Tipologia: CCL
Data firma: 23 febbraio 2021
Validità: 01.01.2020 - 31.12.2022
Parti: ICS Maugeri e Fp-Cgil, Uil-Fpl, Cisl-Fp, Cisl-Medici, Anaao Assombd, Cimo, Umi, Aaroi- Emac
Settori: Sanità privata, ICS Maugeri
Fonte: lombardia.cisl.it


Sommario:

 

Verbale di accordo
Titolo I Disposizioni generali
Art. 1 - Sfera di applicazione del contratto
Art. 2 - Inscindibilità delle norme contrattuali e clausole di rinvio
Art. 3 - Durata, decorrenza del contratto
Titolo II Relazioni e diritti sindacali
Art. 4 - Relazioni sindacali
Art. 5 - Informativa
Art. 6 - Contrattazione decentrata
Art. 7 - Organismi paritetici
Diritti sindacali
Art. 8 - Rappresentanze sindacali e permessi
Art. 9 - Diritto di assemblea
Art. 10 - Contributi sindacali
Art. 11 - Servizi minimi essenziali in caso di sciopero
Titolo III Assunzione
Art. 12 - Norme per l'assunzione in servizio
Art. 13 - Documenti di assunzione
Art. 14 - Visite mediche
Art. 15 - Periodo di prova
Titolo IV Qualifiche e mansioni
Art. 16 - Inquadramento del personale.
Art. 17 - Incarichi
Titolo V Doveri del personale dirigente
Art. 18 - Comportamento in servizio
Art. 19 - Ritardi ed assenze
Art. 20 - Codice disciplinare
Art. 21 - Licenziamenti individuali
Titolo VI Rapporto di lavoro
Art. 22 - Orario di lavoro
Art. 23 - Caratteristiche del rapporto di lavoro
Art. 24 - Indennità di esclusività
Art. 25 - Lavoro supplementare e straordinario

 

Art. 26 - Riposo settimanale e giornaliero
Art. 27 - Festività
Art. 28 - Ferie
Art. 29 - Attività di guardia
Art. 30 - Pronta disponibilità
Art. 31 - Rapporti a tempo parziale
Titolo VII Permessi
Art. 32 - Permessi straordinari
Titolo VIII Malattia ed infortunio
Art. 33 - Trattamento economico di malattia ed infortunio
Titolo IX Responsabilità civile
Art. 34 - Responsabilità civile
Titolo X Vitto ed abiti di servizio
Art. 35 - Vitto
Art. 36 - Abiti di servizio
Titolo XI Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 37 - Cessazione del rapporto di lavoro
Art. 38 - Preavviso
Art. 39 - Trattamento di fine rapporto di lavoro
Art. 40 - Indennità in caso di morte
Titolo XII Trattamento economico
Art. 41 - Struttura della retribuzione.
Art. 42 - Tabelle retributive
Art. 43 - Paga giornaliera e oraria
Art. 44 - Retribuzione di risultato
Art. 45 - Indennità di servizio notturno e festivo
Art. 46 - Retribuzione Individuale di Anzianità
Art. 47 - Indennità di rischio
Art. 48 - Tredicesima mensilità
Art. 49 - Incrementi stipendiali
Art. 50 - Una tantum riparatoria
Addendum contrattuale
Dichiarazioni congiunte


Contratto collettivo di lavoro per la dirigenza medica, dirigenza sanitaria, tecnica, professionale amministrativa degli "Istituti Clinici Scientifici Maugeri spa-Società Benefit

