Categoria: Normativa regionale
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Regione Calabria
Ordinanza del Presidente della Regione 5 marzo 2021, n. 10
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni relative alle attività scolastiche e universitarie in presenza.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTI gli articoli 32 e 117 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione Calabria, approvato con Legge Regionale n. 25 del 19 ottobre 2004 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. .833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.190 del 30 luglio 2020, con la quale è stata disposta la proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.248 del 07 ottobre 2020 con la quale è stato prorogato, fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2021;
VISTO il Decreto-legge 30 luglio 2020 n. 83, che aveva modificato l’art. 1 comma 1 del Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, estendendo la possibilità di adottare misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19 a tutto il 15 ottobre 2020, nonché l’art. 3 comma 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, fissando l’applicazione delle misure previste a tutto il 15 ottobre 2020;
VISTO il Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n.248 del 07 ottobre 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, con il quale sono stati, tra l’altro, prorogati al 31 gennaio 2021 i termini di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, all'articolo 3, comma 1, del decreto- legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74 e al decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;
VISTO il Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale 10 del 14 gennaio 2021, con il quale sono stati, tra l’altro, prorogati al 30 aprile 2021 i termini di cui all'articolo 1 comma 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74 e sono state fissate dal 16 gennaio 2021 al 5 marzo 2021, ulteriori disposizioni da applicarsi sull’intero territorio nazionale;
VISTI i Decreti Legge
- del 23 febbraio 2020, n.6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 5 marzo 2020, n.13;
- del 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27;
- del 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n.35;
- del 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020 n. 74;
- del 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77;
- del 16 luglio 2020, n.76, convertito, con modificazioni, dalla legge settembre 2020, n. 120;
- del 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;
- del 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;
VISTA la Legge 18 dicembre 2020, n. 176 con cui si è disposto (con l'art. 1, comma 2) che "il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, il decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154 e il decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, sono abrogati; restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti legge;
VISTI i DDPCM del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, del 1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell’8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell’11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, dell’1 aprile 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, dell’11 giugno 2020, del 14 luglio 2020, del 7 agosto 2020, del 7 settembre 2020; del 13 ottobre 2020, del 18 ottobre 2020, del 24 ottobre 2020, del 3 novembre 2020, del 3 dicembre 2020;
VISTO il Decreto-legge 2 dicembre 2020 n.158 “Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19” pubblicato nella GU Serie Generale n.299 del 02 dicembre 2020, in vigore dal 3 dicembre 2020;
VISTO il Decreto-legge 18 dicembre 2020 n.172 “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19” pubblicato nella GU Serie Generale n.313 del 18 dicembre 2020, convertito, con modificazioni, con la Legge 29 gennaio 2021, n. 6, pubblicata nella GU Serie Generale n. 24 del 30 gennaio 2021;
VISTO il Decreto-legge 5 gennaio 2021 n.1 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella GU n. 3 del 5 gennaio 2021;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: “Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 gennaio 2021, n. 11, le cui disposizioni si applicano dal 16 gennaio 2021 al 5 marzo 2021, in sostituzione di quelle previste nel DPCM 3 dicembre 2021;
VISTE tutte le vigenti Ordinanze del Presidente della Regione, emanate ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica per l’emergenza COVID-19 ed in particolare l’Ordinanza n. 4/2021, con la quale sono state approvate disposizioni relative all’entrata in vigore dell’Ordinanza del Ministro della Salute 29 gennaio 2021 e ulteriori misure di mitigazione nel territorio regionale;
VISTA la nota circolare a firma del Presidente della Regione Prot. 352436 del 29 ottobre 2020, contenente indicazioni inerenti i provvedimenti regionali per aree valutate ad elevata espansione epidemica;
VISTA l’Ordinanza n. 4/2020 con la quale è stata costituita, tra l’altro l’Unità di crisi regionale, come modificata con l’Ordinanza n. 7/2021, di cui fa parte il Gruppo Operativo formalizzato dai Delegati del Soggetto Attuatore;
VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep.n.631 del 27.02.2020, con il quale il Presidente della Regione Calabria è stato nominato Soggetto Attuatore ai sensi della OCDPC n. 630/2020;
VISTA l’Ordinanza n. 50/2020 con la quale sono stati nominati i delegati del Soggetto Attuatore già confermati senza soluzione di continuità;
VISTA l’Ordinanza n. 7/2021 con la quale è stata modificata l’Unità di crisi regionale istituita con ordinanza n. 4/2020;
VISTO il Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021» pubblicato nella GU n. 10 del 14 gennaio 2021;
VISTO il Decreto-legge 12 febbraio 2021 n. 15, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella GU n. 12 Serie Generale, n. 36 del 12 febbraio 2021;
VISTE le pubblicazioni scientifiche internazionali:
- Mensah A. et al. SARS-CoV-2 infections in children following the full re-opening of schools and the impact of national lockdown: prospective, national observational cohort surveillance, July-December 2020, England. Journal of Infection. 2021 Feb 24; S0163-4453(21)00093-1;
- Levinson M et al. Reopening primary schools during the pandemic. New England Journal of Medicine. 2020;383:981-985;
- Snape MD, Viner RM. COVID-19 in children and young people. Science. 2020; 370:286-288.
