Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2020, n. 190
Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
G.U. 6 marzo 2021, n. 56

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e, in particolare, l'articolo 17;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132 e, in particolare, l'articolo 4, comma 5;
Visto l'articolo 116 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, e, in particolare, l'articolo 1, comma 4-octies;
Visti i regolamenti (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2013, (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, concernenti l'omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli;
Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante codice della navigazione e il relativo regolamento per l'esecuzione, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
Vista la legge 3 aprile 1989, n. 147, recante adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, con annesso, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e il relativo regolamento di attuazione adottato con decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662;
Vista la legge 15 gennaio 1992, n. 21, recante legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e, in particolare, l'articolo 3;
Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante il riordino della legislazione in materia portuale;
Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431, recante «Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare, l'articolo 1, comma 2, nonché gli articoli da 41 a 44;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ed in particolare, l'articolo 17, comma 1;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, concernente il riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori e, in particolare, l'articolo 10;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191, recante attuazione della direttiva 2008/57/CE e 2009/131/CE relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario europeo;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 165, recante attuazione della direttiva 2009/18/CE che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica le direttive 1999/35/CE e 2002/59/CE;
Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e, in particolare, l'articolo 37 che ha istituito l'Autorità di regolazione dei trasporti;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, l'articolo 1, comma 7;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015;
Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232 e, in particolare, l'articolo 1, commi 613-615, in materia di Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile;
Visto il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, recante disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi e, in particolare, l'articolo 3, comma 7, in materia di promozione della diffusione di combustibili alternativi;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, in materia di razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico;
Visto il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e, in particolare, l'articolo 15-ter, comma 4;
Visto l'articolo 12 del decreto-legge 28 febbraio 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, che istituisce l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali;
Visti il decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, recante attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie e il decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 57, recante attuazione della direttiva 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (rifusione);
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, e, in particolare, l'articolo 4, comma 1, che ha istituito la Struttura tecnica per il controllo interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, operativa fino al 31 dicembre 2020;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2006, n. 204, recante regolamento di riordino del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152, regolamento recante norme per l'attuazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2014 e, in particolare, la tabella n. 2, che ha rideterminato la dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 31 maggio 2019, n. 226, con il quale sono stati definiti funzioni e compiti della Struttura tecnica di missione istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2019 concernente la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020 - 2022;
Vista la nota prot. n. 29644 del 14 luglio 2020, con cui l'Amministrazione ha informato le organizzazioni sindacali rappresentative e considerato l'apposito incontro tenutosi il 20 luglio 2020;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 10 dicembre 2020;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 dicembre 2020;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 23 dicembre 2020;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione;
 

Adotta
il seguente regolamento:

Capo I
Organizzazione del Ministero
 

Art. 1
Funzioni del Ministero

Il presente regolamento disciplina l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di seguito denominato «Ministero».
 

Art. 2
Organizzazione centrale e periferica

1. Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, è articolato, a livello centrale, in tre Dipartimenti, come di seguito indicati:
a) Dipartimento per la programmazione, le infrastrutture di trasporto a rete e i sistemi informativi;
b) Dipartimento per le opere pubbliche, le risorse umane e strumentali;
c) Dipartimento per i trasporti e la navigazione.
2. I Dipartimenti di cui al comma 1 si articolano nelle quattordici direzioni generali di cui al capo III, e assicurano l'esercizio organico e integrato delle funzioni del Ministero. Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 300 del 1999, i Capi dei Dipartimenti, al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell'amministrazione e in attuazione degli indirizzi del Ministro, svolgono compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale in cui si articola ciascuno dei Dipartimenti e sono responsabili dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da questi dipendenti.
3. Sono strutture periferiche del Ministero sette provveditorati interregionali per le opere pubbliche, dipendenti dal Dipartimento per le opere pubbliche, le risorse umane e strumentali nonché quattro direzioni generali territoriali, dipendenti dal Dipartimento per i trasporti e la navigazione.
4. Il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto è incardinato nell'ambito del Ministero, dipende funzionalmente dal Ministro ed esercita i compiti di cui all'articolo 13 sulla base delle direttive e degli indirizzi del Ministro, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 118 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
5. Sono incardinati nell'assetto organizzativo del Ministero il Consiglio superiore dei lavori pubblici e gli organismi e le istituzioni di cui al capo VI che operano secondo le attribuzioni definite da leggi speciali.
6. I Dipartimenti, il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto ed il Consiglio superiore dei lavori pubblici costituiscono centri di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.
 

Capo II
Dipartimenti

Art. 3
Competenze dei Dipartimenti

1. I Dipartimenti del Ministero assicurano l'esercizio delle funzioni e dei compiti di spettanza statale secondo la seguente ripartizione:
a) Dipartimento per la programmazione, le infrastrutture di trasporto a rete e i sistemi informativi:
identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio, con riferimento all'articolazione delle infrastrutture sul territorio a rete, in coordinamento con il Dipartimento per le opere pubbliche, le risorse umane e strumentali; monitoraggio dei progetti internazionali ed europei di settore; pianificazione strategica di settore; gestione dei programmi d'iniziativa europea di settore; pianificazione, programmazione e gestione della rete nazionale stradale ed autostradale; predisposizione e sottoscrizione degli atti convenzionali autostradali e valutazione dei relativi piani economico-finanziari; vigilanza sulle concessionarie autostradali finalizzata alla verifica dell'adempimento degli obblighi convenzionali; pianificazione e programmazione del trasporto ferroviario; pianificazione e programmazione delle infrastrutture ferroviarie e dell'interoperabilità ferroviaria; trasformazione digitale; sicurezza informatica; sviluppo e gestione dei sistemi informativi, comunicazione istituzionale e consulenza tecnico-informatica agli uffici del Ministero; monitoraggio, elaborazione e controllo dei dati statistici; gestione dell'osservatorio per le Smart Road e i veicoli connessi e per quelli a guida automatica;
b) Dipartimento per le opere pubbliche, le risorse umane e strumentali:
identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio, con riferimento alle opere di competenza statale diverse dalle infrastrutture di trasporto a rete in coordinamento con il Dipartimento per la programmazione, le infrastrutture di trasporto a rete e i sistemi informativi; progettazione delle costruzioni civili; realizzazione di programmi speciali; regolazione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; rapporti con organismi internazionali, europei e nazionali in materia di contratti pubblici, sorveglianza sulle grandi opere; edilizia residenziale; edilizia demaniale; politiche abitative e dell'edilizia, concernenti anche il sistema delle città e delle aree metropolitane; repressione dell'abusivismo; programmi di riqualificazione urbana; vigilanza tecnica in materia di dighe, opere di derivazione e costruzioni idriche ed elettriche; pianificazione e programmazione di interventi nel settore idrico; attività consultiva in materia di norme tecniche di costruzione e sicurezza nell'esecuzione delle opere pubbliche; verifica del rispetto dei piani di sicurezza e delle norme di sicurezza; monitoraggio delle costruzioni, anche per la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa; sviluppo della progettazione e pianificazione di interventi edilizi; supporto alle amministrazioni pubbliche per la progettazione della manutenzione di edifici pubblici; programmazione e gestione delle risorse statali inerenti i grandi eventi; gestione delle risorse umane; relazioni sindacali; coordinamento e supporto alla redazione del bilancio del Ministero; servizi e forniture;
c) Dipartimento per i trasporti e la navigazione:
programmazione, indirizzo, regolazione e vigilanza in materia di trasporti terrestri; omologazione di veicoli e abilitazione dei conducenti; programmazione e regolazione in materia di trasporto intermodale; programmazione delle risorse statali in materia trasporto pubblico locale; attività di indirizzo e di monitoraggio con riferimento ai piani urbani della mobilità sostenibile; regolazione in materia di autotrasporto di persone e cose; attività di indirizzo ai fini della sicurezza dei sistemi di trasporto a impianti fissi ad esclusione delle ferrovie; gestione dei trasporti esercitati in regime di concessione; indirizzo in materia di sicurezza stradale, prevenzione incidenti, formazione e informazione dei conducenti; conduzione della centrale operativa del Centro di coordinamento delle informazioni sulla sicurezza stradale (CCISS), per l'erogazione dei servizi di infomobilità; gestione applicativa e supporto allo sviluppo del sistema informativo motorizzazione; indirizzo, pianificazione e programmazione in materia di aviazione civile e vigilanza sugli enti di settore; rapporti con organismi internazionali, europei e nazionali in materia di trasporto terrestre, marittimo ed aereo; indirizzo, programmazione e regolazione in materia di navigazione e trasporto marittimo; vigilanza sulle Autorità di sistema portuale e sulle attività nei porti; infrastrutture portuali; attività di indirizzo per la gestione e la disciplina d'uso delle aree demaniali marittime; programmazione e gestione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario padano-veneto; disciplina del personale della navigazione marittima e interna, per quanto di competenza.
2. A ciascun Dipartimento spettano, nelle materie di competenza, i procedimenti in materia di infrastrutture strategiche avviati ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443.
 

