenze scientifiche maturate al 25 maggio 2020. Le indicazioni ivi fornite vanno intese come misure di carattere generale per garantire la coerenza con le misure essenziali al contenimento dell’epidemia, rappresentando primariamente un elenco di criteri guida da contestualizzare nelle specifiche realtà scolastiche. Centrale, pertanto, diventa il ruolo delle singole scuole, nel calare le indicazioni nello specifico contesto di azione, consapevoli della estrema complessità del percorso di valutazione che sono chiamati a fare in un articolato scenario di variabili (ordine di scuola, tipologia di utenti, strutture e infrastrutture disponibili, dotazione organica, caratteristiche del territorio, etc.), nella certezza che solo l'esperienza di chi vive e opera nella scuola quotidianamente con competenza e passione potrà portare alla definizione di soluzioni concrete e realizzabili.
È inoltre indispensabile ricordare che oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali di seguito riportate da mettere in atto nel contesto scolastico c’è bisogno di una collaborazione attiva di studenti e famiglie che dovranno continuare a mettere in pratica i comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia, nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva e con la consapevolezza che la riapertura delle scuole potrebbe comportate il rischio di nuovi contagi. L’esigenza sociale di riapertura delle scuole e costituzionale di diritto allo studio chiamano pertanto ad una corresponsabilità di fronte ad un rischio accettabile ma non completamente azzerato, atteso che la possibilità di contagio da SARS CoV-2 rappresenta un rischio ubiquitario per l’intera popolazione.

2. Informazione
Il Liceo deve restare un luogo sicuro. Per mantenere questa condizione, i comportamenti del personale, degli studenti e degli utenti in generale devono uniformarsi con consapevole, costante e collaborativa puntualità alle disposizioni del presente Protocollo.
L’istituto scolastico dà attuazione delle indicazioni fornite dal CTS per il settore scolastico e delle linee guida stabilite a livello nazionale, secondo le specificità e le singole esigenze connesse alla peculiarità del territorio e dell’organizzazione delle attività, al fine di tutelare la salute delle persone presenti all’interno degli istituti e garantire la salubrità degli ambienti.
Il Dirigente scolastico (in quanto soggetto che esercita le funzioni di datore di lavoro) per prevenire la diffusione del Virus, è tenuto a informare il personale, gli studenti e le famiglie degli alunni relativamente alle disposizioni delle Autorità ed alle regole fondamentali di igiene che devono essere adottate in tutti gli ambienti della scuola.
L’informazione preventiva e puntuale è la prima iniziativa di precauzione e per questo motivo il Liceo si impegna a portare a conoscenza di tutti le informazioni necessarie alla tutela della salute e della sicurezza dei presenti. In particolare, le informazioni riguardano:
- l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
- il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti;
- l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in particolare, indossare una mascherina durante tutta la permanenza a scuola, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);
- la formazione e l’aggiornamento in materia di Didattica digitale integrata e COVID, nonché l’obbligo di redigere un nuovo patto di corresponsabilità educativa per la collaborazione attiva tra Scuola e Famiglia, rafforzatasi con la recente esperienza della didattica a distanza;
- l’obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno dell’istituto.
A tal fine si prevede la pubblicazione del presente protocollo sul sito web della scuola e la sua disponibilità fisica all’ingresso del plesso e nei principali ambienti scolastici.
Nessuno potrà entrare nei locali scolastici se non dopo averne preso atto. Con l’ingresso nel plesso si attesta, per fatti concludenti, di averne compreso il contenuto, si manifesta adesione alle regole ivi contenute e si assume l’impegno di conformarsi alle disposizioni ivi contenute.
Si prevede altresì l’affissione di un’adeguata cartellonistica in merito alle misure di prevenzione da adottare a cura di tutti coloro che entrano nel plesso scolastico.

3. Obblighi di carattere generale
A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, componenti del nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e alle sue pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di
a) Indossare sempre la mascherina chirurgica, tranne nei casi specificamente previsti nel presente Protocollo; a tal proposito:
Il DPCM 3 novembre 2020 prevede che, oltre alla mascherina chirurgica, fornita dalla struttura commissariale, ai sensi dell'articolo 1, comma 7 del DPCM, “possono essere utilizzate anche mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso"
.
b) Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la segnaletica orizzontale e verticale;
c) Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto Superiore di Sanità, Organizzazione Mondiale della Sanità), in particolare prima di accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato.
I collaboratori scolastici e le persone che vi permangono sono tenuti ad arieggiare periodicamente, almeno ogni ora per almeno 5 minuti, i locali della scuola, compresi i corridoi, le palestre, gli spogliatoi, le biblioteche, le sale riservate agli insegnanti, gli uffici e gli ambienti di servizio.
Nel caso in cui un componente della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, componenti del nucleo familiare) o un qualsiasi soggetto esterno che abbia avuto accesso agli edifici della scuola e alle sue pertinenze negli ultimi 14 giorni risulti positivo al SARS-CoV-2, anche in assenza di sintomi, la Scuola collaborerà con il Dipartimento di prevenzione della locale Azienda Sanitaria al monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi.