ALLA LUCE dell’approvazione del DPCM 2 marzo 2021, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto- legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»” pubblicato nella GU Serie Generale n. 52 del 2 marzo 2021 - Suppl. Ordinario n. 17;
CONSIDERATO che
- le disposizioni nazionali e regionali per l’emergenza sono state improntate al contenimento e alla mitigazione dell’epidemia, in tutto il territorio nazionale, prevedendo, tra l’altro, limitazioni agli spostamenti delle persone fisiche, prevenendo e limitando al massimo ogni occasione di assembramento e di contatto interpersonale;
- le Ordinanze sottoscritte dal Ministro della Salute in data 04 novembre 2020, 19 novembre 2020, 27 novembre 2020, 05 dicembre 2020, avevano identificato le Regioni, tra cui la Regione Calabria, che si collocavano in uno scenario di tipo 3 e di tipo 4 con un livello di rischio alto, alle quali applicarsi rispettivamente le misure di contenimento previste dagli artt. 2 e 3 del DPCM 3 novembre 2020;
- l’Ordinanza sottoscritta dal Ministro della Salute in data 11 dicembre 2020 ha modificato la classificazione della Regione Calabria, determinando un allentamento delle misure restrittive precedenti;
- le disposizioni previste con il Decreto-legge 5 gennaio 2021 n.1 hanno integrato le disposizioni già fissate con il DPCM 3 dicembre 2020, fino a tutto il 15 gennaio 2021;
- le disposizioni previste con il Decreto-legge 14 gennaio 2021 n.2, hanno integrato le misure già fissate dalla normativa nazionale, a tutto il 5 marzo 2021, ferme, per quanto non esplicitamente previsto nel decreto in parola, le misure adottate con i provvedimenti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto- legge n. 19 del 2020;
- con l’Ordinanza del Ministro della Salute 8 gennaio 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la Regione Calabria” pubblicata nella GU n. 6 del 9 gennaio 2021, era stata fissata nel territorio regionale l’applicazione delle misure di cui all'art. 2 del DPCM 3 dicembre 2020 (“zona arancione”), dal 10 gennaio 2021, prorogata, ai sensi dell’art. 14 comma 3 del DPCM 14 gennaio 2021, fino a tutto il 24 gennaio 2021;
- con l’Ordinanza del Ministro della Salute 22 gennaio 2021 erano state ulteriormente prorogate per ulteriori 15 giorni a partire dal 24 gennaio, le disposizioni di cui all’Ordinanza del Ministro della Salute 8 gennaio 2021;
- l’Ordinanza del Ministro della Salute 29 gennaio 2021 aveva successivamente disposto per la Regione Calabria la cessazione delle misure di cui all’art. 2 del DPCM 14 gennaio 2021 (zona arancione);
CONSIDERATO, altresì, che
- a partire dalla settimana di monitoraggio 22-28 febbraio 2021 si è registrata una inversione di tendenza nella curva dei contagi regionale, in cui si evidenzia una crescita in termini assoluti nel numero dei nuovi casi confermati settimanali pari al 12,5 %, con trend che si conferma nella settimana in corso;
- analogamente risulta in crescita la proporzione di nuovi casi confermati rispetto al totale dei test effettuati, che registra valori superiori all’8,5% sul totale dei soggetti sottoposti a test;
- nelle province di Vibo Valentia e Reggio Calabria, nella settimana di riferimento, la proporzione di nuovi casi confermati per 100.000 abitanti si attesta su valori prossimi a 120, circa il doppio della media regionale;
- dalla data del 21 febbraio alla data di redazione della presente Ordinanza, i posti letto Covid-19 occupati sono incrementati di oltre il 26% e quelli di terapia intensiva del 43%, pur rimanendo sotto la soglia di allerta in termini di saturazione;
- dallo studio di prevalenza delle varianti VOC 202012/01 (lineage B.1.1.7) del 18 febbraio 2021 coordinato dall’istituto Superiore di Sanità, per la Regione Calabria è stato calcolato un tasso di prevalenza pari al 9,1%; la presenza di tale variante sul territorio regionale è stata ulteriormente confermata mediante un campionamento su tamponi risultati positivi a SARS-CoV-2 nelle date 2 e 3 marzo nelle diverse province, per un totale di 15 campioni, dei quali, a seguito di sequenziamento, 6 hanno dato esito positivo;
- dal verbale dell’Unità di Crisi del 5 marzo 2021, emerge la necessità di adottare iniziative che, partendo dal contesto scolastico e dell’istruzione in generale, che movimentano un notevole numero di individui, siano mirate a mitigare la curva dei contagi, unitamente al rafforzamento della campagna vaccinale, che includa tutto il personale scolastico; in questo senso si è rilevato che in molti Comuni i provvedimenti dei Sindaci hanno già sospeso le attività didattiche in presenza e si registra una evoluzione che desta preoccupazione; si ritiene che le misure debbano essere adottate senza ulteriore ritardo, a titolo preventivo e precauzionale, stante la presenza di numerosi indicatori, incluso il trend nazionale, che prefigurano potenziali peggioramenti;
