T.A.R. Sicilia, Sez. 1, 10 febbraio 2012, n. 321 - Domanda di riconoscimento della dipendenza dell'infermità sofferta da causa di servizio e contestuale concessione dell'equo indennizzo


 

 

N. 00321/2012 REG.PROV.COLL.
N. 02644/2008 REG.RIC.

 

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)


N. 00321/2012 REG.PROV.COLL. N. 02644/2008 REG.RIC.

ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 2644 del 2008, proposto da S.C., in proprio e nella qualità di coniuge ed erede del defunto G.S., rappresentata e difesa, per procura a margine del ricorso introduttivo, dall'avv. Maurizio Castronovo, con domicilio eletto presso il predetto difensore in Palermo, via Edmondo De Amicis, n.1;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici, in Palermo, via A. De Gasperi 81, è domiciliato per legge;
per l'annullamento
del decreto ministeriale n. 72/N, posizione n. 76334/B del 5.2.2008, con il quale è stata rigettata l'istanza avanzata il 19.01.2005 da G.S., volta ad ottenere il riconoscimento della dipendenza dell'infermità sofferta dallo stesso da causa di servizio e la contestuale concessione dell'equo indennizzo, nonché di ogni altro atto e provvedimento presupposto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa in Persona del Ministro pro-Tempore; Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2011 il dott. Giovanni Tulumello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FattoDiritto


