Regione Umbria
Ordinanza della Presidente della Giunta Regionale 5 marzo 2021, n. 22
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’art. 32 della Costituzione Italiana;
Visto lo Statuto della Regione Umbria;
Visto l’articolo 117, comma 1 del d.lgs. 31 marzo 1998, n 112, in base al quale le Regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d’urgenza in materia sanitaria;
Vista la legge regionale 9 aprile 2015, n.11 “Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali”;
Richiamata la legge 23 dicembre 1978, n. 833 “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone al comma 1: “1. Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni.”, proseguendo al comma 3: “3. Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
Dato atto dei limiti imposti al potere di ordinanza delle Regioni dal decreto-legge 19/2020 convertito con la legge n. 35 del 22/05/2020;
Dato atto che, in data 30 gennaio 2020, l'epidemia da COVID-19 è stata dichiarata dall'Organizzazione mondiale della Sanità quale emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che successivamente, a causa dell’estendersi della stessa a livello mondiale, è stata dichiarata la pandemia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, che ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, da ultimo prorogato fino al 30 aprile 2021;
Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”; Vista l’ordinanza del Ministero della salute, del 21 febbraio 2020, “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva covid-19”;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante ‘misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza covid-19’”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 recante ‘misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza covid-19’”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020;
Visti i successivi DPCM attuativi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 recanti misure urgenti in materia di contenimento covid-19 applicabili sull’intero territorio nazionale;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 “Disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da covid-19 applicabili sull’intero territorio nazionale”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito dalla legge n. 74 del 14 luglio 2020, recante: “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020 (G.U. n. 222 del 07/09/2020) “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da covid-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 convertito dalla legge 74 del 14 luglio 2020, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da covid 19”;
Visto il decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito con modificazioni dalla legge n. 159 del 27 novembre 2020, con cui è stato prorogato lo stato di emergenza al 31 gennaio 2021, ulteriormente prorogato al 30 aprile 2021 con il decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2, che prevede che le Regioni possono adottare provvedimenti restrittivi rispetto alle disposizioni nazionali tenendo conto della situazione epidemiologica regionale;
Considerati i contenuti del decreto legge 5 gennaio 2021, n. 1 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19”;
Visto il decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da covid 19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021”;
Visto il decreto legge 23 febbraio 2021, n. 15 che prevede limitazioni alla mobilità delle persone ed altresì l’individuazione delle caratteristiche del territorio nazionale in funzione del tasso di rischio epidemiologico in zone bianche, gialle, arancioni e rosse;
Visto il DPCM 2 marzo 2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021;
Considerato che il ripopolamento della fauna ittica è gestito dalla Regione e che il materiale ittico oggetto di ripopolamento è allevato e stoccato presso il centro ittiogenico di Borgo Cerreto nel Comune di Cerreto di Spoleto;
Considerato che il materiale ittico allevato ha raggiunto la taglia ottimale per il ripopolamento e che, se non immesso in tempi brevi nei corsi d’acqua, si verrebbero ad innescare fenomeni sovradensitari nelle vasche dell’impianto tali da innescare problematiche sanitarie, compromettendo la produzione annuale;
Considerato che l’attività di controllo della fauna selvatica riveste preminente interesse pubblico anche alla luce delle innumerevoli segnalazioni da parte della cittadinanza e che la stessa assolve a funzioni di limitazioni di danni alle coltivazioni agricole e riduzioni di impatti sulle attività antropiche come nel caso degli incidenti stradali;
