Regione Autonoma della Sardegna
Ordinanza 28 febbraio 2021, n. 4
Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica.

IL PRESIDENTE

VISTO l’art.32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n.1 recante “Norme sull’organizzazione
amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali”;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n.833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale” e in particolare l’art.32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 recante “ Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.630 del 3 febbraio 2020 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n.627 del 27 febbraio 2020 che nomina il Presidente della Regione Sardegna, soggetto attuatore degli interventi di cui all’OCDPC 630/2020;
VISTA la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanita dell’11 marzo 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
VISTO Il decreto legge 17 marzo 2020, n.18, recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”; convertito, con modifiche, nella legge 24 aprile 2020, n.27;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modifiche, nella legge 22 maggio 2020, n.35 e ulteriormente modificato dal D.L. n.83/2020, in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
VISTO il decreto legge 16 maggio 2020, n.33 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.125 del 16 maggio 2020, convertito, con modifiche, nella legge 14 luglio 2020, n.74 e ulteriormente modificato dal D.L. n.83/2020;
VISTO il decreto legge 19 maggio 2020, n.34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modifiche, nella legge 17 luglio 2020, n.77;
VISTE le ordinanze del Ministro della Salute del 30 giugno 2020, del 9 luglio 2020, del 16 luglio 2020, del 24 luglio 2020, del 30 luglio 2020, del 1 agosto 2020, del 12 agosto 2020 e del 16 agosto 2020;
VISTO il decreto legge 30 luglio 2020, n.83 “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020” con cui si dispone la proroga dello stato di emergenza al 15 ottobre 2020;
VISTO il decreto legge 14 agosto 2020, n.104 “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”;
VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n.125, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”, convertito con modificazioni nella L.27 novembre 2020, n.159;
VISTO il decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, recante: “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19”, convertito con modificazioni nella L. 18 dicembre 2020, n.176;
VISTO il decreto-legge 18 dicembre 2020, n.172, recante: “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”, convertito con modificazioni nella L. 29 gennaio 2021, n.6;
VISTO il decreto-legge 12 febbraio 2021, n.12, recante: “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2021 n.15, recante: “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il documento recante “Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale” predisposto dal Ministero della Salute, dall’Istituto Superiore di Sanità, dal Coordinamento delle Regioni e Province Autonome che fornisce elementi generali per rafforzare la preparedness per fronteggiare le infezioni nella stagione autunno-inverno 2020-2021 (prot.7474 del 12 ottobre 2020 Conferenza delle Regioni e delle Province autonome);
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021, recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19”, convertito, con modificazioni, nella legge 22 maggio 2020, n.35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2020, n.74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n.2, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”;
RICHIAMATE le proprie precedenti Ordinanze emanate ai sensi dell'articolo 32, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19;
CONSIDERATO l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;
VISTA la circolare del Ministero della Salute n.3787 del 31 gennaio 2021, avente ad oggetto: “Aggiornamento sulla diffusione a livello globale delle nuove varianti SARSCoV-2, valutazione del rischio e misure di controllo”;
VISTA l’ordinanza del Ministero della Salute in data 27 febbraio 2021, pubblicata in data odierna sulla GURI, e in particolare l’art.1, per il quale ai sensi dell’articolo 1, commi 16 sexies e 16 septies del decreto legge 16 maggio 2020, n.33, a decorrere dal 1° marzo 2021 alla Regione Sardegna si applicano le misure di cui alla c.d. “zona bianca”, come determinate dal decreto del Presidente del Consigli dei Ministri 14 gennaio 2021 e successivi decreti adottati ai sensi dell’art. 2, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020, n.19;
CONSIDERATO che secondo la citata ordinanza, al fine di monitorare gli effetti del rilascio delle misure anticontagio nella Regione Sardegna, è istituito un tavolo tecnico istituzionale composto dai rappresentanti del Ministero della Salute, dell’Istituto Superiore della Sanità e della Regione Sardegna;
CONSIDERATO che, sebbene le misure finora adottate abbiano permesso un controllo efficace dell'infezione, l'esame dei dati epidemiologici dimostra che persiste, come rilevato a livello nazionale, una trasmissione diffusa del virus, l'emergenza è ancora in corso e pertanto ogni misura di controllo ulteriore che si renda necessaria deve essere assunta;
CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna, al fine di contenere la circolazione del virus, ha avviato lo screening di massa contestualmente alla campagna vaccinale;
RITENUTO di dover adottare ogni misura utile ad evitare che lo svolgimento della campagna vaccinale possa essere pregiudicato dall’eventuale aumento dei contagi;
RITENUTO pertanto, di dover definire comunque idonee misure specifiche di contenimento della circolazione virale e di controllo in concomitanza della graduale riapertura delle attività per i prossimi 15 giorni durante i quali si procederà al costante monitoraggio dell’evoluzione epidemiologica, avvalendosi delle risoluzioni che verranno adottate dal tavolo tecnico istituzionale composto dai rappresentanti del Ministero della Salute, dell’Istituto Superiore di sanità e della Regione Autonoma della Sardegna;
RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica, volte a contrastare il diffondersi del virus;
CONSIDERATO l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’andamento dei casi sul territorio nazionale;
CONSIDERATO che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l’interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire l’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea, graduando le misure in base alla specificità del contesto territoriale interessato, nel rispetto dei principi di ragionevolezza, proporzionalità ed adeguatezza al rischio effettivamente presente sul territorio regionale;
VISTO l’art.14, comma 4 del DPCM 14 gennaio 2021, per il quale “le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi Statuti e le relative norme di attuazione”.
DATO ATTO delle potestà primarie attribuite alla competenza regionale dalla Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n.3;
ATTESO che rientri nelle competenze primarie della Regione Autonoma della Sardegna riferite alle materie rimesse alla propria potestà legislativa ed amministrativa e, per essa, spetti al Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, anche in qualità di Autorità Sanitaria Regionale nonché soggetto attuatore degli interventi di cui all’OCDPC n.630/2020, valutare e ponderare gli interventi necessari per la tutela della salute pubblica;
VISTO che sulla base dei dati forniti in data 28 febbraio 2021 dall’Unità di Crisi Regionale la situazione del contagio da SARS - CoV-2, registra 215 ricoverati ospedalieri in degenze dell’area medica, oltre a 19 ricoveri in terapia intensiva su una attuale disponibilità di 208 posti letto di terapia intensiva (+35 attivabili in 24-48 ore);
CONSIDERATA la necessità di mantenere l’obbligo sull’intero territorio regionale di indossare per l’intera giornata (H 24) protezioni delle vie respiratorie (mascherine) anche in tutti i luoghi all’aperto in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1 metro;
VALUTATA inoltre, l’urgenza ed indifferibilità di adeguare alle ulteriori mutate condizioni epidemiologiche locali le misure straordinarie a tutela della salute dei cittadini sardi per la prevenzione ed il contenimento della diffusione sul territorio della Regione Sardegna del COVID-19, ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità;
SENTITO il Ministro della Salute;
SENTITO il tavolo tecnico istituzionale composto dai rappresentanti del Ministero della Salute, dell’Istituto Superiore della Sanità e della Regione Sardegna;
 