Verbale di accordo
Il giorno 23 febbraio 2021, ICS Maugeri spa Società Benefit […] e Fp Cgil […], Uil Fpl […], Cisl Fp […], Cisl Medici […], Anaao Assombd […], Cimo […], Umi […], Aaroi- Emac […], hanno raggiunto la totale intesa su ogni aspetto e quindi procedono con la sottoscrizione dell'accordo per la stipula del CCL Maugeri che regolamenterà il rapporto di lavoro della Dirigenza Medica e Dirigenza SPTA della sanità privata per il periodo dal 1 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2022.
Le parti si danno atto:
1- del grande sforzo che ognuna di esse ha compiuto per giungere alla definizione di un contratto collettivo molto complesso;
2- che la disciplina contenuta nel CCL Maugeri, introducendo la qualifica dirigenziale per i medici ed il personale Sanitario, Professionale, Tecnico Amministrativo e delle Professioni Sanitarie assunto dal 1/1/2018, così come disciplinata all'interno del Contratto, consente un'importante uniformazione sotto tale aspetto tra il personale destinatario del CCL;
3- che il presente CCL - ferma restando la decorrenza dal 1 gennaio 2020 - è comunque sottoposto alla ratifica da parte dei rispettivi organi deliberanti, che dovrà intervenire entro il 28 febbraio 2021;

Titolo I Disposizioni generali
Art. 1 - Sfera di applicazione del contratto

Il presente contratto disciplina i rapporti di lavoro intercorrenti tra la ICS Maugeri Spa Società Benefit, riconosciuto IRCCS, ed i Dirigenti medici e i Dirigenti dell'area sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa che operano, con rapporto di lavoro dipendente (tempo determinato ed indeterminato), in tutte le Strutture da essa gestite.

Titolo II Relazioni e diritti sindacali
Art. 4 - Relazioni sindacali

Il sistema delle relazioni sindacali è uno strumento per costruire relazioni stabili tra Azienda e soggetti sindacali improntate alla partecipazione consapevole, al dialogo costruttivo e trasparente, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti e obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti.

Art. 5 - Informativa
Nel comune intento di rafforzare corrette relazioni sindacali, le parti convengono circa l'utilità a tale scopo di integrare la contrattazione con una compiuta attività di informazione sui principali istituti regolamentati dal presente CCNL.
A tal fine le parti, nel rispetto dell'autonomia dell'attività imprenditoriale e delle rispettive competenze e responsabilità, si impegnano per l'acquisizione di elementi di conoscenza comune, che consentano alle parti l'acquisizione di informazioni utili all'esame ed alla eventuale trattazione delle problematiche insorte.
In applicazione di quanto sopra, il datore di lavoro fornisce alle OO.SS., previa richiesta e nei limiti previsti dalle disposizioni di legge:
- informazioni riguardanti il personale dirigente medico e non medico (anche con riferimento ai lavoratori distaccati);
- informazioni riguardanti l'organizzazione del lavoro e il funzionamento dei servizi;
- informazioni riguardanti gli eventuali processi di ristrutturazione o riconversione delle strutture e le conseguenti problematiche occupazionali;
- informazioni sui piani di sviluppo dell'azienda.

Art. 6 - Contrattazione decentrata
La contrattazione decentrata e integrativa ha come finalità l'obiettivo di concretizzare relazioni sindacali più compiute, realizzare condizioni di efficienza e buon funzionamento delle strutture e dei presidi, consentire soluzioni più appropriate alle problematiche di gestione del lavoro.
Essa non può essere in contrasto con vincoli e limiti risultanti dal presente contratto e si svolge sulle materie da questo specificatamente individuate.
In particolare, alla contrattazione decentrata è demandato l'accordo che può prevedere l'erogazione di quote economiche aggiuntive correlate ai risultati conseguiti, aventi per obiettivo innovazioni sull'organizzazione del lavoro, incrementi di produttività, di qualità ed altri elementi di competitività, valutati secondo criteri preventivamente concordati tra le parti.
Gli accordi aziendali di cui sopra verranno inviati all'ITL competente entro 30 giorni dalla firma.
La contrattazione integrativa e decentrata si svolgerà inoltre sui seguenti temi: modalità di applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, modifiche dell'articolazione dell'erario di lavoro in ragione delle specificità dei singoli Istituti, criteri per l'attivazione dei piani di welfare.

