Tipologia: Ipotesi di accordo per il rinnovo
Data firma: 20 settembre 1999
Validità: 01.09.1999 - 31.12.2002
Parti: Confcommercio e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio, Terziario, distribuzione, servizi, Confcommercio
Fonte: CNEL
Nota 1: Confesercenti il giorno 22.09.1999 stipula stessa ipotesi di accordo, aggiungendo una dichiarazione all'art. 16 bis
Nota 2: La Snai (agenzie di scommesse) aderisce il 15.11.99 a Confcommercio ed in data 10.01.00 sottoscrive una ipotesi di accordo nazionale in cui si considera applicabile il presente accordo, con lievi modifiche/adattamenti che non riguardano la materia della sicurezza.
In data 15.01.01, l'accordo è esteso con modifiche/adattamenti, non rilevanti in materia della sicurezza, agli Operatori sosta parcheggi aderenti all'Aipark.
In data 26.02.01 l'accordo, al quale vengono apportate lievi modifiche/adattamenti, viene esteso anche alle aziende aderenti ad Anipo (prodotti ortofrutticoli).
In data 16.12.02, l'accordo è esteso anche alle Agenzie immobiliari aderenti alla Fimaa con modifiche/adattamenti.

Sommario:

 Sfera di applicazione
Art. 5 bis - Ente Bilaterale Nazionale per il Terziario.
Art. 5 ter - Parte I - Analisi di problemi settoriali da parte dell'Ente Bilaterale Nazionale.
Art. 6 - Osservatorio nazionale.
Art. 7 - Commissione paritetica nazionale.
Titolo III - Relazioni sindacali a livello territoriale
Art. 13 - Diritti d'informazione.
Art. 16 - Enti bilaterali.
Art. 16 bis - Enti bilaterali.
Titolo IV - Composizione delle controversie
Art. 17 - Procedure.
Art. 17 bis - Collegio arbitrale.
Titolo V - Relazioni sindacali a livello aziendale
Art. 20 - Diritti d'informazione.
Titolo VI - Mercato del lavoro
Dichiarazione a verbale sul lavoro parasubordinato.
Parte I.
Titolo VI.

Art. 21 - A) Contratti a tempo determinato.
Art... - Accordo 27.5.98- Casi d'ammissibilità del lavoro interinale.
Art. ... - Previdenza complementare.
Art. ... - Assistenza sanitaria integrativa.
Titolo II - Quadri
Art. 5 - Formazione e aggiornamento.
Art. 9 - Trasferimenti.
Art. 11 - Indennità di funzione.
Art. 12 - Cassa assistenza sanitaria "Quas"
Art. 13 bis - Osservatorio.
Parte II.
Titolo V.

Apprendistato
Parte generale.
Apprendistato
Premessa.
Parte generale.
Art. 20 - Limiti d'età.
Parte generale.
Art. 21 - Assunzione.
Parte generale.
Art. 26 - Trattamento normativo.
Parte generale.
Art. 27 - Trattamento economico.
 Parte generale.
Art. 27 bis - Malattia.
Parte generale.
Art. 28 ter - Formazione: durata.
Parte generale.
Art. 28 quater - Formazione: contenuti.
Parte generale.
Parte generale.
Art. 28 quinquies - Tutor.
Disciplina speciale.
Art. 30 bis - Percentuale di conferma.
Disciplina speciale.
Art. 30 ter - Sfera d'applicazione.
Disciplina speciale.
Art. 30 quater - Proporzione numerica.
Parte speciale.
Art. 30 quinquies - Durata.
Art. 32 - Articolazione dell'orario settimanale.
Art. 33 bis - Retribuzione ore eccedenti l'articolazione dell'orario di lavoro.
Art. 35 bis - Flessibilità dell'orario - ipotesi aggiuntiva A).
Art. 35 ter - Flessibilità dell'orario - ipotesi aggiuntiva B).
Art. 35 quater - Procedure.
Art. 35 quinquies - Banca delle ore.
Art. 35 - Sexies.
Art. 42 - Rapporto a tempo parziale.
Art. 45 bis - Lavoro ripartito.
Art. 53 - Lavoro supplementare.
Art. 54 - Registro lavoro supplementare.
Art. 57 bis - Part-time post-maternità.
Art. 78 - Aspettativa non retribuita.
Titolo XIII - Missioni e trasferimenti
Art. 95 - Infortunio.
Art. 99 - Aspettativa non retribuita per malattia.
Art. 99 bis - Aspettativa non retribuita per infortunio.
Gravidanza e puerperio
Art. 102 - Astensione dal lavoro.
Art. 158 - Inventari.
Art. 120 - Aumenti retributivi mensili.
Art. ... - Aumenti retributivi per gli operatori di vendita.
Art. 121 - Una tantum.
Allegato 1.

Ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi 20 settembre 1999
Confcommercio, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil

Sfera di applicazione
- Servizi d'informatica, telematica, robotica, eidomatica, implementazione e manutenzione di hardware e produzione di software informatici;
- altri servizi alle imprese e alle organizzazioni, quali fornitura di servizi generali, logistici e tecnologici, gestione parcheggi;
- ricerche di mercato, economiche, sondaggi d'opinione e telemarketing, televendite, call center;
- noleggio e vendita di audiovisivi.
Ulteriori categorie potranno essere individuate nel corso del lavoro di stesura.

Art. 5 bis - Ente Bilaterale Nazionale per il Terziario.
L'Ente bilaterale nazionale per il terziario ha i seguenti scopi:
a) promuovere la costituzione degli enti bilaterali a livello territoriale e coordinarne l'attività, verificandone la coerenza con gli accordi nazionali;
b) incentivare e promuovere studi e ricerche sul settore terziario, con particolare riguardo all'analisi dei fabbisogni di formazione;
c) promuovere, progettare e/o gestire anche attraverso convenzioni, iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché con altri organismi orientati ai medesimi scopi;
d) attivare, direttamente o in convenzione, le procedure per accedere ai programmi comunitari ispirati e finanziati dai Fondi strutturali, con particolare riferimento al Fondo sociale europeo e gestirne, direttamente o in convenzione, la realizzazione;
e) istituire e gestire l'Osservatorio nazionale, di cui all'art. 6, parte I, CCNL 3.11.94 per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi, nonché coordinare l'attività degli Osservatori territoriali;
[...]
g) favorire, anche attraverso azioni formative, le pari opportunità per le donne, in vista della piena attuazione della legge n. 125/91, nonché il loro reinserimento nel mercato del lavoro dopo l'interruzione dovuta alla maternità;
h) seguire lo sviluppo del lavoro interinale nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e delle intese tra le parti sociali;
i) ricevere dalle organizzazioni territoriali gli accordi realizzati a livello territoriale o aziendale curandone l'analisi e la registrazione secondo quanto stabilito dalla legge n. 936/86 di riforma del CNEL;
l) ricevere la notizia dell'elezione delle RSU all'atto della loro costituzione;
m) promuovere lo sviluppo e la diffusione di forme integrative nel campo della previdenza e dell'assistenza, secondo le intese tra le parti sociali;
n) promuovere studi e ricerche relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva nonché assumere funzioni operative in materia, previe specifiche intese tra le parti sociali;
o) valorizzare in tutti gli ambiti significativi le specificità delle relazioni sindacali del terziario e delle relative esperienze bilaterali;
p) individuare e adottare iniziative che rispondano all'esigenza di una costante ottimizzazione delle risorse interne all'Ente bilaterale nazionale stesso;
q) attuare gli altri compiti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale, decideranno congiuntamente di attribuire all'Ente bilaterale nazionale per il terziario.
L'Ente bilaterale nazionale provvederà a formulare uno schema di regolamento per gli Enti bilaterali territoriali.

Art. 5 ter - Parte I - Analisi di problemi settoriali da parte dell'Ente Bilaterale Nazionale.
L'Ente bilaterale nazionale, inoltre, istruisce, su istanza di una delle parti stipulanti, la ricognizione di problemi sorti, a livello di singoli settori compresi nella sfera d'applicazione del presente contratto, e relativi agli effetti derivanti dall'attuazione delle norme contrattuali, in particolare con riferimento a classificazione, sistemi di flessibilità dell'orario anche in conseguenza di nuove modalità di svolgimento della attività settoriale, organizzazione del lavoro, innovazioni tecnologiche e le altre materie affidate dalle parti.
L'istruttoria avviene attraverso la costituzione di un'apposita Commissione paritetica bilaterale composta da rappresentanti delle parti stipulanti e dei settori interessati.
Le risultanze del lavoro svolto saranno presentate nel corso d'apposito incontro alle parti stipulanti al fine di consentire, attraverso la sottoscrizione di specifico accordo, l'inserimento delle stesse nel contesto del presente contratto.
La medesima procedura potrà essere attivata per l'esame di contributi presentati a livello territoriale o di singole categorie in merito alla individuazione di nuove figure professionali di 2° livello per le quali consentire l'instaurazione del rapporto d'apprendistato.

Art. 6 - Osservatorio nazionale.
Il comma 1, art. 6, parte I, CCNL 3.11.94 è sostituito dal seguente:
L'Osservatorio nazionale è lo strumento dell'Ente bilaterale nazionale per il terziario per lo studio e la realizzazione di tutte le iniziative ad esso demandate sulla base di accordi tra le parti sociali in materia d'occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale.

Art. 7 - Commissione paritetica nazionale.
Infine all'art. 7, parte I, CCNL 3.11.94, è aggiunto il seguente punto:
3) esamina, in occasione dei rinnovi contrattuali, le eventuali proposte avanzate dalle parti contraenti ed elabora nuove proposte in materia di classificazione, sottoponendole successivamente alle parti stipulanti per il loro inserimento nel testo contrattuale.

