Categoria: Accordi interistituzionali, protocolli ed intese
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PROTOCOLLO D’INTESA
tra
INAIL
Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro,

con sede legale in Roma, via IV Novembre, 144
nella persona del Presidente Franco Bettoni
e
CNI
Consiglio Nazionale degli Ingegneri

con sede in Roma, via XX Settembre 5, agli effetti del presente atto rappresentato dal
Presidente Ing. Armando Zambrano
(di seguito : le parti)
 

PREMESSO CHE

• L’Inail è un ente pubblico non economico la cui attività amministrativa è svolta secondo i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza e dalle altre disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti, nonché dai principi dell’ordinamento comunitario, ai sensi dell’art. 1, co. 1, della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i;
• il d.lgs. 38/2000 ha rimodulato ed ampliato i compiti dell’Inail contribuendo alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sociale, orientato alla tutela globale delle lavoratrici e dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie, estendendo la tutela anche ad interventi prevenzionali;
• il d.lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha collocato l’Inail nel sistema prevenzionale con compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura della prevenzione, in particolare nei confronti delle medie, piccole e micro imprese;
• l’Inail persegue le finalità prevenzionali privilegiando le sinergie con i diversi soggetti del sistema prevenzionale nazionale, Istituzioni pubbliche e con le principali Associazioni rappresentative del mondo del lavoro;
• il d.l. 78/2010, convertito nella legge n.122 del 30 luglio 2010, al fine di integrare le funzioni connesse alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed il coordinamento stabile delle attività previste dall’art. 9 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., ha conferito all’Inail le funzioni di unico ente pubblico del sistema istituzionale avente compiti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
• all’Inail è attribuito, altresì, ai sensi del citato art. 9 del d.lgs.81/2008 e s.m.i., il compito di svolgere e promuovere programmi di studio e ricerca scientifica e programmi di interesse nazionale nel campo della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
• per la realizzazione delle attività di sviluppo della funzione prevenzionale l’Istituto adotta iniziative in coerenza con gli indirizzi espressi nella Relazione programmatica 2021-2023 del Consiglio di indirizzo e vigilanza (Delibera Inail CIV n. 8 del 12 maggio 2020), declinati negli obiettivi di programmazione strategica e gestionale;
• l’Inail agisce, altresì, in linea di coerenza con il Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025 del Ministero della Salute (approvato in sede di Conferenza Stato- Regioni il 6 agosto 2020) che definisce aree d’intervento ritenute particolarmente critiche;
• il Cni, Ente pubblico non economico sottoposto alla vigilanza del Ministero della giustizia, è l’organismo di rappresentanza istituzionale, a livello nazionale, degli interessi della categoria professionale degli ingegneri, ed ha come fine quello di promuovere, sviluppare e potenziare l’attività degli ingegneri al fine di accrescerne la presenza fattiva nella società in cui operano, nonché quello di collaborare con le Autorità pubbliche e le pubbliche amministrazioni in generale sulle tematiche riguardanti le molteplici attività e prerogative della professione di ingegnere, quali l’analisi della sicurezza degli edifici, l’information technology, il rispetto e la tutela dell’ambiente, il risparmio energetico, la cultura della prevenzione in materia di sicurezza e la tutela della pubblica incolumità, la ricerca di nuove fonti di energia e lo sviluppo sostenibile;
• i compiti istituzionali del Cni contemplano, tra l’altro: la tenuta dell’Albo unico nazionale degli iscritti; la disciplina regolamentare dell’obbligo di formazione professionale continua e la decisione sulle domande di autorizzazione dei corsi di formazione; l'espressione di pareri, su richiesta del Ministero della giustizia, in merito a proposte di legge e regolamenti riguardanti la professione; la funzione di referente del Governo in materia professionale; l’invio delle istanze di interpello in materia di salute e sicurezza del lavoro alla Commissione per gli interpelli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ex articolo 12 d.lgs. n. 81/2008;
• il Consiglio nazionale ingegneri rappresenta allo stato 236.000 ingegneri, iscritti nei 106 ordini provinciali, gestiti dai consigli territoriali ed è attualmente associato alla rete delle professioni tecniche, unitamente ad altri 8 Consigli nazionali rappresentativi di altrettante categorie professionali tecniche, all’Uni, con la qualifica di “grande socio”, all’Uninfo - Tecnologie informatiche e loro applicazioni, alla Quacing (Agenzia per la certificazione della qualità e l’accreditamento Eur-Ace dei corsi di studio in ingegneria), al Cei (Comitato elettrotecnico italiano), al Cti (Comitato termotecnico italiano), ad Accredia (ente nazionale unico di accredimento), alla FEANI (Federation of professional engineers), all’Ecec (European council of engineers chambers), all’Ecce (European coucil of civil engineers) e al Claiu (Council of association of long cycle engineers) e collabora con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con numerosi Ministeri sull’emanazione di provvedimenti normativi.
 

