Tipologia: CCNL
Data firma: 24 luglio 2004
Validità: 01.09.2004 - 31.08.2008
Parti: Confterziario, Ciu, Alar e Conflavoratori
Settori: Commercio, Servizi e terziario, Confterziario
Fonte: CNEL

Sommario:

  Avvertenza
Premessa
Titolo I - Validità e sfera di applicazione
Art. 1 - Validità.
Art. 2 - Sfera di applicazione.
Titolo II - Assunzione
Art. 3 - Modalità di assunzione.
Art. 4 - Documenti per l'assunzione.
Art. 5 - Previsione contrattuale per ricercatori a contratto extra-comunitari.
Titolo III - Lavoro part-time
Art. 6 - Definizione.
Art. 7 - Adempimenti.
Art. 8 - Minimo orario.
Art. 9 - Part-time verticale.
Titolo IV - Apprendistato
Art. 10 - Campo d'azione.
Art. 11 - Rapporto numerico.
Art. 12 - Adempimenti.
Art. 13 - Retribuzione degli apprendisti.
Titolo V - Contratto di inserimento
Art. 14 - Definizione.
Art. 15 - Beneficiari.
Art. 16 - Aziende eleggibili.
Art. 17 - Norma di salvaguardia.
Art. 18 - Progetto formativo.
Art. 19 - Durata del progetto.
Art. 20 - Deroghe per i portatori di handicap.
Art. 21 - Norme contrattuali.
Art. 22 - Modelli formativi.
Art. 23 - Ente Bilaterale.
Art. 24 - Rimando alla normativa.
Titolo VI - Gli istituti del nuovo mercato del lavoro
Art. 25 - Premessa.
Art. 26 - Richiami normativi.
Art. 27 - Somministrazione di lavoro a tempo determinato.
Art. 28 - Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato.
Art. 29 - Obblighi di informazione.
Art. 30 - Diritti dei lavoratori somministrati.
Art. 31 - Lavoro intermittente.
Art. 32 - Diritti e doveri del lavoratore intermittente.
Art. 33 - Lavoro ripartito.
Art. 34 - Soglie numeriche.
Art. 35 - Gestione delle controversie.
Titolo VII - Classificazione del personale
Art. 36 - Declaratoria.
Art. 37 - Automatismo di carriera.
Art. 38 - Mansioni di attesa.
Titolo VIII - Quadri
Art. 39 - Declaratoria.
Art. 40 - Orario part-time.
Art. 41 - Formazione e aggiornamento.
Art. 42 - Assegnazione della qualifica.
Art. 43 - Polizza assicurativa.
Art. 44 - Indennità di funzione.
Art. 45 - Orario flessibile.
Art. 46 - Orario annuale.
Titolo IX - Ricercatori e Quadri ad alto contenuto tecnologico-professionale.
Art. 47 - Premessa.
Art. 48 - Definizione di ricercatore.
Art. 49 - Definizione di Quadro ad alto contenuto tecnologico-professionale).
Art. 50 - Periodo sabbatico.
Art. 51 - Norme di salvaguardia.
Art. 52 - Corsi di lingua italiana per ricercatori-quadri stranieri.
Art. 53 - Proprietà intellettuale.
Art. 54 - Brevetti.
Art. 55 - Lavoro ciclico.
Titolo X - Quadri di direzione
Art. 56 - Declaratoria.
Art. 57 - Accesso alla qualifica.
Art. 58 - Minimi retributivi.
Art. 59 - Contrattazione collettiva di miglior favore.
Art. 60 - Norme di salvaguardia.
Titolo XI - Periodo di prova.
Art. 61 - Periodo di prova.
Art. 62 - Sospensione del periodo di prova.
Titolo XII - Orario di lavoro.
Art. 63 - Orario di lavoro settimanale.
Art. 64 - Esposizione orario di lavoro.
Titolo XIII - Lavoro straordinario.
Art. 65 - Lavoro straordinario.
Art. 66 - Lavoro supplementare.
Art. 67 - Registro lavoro supplementare.
Art. 68 - Registro lavoro straordinario.
Art. 69 - Lavoro ordinario notturno.
Titolo XIV - Telelavoro
Art. 70 - Definizione.
Art. 71 - Campo di applicazione.
Art. 72 - Dotazioni strumentali.
Art. 73 - Rottura o danneggiamento di dotazioni strumentali.
Art. 74 - Furto di dotazioni strumentali.
Art. 75 - Orario di lavoro.
Art. 76 - Durata.
Art. 77 - Sicurezza e prevenzione degli infortuni.
Art. 78 - Infortuni.
Art. 79 - S. Patrono.
Art. 80 - Comunicazione dell'Accordo di telelavoro.
Art. 81 - Ricercatori delocalizzati.
Art. 82 - Rimando alla normativa.
Titolo XV - Riposo settimanale, festività, ferie, permessi
Art. 83 - Riposo settimanale.
Art. 84 - Festività nazionali.
Art. 85 - Ferie.
Art. 86 - Permessi.
Titolo XVI - Congedo matrimoniale - Servizio militare
Art. 87 - Congedo matrimoniale.
Art. 88 - Servizio militare.
Titolo XVII - Missioni e trasferimenti
Art. 89 - Missioni.
Art. 90 - Trasferimenti.
Art. 91 - Disposizioni per i trasferimenti.
Titolo XVIII - Sospensione dal lavoro
Art. 92 - Sospensione del lavoro.
Titolo XIX - Anzianità di servizio
Art. 93 - Aumenti per anzianità.
Art. 94 - Anzianità convenzionale.
Titolo XX - Congedi - Diritto allo studio
Art. 95 - Congedi retribuiti.
Art. 96 - Diritto allo studio.
Titolo XXI - Gravidanza e puerperio
Art. 97 - Astensione dal lavoro della lavoratrice.
Art. 98 - Astensione dal lavoro del lavoratore.
Art. 99 - Permessi per assistenza.
Art. 100 - Normativa.
Titolo XXII - Malattie e infortuni
Art. 101 - Malattia.
Art. 102 - Normativa.
Art. 103 - Obblighi del lavoratore.
Art. 104 - Periodo di comporto.
Art. 105 - Trattamento economico di malattia.
Art. 106 - Infortunio.
Art. 107 - Trattamento economico di infortunio.
Art. 108 - Quota giornaliera per malattia e infortunio.
Art. 109 - Festività.
Art. 110 - Aspettativa non retribuita per malattia e infortunio.
Art. 111 - Tubercolosi.
Art. 112 - Rimando alla vigente normativa.
Titolo XXIII - Part-time temporaneo per malattia o assistenza
Art. 113 - Definizione.
Art. 114 - Durata temporale del part-time temporaneo.
Art. 115 - Beneficiari.
Art. 116 - Malati oncologici.
Art. 117 - Assistenza anziani.
Art. 118 - Assistenza minori di anni 3 a carico.
Art. 119 - Assistenza minori di anni 14 portatori di handicap.
Art. 120 - Trasformazione part-time temporaneo in definitivo.
Art. 121 - Richiesta di annullamento del part-time temporaneo.
Art. 122 - Deleghe all'Ente bilaterale.
Titolo XXIV - Trattamento economico
Art. 123 - Voci retributive.
Art. 124 - Divisore orario.
Art. 125 - Paghe contrattuali.
Art. 126 - Indennità cassa.
Art. 127 - Modello di cedolino paga.
Titolo XXV - Condizioni di miglior favore ed eventuali eccedenze tabellari
Art. 128 - Condizioni di miglior favore.
Art. 129 - Procedure di prima applicazione del presente contratto).
Titolo XXVI - Mensilità aggiuntive
Art. 130 - Tredicesima.
Art. 131 - Quattordicesima.
Titolo XXVII - Fondo pensioni integrativo
Art. 132 - Adempimenti legge n. 335/95.
Art. 133 - Competenze.
Titolo XXVIII - Doveri del personale e norme disciplinari
Art. 134 - Obbligo del prestatore di lavoro.
  Art. 135 - Divieti.
Art. 136 - Giustificazioni delle assenze.
Art. 137 - Rispetto orario di lavoro.
Art. 138 - Comunicazione mutamento di domicilio.
Art. 139 - Provvedimenti disciplinari.
Art. 140 - Codice disciplinare.
Art. 141 - Normativa provvedimenti disciplinari.
Titolo XXIX - Composizione delle controversie

