T.A.R. Toscana, Sez. 1, 18 aprile 2017, n. 564 - Missioni ad alto rischio in assenza di dispositivi di protezione personale ed informazioni sull’utilizzo di armamenti e proiettili ad uranio impoverito


 

 

Pubblicato il 18/04/2017


N. 00564/2017 REG.PROV.COLL. N. 00717/2015 REG.RIC.

 

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 717 del 2015, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Margherita Baldi, Mario Pilade Chiti, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Firenze, via Lorenzo il Magnifico N. 83;
contro
Ministero della Difesa in Persona del Ministro Pro Tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr.le dello Stato, domiciliata in Firenze, via degli Arazzieri 4;
per accertare e dichiarare la responsabilità del Ministero della Difesa per i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dal ricorrente a seguito di patologia tumorale insorta per fatti di servizio e per la condanna al risarcimento integrale degli stessi, che si quantificano in € 451.147,50 oltre interessi compensativi calcolati sul capitale devalutato al 5.6.2004 al saldo, a titolo di danno non patrimoniale; € 130.000,00 a titolo di danno da perdita della capacità reddituale; € 98.500,00 oltre interessi e rivalutazione dal 19.3.2004 (data di prima missione) al saldo a titolo di danno patrimoniale per la perdita della diaria per le missioni fuori area cui non potè partecipare a causa dell'inidoneità conseguita al carcinoma papillare; € 2.628,54 oltre interessi e rivalutazione dal 13.4.2013 al saldo a titolo di rimborso delle spese, anche legali, sostenute per i compensi del CTU;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa in Persona del Ministro Pro Tempore; Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2017 il Pres. Armando Pozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

Fatto


1 - Il ricorrente, Ufficiale dell’Esercito Italiano dal 1992 ed attualmente con il grado di Capitano, espone di aver partecipato alle missioni nell’ex -OMISSIS- all’epoca della guerra nei -OMISSIS- nel periodo compreso tra il 30.10.1996 ed il 13.06.2002.
Nel giugno 2004 gli veniva diagnosticato un carcinoma papillare alla tiroide e perciò venne sottoposto ad intervento di tiroidectomia totale. Conseguentemente, egli veniva dichiarato inidoneo alle missioni all’estero e il Comitato di verifica per le cause di servizio stabilì che gli esiti di tiroidectomia totale per carcinoma papillare “sono dipendenti da causa di servizio e riconducibili alle particolari condizioni ambientali ed operative di missione (…)”.
Con atto di citazione del 06.10.2010 il Capitano conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale civile di Firenze, il Ministero della Difesa per l’accertamento di responsabilità per l’insorgenza della patologia, a seguito delle missioni svolte in -OMISSIS- e-OMISSIS- e per il risarcimento dei danni subiti.
2 - Il Tribunale fiorentino, con sentenza n. -OMISSIS-, accoglieva integralmente la domanda condannando il Ministero al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti. In particolare la sentenza liquidava al militare euro 348.928 per danno non patrimoniale ed euro 98.580 per danno patrimoniale emergente connesso alla mancata percezione del maggior reddito costituito dagli incrementi stipendiali per la partecipazioni alle sei missioni internazionali svolte dal Reggimento di appartenenza, escludendo tuttavia ogni risarcimento da lucro cessante per perdita di chances di progressione di carriera.
Avverso tale sentenza proponeva appello il Ministero e con sentenza n.-OMISSIS-la Corte d’Appello di Firenze, in conformità all’ordinanza n.- OMISSIS-del -OMISSIS-delle SSUU della Corte di Cassazione, declinava la propria giurisdizione in favore del Giudice Amministrativo.
3 - Il ricorrente ha proposto, quindi, il presente ricorso in riassunzione al TAR Toscana con richiesta di acquisizione della perizia nel giudizio civile, l’ammissione delle prove testimoniali nonché di una CTU medico legale.
4 – Nel ricorso si riprende la quantificazione effettuata dal CTU nominato dal Tribunale di Firenze. Per quanto concerne il danno non patrimoniale, si evidenzia che esso è stato “quantificato nella misura del 45% con ITT di 100 giorni ed ITP al 50% di 345 giorni”.
Su tale premessa ed adottando le tabelle in uso presso il Tribunale di Milano aggiornate al 2013, l’interessato “propone pertanto la seguente quantificazione: età all’epoca insorgenza patologia (2004) 33 anni; danno biologico 45% € 321.678,00.
5 – Per quanto concerne il danno patrimoniale la difesa dell’ufficiale prospetta due diversi titoli: a) perdita di “chances” di progressione di carriera, compromessa dalla diminuita capacità lavorativa per un ammontare non inferiore a 130.000 euro; b) perdita della possibilità di partecipazione a 6 missioni - di cui tre in-OMISSIS-, dal 19.3.2004 all’1.06.2004, dal 8.10.2004 al 12.11.2004 e dal giugno 2006 al luglio 2006; una in -OMISSIS-dal 21.04.2005 al 07.09.2005; una in -OMISSIS-, dal 6.4.2009 al 16.10.2009; ed una -OMISSIS- nel 2007 – svolte dal 187° Reggimento, di appartenenza dall’insorgere della sua malattia al 2010 (epoca di introduzione del giudizio risarcitorio innanzi all’AGO: il tutto per un ammontare non inferiore a 98.580,00 €.
6 – Alle predette voci di danno il ricorrente aggiunge anche quella relativa al compenso del CTU ed all’azione promossa da quest’ultimo anche nei confronti dell’attore, per il recupero della quota parte a carico del Ministero e da questo mai pagata.
6 - L’amministrazione si è costituita in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso, contestando la responsabilità del Ministero per omessa informazione ai militari delle condizioni di rischio e per la mancata adozione di idonee misure di protezione dai fattori di contaminazione. Si contesta altresì l’idoneità della perizia d’ufficio a dimostrare il nesso di causalità e la quantificazione del danno, soprattutto quello non patrimoniale.
Alla pubblica udienza del 22 febbraio 2017 la causa è stata trattenuta in decisione.
 