Titolo III - Relazioni sindacali a livello territoriale
Art. 13 - Diritti d'informazione.

Annualmente, a livello regionale e provinciale, di norma entro il 1° quadrimestre, le associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti OO.SS. s'incontreranno al fine di procedere a un esame congiunto - articolato per comparti merceologici e settori omogenei - sulle dinamiche strutturali, sulle prospettive di sviluppo, sui più rilevanti processi di ristrutturazione, riorganizzazione, terziarizzazione, affiliazione, concentrazione, internazionalizzazione, esternalizzazione, innovazione tecnologica e sviluppo in atto e sui loro effetti sulla professionalità, nonché sullo stato e sulla dinamica quantitativa e qualitativa dell'occupazione, con particolare riferimento all'occupazione giovanile e femminile.
Nello stesso incontro saranno esaminati la dinamica evolutiva della rete commerciale e i conseguenti effetti sull'occupazione, le problematiche inerenti alla legislazione commerciale e di disciplina dell'orario di apertura dei negozi, anche con riferimento al D.lgs. n. 114/98, nonché ai nuovi processi in tema di mercato del lavoro, come disciplinati dal presente CCNL.

Art. 16 - Enti bilaterali.
1.L'Ente bilaterale istituisce l'Osservatorio, che svolge, a livello locale, le medesime funzioni dell'Osservatorio nazionale realizzando una fase d'esame e di studio idonea a cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel territorio.
A tal fine, l'Osservatorio:
a) programma e organizza, al livello di competenza, relazioni sulle materie previste alla lett. a), art. 6, parte I, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all'Osservatorio nazionale, anche sulla base di rilevazioni realizzate dalle associazioni imprenditoriali in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 9, legge n. 56/87; restano ferme, per le imprese, le garanzie previste dall'art. 4, comma 4, legge 22.7.61 n. 628;
b) ricerca ed elabora, anche a fini statistici, i dati relativi alla realizzazione e all'utilizzo degli accordi in materia di CFL e d'apprendistato, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all'Osservatorio nazionale;
c) predispone i progetti formativi per le singole figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei CFL;
d) riceve dalle associazioni territoriali aderenti alla Confcommercio - anche aggregandole per comparti merceologici e settori omogenei - le comunicazioni di cui agli artt. 32, 34, 35 bis, ter e quater, parte II, in questo quadro, possono, inoltre, essere svolte indagini a campione sull'utilizzo dell'art. 35, parte II.
La realizzazione delle finalità sopra indicate avviene con modalità e strumenti coerenti con l'impostazione di cui all'art. 6 parte I, e relativo allegato 5.
2. L'Ente bilaterale, inoltre, promuove e gestisce, a livello locale, iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti.
In particolare, svolge le azioni più opportune affinché, dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori tutelato dal titolo XI, parte II, del presente contratto, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto.
3.Esso svolge attraverso apposite Commissioni paritetiche bilaterali, composte da almeno 3 membri rappresentanti, designati dalle OO.SS. territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente contratto, le funzioni previste:
- dal titolo VI-A, parte I (contratti a tempo determinato);
- dal titolo VI-C, parte I (contratti di formazione e lavoro);
- dal titolo X, parte I (tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori);
- dal titolo VI, parte II (orario di lavoro), relativamente alle, procedure per la realizzazione dei sistemi di flessibilità plurisettimanali previsti negli artt. 35 bis, 35 ter e 35 quater;
- dal titolo V, parte II (apprendistato);
- dal titolo VII, parte II, (part-time) relativamente al lavoro ripartito e ai contratti a tempo parziale della durata di 8 ore settimanali ovvero dagli eventuali accordi territoriali in materia.
4.Svolge le funzioni d'ente promotore delle convenzioni per la realizzazione dei tirocini formativi ai sensi dell'art. 18, legge n. 196/97 e del D.M. 25.5.98.
5.Svolge, in materia d'apprendistato, le funzioni eventualmente ad esso affidate da nuove disposizioni di legge in materia.
6.Svolge le funzioni di supporto in materia di conciliazione e arbitrato previste dagli artt. 17 e 17 bis, parte I.
[...]

Titolo IV - Composizione delle controversie
Art. 17 - Procedure.

Ai sensi di guanto previsto dagli artt. 410 e seguenti cpc, come modificati dal D.lgs. 31.3.98 n. 80 e dal D.lgs. 29.10.98 n. 387, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all'applicazione del presente contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera d'applicazione del presente contratto, è previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presente articolo da esperirsi nella Commissione paritetica territoriale di conciliazione costituita presso l'Ente bilaterale territoriale del terziario.
La Commissione di conciliazione territoriale è composta:
a) per i datori di lavoro, da 1 rappresentante dell'Associazione o Unione competente per territorio;
b) per i lavoratori, da 1 rappresentante dell'O.S. locale firmataria del presente contratto della Filcams-Cgil, della Fisascat-Cisl o della Uiltucs-Uil, cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato.
[...]
Le decisioni assunte dalla Commissione paritetica territoriale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto, che pertanto resta demandata alla Commissione paritetica nazionale di cui all'art. 7, parte I.
[...]