Art. 142 - Campo di intervento.
Art. 143 - Commissione di Conciliazione paritetica nazionale.
Art. 144 - Commissioni di conciliazione paritetiche territoriali.
Titolo XXX - Risoluzione del rapporto di lavoro - Preavviso
Art. 145 - Scioglimento del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2118 cc.
Art. 146 - Recesso ex art. 2119 cc.
Art. 147 - Normativa.
Art. 148 - Nullità del licenziamento.
Art. 149 - Nullità del licenziamento per matrimonio.
Art. 150 - Licenziamento simulato.
Art. 151 - Periodo di preavviso.
Art. 152 - Preavviso per dimissioni.
Art. 153 - Decorrenza del periodo di preavviso.
Art. 154 - Indennità sostitutiva del preavviso.
Art. 155 - Trattamento di fine rapporto (TFR).
Art. 156 - Decesso del dipendente.
Art. 157 - Corresponsione del trattamento di fine rapporto.
Art. 158 - Dimissioni.
Art. 159 - Dimissioni per matrimonio.
Art. 160 - Dimissioni per maternità.
Titolo XXXI - Sicurezza sul lavoro
Art. 161 - Premessa.
Art. 162 - Richiami normativi.
Art. 163 - Adempimenti preliminari.
Art. 164 - Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
Art. 165 - Disposizioni finali.
Titolo XXXII - Tutela della dignità e parità dei lavoratori
Art. 166 - Tutela delle lavoratrici madri.
Art. 167 - Pari opportunità.
Art. 168 - Azioni positive.
Art. 169 - Molestie sui luoghi di lavoro.
Art. 170 - Lavoratori di lingua non italiana.
Art. 171 - Lavoratori stranieri.
Art. 172 - Aspettativa per tossicodipendenza.
Art. 173 - Aspettativa per alcolismo.
Art. 174 - Salubrità degli ambienti di lavoro.
Art. 175 - Tutela dei genitori di portatori di handicap.
Art. 176 - Mobbing.
Titolo XXXIII - Relazioni sindacali
Art. 177 - Relazioni nazionali.
Art. 178 - Relazioni territoriali.
Art. 179 - Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU).
Art. 180 - Clausola di salvaguardia.
Art. 181 - Regolamento elettorale RSU.
Art. 182 - Contrattazione aziendale.
Art. 183 - Assemblea.
Art. 184 - Referendum.
Art. 185 - Delegato provinciale.
Art. 186 (Attivazione della trattenuta per il delegato provinciale).
Art. 187 - Deleghe sindacali.
Art. 188 (Quote di riserva per le categorie numericamente minori).
Art. 189 - Dirigenti sindacali.
Art. 190 - Permessi sindacali ex punto a), art. 181.
Art. 191 - Permessi retribuiti RSU.
Art. 192 - Permessi non retribuiti RSU.
Art. 193 - Aspettativa per incarichi sindacali.
Art. 194 - Covelco.
Titolo XXXIV - Ente bilaterale
Art. 195 - Ente bilaterale.
Art. 196 - Finanziamento dell'Ente bilaterale.
Art. 197 - Funzioni di promozione e attivazione della formazione continua in seno all'Ente bilaterale.
Art. 198 - Finanziamento dell'Ente bilaterale per il "Fondo per la Formazione del Terziario- Fofoter".
Titolo XXXV - Operatori di vendita
Art. 199 - Definizione di operatore di vendita.
Art. 200 - Deroghe al presente contratto collettivo.
Subtitolo A - Costituzione del rapporto
Art. 201 - Classificazione del personale.
Art. 202 - Assunzione.
Art. 203 - Documentazione.
Art. 204 - Periodo di prova.
Subtitolo B - Elementi retributivi ed economici
Art. 205 - Retribuzione mensile.
Art. 206 - Paga base.
Art. 207 - Provvigioni.
Art. 208 - Diarie.
Art. 209 - Assorbimenti.
Art. 210 - Rischio macchina.
Art. 211 - Trattamento economico di malattia e infortunio.
Subtitolo C - Gestione del rapporto
Art. 212 - Prestazione lavorativa settimanale.
Art. 213 - Riposo settimanale.
Art. 214 - Normativa retribuzione ferie.
Art. 215 - Tutela del posto di lavoro.
Art. 216 - Mansioni del lavoratore.
Art. 217 - Mansioni promiscue.
Art. 218 - Passaggi di livello.
Art. 219 - Trasferimenti.
Art. 220 - Trattenimento in sede.
Subtitolo D - Risoluzione del rapporto
Art. 221 - Trattamento di fine rapporto.
Art. 222 - Cessione o trasformazione dell'azienda.
Subtitolo E - Varie e rimandi
Art. 223 - Obblighi del prestatore di lavoro.
Art. 224 - Cauzioni.
Art. 225 - Diritto di rivalsa.
Art. 226 - Ritiro cauzioni per cessazione rapporto.
Titolo XXXVI - Archivio contratti
Art. 227 - Deposito contratto collettivo.
Titolo XXXVII - Decorrenza e durata
Art. 228 - Decorrenza e durata.
Allegati
Allegato A. Minimi tabellari
Allegato B. Regolamento RSU
Allegato C. Regolamento elettorale per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
Avvertenza

Norme per l'applicazione del D.lgs. n. 626/94 - Protocollo sindacale per l'attuazione del disposto del D.lgs. n. 626/94
Titolo I - Aziende sino a 15 dipendenti
ne.ne.
Art. 2 - Elezioni del RLS.
Art. 3 - Durata del mandato.
Art. 4 - Formazione RLS.
Art. 5 - Permessi retribuiti per la formazione.
Art. 6 - Permessi retribuiti per l'espletamento delle funzioni RLS.
Art. 7 - Rappresentate del Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST).
Art. 8 - Applicazione D.lgs. n. 626/94.
Art. 9 - Dimensioni del territorio.
Art. 10 - Durata del mandato.
Art. 11 - Clausola estensiva
Titolo II - Organismo paritetico
Art. 12 - Costituzione.
Art. 13 - Territorialità.
Art. 14 - Funzionamento OP.
Art. 15 - Retribuzione RLST.
Art. 16 - Notifica nominativi RLST
Titolo III - Aziende con più di 15 dipendenti
Art. 17 - Sfera di applicazione.
Art. 18 - Numero degli RLS.
Art. 19 - Monte ore per RLS.
Art. 20 - Garanzie per gli RLST.
Art. 21 - Modalità di elezione.
Titolo IV - Formazione degli RLS/RLST
Art. 22 - Formazione RLS/RLST.
Art. 23 - RLST.
Art. 24 - RLS.
Art. 25 - Permessi per la formazione.
Titolo V - Percorso formativo
Art. 26 - Materie formative.
Art. 27 - Criteri valutativi.
Art. 28 - Riconoscimento RLS.
Titolo VI- Attribuzioni dei RLS/RLST
Art. 29 - Accesso ai luoghi di lavoro.
Art. 30 - Modalità di consultazione.
Art. 31 - Informazione.
Art. 32 - Documentazione aziendale.
Art. 33 - Norme di salvaguardia ed estensive.
Titolo VII - Norme transitorie e finali
Art. 34 - Sostituzione RLS.
Art. 35 - Aziende sino a 200 dipendenti.
Art. 36 - Aziende con più di 200 dipendenti.
Art. 37 - Sostituzione RLST.
Art. 38 - Clausola di salvaguardia.
Art. 39 - Decorrenza e durata.
Allegato D. Ente Bilaterale Interconfederale Confterziario - Ciu - Conflavoratori
Allegato E. Accordo attuattivo per l'apprendistato (da definirsi tra le Parti)
Allegato F. Modulistica e facsimile cedolino paga (da definirsi tra le Parti)

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del commercio, dei servizi e del terziario

Avvertenza
Le Parti si danno reciprocamente atto che la titolazione dei singoli articoli risponde soltanto alle esigenze di migliorare la consultazione del testo contrattuale. I titoli, pertanto, non sono esaustivi delle indicazioni dei contenuti dei singoli articoli e quindi, in quanto tali, non costituiscono elemento di interpretazione della norma.

Addì, 24 luglio 2004 in Montegrotto (Padova) le sottoindicate Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori si sono incontrate per sottoscrivere il presente testo di accordo di seguito nominato contratto collettivo di lavoro per i dipendenti da aziende del Commercio, dei Servizi e del Terziario e all'atto della stipula sono presenti: Confederazione Nazionale del Terziario e della Piccola Impresa (Confterziario) [...] con la partecipazione dell'associata Alar [...] e Confederazione Italiana Unionquadri - di seguito Ciu - e la Ciu Agenzia delle Aziende [...] e Confederazione dei Lavoratori, di seguito Conflavoratori [...] le sottoscritte Organizzazioni stipulano e riconoscono come valido strumento di governo e regolarizzazione dei rapporti di lavoro dipendente per il settore delle aziende del Terziario il presente CCNL composto da una Premessa, da 37 titoli, 228 articoli, 6 allegati di cui 1 tabella.

Premessa
Nella predisposizione, definizione e contrattazione del presente CCNL le parti hanno inteso realizzare una normativa che, ferme restando le "consuetudini" normative e retributive del settore fosse portatore di una visione complessiva improntata a 3 assi portanti: modernizzazione e recepimento dei nuovi istituti di lavoro, primo tra tutti la riforma Biagi (legge n. 30/03), rispetto dei diritti acquisiti e delle legittime aspettative dei lavoratori, cui il presente contratto si applicherà, creazione di un solido telaio di relazioni bilaterali.
Nel dettaglio, con il recepimento integrale della legge n. 30/03, unitamente ai contratti di inserimento e alla messa allo stato dell'arte dell'apprendistato, le Parti credono di aver creato tutti i presupposti per consentire alle Aziende di settore di avere un ampio spettro di opzioni tale da rendere il ricorso al lavoro nero, o l'utilizzo di strumenti paracontrattuali, non più convenienti e quindi facendo venire meno ogni possibile attenuante che possa "giustificare" la creazione di rapporti irregolari.
Aspetto questo che le Parti, oltre che a difesa dei diritti inalienabili dei lavoratori, vedono come momento di svolta anche per il tessuto competitivo del settore dove, come avviene oggi, le imprese che sfuggono al rispetto delle regole, di fatto alterano il tessuto competitivo tra gli operatori.
Analogamente, per quanto attiene al 2° asse, l'assoluta garanzia dei diritti in essere per i lavoratori, unita allo sviluppo delle norme 'ad hoc' per l'area medio alta e dei quadri, consente di offrire le massime garanzie ai soggetti cui si applicherà il presente CCNL.
Di diretta connessione con il punto precedente, l'amplissima gestione bilaterale di praticamente tutti gli istituti contrattuali dovrebbe garantire le necessarie compensazioni tra i contrapposti, ed egualmente legittimi, interessi che possiamo dire rappresentati dai primi due punti.
Di particolare attenzione è la gestione speciale, all'interno dell'Ente bilaterale, tesa al conseguimento degli obiettivi di formazione continua e di aggiornamento professionale per tutte le diverse professionalità e competenze previste dal presente CCNL.
Le Parti, nel siglare il presente contratto, richiamano per le indubbie valenze politico-sindacali che ne derivano, gli analoghi strumenti contrattuali del turismo e degli studi professionali contabili, che si collocano nel più completo sistema contrattuale rivolto all'insieme delle piccole-medie imprese.

Titolo I - Validità e sfera di applicazione
Art. 1 - Validità.

Il presente CCNL disciplina in materia unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro, a tempo indeterminato e determinato, tra le aziende dei settore commercio, servizi e terziario e il relativo personale dipendente.
Altresì il presente CCNL regola, ove compatibile con le disposizioni di legge e con la libertà delle parti contraenti, i lavoratori di cui alle norme della legge n. 30/03.

