T.A.R. Sicilia, Sez. 1, 04 marzo 2014, n. 649 - Domanda per il riconoscimento della dipendenza dell’infermità sofferta dal militare


 

 

N. 00649/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00328/2014 REG.RIC.

 

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

ha pronunciato la presente

SENTENZA



ex art. 60 cod. proc. amm.;
Sul ricorso numero di registro generale 328 del 2014, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso, per mandato a margine del ricorso, dagli avv.ti Antonio Turchio e Fulvio Tuttolomondo, presso lo studio dei quali in Palermo, Via Dante n. 55, è elettivamente domiciliato;
contro
Il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici, siti in via Alcide De Gasperi, n. 81, è ex lege domiciliato;
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici, siti in via Alcide De Gasperi, n. 81, è ex lege domiciliato;
Il Comitato di Verifica per le cause di servizio istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici, siti in via Alcide De Gasperi, n. 81, è ex lege domiciliato;
La Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, II Reparto, VI Divisione, Seconda Sezione del Ministero della Difesa, in persona del Dirigente pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici, siti in via Alcide De Gasperi, n. 81, è ex lege domiciliato;
per l'annullamento
del decreto ministeriale n.-OMISSIS-, con il quale, in sede di riesame, è stata rigettata l’istanza avanzata in data -OMISSIS-dal ricorrente volta ad ottenere il riconoscimento della dipendenza dell’infermità sofferta dallo stesso da causa di servizio e la contestuale concessione dell’equo indennizzo, nonché dei pareri del Comitato di Verifica per le cause di servizio n. 16363/11 e 42712/11, nonché di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso, consequenziale ed applicativo.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente; Visti tutti gli atti di causa;
Udita nella camera di consiglio del 12 febbraio 2014 la relazione del Referendario dott. Luca Lamberti e dato avviso ai patroni delle parti costituite, presenti come da verbale, della possibilità di definire il giudizio ai sensi ed agli effetti dell’articolo 60 del codice del processo amministrativo;
Ritenuto pertanto di decidere la vertenza con sentenza in forma semplificata..

 