Diritto


1-Nel presente ricorso al TAR l’ufficiale in epigrafe indicato ripropone i profili di responsabilità del Ministero della Difesa per averlo impiegato, sin dall’anno 1996, in missioni ad alto rischio, in assenza di dispositivi di protezione personale ed informazioni sull’utilizzo di armamenti e proiettili ad uranio impoverito.
Tale responsabilità, sarebbe riconducibile al rapporto di pubblico impiego – non privatizzato – sussistente con la Pubblica Amministrazione e, dunque, nell’ambito di applicazione dell’art.2087 c.c. (“Tutela delle condizioni di lavoro”).
2 - L’Amministrazione si difende rilevando come, all’epoca dei fatti, fosse oggettivamente impossibile prevedere e prevenire ciò che in quegli anni era sconosciuto e non prevedibile.
2.1- In particolare, la difesa erariale ripercorre le tappe che, a suo dire, darebbero la prova di tale ignoranza e che si possono sintetizzare nei termini seguenti.
Con particolare riferimento all’uso di armamenti utilizzanti munizioni all’uranio impoverito in-OMISSIS- il Presidente della IV commissione Difesa della Camera dei Deputati, in data 18.01.2001 (quindi a distanza di pochi anni dall’inizio dei fatti di causa), aveva affermato:”Avverto che giovedì scorso mi è stato consegnato dalla NATO un documento non classificato, datato 1 luglio 1999 proveniente da SHAPE sulle munizioni ad uranio impoverito, di cui si parla come sicure, sane ed efficaci, ecc.”.
2.2 - Lo stesso Ministro della Difesa -OMISSIS- – continua la difesa erariale - in audizione alla stessa Commissione del 05.02.2001 aveva a sua volta dichiarato che:”per quanto riguarda il-OMISSIS-, gli Stati Uniti, nel maggio 1999, hanno fatto sapere di avervi utilizzato munizionamento all’uranio impoverito…L’ingresso delle nostre truppe in-OMISSIS- è avvenuto a metà giugno 1999”.
Proseguiva il Ministro: ”Abbiamo conosciuto i siti in -OMISSIS- su cui sono stati lanciati circa 10.800 proiettili, di cui 5.000 nella zona intorno a -OMISSIS-, ossia l’area di 20 chilometri imposta dalla NATO intorno alla città per difenderla dagli assalti dei -OMISSIS- -OMISSIS-ci, e quando la zona di rispetto veniva violata, la NATO interveniva bombardando postazioni e armate. A questi si aggiungono altri 6.000 proiettili lanciati in due zone distanti dalla città, affidate l’una agli americani, l’altra ai tedeschi e, prima di questi, ai francesi. Tutto ciò è avvenuto nelle missioni del 1994 e 1995. La mappa relativa ai siti bombardati in -OMISSIS- è stata fornita dalla NATO il 23 gennaio di quest’anno, quasi un mese fa, perché fino a dicembre scorso non era stata fornita alcuna comunicazione di tale impiego…L’uso di uranio impoverito in -OMISSIS- non era mai stato oggetto di comunicazione prima della richiesta presentata dall’Italia”.
2.3 - Secondo l’Avvocatura anche le fonti storiche deporrebbero in favore di tale ricostruzione dei fatti (“Le guerre -OMISSIS-” (-OMISSIS-), - OMISSIS-).
La stessa Avvocatura continua nell’esposizione di audizioni parlamentari dei vertici politici e militari italiani dell’epoca, a riprova dell’inconsapevole e non imputabile assenza di informazioni, da parte degli stessi vertici del Ministero della Difesa, sia dell’uso di armi all’uranio depleto (italianizzazione dall’inglese, che usa anche l’acronimo DU) e sia dei possibili rischi di quest’ultimo per la salute dei militari.