Art. 7 - Organismi paritetici
L'organismo paritetico realizza una modalità relazionale consultiva finalizzata al coinvolgimento partecipativo delle Organizzazioni sindacali su taluni, rilevanti, aspetti della vita aziendale ai fini del miglioramento dei servizi, della promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere lavorativo, della prevenzione e riduzione del rischio clinico, dello studio degli andamenti occupazionali.
In armonia con quanto previsto dalle disposizioni legislative in vigore ed alle raccomandazioni comunitarie ed al fine di eliminare ogni forma di discriminazione, le parti concordano sulla necessità di istituire comitati paritetici in materia di: pari opportunità, mobbing, whistleblowing, ferma restando la possibilità di istituirne altri, in relazione alle tematiche individuate in sede aziendale, quale ad esempio quella relativa alle aggressioni sul posto di lavoro da parte di persone terze.
I comitati paritetici saranno formati da un componente effettivo e uno supplente designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali sottoscrittrici del presente CCL, nonché da una rappresentanza dell'Azienda numericamente pari alla componente sindacale.
Il regolamento di funzionamento dei comitati paritetici sarà oggetto di specifico accordo tra le parti entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente CCL.

Diritti sindacali
Art. 8 - Rappresentanze sindacali e permessi

Per i livelli di contrattazione nazionale o regionale, la Rappresentanza sindacale è composta dalle rispettive strutture delle OO.SS. firmatarie del presente contratto.
Per la contrattazione nei singoli Istituti, la Rappresentanza sindacale è composta dalle Rappresentanze Sindacali Aziendali di cui all'art. 19 della legge 300/70 e dalle corrispondenti OO.SS. territoriali firmatarie del presente ccl Maugeri.
[…]

Art. 9 - Diritto di assemblea
Ai sensi dell'art. 20, l. 300/70, le rappresentanze aziendali e le OO.SS. firmatarie del presente CCL Maugeri hanno facoltà di indire assemblee, con ordine del giorno e su materie di interesse sindacale e del lavoro, nel limite massimo di 10 ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
Delle assemblee, che potranno riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi, deve essere data comunicazione alla Struttura sanitaria almeno due giorni prima.
Le assemblee dovranno svolgersi di norma nelle prime o nelle ultime ore del turno di servizio al fine di limitare i disagi organizzativi e senza recare pregiudizio alle esigenze proprie degli assistiti. A tal fine, i lavoratori che intendano partecipare all'assemblea dovranno comunicare tale volontà alla Struttura sanitaria preventivamente rispetto all'inizio della riunione.

Titolo III Assunzione
Art. 13 - Documenti di assunzione

Per l'assunzione, il dirigente è tenuto alla presentazione dei seguenti documenti idonei e necessari alla stipula del Contratto di Lavoro:
[…]
h) certificato storico di vaccinazione, se richiesto e necessario;
[…]

Art. 14 - Visite mediche
Prima dell'assunzione in servizio del dirigente, la Struttura potrà accertare la sua idoneità fisica e farlo sottoporre a visita medica da parte di sanitari di strutture pubbliche o private a ciò accreditate. Comunque, il dirigente all'atto dell'assunzione dovrà essere sottoposto a visita medica di idoneità alla mansione secondo quanto previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) e successive modificazioni e integrazioni. Nel corso del rapporto di lavoro, fermo il rispetto del d.lgs. 81/08 e ss.mm.ii., il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.

Titolo V Doveri del personale dirigente
Art. 18 - Comportamento in servizio

Il Dirigente, in relazione alle particolari esigenze dell'assistenza sanitaria, deve improntare il proprio contegno al rispetto ed alla comprensione dell'utente, ispirandosi ai principi della solidarietà umana e subordinando ogni propria azione alla consapevole necessità e responsabilità della sua prestazione.
Il Dirigente deve attenersi alle disposizioni che vengono impartite dall'Amministrazione e dal Direttore Sanitario, per quanto di loro specifica competenza, secondo il modello organizzativo adottato dalla Struttura sanitaria di appartenenza, nel rispetto del codice deontologico, delle norme del presente contratto e del regolamento interno, laddove esistente.