Con ricorso notificato il 13 novembre 2008, e depositato il successivo 12 dicembre, la signora S.C., vedova del Primo Maresciallo Luogotenente G.S., ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, deducendone l’illegittimità e chiedendone l’annullamento. Si sono costituite in giudizio le amministrazioni intimate, senza peraltro spiegare difese scritte.
Con ordinanza presidenziale istruttoria n. 13/2009, è stato ordinato al Ministero della Difesa e al Centro Militare di medicina legale di Palermo di produrre in giudizio i documenti relativi al servizio svolto alle dipendenze del Ministero della Difesa dal Primo Maresciallo Luogotenente G.S., dal momento dell’arruolamento e fino al collocamento in congedo assoluto,nonché i documenti sanitari relativi ai controlli clinici e alle visite mediche eseguiti dal dipendente nel corso della carriera lavorativa, ed ogni altro documento, anche sanitario, utile all’esame del ricorso.
L’ordine istruttorio è stato eseguito con produzioni documentali del 4 maggio, 16 giugno e 19 giugno 2009. Il ricorso è stato definitivamente trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 20 dicembre 2011.
Oggetto del giudizio è il provvedimento con cui è stata rigettata l'istanza avanzata il 19 gennaio 2005 da G.S., Primo Maresciallo Luogotenente dell’Esercito italiano, volta ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità “microcitoma polmonare già trattato con antiblastici con localizzazioni secondarie cerebellari, pancreatite e surrenali”, e la contestuale concessione dell'equo indennizzo.
L’indicato provvedimento è motivato per relationem mediante rinvio al parere del Comitato di verifica per le cause di servizio n. 14729/2006. Con l’unica censura si deduce “Eccesso di potere per travisamento dei fatti – carenza e/o difetto di motivazione – Contraddittorietà ed omessa valutazione dei fatti – irragionevolezza del provvedimento impugnato”.
Il ricorso è fondato.
Osserva preliminarmente il Collegio che il ricorso in esame è chiaramente ed inequivocamente rivolto anche contro il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio n. 14729/2006: sia perché nell’epigrafe del ricorso è indicata la volontà di rivolgere il gravame anche contro “ogni altro atto e provvedimento presupposto” rispetto al decreto di rigetto; sia, soprattutto, perché nel corpo del ricorso vengono argomentati autonomi e specifici profili di censura contro il richiamato parere.
Né può ritenersi che, ai fini di una corretta e completa instaurazione del contraddittorio, l’impugnazione del parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze, avrebbe dovuto comportare la notificazione del ricorso (notificato al Ministero della Difesa) anche all’organo consultivo al suo vertice amministrativo, atteso che il “Comitato per la verifica delle cause di servizio è privo di legittimazione passiva nella controversia avente ad oggetto il diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o lesione sofferta da un pubblico dipendente e/o di liquidazione dell'equo indennizzo, atteso che il parere da esso reso è un mero atto endoprocedimentale privo in quanto tale di autonoma capacità lesiva, la quale discende direttamente dall'atto dell'organo di amministrazione attiva che lo ha recepito, facendolo proprio” (Consiglio di Stato, sez. IV, 6 maggio 2008 n. 2028).
Risulta dalle emergenze documentali ritualmente acquisite al fascicolo processuale (sia da quelle versate in atti dalla difesa ricorrente, che dall’esecuzione dell’ordine istruttorio ad opera dell’amministrazione) che il Primo Maresciallo Luogotenente G.S., deceduto a causa dell’infermità oggetto del contendere prima della notifica del provvedimento impugnato, è stato impegnato nel contingente italiano che ha supportato l’operazione N.A.T.O. “Joint Force” in Bosnia Erzegovina.
Risulta altresì che il G.S., mentre si trovava impegnato in detta missione, ad un controllo sanitario riportava valori anomali nella formula leucocitaria e in altri parametri, e che tali anomalie perduravano al successivo esame eseguito al rientro in Italia dalla missione balcanica.
Veniva quindi diagnosticata l’infermità “microcitoma polmonare già trattato con antiblastici con localizzazioni secondarie cerebellari, pancreatite e surrenali”, e in conseguenza di ciò il Primo Maresciallo Luogotenente Giuseppe G.S. veniva collocato in congedo in quanto non idoneo all’impiego, neppure nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa.
Le emergenze qui sinteticamente richiamate sono confortate da una documentazione corposa ed univoca, tale da rendere del tutto superfluo ogni ulteriore accertamento sul fatto, in sede sia procedimentale che processuale (contrariamente a quanto allegato nella nota di trasmissione in data 15 giugno 2009, del Ministero della Difesa: l’amministrazione aveva infatti a quella data, e – considerata la data dei documenti - già all’atto della definizione del procedimento, ogni elemento per procedere autonomamente, ove lo avesse ritenuto, al riesame del Comitato di verifica, come adombrato in detta nota, senza la necessità della concessione di un termine da parte di questo Tribunale).
A fronte di tali risultanze, l’impugnato parere negativo del Comitato di verifica per le cause di servizio così motiva l’asserita non dipendenza da causa di servizio: “nei precedenti di servizio dell’interessato non risultano fattori specifici potenzialmente idonei a dar luogo ad una genesi neoplastica . Pertanto è da escludere nel caso di specie precedenti infermità o lesioni imputabili al servizio che col tempo possano essere evolute in senso metaplastico. Quanto sopra dopo aver esaminato e valutato, senza tralasciarne alcuno, tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti”.
Il testo del richiamato parere, interamente richiamato nella motivazione del decreto di rigetto (che sul punto non opera alcuna autonoma valutazione), riproduce una formula di stile, generica e stereotipata, del tutto svincolata da una adeguata valutazione del caso singolo.
Non soltanto le peculiari condizioni di impiego operativo delle operazioni straordinarie non risultano essere state oggetto di specifica considerazione nell’iter logico motivazionale che ha condotto all’adozione del richiamato giudizio valutativo: ma, soprattutto, non vi è alternativa alcuna fra la mancata considerazione da parte del Comitato del peculiare servizio nel quale è stato impiegato il G.S. (nonostante la contraria, generica affermazione della considerazione di “tutti i precedenti di servizio”, nessuno escluso), e la sua valutazione quanto meno irragionevole ed illogica, se non erronea nel merito.