- con l’Ordinanza n. 9/2021 è stato necessario adottare misure da “zona rossa” in alcuni Comuni della provincia di Vibo Valentia e molti altri, in altre province della Regione, sono sotto costante monitoraggio,
- nel report di monitoraggio n. 42 dell’Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute, effettuato ai sensi del DM 30 aprile 2020, la Regione Calabria si colloca in una classificazione complessiva di rischio “moderata con alta probabilità di progressione”, a fronte della classificazione “moderata” nel report n.41 e “bassa” nel report n. 40;
CONSIDERATO, inoltre, che la diffusione delle varianti e la tendenza al rinnovato aumento dei contagi, che in questa fase interessano in maniera più numerosa anche le persone under 18, impongono la necessità di adottare provvedimenti che mirino a minimizzare l’espandersi del contagio, che trasferendosi in contesti familiari e sociali, possono rappresentare un pericolo per il fragile sistema sanitario calabrese;
DATO ATTO, che
- le Ordinanze regionali per l’emergenza COVID-19 vigenti, in combinato disposto con le disposizioni nazionali, hanno già previsto specifiche misure nei diversi contesti sanitari, produttivi, scolastici e sociali;
- per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento devono applicarsi le norme fissate nel DPCM 14 gennaio 2021 e nei relativi allegati, tenendo conto delle disposizioni regionali vigenti e dell’entrata in vigore, dal 6 marzo 2021 al 6 aprile 2021, delle misure fissate nel DPCM 2 marzo 2021;
- nel DPCM 2 marzo 2021 il comma 2 dell’art. 21, consente al Presidente della Regione l’adozione delle misure di cui all’art. 43 del medesimo Decreto;
CONSIDERATO l’evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di integrare il quadro delle vigenti misure di contenimento alla diffusione del predetto virus, adottando nel territorio di cui trattasi, adeguate ed immediate misure di prevenzione e contrasto al possibile peggioramento dell’emergenza epidemiologica;
RITENUTO NECESSARIO in considerazione di quanto sopra esposto, ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 e ferme restando le misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, ai sensi dell'art. 1, comma 16-ter, del Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33 (legge di conversione 14 luglio 2020 n. 74), dall’8 marzo al 21 marzo 2021:
- disporre la sospensione in presenza delle attività scolastiche e didattiche delle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado, nonché delle Scuole di istruzione e formazione professionale che pertanto continuano a svolgersi esclusivamente con modalità a distanza. Resti salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. Resti fatta salva altresì l’attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l'infanzia e per la scuola dell'infanzia, che può continuare a svolgersi integralmente in presenza;
- disporre la sospensione in presenza delle attività formative e curriculari delle università, tenendo conto di quanto già a suo tempo fissato al punto 4) dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 80 del 25 ottobre 2020;
- disporre che le Aziende Sanitarie Provinciali, nell’ambito del Piano Regionale Campagna di Vaccinazione Anti-SARS-CoV-2, procedano tempestivamente ad organizzare la vaccinazione del personale scolastico dell’intero territorio regionale;
- disporre che i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Provinciali, monitorino costantemente l’andamento epidemiologico dei rispettivi territori, segnalando con immediatezza l’aumento dei nuovi casi e i link epidemiologici inerenti le varianti, affinché si possa procedere all’adozione delle ulteriori misure contingibili e urgenti consequenziali;
- disporre che i laboratori pubblici specificamente individuati per il sequenziamento ai fini dell’individuazione delle varianti, rafforzino la propria capacità diagnostica ai fini del quotidiano monitoraggio e dei flussi informativi attivati a livello ministeriale;