3.1 Obblighi degli studenti e delle relative famiglie
In relazione all’obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l’intera comunità scolastica è chiamata ad adottare misure di propria competenza. In particolare, le studentesse e gli studenti sono chiamati ad esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità di persone che transitano verso l’ultima fase dell’adolescenza ed entrano nel mondo delle responsabilità definite persino nel Codice Penale, partecipando allo sforzo della comunità scolastica di prevenire e contrastare la diffusione del virus.
Le studentesse e gli studenti devono monitorare con attenzione il proprio stato di salute in tutti i momenti della giornata e in tutti gli ambiti della propria vita personale e sociale, dal tragitto casa- scuola e ritorno, al tempo di permanenza a scuola e nel proprio tempo libero. La Scuola dispone di termometri e, in qualsiasi momento, potrà farne uso per monitorare le situazioni dubbie, ma anche a campione all’ingresso a scuola.
Le famiglie delle studentesse e degli studenti sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del presente Regolamento e del rinnovato Patto educativo di corresponsabilità, e quindi chiamate all’adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di contagio, ponendo in secondo piano le pur giustificabili esigenze di ciascun nucleo familiare.
Nel caso in cui le studentesse e gli studenti avvertano sintomi associabili al COVID-19, devono rimanere a casa e sarà necessario consultare telefonicamente un operatore sanitario quale il medico di famiglia, la guardia medica o il Numero verde regionale.
Le specifiche situazioni delle studentesse e degli studenti in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale, il medico competente e il medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla Scuola in forma scritta e documentata.

4. Disposizioni relative alle modalità di ingresso/uscita
4.1 Disposizioni generali

L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre oltre 37.5°C o altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19. In tal caso è necessario rimanere a casa e consultare telefonicamente un operatore sanitario qualificato, ovvero il medico di famiglia, il pediatra di libera scelta, la guardia medica o il Numero verde regionale.
L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato a chiunque, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o provenga da zone a rischio che eventualmente saranno segnalate dalle autorità nazionali o regionali.
L’eventuale ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-19 deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
L’istituzione scolastica con opportuna segnaletica e con una campagna di sensibilizzazione ed informazione comunica alla comunità scolastica le regole da rispettare per evitare assembramenti. Nel caso di file per l’entrata e l’uscita dall’edificio scolastico, si provvede alla loro ordinata regolamentazione al fine di garantire l’osservanza delle norme sul distanziamento sociale. Le modalità che regolano tali momenti vengono opportunamente disciplinate in modo da integrare il regolamento di istituto, con l’eventuale previsione, ove necessario, di ingressi ed uscite ad orari scaglionati, anche utilizzando accessi alternativi.
È istituito e tenuto presso l’ingresso dell’Istituto un Registro degli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, compresi i genitori delle studentesse e degli studenti, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, la data di accesso e del tempo di permanenza nonché l’ufficio o il luogo di destinazione.
L’apertura del plesso è garantita a cura dei collaboratori scolastici a partire dalle ore 7,30; l’ingresso degli studenti è previsto dalle ore 8,00 alle ore 8,15.
Per gli alunni con particolari esigenze di carattere logistico, e dietro esplicita richiesta scritta, è prevista una preaccoglienza a partire dalle ore 7,45 in un’area dedicata, all’interno della quale gli stessi dovranno indossare la mascherina e rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro.
A partire dalla campanella di ingresso (ore 8,00) il personale scolastico ed i docenti incaricati della vigilanza dovranno essere presenti in prossimità degli ingressi del plesso e saranno tenuti ad assicurare il servizio di vigilanza durante le operazioni di entrata delle studentesse e degli studenti.
I docenti impegnati nella prima ora di lezione dovranno comunque essere presenti nelle aule all’orario di ingresso (ore 8,00).
La prima ora di lezione comincerà alle 8,15 (dieci minuti dopo l’orario usualmente stabilito) e terminerà alle 9,05.
Le ore successive saranno di 60 minuti con inizio alle 9,05 - 10,05 - 11,05 - 12,05 - 13,05
Gli studenti diversamente abili potranno accedere al plesso a partire dalle ore 7,45: verranno accolti dai collaboratori scolastici e da questi affidati al docente della prima ora (ordinario e/o di sostegno).
A partire dalla campanella di uscita il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza per tutta la durata delle operazioni.
Le eventuali permanenze delle studentesse e degli studenti oltre l’orario antimeridiano ed in attesa delle lezioni pomeridiane saranno gestite dietro esplicita richiesta scritta da parte dei genitori, e garantite compatibilmente con la disponibilità del personale docente e non docente.