Art. 2 - Sfera di applicazione.
A titolo di esemplificazione, non esaustiva e da interpretarsi per analogia, si elencano le tipologie contrattuali alle quali si applica il presente contratto collettivo nazionale di lavoro:
• Attività di vendita
- commercio all'ingrosso, al minuto, al chiuso, all'aperto di generi alimentari;
- commercio all'ingrosso, al dettaglio, al chiuso, all'aperto di generi non alimentari;
- supermercati, supermercati integrati, ipermercati, soft e hard discount;
- importatori e torrefattori di caffè;
- commercio all'ingrosso di bestiame e carni macellate, macellerie, norcinerie, tripperie, spacci di carni fresca e congelata; di pollame, uova, selvaggina e affini; commercio all'ingrosso e al minuto di prodotti della pesca;
- commercio all'ingrosso e al minuto di tessuti di ogni genere o tessili;
- articoli casalinghi, specchi e cristalli, cornici, chincaglierie, ceramiche e maioliche, porcellane, stoviglie, terraglie, vetrerie e cristallerie;
- giocattoli, negozi d'arte antica e moderna, arredamenti e oggetti sacri; prodotti artistici e dell'artigianato;
- case di vendita all'asta; articoli per regalo, articoli per fumatori e tabacchi;
- oreficerie e gioiellerie, argenterie, metalli preziosi, pietre preziose, perle; articoli di orologeria;
- librai (comprese le librerie delle case editrici e i rivenditori di libri usati); rivenditori di edizioni musicali;
- cartolai (dettaglianti di articoli di cartoleria, cancelleria e da disegno); grossisti di cartoleria e cancelleria; commercianti di carta da macero; distributori di libri giornali e riviste, biblioteche circolanti;
- ferro e acciai, metalli non ferrosi, rottami, ferramenta e coltellinerie; macchine in genere; armi e munizioni; articoli di ferro e metalli;
- apparecchi elettronici ed elettrodomestici;
- autoveicoli (commissionari e concessionari di vendita, importatori, anche se esercitano il posteggio o il noleggio con o senza officine di assistenza e per riparazioni); cicli o motocicli (anche se esercitano il posteggio o il noleggio con o senza officine o laboratori di assistenza e per riparazioni); parti di ricambio e accessori per automotocicli; pneumatici; olii lubrificanti, prodotti petroliferi in genere (compreso il petrolio agricolo);
- gestori di impianti di distribuzione di carburante; imprese di riscaldamento;
- commercio all'ingrosso e al dettaglio di articoli per l'edilizia;
- aziende distributrici di specialità medicinali e prodotti chimico-farmaceutici;
- rivendite di generi di monopolio, magazzini di generi di monopolio;
- prodotti per l'agricoltura (fertilizzanti, anticrittogamici, insetticidi; materiale enologico; sementi da cereali, da prato, da orto e da giardino; mangimi e panelli; macchine e attrezzi agricoli; piante non ornamentali, altri prodotti di uso agricolo).
• Attività di servizio
- mediatori pubblici e privati;commissionari;
- fornitori di enti pubblici e privati (imprese di casermaggio, fornitori carcerari, fornitori di bordo, ecc.);
- Compagnie di importazione ed esportazione e case per il commercio internazionale (importazioni ed esportazioni di merci promiscue);
- agenti di commercio preposti da case commerciali e/o da società operanti nel settore distributivo di prodotti petroliferi e accessori;
- imprese portuali di controllo;
- imprese di leasing; recupero crediti, factoring; noleggio e vendita di audiovisivi;
- telemarketing, televendite; e allestimenti di interni e vetrine; servizi di ricerca, collaudi, analisi, certificazione tecnica e controllo qualità; agenzie pubblicitarie; concessionarie di pubblicità; aziende di pubblicità; agenzie di distribuzione e consegna di materiale pubblicitario; promozione vendite; agenzie fotografiche; uffici Residences; società di organizzazione e gestione congressi, esposizioni, mostre e fiere; intermediazione merceologica; altri servizi alle imprese e alle organizzazioni, quali fornitura di servizi generali, logistici e tecnologici, gestione parcheggi; autorimesse e autoriparatori non artigianali; uffici cambi extrabancari; servizi fiduciari; buying office; agenzie di brokeraggio; attività di garanzia collettiva fidi; aziende e agenzie di consulenza, intermediazione e promozione immobiliare, amministrazione e gestione beni immobili; agenzie di operazioni doganali; servizi di traduzioni e interpretariato; agenzie di recapiti, corrispondenza, stampa e plichi; vendita di multiproprietà; autoscuole; agenzie di servizi matrimoniali; agenzie di scommesse;servizi di ricerca e consulenza meteorologica;
- altri servizi alle persone.
• Attività di ricerca e/o ad alto contenuto tecnologico-professionale
- servizi di ricerca, formazione e selezione del personale;
- ricerche di mercato, economiche, sondaggi di opinione;
- consulenza di direzione e organizzazione aziendale;
- agenzie di relazioni pubbliche;
- agenzie di informazioni commerciali;
- servizi di design, grafica, progettazione
- società per lo sfruttamento commerciale di brevetti, invenzioni e scoperte;
- agenzie pubblicitarie;
- recupero e risanamento ambientale;
- analoghe aziende operanti nel campo della ricerca pura o applicata sia in proprio che per conto di soggetti terzi: pubblici o privati

Titolo II - Assunzione
Art. 3 - Modalità di assunzione.

[...]
L'assunzione sia a tempo indeterminato che determinato dovrà risultare da atto scritto contenente le seguenti indicazioni:
[...]
- indicazione del CST che eseguirà gli adempimenti di legge e contrattuali connessi con lo svolgimento del rapporto di lavoro.

Art. 4 - Documenti per l'assunzione.
Per l'assunzione il lavoratore deve presentare i seguenti documenti:
[...]
- libretto di idoneità sanitaria per il personale che deve essere adibito alla preparazione, manipolazione di sostanze alimentari;
[...]

Titolo IV - Apprendistato
Art. 10 - Campo d'azione.

La disciplina dell'apprendistato è regolata dalla norma di legge, dal relativo regolamento e dalle disposizioni contenute nel presente contratto.
È considerato apprendista il lavoratore, in età ed ai sensi della legge, che venga assunto dall'azienda per conseguire attraverso un addestramento pratico, la qualifica professionale.
[...]
La durata dell'addestramento o del tirocinio sarà di 6 mesi per i giovani in possesso di qualifica rilasciata dagli Istituti professionali di Stato, o di attestati di qualifica rilasciati dalle Scuole di Addestramento professionale regionale e da Enti ed Istituti riconosciuti dalla Regione, sempre che i suddetti titoli siano dell'indirizzo didattico specifico rispetto all'attività esplicata nell'apprendimento.
Per quanto si riferisce all'assunzione, all'orario di lavoro e alle ferie valgono le norme di legge.
[...]

Titolo V - Contratto di inserimento
Art. 18 - Progetto formativo.

Condizione essenziale al perfezionamento del contratto di inserimento è il puntuale rispetto della elencata serie di adempimenti e procedure:
- sottoscrizione da parte del lavoratore della lettera di assunzione e dell'allegato progetto formativo;
- progetto formativo, redatto secondo le disposizioni di legge, indicante: la durata del progetto stesso, la mansione e la qualifica professionale di approdo alla conclusione dello stesso, il numero delle ore destinate alla formazione teorica e le modalità del loro svolgimento, le coperture assicurative che l'azienda riconoscerà al lavoratore nel caso di malattia o di infortunio non lavorativo e la retribuzione garantita;
- la certificazione da parte dell'Ente bilaterale del suddetto progetto formativo.

Art. 20 - Deroghe per i portatori di handicap.
Per i soggetti portatori di handicap psichici, mentali o fisici il contratto di inserimento, previa certificazione da parte dell'Ente bilaterale può prevedere una durata massima di 36 mesi.
In questa fattispecie le ore dedicate alla formazione teorica del lavoratore dovranno essere aumentate per consentire una perfetta conoscenza da parte dello stesso di tutte le problematiche connesse con la sicurezza e la prevenzione degli infortuni.

Art. 21 - Norme contrattuali.
Ai lavoratori con contratto di inserimento si applicherà integralmente il presente CCNL con la sola esclusione del titolo riguardante il trattamento di malattia e infortunio non sul lavoro dove, con analogia a quanto già previsto per i contratti di formazione e lavoro, il contratto potrà prevedere diverse durate.
[...]

Art. 22 - Modelli formativi.
I modelli formativi, fermo restando l'obbligo di rispondere ai requisiti di legge, potranno essere formulati secondo 2 distinti iter:
(a) liberamente elaborati dall'azienda prevedendo la mansione di approdo, il percorso formativo 'on the job', la formazione teorica, gli elementi di orientamento per la conoscenza basica delle norme sulla sicurezza di persone e cose, e individuando - nominalmente - le risorse umane già presenti in azienda che occuperanno il ruolo di tutor formativi e di referenti per il lavoratore;
(b) utilizzando i modelli di contratto di inserimento elaborati dall'Ente bilaterale delegando allo stesso alcune delle funzioni che la normativa mette in carico all'azienda.

Art. 23 - Ente Bilaterale.
L'Ente bilaterale svolgerà 2 distinte funzioni in merito alla applicazione del contratto di inserimento: una per i contratti di cui alla lett. a) dell'articolo precedente, consistente nell'azione di certificazione obbligatoria del contratto stesso; l'altra di assistenza e supervisione per i contratti di cui alla lett. b) dello stesso articolo.

Art. 24 - Rimando alla normativa.
Per tutto quanto qui non previsto le Parti demandano alla legislazione vigente, agli orientamenti ministeriali che dovessero emergere e stabiliscono di delegare la gestione corrente per l'attuale vigenza quadriennale all'Ente bilaterale.
Nota a verbale.
Le Parti demandano all'Ente bilaterale, in fase di definizione e certificazione dei percorsi formativi connessi ai contratti di inserimento, la determinazione delle diverse durate temporali dei suddetti contratti di inserimento, per i lavoratori in possesso di titoli di studio direttamente inerenti le mansioni per cui vengono assunti.