3 - Quanto alle misure di protezione dei nostri soldati, la difesa erariale evidenzia che la stessa Commissione d’inchiesta istituita in data 11.10.2006 ebbe a rilevare: ”Si è ritenuto opportuno controllare l’adeguatezza delle misure precauzionali e degli equipaggiamenti di protezione individuale adottati dalle truppe italiane nei teatri operativi all’estero, anche in rapporto alle condizioni igieniche e ambientali, controlli dai quali sono stati tratti importanti spunti di riflessione. Se, infatti, non è ancora certo il legame fra i casi di malattie o decessi fra il personale militare, è però evidente che i soldati partecipanti alle missioni internazionali si sono sempre trovati ad operare in contesti post-bellici, assai degradati dal punto di vista ambientale ed igienico-sanitario, e che, in alcuni casi ed in soggetti predisposti, ciò potrebbe concorrere a determinare l’insorgere di gravi patologie, tumorali e non. Risulta, quindi, fondamentale che i soldati inviati in queste zone siano adeguatamente protetti, sia dal punto di vista dell’equipaggiamento individuale che delle misure generali di controllo e profilassi”.
4 - Non sarebbero, dunque, rinvenibili, nei confronti degli Organi e organismi militari italiani, comportamenti omissivi sotto il profilo dell’adozione di misure preventive e protettive, come sarebbe comprovato anche dalle riportate dichiarazioni “del Ministro -OMISSIS-”, in data 15.02.2001, davanti alla IV Commissione Difesa della Camera nonché durante l’interrogazione parlamentare del 15.02.2001, ove lo stesso affermava che :”Per quanto riguarda la -OMISSIS-, dopo aver appreso le notizie sull’uso di proiettili ad uranio impoverito – sempre il 21 dicembre scorso – sono stati avviati accertamenti e controlli da parte delle nazioni presenti con propri contingenti in quelle zone. Le misurazioni svolte fino ad oggi escludono inquinamento da uranio impoverito nei luoghi dove i nostri militari sono o sono stati alloggiati e dispiegati. Aggiungo che anche in -OMISSIS-, nei nostri reparti, è sempre presente personale specializzato NBC e tutto il personale, prima di essere inviato in teatro, viene informato dei possibili rischi ambientali anche legati alla guerra civile…”.
4.1 - A conferma che il potenziale rischio per l’incolumità del personale militare non sarebbe mai stato sottovalutato dal Ministero e dai vertici militari, l’Avvocatura riporta anche quanto affermato dal Capo di Stato Maggiore della Difesa pro-tempore (di cui la memoria dell’Avvocatura omette il nominativo), in data 18.01.2001 dinanzi alla IV Commissione Difesa della Camera dei Deputati.
5 - Per quanto concerne la CTU acquisita in sede civile sull’esistenza del nesso causale tra l’esposizione all’uranio impoverito e l’insorgenza della malattia, il ricorrente invoca l’utilizzabilità della CTU del Dr. -OMISSIS-.
5.1 - L’Avvocatura eccepisce, anche a tale riguardo, la inaffidabilità di tale consulenza d’ufficio; infatti, nonostante sia costante, oramai, la giurisprudenza che ritiene utilizzabile anche nel processo amministrativo le prove formatesi nell’ambito di altri giudizi (ex multis Cons.Stato, Sez.IV, 12.07.2012 n.4120), la CTU medico legale disposta dal Giudice civile non sarebbe idonea a dimostrare l’esistenza del nesso causale.
5.2 - A detta dell’Avvocatura, infatti, il carcinoma tiroideo sarebbe imputabile a una pluralità di fattori scatenanti e del tutto indipendenti dall’esposizione all’uranio. Inoltre, nell’arco di tempo intercorrente tra l’esposizione all’uranio e l’insorgenza dei segni della malattia sarebbe di tale ampiezza da consentire l’ingresso nella catena causale di altri possibili fattori.
Ancora oggi si discuterebbe sui legami causali tra esposizione ad uranio ed insorgenza di neoplasie nella letteratura scientifica.
L’Avvocatura riporta, poi, una sentenza del Tribunale di Roma del 2009 e uno studio della Royal Society inglese, la quale ha valutato l’entità di esposizione al DU e del corrispondente rischio radiologico e tossicologico sulla salute, ritenendo improbabile che, per effetto dell’esposizione interna al DU in condizioni belliche, possa evidenziarsi un rischio di sviluppare un cancro superiore a quello generale di morire di cancro durante il corso di una vita normale.
5.3 - Analogamente la Commissione istituita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità sarebbe pervenuta alla conclusione che, in base ai possibili scenari di esposizione al DU, non sarebbe prevedibile un aumento dell’incidenza di tumori, sia solidi che ematologici, che possa essere rilevabile rispetto all’incidenza naturale.