ORDINA
 

Art. 1) Fermo restando il divieto di assembramento, nonché il rispetto del distanziamento personale e del contingentamento, in conformità alle linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive attualmente in vigore, con possibilità di modularne l'esercizio in aumento ovvero in diminuzione, secondo l’andamento epidemiologico della pandemia, a decorrere dal 1° marzo 2021 è consentita sull’intero territorio regionale - fatta eccezione per le zone puntualmente interdette con ordinanze sindacali, a seguito della dichiarazione di rischio di diffusione virale - la riapertura delle seguenti attività:
a) Ristorazione, con apertura degli esercizi fino alle ore 23.00;
b) Bar, pub, caffetterie ed assimilabili, con apertura degli esercizi fino alle ore 21.00;
In relazione all’andamento degli indicatori epidemiologici valutati a seguito di tali riaperture, con successive specifiche ordinanze - d’intesa con il tavolo tecnico istituzionale composto dai rappresentanti del Ministero della Salute, dell’Istituto Superiore della Sanità e della Regione Sardegna - potranno essere riaperte, con le necessarie prescrizioni, le seguenti attività: - palestre, scuole di danza (senza contatto);
- centri commerciali nelle giornate di sabato e domenica;
- musei e luoghi della cultura.

Art. 2) Salvo provvedimenti maggiormente restrittivi adottati dalle Autorità Sanitarie locali sul territorio di competenza, è fatto divieto di circolare e/o sostare al di fuori della propria residenza e/o domicilio dalle ore 23.30 di ciascun giorno fino alle ore 5.00 del successivo (coprifuoco). Restano ferme le cause esimenti già previste dalla vigente normativa nazionale per le zone c.d. “gialle”.

Art. 3) È fatto obbligo di usare, sull’intero territorio regionale e per l’intera giornata (H24), protezioni delle vie respiratorie anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico, nonché negli spazi pubblici ove, per le caratteristiche fisiche, sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei 6 anni, nonché i soggetti con forme di disabilità.
È fatto divieto di qualsiasi forma di assembramento, con speciale riferimento allo stazionamento presso gli spazi antistanti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, le piazze, le pubbliche vie, i lungomare e i belvedere, nei quali deve comunque mantenersi un distanziamento interpersonale di almeno un metro.

Art. 4) A far data dal 1° marzo 2021 e salva l’adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza della rilevazione dei dati epidemiologici della regione, alla Regione Sardegna - pur collocata dall’ordinanza del Ministro della Salute del 28 febbraio 2021 in zona “bianca”, scenario di tipo 1, con un livello di rischio basso - continuano ad applicarsi le misure restrittive determinate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni nella legge 22 maggio 2020, n.35, con riferimento alle altre attività ivi indicate, fatta eccezione per la disciplina specifica disposta dalla presente ordinanza;

Art. 5) Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza, si fa espresso rinvio al DPCM 14 gennaio 2021;

Art. 6) Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti a far data dal 1° marzo 2021 fino al 15 marzo 2021, salvo proroga esplicita e salvo ulteriori diverse prescrizioni, anche di segno contrario, che dovessero rendersi necessarie in dipendenza dell’andamento della curva di diffusione del virus, che sarà costantemente monitorata dai competenti organi dell’amministrazione e delle aziende.

Art. 7) In ossequio al principio di leale collaborazione tra le Istituzioni, è richiesto ai competenti uffici territoriali del Governo di voler disporre ogni consentito rafforzamento della presenza e dei controlli delle forze dell’ordine presenti sul territorio regionale per garantire la massima vigilanza sul rispetto delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza ed alle ulteriori norme vigenti in materia per il contenimento della diffusione epidemiologica del virus.
Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza è sanzionata come per legge (art.2 del D.L. 33 del 16 maggio 2020).
La presente ordinanza viene trasmessa, secondo le rispettive competenze, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, agli Amministratori delle Provincie del territorio regionale, al Sindaco metropolitano di Cagliari, ai Sindaci dei Comuni della Sardegna, ai Prefetti degli Uffici territoriali di Governo della Sardegna, agli Assessori regionali, ed agli altri soggetti interessati.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
 

Christian Solinas