Titolo VI - Gli istituti del nuovo mercato del lavoro
Art. 26 - Richiami normativi.
Gli istituti considerati nel presente Titolo trovano la loro fonte normativa nel richiamato D.lgs. 10.9.03 n. 276, in particolare:
- per la somministrazione di lavoro: artt. 27, 28, 29, 30
- per il lavoro intermittente: artt. 31 e 32
- per il lavoro ripartito: art. 33

Art. 29 - Obblighi di informazione.
L'impresa utilizzatrice comunica alle RSU e, in mancanza, alle OO.SS. firmatarie il presente contratto collettivo a livello territoriale:
(a) il numero e i motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro prima della stipula del contratto di somministrazione di cui agli artt. 21 e 22 del presente CCNL. Se ricorrono motivate ragioni di urgenza e necessità di stipulare il contratto, l'impresa utilizzatrice fornisce le predette comunicazioni entro i primi 5 giorni successivi;
(b) ogni 12 mesi, anche per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, il numero e i motivi dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
Analoga comunicazione andrà effettuata entro il 1 marzo al CST competente, che provvederà ad inoltrarla all'Ente bilaterale.

Art. 30 - Diritti dei lavoratori somministrati.
Ai lavoratori somministrati in forza dei contratti di cui ai precedenti artt. 21 e 22 presso l'impresa utilizzatrice sono riconosciuti tutti i diritti previsti nel presente CCNL, salvo le aree di esclusione direttamente derivanti dalla natura del rapporto di lavoro.
[...]
I lavoratori somministrato hanno diritto ad esercitare presso l'impresa utilizzatrice, per tutta la durata della somministrazione, i diritti di libertà e di attività sindacale, nonché a partecipare alle assemblee del personale dipendente della impresa utilizzatrice.
[...]
I lavoratori somministrati non sono computati nell'organico dell'impresa utilizzatrice ai fini della applicazione di normative di legge o del presente CCNL, fatta eccezione per quelle relative alla materia dell'igiene e della sicurezza sul lavoro.

Art. 31 - Lavoro intermittente.
[...]
Il datore di lavoro è tenuto a informare con cadenza annuale la RSU e, in mancanza, le OO.SS. firmatarie del presente contratto collettivo a livello territoriale.
Analoga comunicazione andrà effettuata entro il 1 marzo al CST competente, che provvederà ad inoltrarla all'Ente bilaterale.

Art. 32 - Diritti e doveri del lavoratore intermittente.
Ai lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente sono riconosciuti tutti i diritti previsti nel presente CCNL, salvo le aree di esclusione direttamente derivanti dalla natura del rapporto di lavoro.
[...]
Il prestatore di lavoro intermittente è computato nell'organico dell'impresa, ai fini della applicazione di normative di legge, in proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre.

Art. 33 - Lavoro ripartito.
[...]
Ai lavoratori assunti con contratto di lavoro ripartito sono riconosciuti tutti i diritti previsti nel presente CCNL, salvo le aree di esclusione direttamente derivanti dalla natura del rapporto di lavoro.
[...]
Il datore di lavoro è tenuto a informare con cadenza annuale la RSU e, in mancanza, le OO.SS. firmatarie il presente CCNL a livello territoriale, sull'andamento del ricorso al contratto di lavoro ripartito.
Analoga comunicazione andrà effettuata entro il 1 marzo al CST competente, che provvederà ad inoltrarla all'Ente bilaterale.

Titolo VII - Classificazione del personale
Art. 38 - Mansioni di attesa.

I lavoratori inquadrati nelle seguenti mansioni:
- capo piazzale impianti di distribuzione carburante
- pompista specializzato
- portiere
- guardiano
- custode
- pompista comune senza responsabilità di cassa
al fine della determinazione dell'orario settimanale, sono considerati lavoratori con mansioni di attesa o con mansioni prevalentemente di attesa.

Titolo VIII - Quadri
Art. 45 - Orario flessibile.

Le Imprese potranno, senza alcun onere aggiuntivo, richiedere ai Quadri di fornire sino ad un massimo di 12 settimane annue di orario flessibile.
Per orario flessibile si intende la possibilità di lavorare con un orario di 48 ore settimanali e poi, in un periodo di minore carico di lavoro, di effettuare, per uguale numero di settimane, un orario di 32 ore settimanali.
[...]
L'impresa che intenda effettuare l'orario flessibile per i quadri dovrà darne comunicazione scritta agli interessati con un preavviso di almeno 30 giorni, copia della comunicazione andrà inviata al CST competente che provvederà, nel rispetto delle norme sulla privacy, a trasmettere all'Ente bilaterale i dati per la statisticazione dell'utilizzo del presente strumento.

Titolo IX - Ricercatori e Quadri ad alto contenuto tecnologico-professionale.
Art. 52 - Corsi di lingua italiana per ricercatori-quadri stranieri.

I ricercatori extra-comunitari assunti con contratto a tempo indeterminato a chiamata diretta e privi delle nozioni di base della lingua italiana avranno diritto a 3 cicli di formazione linguistica:
(a) un 1° ciclo della durata di 30 giorni lavorativi (6 settimane) in cui, decorrendo tutti gli istituti contrattuali, il ricercatore possa svolgere, durante il normale orario di lavoro, un corso base e intensivo per il raggiungimento di un livello elementare di comprensione della lingua italiana;
(b) un 2° ciclo della durata di 150 ore lavorative, da svolgersi entro il 1° anno di lavoro, in cui decorrendo tutti gli istituti contrattuali, il ricercatore possa svolgere, durante il normale orario di lavoro, un corso medio teso al raggiungimento di un livello di comprensione della lingua italiana capace di garantire la normale interrelazione tra i colleghi;
(c) un 3° ciclo della durata di ulteriori 300 ore lavorative, da svolgersi entro il 3° anno di lavoro, in cui decorrendo tutti gli istituti contrattuali, il ricercatore possa svolgere, durante il normale orario di lavoro, un corso avanzato teso al raggiungimento di un livello di comprensione della lingua italiana sufficiente ad ogni esigenza lavorativa e personale del ricercatore.
I ricercatori extra-comunitari assunti con contratto a tempo determinato avranno accesso solo ai corsi di cui ai punti a) e b) del comma precedente.
I corsi andranno effettuati presso un Centro di apprendimento della lingua italiana che, pur scelto dal ricercatore, sia riconosciuto dal Ministero della istruzione o degli affari esteri.
I costi dei corsi saranno ad esclusivo carico del ricercatore.
È facoltà della contrattazione aziendale o della contrattazione individuale al momento dell'assunzione prevedere che la totalità o parte dei costi dei corsi siano posti a carico dell'azienda.
Il non superamento del corso di cui al punto a) costituisce, essendo ancora il lavoratore in periodo di prova, causa legittima per la risoluzione del rapporto di lavoro.

Titolo XII - Orario di lavoro.
Art. 63 - Orario di lavoro settimanale.

La durata normale del lavoro effettiva per la quasi generalità delle aziende commerciali è fissata in 40 ore settimanali.
Per i dipendenti degli impianti distribuzione carburanti e per i lavoratori con mansioni discontinue o di semplice attesa, ai sensi della normativa vigente l'orario di lavoro è fissato in 45 ore settimanali.
Le mansioni alle quali si può applicare le norme di cui al comma predente sono solo, e inderogabilmente, quelle definite nella declaratoria come lavori di attesa.
Al datore di lavoro è consentito chiedere prestazioni giornaliere eccedenti le otto ore in misura non superiore alle 2 ore giornaliere e alle 12 settimanali.
Per lavoro effettivo si intende lavoro che richiede un'applicazione assidua e continuativa.

Art. 64 - Esposizione orario di lavoro.
Gli orari di lavoro praticati nell'azienda dovranno essere esposti in modo facile e visibile, a tutti i dipendenti e devono essere comunicati, da parte dell'azienda o del CST, all'Ispettorato del lavoro.

Titolo XIII - Lavoro straordinario.
Art. 65 - Lavoro straordinario.

[...]
Ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, è facoltà del datore di lavoro richiedere prestazioni d'opera straordinarie e a carattere individuale nei limiti di 200 ore annue.
[...]

Art. 68 - Registro lavoro straordinario.
Le ore di lavoro straordinario saranno cronologicamente annotate, a cura dell'azienda, su apposito registro, la cui tenuta è obbligatoria, e che dovrà essere esibito in visione, a richiesta delle Organizzazioni sindacali regionali e provinciali, presso la sede del CST competente territorialmente.
Il registro di cui al precedente capoverso può essere sostituito da altra idonea documentazione nelle Aziende che abbiano la contabilità informatizzata presso il CST.
[...]
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di orario di lavoro e lavoro straordinario valgono le vigenti norme di legge e regolamentari.

Titolo XIV - Telelavoro
Art. 70 - Definizione.

Si definisce telelavoro l'attività lavorativa svolta dal dipendente senza la sua presenza fisica all'interno dei locali aziendali.
Non è telelavoro lo svolgimento di mansioni che richiedono, per la loro intrinseca natura, la presenza del lavoratore fuori dai locali aziendali, quali ad esempio:
- autisti;
- operatori di vendita;
- lavoratori comandanti presso altre ditte o presso cantieri e/o appalti;
- ogni altra mansione che preveda, per il suo svolgimento, una presenza fisica in un determinato luogo estraneo ai locali aziendali.

Art. 72 - Dotazioni strumentali.
Le eventuali dotazioni strumentali necessarie allo svolgimento del lavoro dovranno essere fornite dall'azienda e resteranno di proprietà aziendale.
[...]

Art. 73 - Rottura o danneggiamento di dotazioni strumentali.
In caso di danneggiamento involontario o di guasto delle dotazioni strumentali fornite al lavoratore, lo stesso dovrà darne immediata comunicazione all'azienda che potrà inviare presso il domicilio del lavoratore, durante l'orario di lavoro, un proprio tecnico o un tecnico di una ditta specializzata per verificare il guasto ed operare le necessarie riparazioni/sostituzioni.
Il rifiuto di far accedere un tecnico, ove non configuri comportamenti più gravi, comporterà l'automatica estinzione del rapporto di telelavoro e il ripristino della normale attività presso la sede aziendale.

Art. 75 - Orario di lavoro.
L'orario di lavoro del dipendente a distanza dovrà essere lo stesso previsto dal contratto.
Viceversa l'orario di inizio e la pausa di metà giornata potranno essere oggetto di specifico accordo tra l'azienda e il lavoratore.
[...]

Art. 77 - Sicurezza e prevenzione degli infortuni.
L'azienda dovrà farsi rilasciare dal lavoratore, prima dell'inizio della prestazione con modalità di telelavoro, una dichiarazione in cui lo stesso comunica di essere a conoscenza delle prescrizioni di sicurezza e igiene connesse con lo svolgimento del lavoro e con gli strumenti che dovrà utilizzare.