4.2 Disposizioni relative al personale scolastico
Al personale scolastico, docente e non docente, è consentito l’ingresso e l’uscita attraverso uno qualsiasi degli ingressi. Sarà cura di ciascun componente del personale rispettare la segnaletica relativi ai sensi di marcia, mantenere ordinatamente il distanziamento fisico dalle altre persone presenti ed entrare ed uscire senza attardarsi nei luoghi di transito.

4.3 Disposizioni relative agli studenti
Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche l’ingresso negli edifici scolastici è consentito secondo l’orario pubblicato.
In caso di arrivo in anticipo, le studentesse e gli studenti devono attendere il suono della campana di ingresso rispettando scrupolosamente il distanziamento fisico e indossando correttamente la mascherina sia all’interno delle pertinenze della scuola (corridoi, spazi comuni ecc.), sia negli spazi antistanti (piazzali, portici ecc.).
Al suono della campanella di ingresso le studentesse e gli studenti devono raggiungere le aule didattiche assegnate, attraverso i canali di ingresso assegnati a ciascun settore, in maniera rapida e ordinata, indossando le mascherine e rispettando il distanziamento fisico. Non è consentito attardarsi negli spazi esterni agli edifici. Le studentesse e gli studenti che arrivano a scuola dopo l’orario di ingresso raggiungono direttamente le loro aule senza attardarsi negli spazi comuni.
Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni antistanti le aule. Una volta raggiunta la propria aula, le studentesse e gli studenti prendono posto al proprio banco e solo allora possono togliere la mascherina.
Le operazioni di uscita al termine delle lezioni seguono, sostanzialmente, le regole di un’evacuazione ordinata entro la quale studentesse e studenti devono rispettare il distanziamento fisico.
Le operazioni di uscita sono organizzate secondo l’orario delle lezioni. Gli alunni escono uno alla volta mantenendo il metro e utilizzando i percorsi di esodo organizzati. In linea generale, al fine di diluire su più uscite il flusso studentesco limitando gli assembramenti, per l’uscita si utilizzeranno i percorsi di esodo pianificati per le emergenze, rispettando un preciso scaglionamento orario indicato all’interno di ogni aula. Eventuali modifiche verranno opportunamente segnalate alle persone interessate.

4.4 Disposizioni relative ai visitatori
Viene ridotto l’accesso ai visitatori, i quali, comunque, nei casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, e comunque previa prenotazione e calendarizzazione, potranno accedere all’istituto previa registrazione dei dati come da precedente punto 6.1 e previa sottoscrizione di una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 ove il sottoscrivente dichiara:
• di essere a conoscenza dell’obbligo previsto dall’art. 20 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 81/2008 di segnalare immediatamente al Dirigente qualsiasi eventuale condizione di pericolo per la salute, tra cui sintomi influenzali riconducibili al COVID-19, provenienza da zone a rischio o contatto stretto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, e in tutti i casi in cui la normativa vigente impone di informare il medico di famiglia e l’autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
• di aver provveduto autonomamente, prima dell’accesso agli edifici dell’Istituto, alla rilevazione della temperatura corporea, risultata non superiore a 37,5°C;
• di non essere attualmente sottoposta/o alla misura della quarantena o dell’isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore;
• di non avere famigliari o conviventi risultati positivi al COVID-19;
• di aver compreso e rispettare tutte le prescrizioni contenute in questo Regolamento.
Resta facoltà dell’Istituto scolastico, nei casi sospetti o in presenza di dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni (presenza di sintomi riconducibili all’epidemia ecc.), procedere attraverso proprio personale autorizzato al controllo della temperatura corporea tramite dispositivo di rilevamento senza la necessità di contatto. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l’accesso. Nella rilevazione della temperatura corporea, saranno garantite tutte le procedure di sicurezza ed organizzative al fine di proteggere i dati personali raccolti secondo la normativa vigente.
È comunque obbligatorio:
• Rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto telefonico al fine di evitare tutti gli accessi non strettamente necessari;
• Utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, posta elettronica, PEC, etc.).
In caso di lavoratori dipendenti di aziende che operano o abbiano operato all’interno dei locali della scuola (es. manutentori, fornitori, etc.) e che risultassero positivi al tampone COVID-19, nei 14 giorni successivi all’accesso nel comprensorio scolastico, il datore di lavoro dovrà informare immediatamente il Dirigente Scolastico ed entrambi dovranno collaborare con il Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza fornendo elementi per il tracciamento dei contatti.

