Categoria: 2009
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Tipologia: Contratto integrativo regionale
Data firma: 8 luglio 2009
Validità: 08.07.2009 - 31.07.2011
Parti: Regione Campania, Uncem Campania e Fail-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Sistemazione Idraulico-forestale, Campania
Fonte: FLAI-CGIL

Sommario:

 Premessa
Articolo 1 Sfera di applicazione
Articolo 2 Decorrenza e durata
Articolo 3 Osservatorio regionale del settore
Articolo 4 Struttura della contrattazione
Articolo 5 Formazione professionale
Articolo 6 Previdenza complementare
Articolo 7 Permessi straordinari
Articolo 8 Diritto allo studio
Articolo 9 Classificazione degli impiegati e operai
Articolo 10 Lavori pesanti e lavori in acqua
Articolo 11 Sicurezza
Articolo 12 Servizio di prevenzione e lotta agli incendi boschivi
Articolo 13 Carenza malattia
 Articolo 14 Reperibilità
Articolo 15 Cassa integrazione guadagni
Articolo 16 Assunzioni
Articolo 17 Garanzie occupazionali
Articolo 18 Retribuzione
Articolo 19 Salario per obiettivo
Articolo 20 Indennità di mensa
Articolo 21 Modalità di pagamento
Articolo 22 Anticipazione trattamenti previdenziali e assistenziali
Articolo 23 Diritti sindacali
Articolo 24 Contributi per l'assistenza contrattuale
Articolo 25 Decorrenza economica - Norme finali
Articolo 26

Regione Campania contratto integrativo regionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria

Il giorno 8 del mese di luglio dell'anno 2009 in Napoli, tra Regione Campania - Assessorato all'Agricoltura - Rapporti con i Commissariati [...], Uncem Campania [...], Fai-Cisl [...], Flai-Cgil [...], Uila-Uil [...] si è rinnovato il Contratto regionale di lavoro che integra il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico- agraria 01/01/2006 - 31/12/2009

Articolo 1 Sfera di applicazione
Il presente contratto regionale di lavoro (di seguito CIRL), di natura privatistica, integra il contratto collettivo nazionale di lavoro (di seguito CCNL) con decorrenza 01/01/2006-31/12/2009, siglato in data 8 agosto 2006, e si applica ai rapporti di lavoro fra gli impiegati e operai e le Comunità Montane, gli Enti pubblici, i Consorzi forestali, le Aziende speciali ed altri Enti che, con finanziamento pubblico ed in amministrazione diretta o in affidamento o in concessione se cooperative o enti ed imprese di altra natura, svolgono attività di:
• sistemazione e manutenzione idraulico-forestale ed idraulico-agraria;
• imboschimento e rimboschimento;
• miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse,
• difesa del suolo;
• opere di ingegneria naturalistica;
• attività di prevenzione e lotta agli incendi boschivi;
• valorizzazione ambientale e paesaggistica.

Articolo 3 Osservatorio regionale del settore
L'Osservatorio Regionale del settore, di cui all'art. 3 del CCNL, già istituito, è rinnovato con provvedimento dell'Assessore all'Agricoltura tra la Regione Campania, l'Uncem Campania, l'Upi Regionale e le Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL e del presente accordo.
L'Osservatorio è costituito da:
• 6 rappresentanti delle Organizzazioni sindacali, dalle stesse designati;
• 3 rappresentanti dell'Uncem Regionale, dalla stessa designati;
• m1 rappresentante dell'Upi Regionale, dalla stessa designato;
• 2 rappresentanti della Regione Campania designati dall'Assessore all'Agricoltura.
L'Osservatorio Regionale è presieduto dall'Assessore all'Agricoltura, o suo delegato, che ne disciplina il funzionamento con il provvedimento di rinnovo.
Le funzioni di Segreteria sono assicurate da un funzionario del Settore Foreste, Caccia e Pesca dell'AGC Sviluppo Attività Settore Primario.
I compiti dell'Osservatorio sono quelli indicati nell'art. 3 del CCNL, nonché:
a. esaminare e comporre, entro 60 giorni dalla segnalazione di una delle parti, le controversie collettive insorte per l'applicazione o l'interpretazione di norme di legge in materia di lavoro ovvero in sede d'interpretazione e applicazione del CCNL e del presente CIRL, attraverso meccanismi di conciliazione volontaria e di composizione arbitrale;
b. modificare e individuare nuove qualifiche di mestiere o profili, su proposta formulata, anche individualmente, dalle parti sindacali firmatarie del presente accordo ovvero direttamente dalle parti datoriali;
[...]
d. esprimere parere sui progetti di formazione nonché sulle proposte di variazione di livello presentate dalle parti datoriali nel rispetto della normativa vigente.
e. proporre ai competenti Assessorati della Giunta regionale programmi di formazione, individuando possibili fonti di finanziamento, sia pubbliche sia private.
Le parti si impegnano a designare i propri componenti entro quindici giorni dalla firma del presente accordo.
L'Osservatorio è convocato dal Presidente almeno ogni tre mesi e comunque in caso di richiesta di convocazione pervenuta da almeno due Enti o organismi rappresentati.