Considerato che l’attività venatoria assolve anche a una funzione di controllo della fauna selvatica attraverso l’abbattimento di particolari specie quali cervidi e bovidi oggetto dell’attività venatoria di selezione di cui al regolamento regionale 27 luglio 1999, n. 23 e che la sospensione di tale attività intervenuta ai sensi di precedenti ordinanze genera il mancato controllo su tale fauna con rischi di impatti sulle attività antropiche come nel caso degli incidenti stradali oltre che sull’equilibrio della fauna selvatica stessa;
Considerato che la caccia di selezione avviene in modalità individuale e non evidenziando pertanto rischi di assembramento;
Considerato il permanere in Umbria di un numero di persone attualmente positive al COVID 19 pari a 7.603 alla data del 4 marzo 2021;
Atteso che alla medesima data del 4 marzo 2021 il numero dei ricoveri di persone positive al COVID 19 negli ospedali umbri risulta essere pari a 517, di cui 86 in rianimazione;
Tenuto conto altresì che il trend degli ultimi quindici giorni evidenzia una riduzione degli attualmente positivi da 8.439 a 7.603 (-836), dei ricoveri positivi da 545 a 517 (-28);
Tenuto conto pertanto che il trend dei contagi degli ultimi quindici giorni appare in lieve decremento, evidenziando una tendenza alla decrescita dei dati relativi ai ricoveri;
Atteso che il CTS nazionale mantiene la regione nella cd. zona arancione di cui all’articolo 1 del decreto legge n. 15 del 23 febbraio 2021, così come risulta dall’esito dei lavori della cabina di monitoraggio nazionale riunitasi in data 5 marzo 2021;
Considerato che le evidenze epidemiologiche dimostrano una maggiore contagiosità delle varianti del virus SARS COV2-19 in riferimento alla popolazione in età scolastica;
Visto il comma 2 dell’articolo 21 del DPCM 2 marzo 2021 che consente ai Presidenti di Regione l’applicazione della misura di cui all’articolo 43 del medesimo DPCM consistente nella sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e lo svolgimento a distanza delle attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado;
Ritenuto necessario pertanto applicare tale previsione normativa nel territorio della Provincia di Perugia, vista la comunicazione del Commissario COVID acquisita in data odierna;
Tenuto conto altresì della necessità di monitorare la circolazione del virus anche nella fascia di età 0-3 anni in tutto il territorio regionale;
Considerato che sulla base della attuale situazione epidemiologica si deve continuare a ispirare l’azione amministrativa regionale al principio della massima precauzione inserendo forti misure restrittive e di contro-regolazione alla cd. zona arancione, che garantiscano la mitigazione del contagio e della pressione sulle strutture sanitarie;
Considerato che le misure previste dalla presente ordinanza hanno altresì l’obiettivo di contribuire al pieno dispiegarsi delle ulteriori misure derivanti dall’applicazione del DPCM 2 marzo 2021, delle ordinanze del Ministero della Salute, del decreti legge 172/2020 (convertito con modificazioni dalla legge 6/2021) e 2/2021;
Richiamate le proprie precedenti ordinanze emanate per fronteggiare l’emergenza Covid-19;
Dato atto che l’INAIL, in collaborazione con l’Istituto superiore di sanità, ha realizzato e pubblicato dei documenti tecnici per la gestione della fase 2 dell’emergenza Covid-19, approvati dal Comitato tecnico scientifico nazionale per l’emergenza che forniscono raccomandazioni sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del virus, con l’obiettivo di tutelare la salute dei lavoratori e dell’utenza nei vari settori;
Preso atto del verbale del Comitato Tecnico Scientifico e del Gruppo Epidemiologico della Regione Umbria del 4 marzo 2021;
Vista la nota del Commissario per l’emergenza COVD del 5 marzo 2021;
Tenuto conto del prevalente interesse pubblico alla tutela della salute dei cittadini;
Considerato il carattere temporaneo delle disposizioni di cui alla presente ordinanza che potranno essere riviste in base al mutamento del quadro epidemiologico;
Visto il decreto legge 18 dicembre 2020, n. 172 convertito dalla legge n. 6 del 29 gennaio 2021;
Visto il decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2;
Visto il decreto legge 23 febbraio 2021, n. 15;
Visto il DPCM 2 marzo 2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021;
Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute del 27 febbraio 2021;
Sentito il Ministro della Salute;
 