CONSIDERATO CHE

• Inail e il Cni, nel rispetto dei reciproci ruoli istituzionali e statutari, hanno manifestato la volontà di avviare una collaborazione strutturata e permanente in merito agli aspetti tecnici della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
• nei processi di evoluzione e di sviluppo tecnologico in atto, lo scambio di conoscenze tecnico-scientifiche tra l’Inail e il Consiglio nazionale ingegneri
• appresenta una modalità funzionale a fornire risposte integrate e di qualità ai bisogni di salute e sicurezza sul lavoro;
• le sinergie tra l’Inail e il Cni costituiscono una modalità funzionale per fornire risposte integrate e di qualità ai bisogni di salute e sicurezza sul lavoro della filiera delle piccole e medie imprese.
• è obiettivo condiviso dalle parti la trasferibilità dei prodotti/progetti realizzati nell’ambito del presente Protocollo al fine di renderli applicabili e disponibili nei settori a cui gli stessi fanno riferimento. A tal fine, può rendersi necessario il coinvolgimento dei competenti soggetti istituzionali che insieme ad Inail fanno parte del “sistema di promozione della salute e sicurezza”.
 

CONVENGONO

Articolo 1
Premessa

La premessa costituisce parte integrante del presente Protocollo d’intesa.
 

Articolo 2
Finalità

Le parti intendono sviluppare la più ampia collaborazione, in attuazione degli obiettivi generali sopra indicati, per lo sviluppo delle attività congiunte, con particolare riferimento agli ambiti di cui al successivo articolo 3.
 

Articolo 3
Ambiti di collaborazione

Con il presente Protocollo d’intesa sono definiti gli ambiti e le modalità di realizzazione delle attività finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e alla diffusione della cultura della sicurezza che le parti intendono realizzare congiuntamente, quali, in particolare, quelle di seguito elencate:
• organizzazione di eventi e campagne finalizzate a promuovere la cultura della salute e sicurezza sul lavoro, iniziative formative nel campo della salute e sicurezza;
• realizzazione di documenti di carattere tecnico scientifico volti a introdurre miglioramenti nella salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed inerenti alle materie di comune interesse, da diffondere alla comunità degli ingegneri;
• studi finalizzati a promuovere e sviluppare metodologie, strumenti con particolare riguardo all’evoluzione tecnologica, finalizzati alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro;
• sviluppo e sperimentazione di protocolli di sicurezza e buone prassi.
La realizzazione delle iniziative di cui ai punti sopra indicati potrà avvenire individuando la modalità ritenuta più adeguata rispetto sia alle finalità di ciascuna iniziativa sia alle condizioni di fattibilità che caratterizzano di volta in volta il contesto.
Nella realizzazione delle attività programmate, le parti convengono circa l’opportunità del coinvolgimento, laddove necessario, dei competenti soggetti istituzionali, che insieme ad Inail fanno parte del sistema di promozione della salute e sicurezza, sia per le fasi di progettazione che per quelle relative alla validazione dei prodotti realizzati.
 

Articolo 4
Comitato di coordinamento

Le parti costituiscono un Comitato di coordinamento, composto da sei referenti, di cui tre individuati dall’Inail e tre individuati dal Cni. Al comitato di coordinamento vengono affidati i compiti di indirizzo, di programmazione, di coordinamento e monitoraggio delle attività oggetto della collaborazione, di cui all’articolo 3 del presente Protocollo.
 

