Categoria: Giurisprudenza amministrativa (CdS, TAR)
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T.A.R. Lazio, Sez. 1 bis, 16 agosto 2012, n. 7363 - Concessione dei benefici previsti per le vittime del dovere


 

 

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)


N. 07363/2012 REG.PROV.COLL. N. 10702/2011 REG.RIC.

ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 10702 del 2011, proposto da:
D'O.M., S.M. e F.M. rappresentati e difesi dall'avv. Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio eletto presso Angelo Fiore Tartaglia in Roma, viale delle Medaglie D'Oro, 266;
contro
Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze entrambi rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura dello Stato domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento rigetto domanda di concessione dei benefici previsti dal d.p.r. 243/06 e ss.mm.ii. quale equiparato a vittima del dovere in relazione all'infermità "neoplasia gastrica con metastasi epatica” causa del decesso di M.V.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e del Ministero dell'Economia e delle Finanze; Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 giugno 2012 il cons. Giuseppe Rotondo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FattoDiritto


Con il ricorso in esame, i ricorrenti, familiari di M.V. deceduto il 27/3/2001, chiedono l’annullamento - in uno con i pareri resi dal Comitato di verifica per le cause di servizio n. 30987/2009 e 30700/2010 - del decreto n. 48, datato 6/9/2011, con il quale il Ministero della Difesa ha respinto l’istanza di O.M. (vedova di M.V.) tendente ad ottenere la concessione dei benefici previsti dal DPR n. 243/2006, quale equiparato alle vittime del dovere, in relazione all’infermità “Neoplasia gastrica T2 N3 M + metastasi epatica”.
In punto di fatto, essi espongono che nel periodo dal 26 giugno 1997 al 27 agosto 1997 il M.V. ha partecipato alla missione internazionale di pace in Bosnia Herzegovina in qualità di sottufficiale dell’E.I., nel corso della quale egli si è trovato ad operare in ambienti e territori devastati da conflitti bellici ed altamente inquinanti.
La zona di Sarajevo, riferiscono gli interessati, è stata oggetto di pesanti bombardamenti anche con ordigni bellici ad uranio impoverito/depleto. Il de cuius, inoltre:
-è stato sottoposto a molteplici vaccinazioni che ne hanno indebolito le difese immunitarie; -ha operato in condizioni igieniche, ambientali ed alimentari assai precarie (acqua certamente inquinata, cibi del posto e inscatolati fornitigli dall’Amministrazione, condizioni alloggiative precarie, senza specifici orari di servizio, condizioni climatiche avverse e zone polverose).
Tornato in Patria, è stato ricoverato presso il Presidio Ospedaliero di Gemona nel Friuli il 2 gennaio 2001 dove gli veniva diagnosticata una “neoplasia gastrica + metastasi epatica” per la quale in data 15 marzo 2001 presentava istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.
La forma tumorale che lo aveva colpito lo ha condotto alla morte il 27 marzo 2001.
In relazione all’infermità innanzi specificata, la vedova ed i figli del sottufficiale hanno presentato domanda di riconoscimento dei benefici di cui al D.P.R. n. 243/2006
Con il decreto impugnato, l’Amministrazione ha respinto l’istanza sulla scorta del parere negativo e del parere di riesame resi dal Comitato di Verifica per le cause di servizio, rispettivamente, nelle adunanze n. 48/2010 e n. 129/2011 “Considerato che non sussistono le condizioni previste dal D.P.R. 243/2006”.
Nel parere n. 30987/2009, reso nell’adunanza n. 48/2010, il Comitato di Verifica: “Preso atto del processo verbale n. 483 del 15/5/2003 della commissione ospedaliera di Udine …”; Considerato che per l’infermità Neoplasia gastrica con metastasi epatiche (causa del decesso), ai sensi del DPR n. 461/2001 è stato espresso parere negativo e che ai fini del riconoscimento dei benefici del DPR n. 243/2006 il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio è presupposto necessario … (ha espresso) … parere negativo ai fini del riconoscimento del diritto ai benefici previsti dal detto DPR 7 luglio 2006, n. 243. Inoltre dall’esame degli atti non si evidenziano condizioni ambientali ed operative di missione comunque implicanti l’esistenza e il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che abbiano esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle condizioni di svolgimento dei compiti di istituto e che si pongano come causa ovvero concausa efficiente e determinante dell’infermità in questione”.