Qualora, infatti, per mera ipotesi, il Comitato di verifica, esaminato il curriculum professionale del G.S., si fosse realmente posto il problema delle connessioni causali fra il servizio prestato in Bosnia durante l’operazione N.A.T.O., e la specifica infermità diagnosticata al medesimo, non avrebbe potuto certamente ignorare l’ampio dibattito che nella comunità scientifica internazionale ha riguardato l’esposizione dei militari nei Balcani ad armamenti che utilizzavano l’uranio impoverito, ed avrebbe reso sul punto congrua ed adeguata motivazione (in tesi, anche nel senso del rigetto).
La difesa ricorrente ha versato in atti copia della relazione della Commissione Parlamentare d’inchiesta sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti, nonché le popolazioni civili nei teatri di conflitto e nelle zone adiacenti le basi militari sul territorio nazionale, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico, istituita con deliberazione del Senato della Repubblica in data 11 ottobre 2006 (pubblicata nella G.U. n. 247 del 23 ottobre 2006).
Tale documento è sintomatico, peraltro in via del tutto esemplificativa (e limitandosi alla documentazione di carattere istituzionale), dell’esistenza e dell’importanza del fenomeno, e dell’attenzione che allo stesso ha prestato, oltre che la comunità scientifica, anche il mondo delle istituzioni.
A fronte di tutto ciò il Comitato di verifica si è limitato ad affermare di aver esaminato analiticamente gli impieghi professionali del G.S., e di non ricavare alcun rilevante fenomeno causale fra tali impieghi ed il carcinoma allo stesso diagnosticato; sicché, come accennato, delle due l’una: o il Comitato, pur attestando quanto riportato, non si è in realtà preso cura di considerare adeguatamente, e di valutare di conseguenza, gli impieghi straordinari; oppure, se davvero lo ha fatto, non si è dato cura di motivare in maniera adeguata, logica e ragionevole una conclusione negativa che andava in direzione contraria a quanto il mondo scientifico e quello istituzionale in quello stesso periodo stavano rilevando.
Nelle conclusioni della citata Relazione della Commissione parlamentare si legge infatti: “La Commissione prende atto dell’impossibilita` di stabilire, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, un nesso diretto di causa-effetto (nesso di causalita`) tra le patologie oggetto dell’inchiesta ed i singoli fattori di rischio individuati nel corso delle indagini, con particolare riferimento agli effetti derivanti dall’uranio impoverito e dalla dispersione nell’ambiente di nanoparticelle di metalli pesanti. Al tempo stesso, vista la obiettiva sussistenza di fenomeni morbosi anche in riferimento alla operativita` di altre concause, legate in tutto o in parte ai contesti fortemente degradati ed inquinati dei teatri operativi in cui ha operato il personale militare italiano, ritiene che il verificarsi dell’evento costituisca di per sé elemento sufficiente (criterio di probabilità) a determinare il diritto per le vittime delle patologie e per i loro familiari al ricorso agli strumenti indenni tari previsti dalla legislazione vigente (compreso il riconoscimento della causa di servizio e della speciale elargizione) in tutti quei casi in cui l’Amministrazione militare non sia in grado di escludere un nesso di causalità. Esprime il concreto auspicio che si prosegua sulla via dell’effettiva semplificazione delle procedure amministrative per l’accesso ai suddetti istituti, anche mediante una più ampia opera di informazione e di sensibilizzazione tanto nei confronti dei cittadini che delle istituzioni interessate”.
E’ evidente il capovolgimento dell’onere probatorio derivante dalla conclusione di tale indagine: è l’amministrazione a dover dimostrare – a fronte dell’esposizione del militare a questi specifici fattori di rischio – che la patologia neoplastica sia da imputare a fattori esogeni, atteso che l’indagine condotta ha consentito di accertare - in difetto di leggi scientifiche universalmente riconosciute come tali - la probabilità di un processo causale fra l’esposizione all’uranio impoverito e le infermità in questione.
E’ pertanto evidente che il Comitato di verifica, prima di riprodurre la burocratica formula di stile della non dipendenza dell’infermità da causa di servizio, avrebbe dovuto considerare i potenziali fattori di rischio associati alla tipologia dell’impiego cui è stato sottoposto il G.S., quindi valutare in modo analitico e compiuto l’incidenza causale (peraltro, come riportato, chiaramente affermata già sul piano del fatto notorio), di tali fattori rispetto all’infermità diagnosticata: potendo ragionevolmente e logicamente escludere una dipendenza da causa di servizio solo qualora fosse in grado di dimostrare l’esistenza di fattori specifici, dotati di autonoma ed esclusiva portata eziologica, determinanti per l’insorgere dell’infermità.
L’acritica adesione ad un parere così macroscopicamente affetto dalle denunciate censure, ha condotto l’organo di amministrazione attiva all’adozione dell’impugnato decreto di rigetto, anch’esso di conseguenza viziato nei termini anzidetti.
Alla luce delle considerazioni che precedono, è pertanto evidente la fondatezza delle censure proposte, e dunque l’illegittimità dei provvedimenti impugnati, che devono essere annullati.
Le spese, liquidate come in dispositivo (avuto riguardo alla complessità delle attività difensive espletate dalla parte ricorrente, ed alla riscontrata necessità per essa di agire in giudizio per la caducazione di una illegittimità provvedimentale manifesta, rispetto alla quale la stessa amministrazione ha evidenziato – senza peraltro darvi seguito – l’opportunità di un intervento in autotutela), seguono la regola della soccombenza.
 

P.Q.M.
 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna il Ministero della Difesa al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 5.000,00 (diconsi euro cinquemila/00), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2011 con l'intervento dei magistrati: Giovanni Tulumello, Presidente FF, Estensore
Aurora Lento, Consigliere
Pier Luigi Tomaiuoli, Referendario



IL PRESIDENTE, ESTENSORE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 10/02/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)