Capo III
Articolazione dei Dipartimenti

Art. 4
Dipartimento per la programmazione, le infrastrutture di trasporto a rete e i sistemi informativi

1. Il Dipartimento per la programmazione, le infrastrutture di trasporto a rete e i sistemi informativi è articolato nelle seguenti direzioni generali:
a) Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la pianificazione e i progetti internazionali;
b) Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali;
c) Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie;
d) Direzione generale per la digitalizzazione, i sistemi informativi e statistici.
2. La Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la pianificazione e i progetti internazionali, supporta i tre Dipartimenti in materia di programmazione degli investimenti e, anche d'intesa con le competenti direzioni generali degli altri Dipartimenti, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:
a) pianificazione strategica in materia di infrastrutture di trasporto e governo del territorio, previo coordinamento e raccordo con gli altri Ministeri competenti e le regioni;
b) pianificazione dell'articolazione territoriale delle reti infrastrutturali di rilevanza nazionale;
c) piani di investimento e analisi economiche relative alle infrastrutture di settore;
d) programmazione degli interventi di settore e relative procedure di approvazione;
e) coordinamento delle programmazioni infrastrutturali di settore e dei programmi prioritari, in raccordo con la struttura tecnica di missione di cui all'articolo 214, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
f) gestione finanziaria delle risorse destinate al piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (P.N.I.R.E) e per le infrastrutture per i combustibili alternativi;
g) coordinamento con la programmazione economica nazionale in ambito CIPE;
h) gestione applicativa e supporto allo sviluppo del Sistema informativo per il monitoraggio e la pianificazione dei trasporti (SIMPT), in raccordo con la Direzione generale per la digitalizzazione, i sistemi informativi e la statistica;
i) coordinamento e monitoraggio dello sviluppo della rete di trasporto transeuropea e dei corridoi multimodali e del relativo Programma di finanziamento connecting europe facility (CEF);
l) piani e programmi di sviluppo e assetto del territorio in ambito urbano e nelle aree interne;
m) fondi strutturali europei e gestione dei programmi europei di competenza;
n) esercizio dei compiti relativi ai segretariati tecnici dei programmi europei affidati all'Italia ed alla conseguente attività di gestione e pagamento;
o) promozione, nell'ambito delle intese istituzionali di programma, degli accordi tra lo Stato e le regioni;
p) adempimenti tecnici ed amministrativi relativi all'espletamento delle procedure di localizzazione di opere infrastrutturali di rilievo nazionale;
q) contenzioso amministrativo e giurisdizionale nelle materie di competenza.
3. La Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) funzione di concedente, indirizzo e vigilanza amministrativo-contabile della rete stradale e autostradale, anche avvalendosi delle società miste regionali, e programmazione della rete ANAS S.p.a.;
b) predisposizione del contratto di programma con ANAS S.p.a. e relativo monitoraggio degli interventi infrastrutturali;
c) attività di indirizzo, vigilanza amministrativa e controllo operativo su ANAS S.p.a. e sui gestori delle infrastrutture viarie appartenenti alla rete nazionale, ferma restando l'attività di vigilanza tecnica di competenza dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (di seguito «ANSFISA»);
d) attività di predisposizione, gestione e monitoraggio degli atti convenzionali con ANAS S.p.a. ed Enti territoriali e società miste regionali, anche ai fini dell'approvazione delle convenzioni di concessione e dei relativi piani economici - finanziari;
e) predisposizione dei bandi di gara, convenzioni e per piani economici - finanziari per l'affidamento di nuove concessioni a pedaggio e i rinnovi delle concessioni;
f) approvazione delle concessioni di costruzione e gestione delle infrastrutture viarie e dei relativi aggiornamenti;
g) vigilanza sulle modalità di affidamento, sull'esecuzione dei lavori ai fini del rispetto degli obblighi contrattuali, con particolare riferimento alle infrastrutture prioritarie;
h) sviluppo delle relazioni e accordi internazionali ed europei nel settore delle reti di trasporto viario, compresa la partecipazione ai negoziati per la elaborazione della normativa europea di settore;
i) approvazione dei programmi di adeguamento e messa in sicurezza delle infrastrutture di viabilità di interesse statale e locale, ferme restando le competenze di ANSFISA;
l) istruttoria relativa ai procedimenti di competenza ai fini dell'esame e dell'approvazione da parte del CIPE;
m) classificazione e declassificazione delle strade di competenza statale ai fini della programmazione, del monitoraggio e della vigilanza sul rispetto delle norme di sicurezza, ferme restando le competenze di ANSFISA;
n) sviluppo delle attività concernenti le politiche europee in materia di infrastrutture stradali e autostradali;
o) gestione e assegnazione delle risorse relative alle infrastrutture stradali di interesse nazionale e locale;
p) regolazione dei servizi stradali e autostradali riferiti agli enti e organismi gestori delle strade e delle autostrade;
q) controllo sulla qualità del servizio autostradale anche ai fini dell'aggiornamento annuale delle tariffe dei concessionari autostradali;
r) analisi degli investimenti e vigilanza sull'esecuzione degli stessi da parte di ANAS S.p.a. e degli altri concessionari;
s) analisi dei piani tariffari e predisposizione della proposta annuale di adeguamento tariffario;
t) approvazione, nei limiti e secondo le modalità previsti dalle convenzioni di concessione, dei progetti relativi ai lavori inerenti la rete stradale e autostradale di interesse nazionale;
u) valutazione sull'ammissibilità dei costi e degli investimenti effettuati per il calcolo degli adeguamenti tariffari annuali;
v) monitoraggio della gestione economica e finanziaria dei concessionari e dei parametri di solidità patrimoniale e verifica dell'andamento finanziario degli investimenti e delle manutenzioni inserite nei piani economici finanziari;
z) predisposizione degli atti per l'aggiornamento e/o la revisione del Piano economico finanziario allegato alle convenzioni;
aa) adozione dei provvedimenti sanzionatori nei confronti dei concessionari autostradali, ferme restando le competenze di ANSFISA;
bb) vigilanza sull'adozione, da parte dei concessionari, dei provvedimenti ritenuti necessari ai fini della sicurezza del traffico stradale e autostradale, ferme restando le competenze di ANSFISA;
cc) procedimenti in materia di infrastrutture strategiche di competenza avviati ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443;
dd) sviluppo della mobilità in bicicletta e realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica, in raccordo per quanto di competenza con la Direzione generale per il trasporto stradale di persone e cose e per la logistica e l'intermodalità e la Direzione generale per il trasporto pubblico locale, la mobilità pubblica sostenibile e gli interventi nel settore per il trasporto ferroviario regionale;
ee) contenzioso amministrativo e giurisdizionale nelle materie di competenza.
4. La Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:
a) attività di vigilanza sull'attuazione dell'atto di concessione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, ferme restando le competenze di ANSFISA;
b) contratti di programma, investimenti e servizi con il gestore della rete ferroviaria nazionale e vigilanza sulla relativa attuazione;
c) attività di vigilanza sull'attuazione dei programmi infrastrutturali di settore e delle infrastrutture strategiche di settore (PIS) e dei programmi di messa in sicurezza;
d) contratto di servizio per il trasporto ferroviario di passeggeri a media e lunga percorrenza e regolamentazione dell'attività in materia di trasporto merci per ferrovia;
e) rilascio, revoca, sospensione e riesame quinquennale delle licenze alle imprese ferroviarie;
f) interoperabilità ferroviaria e normativa tecnica, riferita all'esercizio e all'infrastruttura;
g) rapporti con organismi di certificazione notificati;
h) rapporti con gli organismi dell'Unione europea per la definizione delle norme di settore e delle specifiche tecniche per l'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo;
i) dismissione delle linee ferroviarie;
l) vigilanza sulla gestione del patrimonio ferroviario;
m) procedimenti in materia di infrastrutture strategiche di competenza avviati ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443;
n) attuazione della legge 9 agosto 2017, n. 128, in materia di ferrovie storiche e turistiche;
o) istruttoria relativa ai procedimenti di competenza ai fine dell'esame e dell'approvazione da parte del CIPE;
p) contenzioso amministrativo e giurisdizionale nelle materie di competenza.
5. La Direzione generale per la digitalizzazione, i sistemi informativi e statistici opera al servizio dei tre Dipartimenti e del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto e svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:
a) trasformazione digitale, riorganizzazione dei processi, promozione dei principi dell'amministrazione digitalee degli open data e definizione degli indirizzi per la digitalizzazione, in coerenza con le linee strategiche dell'Agenda digitale, in raccordo con le strutture di diretta collaborazione del Ministro;
b) attuazione delle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale, con particolare riferimento all'accesso telematico e al riutilizzo dei dati del Ministero nonché alla loro accessibilità;
c) coordinamento strategico, pianificazione, progettazione, sviluppo integrato e gestione dell'infrastruttura tecnologica, delle reti, dei sistemi di telecomunicazione, dei dati e dei servizi web, dei flussi informativi del Ministero, inclusi il monitoraggio della sicurezza informatica, la protezione dei dati e la sicurezza;
d) gestione dell'Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche (AINOP);
e) coordinamento relativo alle attività di sviluppo dei sistemi informativi gestiti dagli uffici del Ministero;
f) supporto tecnico-operativo alle strutture di diretta collaborazione del Ministro coinvolte nella definizione e nel monitoraggio delle attività di cyber security, comprese quelle di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65 e alla legge 18 novembre 2019, n. 133;
g) coordinamento, sviluppo integrato e gestione tecnica delle applicazioni e dei siti internet istituzionali del Ministero e del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
h) promozione dell'innovazione digitale nelle attività di competenza del Ministero in raccordo con le strutture di diretta collaborazione del Ministro che monitorano il processo di digitalizzazione;
i) comunicazione istituzionale, formazione in ambito informatico, consulenza tecnico-informatica agli uffici del Ministero;
l) gestione dell'osservatorio per le Smart Road e i veicoli connessi e a guida automatica;
m) funzioni di ufficio di statistica del Ministero ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 322 del 1989;
n) attività di studio finalizzata alla elaborazione e al recepimento della normativa europea in materia di statistiche di settore;
o) produzione e diffusione di statistiche ufficiali di settore;
p) redazione e diffusione del Conto nazionale delle infrastrutture e dei trasporti;
q) contenzioso amministrativo e giurisdizionale nelle materie di competenza.
 