Art. 20 - Codice disciplinare
[…]
Le mancanze del dipendente possono dar luogo all'adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari da parte dell'Amministrazione:
1. richiamo verbale;
2. richiamo scritto;
3. multa non superiore all'importo di quattro ore della retribuzione;
4. sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a dieci giorni.
Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, in relazione alla gravità della mancanza, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
I. intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate - previa verifica della Direzione Sanitaria per i soli Dirigenti medici e sanitari), tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
II. rilevanza degli obblighi violati;
III. responsabilità connesse all'incarico ricoperto dal Dirigente;
IV. grado di danno o di pericolo, anche potenziale, causato all'Amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
V. sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti riguardo al comportamento del Dirigente, di precedenti provvedimenti disciplinari adottati, di concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo fra loro.
Esemplificativamente, a seconda della gravità della mancanza e nel rispetto del principio della proporzionalità, incorre nei provvedimenti di cui sopra il lavoratore che:
a) non si presenti al lavoro omettendo di darne comunicazione prima dell'inizio dell'attività lavorativa e giustificazione, ai sensi dell'art. 19, o abbandoni anche temporaneamente il posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza giustificato motivo;
c) commetta grave negligenza in servizio, o irregolarità nell'espletamento dei compiti assegnati dal responsabile dei servizio/reparto di appartenenza o dalla direzione sanitaria;
d) non si attenga, senza giustificato motivo, alle disposizioni terapeutiche impartite, non esegua le altre mansioni comunque connesse alla qualifica, rispetto alle direttive o disposizioni assegnate dal Responsabile di reparto/servizio di appartenenza o suo sostituto;
e) ometta di registrare la presenza secondo le modalità stabilite nella Unità produttiva di ICS Maugeri di appartenenza;
f) esegua il lavoro affidatogli negligentemente o non ottemperando alle disposizioni aziendali;
g) tenga un contegno scorretto o offensivo verso i degenti, il pubblico e gli altri dipendenti;
h) ponga in essere atti e comportamenti lesivi della dignità della persona nei confronti di altro personale;
[…]
l) ometta di esporre in modo visibile il cartellino identificativo;
m) violi il divieto di fumare come da norma di legge;
[…]
o) non si presenti alla visita medica prevista in ottemperanza delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, salvo che ciò avvenga per giustificati motivi;
[…]
E', altresì, consentito il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo:
A. nei casi previsti dal capoverso precedente, qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità;
[…]
C. recidivo in qualunque mancanza quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione disciplinare nell'arco di un anno dall'applicazione della prima sanzione; recidivo in mancanze già sanzionate nell'arco del biennio precedente;
[…]
E. introduzione di persone estranee nella Struttura, senza giustificata motivazione o senza previa autorizzazione della Direzione di Istituto;
F. abbandono del posto di lavoro, ivi inclusa l'ingiustificata irreperibilità presso la Struttura durante il turno di lavoro notturno;
[…]
J. per tolleranza di abusi commessi da dipendenti di cui venga a conoscenza;
[…]
M. compia volontariamente infrazioni alla legge sulla detenzione e sull'uso degli stupefacenti;
[…]
P. per accertato stato di ebbrezza alcolica e utilizzo di sostanze stupefacenti o psicotrope durante il turno di servizio;
Q. ponga in essere molestie, anche di carattere sessuale, lesive della dignità della persona. Oltre alle ipotesi previste al precedente comma - le quali hanno carattere indicativo e non esaustivo dei casi che possono dar luogo all'adozione del provvedimento del licenziamento per mancanze - la Struttura, in ragione dell'autonomia e dell'alta professionalità riconosciuta al Dirigente, potrà altresì recedere dal rapporto di lavoro per fatti o condotte che, pur non integrando una giusta causa o un giustificato motivo, rappresentino valide ragioni di cessazione del rapporto in relazione al carattere fiduciario insito nella qualifica dirigenziale […]