Art. 78 - Infortuni.
In caso di infortunio il lavoratore, ai sensi della normativa contrattuale sugli infortuni, dovrà darne immediata comunicazione all'azienda fornendo una dettagliata relazione sulle modalità che hanno portato all'incidente stesso, salvo comprovati impedimenti.

Art. 82 - Rimando alla normativa.
Per tutto quanto qui non previsto si rimanda al testo contrattuale, all'Ente bilaterale per eventuali controversie applicative e alla legislazione vigente.

Titolo XV - Riposo settimanale, festività, ferie, permessi
Art. 83 - Riposo settimanale.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalle vigenti disposizioni legislative in materia.
Il giorno di riposo, generalmente, coincide con la domenica, ma può cadere anche in giorno diverso e attuato per turno come per le attività stagionali, quelle per le quali il funzionamento domenicale corrisponde ad esigenze tecniche o di pubblica utilità, quelle rivolte a soddisfare direttamente i bisogni del pubblico, i lavori di manutenzione, pulizia e riparazione degli impianti, la compilazione dell'inventario e del bilancio annuale.

Art. 85 - Ferie.
[...]
Le ferie sono irrinunciabili.
[...]

Titolo XVII - Missioni e trasferimenti
Art. 91 - Disposizioni per i trasferimenti.

A norma dell'art. 13, legge 20.5.70 n. 300, il lavoratore non può essere trasferito da una unità aziendale ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
[...]

Titolo XXI - Gravidanza e puerperio
Art. 97 - Astensione dal lavoro della lavoratrice.

Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto di astenersi dal lavoro:
(a) per i 2 mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
(b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso;
(c) per i 3 mesi dopo il parto;
(d) per un ulteriore periodo di 6 mesi (facoltativo) dopo il periodo di cui alla lett. c).
Il godimento dei periodi di cui alle lett. a) e c), può, mediante presentazione di idonea certificazione medica del SSN, essere così diversamente articolato:
(a) per il mese precedente la data presunta del parto indicata dal certificato medico di gravidanza;
(b) per i 4 mesi dopo il parto.
[...]

Art. 99 - Permessi per assistenza.
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madre, durante il 1° anno di vita del bambino, 2 periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata il riposo. Quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore il riposo diviene uno solo.
[...]
I periodi di riposo di cui al precedente comma hanno la durata di 1 ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata del lavoro, essi comportano il diritto della lavoratrice ad uscire dall'azienda.
[...]
I riposi di cui ai precedenti commi sono indipendenti da quelli previsti dagli artt. 18 e 19, legge 26.4.34 n. 635, sulla tutela del lavoro delle donne.
[...]

Art. 100 - Normativa.
[...]
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di gravidanza e puerperio valgono le norme di legge e regolamentari vigenti.

Titolo XXII - Malattie e infortuni
Art. 102 - Normativa.

[...]
Il datore di lavoro o chi ne fa le veci ha inoltre la facoltà di far controllare l'idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici e istituti specializzati di diritto pubblico.

Art. 106 - Infortunio.
Così come previsto dal D.lgs. n. 626/94 e successive modificazioni, il datore di lavoro è obbligato dall'art. 4, comma O del succitato decreto a tenere un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano una assenza dal lavoro di almeno 1 giorno.
Per la copertura assicurativa dei lavoratori da infortuni sul lavoro e le malattie professionali le Aziende sono tenute ad assicurare presso l'Inail i propri dipendenti, secondo la normativa vigente.
Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all'Inail, il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.
Il presentarsi di questa fattispecie costituisce violazione del successivo art. 134.
[...]

Art. 111 - Tubercolosi.
I lavoratori affetti da tubercolosi, che siano ricoverati in Istituti sanitari o Case di cura a carico dell'assicurazione obbligatoria TBC o dello Stato, delle Province e dei Comuni, o a proprie spese, hanno diritto alla conservazione del posto fino a 18 mesi dalla data di sospensione del lavoro a causa della malattia tubercolare. Nel caso di dimissione per dichiarata guarigione, prima della scadenza di 14 mesi dalla data di sospensione predetta, il diritto alla conservazione del posto sussiste fino a 4 mesi successivi alla dimissione stessa.
Per le aziende che impiegano più di 15 dipendenti l'obbligo di conservazione del posto sussiste in ogni caso fino a 6 mesi dopo la data di dimissione dal luogo di cura per avvenuta stabilizzazione, ai sensi dell'art. 9, legge 14.12.70 n. 1088.
Il diritto alla conservazione del posto cessa comunque ove sia dichiarata l'inidoneità fisica permanente al posto occupato prima della malattia. In caso di contestazione il merito all'idoneità stessa decide in via definitiva il Direttore del Presidio sanitario antitubercolare assistito, a richiesta, da sanitari indicati dalle parti interessate, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 10, legge 28.2.53 n. 86.
[...]

Art. 112 - Rimando alla vigente normativa.
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di malattia e infortuni valgono le norme di legge e regolamentari vigenti.

Titolo XXIII - Part-time temporaneo per malattia o assistenza
Art. 113 - Definizione.

Nell'ottica di facilitare il superamento di specifici momenti di difficoltà da parte del lavoratore, le Parti stipulanti il presente CCNL hanno inteso definire uno strumento che riducendo il carico di lavoro, in via temporanea, faciliti il successivo reinserimento del lavoratore colpito o da malattia o da gravi emergenze familiari.
A tal fine le Parti hanno individuato nel part-time temporaneo lo strumento più rispondente ai su esposti obiettivi.
Le Parti riconfermano che, salvo la durata temporale, i rapporti di lavoro regolati dal presente titolo sono in tutto e per tutto assimilabili a quelli definiti e normati nella fattispecie del part-time dal presente CCNL.

Art. 114 - Durata temporale del part-time temporaneo.
I lavoratori potranno richiedere la riduzione temporanea dell'orario di lavoro per periodi di 3 o 6 mesi, rinnovabili a richiesta del lavoratore, sino ad un massimo di 36 mesi - cumulabili anche in diverse richieste non tutte cronologicamente collegate.
Tutte le comunicazioni inerenti la richiesta della riduzione e le eventuali sue proroghe andranno effettuate mediante raccomandata r/r.

Art. 115 - Beneficiari.
Possono utilizzare il part-time temporaneo tutti i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, che rientrino nelle seguenti categorie:
- malati oncologici
[...]

Art. 116 - Malati oncologici.
Per malati oncologici si intendono i lavoratori, assunti a tempo indeterminato, che risultino affetti da malattie oncologiche e che dopo la prima fase di cure necessitino o di un periodo di minore stress da lavoro o di effettuare cicli di cure successive atte a garantire la completa guarigione.
Per la richiesta del part-time temporaneo il lavoratore dovrà produrre idonea documentazione rilasciata dal Centro sanitario che lo ha in cura; nella documentazione non dovranno essere riportate da parte dei sanitari altre indicazioni salvo quella di affezione oncologica.

Art. 120 - Trasformazione part-time temporaneo in definitivo.
Ai lavoratori che, terminati i 36 mesi di massima durata del part-time temporaneo, facciano richiesta di passaggio definitivo all'orario ridotto, le aziende riconosceranno un titolo di preferenza nel passaggio, sempre che le esigenze organizzative della impresa lo consentano.

Art. 122 - Deleghe all'Ente bilaterale.
Le Parti delegano l'Ente bilaterale per la valutazione della reale applicazione del presente istituto e per individuare eventuali modifiche che lo possano rendere più rispondente alla volontà delle aziende di facilitare i lavoratori sottoposti a temporanei momenti di minore capacità/disponibilità lavorativa.

Titolo XXVIII - Doveri del personale e norme disciplinari
Art. 134 - Obbligo del prestatore di lavoro.

Il lavoratore ha l'obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri connessi con la sua mansione, di usare modi cortesi con la clientela, di rispettare scrupolosamente le disposizioni amministrative e di legge specie per quanto attiene ai lavoratori a contatto con merci alimentari sempre che gli adempimenti siano di competenza per mansione e inquadramento.
Il lavoratore ha l'obbligo di conservare diligentemente le dotazioni strumentali e i materiali di consumo, di cooperare alla prosperità della impresa.
Il lavoratore ha l'obbligo di uniformare il proprio comportamento con i colleghi al massimo rispetto delle possibili differenze di razza, sesso, religione e cultura che possano esistere tra i colleghi.
[...]

Art. 135 - Divieti.
È vietato al personale ritornare nei locali dell'azienda e trattenersi oltre l'orario prescritto, se non per ragioni di servizio e con l'autorizzazione dell'azienda. Non è consentito al personale di allontanarsi dal servizio durante l'orario se non per ragioni di lavoro e con permesso esplicito.
[...]
Il lavoratore, previa espressa autorizzazione, può allontanarsi dal lavoro anche per ragioni estranee al servizio. In tal caso è in facoltà del datore di lavoro richiedere il recupero delle ore di assenza con altrettante ore di lavoro normale nella misura massima di 1 ora al giorno senza diritto ad alcuna maggiorazione.
Al termine dell'orario di lavoro, prima che sia dato il segnale di uscita, è assolutamente vietato abbandonare il proprio posto.

Art. 139 - Provvedimenti disciplinari.
La inosservanza dei doveri da parte del personale dipendente comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione alla entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano:
(1) richiamo inflitto verbalmente per le mancanze più lievi;
(2) richiamo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1);
(3) multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione di cui all'art. 123;
(4) sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10;
(5) licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge.
Il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che:
[...]
- esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
[...]
Il provvedimento della sospensione dalla retribuzione e dal servizio si applica nei confronti del lavoratore che:
- arrechi danno alle cose ricevute in dotazione e uso, con dimostrata responsabilità;
- si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza;
- commetta recidiva, oltre la 3a volta nell'anno solare, in qualunque delle mancanze che prevedono la multa, salvo il caso della assenza ingiustificata e per la 2a mancanza di diligenza nella consegna di valori di clienti se nell'anno in corso è già stata inflitta una multa per analogo motivo;
[...]
Salva ogni altra azione legale, il provvedimento di cui al punto 5 (Licenziamento disciplinare) si applica esclusivamente per le seguenti mancanze:
[...]
- grave violazione degli obblighi di cui all'art. 134;
- infrazione alle norme di legge circa la sicurezza previste dal D.lgs. n. 626/94;
[...]
- la recidiva oltre la 3a volta nell'anno solare in qualunque delle mancanze che prevedono la sospensione, fatto salvo quanto previsto per la recidiva nei ritardi, e per la 3a mancanza di diligenza nella consegna di valori dei clienti se nell'anno in corso è già stata comminata la sospensione per analogo motivo;
[...]

