Categoria: Normativa regionale
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Regione Veneto
Ordinanza 9 marzo 2021, n. 36
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni in materia scolastica.


NOTE PER LA TRASPARENZA: Alla luce dell’esperienza maturata e dei dati epidemiologici e sanitari raccolti, vengono adottate misure di adeguamento delle restrizioni disposte con precedenti provvedimenti.
 

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2 lettera q) e 118, della Costituzione;
Visti l’art. 32 l. 833/78, l’art. 117, d.lgs. 112/98, l’art. 50, comma 5, d.lgs. 267/00 e il d.lgs. 1/18;
Premesso che l’Organizzazione Mondiale della Sanità in data 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia Covid-19 un’emergenza di sanità pubblica internazionale;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020, con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l’articolo 3;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con legge 14 luglio 2020 n. 74 e in particolare l’art. 1, comma 16, ultimo periodo, che dispone che “In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 2 maggio 2020, e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d'intesa con il Ministro della salute, anche ampliative”;
Visto il decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125 “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2021 “Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, pubblicata in G.U. Serie Generale n.15 del 20-01-2021;
Vista l’ordinanza 29 gennaio 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per le Regioni Calabria, Emilia Romagna, Lombardia e Veneto”, con la quale il Ministro della Salute ha disposto la cessazione, con effetto dal 1° febbraio 2021, dell’applicazione della disciplina di cui all’art. 2, d.p.c.m. 14.1.2021;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, che all’art. 21 dispone che la misura di cui al primo periodo dell'art. 43 “può altresì essere disposta dai Presidenti delle regioni o province autonome in tutte le aree regionali o provinciali nelle quali l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi sia superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti oppure in caso di motivata ed eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico”;
Ritenuto più opportuna la suddivisione del territorio regionale negli ambiti corrispondenti ai distretti sanitari rispetto agli ambiti provinciali, considerato che la popolazione dei distretti è vicina per eccesso, nella maggior parte dei casi, e in misura minore, per difetto, al numero di 100.000 abitanti, che rappresenta la base di riferimento per la determinazione dei casi di contagio in presenza dei quali può essere disposta la misura di limitazione della didattica in presenza ai sensi dell’art. 21, comma 2, Dpcm 2.3.2021, consentendo ciò un più rapido e tempestivo intervento preventivo, senza dare al contempo luogo a sospensione della didattica in presenza in ambiti territoriali troppo ampi o addirittura sull’intero territorio regionale in assenza di un’effettiva esigenza riguardante tutto il territorio regionale, né in ambiti troppo limitati, com’è normalmente quello comunale, non adeguato ad esprimere in modo adeguato il livello complessivo di impatto del contagio sul sistema sanitario;
Rilevato che rimane ferma la possibilità per i singoli comuni di intervenire in relazione alla situazione epidemiologica caratterizzante il singolo territorio nel rispetto dei parametri nazionali;
Ritenuto di intervenire con la suddetta misura della sottoposizione a didattica a distanza a partire dalla seconda classe delle scuole secondarie di primo grado, alla luce delle evidenze scientifiche relative alle fasce di età di contagio prevalente e in analogia con quanto disposto con riguardo ad aree soggette a limitazione da decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri anteriori a quello vigente, salva l’autorizzazione che si rilascia fin d’ora al Sisp di individuare anche classi di ordine e grado inferiori da sottoporre a didattica a distanza in presenza dei pertinenti presupposti epidemiologici;
Vista la relazione della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria ed il conseguente parere favorevole alla presente ordinanza della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;
Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
 

ORDINA

 

A) Misure relative alla didattica presso le istituzioni scolastiche
1. È disposta la didattica esclusivamente con modalità a distanza per gli studenti a partire dalla seconda classe delle scuole secondarie di primo grado e per le classi delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, anche serali, aventi sedi nel territorio dei distretti sanitari in relazione ai quali il SISP competente rileva un livello di contagio superiore a quello di 250 casi su 100.000 abitanti su base settimanale.
2. La misura di cui al punto precedente ha effetto dal giorno indicato nella comunicazione con la quale il SISP competente per ciascun distretto informa gli istituti scolastici del relativo territorio dell’avvenuto superamento del livello di contagio di 250 casi su 100.000 abitanti. Deve, comunque, essere garantito un preavviso di 48 ore alle scuole.
3. La comunicazione del SISP indica anche la durata della sospensione della didattica in presenza, che non potrà essere inferiore a 14 giorni.
4. Il SISP è autorizzato ad individuare, con la comunicazione di cui al punto 2, classi di qualsiasi ordine e grado inferiori alla classe seconda delle scuole secondarie di primo grado ai fini della sottoposizione a didattica a distanza, in considerazione al livello e all’evoluzione del contagio.
5. Resta fermo lo svolgimento in presenza delle attività didattiche che richiedano l’uso dei laboratori e per l’effettiva inclusione gli studenti disabili o con bisogni educativi speciali.

B) Disposizioni finali
La presente ordinanza ha effetto dalla pubblicazione fino al 6 aprile 2021, salva proroga o modifica anticipata disposta con apposita ordinanza conseguente al mutamento delle condizioni di contagio.
La violazione delle presenti disposizioni comporta, salva la responsabilità penale per le pertinenti fattispecie, l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 e dall’art. 2 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, oltre a quelle previste dalle ordinanze prorogate.
L’accertamento delle violazioni, con possibile applicazione delle misure cautelari, compete agli organi di polizia di cui all’art. 13 della legge n. 689/81; le sanzioni pecuniarie sono destinate all’ente di appartenenza dell’organo accertatore; l’applicazione delle sanzioni pecuniarie e accessorie compete, per quanto riguarda la violazione delle ordinanze regionali, ai comuni ai sensi della l.r. 10/77.
La presente ordinanza viene comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, all’Ufficio Scolastico Regionale, ai Prefetti, alle Aziende Ulls e ai Sindaci.
È incaricata dell’esecuzione del presente provvedimento la Direzione competente.
Il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
Il presente atto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
 

Firmato Dott. Luca Zaia