5.4 - L’Avvocatura richiama, ancora, il progetto -OMISSIS-, nato dalle raccomandazioni della Commissione -OMISSIS- con cui si è proposto di valutare in modo prospettico l’effettiva esposizione ad uranio ed altri genotossici ambientali noti, e di stimare il rischio di tumore in base alla variazione della frequenza di marcatori di esposizione e di effetto biologico precoce.
6 - Sul quantum del danno, sempre la difesa erariale contesta la “puntuale diversificazione” tra le varie voci di danno non patrimoniale, quale il danno biologico, fatta dal ricorrente, sulla base di un’ormai pacifica giurisprudenza, secondo cui il danno non patrimoniale é categoria unitaria che si differenzia nei criteri di accertamento e di liquidazione, a seconda dell’interesse concreto su cui vada a cadere. La proclamata natura unitaria del pregiudizio tuttavia non può restare un mero ossequio formale alla dogmatica: e dunque non è consentito moltiplicare le voci di danno chiamando con nomi diversi pregiudizi identici (Cass. Sez.U, n.26972 del 11.11.2008; Cass.civ. Sez.III, 07.11.2014, n. 23778; Cass.civ. Sez.lavoro, 15.01.2014, n.687; Cass.civ. Sez.III, 16.11.2011, n.24015; idem, 16-5-2013, n. 1950).
Per la fattispecie concreta, quindi, sarebbe palese la violazione dei principi della Cassazione perché la quantificazione fatta dal ricorrente rappresenterebbe il tentativo di ottenere un plurimo ristoro del medesimo danno.
6.1 - Nel caso di lesione al diritto alla salute, tutelato ex art. 32 Cost., esisterebbe – sempre a detta dell’Avvocatura - solo, dunque, il danno alla salute in sé e per sé considerato, non danno biologico, esistenziale o morale.
Quanto alle altre voci di danno l’Avvocatura rileva che il periodo di inabilità totale alla professione, non ha comportato una perdita totale della capacità di produrre reddito, avendola, piuttosto, solamente “ridotta”.
7 – Tutto ciò premesso, il Collegio deve dunque risolvere i due problemi dell’an e del quantum sollevati dal ricorso in esame.
7.1 – Quanto all’an del diritto al risarcimento, le articolate e storicizzate difese dell’Avvocatura, circa una presunta ignoranza ed inconsapevolezza dell’amministrazione militare sui rischi alla salute dell’uranio impoverito utilizzato negli armamenti impiegati (anche) ai tempi della guerra nell’ex -OMISSIS- e circa l’assenza di nesso di causalità tra condizioni di lavoro ed insorgenza di patologie tumorali, trovano smentita in due circostanze, una di fatto e l’altra di diritto.
7.2 – La prima smentita alla linea difensiva dell’amministrazione viene dal parere del Comitato di verifica Cause di Servizio n. 13606/2008 del 17-12-2008, nel quale si è accertata la dipendenza da causa di servizio della tiroidectomia subita dal ricorrente. Quindi, la stessa amministrazione
– attraverso il suo massimo organo di consulenza medico legale sulle indennità per causa di servizio, di solito notoriamente restia al riconoscimento - ha certificato che l’insorgenza della patologia tumorale è dipesa da un fattore causale o concausale insito nelle condizioni di lavoro, cioè nell’esposizione ad uranio impoverito (cfr, argomentando a contrario, T.A.R. Salerno Sez. I, 24-03-2017, n. 618). Né vale eccepire la diversità delle due pretese, rispettivamente indennitaria e risarcitoria, stante l’unicità del fatto storico (infermità dipendente ed imputabile a fatti di servizio) da cui esse hanno origine.
D’altra parte, il nesso di causalità tra esposizione a particelle di uranio impoverito inalate dal personale militare utilizzato nelle varie missioni all’estero trova conforto, sul piano probabilistico, in una sterminata letteratura storico-militare e scientifica, di cui si è resa interprete la cospicua giurisprudenza, che si ricorderà tra poco.