Titolo XXIX - Composizione delle controversie
Art. 142 - Campo di intervento.

Per tutte le controversie individuali e collettive relative alla applicazione del presente contratto è prescritto il tentativo di conciliazione in sede sindacale, secondo le norme e modalità stabilite dal presente articolo.
[...]
Tutte le eventuali controversie inerenti il presente CCNL potranno essere demandati a richiesta anche da una sola delle parti contrattuali stipulanti alla Commissione di conciliazione paritetica locale o nazionale di cui agli artt. 58 e 59 del presente contratto.

Art. 143 - Commissione di Conciliazione paritetica nazionale.
La Commissione di conciliazione paritetica nazionale è composta da 6 rappresentanti dei datori di lavoro e da 6 rappresentanti dei lavoratori dipendenti in misura paritetica e può articolarsi in sottocommissione riguardanti i vari settori.
La Commissione nazionale avrà sede presso una delle associazioni imprenditoriali.
La Commissione di conciliazione paritetica nazionale ha il compito di fare applicare il presente contratto e i vari accordi nazionali e locali riguardanti i rapporti di lavoro nelle aziende.
Le vertenze di carattere generale riguardanti l'applicazione e l'interpretazione del presente contratto e i vari accordi nazionali e locali, prima di qualsiasi azione, devono essere inviate all'esame della Commissione di conciliazione paritetica nazionale, per il tentativo di amichevole componimento, dopo che tali controversie sono state già esaminate dalla Commissione di conciliazione paritetica locale e hanno prodotto esito negativo.
[...]
La Commissione di conciliazione paritetica nazionale ha il compito di favorire la costituzione degli EBN (Ente Bilaterale Nazionale) su basi paritetiche delle associazioni dei datori di lavoro e lavoratori dipendenti.
La Commissione di conciliazione paritetica nazionale ha il compito di coordinamento delle commissioni di conciliazione al fine di migliorare l'attività conciliativa.

Art. 144 - Commissioni di conciliazione paritetiche territoriali.
Le associazioni sindacali locali dei datori di lavoro dovranno designare in misura paritetica i rappresentanti effettivi e supplenti in seno alla Commissione di conciliazione paritetica locale, fermo restando che manchi la designazione da parte di qualcuna delle associazioni sindacali, che però possono designare successivamente il componente, la Commissione per la risoluzione delle controversie può operare lo stesso.
[...]

Titolo XXX - Risoluzione del rapporto di lavoro - Preavviso
Art. 146 - Recesso ex art. 2119 CC.

Ai sensi dell'art. 2119 CC, ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro, prima della scadenza del termine se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa).
[...]
A titolo esemplificativo, rientrano fra le cause di cui al comma 1 del presente articolo:
- il diverbio litigioso seguito da vie di fatto in servizio anche fra dipendenti, che comporti nocumento o turbativa al normale esercizio della attività aziendale;
- l'insubordinazione verso i superiori accompagnata da comportamento oltraggioso;
[...]
- il danneggiamento volontario di beni dell'azienda o di terzi;
- l'esecuzione di lavori per conto proprio o di terzi, senza autorizzazione del datore di lavoro;
- il comportamento tendente a creare costrizione psicologica e/o fisica fra i dipendenti motivato da comportamenti discriminatori e/o da molestie sessuali.
[...]

Titolo XXXI - Sicurezza sul lavoro
Art. 161 - Premessa.

Le Parti stipulati il presente CCNL riconoscono la massima importanza alla puntuale e corretta applicazione delle norme a tutela e salvaguardia dei lavoratori.
Le Parti, altresì, riconoscendo che l'insieme delle diverse norme e responsabilità che il legislatore ha posto a carico delle aziende risultano, nel complesso, di difficile applicazione in tutte quelle realtà produttive di piccole e medio piccole dimensioni, attribuiscono la massima importanza a una gestione partecipativa, tra i diversi soggetti sociali interessati, per garantire la corretta applicazione delle norme.

Art. 162 - Richiami normativi.
Per l'attuazione delle disposizioni inerenti la sicurezza e l'igiene sui luoghi di lavoro di cui agli artt. 18, 19 e 20, D.lgs. n. 626/94 e successive modificazioni, si rimanda all'allegato D) al presente contratto.
Le Parti, in previsione degli effetti della legge n. 30/03, riaffermano la massima importanza che le norme di tutela previste nel D.lgs. n. 626/94 e successive modificazioni, vada inteso a tutela della totalità dei lavoratori presenti nel sito aziendale, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto che li lega alla azienda.

Art. 163 - Adempimenti preliminari.
Tutte le aziende che applicheranno il presente contratto collettivo dovranno, entro il termine perentorio di 90 giorni, effettuare gli adempimenti connessi con la valutazione del rischio e informarne i lavoratori mediante apposita comunicazione da rendere visibile a tutti.

Art. 164 - Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
Nelle aziende con più di 15 dipendenti, ai sensi del richiamato allegato C al presente CCNL, dovranno essere eletti dai lavoratori i RLS, ai suddetti verranno riconosciute le tutele di cui alla legge n. 300/70.

Art. 165 - Disposizioni finali.
Le Parti, richiamando il comma 2, art. 106, si impegnano, in sede di Ente bilaterale, ad individuare ogni e qualsiasi strumento che possa semplificare gli adempimenti connessi alla materia, mediante la delega di determinate competenze e/o funzioni a soggetti terzi che ne assumano la responsabilità.
Nota a verbale.
Le Parti intendono ribadire che le previsioni di cui all'art. 128, vanno intese sempre e comunque come semplice possibilità di delegare a soggetti terzi funzioni e/o responsabilità connesse con la normativa sulla sicurezza ma in nessun modo che in sede di trattativa tra le Parti sia possibile diminuire o modificare le tutele o le previsioni della vigente normativa.
Chiarimento a verbale.
Le aziende che applicano il presente CCNL delle forme flessibili di impiego flessibili, previste dalla legge n. 30/03, è sempre sottoposta alla individuazione degli strumenti atti alla tutela e alla applicazione della normativa sulla sicurezza.

Titolo XXXII - Tutela della dignità e parità dei lavoratori
Art. 166 - Tutela delle lavoratrici madri.

Per le lavoratrici - o i lavoratori - che esercitino la patria potestà su minori e non abbiano l'altro genitore all'interno del nucleo familiare convivente, le aziende riconosceranno un titolo di preferenza per la concessione del periodo feriale e per le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro per quanto concerne la prestazione oraria.

Art. 169 - Molestie sui luoghi di lavoro.
Le aziende si adopereranno per eliminare dai luoghi di lavoro qualsiasi comportamento o prassi che possa costituire forma di coercizione della persona umana, con particolare attenzione per la sfera delle molestie sessuali.

Art. 170 - Lavoratori di lingua non italiana.
Le aziende favoriranno l'utilizzazione da parte di lavoratori extra-comunitari delle previsioni di cui all'art. 95 del presente CCNL per l'accesso a corsi di formazione per il conseguimento di una conoscenza basica della lingua italiana.

Art. 174 - Salubrità degli ambienti di lavoro.
Le aziende sono tenute, nel più rigoroso rispetto delle normative vigenti e delle sensibilità individuali, a promuovere tutte le azioni utili tese ad eliminare il fumo di sigaretta dai luoghi di lavoro.

Art. 175 - Tutela dei genitori di portatori di handicap.
Le aziende riconosceranno ai lavoratori che siano genitori di handicappati non autosufficienti, con documentazione comprovante emessa da competente struttura del SSN, un titolo di preferenza per la concessione del periodo di ferie e per le richieste di trasformazione del regime orario del rapporto di lavoro.

Art. 176 - Mobbing.
Le Parti stipulanti il presente CCNL riconoscono la gravità del fenomeno conosciuto come mobbing e intendono contrastarlo con ogni mezzo.
A tal fine le Parti delegano l'Ente bilaterale ad individuare idonei strumenti di prevenzione e formazione che consentano di sradicare il fenomeno delle illecite pressioni e/o violenze che si possono manifestare tra i dipendenti.
Nota a verbale.
Le Parti intendono considerare il mobbing, per quanto attiene la gestione disciplinare dello stesso, come una fattispecie ricompresa nelle previsioni del licenziamento senza diritto al preavviso.

Titolo XXXIII - Relazioni sindacali
Art. 177 - Relazioni nazionali.

Le parti si danno reciprocamente atto della importanza ascritta a un sistema di relazioni industriali basato sulla concertazione e sul raffreddamento delle vertenze collettive.
A tal proposito le Parti stipulanti si incontreranno annualmente, entro marzo di ciascun anno, per una valutazione congiunta sull'andamento del settore e dei trend occupazionali.
Nella stessa riunione si valuteranno le proposte avanzate dall'Ente bilaterale al fine di rendere operative le eventuali proposte avanzate in tema di inquadramento di nuove figure professionali o di mutamento dei contenuti di professionalità per mansioni già definite nel testo contrattuale ma interessate da profondi mutamenti inerenti le tecnologie di applicazione.

Art. 178 - Relazioni territoriali.
Le parti, consapevoli delle differenziazioni presenti nelle aziende del terziario e delle diverse realtà territoriali, si riuniranno - su richiesta di una delle parti - su base regionale per la valutazione dell'andamento occupazionale e del mercato del lavoro nel territorio.

Art. 182 - Contrattazione aziendale.
Nelle aziende che abbiano, anche in più unità decentrate nell'ambito di una stessa provincia, più di 30 dipendenti potranno essere concordate particolari norme riguardanti:
- turni o nastri orari, distribuzione dell'orario di lavoro attraverso uno o più dei seguenti regimi d'orario: turni continui, turni spezzati, fasce differenziate;
- eventuali forme di flessibilità;
- part-time;
- determinazione dei turni feriali;
- contratti a termine;
- accesso alla formazione;
- tutela della salute e della integrità fisica dei lavoratori, ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- quanto delegato alla contrattazione dagli artt. 20 e 21, legge n. 300/70;
[...]
La relativa contrattazione dovrà svolgersi con l'intervento delle Organizzazioni locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL e, per i datori di lavoro, del CST competente.