Art. 5
Dipartimento per le opere pubbliche, le risorse umane e strumentali

1. Il Dipartimento per le opere pubbliche, le risorse umane e strumentali è articolato nelle seguenti direzioni generali:
a) Direzione generale per l'edilizia statale e abitativa e gli interventi speciali;
b) Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere;
c) Direzione generale del personale e degli affari generali;
d) Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche.
2. La Direzione generale per l'edilizia statale e abitativa e gli interventi speciali svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:
a) realizzazione di opere pubbliche di competenza statale, ivi compresi gli interventi di edilizia giudiziaria, penitenziaria, demaniale di competenza statale, di edilizia per le opere pubbliche;
b) attività di manutenzione, costruzione e ampliamento degli immobili adibiti a uffici pubblici, nonché di quelli delle Forze armate e di polizia nonché dei Vigili del fuoco e per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, da attuarsi attraverso i provveditorati interregionali per le opere pubbliche;
c) pianificazione e sviluppo delle attività connesse alla realizzazione degli interventi da praticarsi su opere pubbliche;
d) supporto alle amministrazioni pubbliche, anche locali, per l'esecuzione di interventi sulle opere pubbliche anche attraverso i provveditorati interregionali;
e) attività tecnico-amministrativa per l'espletamento delle funzioni statali di competenza del Ministero, funzionali alla definizione dei criteri per l'individuazione delle zone sismiche e delle norme tecniche per le costruzioni, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
f) interventi per la ricostruzione dei territori colpiti da eventi sismici, in coordinamento con la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri deputata all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 18-bis, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45;
g) misure dirette a far fronte al disagio abitativo;
h) edilizia residenziale, agevolata, sovvenzionata e cooperative edilizie;
i) disciplina delle locazioni, dell'edilizia, dell'urbanistica e dell'espropriazione per pubblica utilità;
l) monitoraggio del fenomeno dell'abusivismo edilizio e supporto agli enti locali ed alle regioni nella individuazione e repressione dello stesso;
m) monitoraggio e raccolta dati sul fenomeno della repressione delle violazioni urbanistiche e coordinamento dell'attività delle commissioni per l'uso della forza pubblica;
n) osservatorio nazionale della condizione abitativa di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
o) gestione dei programmi di riqualificazione urbana concernenti il recupero del patrimonio edilizio e delle relative politiche di incentivazione, società di trasformazione urbana (PRUSST), contratti di quartiere;
p) contenzioso amministrativo e giurisdizionale nelle materie di competenza;
q) interventi previsti da leggi speciali e grandi eventi;
r) gestione del «Fondo salva opere» di cui all'articolo 47, comma 1-bis e seguenti, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;
s) gestione del «Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare», di cui all'articolo 1, comma 437, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
t) gestione del fondo per la progettazione degli enti locali di cui all'articolo 1, comma 1079, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
u) gestione del Programma «Piccoli Comuni» di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;
v) politiche sostenibili nel campo dell'edilizia, riguardanti l'efficientamento energetico, l'eliminazione di barriere architettoniche e il contenimento dei consumi idrici e di suolo;
z) attività per la salvaguardia di Venezia;
aa) interventi connessi a Roma Capitale e al Giubileo fuori Lazio;
bb) procedimenti in materia di infrastrutture strategiche di competenza avviati ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443.
cc) contenzioso amministrativo e giurisdizionale nelle materie di competenza.
3. La Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:
a) qualificazione del contraente generale e gestione stralcio del soppresso Albo nazionale dei costruttori;
b) rapporti con l'Autorità nazionale anti-corruzione (ANAC) e con l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
c) indirizzo e regolazione nazionale e coordinamento con la normativa europea in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
d) supporto e consulenza in materia di contratti pubblici ad amministrazioni ed enti pubblici;
e) attività di studio finalizzata alla elaborazione e al recepimento della normativa europea in materia di contratti pubblici;
f) gestione del Servizio contratti pubblici, in coordinamento con la Direzione generale per la digitalizzazione, i sistemi informativi e statistici;
g) limitatamente agli affidamenti non sottoposti alla disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ai sensi dell'articolo 216 del medesimo decreto legislativo;
h) attività di sorveglianza sulle grandi opere;
i) contenzioso amministrativo e giurisdizionale nelle materie di competenza.
4. La Direzione generale del personale e degli affari generali opera al servizio dei tre dipartimenti e svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:
a) supporto e coordinamento per la redazione e per la gestione del bilancio;
b) sviluppo di politiche per il personale, per favorire il benessere organizzativo, le pari opportunità e contrasto al mobbing e alle condotte discriminatorie;
c) relazioni sindacali;
d) trattamento giuridico del personale, reclutamento, formazione e riqualificazione del personale; tenuta dei ruoli della dirigenza e del personale non dirigenziale, della matricola e dei fascicoli personali;
e) trattamento economico e pensionistico del personale;
f) interventi assistenziali e previdenziali ai sensi della legge 16 febbraio 1967, n. 14, gestione applicativa delle banche dati per la gestione del personale;
g) gestione del contenzioso del lavoro e procedimenti disciplinari;
h) servizio ispettivo in materia di personale;
i) supporto al datore di lavoro per le attività di prevenzione e sicurezza del luogo di lavoro;
l) gestione delle procedure amministrativo-contabili relative alle attività strumentali, alle attività contrattuali e convenzionali del Ministero;
m) individuazione delle coperture finanziare per gli interventi di competenza del Ministero, attraverso la verifica e il monitoraggio dell'impiego delle risorse disponibili, e supporto alle direzioni generali dei tre Dipartimenti, anche attraverso il rilascio di pareri;
n) per quanto di competenza, aggiornamento dell'anagrafe delle prestazioni di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 412;
o) rilascio al personale di tessere di servizio e di riconoscimento;
p) abilitazioni del personale del Ministero all'espletamento dei servizi di libera circolazione e polizia stradale, di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
q) cura della gestione dell'ufficio relazioni con il pubblico e della biblioteca del Ministero;
r) gestione e manutenzione dei beni patrimoniali del Ministero e regolamentazione del loro uso;
s) gestione dei servizi comuni e dei servizi tecnici.
5. La Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:
a) approvazione tecnica dei progetti e vigilanza sulla costruzione e sulle operazioni di controllo che i gestori e i concessionari sono tenuti ad espletare sul funzionamento delle dighe in invaso sperimentale aventi le caratteristiche indicate all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, di seguito «grandi dighe», e adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa di settore;
b) approvazione tecnica dei progetti di manutenzione straordinaria e ristrutturazione, vigilanza sulle operazioni di controllo che i gestori e i concessionari sono tenuti ad espletare sul funzionamento delle grandi dighe in esercizio, e adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa di settore;
c) istruttoria tecnica e approvazione delle rivalutazioni delle condizioni di sicurezza sismica e idrologico-idraulica delle grandi dighe e approvazione dei relativi progetti di miglioramento e adeguamento;
d) approvazione tecnica dei progetti delle opere di derivazione e di adduzione all'utilizzazione, nonché vigilanza sulla costruzione e sulle operazioni di controllo e di manutenzione che i gestori e i concessionari sono tenuti ad espletare, nonché adozione dei provvedimenti previsti dal regolamento di cui all'articolo 6, comma 4-bis, della legge 1° agosto 2002, n. 166;
e) approvazione tecnica dei progetti e vigilanza sulla costruzione e sulle operazioni di controllo delle opere affidate dalle Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 marzo 1974, n. 381;
f) istruttoria tecnica e parere di competenza sui progetti di gestione degli invasi nell'ambito del procedimento di approvazione regionale;
g) programmazione e monitoraggio degli investimenti per l'incremento della sicurezza delle grandi dighe e delle loro derivazioni;
h) programmazione e monitoraggio degli investimenti di grandi infrastrutture idriche e delle relative opere di derivazione per il contrasto ai fenomeni di siccità e alluvionali;
i) procedimenti in materia di infrastrutture strategiche di competenza avviati ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443;
l) sottoscrizione degli accordi di Programma Quadro nel settore idrico, per le materie di competenza ai sensi dell'articolo 158 del codice dell'ambiente di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
m) attività concernenti l'emanazione della normativa tecnica e tecnico-amministrativa in materia di dighe e di infrastrutture idriche ed elettriche;
n) supporto e assistenza tecnica alle componenti del Servizio nazionale della Protezione civile in materia di dighe e di infrastrutture idriche, compresi i piani di laminazione;
o) supporto nell'ambito dei rapporti con le autorità di bacino distrettuali e con le altre pubbliche amministrazioni nelle materie di competenza;
p) supporto allo sviluppo del sistema informativo relativo alle grandi dighe e alle opere di derivazione in raccordo con la Direzione generale per la digitalizzazione, i sistemi informativi e statistici (DSIS) e relativa gestione applicativa;
q) contenzioso amministrativo e giurisdizionale nelle materie di competenza.
6. Dipendono funzionalmente dalla Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche gli uffici tecnici per le dighe, che costituiscono articolazioni territoriali del Ministero di livello dirigenziale non generale.
 

