T.A.R. Liguria, Sez. 2, 08 gennaio 2015, n. 15 - Esposizione del militare all'uranio impoverito e ad altre sostanze nocive


 

 

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda)

N. 00015/2015 REG.PROV.COLL. N. 00179/2014 REG.RIC.

ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 179 del 2014, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Massa, Luca Leonardi, con domicilio eletto presso Francesco Massa in Genova, Via Roma 11/1;
contro
Ministero della Difesa, Ministero Economia e Finanze - Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Genova, viale Brigate Partigiane, 2;
per l'annullamento
provvedimento 4\12\2013 di rigetto istanza di riconoscimento dei benefici previsti per le persone equiparate alle vittime del dovere ai sensi del d.p.r. 07/07/2006 n. 243.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Ministero Economia e Finanze - Comitato di Verifica per le Cause di Servizio;
Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2014 il dott. Roberto Pupilella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

Fatto


Con ricorso regolarmente notificato e depositato il 19\2\2014 il ricorrente, militare in congedo, insorge contro il diniego opposto dall’amministrazione alla sua domanda di vedersi corrisposti i benefici previsti per le persone equiparate alle vittime del dovere ai sensi del d.p.r. 07/07/2006 n. 243, per aver contratto un linfoma non Hodgkin, a seguito della esposizione a nano particelle e a contaminazione da uranio impoverito utilizzato nei proiettili, durante una missione in Kosovo denominata “Joint Guardian” nel 1999\2000.
Il ricorso è affidato nel merito alle censure del difetto di motivazione e di istruttoria perché, a fronte di specifiche e non contestate risultanze mediche che proverebbero la dipendenza dalla esposizione alle sostanze responsabili dell’insorgere della malattia il Comitato di verifica ha respinto la domanda senza prendere in considerazione la situazione specifica fatta valere dal ricorrente, ma trincerandosi dietro affermazioni generiche circa la non dipendenza del linfoma di non Hodgkin da fatti di servizio “non essendosi riscontrati fattori di particolare gravità tali da determinare la peculiare patologia di cui trattasi”.
Si costituiva con memoria l’Avvocatura erariale che, dopo aver chiesto l’estromissione del Ministero dell’Economia poiché l’unico atto lesivo sarebbe costituito dal provvedimento del Ministero dell’Interno del 4\12\2013, impugnato in principalità, concludeva per il rigetto del ricorso.

All’udienza del 20\11\2014 la causa passava in decisione.

 