Titolo V - Relazioni sindacali a livello aziendale
Art. 20 - Diritti d'informazione.

Annualmente, di norma entro il 1° quadrimestre, le aziende di cui alla sfera d'applicazione del presente contratto, che occupano complessivamente più di:
a) 200 dipendenti se operano nell'ambito di una sola provincia;
b) 300 dipendenti se operano nell'ambito di una sola regione;
c) 400 dipendenti se operano nell'ambito nazionale;
s'incontreranno con le OO.SS. stipulanti ai rispettivi livelli per un esame congiunto delle prospettive di sviluppo dell'azienda; nella stessa occasione, o anche al di fuori delle scadenze previste, forniranno informazioni sui programmi che comportino processi rilevanti di ristrutturazione e di concentrazione, di internazionalizzazione, terziarizzazione, affiliazione, utilizzo di lavori atipici e di innovazione tecnologica che investono l'intero assetto aziendale e nuovi insediamenti nel territorio.
Qualora l'esame abbia per oggetto problemi e dimensioni di carattere regionale o nazionale, l'incontro si svolgerà ai relativi livelli, su richiesta di una delle parti, convocato dalle rispettive organizzazioni imprenditoriali.
Nel corso di tale incontro l'azienda esaminerà con le OO.SS. le prevedibili implicazioni degli investimenti predetti, i criteri della loro localizzazione, gli eventuali problemi della situazione dei lavoratori, con particolare riguardo all'occupazione sia nei suoi aspetti qualitativi che quantitativi, interventi di formazione riqualificazione del personale connessi ad iniziative o direttive dei pubblici poteri a livello nazionale e comunitario.
In occasione di nuovi insediamenti nel territorio potrà essere avviato, su richiesta di una della parti, un confronto finalizzato all'esame congiunto dei temi indicati ai commi precedenti.

Titolo VI - Mercato del lavoro
Dichiarazione a verbale sul lavoro parasubordinato.

Le parti ribadiscono l'impegno a proseguire il confronto in riferimento alle problematiche relative ai rapporti di lavoro atipico o parasubordinato nell'intento di pervenire alla definizione di regole e normative specifiche in materia.

Parte I.
Titolo VI.
Art. 21 - A) Contratti a tempo determinato.

[...]
Le aziende che intendono avvalersi del presente provvedimento sono tenute, pena la decadenza, a darne preventiva comunicazione scritta ad apposita Commissione costituita presso l'Ente bilaterale territoriale e, su richiesta di questa, a fornire indicazione analitica delle tipologie dei contratti a termine intervenuti per effetto di norme diverse da quelle del presente contratto. La Commissione, ove ritenga che con la richiesta venga a configurarsi un quadro d'utilizzo anomalo dell'istituto del contratto a termine, ha facoltà di segnalare i casi alle parti stipulanti il presente contratto che, valutati anche in contraddittorio con l'impresa i programmi occupazionali e le prospettive di consolidamento dei contratti a termine, potranno, quando traggano conferma dell'anomalia segnalata, procedere alla sospensione della richiesta stessa, anche temporanea, nei confronti delle imprese interessate.
All'atto della richiesta di nulla-osta per le assunzioni di cui al presente punto, l'azienda dovrà esibire un attestato dal quale risulti l'iscrizione ad associazione aderente alla Confcommercio, nonché una dichiarazione di impegno relativa all'applicazione del presente CCNL e all'assolvimento degli obblighi in materia di contribuzione e di legislazione sul lavoro.
[...]

Art... - Accordo 27.5.98- Casi d'ammissibilità del lavoro interinale.
Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), legge 24.6.97 n. 196, le imprese possono ricorrere ai contratti di fornitura di lavoro temporaneo, in aggiunta ai casi previsti dalla predetta normativa, nelle seguenti ipotesi:
[...]
4.necessità non programmabili connesse alla manutenzione straordinaria, nonché al ripristino della funzionalità e sicurezza degli impianti;
5.assistenza specifica nel campo della prevenzione e sicurezza sul lavoro, in relazione a nuovi assetti organizzativi e/o produttivi e/o tecnologici;
6.sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate, ai sensi del D.lgs. n. 626/94.
[...]