Art. 6
Dipartimento per i trasporti e la navigazione

1. Il Dipartimento per i trasporti e la navigazione è articolato nelle seguenti direzioni generali:
a) Direzione generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione;
b) Direzione generale per la sicurezza stradale;
c) Direzione generale per l'autotrasporto di persone e cose, per la logistica e l'intermodalità;
d) Direzione generale per il trasporto pubblico locale, la mobilità pubblica sostenibile e gli interventi nel settore del trasporto ferroviario regionale;
e) Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne;
f) Direzione generale per gli aeroporti e il trasporto aereo.
2. La Direzione generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:
a) disciplina amministrativa e tecnica dei veicoli e dei conducenti;
b) autorizzazioni e sperimentazione dei veicoli a guida autonoma;
c) omologazione nazionale, CEE e ECE/ONU di veicoli, dispositivi e unità tecniche indipendenti;
d) predisposizione di proposte normative e disciplina tecnica di settore, ivi compresa quella relativa alle procedure di omologazione e approvazione dei veicoli e dei recipienti per il trasporto di merci pericolose su strada;
e) disciplina del trasporto di derrate in regime di temperatura controllata;
f) controlli periodici sul parco circolante e sulle attrezzature di servizio;
g) disciplina tecnica della micro-mobilità e della mobilità eco-sostenibile;
h) relazioni internazionali ed europee nelle materie di competenza in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro;
i) progettazione, manutenzione, evoluzione, gestione, popolamento e sviluppo degli archivi nazionali dei veicoli e dei conducenti nonché della base dati degli eventi di traffico;
l) conduzione, gestione e sviluppo dei sistemi informativi specialistici e delle relative basi di dati, finalizzati alla erogazione, agli uffici della motorizzazione civile, centri prova autoveicoli (CPA), centro superiore ricerche prove autoveicoli e dispositivi (CSRPAD), alle direzioni generali territoriali, agli utenti privati e operatori professionali dei servizi telematici connessi all'esercizio delle funzioni del Dipartimento;
m) progettazione, manutenzione, evoluzione, gestione e sviluppo degli archivi e registri elettronici istituiti, quali il Registro elettronico nazionale (REN), taxi e Noleggio con conducente (NCC), unità da diporto, ispettori delle revisioni, e da istituirsi in relazione all'esercizio delle funzioni del Dipartimento;
n) attuazione delle disposizioni del codice della strada ed eventuali proposte di revisione dello stesso nelle materie di competenza;
o) contenzioso amministrativo e giurisdizionale nelle materie di competenza.
3. La Direzione generale per la sicurezza stradale svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:
a) adozione e attuazione del piano nazionale della sicurezza stradale e dei relativi programmi operativi; disciplina tecnica delle infrastrutture stradali e funzioni ispettive e di organo competente ai sensi del decreto legislativo n. 35 del 2011, ferme restando le competenze di ANSFISA di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109;
b) piani urbani della mobilità sostenibile, piani strategici della mobilità sostenibile e interventi di mobilità condivisa (sharing mobility);
c) attuazione delle disposizioni del codice della strada ed eventuali proposte di revisione dello stesso nelle materie di competenza;
d) sviluppo della normativa tecnica per la circolazione stradale, compresa l'attività di sperimentazione dei nuovi veicoli e sistemi di controllo;
e) omologazione dei dispositivi segnaletici di regolazione e controllo della circolazione stradale;
f) autorizzazione all'esercizio di sistemi di controllo degli accessi alle zone a traffico limitato (ZTL);
g) rapporti con gli enti locali, nazionali e internazionali in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro nelle materie di competenza;
h) sviluppo dei programmi di intervento per la sicurezza della mobilità stradale e la protezione degli utenti della strada, in raccordo con la Direzione generale per il trasporto pubblico locale, la mobilità pubblica sostenibile e gli interventi nel settore del trasporto ferroviario regionale;
i) attività di comunicazione istituzionale per la prevenzione e l'informazione in materia di sicurezza stradale e attività inerenti l'educazione alla sicurezza stradale;
l) vigilanza sul mercato dei veicoli e dei connessi dispositivi di sicurezza ai sensi della normativa europea di settore;
m) gestione di progetti innovativi anche di carattere interdisciplinare, in raccordo con la Direzione generale per la digitalizzazione, i sistemi informativi e statistici;
n) gestione della centrale operativa del Centro di coordinamento delle informazioni di sicurezza stradale (CCISS) e dei progetti nazionali ed internazionali in materia di infomobilità;
o) contenzioso amministrativo e giurisdizionale nelle materie di competenza.
4. La Direzione generale per l'autotrasporto di persone e cose, per la logistica e l'intermodalità svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:
a) disciplina in materia di trasporti nazionali e internazionali di persone e cose su strada, trasporto combinato intermodale e multimodale;
b) licenze e autorizzazioni per trasporto nazionale e internazionale di persone e cose;
c) interventi finanziari e incentivanti per il settore ed a favore dell'intermodalità;
d) predisposizione di proposte normative e disciplina tecnica di settore;
e) procedure per l'accesso alla professione e al mercato del trasporto di persone e cose;
f) disciplina e direttive amministrative per la tenuta e gestione del Registro elettronico nazionale (REN) delle imprese di trasporto su strada e punto di contatto nazionale ai sensi del regolamento n. 1071/CE/2009 in coordinamento per gli aspetti tecnici con la Direzione generale per la motorizzazione;
g) programmazione e coordinamento delle attività di controllo previste dalla normativa europea;
h) monitoraggio e statistiche sull'attività di trasporto, anche intermodale, di persone e cose;
i) relazioni ed accordi internazionali anche al di fuori dello spazio economico europeo nel settore del trasporto combinato su strada e del trasporto intermodale, negoziati per l'elaborazione della normativa e degli altri atti dell'Unione europea e internazionali di settore e connessa normativa di recepimento o attuazione, assicurando il raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro;
l) programmi e interventi nel settore interportuale e logistico;
m) rapporti con il Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori di cui al comma 8;
n) regolazione, per quanto di competenza, del trasporto pubblico non di linea;
o) contenzioso amministrativo e giurisdizionale nelle materie di competenza.
5. La Direzione generale per il trasporto pubblico locale, la mobilità pubblica sostenibile e gli interventi nel settore del trasporto ferroviario regionale svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:
a) elaborazione della normativa tecnica, ricerche e adempimenti in materia di sicurezza dei sistemi di trasporto rapido di massa quali metropolitane, tranvie, filovie e sistemi assimilabili, di impianti a fune, scale mobili, ascensori e tappeti mobili;
b) adempimenti in materia di sicurezza relativi a sistemi di trasporto rapido di massa, escluse le metropolitane, di impianti a fune, scale mobili, ascensori e tappeti mobili;
c) esame tecnico dei progetti di nuova realizzazione o di modifiche sostanziali relativi ai sistemi di trasporto rapido di massa quali metropolitane, tranvie, filovie e sistemi assimilabili e sottosistemi connessi, nonché agli impianti a fune, scale mobili, ascensori e tappeti mobili, ai fini del nulla osta per l'apertura all'esercizio degli impianti e per l'immissione in servizio dei sottosistemi;