Diritto


Il ricorso è fondato.
Va preliminarmente respinta la richiesta di estromissione del Ministero dell’Economia, dal quale dipende il comitato di verifica che ha emesso il parere poi fatto proprio dal Ministero dell’Interno.
La giurisprudenza amministrativa ha infatti riconosciuto, nella materia trattata, che il parere espresso dal Comitato, esprimendo un giudizio finale sull’eziologia professionale dell’infermità sofferta dal pubblico dipendente, costituisce un presupposto, perlopiù vincolante per l’amministrazione procedente (in termini, Tar Sicilia Pa, I n.2516\2013; Tar Puglia Lecce, II 27\11\2014 n.2942).
Va quindi riconosciuta la legittimazione passiva del Ministero dell’economia, poiché il parere espresso dal Comitato, per la sua valenza definitiva, rispetto alla dipendenza o meno della malattia da causa di servizio, costituisce la motivazione del provvedimento finale, formalmente emesso dal ministero dal quale dipende il funzionario o il militare sottoposto a verifica ( Tar Palermo, I sez. n.2516\2013; Tar Na, VII n.2000\2011).
Ciò premesso, il ricorso è fondato con riferimento alle censure che lamentano la violazione dell’obbligo di motivazione ed istruttoria in relazione al procedimento in discussione.
La giurisprudenza più recente in materia ha infatti riconosciuto che “Il Comitato di verifica per le cause di servizio è l'unico organo competente, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461 (Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio), ad esprimere un giudizio conclusivo circa il riconoscimento della dipendenza ontologica e giuridica di una infermità da causa di servizio. Trattasi di valutazioni sindacabili in sede giurisdizionale, oltre che per vizi del procedimento, soltanto per manifesta illogicità o mancata considerazione di circostanze di fatto tali da incidere sulla valutazione conclusiva; nonché per palese difetto di istruttoria e di motivazione, con una tipologia di sindacato che comunque non si estende al merito delle valutazioni medico legali dell'Amministrazione”. (Tar Ba I, n.1073 8\9\2014).
Nel caso di specie, contrariamente a quanto affermato nelle difese dell’Amministrazione, l’esposizione a radiazioni derivanti dalla contaminazione del terreno per l’uso di proiettili con uranio impoverito, costituisce, ad avviso del collegio, una di quelle ipotesi di “particolari condizioni ambientali ed operative” che superano i già elevati rischi connessi all’attività di un militare in missioni estere.
Nel caso di specie, infatti non sono contestati dall’amministrazione né l’esistenza della malattia, né la circostanza che il soggetto sia stato impiegato in un teatro di guerra nel quale è stato accertato da commissioni Nazionali (Commissione parlamentare d’inchiesta delib. del Senato della Repubblica 11\10\2006; Commissione d’indagine del Ministero della Difesa 22\12\2000) che i militari impiegati sono venuti a contatto con esalazioni e residui tossici derivanti dalla combustione e dalla ossidazione di metalli pesanti e dai materiali contaminati derivati dall'esplosione delle munizioni utilizzate per le operazioni militari, tra cui quelle che utilizzano uranio impoverito, o depleto (DU).
Inoltre è stato accertato che l’esposizione alle nano-particelle di metalli pesanti poteva avvenire anche durante la manutenzione di automezzi impolverati rientrati dalle missioni all'estero, senza essere provvisti di adeguata protezione. Lo stesso dicasi del rischio equivalente esistente nei poligoni addestrativi, nei quali, al termine delle esercitazioni, con quelle munizioni, le armi dovevano essere pulite con solventi chimici (tra cui il benzene).
Di fronte a queste evidenze scientifiche, la generica affermazione del comitato di verifica che l’attività del ricorrente non sarebbe stata di particolare rischio si scontra con l’attività di “capo pezzo obice 105\14” presso il poligono militare interforze di Teulada in Sardegna e , soprattutto con la sua partecipazione alla campagna in Kosovo già ricordata.
Nel caso di specie, la giurisprudenza della Cassazione, che il Tribunale fa propria nell’affermare la giurisdizione esclusiva del GA, afferma che: “l'esposizione all'uranio impoverito e ad altre sostanze nocive, nel corso della missione di pace in Kosovo, fondata su di una condotta dell'amministrazione che non presenta un nesso meramente occasionale con il rapporto di impiego, ma si pone come diretta conseguenza dell'impegno del militare in quel "teatro operativo" senza fornirgli le necessarie dotazioni di sicurezza e senza averlo informato dei rischi connessi all'esposizione, fonda la domanda per il risarcimento dei danni alla salute subiti da parte del militare” (Cass SSUU civili 6\5\2014 n. 9666).
Quanto alla necessità di una istruttoria più approfondita da parte del Comitato di verifica a fronte di una specifica insorgenza di una neoplasia che la letteratura scientifica indica come esito della esposizione alle sostanze nocive citate, basti qui ricordare che la giustizia contabile ha riconosciuto il diritto alla pensione privilegiata al militare affetto da una patologia tumorale insorta dopo l'esposizione a fattori chimici e radioattivi nel corso di una missione all'estero in una zona nella quale si era fatto largo uso di ordigni bellici contenenti uranio impoverito, non potendosi negare la dipendenza dell'infermità da causa di servizio, una volta che le indagini sui tessuti neoplastici abbiano rivelato la presenza di nano particelle di metalli pesanti riconducibili all'ambiente bellico contaminato.(Corte dei Conti Lazio sez. Giurisd.6\5\2013 n.369).
Una situazione, quella descritta, in cui i rischi connessi alla funzione propria del militare vengono amplificati da un rischio ulteriore e dovuto alla mancata protezione del militare pur nella consapevolezza dell’uso di sostanze altamente tossiche contenute negli ordigni esplosivi utilizzati dalle forze Nato nella regione balcanica.
Questa realtà, tradotta addirittura in protocolli medici di monitoraggio della salute dei militari coinvolti nelle campagne militari sopra descritte (art. 4 bis DL n.393\2000 conv.in l.n.27\2001), imponeva dunque un obbligo di motivazione e di istruttoria da parte del Comitato di verifica ben più approfondito. Non una parola sulla vicenda specifica della quale il ricorrente è stato protagonista, con particolare riferimento alla sua condizione di artigliere, come tale in prima linea nel trattamento dei proiettili e nella manutenzione delle armi dopo il loro uso.
Il ricorso va dunque conclusivamente accolto e, per l’effetto annullato l’atto impugnato ed il presupposto parere del Comitato di verifica che dovrà rideterminarsi tenendo conto della documentazione medica e della specifica vicenda che ha portato all’insorgere della malattia.
L’annullamento del provvedimento esime il Tribunale dalla decisione della domanda di risarcimento del danno biologico lamentato che potrà essere assorbita dal riconoscimento che dovesse essere effettuato in sede di rinnovazione del procedimento dal Comitato di verifica alla luce delle considerazioni svolte nella sentenza.
Il riconoscimento dei benefici speciali previsti dalla legge ai soggetti riconosciuti quali “vittime del dovere”, sono infatti alternativi alla richiesta di riconoscimento del danno, come esplicitamente affermato dalle norme in materia, correttamente riportate dall’Avvocatura di Stato.
Inoltre, nel caso di specie, l’accertamento del danno, imporrà una riflessione sull’epoca dei fatti, in effetti precedente all’accertamento dei danni alla salute dei militari provocati dall’uso dei proiettili ad uranio impoverito.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
 

P.Q.M.
 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese di lite, quantificate nella misura complessiva di €.2000 (duemila) oltre ad IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati: Giuseppe Caruso, Presidente
Roberto Pupilella, Consigliere, Estensore Richard Goso, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 08/01/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)