Parte II.
Titolo V.
Apprendistato

Parte generale.
- Premessa - (nuovo).
- Art. 18 - Sfera d'applicazione.
- Art. 19 - Proporzione numerica.
- Art. 20 - Età per l'assunzione (modificato).
- Art. 21 - Assunzione (modificato).
- Art. 22 - Periodo di prova.
- Art. 23 - Riconoscimento precedenti periodi d'apprendistato.
- Art. 24 - Obblighi del datore di lavoro.
- Art. 25 - Doveri dell'apprendista.
- Art. 26 - Trattamento normativo (modificato).
- Art. 27 - Trattamento economico (modificato).
- Art. 27 bis - Malattia (nuovo).
- Art. 28 - Durata dell'apprendistato.
- Art. 28 ter - Formazione: durata (nuovo).
- Art. 28 quater - Formazione: contenuti (nuovo).
- Art. 28 quinquies - Tutor (nuovo).
- Art. 29 -Durata dell'apprendistato nel settore alimentare e prodotti freschi.
- Art. 30 - Rinvio alla legge.
Dichiarazione a verbale.
Disciplina speciale.
- Art. 30 bis - Percentuale di conferma (nuovo - solo per Disciplina speciale).
- Art. 30 ter - Sfera d'applicazione (nuovo).
- Art. 30 quater - Proporzione numerica (nuovo).
- Art. 30 quinquies - Nuove disposizioni in tema d'apprendistato (nuova durata).
- Nota a verbale (nuovo).
- Dichiarazione a verbale - (nuovo).

Parte generale.
Apprendistato
Premessa
(articolo nuovo).
[...]
A tal fine le parti, condividendo la necessità di armonizzare la disciplina legale e la disciplina contrattuale anche in relazione alla fase formativa, concordano di identificare l'attivazione di interventi congiunti per affrontare i problemi della formazione, come uno degli obiettivi prioritari da perseguire per fornire una risposta adeguata alle esigenze delle aziende dei settori rappresentati e finalizzata all'acquisizione di professionalità conformi da parte degli apprendisti.
Le parti s'impegnano, altresì, a realizzare e a presentare congiuntamente un progetto pilota, da finanziarsi tramite il Fondo sociale europeo e/o altre risorse nazionali allo scopo stanziate, per la sperimentazione dei nuovi modelli formativi dell'apprendistato.
In questo quadro le parti concordano sulla necessità che il Ministero del lavoro e le Regioni si attivino per un'adeguata offerta formativa programmata e finanziata dalle pubbliche istituzioni.

Parte generale.
Art. 20 - Limiti d'età.
Le parti convengono che, in applicazione di quanto previsto dall'art. 16, comma 1, legge n. 196/97 possono essere assunti come apprendisti i giovani d'età non inferiore a 16 anni e non superiore a 24, ovvero 26 nelle aree indicate nel citato comma 1 dell'art. 16. Qualora l'apprendista sia portatore di handicap i limiti d'età di cui al presente comma sono elevati di 2 anni.
Nelle aziende commerciali di armi e munizioni l'età minima per l'assunzione di apprendisti è il 18° anno compiuto.

Parte generale.
Art. 21 - Assunzione.

Il datore di lavoro deve ottenere l'autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro territorialmente competente, cui dovrà precisare le condizioni della prestazione richiesta agli apprendisti, il genere d'addestramento al quale saranno adibiti è la qualifica che esse potranno conseguire al termine del rapporto.
[...]

Parte generale.
Art. 26 - Trattamento normativo.

L'apprendista ha diritto, durante il periodo d'apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio.
Le ore di insegnamento di cui alla lett. d) del precedente art. 24, parte II, sono comprese nell'orario di lavoro.
Nel rapporto d'apprendistato il lavoro a tempo parziale avrà durata non inferiore al 60% della prestazione di cui all'art. 31 e seguenti, parte II, ferme restando le ore di formazione medie annue di cui all'art. 28 ter, parte II e le durate di cui agli artt. 28, 29 e 30 quinquies, parte II.
Sono fatti salvi, altresì, gli accordi in materia già esistenti alla data di stipula del presente accordo.

Parte generale.
Art. 28 ter - Formazione: durata.

L'impegno formativo dell'apprendista è regolato sulla base della correlazione tra la qualifica professionale, la mansione da conseguire e il titolo di studio in possesso dell'apprendista secondo le seguenti modalità:

Titolo di studioOre di formazione medie annue
Scuola dell'obbligo
Attestato di qualifica professionale
Diploma di scuola media superiore
Diploma universitario
Diploma di laurea

120
100
80
60
60

 Al 2° livello di contrattazione potrà essere stabilito un differente impegno formativo e specifiche modalità di svolgimento della formazione interna ed esterna, in coerenza con le cadenze dei periodi lavorativi, tenendo conto delle esigenze determinate dalle fluttuazioni stagionali dell'attività.
Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli Istituti di formazione o gli Enti bilaterali, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi.
È in facoltà dell'azienda anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste per gli anni successivi.
Le ore di formazione di cui al presente articolo sono comprese nell'orario normale di lavoro.

Parte generale.
Art. 28 quater - Formazione: contenuti.