d) supporto al Comitato tecnico permanente per la sicurezza dei trasporti ad impianti fissi istituito ai sensi dell'articolo 8, comma 9-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e alla Commissione per le funicolari aeree e terrestri istituita con regio decreto n. 177 del 1926;
e) coordinamento degli interventi di competenza statale per l'ammodernamento, il potenziamento e la messa in sicurezza delle ferrovie regionali, in collaborazione con ANSFISA anche mediante la stipula di accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
f) istruttoria e valutazione, sotto il profilo tecnico-economico, dei progetti nelle materie di competenza, ai fini della loro finanziabilità;
g) gestione del fondo per il concorso dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale e ferroviario regionale istituito ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto-legge n. 95 del 2012 e relativi adempimenti istruttori per il riparto delle risorse con il concorso dell'Osservatorio del trasporto pubblico locale (Osservatorio TPL);
h) ripartizione ed erogazione di contributi per i sistemi di trasporto pubblico locale e relativo monitoraggio;
i) osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale, gestione applicativa dell'Osservatorio TPL e in raccordo con le connesse attività della Direzione generale per la digitalizzazione, i sistemi informativi e statistici;
l) interventi per la mobilità dei pendolari e predisposizione delle linee guida per i piani urbani della mobilità sostenibile, attuazione dei piani strategici della mobilità sostenibile e interventi di mobilità condivisa;
m) gestione diretta dei servizi ferroviari locali non attribuiti alle competenze delle Regioni;
n) approvazione dei bilanci delle società del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercenti servizi ferroviari regionali;
o) partecipazione in fase ascendente alla predisposizione della normativa europea di settore e conseguente attuazione;
p) procedimenti in materia di infrastrutture strategiche di competenza avviati ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443 e rapporti con il CIPE per quanto di competenza;
q) coordinamento funzionale degli uffici speciali trasporti a impianti fissi USTIF, ferme restando le competenze di ANSFISA;
r) interventi in materia di ciclovie e piste ciclabili;
s) contenzioso amministrativo e giurisdizionale nelle materie di competenza.
6. La Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:
a) predisposizione di proposte normative e disciplina tecnica in materia di navigazione marittima;
b) promozione della navigazione a corto raggio;
c) gestione del registro internazionale delle navi;
d) servizi sovvenzionati di collegamento marittimo con le isole e rapporti istituzionali con la Gestione governativa dei servizi pubblici di linea di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como;
e) disciplina e vigilanza sulle attività autorizzate ed affidate agli organismi di classificazione;
f) disciplina del bunkeraggio delle navi e normativa sui servizi chimici di porto;
g) disciplina nazionale, internazionale e comunitaria in materia di trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, trasporto merci pericolose in vie d'acqua interne, monitoraggio sul trasporto delle persone a mobilità ridotta;
h) normativa, indirizzo e coordinamento in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro marittimo e portuale;
i) interventi a sostegno della flotta, delle costruzioni navali, della ricerca e dell'innovazione;
l) vigilanza sugli enti di settore;
m) regolazione della nautica da diporto e gestione dell'ufficio conservatoria nautica da diporto (UCON);
n) funzione di autorità competente per la pianificazione dello spazio marittimo;
o) gestione del personale marittimo e della navigazione interna per quanto di competenza;
p) rapporti con gli organismi internazionali, coordinamento con gli organi europei e nazionali, per quanto di competenza, in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro;
q) monitoraggio sulle inchieste sui sinistri marittimi e sugli infortuni del personale marittimo;
r) indirizzo, vigilanza e controllo sulle Autorità di sistema portuale, anche con riferimento all'attuazione dei programmi infrastrutturali;
s) indirizzo, regolazione e disciplina dei servizi tecnico-nautici, del lavoro nei porti e di altri servizi portuali residuali;
t) disciplina generale dei porti;
u) esame dei documenti di pianificazione strategica di sistema delle Autorità di sistema portuale;
v) amministrazione del demanio marittimo per quanto di competenza e attività correlate al riordino della dividente demaniale;
z) promozione e gestione del sistema idroviario padano-veneto;
aa) promozione delle autostrade del mare per quanto di competenza;
bb) programmazione di settore e assegnazione di risorse finanziarie per la realizzazione di infrastrutture portuali;
cc) gestione applicativa e supporto allo sviluppo del Sistema informativo del demanio marittimo (SID-il Portale del Mare), in coordinamento con la Direzione generale per la digitalizzazione, i sistemi informativi e statistici;
dd) promozione di politiche sostenibili nell'ambito dei sistemi di propulsione alternativi delle navi;
ee) procedimenti in materia di infrastrutture strategiche di competenza avviati ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443;
ff) istruttoria relativa ai procedimenti di competenza ai fine dell'esame e dell'approvazione da parte del CIPE;
gg) contenzioso amministrativo e giurisdizionale nelle materie di competenza.
7. La Direzione generale per gli aeroporti e il trasporto aereo, ferme restando le funzioni attribuite all'Ente nazionale aviazione civile dal decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250 e all'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, svolge le funzioni di competenza del Ministero negli ambiti di attività che seguono:
a) disciplina dell'aviazione civile, normativa di settore europea e accordi internazionali;
b) indirizzo, vigilanza e controllo sugli enti del settore aereo e aeroportuale;
c) contratti di programma con gli enti vigilati;
d) indirizzo e vigilanza in materia aeronautica, sicurezza aerea e aeroportuale e sulla qualità del trasporto aereo;
e) provvedimenti di competenza in materia di demanio aeronautico civile;
f) pianificazione, programmazione in materia di aeroporti e sistemi aeroportuali, valutazione dei piani d'investimento e definizione, in coordinamento con ENAC, delle opere infrastrutturali da realizzare;
g) analisi del mercato dell'aviazione civile, azioni a supporto della tutela della concorrenza e delle dinamiche tariffarie, per quanto di competenza;
h) interventi nel settore dell'aviazione civile a sostegno della mobilità dei passeggeri e delle merci;
i) provvedimenti in materia di tariffe di navigazione aerea per la gestione dello spazio aereo;
l) istruttorie per l'approvazione dei contratti di programma tra ENAC e soggetti gestori;
m) procedimenti in materia di infrastrutture strategiche di competenza avviati ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443 e rapporti con il CIPE per quanto di competenza;
n) contenzioso amministrativo e giurisdizionale nelle materie di competenza.
8. Nell'ambito del Dipartimento per i trasporti e la navigazione, opera il Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori, il quale esercita le funzioni di competenza, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, cui è preposto un dirigente generale nominato ai sensi dell'articolo 19, commi 4 e 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nell'ambito della dotazione organica complessiva del Ministero.
 

