Regione Marche
Ordinanza 8 marzo 2021, n. 10

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE.

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto l’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale”;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”;
Visto il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”;
Visto il decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021 n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 »”;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 27 febbraio 2021 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Marche, Lombardia e Piemonte”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28 febbraio 2021, con la quale alla Regione Marche sono state applicate, per un periodo di quindici giorni, le misure di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021;
Vista l’ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 3 del 16 febbraio 2021;
Vista l’ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 4 del 20 febbraio 2021;
Vista l’ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 5 del 22 febbraio 2021;
Vista l’ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 6 del 26 febbraio 2021;
Vista l’ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 7 del 2 marzo 2021;
Vista l’ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 8 del 5 marzo 2021;
Visto il verbale n. 161 della riunione del Comitato Tecnico Scientifico (CTS), istituito presso il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, tenutasi in data 27 febbraio 2021;
Vista la relazione istruttoria a firma del Dirigente del Servizio Sanità ID: 22266094|08/03/2021|SAN, agli atti della Segreteria Generale, che così conclude: “alla luce dell’andamento epidemiologico sopra indicato si rileva l’opportunità di ulteriori e significative iniziative, rispetto a quelle in essere, vista l’elevata diffusione della circolazione virale in questo territorio, volte al maggior contenimento del virus Sars- CoV-2 nelle province di Pesaro-Urbino e Fermo. Verrà mantenuto attivo il monitoraggio su tutto il territorio regionale.'1'’’,
Preso atto che dalla relazione sopra richiamata si evince, per i territori della Provincia di Fermo e della Provincia di Pesaro-Urbino, un significativo incremento dei contagi “nell’ultima settimana (01-07 marzo) risulta nella regione Marche un tasso di incidenza Sars-Cov2 su 100.000 abitanti di 340,9 con la seguente distribuzione territoriale ... Provincia di Pesaro Urbino 242,9... Fermo 242,8... ” e che si registra per “la Provincia di Fermo una crescita del +51,83 su 100.000, la provincia di Pesaro Urbino un delta di + 75,74 su 100.000 abitanti”. Infine si rileva un incremento della pressione ospedaliera in ambito regionale “sia in area Intensiva e sia area Medica (% posti letto in Area Intensiva 42,1% aggiornamento al 07 marzo ed Area Medica 52,4%>...)” e che, pertanto, si rende necessario adottare ogni misura di controllo ulteriore al fine di contenere la diffusione del contagio nei territori interessati e tutelare prioritariamente la salute e la sicurezza dei cittadini;
Ritenuto necessario, in forza del principio di precauzione e alla luce della rivalutazione della situazione alla stregua della nuova disciplina e dell’evolversi dei rilievi epidemiologici, proseguire nell’adozione di misure stringenti di isolamento con riferimento ad aree di ambito provinciale nelle quali si rileva un eccezionale peggioramento del quadro epidemiologico;
Sentito il Ministro della Salute;
Sentiti i Prefetti della Regione Marche;
Sentite le Conferenze dei Sindaci dell’Area Vasta 1 e dell’Area Vasta 4;
 

ORDINA

Art. 1

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-CoV-2, a decorrere dalle ore 00:00 del 10 marzo 2021 e fino alle ore 24:00 del 14 marzo 2021, ferme restando le misure statali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, ai territori della Provincia di Fermo e della Provincia di Pesaro Urbino si applicano le misure di cui Capo V (Misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona rossa) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021.
2. Occorre sempre far uso dell’autocertificazione riguardo alle cause giustificative dello spostamento.
3. È fortemente raccomandato di rispettare rigorosamente il divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, all’interno e nelle adiacenze di qualsiasi tipologia di attività e nelle aree pubbliche e private ad uso pubblico, in conformità a quanto previsto dall’articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto- legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.
 

Art. 2

1. La violazione delle disposizioni della presente ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 4 del d.l. 19/2020. All’irrogazione delle sanzioni si provvede ai sensi dell’articolo 3 della l.r. 33/1998, ove non già previsto dalla normativa statale.
 

Art. 3

1. La presente ordinanza può essere modificata o revocata in relazione all’andamento dell’indice di contagio (Rt) e della situazione epidemiologica complessiva in considerazione dei relativi indicatori come individuati dalla normativa nazionale.
2. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti della Regione, ai Presidenti delle Province e ai Sindaci dei Comuni della Regione Marche, ai Rettori delle Università delle Marche, al Direttore dell’ufficio scolastico regionale per le Marche, alla Camera di commercio per le Marche e alle categorie economiche e sociali delle Marche.
3. La presente ordinanza è pubblicata sul BURM e sul sito web della Regione.

Ancona, 8 marzo 2021