Nel parere di riesame, il Comitato: “Preso atto del processo verbale n. 483 del 15/5/2003 della commissione ospedaliera di Udine …”; considerato che per l’infermità Neoplasia gastrica con metastasi epatiche (causa del decesso) si conferma il precedente parere negativo, in quanto nelle osservazioni presentate dall’interessato non si rilevano elementi di valutazione tali da far modificare il precedente giudizio … delibera esprimere il chiesto parere nel senso indicato in parte motiva”.
I ricorrenti, nel gravarsi avverso il decreto e gli atti presupposti, ha dedotto un unico, articolato motivi di ricorso per violazione del DPR n. 243/2006 nonché eccesso di potere sotto vari profili.
Come seguono le censure:
a) non si comprende come il Comitato di Verifica prima e, quindi, il Ministero non abbiano collegato, anche secondo il generale criterio probabilistico, la patologia che ha condotto alla morte il M.V. con le particolari condizioni ambientali ed operative esistenti durante la missione di pace cui lo stesso si è trovato ad operare;
b) in relazione all’impiego nella missione di pace, il ricorrente si è trovato ad operare in siti devastati da bombardamenti senza essere munito di protezione, in un ambiente altamente inquinato da esalazioni e residui tossici derivanti dalla combustione ed ossidazione dei metalli pesanti causate dall’impatto e dall’esplosione delle munizioni utilizzate per le operazioni belliche;
c) all’interno delle sue cellule tumorali sono state riscontrate micro e nano particelle di metalli pesanti, prova del contatto con ambienti bellici contaminati;
d) le nano particelle di metalli pesanti e sostanze chimiche rinvenute nei tessuti neoplastici del militare sono l’evidente prodotto delle esplosioni di proiettili all’uranio impoverito per come reso evidente dalla c.d. relazione di “Eglin” (progetto di ricerca americano 1977/1978)oltre che: dal Progetto Europeo coordinato dalla dott.ssa Gatti; dalla Conferenza di Bagnoli del 1995; dalle “Regole d’oro dettate nel 1990 dagli Stati Uniti d’America (norme di protezione USA per la Somalia); dal D.Lvo n. 239/1995; dalla Risoluzione ONU n.1996/16; dalla direttiva del Ministero della Difesa del 26/11/1999; dagli studi eseguiti dall’Università di Modena e Reggio Emilia;
e) non è condivisibile l’assunto del Comitato di Verifica secondo il quale non è possibile esprimersi favorevolmente in relazione alla richiesta di riconoscimento dei benefici in parola in quanto, per l’infermità in questione, è già stato espresso parere negativo ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, trattandosi di distinti nessi eziologici.
Si è costituto il Ministero della Difesa.
All’udienza del 13 giugno 2012, la causa è stata trattenuta per la decisione. Il ricorso è fondato.
Colgono nel segno, ad avviso del Collegio, le dedotte censure di difetto di istruttoria e di motivazione degli atti impugnati.
Il Ministero della Difesa, con decreto n. 48, datato 6/9/2011, facendo propri i pareri resi dal Comitato per la verifica delle cause di servizio, ha respinto l’istanza tendente ad ottenere la concessione dei benefici previsti dal DPR n. 243/2006.
Orbene, il Comitato per la verifica delle cause di servizio, chiamato ad esprimere il proprio parere, ha ritenuto di potersi avvalere del precedente parere emesso in relazione al diverso procedimento relativo al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per nesso eziologico con le condizioni ordinarie di servizio.
Sennonché, l’art. 6 del D.P.R. n. 243/2006 laddove statuisce che “L'accertamento della dipendenza da causa di servizio, per particolari condizioni ambientali od operative di missione, delle infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegue il decesso, nei casi previsti dall’art. 1, c. 564 della legge 23/12/2005, n. 266, è effettuato secondo le procedure di cui al D.P.R. 29/10/2001, n. 461 …”, è chiaro ed inequivoco nel suo tenore testuale, oltre che logico-funzionale, nel senso di richiamare, ai fini del riconoscimento dei benefici in parola, le modalità e le procedure previste per il riconoscimento (ordinario) della dipendenza dell’infermità da causa di servizio ma non anche, invece, gli atti ed i provvedimenti a quel fine licenziati dall’amministrazione.