5. Disposizioni relative alla permanenza nella scuola
Nell’ambito dell’organizzazione didattica si evidenzia che a ciascuna classe è assegnata una o più aule didattiche su determina del Dirigente Scolastico, secondo un prospetto pubblicato nelle modalità opportune. A ciascuna area sono assegnati, su determina del Dirigente Scolastico, specifici canali di ingresso e uscita, indicati da apposita segnaletica orizzontale e verticale, attraverso i quali le studentesse e gli studenti delle rispettive classi devono transitare durante le operazioni di ingresso e di uscita.
Alle studentesse e agli studenti è fatto rigoroso divieto di transitare dal settore che comprende l’aula assegnata alla propria classe verso altri settori per tutta la loro permanenza all’interno degli edifici della scuola, tranne quando devono recarsi (sempre rispettando il distanziamento fisico e i sensi di marcia indicati nella segnaletica, e indossando la mascherina) nei seguenti luoghi:
• in uno dei laboratori didattici della scuola, nelle palestre o in altri luoghi esterni alla scuola con la propria classe solo se accompagnati dall’insegnante;
• negli uffici di segreteria o in altri ambienti dell’edificio scolastico su espressa richiesta di un componente del personale della Scuola, e comunque chiedendo il permesso all’insegnante;
• ai servizi igienici se non presenti all’interno del proprio settore;
Durante la pausa didattica prevista tra la seconda e la terza ora ( 9,50 - 10,05 ) le studentesse e gli studenti restano in aula al loro posto, indossando la mascherina, sotto la vigilanza degli insegnanti presenti durante l’intervallo. È consentito togliere la mascherina solo per il tempo strettamente necessario per consumare la merenda e/o la bibita, e comunque in forma strettamente individuale e in ogni caso mantenendo il distanziamento. Durante gli intervalli è precluso l’uso dei servizi igienici.
All’interno della scuola sono in ogni caso proibite forme conviviali legate a festività individuali o collettive, così come è altresì vietato introdurre ogni forma di distribuzione alimentare proveniente dall’esterno.
Ciascuna aula didattica e ciascun laboratorio della scuola ha una capienza indicata e nota. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, le studentesse, gli studenti e gli insegnanti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro nelle aule, nei laboratori e negli altri ambienti scolastici, e di almeno 2 metri nelle palestre.
Anche durante le attività didattiche che si svolgono in ambienti esterni alla scuola, tutti sono tenuti a utilizzare la mascherina, mantenere il distanziamento fisico e a rispettare le misure di prevenzione previste nei regolamenti adottati nel luogo ospitante.
All’interno delle aule didattiche e dei laboratori della scuola sono individuate le aree didattiche entro cui sono posizionati la cattedra, la lavagna, la smart TV e gli altri strumenti didattici di uso comune, delimitate da una distanza minima di 2 metri dalla parete di fondo ai primi banchi, e il corretto posizionamento dei banchi è indicato da adesivi segnalatori posti sul pavimento in corrispondenza dei due piedi anteriori. Sia l’insegnante disciplinare che l’eventuale insegnante di sostegno di norma svolgono la loro lezione all’interno dell’area didattica. Non è consentito all’insegnante prendere posto staticamente tra le studentesse e gli studenti.
Durante le attività in aula e in laboratorio le studentesse e gli studenti devono comunque indossare sempre la mascherina.
Le studentesse e gli studenti possono togliere la mascherina anche durante le attività sportive in palestra le quali possono essere svolte solo in presenza degli insegnanti o degli istruttori sportivi incaricati, mantenendo in tal caso una distanza interpersonale di almeno 2 metri.
Durante l’attività musicale degli strumenti a fiato e del canto è possibile abbassare la mascherina solo in caso di esecuzione in lezione singola.
La mascherina non andrà tolta, in condizioni di staticità, quando è impossibile garantire=tl distanziamento interpersonale di almeno un metro, quando vi siano situazioni che prevedanola possibilità di aerosolizzazione e in situazione epidemiologica non a bassa circolazione virale sula base della definizione dell’autorità sanitaria.
Nel caso in cui una sola studentessa alla volta o un solo studente alla volta siano chiamat=a raggiungere l’area didattica o abbiano ottenuto il permesso di uscire dall’aula o dal laboratorio, dovranno indossare la mascherina prima di lasciare il proprio posto. Una volta raggiunta l’area didattica, la studentessa o lo studente può togliere la mascherina purché sia mantenuta la distanza interpersonale minima dall’insegnante. Durante il movimento per raggiungere l’area didattica o per uscire e rientrare in aula o in laboratorio, anche i compagni di classe della studentessa o dello studente, le cui postazioni si trovano immediatamente lungo il tragitto, devono indossare la mascherina. Pertanto, è bene che la mascherina sia sempre tenuta a portata di mano.
Nel caso in cui l’insegnante abbia la necessità di raggiungere una delle postazioni delle studentesse e degli studenti, le studentesse e gli studenti le cui postazioni si trovano immediatamente lungo il tragitto, devono indossare la mascherina.

