Cassazione Penale, Sez. 3, 04 marzo 2021, n. 8803 - Mancata adozione di presidi a tutela del personale all'interno di un cantiere adibito a rimessaggio e costruzione di imbarcazioni. Prescrizione


 

 

Presidente: SARNO GIULIO
Relatore: GALTERIO DONATELLA
Data Udienza: 22/01/2021
 

Fatto


1. Con sentenza in data del 10.9.2019 il Tribunale di Napoli Nord ha condannato G.DB. alla pena di € 3.000,00 di ammenda ritenendolo responsabile, in qualità di legale rappresentante della Arca s.r.l., di plurime violazioni in materia di sicurezza sul lavoro concernenti la mancata adozione di presidi a tutela del personale dipendente riscontrate all'interno di un cantiere abito ad attività di rimessaggio e costruzione di imbarcazioni.
2. Avverso il suddetto provvedimento l’imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando cinque motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod.proc.pen.

2.1. Con il primo motivo censura, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt. 157, 159 e 160 cod. pen., la sospensione dei termini di prescrizione disposta dal Tribunale in relazione al rinvio istruttorio conseguente alla mancata comparizione di un teste che, essendo stato regolarmente citato dalla difesa, non precludeva, come univocamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, l'operatività dell'art. 159 cod. pen.. Deduce che a tale violazione era conseguita la prescrizione delle contravvenzioni richiedendo pertanto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per estinzione dei relativi reati.
2.2. Con il secondo motivo lamenta, in relazione al vizio di cui all'art. 606 lett. d) cod. proc. pen., la revoca dell'ammissione del teste P. disposta affermando la non rilevanza della sua deposizione, ma in sostanza in ragione del breve termine di prescrizione dei reati. Censura conseguentemente la compressione del diritto di difesa non essendo la revoca giustificata da alcuna decadenza dalla prova, per essere stato il teste regolarmente citato, e contesta in ogni caso la declaratoria di irrilevanza del testimone trattandosi dello stesso soggetto che aveva materialmente redatto gran parte dei verbali relativi alle violazioni contestate all'imputato.
2.3. Con il terzo motivo censura, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 131 bis cod. pen. e al vizio motivazionale, il diniego della causa di non punibilità risultando la particolare tenuità del fatto sia dall'adempimento sia pur tardivo agli obblighi contestati e della giustificazione del ritardo fornita dalla stessa difesa, circostanze di cui da atto contraddittoriamente lo stesso Tribunale.
2.4. Con il quarto motivo lamenta, in relazione al vizio di manifesta illogicità motivazionale, il diniego delle attenuanti generiche contestando la asserita mancanza di elementi positivi smentita dall'adempimento alle contestate violazioni, pienamente idoneo a consentire il riconoscimento del beneficio che ben può essere applicato in presenza di elementi anche posteriori al fatto.
2.5. Con il quinto motivo lamenta la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla contravvenzione di cui al capo D) dell'imputazione relativo alla mancata predisposizione del documento di valutazione dei rischi posto che l'imputato aveva provveduto al riguardo sin dal 3.11.2011 redigendo il relativo documento
 

 

Diritto




In ordine al primo motivo va rilevato che dai verbali del dibattimento emerge che all'udienza del 16.7.2019, fissata per l'escussione del teste P., questi risultava essere stato regolarmente citato senza essere tuttavia comparso per impedimento giustificato: conseguentemente il rinvio disposto dal Tribunale partenopeo per l'udienza del 10.9.2019 deve intendersi, in quanto volto all'esame del medesimo testimone, ritenuto perciò necessario e non escusso in quell'udienza quanto assente, effettuato per ragioni legate all'istruzione dibattimentale e a tale finalità non può che reputarsi, in difetto di allegazione di diversi motivi, sottesa la richiesta di rinvio promanante dalla difesa. Dalla finalità istruttoria del rinvio deriva la non operatività della sospensione dei termini fissati per la prescrizione, la cui ratio deve ritenersi, invece, risiedere nella non computabilità, all'interno della prescrizione del reato delle pause processuali dovute esclusivamente all'iniziativa dell'imputato o del suo difensore e come tali certamente non espressione del disinteresse dello Stato all'accertamento del reato.
Principio questo che è stato già da tempo affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui la sospensione del procedimento e il rinvio o la sospensione del dibattimento comportano la sospensione dei relativi termini ogni qualvolta siano disposti per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su loro richiesta e sempre che l'una o l'altro non siano determinati da esigenze di acquisizione della prova o dal riconoscimento di un termine a difesa (Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001 - dep. 11/01/2002, Cremonese, Rv. 220509) e che ha condotto a conclusioni ben più radicali di quella oggetto del presente giudizio essendosi ritenuto che anche nel concorso di due fatti che legittimano il rinvio del dibattimento, l'uno riferibile all'imputato o al difensore e l'altro al giudice, debba comunque prevalere quello riferibile al giudice con conseguente inapplicabilità della sospensione del corso della prescrizione (Sez. 2, n. 11559 del 09/02/2011 - dep. 23/03/2011, De Rinaldis, Rv. 249909 in una fattispecie in cui il dibattimento era stato rinviato per la contemporanea adesione del difensore e del giudice allo sciopero indetto nello stesso giorno dalle rispettive categorie).
Non potendo la contestazione della legittimità del rinvio disposto dal giudice di merito con la contestuale sospensione dei termini di prescrizione ritenersi manifestamente infondata, consegue alla valida instaurazione del rapporto impugnatorio per effetto della preliminare verifica delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen. il rilievo della intervenuta prescrizione delle contravvenzioni in contestazione. Calcolando, infatti, il termine di cinque anni dalla loro consumazione, ovverosia dall'11.4.2014, e sommata ad esso la sospensione di 98 giorni conseguente al rinvio per astensione del difensore in adesione allo sciopero di categoria (dal 18.12.2018 al 26.3.2019) - i reati risultano prescritti alla data del 19.7.2019, ovverosia in data antecedente alla stessa sentenza impugnata. Conclusione questa che rimarrebbe immutata ove si considerasse nei termini di sospensione il rinvio di 56 giorni conseguente al rinvio oggetto della specifica censura, che porterebbe il compimento del termine di prescrizione al 13.9.2019 e dunque in data comunque antecedente alla presente pronuncia.

Si impone pertanto la declaratoria di estinzione dei reati per intervenuto decorso del termine di prescrizione, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata

 

P.Q.M.

 


Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere reati estinti per prescrizione
Così deciso il 22.1.2021