Titolo VI Rapporto di lavoro
Art. 22 - Orario di lavoro

L'orario normale di lavoro del personale dirigente è fissato in 38 ore settimanali, all'interno del quale sono ricomprese attività cliniche, assistenziali e di aggiornamento così come già definito all'interno degli Istituti/Presidi di ICS Maugeri.
Il prefissato orario settimanale potrà essere articolato su periodi plurisettimanali nell'arco dell'anno, ai sensi del D.Lgs. n. 66/03 con tetti settimanali non inferiori a 30 ore e non superiori a 46 ore per i Dirigenti a tempo pieno.
La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario.
Tale media, in ragione delle particolari esigenze derivanti dall’assistenza sanitaria, sarà riferita ad un periodo di dodici mesi calcolato dalla data di sottoscrizione del presente contratto; ciò è reso necessario dall'esigenza di garantire sempre, senza soluzione di continuità, ottimali livelli di assistenza;! così tutelando il diritto alla salute dei pazienti, attesa la delicata funzione di assistenza e cura espletata nelle strutture sanitarie, che deve essere garantita anche a fronte di eventi imprevedibili (quali malattie, infortuni, maternità, ecc.). Le parti si incontreranno entro 6 mesi per verificare l'applicazione della deroga che precede e per valutarne l'impatto tecnico organizzativo. Ferma restando la durata normale dell'erario settimanale, il dirigente ha diritto di norma ad almeno undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore.
Fermo quanto sopra, le parti concordano sin d'ora che, in sede locale, sarà possibile articolare i turni di lavoro prevedendo un riposo giornaliero consecutivo di 9 ore, previa informativa alle OO.SS., ove ciò si renda necessario al fine di una migliore organizzazione del lavoro in materia di espletamento dell'attività ambulatoriale e del successivo turno di guardia da effettuarsi nella medesima giornata, dell'attività formativa, delle riunioni di reparto.
Eventuali altre eccezioni, al momento non identificabili, che dovessero prevedere una diversa organizzazione, saranno comunque preventivamente discusse in sede di contrattazione aziendale.
I criteri per la formulazione dei turni e dell'orario di servizio saranno stabiliti dalla Direzione sanitaria entro il primo trimestre di ciascun anno previo confronto con le OO.SS.
Qualora il Direttore Sanitario ne ravvisi la necessità, detti turni potranno essere modificati, d'intesa con le OO.SS., anche nel corso dell'anno, fatte salve le prerogative del Direttore Sanitario.
Per settori di particolare e speciale attività medico-chirurgica può essere adottato, a giudizio dell'Amministrazione della Struttura sanitaria, il rapporto part-time, che sarà regolato secondo le norme della legislazione in materia e dall'art. 30 del presente contratto.
Le variazioni dal tempo pieno al part-time (e viceversa) potranno essere effettuate dall'Amministrazione, su richiesta dell'interessato e in base a particolari esigenze organizzative della Struttura sanitaria, previa intesa con il dirigente interessato.
Per i Dirigenti a rapporto di lavoro a 38h settimanali, l'orario giornaliero sarà articolato di norma su sei giorni lavorativi e, dove l'organizzazione aziendale lo consenta, anche su cinque giorni lavorativi, con orario giornaliero di turno non inferiore a 4 ore, fatte comunque salve le attribuzioni del Direttore Sanitario e secondo un modello organizzativo del quale sarà data informativa alle OO.SS. Qualora l'orario giornaliero di lavoro superi le 6 ore continuative, il dirigente ha diritto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 8 del D.Lgs. 66/2003 a beneficiare di un intervallo per pausa le cui modalità e durata saranno stabilite in sede aziendale, possibilmente d'intesa con le OO.SS. firmatarie del presente CCL.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1, D.Lgs. 66/2003, le parti convengono, al fine di garantire l'assistenza ai pazienti in maniera continuativa nelle 24 ore e al contempo la tutela della salute dei dirigenti e il loro diritto al riposo, di stabilire il più ampio termine di sette giorni sul quale calcolare come media il limite delle otto ore di lavoro notturno nelle 24 ore, consentendo così la prestazione di un tetto massimo di 24 ore di lavoro notturno all'interno di un arco temporale di sette giorni, non potendo però superare il singolo turno notturno le 12 ore, oltre la pausa minima prevista dalla normativa vigente.