Comunque, a smentire ulteriormente la linea difensiva dell’amministrazione militare restano le autonome e specifiche argomentazioni svolte dal CTU nel giudizio civile di primo grado instaurato dal medesimo ufficiale innanzi al Tribunale di Firenze, seppur concluso con declaratoria di difetto di giurisdizione da parte dalla CdA di Firenze; argomentazioni ben utilizzabili anche nel presente giudizio come innanzi si dirà..
7.3 – Resta da vedere se tale fattore di rischio fosse conoscibile dal datore di lavoro pubblico (Ministero della Difesa) al momento dell’impiego del militare qui ricorrente in teatro di guerra (dal 1996), essendo, quello psicologico, elemento costitutivo della fattispecie di responsabilità contrattuale ex art. 2087, quale è quella in esame.
8 – Sul punto della conoscibilità del pericolo derivante alla salute umana dall’uso di uranio impoverito e da altre circostanze “ambientali” (luogo di lavoro) come metalli pesanti o vaccinazioni ripetute, la giurisprudenza è da tempo in gran parte attestata su acquisizioni che l’amministrazione della difesa ben dovrebbe conoscere, essendo stata parte in tutte le centinaia di processi civili ed amministrativi che si sono occupati del fenomeno, tanto tragico per dipendenti e loro famiglie, delle malattie tumorali manifestatesi dopo l’impiego in teatri bellici, seppure in operazioni spesso definite “di pace”. D’altra parte, anche nel processo civile a quo il Giudice fiorentino (v. punto 1.3 della motivazione della sentenza del Trib. di Firenze del -OMISSIS-) aveva sottolineato una circostanza notoria anche presso i Giudici amministrativi: che i rischi di effetti nocivi sulla salute dei militari da parte delle conseguenze dell’esplosione di munizioni ad uranio impoverito erano conosciuti presso l’US Army sin dalla guerra del -OMISSIS- del 1991 e tempestivamente diffusi presso le altre Forze militari Nato ed Onu.
9 – In sintesi, da più parti si è stabilito – a smentire la tesi negazionista dell’Avvocatura e delle plurime dichiarazioni da essa richiamate - che "sono state svolte diverse indagini e studi da parte di organismi internazionali - sulla base dei quali sono state adottate specifiche misure di protezione dal Governo degli Stati Uniti, l'ONU e la NATO, conosciute dallo Stato Italiano sin dal 1992 (relazione di Eglin relativa alla Ricerca condotta nel 1977-78; rapporto US Army Mobility Equipmente Research and Development Command del 1979; Conferenza di Bagnoli del 1995)” : così, letteralmente, T.A.R. Catanzaro, 2 ottobre 2014 n. 1568 condivisa dalla pur essa motivatissima T.A.R. Piemonte Sez. I, 06/03/2015, n. 429; T.A.R. Emilia-Romagna, Parma,11 ottobre 2016, n. 284;T.A.R. Liguria Sez. II, 14/03/2016, n. 247; id., 15-1-2015, nm. 15;TAR Friuli, 19.6.2014 n. 308; Cons. Stato, IV, 4 settembre 2013, n. 4440; TAR Lazio Sez. I bis, 16-08-2012, n. 7363; TAR Salerno Sez. I, 10 ottobre 2013, n. 2034).
Anche questo Tribunale Amministrativo, pronunciandosi su fattispecie sovrapponibili per tempi e zone di impiego a quella in esame, ha ben chiarito i passaggi, a livello internazionale, parlamentare e normativo, denotanti la consapevolezza della pericolosità delle condizioni di lavoro dei militari italiani nelle varie zone di guerra dei -OMISSIS- (e non solo): TAR Toscana, sez. I, 09/06/2015, n. 880. Tra l’altro si è ribadito come “La probabile connessione tra l’esposizione a uranio impoverito e l’insorgenza di gravi patologie, anche di natura oncologica, ha indotto l’ONU a vietare l’utilizzo di armi contenenti tale elemento (risoluzione n. 1996/16) e diversi Paesi hanno assunto misure di protezione e precauzione a favore dei militari impiegati nelle operazioni NATO (vedasi la Direttiva del Ministero della Difesa del 26.11.99)”: TAR Toscana, sez. I, 10 marzo 2016 n. 431.