Articolo 5
Obblighi delle parti

Per la realizzazione degli obiettivi previsti all’articolo 3, le parti, in funzione delle specifiche competenze e disponibilità, in ossequio alle rispettive norme di funzionamento e dei vincoli di bilancio, si impegnano a rendere disponibile il proprio patrimonio di conoscenze e a mettere in campo le risorse professionali, tecniche, strumentali nonché le eventuali risorse economiche destinate alle finalità d’interesse, individuate in logica di paritaria partecipazione.
Tali ambiti di collaborazione saranno regolati attraverso la stipula di specifici Accordi attuativi, secondo quanto indicato al successivo articolo 6, salvo il caso in cui le attività da realizzare comportino esclusivamente apporti di natura professionale delle parti, il cui costo è considerato di natura figurativa; tali attività troveranno, in ogni caso, apposita evidenza nell’ambito di specifici report, a cura del Comitato di coordinamento.
I risultati delle iniziative realizzate nell’ambito del Protocollo d’intesa saranno considerati anche in ottica di replicabilità delle iniziative sviluppate e di ricaduta in termini di numero di destinatari raggiunti direttamente o indirettamente, nella filiera di interesse.
 

Articolo 6
Accordi attuativi

Ciascun Accordo attuativo di cui all’articolo 5 dovrà indicare:
- gli obiettivi da conseguire, le specifiche attività da espletare, gli impegni da assumere e la relativa tempificazione;
- i profili professionali/amministrativi dei componenti del relativo Comitato di gestione che si interfaccerà e condividerà i risultati raggiunti con il Comitato di coordinamento;
- gli oneri diretti ed indiretti in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali necessari per la realizzazione delle specifiche attività oggetto dell’Accordo attuativo, tendenzialmente in regime di pariteticità, nonché i tempi e le modalità di rendicontazione;
- gli aspetti riguardanti la proprietà intellettuale dei prodotti realizzati, nonché il diritto alla riproduzione ed alla diffusione dei prodotti stessi;
- la durata dell’Accordo attuativo, che non può eccedere la durata del presente Protocollo d’intesa.
Il Protocollo d’intesa non è, di per sé, a carattere oneroso, tuttavia, solo nel caso in cui per la realizzazione a livello centrale e territoriale delle iniziative programmate sia indispensabile un impegno di risorse, tale da richiedere l’adozione di specifici Accordi attuativi, fatto salvo il caso particolare specificato all’articolo 5 (oneri figurativi), potrà essere ammesso un investimento diretto e indiretto in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali, per ciascuna delle parti, non superiore a euro 25.000 (venticinquemila euro), per l’intera durata del presente Protocollo d’intesa.
Tali risorse, dovranno rientrare nella programmazione economica delle Strutture dei due Enti pubblici coinvolti e necessitano dell’approvazione formale da parte degli organi istituzionali di Cni e Inail.
 

Articolo 7
Durata

Il presente Protocollo d’intesa entra in vigore dal momento della sua sottoscrizione e ha durata triennale.
 

Articolo 8
Trattamento dei dati

Le parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Protocollo d’intesa nell’ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all’esecuzione del presente Protocollo d’intesa, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal regolamento UE 679/2016 e dal d.lgs. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, così come novellato dal decreto legislativo del 10 agosto 2018 n.101.
 

Articolo 9
Proprietà intellettuale

Inail e Cni, in considerazione del taglio scientifico dei prodotti, elaborati nell’ambito della collaborazione attivata con il presente Protocollo d’intesa e dell’interesse pubblico che i prodotti stessi rivestono, acquisiscono ogni diritto, riconosciuto dalla normativa vigente, inerente le opere realizzate e sviluppate, coordinandone la realizzazione e mettendo in campo, attraverso le proprie professionalità, le peculiari competenze specialistiche.
La divulgazione dei prodotti sviluppati potrà essere realizzata senza scopo di lucro, neanche indiretto, da entrambe le parti, per finalità di studio, di ricerca e di promozione della conoscenza del patrimonio culturale e scientifico anche attraverso la pubblicazione in internet, previo rilascio della liberatoria degli autori coinvolti nell’elaborazione.
 