Art. 25 - Lavoro supplementare e straordinario
In considerazione delle funzioni e delle responsabilità dei dirigenti, eventuali protrazioni dell'orario si intendono compensate dal trattamento economico complessivo nonché dalla retribuzione di risultato.
L'orario eccedente le 38 ore settimanali per i dirigenti a tempo pieno darà luogo a lavoro straordinario solo nei seguenti casi:
- lavoro prestato nel corso del servizio di pronta disponibilità,
- autorizzazione del RUO e dal Direttore di Istituto, previa verifica della Direzione Risorse Umane
Nelle suddette ipotesi, in conformità con quanto previsto all'art. 5 comma 5 del D.Lgs n. 66/2003, il lavoro straordinario sarà retribuito con una maggiorazione della paga oraria di cui all'art. 43 […]
In alternativa a quanto previsto nel capoverso che precede, il Dirigente - purché abbia assolto integralmente il proprio debito orario - potrà richiedere, entro i 15 giorni successivi, il recupero dell'orario aggiuntivo prestato nel corso del mese successivo, compatibilmente con le esigenze di servizio.
Si considera lavoro in orario notturno quello eseguito tra le ore 22.00 e le ore 6.00; si considera festivo quello eseguito nelle festività di cui all'art. 25 e nelle giornate programmate come riposo settimanale.

Art. 26 - Riposo settimanale e giornaliero
Tutti i dirigenti hanno diritto ad un riposo settimanale di 24 ore consecutive in un giorno che di norma deve coincidere con la domenica.
Il suddetto periodo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni.
Nel caso di mancata coincidenza del giorno di riposo con la domenica, questa verrà considerata come una normale giornata di lavoro e la relativa retribuzione non subirà alcuna maggiorazione ad eccezione della corresponsione dell'indennità festiva.
Il riposo settimanale non è rinunciabile e non può essere monetizzato.
Nel rispetto dei principi generali di salute e sicurezza, tenuta nel dovuto conto la primaria esigenza di preservare la continuità assistenziale, al dirigente sono riconosciute - fermo quanto previsto all'art. 22 del presente CCL - di norma 11 ore di riposo di riposo consecutivo nell'arco delle 24, al fine di garantire idonee condizioni di lavoro ed il pieno recupero delle energie.

Art. 28 - Ferie
[…]
I Dirigenti, ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 151/2015 e s.m.i., compatibilmente con le esigenze di servizio, possono cedere, a titolo gratuito e su base volontaria, le ferie da loro maturate ai sensi del presente articolo (ivi inclusi i quattro giorni di ferie sostitutivi delle festività soppresse) ad altri lavoratori della medesima Struttura, al fine di consentire a questi ultimi di assistere i figli minori, parenti ed affini entro il secondo grado, i quali, per le particolari condizioni di salute, necessitino di cure costanti.
In ogni caso, la cessione di cui sopra deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla legge e non può riguardare il periodo minimo di ferie di cui all'art. 10 d.lgs. 66/2003 e s.m.i.
La cessione delle ferie non deve comportare oneri o spese aggiuntive per la Struttura.
[…]

Art. 29 - Attività di guardia
[…]
Il Dirigente può essere chiamato di norma ad effettuare fino a 5 turni mensili di guardia notturna di 12 ore.
I servizi di guardia sono effettuati a rotazione tra tutto il personale interessato, afferente all'U.O., salve diverse previsioni che potranno essere adottate previo confronto sindacale. Previa espressa richiesta al Direttore di Istituto, è escluso dal servizio di guardia il personale titolare di incarico di struttura complessa se non in caso di emergenze non preventivabili.
Fermo quanto previsto dall'art. 22 del presente CCL, si conferma il principio che al turno di guardia notturno fa seguito di norma un riposo continuativo di 11 ore, e che di norma non possono essere previsti due servizi di guardia notturna consecutivi.
In sede di preventiva pianificazione dei turni di guardia, e salvo quanto previsto dall'art. 22 del presente CCL, non potranno essere programmati riposi di durata inferiore a quanto sopra definito. Nei casi di mancato rispetto, a consuntivo, di tale norma, in relazione a situazioni eccezionali, autorizzate dalla Direzione sanitaria, riconducibili ad esigenze cliniche o organizzative di ICS Maugeri, ovvero ad esigenze personali dei Dirigenti, la documentazione relativa potrà essere visionata periodicamente dalla Direzione Sanitaria ed analizzata all'interno del Risk Management.
Il servizio di guardia è svolto all'interno del normale orario di lavoro. […]