Né valgono a scalzare le ormai quasi unanimi acquisizioni della giurisprudenza amministrativa, in gran parte condivise da quella contabile (cfr. TAR Liguria, 15-1-2015 n. 15, cit.) talune pronunce di rigetto delle richieste risarcitorie, in quanto connesse a fattispecie in cui non era stato provato l’impiego di militari in zone in cui si era fatto uso di proiettili ad uranio impoverito, come invece non è nella specie (T.A.R. Sardegna, sez. I, 03/02/2015, n. 264), ovvero a fattispecie in cui il G.A. ha – invero singolarmente – attribuito peso probatorio dirimente alle dichiarazioni dei rappresentanti della stessa amministrazione resistente, anche in questa sede richiamate (T.A.R. Lazio, sez. I, 28/05/2013, n. 5332 ), dando in tal modo valore probatorio a ciò che invece doveva essere esso stesso oggetto di prova.
9 – Appurata la sussistenza della responsabilità dell’amministrazione datrice di lavoro sul piano dei suoi elementi costitutivi oggettivi e soggettivi secondo la fattispecie astratta dell’art. 2087 cod. civ., resta da determinarne l’aspetto quantitativo.
9.1 – Ritiene anzitutto il Collegio di poter fare ricorso, ai fini della quantificazione, delle risultanze istruttorie emerse nel giudizio civile a seguito della CTU disposta da quel giudice; ciò in base al criterio di utilizzabilità delle fonti di prova formatesi in ambiti processuali diversi da quello per cui è causa, quando gli elementi soggettivi (parti) ed oggettivi (causa petendi e petitum) del rapporto processuale siano identici, come nella specie: criterio desunto dai principi di effettività e celerità della tutela giurisdizionale, di conservazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda (art. 11, comma 2, c.p.a.), nonché di atipicità delle fonti di convincimento del giudice (art. 63 c.p.a.).
Sulla possibilità di utilizzare i mezzi di prova assunti in diversa sede processuale, d’altronde, si mostra d’accordo, in linea di principio, la stessa memoria dell’Avvocatura richiamando anch’essa il medesimo precedente processuale indicato a pag. 26 del ricorso: Cons. St., sez. IV, 12 luglio 2012 n. 4120, cui adde Cons. St., sez. VI, 28 marzo 2012 n. 1833; TAR Calabria 28 febbraio 2011 n. 229.
9.2 – L’Avvocatura, pur condividendo il principio di diritto sopra richiamato, contesta, tuttavia, la quantificazione del danno fatta dal CTU nell’ambito del giudizio civile, invocando il più recente principio di unitarietà del danno non patrimoniale, il quale assomma in sé tutte le varie tipologie di danno via via elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza meno recente: danno biologico, danno morale, danno all’immagine, danno alla vita di relazione, danno estetico, ecc.. Sul punto la memoria dell’Avvocatura richiama i più recenti indirizzi della Cassazione (sent. n. 23778/2014; n. 687/2014; n. 11950/2013; n. 24015/2011;). Aggiunge, la stessa memoria, che l’art. 2059 è costruito attorno ad ipotesi tipiche di illecito, quali il ristoro di lesioni a beni di rilevanza costituzionale. Quanto a quest’ultimo riferimento, esso appare piuttosto criptico nella presente fattispecie in cui si discute del risarci8mento da lesione di una dei massimi beni della vita a rilevanza costituzionale quale è il diritto alla tutela attiva e passiva della salute.
