Categoria: Normativa regionale
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Regione Abruzzo
Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 27 febbraio 2021, n. 11
Misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art.32 comma 3 della legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità. Applicazione art. 3 del DPCM 14 gennaio 2021

Il Presidente della Regione

VISTI
• l’art. 32 della Costituzione;
• lo Statuto della Regione Abruzzo;
• la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
• il D.Lgs. 502/1992 e s.m.i.;
VISTI
• la Delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020;
• le Delibere del Consiglio dei Ministri del 13 e del 31 gennaio 2020;
VISTI
• i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 01-04-08-09-11-22 marzo 2020;
• i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 01- 10-26-30 aprile 2020;
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020;
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020;
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2020;
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020 ;
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020 ;
• i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 13-18-24 ottobre 2020;
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020;
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020;
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021;
VISTI
• il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;
• il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020 n.35;
• il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla L.14.07.2020, n. 74;
• il Decreto Legge 30 luglio 2020 n. 83, convertito con L. n.124 del 25 settembre 2020;
• il Decreto Legge 7 ottobre 2020 n.125 , convertito con L. n.159 del 27 novembre 2020;
• il Decreto Legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con L.18 dicembre 2020 n. 176;
• il Decreto Legge 18 dicembre 2020 n,172, convertito con L.29 gennaio 2021 n.6;
• il Decreto Legge 5 gennaio 2021, n. 1 ;
• il Decreto Legge 14 gennaio 2021, n. 2;
• il D.L. 12 febbraio 2021 n.12;
VISTE le Ordinanze del Ministero della Salute
• del 09-16-30 gennaio 2021
• del 12-13-14 febbraio 2021
recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ;
VISTE
• la circolare della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute del 08/01/2021 avente ad oggetto” Aggiornamento della definizione di caso COVID-19 e strategie di testing.”;
• La circolare del Ministero della Salute del 31/01/2021 recante “Aggiornamento sulla diffusione a livello globale delle nuove varianti SARS-CoV2, valutazione del rischio e misure di controllo”;
• La Circolare della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, Prot. 0004761-08/02/2021-DGPRE- DGPRE-P recante “Ulteriori indicazioni operative relative al rischio di diffusione di nuove varianti SARS-CoV2: integrazione dei dati di genotipizzazione e indagine rapida per la valutazione della prevalenza della variante SARS-CoV-2 VOC202012/01.”;
• La Circolare della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, di cui al prot. 0005320- 11/02/2021-DGPRE-DGPRE-P recante all’oggetto : “Trasmissione quotidiana da parte delle regioni e PPAA di dati su positività campioni SARS-COV-2 per nuove varianti e presenza di ordinanze di disposizioni relative all’articolo 3 comma 4 del DPCM 14 gennaio 2021 e dei suoi allegati - cd. zona rossa - ,ripartiti per comune “;
ATTESO CHE il Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19) con particolare riguardo all’articolo 3 secondo cui "... le regioni, in relazione aspecifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza ”;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del richiamato decreto legge 19/2020, tra le misure che possono essere adottate per fronteggiare e contenere i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID - 19, sono ricomprese anche le “limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali”;
RICHIAMATA:
• l’O.P.G.R. n. 7 del 12 febbraio 2021, con la quale è stata, tra l’altro, disposta l’applicazione delle misure di cui all’art. 3 D.P.C.M. 14 gennaio 2021 alle province di Chieti e Pescara per il termine di 14 giorni;
• l’O.PG.R. n. 8 del 20 febbraio 2021, con la quale è stata, tra l’altro, disposta la proroga di ulteriori 7 giorni della didattica a distanza, siccome avviata con O.P.G.R. n.3 del 05.2.2021 per tutte le classi della scuola media superiore”;
• l’O.PG.R. n.9 del 23.02.2021, con la quale è stata disposta l’applicazione delle misure restrittive ex art. 3 D.P.C.M. 14 gennaio 20221 a determinati comuni della Provincia de L’Aquila, tra cui il comune di Ateleta;
DATO ATTO delle relazioni prodotte dalle AASSLL della regione Abruzzo, ad esito di specifica richiesta di valutazione della situazione epidemiologica regionale sulla base dei dati elaborati dal Dipartimento Sanità della Giunta regionale;
PRESO ATTO del verbale dell’incontro del Gruppo Tecnico-Scientifico Regionale (GTSR) - siccome istituito con Deliberazione di Giunta Regionale n. 139 dell’11 marzo 2020 - riunitosi in data 27.02.2021 al fine di disamina dello scenario epidemiologico territoriale, che ha dato evidenza:
• dello scenario epidemiologico di costante gravità sul territorio regionale nel suo complesso, con la specifica incidenza delle varianti conosciute sulla circolazione dello stesso;
• della persistente pressione ospedaliera e della conseguente necessità di attivare misure di prevenzione e restrizione utili alla riduzione della stessa;
• della necessità di diversificare l’applicazione delle misure di prevenzione e restrizione in ragione dell’incidenza virale sui singoli territori comunali, come risultanti dai dati obiettivi in disponibilità delle AASSLL, del Dipartimento Sanità della Giunta Regionale e del Ministero della Salute;
• della necessità di preservare la campagna vaccinale da ulteriori aggravamenti della circolazione del virus, atte a comprometterne la validità;
• della necessità di sollecitare le direzioni generali delle AASSLL al potenziamento delle attività di tracciamento e sorveglianza sanitaria;
PRESO ATTO altresì delle note inviate in data odierna dalle AASSLL regionali - a seguito della richiesta di approfondimenti effettuata dal Dipartimento Sanità sui dati dei comuni afferenti il territorio di propria competenza - da cui si evince una puntuale disamina della situazione epidemiologica in essere con e relative proposte delle misure da adottare;
RITENUTO pertanto alla luce del verbale del CTSR del 27 febbraio 2021 nonché delle note delle AASSLL, che alla data attuale sussistono le ragioni di aggravamento del rischio sanitario che rendono necessario porre in essere tutte le misure utili a contenere la trasmissione del SARS-COV 2 e delle specifiche varianti dello stesso, nonché la pressione ospedaliera correlata, con riferimento ai comuni di seguito indicati:
• Per la Provincia di Pescara: Caramanico Terme, Cepagatti, Città Sant’Angelo, Lettomanoppello, Manoppello, Montesilvano, Pescara, Pianella, Picciano, Scafa, San Valentino in Abruzzo Citeriore, Spoltore e Turrivalignani;
• Per la Provincia di Chieti: Bucchianico, Chieti, Francavilla, Lanciano, Miglianico, Ortona, San Giovanni Teatino, Torrevecchia Teatina e Ripa Teatina;
• Per la Provincia de L’Aquila: Ateleta;
PRECISATO CHE:
• I comuni di Atessa, Guardiagrele, Silvi, Pineto e Roseto saranno oggetto di monitoraggio, da parte delle AASSLL competenti e con rivalutazione a 48 ore, del rischio di trasmissione virale, dando mandato alle AASSLL territorialmente competenti di inviare puntuale relazione in merito alla Presidenza e Dipartimento Sanità della giunta regionale al fine di consentire agli stessi la valutazione sulla necessita di ulteriori o diverse misure;
• I comuni di: Pizzoli, Sulmona, Altino, Torino di Sangro, Orsogna, Vasto, San Salvo, Collecorvino, Loreto Aprutino, Mosciano Sant’Angelo, Notaresco, Teramo, Alba Adriatica, Tortoreto, Castellalto, siano sottoposti a monitoraggio intensivo per la valutazione di ulteriori restrizioni rispetto a quelle di cui all’art.2 DPCM 140.01.2021 cui sono sottoposte;
CONSIDERATO CHE la circolazione del virus nella forma della cd. 'variante inglese' colpisce in maniera più incisiva i giovani e giovanissimi in età scolare, come riscontrato anche dalle AA.SS.LL. e dall'incremento dei relativi casi di contagio, che in moltissimi comuni hanno portato i Sindaci ad emanare Ordinanze sindacali di chiusura dei plessi scolastici colpiti da un gran numero di classi in quarantena;
RITENUTO pertanto, che sussistano i presupposti emergenziali necessitanti il procrastinarsi della temporanea applicazione della didattica a distanza, da estendere anche alle scuole primarie e secondarie inferiori in tutto il territorio regionale, anche nell’intento di impedire che la circolazione virale incida sulle attività di vaccinazioni , che verrà velocizzata nei confronti degli insegnanti e degli operatori scolastici, al fine di programmare il riavvio delle attività in presenza nel minor tempo possibile
SENTITO il sig. Ministro della Salute
SENTITI l’A.N.C.I. Abruzzo e l’U.P.A.;
 