Durante le attività didattiche in locali della scuola dove non sono presenti banchi e segnalatori di posizione, gli insegnanti, le studentesse e gli studenti sono comunque tenuti a rispettare il distanziamento fisico interpersonale, oltre all’obbligo di uso della mascherina. In tal caso, per tutto il tempo che permangono al loro posto, possono togliere la mascherina. La mascherina va indossata nuovamente nel caso in cui uno dei presenti si sposti dalla propria posizione e si avvicini entro un raggio di 2 metri.
Le aule e i laboratori devono essere frequentemente areati, almeno ad ogni inizio di ora per 5 minuti ed in presenza del docente, e comunque ogni qual volta il docente in presenza lo dovesse ritenere necessario.
Durante i tragitti a piedi per raggiungere palestre, sale convegni, biblioteche, laboratori ed aree dedicate in cui svolgere attività didattiche specifiche, le studentesse, gli studenti e gli insegnanti devono indossare la mascherina e mantenere il distanziamento fisico di 1 metro e rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2.

6. Indicazioni per gli studenti diversamente abili
Nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico, la gestione degli alunni con disabilità certificata dovrà essere pianificata anche in riferimento alla numerosità, alla tipologia di disabilità, alle risorse professionali specificatamente dedicate, garantendo in via prioritaria la didattica in presenza.
Si ricorda che, in coerenza con il DPCM 17 maggio sopra riportato, non sono soggetti all'obbligo di utilizzo della mascherina gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina.
Per l’assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente, ci si riserva di prevedere per il personale l’utilizzo di ulteriori dispositivi, tenendo necessariamente conto delle diverse disabilità presenti ai fini dell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione.
Nella fattispecie il lavoratore utilizzerà, in alternativa alla mascherina chirurgica e laddove si ravveda la necessità di una maggior protezione personale, una mascherina di tipo FFP2S; potranno essere altresì utilizzati guanti in nitrile e, allorquando la distanza interpersonale non possa essere rispettata anche per brevi periodi, schermi in policarbonato trasparente a protezione di occhi e viso intero.

7. Accesso ai servizi igienici
L’accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e presso i locali antistanti non può essere superata la capienza individuale degli stessi. Chiunque intenda accedere ai servizi igienici si dispone in una fila ordinata e regolamentata, di massimo tre studenti e tre studentesse, rispettando il distanziamento di 1 metro e, per quanto ovvio, il turno di accesso.
Chiunque acceda ai servizi igienici deve necessariamente lavare preventivamente le mani con acqua e sapone, utilizzare e lasciare il bagno in perfetto ordine e, prima di uscire, disinfettare le mani con gel igienizzante o lavarle nuovamente con acqua e sapone.
Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine, ha cura di segnalare subito il problema ai collaboratori scolastici e questi provvederanno tempestivamente a risolverlo come indicato dalle norme indicate nel presente documento.
Al fine di limitare assembramenti, l’accesso delle studentesse e degli studenti ai servizi igienici sarà consentito solo durante l’orario di lezione, previo permesso accordato dall’insegnante, il quale è incaricato di valutare la sensatezza e la frequenza delle richieste. A tal fine si valuterà la possibilità di prevedere la segnalazione dell’uscita dello studente sul registro quotidiano condiviso da tutti i docenti.
I collaboratori scolastici al piano avranno cura di monitorare la situazione per evitare abusi dei permessi e perdite di tempo strumentali.