- dare atto che dal 6 marzo al 6 aprile 2021 si applicano le disposizioni fissate nel DPCM 2 marzo 2021 e nei relativi allegati, in sostituzione di quelle del DPCM 14 gennaio 2021, ad eccezione dell'art. 7 che si applica dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto stesso, in combinato disposto con le Ordinanze regionali vigenti;
VISTA la Circolare del Ministero dell’Interno n. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ. del 6 gennaio 2021, avente ad oggetto “Decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
RICHIAMATI:
a) la circolare del Ministero della Salute n. 18584-29/05/2020-DGPRE “Ricerca e gestione dei contatti di casi COVID-19 (Contact tracing) ed App Immuni”;
b) il Rapporto ISS COVID-19 n. 53/2020 - “Guida per la ricerca e gestione dei contatti (contact tracing) dei casi di COVID-19 - Versione del 25 giugno 2020”;
c) il Rapporto ISS COVID-19 n. 1/2020 “Indicazioni ad interim per l’effettuazione dell’isolamento e della assistenza sanitaria domiciliare nell’attuale contesto COVID-19 - Versione del 24 luglio 2020”
d) la Circolare del Ministero della Salute n. 24970 del 30/11/2020 recante “Gestione domiciliare dei pazienti con infezione da SARS-CoV-2”;
e) la Circolare del Ministero della Salute n. 0035324-30/10/2020-DGPRE recante “Test di laboratorio per SARS-CoV-2 e loro uso in sanità pubblica”;
f) la Circolare del Ministero della Salute n. 000705-08/01/2021-DGPRE-DGPRE-P recante “Aggiornamento della definizione di caso COVID-19 e strategie di testing”;
g) la circolare del Ministero della Salute n. 3787 del 31 gennaio 2021, avente ad oggetto: “Aggiornamento sulla diffusione a livello globale delle nuove varianti SARSCoV-2, valutazione del rischio e misure di controllo”;
per la loro puntuale applicazione, anche alla luce della Circolare del Ministero della Salute n. 0032850-12/10/2020- DGPRE-DGPRE-P avente ad oggetto “COVID-19: indicazioni per la durata ed il termine dell’isolamento e della quarantena” come recepita sul territorio regionale con Ordinanza n. 73 del 15 ottobre 2020;
VISTA la Legge 14 luglio 2020 n. 74 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il D.Lgs. n. 1/2018;
VISTO il verbale n. 2 del 5 marzo 2021 dell’Unità di Crisi Regionale;
VISTA la legge 22 maggio 2020, n. 35 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GURI n.132 del 23 maggio 2020);
VISTO il Decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83;
VISTO il Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125;
VISTI il Decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158 ed il Decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172;
VISTI il Decreto-legge 5 gennaio 2021 n. 1 ed il Decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2;
VISTO il Decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15;
VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 29 gennaio 2021, in combinato disposto con il DPCM 14 gennaio 2021;
VISTA la Legge 30 dicembre 2020, n. 181 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, recante misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario" pubblicata nella G.U. n. 323 del 31 dicembre 2020;
VISTO l’art. 117 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
DATO ATTO che sussistono le condizioni e i presupposti di cui all’art.32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 per l’adozione di Ordinanza in materia di igiene e sanità pubblica;
RITENUTO, altresì, necessario conformare le misure limitative di prerogative costituzionali al rischio effettivamente presente nei territori interessati, in virtù dei principi di proporzionalità e adeguatezza, espressamente richiamati dall’art. 1, co. 2, del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 convertito con la legge 22 maggio 2020, n. 35 sopra richiamata;
 

ORDINA

per i motivi di ordine sanitario rappresentati in premessa, ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, ferme restando le misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, ai sensi dell'art. 1, comma 16-ter, del Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33 (legge 14 luglio 2020 n. 74) dall’8 marzo al 21 marzo 2021:
1. È disposta la sospensione, in presenza, delle attività scolastiche e didattiche delle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado, nonché delle Scuole di istruzione e formazione professionale, che pertanto continuano a svolgersi esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. Resta fatta salva altresì l’attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l'infanzia e per la scuola dell'infanzia, che può continuare a svolgersi integralmente in presenza.