ORDINA


Art. 1

1. A decorrere dal 6 marzo 2021e fino al 21 marzo 2021 nel territorio dei comuni della Provincia di Perugia le attività scolastiche e didattiche di tutte le classi delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, si svolgono esclusivamente con modalità a distanza.
Sono sospese tutte le attività laboratoriali nelle scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie e nei corsi IeFP.
Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall’ordinanza del Ministro dell’Istruzione 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.
2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1 sono sospesi nei territori dei comuni della Provincia di Perugia tutti i servizi socio educativi della scuola dell’infanzia, statali e paritarie di cui all’articolo 2 comma 5 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 65.
3. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, fatte salve le specifiche disposizioni di cui all’art. 25 del 2 marzo 2021, e limitatamente al territorio dei comuni della Provincia di Perugia, tutti i corsi di formazione pubblici o privati approvati o autorizzati dalla Regione Umbria e da ARPAL Umbria devono essere svolti in modalità telematica a distanza. Le attività laboratoriali, ivi comprese le prove di laboratorio o tecnico pratiche relative agli esami finali, non possono essere svolte in presenza.
4. Per il medesimo periodo di cui al comma 1 nel territorio dei comuni della Provincia di Terni, in applicazione dell’art 21 del DPCM 2 marzo 2021, le attività didattiche delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, sono svolte in presenza nella misura del 50% della popolazione studentesca. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli studenti iscritti per l’anno formativo 2020/2021 ai corsi di istruzione e formazione professionale (leFP) presso le agenzie formative e gli Istituti Professionali Statali in regime di sussidiarietà.
5. Su tutto il territorio regionale è consentita l’attività in presenza nelle sedi scolastiche delle scuole secondarie di secondo grado per gli studenti delle classi quinte ai fini dell’effettuazione delle prove INVALSI.
 

Art. 2

1. A decorrere dal 6 marzo 2021 e fino al 21 marzo 2021 in tutto il territorio regionale è consentito lo spostamento al di fuori del comune di residenza, domicilio o abitazione: • per le attività di controllo e monitoraggio della fauna selvatica autorizzate dall’amministrazione regionale;
• per l’esercizio della caccia di selezione di cui al regolamento regionale 27 luglio 1999, n. 23, con le modalità previste dal vigente calendario venatorio, nel distretto di iscrizione e nelle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico venatorie autorizzate;
• per lo svolgimento delle attività complementari alla caccia e al controllo, quali l’attività di ripopolamento, il recupero degli ungulati feriti e il trasporto e trattamento delle carcasse presso gli appositi centri di raccolta, nell’ambito territoriale di caccia di residenza venatoria ovvero di iscrizione, nelle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico venatorie, in quanto autorizzati dal concessionario dell’azienda, nel rispetto della normativa di settore;
• per le attività di ripopolamento ittico dei corsi d’acqua secondo il calendario delle immissioni approvato dall’amministrazione regionale.
2. L’attività di controllo e monitoraggio della fauna selvatica, la caccia di selezione e le attività complementari di cui al comma 1 sono esercitate nel rispetto delle normative e disposizioni vigenti in materia venatoria e sono limitate ai soli residenti anagraficamente in Umbria ed esclusivamente all’interno dei confini amministrativi regionali e, pertanto, non è consentito l’esercizio di tali di tali attività ai cacciatori e ai soggetti abilitati e autorizzati con residenza anagrafica fuori dai confini amministrativi della Regione Umbria.
3. Gli spostamenti nonché l’esercizio di tutte le attività di cui al comma 1 dovranno avvenire nel rispetto delle misure di distanziamento sociale e con l’utilizzo dei previsti dispositivi di protezione individuale di cui al DPCM 2 marzo 2021.
 

Art. 3

1. A decorrere dal 6 marzo 2021 e fino al 21 marzo 2021 in tutto il territorio regionale sono sospese tutte le attività realizzate in presenza in spazi aperti o in luoghi chiusi da associazioni e circoli ricreativi e culturali, centri di aggregazione sociale, università del tempo libero e della terza età. Sono vietati per il medesimo periodo i giochi da tavolo, delle carte, biliardo, bocce effettuati nei centri e circoli sportivi pubblici e privati.
2. Sono consentite ai soggetti di cui al comma 1 le attività affidate e regolate da formali atti amministrativi adottati da aziende sanitarie, enti pubblici, zone sociali, fondazioni, aziende di servizi alla persona, altri soggetti pubblici, afferenti alla sfera dei servizi socio sanitari, della protezione civile, dei servizi alla persona e dei servizi scolastici-educativi.
3. A decorrere dal 6 marzo 2021 e fino al 21 marzo 2021 è consentita nei comuni della Provincia di Terni la realizzazione di attività corsistiche realizzate in forma individuale inerenti a titolo esemplificativo e non esaustivo gli ambiti delle arti musicali, figurative, teatrali, danza, nonché le attività inerenti le lingue straniere nel rigoroso rispetto delle norme inerenti il distanziamento interpersonale.
 

