T.A.R. Calabria, Sez. 2, 02 ottobre 2014, n. 1568 - Nesso eziologico fra vaccinazioni, conseguenze da esposizione ad “uranio impoverito” e insorgenza dei tumori nei militari


 

 

N. 01568/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01420/2011 REG.RIC.

 

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda)


ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso R.G. n. 1420 del 2011, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv. Rita Parentela e Maria Cristina Lenoci, con domicilio eletto presso lo studio della prima, in Catanzaro, viale degli Angioini, n. 89/A;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G. da Fiore, n. 34;
per l'annullamento del Decreto n. 58 emesso il 03.10.2011 dal Ministero Della Difesa, Direzione Generale -OMISSIS-, notificato in data 26.10.2011; nonché del risarcimento
dei danni patiti e patiendi dal ricorrente a causa ed in conseguenza dell’illegittimità dei provvedimenti impugnati, nella misura che ci si riserva di quantificare in corso di causa o che sarà determinata in via equitativa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa; Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;
Relatore, alla pubblica udienza del giorno 11 luglio 2014, il cons. Concetta Anastasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

 

Fatto


Con atto notificato in data 25.11.2011 e depositato in data 6.12.2011, il ricorrente premetteva che, dopo aver conseguito, in data -OMISSIS-, il - OMISSIS- ed essere stato sottoposto a visita medica, partecipava, dal giorno -OMISSIS-, all’operazione “-OMISSIS-”, consistente in una missione di pace svolta dalle Forze Armate nazionali, nell’ambito delle iniziative multinazionali per l’assistenza alle popolazioni curde, nella Turchia meridionale e nell’Iraq settentrionale.
Evidenziava che, come di solito succede, prima della partenza, veniva sottoposto a numerose vaccinazioni, ritenute necessarie per la partecipazione alla suddetta missione.
Esponeva che, in seguito, contraeva delle patologie, per cui, in data -OMISSIS-, veniva ricoverato presso -OMISSIS- per “emorragia digestiva da verosimile neoplasia ileale”e veniva altresì sottoposto ad un intervento chirurgico con “resezione del tratto ileale, inglobante la massa neoplastica, anastom T-T ileale”.
Precisava che, in tale circostanza, gli veniva diagnosticata la patologia “linfoma non – Hodgkin, ad alto grado di malignità istologica, a localizzazione ileale”, per cui, subito dopo l’intervento chirurgico, veniva sottoposto ad un programma di polichemioterapia, secondo il regime MACOP-B, che veniva concluso nel -OMISSIS-.
Esponeva che, in data -OMISSIS-, gli veniva riconosciuto un grave handicap, ai sensi dell’art. 3, comma 3°, della Legge n. 104/92 per “Immunodeficienza variabile con giardiasi – linfoma non hodgkin a grandi cellule a localizzazione ileale ad alto grado di malignità, eczema cronico alle mani” e che, dopo tante visite es esami clinici, di cui indicava specificatamente le date e la relativa documentazione, gli veniva riscontrata altresì la “sindrome da immunodeficienza variabile comune con giardiasi”, una patologia legata ad una incapacità funzionale dei linfociti B a produrre anticorpi specifici per difetto differenziativi e un interessamento del tratto gastroenterico con una sindrome spruetiforme da giardia lamblia, che avevano determinato una enteropatia proteino-disperdente, in grado di ridurre ulteriormente il livello degli anticorpi circolanti.
Lamentava che, presentata la propria istanza ai sensi del D.P.R. n. 243 del 2006, emanato in attuazione del comma 565 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (“Finanziaria per l’anno 2006”), con cui veniva introdotta l’estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere ed equiparate, nonostante un così allarmante quadro clinico, veniva emanato l’epigrafato provvedimento di rigetto, avverso cui deduceva:
1) eccesso di potere per manifesta irragionevolezza- violazione di legge;
La violazione della normativa precitata avrebbe penalizzato il ricorrente, generando l’ennesima disparità di trattamento.
2) violazione di legge- eccesso di potere . carente e/o insufficiente motivazione;
Nel decreto n. 58 non vi sarebbe traccia dei motivi per i quali il Ministero avrebbe ritenuto di respingere la sua domanda di concessione dei benefici di cui al DPR 243/2996, ma soltanto uno scarno riferimento al parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio n. -OMISSIS-, espresso nell’Adunanza n. -OMISSIS-.
3) questione di costituzionalità dell’art. 169 del DPR 29.12.1973 n. 1092;
La norma che prevede che “la domanda di trattamento privilegiato non è ammessa se il dipendente abbia lasciato decorrere cinque anni dalla cessazione dal servizio senza chiedere l'accertamento della dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte. Il termine è elevato a dieci anni qualora l'invalidità sia derivata da parkinsonismo” dovrebbe trovare applicazione anche nelle ipotesi in cui, come quella di specie, vi sarebbe una evolutività non quantificabile a priori, al fine di evitare una disparità di trattamento tra coloro che sono affetti da malattie “che manifestano una evolutività non sempre riconducibile a termini cronologici ben definiti con conseguente loro difficile inquadramento nosologico” e color che sono affetti da parkinsonismo, in quanto si tratta di malattie tutte caratterizzate da una lenta evoluzione eppure vengono trattate in modo diverso. Concludeva per l’accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
Con atto depositato in data 7.12.2011, si costituiva la difesa erariale e, con memoria depositata in data 05/02/13 eccepiva inammissibilità del ricorso per omessa impugnativa del parere medico, insistendo, nel merito, per l’infondatezza del gravame.
Con memoria depositata in data 29/01/13, il ricorrente insisteva nelle già prese conclusioni.
Questa Sezione, con -OMISSIS-, disponeva CTU, che veniva completata con il deposito della relazione del 31/03/14. Alla pubblica udienza del giorno 11 luglio 2014, il ricorso passava in decisione.
 