ORDINA

1) l’applicazione delle disposizioni di cui all’art.3 D.P.C.M. 14.01.2021, sino a diverso provvedimento, ai seguenti comuni:
• Per la Provincia di Pescara: Caramanico Terme, Cepagatti, Città Sant’Angelo, Lettomanoppello, Manoppello, Montesilvano, Pescara, Pianella, Picciano, Scafa, San Valentino in Abruzzo Citeriore, Spoltore e Turrivalignani.
• Per la Provincia di Chieti: Bucchianico, Chieti, Francavilla, Lanciano, Miglianico, Ortona, San Giovanni Teatino, Torrevecchia Teatina e Ripa Teatina;
• Per la Provincia de L’Aquila: Ateleta;
2) alla A.S.L. di Lanciano-Vasto-Chieti ed alla ASL di Teramo di sottoporre, rispettivamente, i comuni di Atessa e Guardiagrele, Silvi, Pineto e Roseto a specifico monitoraggio del rischio di trasmissione virale, con rivalutazione entro 48 ore, dando comunicazione dell’esito dello stesso alla Presidenza ed al Dipartimento Sanità della Giunta Regionale;
3) alle AASSLL territorialmente competenti di sottoporre i comuni di: Pizzoli, Sulmona, Altino, Torino di Sangro, Orsogna, Vasto, San Salvo, Collecorvino, Loreto Aprutino, Tortoreto, Castellalto, Mosciano Sant’Angelo, Notaresco, Teramo, Alba Adriatica a monitoraggio specifico per la valutazione di ulteriori restrizioni rispetto a quelle di cui all’art.2 DPCM 140.01.2021 cui sono sottoposte, dandone comunicazione al Dipartimento Sanità della Giunta Regionale;
4) di raccomandare ai Direttori Generali delle AASSLL della Regione Abruzzo il potenziamento delle attività di tracciamento e di sorveglianza sanitaria;
5) a decorrere dal 01 marzo 2021 e sino a diverso provvedimento, nel territorio della Regione Abruzzo le attività scolastiche e didattiche di tutte le classi delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza per lo svolgimento di attività laboratoriali o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall’ordinanza del Ministro dell’Istruzione 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.
6) che la presente ordinanza - immediatamente esecutiva per gli adempimenti di legge - sia trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti competenti per territorio, ai Sindaci dei Comuni interessati, al Dipartimento Protezione Civile regionale, alle AA.SS.LL. della Regione Abruzzo;
7) che la presente ordinanza sia pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge. La presente ordinanza sarà pubblicata, altresì, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.