Regione Puglia
Ordinanza del Presidente della Giunta 10 marzo 2021, n. 74
Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO lo Statuto della Regione Puglia;
VISTO l’art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;
VISTO l’articolo 117 comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio, del 29 luglio, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l’articolo 1 comma 16;
VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020» e, in particolare, l’articolo 1, comma 5;
VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta covid nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020» e, in particolare l’articolo 1 comma 2 lettera a);
VISTO il decreto-legge 9 novembre 2020 n.149 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
VISTO il decreto-legge 30 novembre 2020 n.157 recante «Ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
VISTO il decreto-legge 2 dicembre 2020 n.158 recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi connessi alla diffusione del virus da COVID-19 »;
VISTO il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;
VISTO il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
VISTO il decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2 recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;
VISTO il decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12 recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2021 n.15 recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19».
VISTO il D.P.C.M. 14 gennaio 2021 e, in particolare, l’art.1 comma 10 lettera s);
VISTO il Report n. 42 del Ministero della Salute, relativo alla settimana 22-28.02.2021, aggiornato al 03.03.2021, che riporta, con riferimento alla situazione epidemiologica nazionale, quanto segue: «Si osserva una ulteriore accelerazione nell’aumento dell’incidenza a livello nazionale (195 casi per 100.000 abitanti nella settimana 22-28febbraio 2021). L’incidenza nazionale si sta quindi rapidamente avvicinando alla soglia di 250 casi/settimana per 100.000 abitanti che impone il massimo livello di mitigazione possibile. Tale soglia è stata superata questa settimana in cinque Regioni/PPAA. Si conferma per la quinta settimana consecutiva un peggioramento nel livello generale del rischio. Aumenta il numero di Regioni/PPAA classificate a rischio alto (6) ai sensi del DM 30/4/2020. Ben 9 Regioni/PPAA, classificate a rischio moderato, sono ad alta probabilità di progressione a rischio alto nelle prossime settimane. Soltanto una Regione è a rischio basso. Si ribadisce, anche alla luce dell’aumento sostenuto della prevalenza di alcune varianti virali a maggiore trasmissibilità, di mantenere la drastica riduzione delle interazioni fisiche tra le persone e della mobilità. Analogamente a quanto avviene in altri paesi Europei, si rende necessario un rafforzamento/innalzamento delle misure su tutto il territorio nazionale al fine di ottenere rapidamente una mitigazione del fenomeno. In presenza di varianti che possono parzialmente ridurre l’efficacia dei vaccini attualmente disponibili, le Regioni/PPAA sono invitate ad adottare, indipendentemente dai valori di incidenza, il livello di mitigazione massimo a scopo di contenimento»;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 58 del 23/02/2021, con la quale, sino al 14 marzo 2021, è stata prevista per le Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado la didattica digitale integrata al 100%, con possibilità per tutti gli alunni di chiedere la didattica in presenza, senza alcuna limitazione percentuale per le Scuole dell’Infanzia, del ciclo primario e CPIA e con la sola limitazione del 50% (possibilmente per singola classe) per le Scuole secondarie di secondo grado, al ricorrere di esigenze non diversamente affrontabili;