Diritto


1. Va rigettata l’eccezione di inammissibilità del presente gravame, sollevata dalla difesa erariale, per omessa impugnativa del parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio n. -OMISSIS- espresso nell’adunanza n. -OMISSIS-, posto alla base della motivazione dell’impugnato provvedimento ministeriale, giacchè le prime due censure svolte investono, nella sostanza, detto parere medico, non potendo rilevare in senso contrario il dato meramente formale della omessa espressa indicazione di detto parere nell’epigrafe del ricorso.
2. Possono essere esaminati congiuntamente il primo ed il secondo profilo di gravame poiché presuppongono la soluzione di identiche questioni.
2.1. L’odierno “thema decidendum” concerne una problematica molto nuova e molto complessa, tutt’ora in fase di evoluzione, in tema di nesso eziologico fra le vaccinazioni, le conseguenze da esposizione ad “uranio impoverito” e l’insorgenza dei tumori, nei militari che, come il ricorrente, hanno partecipato a missioni di pace svolte dalle Forze Armate Nazionali: nella specie, il ricorrente ha partecipato all’operazione “- OMISSIS-”, nell’ambito delle iniziative multinazionali per l’assistenza alle popolazioni curde, nella Turchia meridionale e nell’Iraq settentrionale.
Per quanto concerne la correlazione fra alcune patologie tumorali, ed in particolare il linfoma di Hodgin, sono state svolte diverse indagini e studi da parte di organismi internazionali - sulla base dei quali sono state adottate specifiche misure di protezione dal Governo degli Stati Uniti, l'ONU e la NATO, conosciute dallo Stato Italiano sin dal 1992 (relazione di Eglin relativa alla Ricerca condotta nel 1977-78; rapporto US Army Mobility Equipmente Research and Development Command del 1979; Conferenza di Bagnoli del 1995), che hanno indotto l'ONU a vietare l'utilizzo di armi contenenti uranio impoverito (risoluzione n. 1996/16) e diversi Paesi hanno assunto misure di protezione e precauzione a favore dei militari impiegati nelle operazioni NATO (in particolare, Direttiva del Ministero della Difesa del 26.11.99).
In Italia, sono stati condotti studi epidemiologici che hanno riscontrato, tra i militari impiegati nelle missioni all'estero con esposizione a polveri di uranio impoverito, l’insorgenza del linfoma (Rapporto del 2001 della cd. Commissione Mandelli), con un tasso di correlazione statisticamente significativo, particolarmente per quanto concerne i casi di “Linfoma di Hodgkin”, che hanno evidenziato numeri triplicati, rispetto a quelli attesi. A seguito dell’entrata in vigore della Legge 28.2.2001 n. 27 (“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, recante proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonche' dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania”), è stata avviata, con Decreto del 2.10. 2002 del Ministero della Salute e con la Direttiva del Ministero della Difesa - Direzione Generale della sanità Militare del 23 luglio 2004, una campagna di monitoraggio sulle condizioni sanitarie dei militari impiegati nei territori interessati, i cui risultati sono riportati nella relazione della "Commissione Parlamentare d'inchiesta sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti, nonché le popolazioni civili nei teatri di conflitto e nelle zone adiacenti le basi militari sul territorio nazionale, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico", istituita con deliberazione del Senato dell'11 ottobre 2006.
Nelle relazioni delle Commissioni Parlamentari di inchiesta, approvate nelle sedute del 12.1.2008 e del 9.1.2013, vengono richiamati i risultati dei diversi studi che hanno evidenziato gli effetti nocivi derivanti dall'esposizione all'uranio impoverito, i dati dell'Osservatorio Epidemiologico della Difesa nonché i dati dell'Istituto Superiore della Sanità, che hanno confermato le conseguenze patogene dell'esposizione a tale sostanza, l'abbassamento delle difese immunitarie indotto dai vaccini cui vengono sottoposti i militari destinati all'estero (in particolare, l'ingente numero di militari malati, ammontanti 70.000 casi, anche tra quelli mai inviati all'estero), per cui è stata ipotizzata la possibile azione concausale dei vaccini a questi somministrati, per via dell'effetto immunodeprimente.