8. Disposizioni relative a riunioni ed assemblee
Per tutto l’anno scolastico 2020/2021 sono sospesi in presenza gli incontri scuola-famiglia, che pertanto avverranno esclusivamente con modalità a distanza.
I ricevimenti individuali, previa richiesta da inoltrarsi al docente con messaggio personalizzato utilizzando il sito della scuola, potranno essere tenuti in presenza in uno dei luoghi all’uopo predisposti, con le modalità previste al precedente punto 4.4.
Le riunioni in presenza degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti, convocate dal Dirigente Scolastico o dai docenti coordinatori, nonché le riunioni di lavoro e sindacali autoconvocate del personale della scuola devono svolgersi all’interno di ambienti scolastici idonei ad ospitare in sicurezza tutti i partecipanti, nel rispetto della capienza di ciascun locale, o negli spazi esterni di pertinenza della scuola, con lo scrupoloso rispetto delle misure di distanziamento fisico indicate nel presente Regolamento. Durante tali riunioni le persone presenti possono togliere la mascherina purché sia rispettato con attenzione il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro.
È comunque consigliato lo svolgimento di tali riunioni in videoconferenza. In particolare le riunioni degli Organi collegiali possono essere convocate dal Dirigente Scolastico nel rispetto del vigente Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi collegiali in videoconferenza.
Per tutto l’anno scolastico 2020/2021 sono sospese le attività di assemblea d’Istituto in presenza degli studenti. Le stesse si potranno svolgere esclusivamente con modalità a distanza, ed in tal caso è consentito ai soli rappresentanti d’istituto la permanenza nell’area all’uopo predisposta.
Per quanto riguarda le assemblee dei genitori per l’elezione degli organi collegiali, le stesse potranno essere tenute in presenza nelle relative classi nel rispetto del distanziamento e delle regole generali di comportamento; durante l’accesso e la permanenza nell’intero plesso è in ogni caso obbligatorio l’uso della mascherina. Per quanto riguarda le modalità di accesso si applica quanto previsto al precedente punto 4.4, con particolare riferimento alla compilazione dell’autodichiarazione.
È confermata la possibilità di svolgere le assemblee di classe degli studenti in orario di lezione, nella scrupolosa osservanza delle norme previste nel presente Regolamento. Durante le assemblee di classe, i rappresentanti di classe degli studenti o i loro sostituti possono prendere posto nelle aree didattiche delle aule, mantenendo tra loro la distanza fisica di almeno 1 metro. Le studentesse e gli studenti possono partecipare all’assemblea togliendo la mascherina e adottando le stesse precauzioni previste per le attività didattiche in aula in presenza dell’insegnante.

9. Precauzioni igieniche personali
A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone e l’igienizzazione con gel specifico delle mani, in particolare dopo il contatto con oggetti di uso comune.
La scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Nei servizi igienici sono posizionati distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani, inoltre, negli uffici di segreteria, nei principali locali ad uso comune e in prossimità degli ingressi e delle uscite sono presenti distributori di gel igienizzante.
Le studentesse, gli studenti e tutto il personale scolastico sono comunque invitati a portare a scuola un flaconcino di gel igienizzante e fazzoletti monouso per uso strettamente personale.
Alle studentesse e agli studenti non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, accessori di abbigliamento, etc.) durante tutta la loro permanenza a scuola. Pertanto è necessario che le studentesse e gli studenti valutino attentamente quali materiali didattici, dispositivi elettronici e altri effetti personali portare giornalmente a scuola.

10. Disposizioni su pulizia ed igienizzazione di luoghi ed attrezzature
La pulizia giornaliera e l’igienizzazione periodica di tutti i locali, ambienti, postazioni di lavoro ed aree comuni viene assicurata dai collaboratori scolastici.
Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici va assicurata la ventilazione degli ambienti. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.
Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi mascherine chirurgiche (o, meglio ancora, mascherine di tipo FFP2S) e guanti monouso. Dopo l’uso, tali dispositivi di protezione individuale (DPI) monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto utilizzando gli appositi contenitori.
Per la pulizia ordinaria delle grandi superfici è sufficiente utilizzare i comuni detersivi igienizzanti. Per le piccole superfici quali maniglie di porte e armadi, manici di attrezzature, arredi etc. e attrezzature quali tastiere, schermi touch e mouse è necessaria la pulizia e la disinfezione con adeguati detergenti con etanolo al 70%. Le tastiere dei distributori automatici sono disinfettate prima dell’inizio delle lezioni, alla fine di ogni intervallo e alla fine delle lezioni. I telefoni e i citofoni ad uso comune sono disinfettate dallo stesso personale scolastico alla fine di ogni chiamata con i detergenti spray disponibili accanto alle postazioni.
Le tastiere e i mouse dei computer dei laboratori di informatica e degli altri computer ad uso didattico sono disinfettate alla fine di ogni lezione a cura dei tecnici di laboratorio. Le tastiere e i mouse dei computer a disposizione degli insegnanti sono disinfettati al termine delle lezioni a cura dei docenti.
Gli strumenti musicali ad uso comune vengono disinfettati, a cura dei singoli utilizzatori, all’inizio di ogni singola lezione ed al termine dell’ultima lezione prevista nella giornata.
Gli attrezzi delle palestre utilizzati sono disinfettati alla fine di ogni lezione a cura dei singoli utilizzatori.
Per gli ambienti scolastici dove hanno soggiornato casi confermati di COVID-19 occorre tener conto di quanto indicato nella Circolare 5443 del Ministero della Salute del 22/02/2020. Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di sodio ipoclorito (candeggina) all’1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo (alcol etilico) al 70% dopo pulizia con un detergente neutro.