FattoDiritto


Con ricorso notificato in data 02.01.2014 e depositato in data 30.01.2014 si espone: che il ricorrente, Maresciallo dell’Arma dei Carabinieri, è stato impegnato dapprima (marzo – agosto 2000) in Bosnia-Erzegovina nell’ambito dell’operazione NATO “Joint Force”, quindi (novembre 2004 – marzo 2005) in Iraq, nell’ambito dell’operazione NATO “Antica Babilonia”; che già nel corso della prima missione, durante un controllo sanitario, gli venivano riscontrati valori anomali; che tali anomalie perduravano anche dopo il rientro in Patria, tanto che gli sono stati nel tempo riconosciuti diversi periodi di aspettativa per motivi di salute, nel corso dei quali, peraltro, ha subito prolungati ricoveri ospedalieri; che, a seguito di un check-up diagnostico svolto nel gennaio 2007, gli veniva diagnosticato un -OMISSIS-di alto grado, per il quale veniva sottoposto ad immediato intervento presso il nosocomio di Messina; che, infine, con provvedimento in data 08.04.2009 la Direzione Generale per il Personale Militare, VI Divisione, del Ministero della Difesa ne ha disposto la cessazione dal servizio permanente per infermità, in quanto non idoneo all’impiego neppure nelle corrispondenti aree del personale civile del Ministero.
Si evidenzia, inoltre, che, benché la -OMISSIS-“-OMISSIS-”, l’istanza da costui avanzata in data -OMISSIS-per ottenere il riconoscimento della dipendenza dell’infermità de qua da causa di servizio e la contestuale concessione dell’equo indennizzo veniva respinta con l’impugnato decreto, che recepiva le conclusioni raggiunte dal Comitato di Verifica per le cause di servizio nei pareri n. 16363/11 del 06.10.2011 e n. 42712/11 del 23.05.2013, ove si osservava che “l’infermità … non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio”.
Con unica (pur se articolata) censura si deduce “eccesso di potere per travisamento dei fatti – Carenza e/o difetto di motivazione – Contraddittorietà ed omessa valutazione dei fatti – Irragionevolezza dei provvedimenti impugnati – Carenza di istruttoria” e si chiede l’annullamento del mentovato decreto e, previa Ctu medico-legale ove stimata necessaria, la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno biologico “residuo” (ossia quella parte della complessiva lesione dell’integrità fisio-psichica non “coperta” dall’equo indennizzo).
Il ricorso è, nei limiti che seguono, fondato.
L’esposizione dei fatti ivi delineata (e sopra sinteticamente riportata) è suffragata da corposa ed univoca documentazione: è, pertanto, superflua qualsiasi ulteriore attività istruttoria.
A fronte di tali evidenze documentali, l’Amministrazione ha escluso la dipendenza della cennata infermità da causa di servizio con una formula (“nei precedenti di servizio dell’interessato non risultano fattori specifici potenzialmente idonei a dar luogo ad una genesi -OMISSIS- ... pertanto è da escludere ogni nesso di causalità o concausalità”) apodittica, generica e priva di ogni riferimento alla concreta vicenda del Militare: palese, dunque, la sostanziale carenza di motivazione, in violazione del disposto di cui all’art. 3 L. 241/1990.
Giova precisare che il ricorrente ha prestato servizio in aree (ex Jugoslavia ed Iraq) interessate da operazioni militari nell’ambito delle quali egli assume (e la Difesa erariale non nega) essere stato utilizzato munizionamento composto pure da uranio impoverito.
Come noto, i proiettili all’uranio impoverito, allorché colpiscono il bersaglio, disperdono nell’atmosfera nanoparticelle di minerali pesanti la cui potenzialità cancerogena è oggetto di un serrato dibattito all’interno della comunità scientifica internazionale.
Per vero, come rilevato in una precedente pronunzia di questo Tribunale (n. 321/2012), della questione si è occupata pure la “Commissione Parlamentare d’inchiesta sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti, nonché le popolazioni civili nei teatri di conflitto e nelle zone adiacenti le basi militari sul territorio nazionale, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico”, istituita con deliberazione del Senato della Repubblica in data 11 ottobre 2006.
La Commissione, pur prendendo atto “dell’impossibilità di stabilire, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, un nesso diretto di causa- effetto … tra le patologie oggetto dell’inchiesta ed i singoli fattori di rischio individuati nel corso delle indagini, con particolare riferimento agli effetti derivanti dall’uranio impoverito e dalla dispersione nell’ambiente di nanoparticelle di metalli pesanti”, cionondimeno, “vista la obiettiva sussistenza di fenomeni morbosi anche in riferimento alla operatività di altre concause, legate in tutto o in parte ai contesti fortemente degradati ed inquinati dei teatri operativi in cui ha operato il personale militare italiano, ritiene che il verificarsi dell’evento costituisca di per sé elemento sufficiente (criterio di probabilità) a determinare il diritto per le vittime delle patologie e per i loro familiari al ricorso agli strumenti indennitari previsti dalla legislazione vigente (compreso il riconoscimento della causa di servizio e della speciale elargizione) in tutti quei casi in cui l’Amministrazione militare non sia in grado di escludere un nesso di causalità”.
Come condivisibilmente affermato nel richiamato precedente, cui si presta convinta adesione, “è evidente il capovolgimento dell’onere probatorio derivante dalla conclusione di tale indagine: è l’amministrazione a dover dimostrare – a fronte dell’esposizione del militare a questi specifici fattori di rischio – che la patologia -OMISSIS- sia da imputare a fattori esogeni”.
Dunque, “il Comitato di verifica, prima di riprodurre la burocratica formula di stile della non dipendenza dell’infermità da causa di servizio, avrebbe dovuto considerare i potenziali fattori di rischio associati alla tipologia dell’impiego cui è stato sottoposto il ricorrente, valutare in modo analitico e compiuto l’incidenza causale (peraltro, come riportato, chiaramente affermata già sul piano del fatto notorio) di tali fattori rispetto all’infermità diagnosticata, potendo ragionevolmente e logicamente escludere una dipendenza da causa di servizio solo qualora fosse in grado di dimostrare l’esistenza di fattori specifici, dotati di autonoma ed esclusiva portata eziologica, determinanti per l’insorgere dell’infermità”.
La patologica gracilità motivazionale dei pareri (vincolanti: cfr. art. 14, comma I, D.P.R. 461/2001) del Comitato (istituito presso il Ministero dell’Economia: cfr. art. 10 D.P.R. 461/2001) si ripercuote, a valle, sul provvedimento qui impugnato, viziato da illegittimità derivata.
Restano evidentemente salve le future determinazioni dell’Amministrazione, peraltro rigorosamente condizionate dalla prospettica portata conformativa della presente sentenza in punto di ampiezza e struttura dell’ordito motivazionale.
Deve, invece, allo stato necessariamente respingersi l’istanza risarcitoria formulata in ricorso: la predicabilità giuridica di un danno biologico “residuo”, infatti, presuppone, già logicamente, l’esito favorevole delle determinazioni tecnico-discrezionali dei competenti plessi ministeriali.
Le spese, liquidate come in dispositivo, non possono che seguire la soccombenza ed essere poste a carico del Ministero della Difesa e del Ministero dell’Economia, in solido tra loro.
 

P.Q.M.
 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sede di Palermo, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Condanna il Ministero della Difesa ed il Ministero dell’Economia, in solido fra loro, al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.500,00 (duemilacinquecentoeuro/00) oltre I.V.A. e C.P.A. come ex lege.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati: Filoreto D'Agostino, Presidente
Aurora Lento, Consigliere
Luca Lamberti, Referendario, Estensore



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 04/03/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)