9.3 - Quanto al riferimento al principio di unitarietà nella considerazione delle varie voci di danno non patrimoniale alla salute (danno biologico) risarcibile, il Collegio ben conosce l’indirizzo espresso dalla Cassazione in materia Anche recentemente la Suprema Corte ha ribadito che “Il nostro ordinamento giuridico non conosce altre distinzioni, in tema di danni, che quelle: (a) tra danno emergente e lucro cessante ( art. 1223 c.c. ); (b) tra danno patrimoniale e non patrimoniale ( art. 2059 c.c.)” aggiungendo, subito dopo che “ Il danno non patrimoniale consiste nella lesione di qualsiasi interesse della persona non suscettibile di valutazione economica (Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008), ed ha natura unitaria ed omnicomprensiva” (Cass. civ. Sez. III, 07/03/2016, n. 4379).
Al riguardo non può non rilevarsi il non allineamento del ricordato principio giurisprudenziale a talune discipline speciali, come quella relativa alle particolari elargizioni di cui alla L. 3 agosto 2004, n. 206 , a seguito della quale sono stati dettati i criteri per la determinazione dell'invalidità permanente, come stabiliti dall' art. 5, D.P.R. n. 243 del 2006 e dal D.P.R. n. 37 del 2009 , ora trasfuso nell' art. 1082 del D.P.R. n. 90 del 2010 (Reg. att. del Codice Ordinamento Militare), che sono analoghi a quelli stabiliti dal D.P.R. n. 181 del 2009 (regolamento sui criteri medico-legali per l'accertamento e la determinazione dell'invalidità e del danno biologico e morale a carico delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, a norma dell' articolo 6 della L. 3 agosto 2004, n. 206): criteri che fanno riferimento alle nozioni di IC (invalidità complessiva); IP (invalidità permanente), DB (danno biologico), DM (danno morale): per un’accurata ricostruzione della complessa materia e sulle modalità di calcolo dell’invalidità cfr. T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, 27/08/2015, n. 10947.
9.4 – Tuttavia, tutta la problematica sollevata dalla difesa erariale con riferimento al ricordato principio giurisprudenziale di unitarietà della categoria del danno non patrimoniale non rileva nel caso concreto, in cui non si è proceduto, da parte del CTU nominato al Giudice ordinario, ad alcuna frammentazione o parcellizzazione o duplicazione delle voci di danno biologico (non patrimoniale): anzi, come si vedrà, il consulente d’ufficio ha fatto piena applicazione di tale criterio di liquidazione e sulla predetta quantificazione, al di là di generiche ed inconferenti obiezioni di carattere teorico, in concreto non è stato mosso alcun rilievo specifico.
10 – Per quanto concerne la quantificazione del danno non patrimoniale il CTU nominato dal Giudice civile ha, infatti, disposto nel modo seguente.
“Si stima il periodo di invalidità totale dall’insorgere della malattia fino alla fine delle cure postoperatorie, compresa la radioterapia e aggiustamento del trattamento ormonale sostitutivo: almeno giorni 100.
Tempo di invalidità parziale al 50% tutto quello in cui è stato lontano dal lavoro per gli esiti depressivi: giorni 345.
La quantificazione dell’invalidità permanente, in linea con le tabelle delle menomazioni da danno biologico permanente, conformi a quanto riportato dai Lavori della commissione di cui al D.M. 26 maggio 2004-Tabelle delle menomazioni e integrità psico-fisica della persona comprese fra 10 e 100 punti di invalidità, e al D.Lgs. 209/2005, viene così formulata: Considerato l’ipotiroidismo e i disturbi psicofisici conseguenti, data una valutazione complessiva e non la semplice sommatoria delle varie voci, l’invalidità permanente si quantifica in 45%.