Art. 30 - Pronta disponibilità
Ove ne ravvisi la necessità, la Struttura sanitaria può istituire un servizio di pronta disponibilità in base a criteri tecnici e modalità concordate tra il Direttore Sanitario e le OO.SS.
Il servizio di pronta disponibilità per il personale il cui rapporto è disciplinato dal presente contratto
non può superare i 10 turni al mese, salve diverse previsioni che potranno essere stabilite a livello di contrattazione decentrata; […]
I turni di pronta disponibilità devono comunque essere prefissati dal Direttore Sanitario d'intesa con le OO.SS. Di norma sono possibili due turni di reperibilità consecutivi nelle giornate di sabato e domenica/festivi.
In caso di chiamata sarà inoltre dovuto il pagamento delle ore di effettivo servizio prestato con le maggiorazioni previste dalla regolamentazione del lavoro supplementare e straordinario o come recupero orario su richiesta del Dirigente.
Resta inteso che l'eventuale svolgimento di attività lavorativa durante il turno di pronta disponibilità sospende, per la sua durata, il periodo di riposo giornaliero, che proseguirà a decorrere alla cessazione della prestazione resa in regime di pronta disponibilità.
Al servizio di pronta disponibilità sono tenuti di norma tutti i Dirigenti.
Nei limiti concessi dalle esigenze organizzative, possono essere esentati dal Direttore di Istituto dal servizio di pronta disponibilità, a domanda, i Dirigenti di età superiore ai 60 anni.

Art. 31 - Rapporti a tempo parziale
[…]
Al lavoratore a tempo parziale dovrà essere garantito un trattamento economico e normativo non inferiore a quello del Dirigente a tempo pieno di pari inquadramento, in proporzione all'erario prestato.
La Struttura sanitaria può richiedere, in via occasionale e comunque con un preavviso di almeno due giorni, la variazione temporale della prestazione lavorativa.
[…]
Ai fini del computo dei lavoratori, il Dirigente a tempo parziale è calcolato in proporzione all'orario svolto.

Titolo VII Permessi
Art. 32 - Permessi straordinari

[…]
3) Congedi per le dirigenti vittime di violenza.
La dirigente, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere debitamente certificati, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 80/2015, ha diritto di astenersi dal lavoro, per motivi connessi a tali percorsi, per un periodo massimo di congedo di 90 giorni lavorativi, da fruire nell'arco temporale di tre anni decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato.

Titolo X Vitto ed abiti di servizio
Art. 35 - Vitto

Nelle Strutture sanitarie ove esiste il servizio di mensa per il personale dipendente, il Dirigente ha diritto di usufruire del servizio stesso nei giorni di effettiva presenza al lavoro.
[…]

Titolo XII Trattamento economico
Art. 47 - Indennità di rischio

Al dirigente medico classificato di categoria "A" da parte dell'esperto qualificato, ai sensi del d.lgs. n. 17 marzo 1995, n. 230, viene riconosciuta l'indennità di rischio da radiazioni pari a 1.240,00 euro lorde annue frazionabile in rapporto all'effettivo servizio svolto. Detta indennità è comunque riconosciuta ai dirigenti medici radiologi, salvo che siano adibiti a servizi che non prevedano l'esposizione al rischio da radiazioni.
Ai dirigenti medici sopra individuati, con l'eccezione di cui al comma che precede, compete altresì un periodo di permesso retribuito di giorni 15 di calendario.