Art. 4

1. A decorre dal 06 marzo 2021 e fino al 21 marzo 2021 in tutto il territorio regionale si applicano le disposizioni dell’art. 41 comma 1 del DPCM 2 marzo 2021. Sono pertanto sospese:
• le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, ad eccezione di quelle rivolte all’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche; sono consentite le attività dei centri di riabilitazione, nonché quelle dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell'efficienza operativa in uso al Comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti;
• l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere, anche se svolte all'aperto, presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati;
Sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, nonché quanto previsto dall’art 7 della presente ordinanza, è consentito svolgere, ai sensi dell’art. 17 comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021, attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività, salvo che sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.
3. E’ sospeso, per il medesimo periodo di cui al comma 1, in tutto il territorio regionale lo svolgimento delle sessioni di allenamento e preparazione atletica anche in forma individuale, sia al chiuso che in spazi aperti, degli atleti non professionisti degli sport di squadra e di contatto come individuati con provvedimento del Ministro dello Sport del 13 ottobre 2020 partecipanti agli eventi e alle competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale di cui all’art. 18 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, limitatamente a quegli atleti non professionisti le cui attività di gare e competizioni siano temporaneamente sospese in base ai provvedimenti e disposizioni delle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva.
4. Sono sospese per il medesimo periodo di cui al comma 1 in tutto il territorio regionale tutte le attività di gare e competizioni riconosciute di interesse regionale, provinciale o locale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, in relazione agli sport di squadra e di contatto individuati con provvedimento del Ministro dello Sport del 13 ottobre 2020 e svolti esclusivamente dalle associazioni e società dilettantistiche.
5. È sospeso per il medesimo periodo di cui al comma 1 in tutto il territorio regionale lo svolgimento degli allenamenti e preparazione atletica anche in forma individuale sia al chiuso che in spazi aperti, per gli atleti che militano nelle società e nelle associazioni dilettantistiche ed amatoriali degli sport di squadra e di contatto come individuati con provvedimento del Ministro dello Sport del 13 ottobre 2020 e partecipanti a gare e competizioni riconosciute di interesse regionale, provinciale o locale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paraolimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva.
 

Art. 5

1. A decorrere dal 6 marzo 2021 e fino al 21 marzo 2021 in tutto il territorio gli esercizi commerciali di vicinato, medie e grandi superfici di vendita di cui alle lettere f), g) ed h) dell’articolo 18 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 hanno l’obbligo di rispettare le seguenti disposizioni:
• misurazione della temperatura a tutti i clienti agli ingressi degli esercizi commerciali di media e grande superfici;
• mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale non inferiore a due metri fatto salvo il tempo strettamente necessario all’interazione con gli operatori;
• garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte al giorno ed in funzione dell’orario di apertura;
• obbligo di messa a disposizione della clientela di sistemi per la disinfezione delle mani e guanti monouso. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento;
• garanzia di ricambio di areazione naturale e di sistemi meccanici di ricambio d’aria tarati al massimo livello;
• accessi regolamentati secondo le seguenti modalità:
A) per locali fino a quaranta mq può accedere al massimo una persona alla volta, oltre a un massimo di 2 operatori presenti;
B) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera A), l’accesso è regolamentato nel limite del rapporto di una persona ogni 20 mq di superficie lorda di pavimento, con arrotondamento all’unità inferiore, oltre gli operatori, garantendo sempre la distanza interpersonale di almeno due metri fatto salvo il tempo strettamente necessario all’interazione con gli operatori;
C) dovranno essere differenziati, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita;
D) all’ingresso di ogni esercizio commerciale dovrà essere esposto un cartello indicante il numero massimo di clienti che possono essere presenti contemporaneamente all’interno sulla base della superficie del locale;
• è necessaria l’adozione di modalità di accesso finalizzate al distanziamento dei clienti in attesa di entrata.
2. Ai centri commerciali o attività comunque denominate di cui all’articolo 29 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10, nonché ai centri commerciali, mercati, gallerie commerciali, parchi commerciali, ed altre strutture assimilabili come individuati all’articolo 26 comma 2 del DPCM 2 marzo 2021 ed alle attività economiche e commerciali svolte negli stessi si applicano le disposizioni di cui all’allegato 1 con una capienza di 1 persona ogni 20 mq oltre gli operatori.
3. Per l’esercizio delle attività di cui ai commi 1 e 2 si applicano altresì le disposizioni di cui al DPCM 2 marzo 2021.
4. È fatto obbligo a tutti gli operatori degli esercizi commerciali di indossare dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie FFP2 certificati ai sensi della normativa vigente.
 