Conseguentemente, la Commissione Parlamentare di inchiesta istituita con Deliberazione del Senato del 16.3.2010, nella relazione del 9.1.2013, ha ritenuto che gli studi in questione vadano estesi anche all'effetto di tali inquinanti nei poligoni di tiro.
Orbene, si può ritenere che, nella specie, il parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio n. -OMISSIS-, espresso nell’Adunanza n. - OMISSIS-l, che non ritenuto di poter riscontrare un nesso eziologico fra la grave infermità contratta dal ricorrente ed il servizio dallo stesso prestato, si colloca in un arco temporale in cui non potevano ancora essere pienamente noti i dati scientifici e le indagini epidemiologiche in materia, per cui non si potrebbe escludere che, se fossero stati conosciuti, avrebbero potuto indurre ad un diverso apprezzamento della fattispecie.
2.2. Il legislatore ha riconosciuto l'esistenza del rischio specifico, correlato all'impiego nei Teatri Operativi e, di conseguenza, ha previsto la concessione di appositi benefici economici in favore del personale che abbia contratto patologie tumorali a causa dell'esposizione all'uranio impoverito ed alla dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti, prodotte da esplosione di materiale bellico (art. 1079 comma 1 del D.P.R. n. 90 del 2010 - e già con l'abrogato art. 2 D.P.R. n. 37 del 2009 emanato in attuazione dell'art. 2, commi 78 e 79 della L. n. 244 del 2007).
La giurisprudenza ha affrontato alcune controversie relative a fattispecie caratterizzate dalla contrazione di patologie tumorali durante le missioni di pace all’estero e le ha risolte a favore degli interessati (in un caso simile: TAR Friuli, sent. 19.6.2014 n. 308; Cons. Stato, IV, 4 settembre 2013, n. 4440; TAR Lazio Sez. I bis, Sent., 16-08-2012, n. 7363; TAR Salerno Sez. I, Sent., 10-10-2013, n. 2034).
Secondo un nuovo filone giurisprudenziale, a causa dell'impossibilità di stabilire, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, un nesso diretto di causa-effetto, e per il riconoscimento del concorso di altri fattori collegati ai contesti fortemente degradati ed inquinati dei Teatri Operativi, non debba essere richiesta la dimostrazione dell'esistenza del nesso causale con un grado di certezza assoluta, essendo sufficiente la dimostrazione, in termini probabilistico-statistici, come indicato nella Relazione della Commissione Parlamentare di Inchiesta approvata nella seduta del 12 febbraio 2008 (allegati n. 33, pagg. 6 e 7) ed in quella approvata nella seduta del 9 gennaio 2013 (pagg. 33 e 34), con riferimento ai Teatri Operativi principali, quali i Balcani, l'Iraq, l'Afghanistan e il Libano (conf.: T.A.R. Campania Salerno Sez. I, sent. 10.10.2013, n. 2034).
Nella medesima ottica, è stato ritenuto che il verificarsi dell'evento costituisca un dato sufficiente ex se, secondo il cosiddetto “criterio di probabilità”, a determinare il diritto per le vittime delle patologie e per i loro familiari agli strumenti indennitari, previsti dalla legislazione vigente in tutti quei casi in cui, accertata l'esposizione del militare all'inquinante in parola, la PA non riesca a dimostrare che essa non abbiano determinato l'insorgenza della patologia e che essa dipenda, invece, da fattori esogeni, dotati di autonoma ed esclusiva portata eziologica e determinanti per l'insorgere dell'infermità (T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, Sent., 10-02-2012, n. 321; T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, Sent., 04-03- 2014, n. 649).