Art. 183 - Assemblea.
Nelle aziende con più di 15 dipendenti, la RSU e le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL potranno indire Assemblee retribuite dei lavoratori nella misura massima di 10 ore annue, durante la normale prestazione lavorativa.
[...]

Art. 185 - Delegato provinciale.
Al fine di garantire la tutela degli interessi dei lavoratori dipendenti da aziende con meno di 15 dipendenti, le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL nomineranno un Delegato Sindacale Territoriale (DST).
Al DST saranno riconosciuti i diritti di informazione presso le Aziende con meno di 15 dipendenti presenti nel territorio di competenza, oltre all'esercizio della tutela dei lavoratori nei casi rientranti nella previsione dell'art. 7, legge n. 300 del 20.5.70.
[...]

Titolo XXXIV - Ente bilaterale
Art. 195 - Ente bilaterale.

Le parti stipulanti, per migliorare la gestione partecipativa del presente contratto collettivo concordano, di costituire un Organismo denominato Ente Bilaterale Nazionale del Terziario - ECST che avrà le seguenti finalità:
- gestire i contratti di formazione e lavoro;
[...]
- realizzare corsi di formazione professionali;
- svolgere funzioni di osservatorio del mondo del lavoro;
- ricevere dalle associazioni territoriali gli accordi collettivi territoriali e aziendali, curandone la raccolta e provvedere, a richiesta, alla loro trasmissione al CNEL come previsto dalla legge;
- emanare parere di congruità sulle domande presentate dai datori di lavoro relativamente a specifiche figure professionali;
- esprimere pareri in merito all'assunzione di lavoratori con contratto a tempo determinato e/o contratto a tempo parziale;
- promuovere la nascita degli Enti bilaterali regionali, territoriali e dei Centri di servizio, specialmente nelle aree maggiormente rappresentative;
[...]
- gestire, con criteri mutualistici, l'erogazione delle prestazioni in materia di malattie, infortuni, maternità, ecc.;
- realizzare iniziative di carattere sociale;
- istituire comitato di vigilanza nazionale;
- promuovere iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché altri Organismi orientati ai medesimi scopi;
- favorire attraverso azioni formative, le pari opportunità per le donne, in vista della piena attuazione della legge n. 125/91, nonché favorire il loro reinserimento nel mercato del lavoro dopo l'interruzione dovuta alla maternità;
- seguire le problematiche relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell'ambito delle norme stabilite dalla legge e dalle intese tra le parti sociali;
- svolgere tutti gli altri compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva e/o dalle norme di legge.
L'Ente bilaterale nazionale dovrà dotarsi di una commissione di conciliazione paritetica nazionale con il compito di redimere eventuali controversie.
Gli Organi di gestione dell'Ente bilaterale nazionale saranno composti su base paritetica tra le associazioni sindacali dei datori di lavoro e le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti.
L'Ente bilaterale nazionale provvederà a formulare uno schema di regolamento per gli enti bilaterali regionali e territoriali.
L'Ente bilaterale nazionale promuoverà tutte quelle iniziative che rispondano alle esigenze di ottimizzare le risorse interne.

Art. 196 - Finanziamento dell'Ente bilaterale.
[...]
L'Ente bilaterale nazionale non persegue fini di lucro e ha lo scopo di promuovere la costituzione degli enti bilaterali regionali e provinciali specialmente nelle aree maggiormente rappresentative.

Art. 197 - Funzioni di promozione e attivazione della formazione continua in seno all'Ente bilaterale.
Le Parti demandano all'Ente bilaterale la gestione progettuale e l'attivazione di un apposito Gruppo di Lavoro (Task Force), denominato Fondo per la Formazione del Terziario in sigla "Fofoter", teso a creare una rete di supporto per l'erogazione di strumenti dedicati alla formazione e all'aggiornamento professionale.
Tali servizi, pur considerando la oggettiva differenziazione dei fabbisogni formativi tra le diverse categorie di lavoratori, dovrà fornire canali di accesso e moduli di interesse per la totalità dei lavoratori inquadrati dal presente CCNL.
Una volta terminata la fase di progettazione e di avvio operativo di cui al primo comma, la 'task force' dedicata, ferma restando la sua appartenenza all'Ente bilaterale, si gestirà con propria autonomia amministrativa.
Le nomine nella cabina di regia della 'task force' saranno di competenza dell'Ente bilaterale.

Art. 198 - Finanziamento dell'Ente bilaterale per il "Fondo per la Formazione del Terziario - Fofoter".
[...]
L'Ente bilaterale nazionale non persegue fini di lucro e ha lo scopo di promuovere la costituzione degli enti bilaterali regionali e provinciali specialmente nelle aree maggiormente rappresentative.
[...]

Titolo XXXV - Operatori di vendita
Art. 200 - Deroghe al presente contratto collettivo.

Per gli operatori di vendita, in considerazione delle specificità della categoria, il presente contratto si applica con tutte le modifiche, integrazioni, esclusioni ed eccezioni previste e analiticamente descritte nel Titolo XXXIII del presente CCNL.

Subtitolo B - Elementi retributivi ed economici
Art. 211 - Trattamento economico di malattia e infortunio.

[...]
Agli operatori di vendita infortunati o deceduti in servizio, purché riconosciuti dall'Inail, le aziende garantiranno con polizze assicurative o forme equivalenti la corresponsione aggiuntiva dei seguenti capitali:
- € 100.000,00 per morte
- € 200.000,00 per invalidità permanente totale
[...]

Subtitolo C - Gestione del rapporto
Art. 212 - Prestazione lavorativa settimanale.

La prestazione lavorativa del singolo operatore di vendita si svolgerà su 5 giornate alla settimana oppure su 4 giornate intere e 2 mezze giornate.
La determinazione dei riposi relativi alle 2 mezze giornate sarà concordata in sede aziendale tenuto conto delle situazioni locali di fatto.
Nelle attività che presentano esigenze di carattere stagionale o connesse al lancio pubblicitario dei prodotti, il godimento della giornata o delle 2 mezze giornate in cui non viene effettuata la prestazione lavorativa avverrà nei periodi dell'anno in cui saranno cessate le anzidette esigenze.

Art. 213 - Riposo settimanale.
L'operatore di vendita, che per ragioni di dislocazione non possa, per oltre 1 mese, recarsi in famiglia, avrà diritto di ottenere in sostituzione del riposo, una licenza corrispondente ai giorni di riposo non fruiti, con facoltà di trasferirsi in famiglia a spese della ditta.
L'operatore di vendita per l'estero usufruirà del trattamento di cui sopra compatibilmente con la dislocazione e in seguito a specifici accordi con la ditta.

Art. 215 - Tutela del posto di lavoro.
Nella ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro, conseguente alla perdita dell'idoneità a svolgere mansioni di operatore di vendita a causa di infortunio sul lavoro, l'azienda qualora proceda entro 18 mesi a nuove assunzioni, dovrà riservare priorità alla domanda di assunzione, eventualmente prodotta dal lavoratore , per altra mansione. Tutto ciò compatibilmente con le norme sul collocamento e sempreché il posto disponibile possa essere ricoperto in relazione alla diminuita capacità lavorativa e alle attitudini personali dell'interessato.
Le aziende con più di 80 dipendenti, sempre che non debbano attuare provvedimenti di ristrutturazione con riflessi occupazionali, a richiesta dell'interessato, assumeranno 'ex novo', entro 90 giorni dalla data di cessazione del rapporto, l'infortunato adibendolo alle mansioni ritenute più opportune in relazione alle esigenze tecnico-organizzative e produttive, anche per quanto concerne il luogo di prestazione del lavoro.
Qualora il lavoratore abbia riportato dall'infortunio una invalidità superiore al terzo, dovrà iscriversi nell'elenco degli invalidi del lavoro presso gli Uffici provinciali del lavoro e l'azienda presenterà richiesta di avviamento all'Ufficio anzidetto ai sensi delle norme sul collocamento obbligatorio.
Qualora invece l'invalidità non raggiunga il terzo, il lavoratore dovrà iscriversi nelle liste di collocamento di cui alla legge 29.4.49 n. 264.
Le parti convengono che, in ambedue i casi suddetti, la richiesta di avviamento presentata dalla azienda sarà nominativa, ai sensi dell'art. 33, comma 7, legge n. 300/70. Il rifiuto dell'interessato ad espletare le mansioni di nuova assunzione comporta per l'azienda il venir meno dell'impegno cui ai primi 2 commi.
[...]

Allegati
Allegato C. Regolamento elettorale per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

Avvertenza
Le parti si danno reciprocamente atto che la titolazione dei singoli articoli risponde soltanto all'esigenza di migliorare la consultazione del testo contrattuale. I titoli, pertanto, non sono esaustivi della indicazione dei contenuti dei singoli articoli e quindi, in quanto tali non costituiscono elemento d'interpretazione della norma.

Norme per l'applicazione del D.lgs. n. 626/94
Protocollo sindacale per l'attuazione del disposto del D.lgs. n. 626/94
Titolo I - Aziende sino a 15 dipendenti
Art. 1 - Sfera di applicazione.

L'individuazione del RLS avverrà mediante elezione tra tutti i dipendenti della azienda durante una assemblea appositamente convocata con questo esclusivo argomento all'ordine del giorno.

Art. 2 - Elezioni del RLS.
Il RLS è eletto con il sistema del voto uninominale per liste contrapposte.
Godono del diritto al voto tutti i lavoratori indipendentemente dal contratto di lavoro ad essi applicato - a tempo determinato, indeterminato, formazione lavoro.
Sono eleggibili solo i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Art. 3 - Durata del mandato.
Il mandato di RLS ha durata triennale con possibilità di rielezioni.

Art. 4 - Formazione RLS.
Per la formazione degli RLS nelle aziende sino a 15 dipendenti valgono le norme di cui al successivo Titolo III.

Art. 5 - Permessi retribuiti per la formazione.
Per la formazione basica il RLS avrà a disposizione 50 ore annue di permesso retribuito.
Nel caso di successive rielezioni il RLS non potrà usufruire del presente articolo.