Art. 6

1. A decorrere dal 6 marzo 2021 e fino al 21 marzo 2021 è vietata l’apertura dalle ore 14 del sabato e nella giornata di domenica di tutti gli esercizi commerciali di vicinato, medie e grandi strutture di vendita al dettaglio di cui alle lettere f) g) ed h) dell’articolo 18 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 ad esclusione delle farmacie, para farmacie, presidi sanitari, generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici, edicole, librerie, tabacchi.
2. A decorrere dal 6 marzo 2021 e fino al 21 marzo 2021 è vietata l’apertura dalle ore 14 del sabato e nella giornata di domenica di ogni attività commerciale esercitata su aree pubbliche ad esclusione dei generi alimentari e prodotti agricoli e florovivaistici.
3. Ai sensi dell’articolo 26 comma 2 del DPCM 2 marzo 2021 nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali di cui all’articolo 29 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 nonché dei mercati, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, ad eccezione delle farmacie, para farmacie, presidi sanitari, generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici, edicole, librerie, tabacchi, lavanderie e tintorie.
 

Art. 7

1. A decorrere dal 6 marzo 2021 e fino al 21 marzo 2021 in tutto il territorio regionale è disposto:
• il divieto di consumazione di bevande alcoliche all’aperto nei luoghi pubblici ed aperti al pubblico, per l’intera giornata;
• il divieto di assembramento nei luoghi pubblici ed aperti al pubblico nonché in prossimità di pubblici esercizi, esercizi commerciali ed artigianali durante il consumo di alimenti e bevande;
• il divieto di distribuzione di alimenti e bevande, mediante sistemi automatici (distributori automatici), che affacciano nelle pubbliche vie dalle ore 18,00 alle ore 05.00 del giorno successivo;
• il divieto di svolgimento delle attività sportive e ludiche di gruppo, nei parchi ed aree verdi, nonché il divieto di utilizzo delle aree gioco dei medesimi.
 

Art. 8

1. In tutti i luoghi chiusi del territorio regionale in cui vengono esercitate attività commerciali ed artigianali che prevedono la cessione di beni al pubblico ovvero la prestazione di servizi alla persona, quali a titolo esemplificativo parrucchieri, barbieri, estetisti, tatuatori, tolettatori, lavanderie e tintorie, è obbligatorio da parte degli esercenti e degli operatori l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie FFP2 certificati ai sensi della normativa vigente.
2. È raccomandato in tutti i luoghi chiusi del territorio regionale in cui sono esercitate tutte le altre attività economiche e produttive che prevedono l’interazione con la clientela, nonché nei luoghi chiusi in cui vengono esercitate attività economiche e produttive anche in assenza di interazione con la clientela, l’utilizzo da parte degli operatori di dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie FFP2 certificati ai sensi della normativa vigente.
 

Art. 9

1. Il termine del 28 febbraio 2021, previsto ai commi 1 e 2 dell’art. 1 dell’Ordinanza della Presidente della Giunta regionale n. 18 del 22 febbraio 2021, già prorogato con Ordinanza n. 21 del 1 marzo 2021 al 5 marzo 2021, è ulteriormente prorogato fino al 21 marzo 2021.
2. Sono confermate, per il periodo dal 6 marzo 2021 al 21 marzo 2021, le disposizioni previste dai commi 3 e 4 dell’art. 1 dell’Ordinanza della Presidente della Giunta regionale del 22 febbraio 2021, n. 18.
 