Per la formazione degli apprendisti al sensi del D.M. 20.5.99, attuativo dell'art. 16 della legge n. 196/97, le aziende faranno riferimento ai contenuti formativi elaborati a titolo sperimentale dalle parti stipulanti il presente CCNL.
Le attività formative sono articolate in contenuti a carattere trasversale e contenuti a carattere professionalizzante.
In particolare sia i contenuti a carattere trasversale sia quelli a carattere professionalizzante andranno predisposti per gruppi di profili omogenei della categoria in modo da consentire l'acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie di base per adibire proficuamente l'apprendista nell'area d'attività aziendale di riferimento.
Le attività formative di cui all'art. 2, lett. A), decreto del Ministro del lavoro 8.4.98, dovranno perseguire gli obiettivi formativi definiti nel D.M. 20.5.99 e articolati nelle seguenti 4 aree di contenuti:
• competenze relazionali;
• organizzazione ed economia;
• disciplina del rapporto di lavoro;
• sicurezza sul lavoro
secondo il modello sperimentale (allegato 1) che costituisce parte integrante del presente accordo.
I contenuti di cui all'art. 2, lett. B), decreto del Ministro del lavoro 8.4.98 e le competenze da conseguire mediante esperienza di lavoro dovranno essere definiti sulla base dei seguenti obiettivi formativi, individuati nel D.M. 20.5.99:
[...]
• conoscere e saper utilizzare tecniche e metodi di lavoro;
• conoscere e saper utilizzare strumenti e tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro);
• conoscere e utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale;
[...]

Parte generale.
[...]
Le parti firmatarie del presente accordo considerano altresì valide ai fini della sperimentazione le eventuali offerte formative realizzate tra Regioni/Province e associazioni territoriali datoriali e sindacali competenti, con particolare riferimento alle iniziative formative promosse congiuntamente attraverso gli Enti bilaterali.
Dichiarazione a verbale.
Le parti, considerato il carattere sperimentale del presente accordo, convengono sull'opportunità di costituire un'apposita Commissione per la definizione dei contenuti dell'attività formativa degli apprendisti nell'ambito dell'Ente bilaterale nazionale del terziario.

Parte generale.
Art. 28 quinquies - Tutor.

Le parti si impegnano ad attivare iniziative congiunte presso le Istituzioni al fine di ottenere le agevolazioni contributive previste ai sensi dell'art. 16, comma 3, legge n. 196/97 e dell'art. 4, D.M. 8.4.98 per i lavoratori impegnati in qualità di tutore, comprendendo fra questi anche i titolari, o i loro familiari coadiutori, delle imprese con meno di 15 dipendenti.

Disciplina speciale.
Art. 30 ter - Sfera d'applicazione.

[...]
I datori di lavoro che intendano assumere apprendisti debbono presentare - prima dell'inoltro della richiesta dell'autorizzazione all'Ispettorato del Lavoro - domanda alla specifica Commissione dell'Ente bilaterale, prevista dall'art. 16, parte I, competente per territorio, la quale esprimerà il proprio parere di conformità in rapporto alle norme previste dal CCNL in materia d'apprendistato e ai programmi di formazione indicati dall'azienda.
[...]

Parte speciale.
Art. 30 quinquies - Durata.

In alternativa a quanto previsto dal precedente art. 28, il rapporto d'apprendistato si estingue in relazione alle qualifiche da conseguire secondo le scadenze di seguito indicate:
2° livello 36 mesi
3° livello 36 mesi
4° livello 36 mesi
5° livello 24 mesi
6° livello 12 mesi
Ai fini dell'applicazione del presente articolo i datori di lavoro devono presentare, prima dell'inoltro della richiesta dell'autorizzazione all'Ispettorato del Lavoro, copia della stessa alla specifica Commissione dell'Ente bilaterale, prevista dall'art. 16, parte I, competente per territorio, la quale esprimerà il proprio parere di conformità.
Al livello di competenza tra le associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti OO.SS., possono essere realizzate intese - da trasmettersi agli Enti bilaterali interessati e all'Osservatorio nazionale - che determinino, per specifiche figure professionali, periodi d'apprendistato più ampi di quelli previsti dal presente articolo.
Per gli apprendisti assunti prima della data di sottoscrizione del presente accordo valgono le precedenti disposizioni in materia di durata.
Sono fatte salve altresì maggiori durate previste dalla contrattazione di 2° livello già vigenti.
Nota a verbale.
Per tutto ciò che non è diversamente regolato dalla presente parte speciale valgono le norme contrattuali contenute nella parte generale in materia d'apprendistato.
Dichiarazione a verbale.
Le parti s'incontreranno per decidere le modalità di armonizzazione delle norme concernenti i CFL e i contratti d'apprendistato con le disposizioni in corso d'emanazione ai sensi dell'art. 45, legge n. 144 del 17.5.99.