11. Disposizioni relative ai dispositivi di protezione individuale
È obbligatorio per chiunque entri negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e l’utilizzo di mascherina (a meno di ulteriori indicazioni e/o precisazioni da parte del Comitato Tecnico Scientifico nel frattempo intervenute prima dell’inizio dell’anno scolastico).
I DPI utilizzati devono corrispondere a quelli previsti dalla valutazione del rischio e dai documenti del CTS per le diverse attività svolte all’interno delle istituzioni scolastiche e in base alle fasce di età dei soggetti coinvolti.
Nella scuola viene indicata la modalità di dismissione dei dispositivi di protezione individuale non più utilizzabili, che dovranno essere smaltiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
Per il personale impegnato nell’assistenza di studenti diversamente abili, si potrà prevedere l’utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose). Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dalla famiglia dell’alunno/studente o dal medico.

12. Disposizioni relative alla gestione degli spazi comuni
L’accesso agli spazi comuni deve essere contingentato, con la previsione di una ventilazione adeguata dei locali, per un tempo limitato allo stretto necessario e con il mantenimento della distanza di sicurezza. Pertanto il dirigente scolastico valuta l’opportunità di rimodulare le attività didattiche nelle aule, eventualmente alternando le presenze degli studenti con lezioni da remoto, in modalità didattica digitale integrata.
L’utilizzo delle aule dedicate al personale docente (aule professori ecc.) è consentito nel rispetto del distanziamento fisico e delle eventuali altre disposizioni dettate dall’autorità sanitaria locale.

13. Disposizioni relative all’uso dei locali esterni all’istituto scolastico
Qualora le attività didattiche siano realizzate in locali esterni all'Istituto Scolastico, gli Enti locali e/o i titolari della locazione devono certificare l'idoneità, in termini di sicurezza, di detti locali.
Con specifica convenzione devono essere definite le responsabilità delle pulizie e della sorveglianza di detti locali e dei piani di sicurezza.

14. Supporto psicologico
L’attenzione alla salute e il supporto psicologico per il personale scolastico e per gli studenti rappresentano una misura di prevenzione precauzionale indispensabile per una corretta gestione dell’anno scolastico.
Sulla base di una eventuale stipula di convenzione tra Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi, la scuola si attiverà per promuovere un sostegno psicologico per fronteggiare situazioni di insicurezza, stress, ansia dovuta ad eccessiva responsabilità, timore di contagio, rientro al lavoro in “presenza”, difficoltà di concentrazione, situazione di isolamento vissuta.
Il supporto psicologico sarà coordinato dagli Uffici Scolastici Regionali e dagli Ordini degli Psicologi regionali e potrà essere fornito, anche mediante accordi e collaborazioni tra istituzioni scolastiche, attraverso specifici colloqui con professionisti abilitati alla professione psicologica e psicoterapeutica, effettuati in presenza o a distanza, nel rispetto delle autorizzazioni previste e comunque senza alcun intervento di tipo clinico.

