Regione Calabria
Ordinanza del Presidente della Regione 27 febbraio 2021, n. 8
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Proroga Ordinanza n. 4 del 30 gennaio 2021

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTI gli articoli 32 e 117 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione Calabria, approvato con Legge Regionale n. 25 del 19 ottobre 2004 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.190 del 30 luglio 2020, con la quale è stata disposta la proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.248 del 07 ottobre 2020 con la quale è stato prorogato, fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2021;
VISTO il Decreto-legge 30 luglio 2020 n. 83, che aveva modificato l’art. 1 comma 1 del Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, estendendo la possibilità di adottare misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19 a tutto il 15 ottobre 2020, nonché l’art. 3 comma 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, fissando l’applicazione delle misure previste a tutto il 15 ottobre 2020;
VISTO il Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n.248 del 07 ottobre 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, con il quale sono stati, tra l’altro, prorogati al 31 gennaio 2021 i termini di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74 e al decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;
VISTO il Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale 10 del 14 gennaio 2021, con il quale sono stati, tra l’altro, prorogati al 30 aprile 2021 i termini di cui all'articolo 1 comma 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74 e sono state fissate dal 16 gennaio 2021 al 5 marzo 2021, ulteriori disposizioni da applicarsi sull’intero territorio nazionale;
VISTI i Decreti Legge
-del 23 febbraio 2020, n.6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 5 marzo 2020, n.13;
- del 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27;
- del 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n.35;
- del 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020 n. 74;
- del 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77;
- del 16 luglio 2020, n.76, convertito, con modificazioni, dalla legge settembre 2020, n. 120;
- del 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;
- del 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;
VISTA la Legge 18 dicembre 2020, n. 176 con cui si è disposto (con l'art. 1, comma 2) che "il decreto- legge 9 novembre 2020, n. 149, il decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154 e il decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, sono abrogati; restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti legge;
VISTI i DDPCM del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, dell’1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell’8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell’11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, dell’1 aprile 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, dell’11 giugno 2020, del 14 luglio 2020, del 7 agosto 2020, del 7 settembre 2020; del 13 ottobre 2020, del 18 ottobre 2020, del 24 ottobre 2020, del 3 novembre 2020, del 3 dicembre 2020;
VISTO il Decreto-legge 2 dicembre 2020 n.158 “Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19” pubblicato nella GU Serie Generale n.299 del 02 dicembre 2020, in vigore dal 3 dicembre 2020;
VISTO il Decreto-legge 18 dicembre 2020 n.172 “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19” pubblicato nella GU Serie Generale n.313 del 18 dicembre 2020, convertito, con modificazioni, con la Legge 29 gennaio 2021, n. 6, pubblicata nella GU Serie Generale n. 24del 30 gennaio 2021;
VISTO il Decreto-legge 5 gennaio 2021 n.1 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella GU n. 3 del 5 gennaio 2021;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", nonché' del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: "Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19"», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 gennaio 2021, n. 11, le cui disposizioni si applicano dal 16 gennaio 2021 al 5 marzo 2021, in sostituzione di quelle previste nel DPCM 3 dicembre 2021;
VISTE tutte le vigenti Ordinanze del Presidente della Regione, emanate ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica per l’emergenza COVID-19 ed in particolare l’Ordinanza n.93/2020, riportante disposizioni conseguenti all’entrata in vigore del Decreto Legge 2 dicembre 2020, n. 158 e del DPCM 3 dicembre 2020 e l’Ordinanza n. 4/2021, con la quale sono state approvate disposizioni relative all’entrata in vigore dell’Ordinanza del Ministro della Salute 29 gennaio 2021 e ulteriori misure di mitigazione nel territorio regionale;
