Categoria: Normativa statale
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Legge 5 novembre 1990, n. 320 - Norme concernenti le mole abrasive.


Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 264 del 12 novembre 1990

Vedi:
 D.M. 16 luglio 1993 ;


 

Preambolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica:


Promulga la seguente legge:

Articolo 1

1. La mola abrasiva è un utensile da taglio composto da granuli abrasivi agglomerati con sostanze organiche od inorganiche.

Articolo 2

1. La presente legge non si applica alle mole arenarie e alle mole i cui granuli abrasivi siano costituiti da diamante o nitruro di boro.

Articolo 3

1. Su ciascuna mola deve essere riportata ogni indicazione atta ad individuare:
a ) il nominativo del fabbricante o un marchio depositato;
b ) il tipo di abrasivo;
c ) il tipo di legante e, per le mole a legante organico, il termine di validità che, in ogni caso, non può superare i due anni dalla data di fabbricazione per le mole non rinforzate e i tre anni per le mole rinforzate;
d ) i limiti di impiego.
2. Per le mole di diametro esterno non superiore a 80 millimetri, le indicazioni di cui al comma 1 possono essere riportate su un cartellino di accompagnamento anche cumulativo per gruppi di mole aventi lo stesso diametro e tipologia.

Articolo 4

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio decreto:
a ) le modalità di collaudo, da effettuarsi a cura del fabbricante, in relazione alle caratteristiche fisiche e dimensionali delle mole abrasive;
b ) i tipi di imballaggio delle mole abrasive;
c ) i limiti di impiego di cui all'art. 3, comma 1, lettera d );
d ) il sistema di incollaggio delle parti in cartone, ove previsto;
e ) gli enti e i laboratori specializzati di cui all'art. 5;
f ) le modalità per l'assunzione dell'onere relativo alle spese necessarie per l'espletamento delle operazioni di accertamento di cui all'art. 6.

Articolo 5

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato vigila sull'applicazione della presente legge, disponendo verifiche ed accertamenti, avvalendosi anche di enti o laboratori specializzati.

Articolo 6

1. L'onere relativo alle spese necessarie per l'espletamento delle operazioni di accertamento è posto a carico dei produttori o degli importatori.

Articolo 7

1. In caso di inosservanza degli obblighi di cui all'art. 3 o delle disposizioni del decreto di cui all'art. 4 è applicabile una sanzione amministrativa sino ad un massimo di lire 10 milioni, fatta salva l'applicazione della legge penale ove i fatti accertati costituiscano reato.
2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone, con proprio provvedimento, il ritiro dal mercato dei prodotti non rispondenti alle disposizioni di cui all'art. 3.

Articolo 8

1. L'art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, nonchè gli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, sono abrogati.