Capo IV
Organizzazione territoriale

Art. 7
Provveditorati interregionali per le opere pubbliche

1. Costituiscono strutture periferiche del Ministero, dipendenti dal Dipartimento per le opere pubbliche, le risorse umane e strumentali, i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, di seguito denominati Provveditorati interregionali, individuati secondo gli ambiti territoriali e le sedi che seguono:
a) Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria, con sede in Torino e sede coordinata in Genova;
b) Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Lombardia e l'Emilia Romagna, con sede in Milano e sede coordinata in Bologna;
c) Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige ed il Friuli-Venezia Giulia, con sede in Venezia e sedi coordinate in Trento e in Trieste;
d) Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Toscana, le Marche e l'Umbria, con sede in Firenze e sedi coordinate in Perugia e in Ancona;
e) Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna, con sede in Roma e sedi coordinate in l'Aquila e in Cagliari;
f) Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata, con sede in Napoli e sedi coordinate in Campobasso, in Bari e in Potenza;
g) Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Sicilia e la Calabria, con sede in Palermo e sede coordinata in Catanzaro.
2. A ciascun Provveditorato interregionale è preposto un dirigente di livello generale denominato «Provveditore per le opere pubbliche», nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. È fatta salva la facoltà per i Provveditori per le opere pubbliche di cui al comma 2, di attribuire, nell'ambito dei titolari degli uffici dirigenziali non generali del Provveditorato, le funzioni vicarie anche limitatamente ad una sede interregionale coordinata.
4. Il Provveditore per le opere pubbliche di cui al comma 1, lettera c), cura la definizione dei procedimenti pendenti in materia di demanio idrico e opere idrauliche trasferite alle Regioni ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
 

Art. 8
Competenze dei provveditorati interregionali per le opere pubbliche

1. Ferme restando le competenze in materia infrastrutturale delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, i Provveditorati interregionali assicurano, in sede decentrata, l'esercizio delle funzioni e dei compiti di spettanza statale nelle aree funzionali di cui all'articolo 42, comma 1, lettere a), b), d-ter), d-quater) e, per quanto di competenza, lettera d-bis) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
2. Fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dai conseguenti provvedimenti di attuazione, i Provveditorati interregionali svolgono, in particolare, le funzioni di competenza nei seguenti ambiti di attività:
a) opere pubbliche di competenza del Ministero;
b) attività di vigilanza sulle opere pubbliche e di supporto al Ministero all'attività di vigilanza sulle reti infrastrutturali finanziate dal Ministero stesso e da altri enti pubblici;
c) attività di supporto su base convenzionale nella programmazione, progettazione ed esecuzione di opere anche di competenza di Amministrazioni non statali, anche ad ordinamento autonomo, economico e non, nonché di Enti e organismi pubblici;
d) attività di competenza statale di supporto degli Uffici territoriali di governo in materia di repressione dell'abusivismo edilizio;
e) supporto all'attività di vigilanza del Ministero sull'ANAS S.p.a.;
f) supporto all'attività di gestione da parte del Ministero dei programmi di iniziativa europea;
g) attività di vigilanza per l'edilizia economica e popolare;
h) supporto alla Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza e sulle infrastrutture stradali, e la vigilanza sui contratti concessori autostradali, per le attività di competenza;
i) espletamento del servizio di polizia stradale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
l) supporto al Consiglio superiore dei lavori pubblici per lo svolgimento, in ambito territoriale, delle attività di vigilanza di cui al decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106.
 