Inoltre, occorre verificare se la Direttiva del Comando Generale, che prescrive che i mezzi impiegati nei TT.OO siano bonificati prima del rientro in Patria, sia stata effettivamente rispettata, poiché l'omesso apprestamento delle doverose misure di precauzione è stato posto a fondamento di numerose sentenze di accoglimento azioni risarcitorie fondate violazione degli obblighi di cui all'art. 2087 c.c. (conf.: Trib. Civ. Roma, Sez. XII, nr 19437/2010 e n. 10413/2009) e di riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria da parte del Giudice contabile (conf.: Corte dei Conti Lazio sent. 369/13, Corte Conti, Veneto, n. 736/2010, Abruzzo n. 290/2012).
2.3. Invero, nei procedimenti attivati su richiesta di parte, l'obbligo generale di motivazione degli atti amministrativi di cui all'art. 3 della legge n. 241/90 impone all'Amministrazione, in sede di emanazione del provvedimento finale, di pronunciarsi sulla specifiche ragioni che l'istante pone a sostegno della propria pretesa, affinché quest'ultimo possa adeguatamente ricostruire l'iter logico-giuridico confluito nella determinazione a suo carico adottata.
Ma, nella specie, il provvedimento ministeriale di diniego della richiesta del ricorrente non tiene conto della particolare situazione rappresentata al fine di ottenere il beneficio richiesto.
Orbene, tale essendo l'iter logico-giuridico che ha condotto l'Amministrazione a negare al ricorrente il chiesto beneficio, si può ritenere che esso risulta inficiato da deficit motivazionale denunciato e si pone in stridente contrasto con la documentazione versata in atti.
Pertanto, il Collegio, anche secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata della fattispecie, in funzione della tutela del diritto alla salute, garantito dall’art. 32 Cost, ravvisa l’opportunità di disporre la rinnovazione del parere infraprocedimentale del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio ed anche dell’istruttoria, affinchè la fattispecie possa essere riesaminata, tenendo conto delle più recenti scoperte scientifiche, delle più recenti indagini sul punto, di tutta la copiosa documentazione medica versata in atti dal ricorrente, dalla sua storia clinica, della sua anamnesi personale e familiare, della sua anamnesi patologica, quali risultano dalla CTU, nonché di ogni altro elemento ritenuto opportuno.
L’accoglimento della presente censura, comportando la rimozione ab imis, dell’impugnato provvedimento, rende non rilevante, ai fini della definizione della presente controversia, la disamina della questione di legittimità costituzionale, sollevata con il terzo profilo di gravame .
Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento, per l'effetto, del provvedimento impugnato, facendo obbligo alla P.A. di riesaminare la fattispecie, tenendo conto delle motivazioni svolte nella presente sentenza.
3. La rinnovazione del procedimento consente di rigettare la domanda risarcitoria, peraltro genericamente proposta.
Le spese per il CTU, prof. Pierosandro Tagliaferri dell’Università “Magna Grecia della Calabria, liquidate nella somma di €. 2000 (euro duemila) , come da parcella dal medesimo prodotta, vengono poste a carico della resistente amministrazione.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
 

P.Q.M.
 

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla, per quanto di ragione, il provvedimento impugnato, facendo obbligo alla P.A. di riesaminare la fattispecie, come precisato in parte motiva.
Condanna il Ministero della Difesa al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi Euro 800 (euro ottocento), oltre accessori di legge.
Liquida le spese per il CTU, prof. Pierosandro Tagliaferri dell’Università “Magna Grecia della Calabria, nella somma di €. 2000 ( euro duemila), che pone interamente a carico del Ministero della Difesa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati: Salvatore Schillaci, Presidente
Concetta Anastasi, Consigliere, Estensore Nicola Durante, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 02/10/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)