Tipologia: Protocollo di intesa
Data firma: 5 maggio 1999
Parti: Istituzioni, OO.AA., OO.SS.
Settori: Edilizia, Appalti, Modena
Fonte: Comune Modena

Sommario:

 Premessa.
1) Appalti di lavori pubblici.
2) Appalti di lavori privati
Allegati
Allegato A al Protocollo d’Intesa in materia di appalti.
Appalti di servizi

Note illustrative per la gestione e il controllo degli appalti pubblici.
Premessa

Gli obblighi della stazione appaltante
1) Momento iniziale
 2) Momenti successivi
3) Momento finale
Gli obblighi dell’appaltatore
Allegato B Comunicazione (pdf)
All. 1 Dichiarazione di responsabilità dell’appaltatore (pdf)
All. 2 Dichiarazione di responsabilità del subappaltatore (pdf)
Allegato 3 Scheda rilevazione dati cantieri privati (pdf)
Allegato 4 Nota Tecnica di sintesi delle circostanze di rischio più gravi e palesi nei cantieri edili.
Bozza bando adeguata alla l. 415/98 - Merloni ter (pdf)

Protocollo d’intesa in materia di appalti

Tra Comune di Modena, Provincia di Modena, Prefettura di Modena, Inps, Inail, Direzione Provinciale del Lavoro, Casse Edili, Azienda USL, CTP-Comitato tecnico paritetico per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro in edilizia, Sindacati Fillea Cgil, Filca Cisl, Feneal Uil, Associazioni imprenditoriali Ance, Lega Coop, Confcooperative, Api/Collegio Imprenditori Edili, Cna-Assoedili/Anse, Lapam, Associazione Generale Cooperative Italiane-Agci, Osservatorio Provinciale degli Appalti pubblici, Osservatorio del Comparto delle Imprese di pulizia della Provincia di Modena.
5 Maggio 1999

Premessa.
È noto che gli appalti di lavori costituiscono una quota rilevantissima ed estremamente importante dell’economia nazionale, oltre che ovviamente locale e che da vari anni tale settore attraversa una crisi congiunturale profonda con gravi ripercussioni sugli equilibri sociali ed economici.
Se da un lato è in corso un processo di ammodernamento e rinnovamento del sistema imprenditoriale nel suo complesso, anche per adeguare la realtà nazionale alle istanze europee e mondiali in termini di concorrenza e qualità delle prestazioni, la recessione del settore ha peraltro favorito l’espandersi di fenomeni di imprenditoria non qualificata, diffusamente irregolare sul fronte della contribuzione previdenziale, contrattuale ed antinfortunistica ed in campo fiscale; conseguentemente tale imprenditoria fa concorrenza sleale a quella sana e regolare, utilizzando in misura più o meno intensa il lavoro nero e spesso si rivela inadempiente agli impegni contrattuali assunti.
Tale fenomeno degenerativo è particolarmente sentito, o meglio più evidente, nel settore degli appalti di lavori pubblici, dove la rinnovata legislazione, pur rigida e rigorosa per certi aspetti, non offre strumenti immediati di aggressione di tali problematiche ed inoltre non pare perfettamente coordinata con la recente tematica della sicurezza ( in particolare Legge 626/94 e D.Lgs.494/96) che invece offrirebbe spunti importanti per interventi concreti.
Anche gli appalti di lavori privati evidenziano le medesime problematiche e probabilmente a livelli quantitativamente e qualitativamente più intensi, anche se la diversa disciplina normativa fornisce minori dati di riferimento e rende il fenomeno all’apparenza meno eclatante.
Non va sottaciuto infine che problematiche assolutamente simili, anche se necessariamente connotate diversamente in relazione alla specificità della materia, si rilevano negli appalti di servizi, il cui ambito di appalti pubblici resta un punto privilegiato di osservazione e monitoraggio.
La gravità della tematica suesposta spinge oggi diffusamente le Pubbliche Amministrazioni ad assumere iniziative in questo settore, anche se sarebbe oltremodo auspicabile un intervento del legislatore nazionale che desse strumenti idonei e uniformità di comportamenti, trasversalmente, sul territorio nazionale.
Iniziativa importante in questo ambito è stata la costituzione nel Novembre 1998 della società consortile “Quasap - Qualità e servizi per gli appalti pubblici”, che ha come obiettivo il monitoraggio degli appalti pubblici a livello regionale ed il perseguimento sempre più esteso della qualità nei lavori, servizi e forniture sia da parte delle imprese che da parte delle Pubbliche Amministrazioni e che gestisce, tra l’altro, il Sistema Informativo Telematico Appalti Regionale (Sitar) istituito dalla Regione Emilia-Romagna, che ne sta definendo obiettivi e modalità di funzionamento.
Con le medesime finalità è stato poi recentemente costituito a Modena l’Osservatorio Provinciale degli appalti pubblici, sezione provinciale di Quasap, che, perseguendo i fini sopra citati, si propone di fornire dati aggiornati sulla situazione degli appalti pubblici nella provincia, di uniformare ed omogeneizzare qualitativamente il comportamento delle stazioni appaltanti, di effettuare iniziative tematiche, attività di consulenza e attività di formazione, di essere interlocutore sul territorio degli operatori.
A livello provinciale le Pubbliche Amministrazioni Comune e Provincia intendono attivarsi unitamente alle altre competenti istituzioni presenti sul territorio, sia pubbliche che private per concretizzare nel presente Protocollo d’intesa iniziative a vario livello tese a combattere le suddette patologie di irregolarità contributiva, previdenziale, antinfortunistica e contrattuale ed i conseguenti fenomeni degenerativi del lavoro nero, della concorrenza sleale, dell’inosservanza della normativa in materia di sicurezza.
I livelli di intervento sono diversificati e di seguito estrinsecati.