2. È disposta la sospensione, in presenza, delle attività formative e curriculari delle Università, tenendo conto di quanto già a suo tempo fissato al punto 4) dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 80 del 25 ottobre 2020.
3. Si dispone che le Aziende Sanitarie Provinciali, nell’ambito del Piano Regionale Campagna di
Vaccinazione Anti-SARS-CoV-2, procedano tempestivamente ad organizzare la vaccinazione del personale scolastico dell’intero territorio regionale.
4. Si dispone che i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Provinciali, monitorino costantemente l’andamento epidemiologico dei rispettivi territori, segnalando con immediatezza l’aumento dei nuovi casi e i link epidemiologici inerenti le varianti, affinché si possa procedere all’adozione delle ulteriori misure contingibili e urgenti consequenziali.
5. Si dispone che i laboratori pubblici specificamente designati per il sequenziamento ai fini dell’individuazione delle varianti, rafforzino la propria capacità diagnostica, ai fini del quotidiano monitoraggio e dei flussi informativi attivati a livello ministeriale.
6. Si dà atto che dal 6 marzo al 6 aprile 2021 si applicano le disposizioni fissate nel DPCM 2 marzo 2021 e nei relativi allegati, in sostituzione di quelle del DPCM 14 gennaio 2021, in combinato disposto con le Ordinanze regionali vigenti.
7. Rimangono efficaci le altre disposizioni regionali vigenti, non modificate e non in contrasto con quanto previsto nella presente Ordinanza e le altre disposizioni nazionali in materia emergenziale. A seguito di eventuali provvedimenti adottati a livello nazionale, ovvero ad ulteriori sviluppi della situazione epidemiologica locale e regionale, le disposizioni fissate nella presente Ordinanza potranno essere rimodulate.
8. Si dà atto che resta in capo alle Autorità Competenti, attraverso i propri Organi di controllo, anche in coordinamento, la verifica del rispetto delle disposizioni previste nella presente Ordinanza e delle altre misure di prevenzione e contenimento del contagio vigenti, anche applicando le sanzioni da € 400,00 a € 1000,00, in conformità a quanto previsto ai sensi della legge 22 maggio 2020, n. 35 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, come ribadito dalla Circolare del Ministero dell’Interno n. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ. del 7 dicembre 2020.
Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone risultate positive al virus e sottoposte alle misure della quarantena o dell’isolamento, applicate dal Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale, è punita ai sensi dell'articolo 260 del R.D. 27 luglio 1934, n.1265, Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito con la legge 22 maggio 2020, n. 35. 10. Per l’accertamento delle violazioni ed il pagamento in misura ridotta si applica l’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020 sopra richiamato. Per l’applicazione delle sanzioni di competenza della Regione, quale Autorità Competente all’irrogazione e a ricevere il rapporto, si applica quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 281/2007, con riferimento alla Legge 689/81 e ss.mm.ii.
La presente Ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Ministro dell’istruzione, al Commissario ad Acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Calabria, ai Prefetti delle Province calabresi, alle Aziende Sanitarie Provinciali ed Ospedaliere della Calabria, all’ANCI per la trasmissione a tutti i Sindaci, all’UPI, all’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.
 

Il Presidente f.f.
Spirlì