Categoria: 2021
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Tipologia: Accordo
Data firma: 12 gennaio 2021
Parti: Cna, Confartigianato, Claai, Casartigani e Cgil, Cisl, Uil
Settori: Artigianato, Emilia-Romagna
Fonte: eber.org


Verbale di accordo

Addì, 12 gennaio 2021, tra Cna - Confartigianato - Claai- Casartigani Emilia Romagna e Cgil - Cisl - Uil Emilia Romagna
visto
- il “Protocollo di intesa tra Regione Emilia Romagna, firmatari del Patto per il lavoro di cui alla delibera di Giunta n° 16 del 5 gennaio 2021 per la regolamentazione dei rapporti finalizzati alla esecuzione volontaria dei test antigenici rapidi sui dipendenti”
tenuto conto
- dei regolamenti EBER/FSBA
preso atto
- che la normativa vigente palesava un vuoto legislativo che impediva il riconoscimento della malattia nel periodo intercorrente tra il test rapido, che indicherebbe la positività del lavoratore o lavoratrice sottoposti a controllo, ed il tampone molecolare conseguente
- che tale normativa è superata dalla circolare n 705 dell’8 gennaio 2021 del Ministero della Sanità
si conviene che:
- nel caso che le aziende coinvolte abbiano in vigenza un accordo di sospensione FSBA Covid 19 gli stessi verranno sospesi nell’ambito dell’accordo vigente
- una clausola di salvaguardia che interviene nel caso di mancato riconoscimento da parte dell’Inps della malattia in applicazione della sopracitata circolare n° 705 (aziende che non abbiano in vigenza una accordo di sospensione FSBA Covid 19 ai lavoratori e lavoratrici, sottoposti al test rapido, per i quali sia stata riscontrata positività e conseguentemente vengano sottoposti all’accertamento con il tampone molecolare verranno riconosciute 4 (quattro) giornate di copertura retributiva secondo le modalità previste dal regolamento EBER vigente)
- il costo dell’esecuzione e registrazione dei risultati dei test effettuati è a carico della bilateralità a fronte dell’utilizzo di uno dei Centri Medici convenzionati e/o dei Medici Competenti indicati nell’Accordo Quadro: l’importo che viene riconosciuto è pari ad un importo massimo sino a concorrenza di € 22 a fronte di presentazione di fattura/ricevuta
- i lavoratori devono risultare dipendenti in aziende che siano in regola con i pagamenti previsti dalla contrattazione vigente della bilateralità artigiana
- nel caso l’azienda interessata non sia in regola con la contrattazione vigente l’intero costo delle giornate di sospensione e del tampone sono a carico dell’azienda stessa.