Come indicato in risposta al punto 2) del quesito, l’attore non ha perso totalmente la capacità di attendere alle abituali attività produttrici di reddito, è tuttora ufficiale dell’esercito italiano e può svolgere un’attività specifica della sua specializzazione come paracadutista, cioè effettuare lanci, ma non gli è permesso di svolgere le ulteriori attività che erano possibili prima della diagnosi del tumore tiroideo e del relativo trattamento.”.
10.1 – Come si vede, il CTU non ha operato alcuna quantificazione monetaria del danno, essendosi limitato a quantificare solo il grado di invalidità, secondo un criterio di “valutazione complessiva” che “non (è) la semplice sommatoria delle varie voci”; criterio che appare pertanto coerente con il sopra ricorato principio di onnicomprensività sopra ricordato.
11 - Chi, invece, ha proceduto alla precisa ed analitica quantificazione monetaria del danno, patrimoniale e non, è stato, piuttosto, il giudice fiorentino di primo grado con la più volte richiamata sentenza del -OMISSIS-, con la quale: A) si è monetizzato il danno da invalidità temporanea in euro 27.250; B) il danno da invalidità permanente in euro 321.678; C) il danno emergente per il mancato impiego nelle missioni svolte all’estero dal Reggimento di appartenenza in euro 98.850.
Sul punto, come già anticipato, la memoria dell’avvocatura non svolge alcuna difesa concreta, limitandosi a lamentare che le pretese risarcitorie del ricorrente sono “palesemente esorbitanti”, e che “deve evidenziarsene l’assoluta evanescenza”; addirittura, l’infondatezza della pretesa risarcitoria per il danno patrimoniale per mancato impiego all’estero viene correlata all’interesse “primario dell’Amministrazione “a tutelare l’incolumità dei propri dipendenti”: i quali, sembra di capire, dovrebbero essere grati al proprio datore di lavoro se, dopo essersi ammalati per fatti di servizio, questo non li ha potuti più utilizzare in missioni comunque maggiormente remunerative. In sostanza ed in sintesi la difesa dell’amministrazione non ha fornito alcuna prova dell’inaffidabilità e non credibilità della quantificazione operata dal Giudice fiorentino; quantificazione effettuata sulla base di una precisa e motivata e convincente CTU, come convincente e condivisibile è il percorso argomentativo delal sentenza di quel Giudice.
12 – In conclusione il ricorso va accolto e l’amministrazione va condannata al risarcimento dei danni come quantificati supra sub par. 11; ad essi va aggiunta la spesa sostenuta per l’espletamento della CTU innanzi al Tribunale civile; il tutto incrementato degli interessi e rivalutazione monetaria a decorrere dalla data di proposizione del giudizio civile innanzi al Tribunale di Firenze.
13 – Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

 

P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto condanna il Ministero resistente al pagamento di tutte le somme indicate in motivazione a titolo di risarcimento danno e refusione spese di CTU, oltre interessi e rivalutazione dal momento della domanda.
Condanna altresì il Ministero resistente al pagamento delle spese ed onorari del presente giudizio liquidati in complessivi euro 4.000,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare ………….
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2017 con l'intervento dei magistrati: Armando Pozzi, Presidente, Estensore
Bernardo Massari, Consigliere Gianluca Bellucci, Consigliere


IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Armando Pozzi






IL SEGRETARIO


In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.