VISTA la nota circolare a firma del Presidente della Regione Prot. 352436 del 29 ottobre 2020, contenente indicazioni inerenti i provvedimenti regionali per aree valutate ad elevata espansione epidemica;
VISTA l’Ordinanza n. 4/2020 con la quale è stata costituita, tra l’altro l’Unità di crisi regionale, di cui fa parte il Gruppo Operativo formalizzato, da ultimo, con provvedimento dei Delegati del Soggetto Attuatore, di cui al DDG n. 3855 del 4 aprile 2020 e disposizione prot. 131965 del 9 aprile 2020;
VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep.n.631 del 27.02.2020, con il quale il Presidente della Regione Calabria è stato nominato Soggetto Attuatore ai sensi della OCDPC n. 630/2020;
VISTA l’Ordinanza n. 50/2020 con la quale sono stati nominati i delegati del Soggetto Attuatore già confermati senza soluzione di continuità;
VISTA l’Ordinanza n. 7/2021 con la quale è stata modificata l’Unità di crisi regionale istituita con ordinanza n. 4/2020;
VISTO il Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021» pubblicato nella GU n. 10 del 14 gennaio 2021;
VISTO il Decreto-legge 12 febbraio 2021 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella GU n. 12 Serie Generale, n. 36 del 12 febbraio 2021;
VISTO il Decreto-legge 15 febbraio 2021, n. 15 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella GU n. 45 del 23 febbraio 2021;
VISTO il D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 che all’articolo 1 comma 10 lettera s) testualmente dispone “le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che a decorrere dal 18 gennaio 2021, almeno al 50 per cento e fino ad un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l’attività didattica in presenza. La restante parte dell’attività didattica è svolta tramite il ricorso alla didattica a distanza. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. L’attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l’infanzia, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione continua a svolgersi integralmente in presenza. È obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina... ”.
DATO ATTO che
- con l’Ordinanza n. 1 del 5 gennaio 2021, al punto 1, era stato disposto fino a tutto il 31 gennaio 2021, che il 100 per cento delle attività delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado statali e paritarie e delle Scuole di istruzione e formazione professionale, nonché delle Università, fossero svolte tramite il ricorso alla didattica a distanza;
- con l’Ordinanza n. 4/2021 era stato raccomandato alle Istituzioni Scolastiche e Universitarie, nell’ambito della propria autonomia, di procedere ad un’organizzazione che prevedesse:
a) la presenza in ciascuna rispettiva aula di non più del 50% degli studenti rispetto alla capienza prevista; b) di garantire e rendere pienamente fruibile la didattica integrata on line, in modalità sincrona per la restante parte degli studenti non presenti in aula;
- ) di favorire la didattica digitale integrata per tutti gli studenti le cui famiglie ne facciano esplicita richiesta, nell’ottica di una migliore gestione organizzativa, anche alternativa al differenziamento degli orari di ingresso/uscita;
- le disposizioni suddette e le ulteriori misure poste in essere a livello regionale e locale hanno contribuito ad abbassare la curva regionale dei contagi, permettendo di posizionare oggi il territorio calabrese in uno scenario di rischio basso;
RILEVATO che la misura della didattica digitale integrata è prevista espressamente nelle Linee Guida del Piano Nazionale Scuola di giugno 2020, alla pag. 15: «Qualora l’andamento epidemiologico dovesse configurare nuove situazioni emergenziali a livello nazionale o locale, sulla base di un tempestivo provvedimento normativo, potrebbe essere disposta nuovamente la sospensione della didattica in presenza e la ripresa dell’attività a distanza, attraverso la modalità di didattica digitale integrata»;
CONSIDERATO che
- le disposizioni nazionali e regionali per l’emergenza sono state improntate al contenimento e alla mitigazione dell’epidemia, in tutto il territorio nazionale, prevedendo, tra l’altro, limitazioni agli spostamenti delle persone fisiche, prevenendo e limitando al massimo ogni occasione di assembramento e di contatto interpersonale;
- il Report n. 40 del Ministero della Salute, relativo al monitoraggio effettuato ai sensi del DM 30 aprile 2020, riferito alla settimana 08.02.2021-14.02.2021, aggiornato al 17.02.2021, riporta, con riferimento alla situazione epidemiologica nazionale, quanto segue: “Si confermano, per la terza settimana, segnali di tendenza ad un graduale incremento nell’evoluzione epidemiologica che richiede misure di mitigazione nazionali e puntuali interventi di mitigazione/contenimento nelle aree a maggiore diffusione. Un nuovo rapido aumento nel numero di casi potrebbe rapidamente portare ad un sovraccarico dei servizi sanitari in quanto si inserirebbe in un contesto in cui l’incidenza di base è ancora molto elevata e sono ancora numerose le persone ricoverate per COVID-19 in area critica”;