Art. 32 - Articolazione dell'orario settimanale.
In relazione alle particolari esigenze del settore del commercio e del terziario, al fine di migliorare il servizio al consumatore, con particolare riferimento ai flussi di clientela e di utenza, anche nelle singole unità, l'azienda potrà ricorrere, con le procedure indicate nel successivo art. 34, parte II, anche per singole unità produttive e tenuto conto delle esigenze dei lavoratori, alle seguenti forme d'articolazione dell'orario settimanale di lavoro:
a.1) 40 ore settimanali.
Si realizza mediante la concessione di mezza giornata di riposo in coincidenza con la chiusura infrasettimanale prevista dalle norme locali in vigore, e per le restanti 4 ore mediante la concessione di un'ulteriore mezza giornata a turno settimanale.
Tenuto conto delle aspirazioni dei lavoratori di usufruire di una delle mezze giornate congiuntamente alla domenica, le parti concordano di costituire a livello territoriale le Commissioni paritetiche al fine di cercare adeguate soluzioni.
Nelle aziende o nelle singole unità delle stesse, non soggette alla disciplina legislativa sull'orario d'apertura e chiusura dei negozi, nelle quali - prima dell'entrata in vigore del presente contratto - l'orario di lavoro settimanale era distribuito in 5 giorni, restano immutate le situazioni di fatto esistenti.
Negli altri casi, e sempre con riferimento alle aziende o a singole unità delle stesse non soggette alla disciplina legislativa sull'orario d'apertura e chiusura dei negozi, le parti concordano di esaminare - in sede di Commissione di cui al comma 2 della presente lett. a.1) - la pratica realizzazione della settimana lavorativa di 40 ore mediante la concessione di un'intera giornata di riposo.
a.2) 40 ore settimanali con opzione e utilizzo di flessibilità.
Nel caso in cui l'azienda faccia ricorso al sistema di flessibilità previsto dall'art. 35, parte II, il monte ore di permessi di cui al comma 3 dell'art. 68, parte II, sarà, per l'anno di riferimento, incrementato di 8 ore. Il suddetto monte ore sarà disciplinato con i criteri e le modalità previste dall'art. 68, parte II.
b) 39 ore settimanali.
Si realizza attraverso l'assorbimento di 36 ore di permesso retribuito di cui al comma 3, art. 68, parte II.
Le rimanenti ore di cui all'art. 68, parte II, sono disciplinate con i criteri e le modalità previste dallo stesso articolo, ferma restando l'applicabilità dell'art. 35, parte II.
c) 38 ore settimanali.
Si realizza attraverso l'assorbimento di 72 ore di permesso retribuito delle quali 16 al comma 1, art. 68, parte II, e 56 al comma 3, art. 68, parte II.
Le rimanenti ore sono disciplinate con i criteri e con le modalità dell'art. 68, parte II, ferma restando l'applicabilità dell'art. 35, parte II.

Art. 35 bis - Flessibilità dell'orario - ipotesi aggiuntiva A).
Fatto salvo il confronto in materia previsto in sede di contrattazione aziendale dall'art. 12, parte I e di quanto stabilito in materia di accordi territoriali dall'art. 14, parte I CCNL, per far fronte alle variazioni dell'intensità lavorativa dell'azienda questa potrà realizzare, in aggiunta alle ipotesi di cui al precedente art. 35, parte II, i seguenti regimi d'orario con le seguenti modalità:
1.per le aziende di cui all'art. 32, lett. a.2), parte II: superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite di 44 ore settimanali per un massimo di 16 settimane.
Ai lavoratori a cui si applica tale criterio di flessibilità verrà riconosciuto, in luogo di quanto previsto dall'art. 32, lett. a.2), parte II, un incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti di cui all'art. 68, parte II, pari a 45 minuti per ciascuna settimana di superamento dell'orario normale settimanale;
2.per le aziende di cui all'art. 32, lett. b) e c), parte II: superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite di 44 ore settimanali per un massimo di 16 settimane.
Ai lavoratori a cui si applica tale criterio di flessibilità verrà riconosciuto un incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti di cui all'art. 68, parte II, pari a 45 minuti per ciascuna settimana di superamento dell'orario normale settimanale.
A fronte della prestazione di ore aggiuntive, l'azienda riconoscerà ai lavoratori interessati nel corso dell'anno, una pari entità di riduzione dell'orario di lavoro.
Il 50% delle ore da recuperare sarà articolato secondo il programma di flessibilità.
Il restante 50% delle ore suddette verrà contabilizzato nella banca delle ore e utilizzato dal lavoratore con riposi compensativi.

Art. 35 ter - Flessibilità dell'orario - ipotesi aggiuntiva B).
Nell'ambito del 2° livello di contrattazione, per far fronte alle variazioni dell'intensità lavorativa, le aziende di cui all'art. 32, lett. a.2), b) e c) potranno realizzare accordi, in aggiunta alle ipotesi di cui al precedente art. 35, parte II, sui seguenti regimi d'orario con le seguenti modalità:
1.superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite di 44 ore settimanali per un massimo di 24 settimane;
2.superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite di 48 ore settimanali per un massimo di 24 settimane.
Ai lavoratori a cui si applica il precedente criterio di flessibilità sub 1. verrà riconosciuto un incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti di cui all'art. 68, parte II, pari a 45 minuti, per ciascuna settimana di superamento dell'orario normale settimanale.
Ai lavoratori a cui si applica il precedente criterio di flessibilità sub 2. verrà riconosciuto un incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti di cui all'art. 68, parte II, pari a 70 minuti per ciascuna settimana di superamento dell'orario normale settimanale.
A fronte della prestazione di ore aggiuntive, l'azienda riconoscerà ai lavoratori interessati nel corso dell'anno, una pari entità di riduzione dell'orario di lavoro.
Il 50% delle ore da recuperare sarà articolato secondo il programma di flessibilità.
Il restante 50% delle ore suddette verrà contabilizzato nella banca delle ore e utilizzato dal lavoratore con riposi compensativi.