15. Disposizioni relative alla gestione di una persona sintomatica all’interno dell’istituto scolastico
Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, si dovrà procedere al suo isolamento, obbligandolo ad indossare la mascherina e accompagnandolo all’interno dell’ambiente appositamente individuato per l’emergenza, pianificando quindi l’immediato rientro al proprio domicilio, il tutto in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria contenute nel Documento tecnico, aggiornamento del 22 giugno u.s., alla sezione “Misure di controllo territoriale” che, in coerenza con quanto già individuato nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile 2020 (punto 11 - Gestione di una persona sintomatica in azienda), ha individuato la procedura da adottare nel contesto scolastico. Si riporta di seguito la disposizione:
“Misure di controllo territoriale - In caso di comparsa a scuola in un operatore o in uno studente di sintomi suggestivi di una diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, il CTS sottolinea che la persona interessata dovrà essere immediatamente isolata e dotata di mascherina chirurgica, e si dovrà provvedere al ritorno, quanto prima possibile, al proprio domicilio, per poi seguire il percorso già previsto dalla norma vigente per la gestione di qualsiasi caso sospetto. Per i casi confermati le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale competente, sia per le misure quarantenarie da adottare previste dalla norma, sia per la riammissione a scuola secondo l’iter procedurale altrettanto chiaramente normato. La presenza di un caso confermato necessiterà l’attivazione da parte della scuola di un monitoraggio attento da avviare in stretto raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi che possano prefigurare l’insorgenza di un focolaio epidemico. In tale situazione, l’autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee. Questa misura è di primaria importanza per garantire una risposta rapida in caso di peggioramento della situazione con ricerca attiva di contatti che possano interessare l’ambito scolastico. Sarebbe opportuno, a tal proposito, prevedere, nell’ambito dei Dipartimenti di prevenzione territoriali, un referente per l’ambito scolastico che possa raccordarsi con i dirigenti scolastici al fine di un efficace contact tracing e risposta immediata in caso di criticità”.
Il personale incaricato all’accompagnamento ed alla vigilanza dell’interessato deve mantenere una distanza minima di 2 metri e comunque deve indossare la mascherina di tipo FFP2S, i guanti e una visiera trasparente in policarbonato a protezione dell’intero viso.
Nel caso in cui i sintomi riguardino uno studente, la scuola convocherà un genitore o una persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la potestà genitoriale. Inoltre, la Scuola avverte le autorità sanitarie competenti o i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.
Gli esercenti la potestà genitoriale, a loro volta, si raccorderanno con il medico di medicina generale o pediatra di libera scelta per quanto di competenza. Nel contesto delle iniziative di informazione rivolte agli alunni, genitori e personale scolastico sulle misure di prevenzione e protezione adottate, si ravvisa l’opportunità di ribadire la responsabilità individuale e genitoriale.
Per i casi confermati, le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale competente, sia per le misure di quarantena da adottare, sia per la riammissione a scuola secondo l’iter procedurale previste dal “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile 2020 (punto 11 - Gestione di una persona sintomatica in azienda).
La presenza di un caso confermato determinerà anche l’attivazione da parte della Scuola (nella persona del Dirigente scolastico, individuato come referente o, in sua assenza, del primo collaboratore o, in caso di indisponibilità di quest’ultimo, del secondo collaboratore, entrambi all’uopo designati) di un monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi. In tale situazione, l’autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee.

16. Gestione di lavoratori e di studenti fragili
Per lavoratori fragili si intendono i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. L’individuazione del lavoratore fragile è effettuata dal medico competente su richiesta dello stesso lavoratore, sulla base delle sopraggiunte indicazioni ministeriali.
Per studentesse e studenti fragili si intendono le studentesse e gli studenti esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19. Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.

17. Sorveglianza sanitaria, Medico Competente, RLS
Il medico competente collabora con Dirigente Scolastico e con il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid- 19. In particolare, cura la sorveglianza sanitaria rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute; riguardo le modalità di effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 del D.Lgs. 81/2008, nonché sul ruolo del medico competente, si rimanda alla nota n. 14915 del Ministero della Salute del 29 aprile 2020.
In merito alla sorveglianza sanitaria eccezionale, come previsto dall’art. 83 del DL 34/2020 convertito nella legge n. 77/2020, la stessa è assicurata:
a. attraverso il medico competente se già nominato per la sorveglianza sanitaria ex art. 41 del D.Lgs. 81/2008;
b. attraverso un medico competente ad hoc nominato, per il periodo emergenziale, anche, ad esempio, prevedendo di consorziare più istituti scolastici;
c. attraverso la richiesta ai servizi territoriali dell’INAIL, che vi provvedono con propri medici del lavoro
Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti, per tutto il personale scolastico addetto alle emergenze, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, ove previsto dalla legislazione vigente, non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo (a titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza/antincendio, al primo soccorso).
Al rientro degli alunni dovrà essere presa in considerazione la presenza di “soggetti fragili” esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19.
Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.

18. Costituzione di una commissione
Al fine di monitorare l’applicazione delle misure descritte nell’istituzione Scolastica il Dirigente Scolastico valuterà la costituzione di una commissione, anche con il coinvolgimento dei soggetti coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID-19. Tale commissione sarà presieduta dal Dirigente Scolastico.

Potenza, 30/01/2021