- il Report n.41 del Ministero della Salute, relativo al monitoraggio effettuato ai sensi del DM 30 aprile 2020, riferito alla settimana 15.02.2021-21.02.2021, aggiornato al 24.02.2021, riporta, con riferimento alla situazione epidemiologica nazionale, quanto segue: “Alla luce dell’aumentata circolazione di alcune varianti virali a maggiore trasmissibilità e del chiaro trend in aumento dell’incidenza su tutto il territorio italiano, sono necessarie ulteriori urgenti misure di mitigazione sul territorio nazionale e puntuali interventi di mitigazione/contenimento nelle aree a maggiore diffusione per evitare un rapido sovraccarico dei servizi sanitari.”;
- il medesimo Report n.41 assegna alla Calabria una classificazione complessiva di rischio “moderato”, a fronte della classificazione a rischio “basso” della settimana precedente, con Rt in aumento;
- i dati regionali relativi alla settimana in corso evidenziano un trend in crescita del numero assoluto dei casi confermati, rispetto alla settimana precedente, con aumento anche della percentuale di soggetti positivi sul totale dei test effettuati;
- sussiste la necessità di adottare misure più restrittive in ambito regionale, idonee a prevenire un repentino innalzamento della curva dei contagi, avendo attestato “un perdurare della elevata circolazione virale in tutta la popolazione e in particolare un maggiore tasso di contagio registrato nella popolazione scolastica rispetto alla popolazione generale nello stesso periodo, unite al rischio di incremento previsto dalla diffusione delle nuove varianti del virus (che in altre regioni ha già condotto ad un importante aumento di contagi nelle fasce di età scolari).”
CONSIDERATO inoltre che sussiste la necessità “di limitare le occasioni di contagio, diminuendo - per quanto possibile - la percentuale di popolazione scolastica in presenza”, sottolineando che, dal 10 marzo 2021 si darà avvio alla vaccinazione degli operatori scolastici, che rappresenta certamente uno tra i più importanti presidi per consentire lo svolgimento dell'attività didattica;
RITENUTO pertanto di dover procedere a prorogare le disposizioni e le raccomandazioni fissate nell’Ordinanza n. 4/2021 per ulteriori 2 settimane, ferma restando la possibilità di procedere all’adozione di ulteriori misure qualora la situazione epidemiologica regionale dovesse richiederlo;
RICHIAMATI:
a) la circolare del Ministero della Salute n. 18584-29/05/2020-DGPRE “Ricerca e gestione dei contatti di casi COVID-19 (Contact tracing) ed App Immuni”;
b) il Rapporto ISS COVID-19 n. 53/2020 - “Guida per la ricerca e gestione dei contatti (contact tracing) dei casi di COVID-19 - Versione del 25 giugno 2020”;
c) il Rapporto ISS COVID-19 n. 1/2020 “Indicazioni ad interim per l’effettuazione dell’isolamento e della assistenza sanitaria domiciliare nell’attuale contesto COVID-19 - Versione del 24 luglio 2020”
d) la Circolare del Ministero della Salute n. 24970 del 30/11/2020 recante “Gestione domiciliare dei pazienti con infezione da SARS-CoV-2”;
e) la Circolare del Ministero della Salute n. 0035324-30/10/2020-DGPRE recante “Test di laboratorio per SARS-CoV-2 e loro uso in sanità pubblica”; per la loro puntuale applicazione, anche alla luce della Circolare del Ministero della Salute n. 0032850- 12/10/2020-DGPRE-DGPRE-P avente ad oggetto “COVID-19: indicazioni per la durata ed il termine dell’isolamento e della quarantena” come recepita sul territorio regionale con Ordinanza n. 73 del 15 ottobre 2020;
f) la Circolare del Ministero della Salute n. 000705-08/01/2021-DGPRE-DGPRE-P recante “Aggiornamento della definizione di caso COVID-19 e strategie di testing”; VISTA la Legge 14 luglio 2020 n. 74 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”; VISTO il D. Lgs. n. 1/2018; VISTA la legge 22 maggio 2020, n. 35 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GURI n.132 del 23 maggio 2020);
VISTO il Decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83;
VISTO il Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125;
VISTO il Decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158; VISTO il Decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172;
VISTI il Decreto-legge 5 gennaio 2021 n. 1 ed il Decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2;
VISTO il Decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15;
VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 29 gennaio 2021, in combinato disposto con il DPCM 14 gennaio 2021;