Art. 10

1. La presente ordinanza è pubblicata nel sito istituzionale e nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Ministro dell’Istruzione, ai Prefetti della Provincia di Perugia e della Provincia di Terni, ai Presidenti delle Province di Perugia e di Terni, al Presidente di ANCI Umbria, ai Sindaci dell’Umbria, al Comando regionale dei Carabinieri forestali, al Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale e al CONI Umbria.
3. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
 

Presidente Donatella Tesei

 

Allegato 1

Misure per centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali, ed altre strutture assimilabili di cui all’articolo 26 comma 2 DPCM 2 marzo 2021.
 

È consentita l’apertura al pubblico dei centri commerciali, open mall, outlet, mercati, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture assimilabili di cui all’articolo 26 comma 2 del DPCM 2 marzo 2021 di seguito per brevità definiti “centri commerciali” ove non diversamente precisato - e di tutti gli esercizi al loro interno, con esclusione delle attività localizzate in aree o spazi aperti al pubblico in cui è vietato o interdetto l’accesso ai sensi delle disposizioni in vigore, nel rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza sanitaria, con particolare riferimento alle misure di sanificazione e igienizzazione dei locali, dispositivi di protezione individuale per i lavoratori e distanziamento interpersonale.
• Tutte le attività che sono localizzate all’interno dei “centri commerciali” devono rispettare le linee guida e misure specifiche per la propria categoria in tema di sicurezza sanitaria e quanto previsto dalle linee guida allegate al DPCM 2 marzo 2021.
• Nei parcheggi devono essere segnalati percorsi e varchi dedicati di ingresso e di uscita ai “centri commerciali” , con relativa segnaletica orizzontale e verticale.
• I varchi di accesso ai “centri commerciali” devono essere organizzati mediante l’utilizzo di personale addetto in modo da garantire una distribuzione ottimale dei flussi in entrata e in uscita, assicurando sempre il distanziamento interpersonale di almeno due metri, anche con eventuale riduzione delle porte di accesso utilizzabili, per consentire il controllo da parte del personale della sicurezza su ciascuna porta. Ciò non deve determinare, in ogni caso, assembramenti.
• In caso di code in ingresso, in prossimità dei varchi di accesso ai “centri commerciali” devono essere organizzati percorsi obbligati con segnaletica a pavimento, per garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro.
• Tutti i “centri commerciali” devono regolare l’afflusso nelle aree comuni (corridoi, bagni, piazzali interni, etc.), non superiore al rapporto di 1 persona ogni 20 mq di superficie lorda di pavimento in modo da evitare assembramento e garantire sempre la distanza interpersonale di almeno due metri all’interno del centro commerciale, anche attraverso sistemi di conteggio degli ingressi e delle uscite. In ogni caso nei singoli esercizi commerciali per locali fino a quaranta metri di superficie lorda di pavimento può accedere al massimo una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori. Per gli esercizi commerciali con locali di dimensioni superiori a 40 mq. di superficie lorda di pavimento, l’accesso è regolamentato nel limite del rapporto di una persona ogni 20 mq. di superficie lorda di pavimento oltre agli operatori e garantendo sempre la distanza interpersonale di almeno due metri. E’ fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico nonché in tutti gli esercizi commerciali ubicati nei “centri commerciali” di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse nel locale medesimo sulla base delle presenti disposizioni e dei protocolli e linee guida vigenti per le specifiche attività.
• Gestori e lavoratori non possono iniziare il turno di lavoro se la temperatura corporea è superiore a 37,5°C.
• I clienti all’ingresso dei “centri commerciali” devono essere sottoposti alla misura della temperatura corporea consentendo l’ingresso solo a coloro con temperatura inferiore ai 37,5°C.
• Deve essere data ampia disponibilità e accessibilità a sistemi e prodotti per l’igienizzazione delle mani (preferibilmente dispenser a induzione automatica). Detti sistemi devono essere disponibili sia per il personale, sia per i clienti, in particolare all’ingresso e all’uscita dei “centri commerciali” presso i bagni, all’ingresso dei singoli esercizi e attività.