Articolo 4 Struttura della contrattazione
Le parti concordano che a livello aziendale devono essere oggetto di contrattazione tra le parti le materie inerenti a:
organizzazione del lavoro - attività di contrasto agli incendi boschivi - modalità di godimento dei permessi per diritto allo studio - centro di raccolta e ubicazione -garanzia occupazionale e turn over - criteri di rotazione dei lavoratori addetti ai lavori nocivi e pesanti - modalità di attuazione della reperibilità - gestione degli orari di lavoro e delle ferie, con particolare riguardo alla determinazione del monte annuo destinato ad attuare la flessibilità di orario stagionale.
Le parti datoriali, a livello aziendale e sentite le Organizzazioni sindacali provinciali e le Rappresentanze sindacali aziendali (di seguito RSA), elaborano e quindi formulano all'Osservatorio di cui all'art. 3, motivate proposte relative ai progetti di formazione, variazioni di livello nonché modifica e individuazione di nuove qualifiche di mestiere e profili.
Le parti datoriali si confrontano con le Organizzazioni sindacali provinciali e le RSA sulla programmazione annuale degli interventi, precedentemente all'inoltro alle competenti strutture regionali.

Articolo 5 Formazione professionale
Rispetto alle nuove esigenze, che richiedono professionalità diverse, le parti concordano sulla necessità di organizzare, sulla scorta delle proposte presentate dalla parte datoriale ed approvate dall'Osservatorio, corsi, anche on the job, finalizzati alla riqualificazione degli addetti, anche attraverso l'incentivazione dell'adesione al fondo per la formazione continua - FonCoop, con riferimento alla complessità degli interventi da realizzare e con particolare riguardo a:
• attività di prevenzione e spegnimento incendi boschivi ed attività connesse;
• produzione di biomasse forestali;
• tecniche di ingegneria naturalistica;
• sicurezza ed infortunistica sul lavoro.
• attività di sostegno alla fruizione pubblica delle foreste.

Articolo 10 Lavori pesanti e lavori in acqua
I lavori classificati pesanti sono i seguenti:
■ facchinaggio (pesi superiori a 30 Kg);
■ muso continuo di motosega e decespugliatore;
■ riempimento di gabbionate metalliche;
■ apertura a mano di buche in zona rocciosa di natura calcarea o effusiva,
■ sistemazione di pali a oltre 30 cm di profondità in zona rocciosa di natura calcarea o effusiva;
■ interventi in condizioni dichiarate di emergenza e di calamità naturale;
■ interventi di spegnimento incendi.
Agli operai addetti si applica di norma l'istituto della rotazione con un impiego massimo complessivo di 4,5 ore giornaliere in tali attività e l'utilizzo in altre mansioni per il rimanente orario di lavoro giornaliero.
In caso di utilizzo, per motivi eccezionali, per più di 4,5 ore giornaliere, spetta una riduzione dell'orario di lavoro, a parità di salario, di tre ore.
La rotazione degli addetti viene concordata a livello aziendale.

Articolo 11 Sicurezza
In materia di sicurezza si applica la normativa prevista dal D.Lgs. n. 81/2008.