VISTO l’art. 117 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
DATO ATTO che sussistono le condizioni e i presupposti di cui all’art.32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 per l’adozione di Ordinanza in materia di igiene e sanità pubblica;
RITENUTO, altresì, necessario conformare le misure limitative di prerogative costituzionali al rischio effettivamente presente nei territori interessati, in virtù dei principi di proporzionalità e adeguatezza, espressamente richiamati dall’art. 1, co. 2, del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 convertito con la legge 22 maggio 2020, n. 35 sopra richiamata;
 

ORDINA

per i motivi di ordine sanitario rappresentati in premessa, ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, ferme restando le misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, dal 1° febbraio 2021 nel territorio regionale, ai sensi dell'art. 1, comma 16-ter, del Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33 (legge 14 luglio 2020 n. 74):
SONO PROROGATE, con decorrenza dal 1 marzo e sino a tutto il 13 marzo 2021 senza soluzione di continuità e, pertanto, mantengono la propria efficacia, le disposizioni e le raccomandazioni adottate con l’Ordinanza n. 4 del 30 gennaio 2021.
Le Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado statali e paritarie e delle Scuole di istruzione e formazione professionale, nonché le Istituzioni Universitarie, proseguono a limitare la didattica in presenza a non più del 50% della rispettiva popolazione studentesca, nel rispetto di tutte le misure di prevenzione vigenti e fatte salve le deroghe circa l’attività in presenza, già individuate nelle specifiche Ordinanze emergenziali.
È confermata la raccomandazione alle Istituzioni di cui sopra, nell’ambito della propria autonomia, un’organizzazione che preveda:
- la presenza in ciascuna rispettiva aula di non più del 50% degli studenti rispetto alla capienza prevista;
- di garantire e rendere pienamente fruibile la didattica integrata on line, in modalità sincrona per la restante parte degli studenti non presenti in aula;
- di favorire la didattica digitale integrata per tutti gli studenti le cui famiglie ne facciano esplicita richiesta, nell’ottica di una migliore gestione organizzativa, anche alternativa al differenziamento degli orari di ingresso/uscita.
SI DÀ ATTO che resta in capo alle Autorità Competenti, attraverso i propri Organi di controllo, anche in coordinamento, la verifica del rispetto delle disposizioni previste nella presente Ordinanza e delle altre misure di prevenzione e contenimento del contagio vigenti, anche applicando le sanzioni da € 400,00 a € 1000,00, in conformità a quanto previsto ai sensi della legge 22 maggio 2020, n. 35 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, come ribadito dalla Circolare del Ministero dell’Interno n. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ. del 7 dicembre 2020;
SI DÀ ATTO altresì che i Sindaci possono adottare gli ulteriori provvedimenti eventualmente necessari, previsti all’art. 1 comma 5 del DPCM 3 dicembre 2020, al fine di limitare le possibili occasioni di assembramento.
Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone risultate positive al virus e sottoposte alle misure della quarantena o dell’isolamento, applicate dal Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale, è punita ai sensi dell'articolo 260 del R.D. 27 luglio 1934, n.1265, Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito con la legge 22 maggio 2020, n. 35. 10. Per l’accertamento delle violazioni ed il pagamento in misura ridotta si applica l’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020 sopra richiamato. Per l’applicazione delle sanzioni di competenza della Regione, quale Autorità Competente all’irrogazione e a ricevere il rapporto, si applica quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 281/2007, con riferimento alla Legge 689/81 e ss.mm.ii.
Rimangono efficaci le altre disposizioni regionali vigenti, non modificate e non in contrasto con quanto previsto nella presente Ordinanza, che potrà essere oggetto di aggiornamento e rimodulazione qualora la situazione epidemiologica regionale o di specifici territori provinciali, dovesse richiederlo.
La presente Ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Ministro dell’Istruzione, al Commissario ad Acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Calabria, ai Prefetti delle province calabresi, alle Aziende Sanitarie Provinciali regionali, all’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, all’ANCI, all’UPI.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi. La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.
 

Il Presidente f.f.
Spirlì