In altri termini, ai sensi della normativa di settore (id est art. 6, D.P.R. n. 243/2006) l’Amministrazione (rectius, il Comitato per le verifiche delle cause di servizio), instata per la concessione dei benefici per le vittime del dovere, ex D.P.R. n. 243/2006, è tenuta ad esprimersi in ordine al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio in relazione ad uno specifico nesso eziologico autonomo e diverso, ontologicamente e funzionalmente, rispetto a quello contemplato dalla procedura di cui al D.P.R. 29/10/2001, n. 461 da valutarsi in relazione all’accertata sussistenza, in concreto, di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il militare ad un maggior rischio rispetto alle condizioni ordinarie di servizio.
A tal fine, l’Amministrazione è vincolata ad uno stringente onere motivazionale ed istruttorio dovendo avviare, su istanza di parte, un apposito, autonomo procedimento amministrativo nell’ambito del quale le è fatto onere di acquisire e riconsiderare tutti gli elementi di fatto connessi al servizio prestato dal dipendente esplicitando una motivazione adeguata e congruente rispetto ai presupposti contemplati dal paradigma normativo di riferimento, in grado di far comprendere, a fronte dell’ampia discrezionalità valutativa di cui essa dispone, l’iter logico decisionale seguito.
Così non è stato, essendosi il Comitato per le verifiche delle cause di servizio riportato al contenuto di atti licenziati in esito a tutt’altro procedimento amministrativo ed impropriamente utilizzati nella circostanza.
Il riscontrato difetto di istruttoria si coglie ancor più ove si consideri che l’intimata Amministrazione non risulta si sia rappresentata né che abbia adeguatamente preso in considerazione tutti gli elementi di fatto della fattispecie, inclusi quelli rappresentati dai ricorrenti in seno al procedimento de quo, ai fini del giudizio sulla sussistenza delle circostanze straordinarie e dei fatti di servizio che avrebbero esposto, se del caso, il dipendente a maggiori rischi in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, tali da porsi come causa ovvero concausa efficiente e determinante dell’evento.
Ed invero, mal si comprende, sotto questo profilo, l’iter logico decisionale seguito dal Comitato per le verifiche, poi riversato nel decreto impugnato, essendosi limitato, l’organo valutativo, a rilevare, in modo stringato ed apodittico, che “non si evidenziano condizioni ambientali ed operative di missione comunque implicanti l’esistenza o il sopravvenire di circostanza straordinarie …”.
Non v’è dubbio che anche la motivazione s’appalesi in parte qua, del tutto inadeguata ed insufficiente, oltre che tautologica, laddove l’Amministrazione dà conto, in modo del tutto sommario e frettoloso, di “avere esaminato e valutato, senza tralasciarne alcuno, gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente risultanti dagli atti”.
Quali siano stati questi “elementi” esaminati, e come lo siano stati in relazione alle concrete condizioni ambientali ed operative, non è dato capire.
Come pure resta oscuro il ragionamento seguito dall’Amministrazione per escludere il nesso eziologico tra quegli elementi (di cui, si ripete, si ignora la rappresentazione fattasene dall’Amministrazione) e l’evento ferale che ha colpito il dipendente (nesso specifico richiesta dall’art. 6, D.P.R.n.243/2006).
Di contro, i ricorrenti hanno fornito sufficienti elementi di fatto che, se correttamente acquisiti all’istruttoria ed adeguatamente valutati, avrebbero potuto anche indurre l’Amministrazione ad una diversa e più mediata valutazione di merito.
In conclusione, per quanto sopra argomentato, il ricorso in esame è fondato in accoglimento delle assorbenti e trancianti censure sopra scrutinate. La complessità della causa è giusto motivo per disporre la compensazione delle spese processuali.
 

P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2012 con l'intervento dei magistrati: Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Giancarlo Luttazi, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 16/08/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)