• I clienti devono indossare le mascherine per tutto il tempo di permanenza dei “centri commerciali”, ad eccezione dei momenti di fruizione dei servizi incompatibili con il loro utilizzo.
• E’ fatto divieto ai clienti di consumare alimenti e bevande in forma itinerante nelle aree comuni dei “centri commerciali” al fuori degli spazi destinati alle attività di ristorazione o somministrazione per cui dovranno essere rigorosamente applicate le previsioni di cui alle linee guida ristorazione allegate al DPCM 2 marzo 2021 ovvero delle norme di tempo in tempo vigenti;
• Ferma restando la responsabilità dei singoli punti vendita nel contingentare la presenza presso i propri spazi in base alle dimensioni e caratteristiche del locale e nel rispetto della normativa vigente, le eventuali code che potranno formarsi all’esterno di ciascun punto vendita sono regolate attraverso apposita segnaletica a terra, garantendo la distanza interpersonale.
• Tutti i lavoratori dei “centri commerciali” compreso il personale di vigilanza e sicurezza, devono indossare mascherine FFP2 certificate ai sensi della normativa vigente per tutto il tempo di svolgimento del proprio lavoro, nonché guanti di protezione in base alla tipologia di attività.
• L’ingresso di fornitori e corrieri è ammesso solo in fase di chiusura dei “centri commerciali” o in orari prestabiliti e in ogni caso è garantito il distanziamento interpersonale e controllato l’utilizzo dei dispositivi di protezione. Le aree di scarico merci sono presidiate dal personale di vigilanza ove possibile, anche con l’ausilio di telecamere e sbarre automatiche. Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto rimangono a bordo dei veicoli durante le operazioni di carico e scarico.
• Laddove necessario, sono definiti dei percorsi interni, indicati con segnaletica adesiva a pavimento, per limitare al massimo gli incroci di persone e gestire con maggiore facilità il mantenimento della distanza di sicurezza. Anche rampe e scale mobili sono dotate di segnaletica indicante il distanziamento di due metri.
• Le persone conviventi (e in generale le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento
interpersonale) possono stare a una distanza inferiore da quella indicata per gli altri clienti; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
• L’uso di eventuali panchine o sedute deve essere limitato con segnaletica ben visibile ed eventuale interdizione totale o parziale tramite appositi sistemi (ad esempio, nastri), in modo da garantire sempre il distanziamento.
• L’accesso ai “centri commerciali” da parte delle persone esonerate dall’obbligo di indossare mascherine ai sensi delle disposizioni vigenti esclusivamente previa esibizione di certificato medico.
• Deve essere fissato un numero massimo di presenze contemporanee all’interno dei bagni (comunicato con appositi pannelli informativi all’esterno): il personale di sicurezza preposto controlla periodicamente il rispetto del predetto limite.
• Deve essere assicurata una frequente igienizzazione dei bagni. Nei bagni devono essere sempre disponibili prodotti per l’igienizzazione delle mani Si suggerisce di dotare i bagni di asciugamani e copri water monouso.
• Ove possibile, l’uso degli ascensori è riservato ai clienti con disabilità motoria o con problemi di deambulazione (da comunicare con appositi pannelli informativi all’esterno) e l’afflusso è controllato periodicamente dal personale di sicurezza preposto.
• Il personale di sicurezza preposto aiuta i clienti a rispettare le indicazioni e le norme di comportamento.
• Deve essere effettuata l’igienizzazione almeno due volte al giorno e sanificazione quotidiana delle superfici sensibili e igienizzazione continua di qualsiasi oggetto utilizzato dai clienti.
• I singoli negozi e attività sono responsabili della sanificazione e igienizzazione dei propri spazi all’interno dei “centri commerciali”.
• Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantitala pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria. In ogni caso compatibilmente con le specifiche tecniche i sistemi meccanici di ricambio d’aria dovranno essere tarati al massimo livello
• Deve essere data informazione sulle misure di sicurezza dei lavoratori, come da normativa vigente.
• Deve essere fornita completa informazione sulle norme di comportamento dei clienti e le misure di sicurezza adottate, mediante esposizione di cartellonistica all'ingresso e presso ogni punto vendita interno, nonché mediante la trasmissione regolare di messaggi audio e video ove possibile all'interno dei “centri commerciali”.