Articolo 12 Servizio di prevenzione e lotta agli incendi boschivi
Il servizio viene svolto dagli operai riconosciuti fisicamente idonei ai sensi della normativa vigente, dando la precedenza preferibilmente a quelli che hanno già svolto tale servizio.
Agli addetti viene corrisposta l'indennità antincendio prevista dall'art.57 del CCNL.
Al fine di promuovere una maggiore efficacia nella prevenzione e lotta agli incendi boschivi, viene istituito un fondo a favore degli Enti che abbiano conseguito significativi risultati, da finanziare annualmente sulla base delle disponibilità del bilancio regionale.
Gli obiettivi perseguiti dal servizio, e che attraverso la costituzione del fondo si intende incentivare sono i seguenti:
■ introduzione di operazioni integrate per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi;
■ adozione di un'idonea organizzazione che consenta una maggiore efficacia:
- dell'azione di avvistamento;
- della tempistica di intervento;
- dell'azione di spegnimento da terra e in ausilio ai mezzi aerei;
- nel contenimento delle superfici percorse dal fuoco.
Ai fini del perseguimento dei predetti obiettivi vengono individuati tre indicatori di riferimento correlati agli obiettivi stessi:
■ numero di incendi;
■ superfici boscate percorse dal fuoco;
■ tipologia della vegetazione interessata dagli incendi.
Annualmente, sentite le parti interessate l'Assessorato all'Agricoltura stabilisce il valore dei suddetti indicatori di riferimento e disciplina l'accesso al fondo sulla base dei seguenti criteri:
■ valutazione, entro 90 giorni dal termine del periodo di massima pericolosità, degli indicatori di riferimento sulla base dei dati medi degli eventi - numero di incendi, superfici boscate percorse dal fuoco e qualità/tipologia della vegetazione interessata.
■ raffronto tra i risultati conseguiti da ciascun Ente delegato e gli indicatori di riferimento a livello regionale, tenendo conto di eventuali situazioni di particolare criticità a livello locale;
■ attribuzione delle risorse previste dal fondo unicamente in favore degli Enti che hanno conseguito risultati pari o migliori rispetto agli indicatori di riferimento regionali e in proporzione allo scarto conseguito.
Le risorse assegnate vengono attribuite esclusivamente ai lavoratori, impiegati e operai, impegnati nell'attività antincendio e i cui rapporti vengono disciplinati dal presente accordo.
Per l'anno 2009 la dotazione del fondo viene determinata pari a euro centomila.

Articolo 14 Reperibilità
L'istituto della reperibilità è rimesso a specifiche intese da definirsi mediante apposito accordo scritto fra datore di lavoro e le RSA.
L'accordo, di norma, deve tenere conto delle seguenti indicazioni operative.
In caso di incendio, di calamità naturali o di altri servizi che prevedono l'istituto della reperibilità, gli operai forestali, su disposizione del datore di lavoro, sono tenuti a rendersi reperibili presso luoghi in cui sia possibile la comunicazione telefonica e dai quali si possa raggiungere il posto di lavoro assegnato entro 30 minuti, con i mezzi di cui i lavoratori dispongono o con quelli messi eventualmente a disposizione dal datore di lavoro.
In caso di inadempienza da parte del lavoratore, si applica quanto previsto all'art. 25 del CCNL vigente.
L'istituto della reperibilità può essere attivato sia per i lavoratori già impiegati in squadre di servizio antincendio sia per i restanti lavoratori ritenuti idonei, ma, in quest'ultimo caso, in numero non superiore alla metà degli addetti all'attività antincendio.
Essa può essere richiesta anche per un periodo non lavorativo festivo di fine settimana.
I turni devono essere disposti in modo che ad ogni dipendente sia garantita almeno una giornata di riposo alla settimana.
Qualora il lavoratore reperibile in giornata di riposo settimanale sia chiamato a svolgere prestazioni, va concesso, nella settimana successiva, il recupero di un numero di ore pari a quelle effettivamente svolte.
La concreta applicazione della reperibilità per quanto concerne le modalità di chiamata in servizio, la disciplina dei turni, la localizzazione dei centri di avvio e quanto non previsto dal presente articolo, sono rimessi a specifiche intese da definirsi mediante accordo fra datore di lavoro e le RSA.
Il trattamento economico è quello previsto all'art. 56 del CCNL vigente cui si aggiunge un'ulteriore indennità pari al 1,0% del salario minimo conglobato di livello e salario integrativo regionale vigente.

Articolo 26
Per quanto non contemplato nel presente accordo, valgono le norme previste dal CCNL vigente, fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente esistenti.