Art. 9
Organizzazione dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche

1. L'organizzazione dei Provveditorati interregionali è ispirata al criterio dell'efficiente dimensionamento delle strutture, tenendo conto della qualità e della quantità dei servizi svolti, della rilevanza dei compiti e delle funzioni assegnate con riferimento al bacino di utenza e all'ambito territoriale interessato, nonché alla dotazione organica complessiva del Ministero.
2. Presso ciascun Provveditorato interregionale opera il Comitato tecnico-amministrativo, di seguito definito Comitato.
3. Il Comitato è costituito, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 6 e per la durata di un triennio, nel rispetto del principio di uguaglianza di genere, con decreto del Ministro ed è composto dai seguenti membri:
a) il Provveditore interregionale, con funzioni di Presidente;
b) dirigenti degli uffici di livello dirigenziale non generale del provveditorato interregionale;
c) un avvocato dello Stato designato dalle Avvocature distrettuali rientranti nella competenza territoriale del Provveditorato interregionale;
d) un rappresentante della Ragioneria territoriale dello Stato della città sede del Provveditorato interregionale;
e) un rappresentante del Ministero dell'interno, della Prefettura della città sede del Provveditorato interregionale;
f) un rappresentante dell'Agenzia del Demanio, designato dalle Direzioni territoriali interessate;
g) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
h) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
i) un rappresentante del Ministero della giustizia su designazione dei Presidenti delle Corti d'Appello i cui distretti rientrino nella competenza territoriale del Provveditorato;
l) un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, scelto tra i Soprintendenti nel territorio di competenza del Provveditorato;
m) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
4. Al Comitato di cui al comma 3 possono partecipare, in qualità di esperti per la trattazione di speciali problemi, studiosi e tecnici anche non appartenenti alle Amministrazioni dello Stato.
5. Il decreto ministeriale di cui al comma 3, stabilisce le modalità di convocazione e deliberazione dei Comitati.
6. Il Comitato è competente a pronunciarsi:
a) sui progetti preliminari, definitivi ed esecutivi di opere attribuite alla competenza del Provveditorato interregionale, da eseguire a cura dello Stato e a totale suo carico, nonché sui progetti definitivi da eseguire da enti pubblici o da privati, quando siano finanziati dallo Stato per almeno il cinquanta per cento e comunque per opere per le quali le disposizioni di legge richiedano il parere degli organi consultivi del Ministero quando l'importo non ecceda i venticinque milioni di euro;
b) sulle vertenze relative ai lavori attribuiti alla competenza del Provveditorato interregionale per maggiori oneri o per esonero di penalità contrattuali e per somme non eccedenti i cinquantamila euro;
c) sulle proposte di risoluzione o rescissione di contratti, nonché sulle determinazioni di nuovi prezzi per opere di importi eccedenti i limiti di competenza del responsabile del procedimento;
d) sulle perizie di manutenzione annuali e pluriennali di importo eccedenti i limiti di competenza del responsabile del procedimento;
e) sulla concessione di proroghe superiori a trenta giorni dei termini contrattuali fissati per l'ultimazione dei lavori;
f) sugli affari di competenza degli organi locali dell'Amministrazione dello Stato e degli enti locali per i quali le disposizioni vigenti richiedano il parere del Comitato;
g) sugli affari per i quali il Provveditore interregionale ritenga opportuno richiedere il parere del Comitato.
7. Ai componenti ed agli esperti del Comitato non sono corrisposte indennità, emolumenti o rimborsi spese.
8. L'organizzazione, il numero e i compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale in cui si articolano i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche sono definiti con il decreto di cui all'articolo 16, comma 3.
 

Art. 10
Direzioni generali territoriali

1. Sono articolazioni periferiche del Ministero, dipendenti dal Dipartimento per i trasporti e la navigazione, le quattro direzioni generali territoriali di seguito individuate secondo le circoscrizioni territoriali e le sedi che seguono:
a) Direzione generale territoriale del Nord-Ovest, per gli uffici aventi sede nelle regioni Piemonte, Lombardia e Liguria, con sede in Milano;
b) Direzione generale territoriale del Nord-Est, per gli uffici aventi sede nelle regioni Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Marche, con sede in Venezia;
c) Direzione generale territoriale del Centro, per gli uffici aventi sede nelle regioni: Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo e Sardegna, con sede in Roma;
d) Direzione generale territoriale del Sud, per gli uffici aventi sede nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, con sede in Napoli.
2. A ciascuna direzione generale territoriale, con funzioni di direzione e coordinamento, è preposto un dirigente di livello generale, nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In particolare, il direttore generale di ciascuna Direzione generale territoriale:
a) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per l'attuazione dei programmi secondo i principi di economicità, efficacia ed efficienza nonché di rispondenza del servizio al pubblico interesse, disponendo, a tal fine, gli opportuni trasferimenti del personale all'interno della direzione generale;
b) persegue gli obiettivi conferiti annualmente con la direttiva generale del Ministro;
c) svolge funzioni di coordinamento di bilancio in relazione alle risorse assegnate alla direzione e di controllo digestione;
d) promuove e mantiene le relazioni con gli organi istituzionali, con le regioni, le province e gli enti locali, nonché le relazioni sindacali.
3. I dirigenti di cui al comma 2 rispondono al Capo del Dipartimento per i trasporti e la navigazione in ordine al raggiungimento degli obiettivi strategici ed istituzionali ad essi affidati.
 

Art. 11
Competenze delle Direzioni generali territoriali

1. Ferme restando le competenze in materia di trasporti attribuite alle regioni, anche a statuto speciale, e alle Province autonome di Trento e Bolzano e fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dai conseguenti provvedimenti di attuazione, le Direzioni generali territoriali assicurano, in sede periferica, l'esercizio delle funzioni e dei compiti di spettanza statale nelle aree funzionali di cui all'articolo 42, comma 1, lettere c), d) e, per quanto di competenza, lettera d-bis), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
2. Le direzioni generali territoriali svolgono, in particolare, le funzioni di competenza nei seguenti ambiti di attività:
a) omologazione dei veicoli a motore, loro rimorchi, componenti ed unità tecniche indipendenti;
b) collaudi e revisione dei veicoli in circolazione;
c) attività in materia di conducenti: rilascio di patenti, certificati di abilitazione professionale;
d) sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianto fisso di competenza statale, ferme le competenze di ANSFISA relativamente alle attività ispettive e di vigilanza sui sistemi di trasporto rapido di massa;
e) supporto tecnico e amministrativo per la realizzazione dei sistemi di trasporto ad impianti fissi;
f) navigazione interna di competenza statale;
g) immatricolazioni di veicoli;
h) circolazione e sicurezza stradale;
i) rapporti istituzionali con le regioni, le province e con gli enti locali;
l) funzioni di certificazione di qualità, ispezione e controllo tecnico;
m) espletamento del servizio di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
n) attività in materia di autotrasporto, autorizzazione all'esercizio della professione e provvedimenti connessi, controlli;
o) formazione e aggiornamento del personale e attività di ricerca nelle materie di competenza;
p) gestione del contenzioso nelle materie di competenza.
 

Art. 12
Organizzazione delle Direzioni generali territoriali

1. L'organizzazione delle Direzioni generali territoriali è ispirata, stante la necessità di assicurare l'erogazione dei servizi all'utenza, al criterio della razionalizzazione delle strutture, tenendo conto della qualità e della quantità dei servizi svolti, della rilevanza dei compiti e delle funzioni assegnate con riferimento al bacino di utenza e all'ambito territoriale di competenza nonché alla dotazione organica complessiva del Ministero.
2. L'organizzazione, il numero e i compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale in cui si articolano le direzioni generali territoriali sono definiti con il decreto di cui all'articolo 16, comma 3.
 