Art. 35 quater - Procedure.
Le modalità operative della flessibilità sono disciplinate dal presente articolo.
[...]
In caso di mancata fruizione dei riposi compensativi individuali di cui agli artt. 35 bis e ter, le ore di maggior lavoro prestate e contabilizzate nella banca delle ore saranno liquidate con la maggiorazione prevista per le ore di straordinario corrispondente entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di maturazione.
Le ore liquidate a tale titolo devono rientrare nel limiti previsti dall'art. 59, parte II.
Al fine di consentire il confronto di cui al comma 1 degli artt. 35 bis e ter, parte II, le aziende con contrattazione aziendale provvederanno a comunicare il programma di flessibilità alle RSU/RSA e alle OO.SS. territoriali. Le altre imprese effettueranno analoga comunicazione all'Ente bilaterale competente per territorio.
L'azienda provvederà altresì a comunicare per iscritto, con congruo preavviso, ai lavoratori interessati il programma definito d'applicazione della flessibilità; le eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto.
Ai fini dell'applicazione della flessibilità di cui agli artt. 35 bis e 35 ter, parte II, per anno si intende il periodo di 12 mesi seguenti la data di avvio del programma annuale di flessibilità.

Art. 35 quinquies - Banca delle ore.
Le parti, riconoscendo l'opportunità che i lavoratori siano messi in condizione di utilizzare i riposi compensativi di cui all'ultimo comma degli artt. 35 bis e 35 ter, parte II, che sono a disposizione del singolo lavoratore, convengono di istituire la banca delle ore la cui fruizione avverrà con le seguenti modalità:
• i lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per usufruire dei riposi compensativi, non dovranno superare la percentuale del 10% della forza occupata ed escludendo dai periodi dell'anno interessati all'utilizzo dei permessi i mesi di luglio, agosto e dicembre. Per la giornata di sabato o quella di maggiore intensità lavorativa nell'arco della settimana la percentuale non dovrà superare il 5% della forza occupata. Per le unità produttive al di sotto dei 30 dipendenti, tale diritto sarà goduto individualmente e a rotazione tra tutto il personale interessato;
• i riposi compensativi saranno normalmente goduti in gruppi di 4 o 8 ore;
• per rispondere a particolari esigenze aziendali, diverse modalità potranno essere concordate nell'ambito dei confronti previsti in sede decentrata aziendale o territoriale.
[...]

Art. 45 bis - Lavoro ripartito.
[...]
6.Entro il 20 febbraio d'ogni anno, le imprese comunicheranno all'Ente bilaterale territoriale, il numero dei contratti di lavoro ripartito instaurati nell'anno precedente, utilizzando il modello appositamente predisposto dall'Ente stesso.
Dichiarazione a verbale.
Le parti, in considerazione del carattere di novità presentato dalla disciplina del lavoro ripartito, cui assegnano carattere sperimentale, si impegnano ad esaminarne gli effetti in occasione del rinnovo del CCNL.

Titolo XIII - Missioni e trasferimenti
Art. 95 - Infortunio.

Le aziende sono tenute ad assicurare presso l'Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il personale dipendente soggetto all'obbligo assicurativo secondo le vigenti norme legislative e regolamentari.
Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro, quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all'Inail, il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.
[...]

Gravidanza e puerperio
Art. 102 - Astensione dal lavoro.

Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto di astenersi dal lavoro:
a) per i 2 mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso;
c) per i 3 mesi dopo il parto;
d) per un ulteriore periodo di 6 mesi dopo il periodo di cui alla lett. c).
In applicazione e alle condizioni previste dalla sentenza della Corte costituzionale n. 972 dell'11.10.88, per le lavoratrici madri addette a lavori pericolosi, faticosi e insalubri il periodo d'astensione obbligatoria post-partum è fissato in 7 mesi.
[...]

Allegato 1.
Le parti, al fine di rimuovere gli ostacoli che si sono frapposti alla applicazione dell'Accordo sulle RSU 27.7.94, concordano di incontrarsi entro il 15.11.99 per definire un accordo che garantisca - in un quadro di regole certe - la concreta esigibilità dei diritti sindacali in esso contenuti, attraverso procedure praticabili.
Dichiarazione a verbale.
Le parti, entro il mese d'ottobre, s'incontreranno allo scopo di valutare il coordinamento del sistema di relazioni sindacali con il dialogo sociale europeo e le convenzioni OIL.