VISTO il D.P.C.M. del 2 marzo 2021 il quale all’art. 21 (Istituzioni scolastiche) testualmente dispone: «1. Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l'attività didattica in presenza. La restante parte della popolazione studentesca si avvale della didattica a distanza. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. L'attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l'infanzia, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione continua a svolgersi integralmente in presenza. È obbligatorio l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi. 2. La misura di cui al primo periodo dell’articolo 43 è disposta dai Presidenti delle regioni o province autonome nelle aree, anche di ambito comunale, nelle quali gli stessi Presidenti delle regioni abbiano adottato misure stringenti di isolamento in ragione della circolazione di varianti di SARS-CoV-2 connotate da alto rischio di diffusività o da resistenza al vaccino o da capacità di indurre malattia grave; la stessa misura può altresì essere disposta dai Presidenti delle regioni o province autonome in tutte le aree regionali o provinciali nelle quali l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi sia superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti oppure in caso di motivata ed eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico”».
VISTO il primo periodo dell’articolo 43 il quale testualmente dispone: «1. Sono sospese le attività dei servizi educativi dell’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata».
VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute con la quale la Regione Puglia è attualmente collocata in zona gialla;
CONSIDERATO tuttavia che in Puglia la curva epidemica è in forte ascesa, in evidente evoluzione negativa, aggravatasi rispetto agli ultimi dati presi a riferimento nella citata Ordinanza del Ministro della Salute;
VISTA la nota PROT/10/03/2021/0001979 del Dipartimento della Salute (che si allega alla presente ordinanza quale parte integrante) di trasmissione della relazione epidemiologica in ambito scolastico elaborata dall’Organo sanitario, aggiornata al 10 marzo 2021 (che pure si allega), con la quale si evidenzia un preoccupante peggioramento della situazione epidemiologica, ancora più grave nelle province di Bari e Taranto, dove è stata superata la soglia di 250 contagi ogni 100.000 abitanti, introdotta con il D.P.C.M. del 2 marzo 2021, che rende “necessario un inasprimento delle misure destinate a ridurre al minimo indispensabile le occasioni di contatto interpersonale, in particolare negli ambienti chiusi, e la circolazione delle persone se non per motivi strettamente indispensabili, portandole al massimo livello di restrizione previsto per le province di Bari e Taranto” ;
RILEVATO che, nella allegata relazione istruttoria, sono rassegnate le seguenti conclusioni:
L’analisi condotta sia a livello nazionale che a livello regionale mostra che:
1. in un campione di 12 regioni e la PA di Trento (pari ad oltre 51M di cittadini) nella popolazione al di sotto dei 19 anni si osserva un trend in aumento di tutte le classi di età, più marcato nelle fasce 14-18, 19-24 anni e 11-13 anni;
2. in Puglia la curva epidemica è caratterizzata da una chiara ripresa dei contagi, con un incremento importante dei nuovi positivi anche rispetto alla settimana precedente che già mostrava segni di risalita della curva epidemica; tale ripresa interessa attualmente tutte le fasce di età ma, rispetto alla metà del mese di febbraio, appare sostenuta prevalentemente da contagi nelle età scolari, nei giovani e negli adulti;
3. Il tasso di incidenza settimanale, stimato attraverso i dati del flusso aggregato della Protezione Civile alla data dello 09.03, risulta pari a 214 per 100.000 abitanti, con valori più elevati in provincia di Bari (306 per 100.000 abitanti) e in provincia di Taranto (275per 100.000 abitanti);
4. i dati della sorveglianza scolastica mostrano un incremento in valori assoluti dei contagi tra gli studenti mentre il numero di nuovi positivi tra il personale scolastico appare in riduzione;
5. Il numero dei soggetti (sia tra gli studenti che nel personale) per cui è stato disposto un provvedimento di isolamento/quarantena è in diminuzione.
Si può pertanto concludere che anche la Regione Puglia, già a partire dalla settimana precedente, è interessata da un importante incremento del numero di contagi, che si associa ad una circolazione virale sostenuta tra i soggetti in età scolare.
Tale circostanza impone stringenti iniziative di carattere preventivo, attraverso misure finalizzate alla massima limitazione dei contatti interpersonali, per contenere il rischio di un ulteriore incremento dei contagi”.