Articolo 10
Copertura assicurativa

Le parti garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi dei propri dipendenti e collaboratori impegnati nelle attività oggetto del presente Protocollo d’intesa.
 

Art. 11
Sicurezza sul lavoro

In relazione a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., le parti concordano che, quando il personale di una delle due parti si reca presso la sede dell'altra per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui al suddetto d.lgs. n. 81/2008 da lui realizzata, assicura al sopra citato personale, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi di sua competenza, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro.
I lavoratori dipendenti o equiparati di entrambe le parti devono attenersi, in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, alle norme e regolamenti della sede presso la quale svolgono le attività oggetto del presente Protocollo.
 

Articolo 12
Recesso unilaterale

Ciascuna delle parti può recedere anticipatamente dal presente Protocollo d’intesa previa comunicazione scritta e motivata, da inviarsi con un preavviso di almeno 30 giorni a mezzo posta elettronica certificata o con lettera A.R.
 

Articolo 13
Tutela della riservatezza

Le parti si impegnano, reciprocamente, a garantire la massima riservatezza riguardo alle informazioni tecniche, scientifiche e finanziarie, direttamente o indirettamente collegate alle attività oggetto del presente Protocollo (“Informazioni Confidenziali”), a non divulgarle a terzi senza il preventivo consenso scritto di chi le ha rilasciate e ad utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto del presente atto.
La natura riservata delle Informazioni Confidenziali dovrà essere evidenziata mediante indicazione dell’apposita dicitura “riservato”, “confidenziale” o con simile legenda; le informazioni trasmesse verbalmente saranno considerate Informazioni Confidenziali qualora le stesse vengano qualificate come tali dalla parte divulgante, in una comunicazione scritta inviata alla parte che le ha ricevute, entro 15 giorni dalla data di divulgazione. L’assenza di tali legende, tuttavia, non precluderà la qualificazione dell’informazione come “riservata”, se il divulgante è in grado di provare la sua natura confidenziale e/o se il ricevente conosceva o avrebbe dovuto conoscere la sua natura confidenziale, proprietaria o segreta per il divulgante.
Resta inteso tra le parti che in nessun caso possono essere considerate Informazioni Confidenziali quelle che siano già di pubblico dominio al momento della loro divulgazione alla Parte ricevente. Inoltre, ogni informazione che può essere considerata “confidenziale” secondo le previsioni del presente atto può cessare di essere tale dal momento in cui l’informazione:
i. diventa pubblica per cause indipendenti dalla volontà e dal contegno della Parte che l’ha ricevuta nell’ambito del presente atto;
ii. viene acquisita dal ricevente per il tramite di terzi non vincolati alla riservatezza, sempreché tale acquisizione non sia stata illecitamente conseguita e la Parte ricevente possa fornire la prova di essere venuta in possesso di tali informazioni per mezzo di terze parti;
iii. viene sviluppata dal ricevente in modo indipendente, sempreché la Parte ricevente possa fornire la prova di aver autonomamente sviluppato detta informazione.
Le parti si obbligano ad adottare tutte le misure necessarie per mantenere la massima confidenzialità e riservatezza sulle informazioni confidenziali, nonché la diligenza necessaria a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.
La Parte che riceve le informazioni confidenziali deve usare lo stesso grado di diligenza richiestogli per proteggere le proprie informazioni confidenziali a propria disposizione e di eguale natura, in ogni caso non inferiore comunque ad un livello di diligenza atta a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite. 
 

Articolo 14
Controversie

Le parti accettano di definire bonariamente qualsiasi controversia che possa nascere dall'attuazione del presente Protocollo d’intesa. Nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo il foro competente è quello di Roma.
 

Articolo 15
Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, in base all’articolo 4 della parte II della Tariffa allegata al d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modifiche e integrazioni a cura e spese della Parte richiedente.
Le spese di bollo e registrazione sono a carico del richiedente.

Roma, lì 4 marzo 2021


fonte: inail.it