Art. 6 - Permessi retribuiti per l'espletamento delle funzioni RLS.
Le aziende metteranno a disposizione del RLS 50 ore annue di permessi retribuiti.
Considerate le caratteristiche dimensionali delle aziende di cui al presente titolo l'utilizzo dei permessi retribuiti dovrà essere comunicato con almeno 3 giorni di preavviso.

Art. 7 - Rappresentate del Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST).
È prevista la facoltà per i dipendenti da aziende sino a 15 lavoratori di demandare le funzioni del RLS ad un dirigente sindacale con funzioni di RLST, che svolgerà le medesime attribuzioni di legge del RLS per un insieme di aziende ricomprese in uno specifico territorio.

Art. 8 - Applicazione D.lgs. n. 626/94.
Il RLST è espressione dell'Organismo Paritetico (OP) per l'applicazione del D.lgs. n. 626/94 per i CCNL sottoscritti da Confterziario.
Accedono all'OP le OO.SS. stipulanti i diversi CCNL e sottoscrittrici del presente protocollo.

Art. 9 - Dimensioni del territorio.
L'OP designerà ogni RLST in ragione o del rapporto 1 RLST ogni 2.000 addetti e/o 1 RLST sino ad un massimo di 250 imprese.

Art. 10 - Durata del mandato.
La durata del mandato di nomina degli RLST avrà base triennale con possibilità di successive nuove designazioni.

Art. 11 - Clausola estensiva.
È concessa alle aziende sino a 30 dipendenti, o ad unità produttive di pari grandezza, la facoltà di ricorrere alla designazione del RLST per l'applicazione dei disposti di legge.
Le aziende o U.P. che ricorreranno alla presente opzione dovranno associarsi all'OP.

Titolo II - Organismo paritetico
Art. 12 - Costituzione.

L'OP per l'applicazione del D.lgs. n. 626/94 nelle aziende che applichino i CCNL promossi da Confterziario è costituito pariteticamente dalle OO.SS. firmatarie e da Confterziario.

Art. 13 - Territorialità.
L'OP si articola su due livelli : nazionale e territoriale.
Il livello territoriale corrisponderà a quello regionale.

Art. 14 - Funzionamento OP.
Il funzionamento dell'OP è garantito da una quota associativa pari allo 0,1% della retribuzione a carico dei lavoratori e delle aziende sino a 15 dipendenti. L'incarico di esattore delle quote sarà demandato, mediante convenzione, ad un Ente di diritto pubblico.

Art. 15 - Retribuzione RLST.
L'OP provvederà alla retribuzione degli RLST con l'esclusione degli oneri previdenziali ai sensi dell'art. 30, legge n. 300/70.

Art. 16 - Notifica nominativi RLST
L'OP provvederà a notificare i nominativi degli RLST a tutte le aziende interessate, alle Associazioni datoriali e all'Uplmo competente territorialmente, unitamente con l'attribuzione agli RLST di un documento di riconoscimento.

Titolo III - Aziende con più di 15 dipendenti
Art. 17 - Sfera di applicazione.

Per le aziende e/o unità produttive con più di 15 dipendenti l'individuazione del RLS avverrà mediante elezione tra tutti i lavoratori occupati presso la stessa unità produttiva.

Art. 18 - Numero degli RLS.
Il numero degli RLS da eleggere sarà di:
- aziende da 16 a 200 dipendenti 1 RLS
- aziende da 201 a 500 dipendenti 3 RLS
- aziende con più di 500 dipendenti 6 RLS

Art. 19 - Monte ore per RLS.
Per l'espletamento delle proprie mansioni è previsto l'utilizzo di un monte ore retribuito pari a:
- aziende da 16 a 100 dipendenti 100 ore annue per RLS
- aziende con più di 100 dipendenti 144 ore annue per RLS

Art. 20 - Garanzie per gli RLST.
Ai RLST si applicano le garanzie previste dalla legge n. 300/70 per i dirigenti di RSA.

Art. 21 - Modalità di elezione.
Per l'elezione del RLS valgono le norme pattuite per l'elezione delle RSU, di cui all'accordo interconfederale.

Titolo IV - Formazione degli RLS/RLST
Art. 22 - Formazione RLS/RLST.

La formazione degli RLS/RLST verterà su argomenti individuati dall'OP.
È prevista la facoltà per le aziende di integrare le materie individuate dall'OP con specifiche conoscenze direttamente rispondenti al ciclo produttivo dell'azienda medesima.

Art. 23 - RLST.
La formazione del RLST sarà effettuata in via esclusiva dall'OP anche mediante l'utilizzazione di appositi Enti o Istituti di formazione.
Solo il raggiungimento dei previsti livelli formativi consentirà alle OO.SS. di designare a RLST i propri dirigenti indicati.

Art. 24 - RLS.
La formazione degli RLS eletti potrà avvenire o presso l'OP, con le modalità di cui all'art. 25, o presso l'azienda stessa. Le materie e la ripartizione della formazione non potranno in ogni caso differire dal modello previsto dall'OP salvo che per integrazioni formative di cui all'art. 22.

Art. 25 - Permessi per la formazione.
Le aziende metteranno a disposizione degli RLS al momento della loro elezione 100 ore annue per la formazione basica.
Qualora allo scadere del proprio mandato il RLS risultasse rieletto non si avrà erogazione del monte ore per la prima nomina.

Titolo V - Percorso formativo
Art. 26 - Materie formative.

La formazione, fermi restando i naturali mutamenti ed aggiornamenti che dovessero rendersi necessari, sarà suddivisa in tre aree conoscitive: normativa di legge; normative contrattuali; nozioni di comunicazione, gestione d'impresa e valutazione del rischio.

Art. 27 - Criteri valutativi.
L'OP elaborerà sulle materie di cui al precedente articolo metodi formativi e valutativi tali da garantire l'uniformità di giudizio sui livelli di apprendimento raggiunto dagli RLS/RLST.

Art. 28 - Riconoscimento RLS.
Qualora un lavoratore eletto RLS, successivamente al percorso formativo, non raggiungesse gli standard conoscitivi minimi, l'azienda potrà erogare al RLS un ulteriore monte ore formativo.
Le ore formative concesse in surplus saranno poste per metà a carico diretto dell'azienda per l'altra metà sottratte al monte ore di cui agli artt. 6 e 18.

Titolo VI- Attribuzioni dei RLS/RLST
Art. 29 - Accesso ai luoghi di lavoro.

I RLS/RLST avranno diritto di accesso ai luoghi di lavoro con semplice informazione preventiva alla Direzione aziendale, da comunicarsi anche all'OP nel caso di RLST.
Unici limiti al diritto di accesso ai luoghi di lavoro saranno quelli di legge. L'azienda potrà richiedere la presenza obbligatoria del proprio titolare e/o responsabile del servizio di prevenzione e protezione o di un proprio incaricato di fiducia.

Art. 30 - Modalità di consultazione.
Per i diritti di informazione previsti dal D.lgs. n. 626/94 l'azienda provvederà a consultare il/i RLS/RLST in un apposito incontro convocato - con indicazione specifica degli argomenti da trattare - con almeno 2 giorni di preavviso.
Nel verbale della riunione dovranno risultare le osservazioni che il/i RLS/RLST porteranno alle comunicazioni aziendali.
Il verbale, indipendentemente dalla approvazione della materia presentata in informativa, dovrà essere firmato congiuntamente dall'azienda, mediante un suo delegato, e dal/i RLS/RLST.

Art. 31 - Informazione.
Il diritto di informazione potrà essere esercitato dal RLS/RLST su tutta la materia concernente la valutazione del rischio in azienda.
La documentazione inerente le assicurazioni sociali obbligatorie potrà, altresì, essere consultata, fatto salvo il diritto alla riservatezza dei lavoratori.

Art. 32 - Documentazione aziendale.
Nell'espletamento del diritto all'informazione il RLS/RLST non potrà asportare nessun documento di provenienza aziendale per il quale l'azienda dichiari, con propria responsabilità, la riservatezza.
È fatto, comunque, esplicito divieto al RLS/RLST di comunicare ad esterni conoscenze o dati tecnici sulla organizzazione del lavoro e sulle metodologie produttive ad esso venuti a conoscenza nell'espletamento del proprio mandato.

Art. 33 - Norme di salvaguardia ed estensive.
La contrattazione collettiva o aziendale potrà modificare la fruizione dei diritti di informazione per meglio aderire alle esigenze di tutela e prevenzione.

Titolo VII - Norme transitorie e finali
Art. 34 - Sostituzione RLS.

In caso di decadenza, per qualsiasi motivo, dall'incarico di RLS si procederà all'immediata sostituzione con le modalità di cui agli artt. 34 e 35.

Art. 35 - Aziende sino a 200 dipendenti.
Nelle previsioni di cui all'art. 29 si convocherà un'assemblea per effettuare nuove elezioni.

Art. 36 - Aziende con più di 200 dipendenti.
In caso di dimissioni di 1 o più componenti la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza si procederà con la nomina in sostituzione del primo dei non eletti.
Agli RLS subentrati si applica il disposto dell'art. 25.

Art. 37 - Sostituzione RLST.
L'OP potrà in qualsiasi momento effettuare sostituzioni e/o integrazioni degli RLST nominati. Per ogni sostituzione e/o modifica l'OP seguirà la procedura di cui all'art. 16.

Art. 38 - Clausola di salvaguardia.
Gli RLST sostituiti resteranno a carico delle O.S. di appartenenza mediante utilizzo dell'art. 30, legge n. 300/70, con retribuzione a cura dell'OP sino alla scadenza dell'anno solare.
Dal 1 gennaio successivo o riprenderanno servizio presso l'azienda in cui sono occupati o resteranno a totale onere e carico della O.S. che ne richiede l'aspettativa sindacale non retribuita.

Art. 39 - Decorrenza e durata.
Il presente accordo entrerà in vigore 30 giorni dopo la firma per la parte normativa e 90 giorni dopo la firma per l'attivazione dell'OP con il collegato Fondo.
Il presente accordo potrà essere disdetto in qualsiasi momento e da qualsiasi sottoscrittore con 180 giorni di preavviso mediante lettera raccomandata a/r a tutte le parti sottoscrittrici.