CONSIDERATO quindi che, sulla base dell’istruttoria condotta dal competente organo sanitario sui dati più recenti disponibili, nelle province di Bari e Taranto, risulta superata la soglia che rende necessario adottare le misure previste dall’articolo 43 co. 1 del citato DPCM 2 marzo 2021, mediante sospensione delle attività dei servizi educativi dell’Infanzia e previsione della DDI per tutte le scuole di ogni ordine e grado, restando salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, o per gli alunni figli di personale sanitario, o di altre categorie di lavoratori, le cui prestazioni siano ritenute indispensabili per la garanzia dei bisogni essenziali della popolazione secondo quanto indicato dalla nota del Ministero dell’Istruzione 1990/2020, “nell’ambito di specifiche, espresse e motivate richieste e...anche in ragione dell’età anagrafica”;
CONSIDERATO che, sempre con riferimento all’ambito scolastico, per le restanti Province persistono le ragioni che hanno condotto all’emanazione dell’ordinanza n.58/2021, tuttora vigente, anche con riferimento alla necessità di completare il piano vaccinale di tutti gli operatori scolastici;
RITENUTO altresì che, sulla base dell’istruttoria allo stato degli atti condotta dal competente organo sanitario, il principio di precauzione imponga all’Autorità regionale di adottare misure appropriate idonee a scongiurare i rischi potenziali per la salute pubblica, senza dover attendere l’effettiva esistenza di pregiudizi, e che, pertanto, al fine di evitare un ulteriore peggioramento è necessario per l’intero territorio regionale disporre misure antiassembramento, introducendo il divieto di stazionamento all’aperto - se non si è in solitudine o non si è in compagnia di persone che fanno parte del proprio nucleo familiare o convivente - ovvero presso gli spazi antistanti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, le piazze, le pubbliche vie, i lungomare e i belvedere, se non per usufruire di servizi essenziali, dovendo mantenere in ogni caso il distanziamento interpersonale di almeno un metro;
RITENUTO, altresì, necessario prevedere che i Sindaci dispongano la chiusura al pubblico di strade o piazze nei centri urbani, allorquando valutino sussistente il rischio di assembramento, per tutta la giornata o in determinate fasce orarie, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private, in quanto l'affluenza in tali luoghi e soprattutto nelle fasce orarie tradizionalmente dedicate agli acquisti o al passeggio, dà luogo a concentrazioni di persone tali da non garantire il mantenimento della distanza interpersonale;
CONSIDERATA, altresì, la necessità, visto il rischio correlato alla formazione di assembramenti delle persone che consumano alimenti e bevande con il dispositivo di protezione abbassato e fermo restando dopo le ore 18,00 il divieto di consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico, che in tutti i giorni festivi e prefestivi, dopo le ore 18,00 sia comunque vietato l’asporto di bevande da distributori automatici o da qualsiasi esercizio e/o attività commerciale, autorizzati alla somministrazione, ad eccezione degli esercizi di cui all’articolo 27 comma 5 del dpcm 2 marzo 2021; fermo restando altresì il divieto di asporto dopo le 18,00 anche da tutti soggetti che abbiano come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3;
RIBADITO, ancora una volta, che a fronte degli interessi coinvolti, tutti di rango costituzionale, nell’attuale ed eccezionale fase pandemica, sia necessario assolvere primariamente al dovere di prevenzione e tutela del diritto alla salute, che trova fondamento nella Costituzione sia nella dimensione di diritto fondamentale dell’individuo sia nella dimensione di interesse della collettività;
RAVVISATA la sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui all’art.32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché delle condizioni e dei presupposti di cui alla normativa emergenziale vigente, restando salva l’emanazione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione del contesto epidemiologico all’esito delle ulteriori valutazioni del competente Dipartimento della salute;
Sentiti l’Assessore all’istruzione, l’Assessore alla salute,
 