Capo V
Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto

Art. 13
Funzioni e compiti

1. Le Capitanerie di Porto svolgono in sede decentrata le attribuzioni previste dal codice della navigazione e dalle altre leggi speciali, nelle materie di competenza del Dipartimento per i trasporti e la navigazione, che esercita il relativo coordinamento funzionale tramite il Comando generale.
2. Il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto svolge le funzioni di competenza del Ministero nelle seguenti materie:
a) ricerca e soccorso in mare, quale Centro nazionale di coordinamento del soccorso marittimo (I.M.R.C.C.), e nei laghi maggiori ove sia istituito un proprio apposito presidio, nonché attività di organizzazione e coordinamento della formazione, della qualificazione e dell'addestramento;
b) gestione operativa, a livello centrale, del sistema di monitoraggio e di informazione del traffico marittimo e interfaccia unica nazionale per l'arrivo e partenza delle navi, quale nodo primario di acquisizione e scambio diretto delle informazioni connesse agli usi civili e produttivi del mare;
c) esercizio delle competenze in materia di sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo;
d) rapporti con organismi nazionali e internazionali, in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, per gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, del trasporto marittimo e nei porti, anche relativamente all'impiego di personale del Corpo delle capitanerie di porto, sulla base di direttive generali o specifiche del Ministro, per gli altri profili funzionali correlati alle competenze del Ministero;
e) addestramento del personale marittimo e certificazione degli enti di formazione e di addestramento;
f) coordinamento delle attività, organizzazione e ispezioni relative ai servizi delle Capitanerie di Porto e valutazione dei direttori marittimi;
g) predisposizione della normativa tecnica di settore;
h) impiego del personale militare del Corpo delle capitanerie di porto e approvazione delle dotazioni di personale degli uffici marittimi per l'assolvimento delle funzioni di cui al presente articolo;
i) formazione specialistica del personale del Corpo delle capitanerie di porto nelle materie di specifica competenza e rilascio delle relative abilitazioni;
l) vigilanza e controllo operativo in materia di sicurezza delle navi e delle strutture portuali nei confronti di minacce.
3. Il Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto, sulla base della direttiva annuale generale del Ministro, coordina l'attività degli Uffici marittimi.
4. Il vice Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto svolge funzioni vicarie del Comandante generale e per le quali non percepisce alcun compenso aggiuntivo.
5. Il Corpo delle capitanerie di Porto - guardia costiera svolge gli ulteriori compiti previsti dalla normativa vigente secondo le direttive dei Ministri competenti, prevedendo l'impiego di personale in funzione di collegamento per gli aspetti connessi alle materie di competenza.
 

Capo VI
Organismi e istituzioni operanti nel Ministero

Art. 14
Consiglio superiore dei lavori pubblici

1. Presso il Ministero è incardinato, con piena autonomia organizzativa e funzionale, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il quale è organizzato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2006, n. 204 ed è articolato in tre sezioni distinte per materie e compiti.
2. La dotazione delle posizioni di funzione dirigenziale presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici è determinata, nel quadro della dotazione organica di cui all'allegata tabella A, rispettivamente in numero di quattro posizioni dirigenziali generali, di cui una attribuita ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. L'organizzazione, il numero e i compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale in cui si articola il Consiglio superiore dei lavori pubblici sono definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 16, comma 3.
 

Art. 15
Altri organismi operanti nel Ministero

1. Operano nell'ambito del Ministero e alle dirette dipendenze del Ministro:
a) la Direzione generale per le investigazioni ferroviarie, e marittime, che svolge, anche in collaborazione con ANSFISA e in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, i compiti di cui al decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, attuativo della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sulla sicurezza delle ferrovie, in materia di incidenti ferroviari, al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 165, in materia di sinistri marittimi, e all'articolo 15-ter, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, in materia di incidenti sulle reti ferroviarie funzionalmente isolate, nelle vie d'acqua interne nazionali e su tutti i sistemi di trasporto ad impianti fissi, cui è preposto, nell'ambito della dotazione organica complessiva, un dirigente di livello dirigenziale generale, da nominarsi ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La Direzione generale cura i rapporti con organismi internazionali, europei e nazionali nelle materie di competenza, in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro;
b) la Struttura tecnica di missione di cui all'articolo 214, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che si avvale di un contingente di personale individuato dal decreto attuativo del citato articolo 214, nell'ambito delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente. Il Ministro può nominare il coordinatore della Struttura tecnica di missione fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità adeguata alle funzioni da svolgere avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici e alle esperienze maturate;
c) l'Ufficio di controllo interno che, ferme restando le funzioni di competenza della Direzione generale del personale e degli affari generali e dell'ufficio centrale del bilancio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività: controllo di gestione; controllo successivo di regolarità contabile; controllo successivo interno di regolarità amministrativa limitatamente agli atti non sottoposti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ovvero al controllo di regolarità amministrativa previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123; controllo interno ispettivo di regolarità delle gestioni dei funzionari delegati, degli agenti contabili e dei consegnatari dei beni del Ministero; controllo ispettivo straordinario; verifica delle attività di vigilanza sulle società e sugli organismi strumentali vigilati e totalmente controllati; vigilanza sulle società partecipate o controllate dal Ministero delle infrastrutture e trasporti; vigilanza su ANSFISA; funzioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. Il direttore generale dell'Ufficio di controllo interno è il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190.
 

Capo VII
Dotazione organica e norme finali

Art. 16
Determinazione degli uffici dirigenziali di livello non generale e delle dotazioni organiche del Ministero

1. La dotazione organica del personale del Ministero è individuata nella Tabella A allegata al presente decreto.
2. Il numero degli uffici dirigenziali di livello generale e quello relativo ai relativi posti di funzione è determinato in trentotto unità, mentre il numero degli uffici dirigenziali di livello non generale è determinato in centonovantacinque unità. Il personale dirigenziale di prima e di seconda fascia del Ministero è inserito nei ruoli del personale dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 alla individuazione e alla definizione del numero e dei compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero.
4. Nell'ambito degli uffici dirigenziali di livello generale di cui al comma 2 sono previsti, complessivamente, quattro incarichi di livello dirigenziale generale con funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca, da utilizzarsi per funzioni istituzionali del Ministero, secondo le indicazioni del Ministro all'atto del conferimento dell'incarico.
5. Nell'ambito del contingente numerico di cui al comma 4, un incarico di livello dirigenziale generale, da conferire ai sensi dell'articolo 19, commi 4 e 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è assegnato al Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori e due incarichi di livello generale, da conferire ai sensi dell'articolo 19, commi 4 e 10 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono assegnati agli uffici di diretta collaborazione del Ministro anche per lo svolgimento dell'incarico di vice Capo di Gabinetto, ove conferito, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del regolamento disciplinante la riorganizzazione dei citati uffici di diretta collaborazione.
6. Il personale non dirigenziale del Ministero è inserito nel ruolo del personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
7. Al fine di assicurare la necessaria flessibilità di utilizzo delle risorse umane alle effettive esigenze operative, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, effettua la ripartizione dei contingenti di personale dirigenziale e non dirigenziale, come determinati dal presente articolo, nelle strutture in cui si articola il Ministero, nonché, nell'ambito delle aree prima, seconda e terza, in fasce retributive e profili professionali. Detto provvedimento è tempestivamente comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Ministro per la pubblica amministrazione - e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
 

Art. 17
Verifica dell'organizzazione del Ministero

1. Ogni due anni l'organizzazione del Ministero è sottoposta a verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di accertarne la funzionalità e l'efficienza.
 

Art. 18
Disposizioni transitorie, finali e abrogazioni

1. Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 16, comma 3, ciascun ufficio di livello dirigenziale generale opera avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali di livello non generale con le competenze nel rispettivo settore di attribuzione.
2. Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 16, comma 3, le attuali strutture periferiche del Ministero assicurano lo svolgimento delle attività di competenza avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali di livello non generale.
3. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Ferma l'applicazione dell'articolo 2, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, con riferimento alle strutture riorganizzate per effetto del presente regolamento, la decadenza dagli incarichi di livello generale e non generale relativi a dette strutture si verifica con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi, rispettivamente di livello generale e non generale, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
5. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


Roma, 23 dicembre 2020

Il Presidente del Consiglio dei ministri Conte
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti De Micheli
Il Ministro dell'economia e delle finanze Gualtieri
Il Ministro per la pubblica amministrazione Dadone
Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2021 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 644

 

Tabella A
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - dotazione organica complessiva

Dirigenti di prima fascia*

38

Dirigenti di seconda fascia**

195

Totale dirigenti

233

Terza Area

2.854

Seconda Area

4.535

Prima Area

424

Totale Aree

7.813

Totale complessivo

8.046

*di cui un numero fino a due per lo svolgimento dell’incarico di vice Capo di Gabinetto presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del relativo schema di regolamento.

** di cui, un numero non superiore a cinque presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del relativo schema di regolamento, ed uno nell’ambito della Struttura tecnica permanente per la misurazione delle performance, ai sensi dell’articolo 13, comma 2, del medesimo regolamento.