EMANA
la seguente Ordinanza

Art. 1
(Misure antiassembramento per l’intero territorio regionale)

1) Con decorrenza immediata e sino al 6 aprile 2021:
a) fermo restando l’obbligo di distanziamento interpersonale di almeno un metro, è vietato lo stazionamento all’aperto, presso gli spazi antistanti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, le piazze, le pubbliche vie, i lungomare e i belvedere, se non si è in solitudine o non si è in compagnia di persone che fanno parte del proprio nucleo familiare o convivente, se non per per usufruire di servizi essenziali;
b) i Sindaci dispongono la chiusura al pubblico di strade o piazze nei centri urbani, allorquando valutino sussistente il rischio di assembramento, per tutta la giornata o in determinate fasce orarie, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private;
c) restano salve ulteriori o diverse misure più restrittive adottate dai Sindaci nell'ambito del territorio comunale di riferimento.
 

Art. 2
(Misure relative alle attività di somministrazione di alimenti e/o bevande per l’intero territorio regionale)

1) Con decorrenza immediata e sino al 6 aprile 2021:
a) fermo restando dopo le ore 18:00 il divieto di consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico, in tutti i giorni festivi e prefestivi dopo le ore 18,00 è comunque vietato l’asporto di bevande da distributori automatici o da qualsiasi esercizio e/o attività commerciale, autorizzati alla somministrazione, ad eccezione degli esercizi di cui all’articolo 27 comma 5 del dpcm 2 marzo 2021. Resta fermo il divieto di asporto dopo le 18,00 anche da tutti soggetti che abbiano come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3;
b) tutti gli esercizi devono esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti;
c) la mascherina va costantemente utilizzata a copertura di naso e bocca sia in piedi che seduti nonché negli spostamenti nel locale e nello spazio esterno, salvo che per il tempo necessario per la consumazione di cibo e bevande;
d) è sempre consentita e fortemente raccomandata la vendita con consegna di alimenti e bevande a domicilio;
e) restano salve ulteriori o diverse misure più restrittive adottate dai Sindaci nell'ambito del territorio comunale di riferimento.
 

Art. 3
(Attività didattica per il territorio delle province di Bari e Taranto)

1) Con decorrenza dal 12 marzo 2021 e sino al 6 aprile 2021:
a) sono sospese le attività dei servizi educativi dell’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;
b) le Istituzioni Scolastiche attiveranno le disposizioni del Piano Scuola 2020/2021, nella parte in cui prevedono che vada garantita anche la “frequenza scolastica in presenza... degli alunni e studenti figli di personale sanitario, o di altre categorie di lavoratori, le cui prestazioni siano ritenute indispensabili per la garanzia dei bisogni essenziali della popolazione” secondo quanto indicato dalla nota del Ministero dell’istruzione n. 1990/2020, “nell’ambito di specifiche, espresse e motivate richieste e...anche in ragione dell’età anagrafica ”;
c) le Istituzioni Scolastiche devono comunicare, ogni lunedì della settimana, all’ufficio Scolastico Regionale e al Dipartimento della Salute, attraverso la procedura predisposta sulla piattaforma www.studioinpuglia.regione.puglia.it, il numero degli studenti e il numero del personale scolastico positivi al COVID-19 o in quarantena, nonché tutti i provvedimenti di sospensione dell’attività didattica adottati a causa dell’emergenza Covid;
d) le Istituzioni Scolastiche devono garantire, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, le adeguate condizioni utili a consentire una idonea erogazione e fruizione della didattica digitale integrata. Ogni conseguente adempimento, ove necessaria una implementazione tecnologica ai fini della suddetta idonea erogazione e fruizione della didattica digitale integrata, deve avvenire con l’urgenza del caso.
 

Art. 4
(Sanzioni)

1) La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato, è punita con le sanzioni di cui all’articolo 2 comma 1 del decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e all’articolo 4, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020 n.19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35.
La presente Ordinanza è pubblicata sul BURP, nonché inserita nella Raccolta Ufficiale dei Decreti e delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale; viene trasmessa, per gli adempimenti di legge, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della Salute, al Ministro dell’istruzione, dell’università e della Ricerca, al Direttore dell’ufficio Scolastico Regionale, ai Prefetti delle province ed ai Sindaci dei comuni pugliesi.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
 

Bari, addì 10 marzo 2021

Michele Emiliano


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