1) Appalti di lavori pubblici.
In tale ambito è possibile agire sia nella fase di selezione del contraente che nella successiva fase prodromica al contratto ed all’inizio dei lavori che nel controllo in corso di esecuzione dell’appalto, prevedendo specifiche clausole nei bandi di gara e nei capitolati di appalto, derivanti sia dalla legislazione nazionale che da quella specialistica in materia contributiva, assicurativa e di sicurezza.
Nello specifico si stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni Appaltanti:
a) inseriscano nei Capitolati gli estremi dei contratti di lavoro del settore edile sia nazionali che provinciali vigenti, rendendone in tal modo contrattualmente cogente l’applicazione e prevedano, a pena di esclusione, nei bandi di gara che i partecipanti non aderenti alla categoria degli edili indichino i dati di riferimento dei contratti collettivi di lavoro applicati (Categoria di riferimento e data).
Nei bandi di gara deve inoltre essere richiesta, a pena di esclusione, l’indicazione da parte dei partecipanti dei numeri di iscrizione Inps, Inail e Cassa edile o altro Ente paritetico, se diverso per categoria, con specificazione della sede di riferimento e, se del caso, dei motivi della mancata iscrizione.
Gli stessi dati dovranno essere comunicati successivamente anche da parte di ogni impresa subappaltatrice e la relativa prescrizione deve essere inserita nei Capitolati;
b)successivamente all’aggiudicazione richiedano gli adempimenti di cui all’art. 18 della legge n. 55/90 nonché di cui alla normativa in materia di sicurezza, ed i tempestivi aggiornamenti, trasmettendo contemporaneamente l’informazione dell’aggiudicazione e i relativi dati rilevanti anche a Inps, Inail, Casse Edili/Enti paritetici, Direzione Provinciale del Lavoro, Azienda Ausl/Servizio di prevenzione e sicurezza degli Ambienti di Lavoro, possibilmente contestualmente alla notifica preliminare ex D.Lgs. 494/96 ( fac-simile allegato B).
I medesimi adempimenti devono essere prescritti anche per ciascuna impresa subappaltatrice.
Prescrivere, con espressa previsione nei bandi e/o nei Capitolati, che la mancata ottemperanza dell’impresa affidataria a quanto ivi richiesto, nonché eventualmente l’adempimento tardivo oltre termini perentori stabiliti, è considerato grave inadempienza, conseguendo l’annullamento dell’aggiudicazione o la risoluzione del contratto;
c) nel Capitolato speciale dei lavori, oltre a quanto specificato nelle lettere precedenti:
- deve essere prevista la comunicazione entro il primo trimestre dall’inizio dell’esecuzione dei lavori e per i successivi trimestri fino all’ultimazione dei lavori da parte dell’impresa appaltatrice e dell’impresa subappaltatrice della percentuale di incidenza della manodopera sul valore complessivo dell’appalto e del subappalto nonché dei dati relativi ai versamenti Inps, Inail e Cassa Edile come da fac-simili allegati (fac-simili All. 1 e All. 2);
- deve essere prevista la comunicazione a fine lavori da parte dell’impresa appaltatrice e delle singole imprese subappaltatrici del numero complessivo delle ore lavorate nel cantiere e del monte salari relativo;
- deve essere previsto da parte dell’appaltatore l’obbligo di aprire, qualora non l’abbia già, una posizione Inps presso la sede Inps di competenza rispetto al cantiere di appalto, salvo che l’appaltatore non sia in possesso di autorizzazione della Direzione Provinciale del Lavoro ad accentrare la posizione assicurativa in altra sede Inps, purché nella Regione Emilia Romagna;
- deve essere previsto l’obbligo di iscrizione alla Cassa Edile del luogo sede dell’appalto sia per l’impresa appaltatrice che per le imprese subappaltatrici indipendentemente dalla durata dell’esecuzione dei lavori, salve le deroghe espressamente previste dal vigente contratto nazionale di lavoro o dai futuri contratti di lavoro o da accordi sindacali.
L’iscrizione deve permanere per tutta la durata dei lavori, fino all’ultimazione degli stessi;
- deve essere espressamente previsto il rispetto delle norme previste dalla contrattazione collettiva e degli obblighi assicurativi e previdenziali, comprese le Casse Edili o altro Ente paritetico per diversa categoria, e ciò anche nel caso in cui l’impresa appaltatrice non sia aderente alle associazioni stipulanti i contratti collettivi di lavoro o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale ed artigiana, dalla struttura e dimensione dell’impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale;
- devono essere specificati i compiti, le responsabilità e le interrelazioni rispettivamente del Direttore Lavori, del Responsabile del procedimento e del Coordinatore della sicurezza durante l’esecuzione per quanto concerne la funzione di controllo sulla permanenza delle condizioni di regolarità e sicurezza dell’impresa appaltatrice e delle imprese subappaltatrici in fase di esecuzione e ciò ovviamente indipendentemente dal fatto che le suddette funzioni vengano svolte da dipendenti pubblici o professionisti esterni.
Una volta definiti compiutamente i vari ruoli, che per i professionisti esterni devono essere puntualmente descritti e previsti nei relativi disciplinari d’incarico, devono essere definiti anche i rapporti del Direttore dei lavori con l’assistente di cantiere e più in generale con i componenti dell’ufficio di direzione lavori.
Con riferimento a quanto sopra deve essere previsto l’obbligo per l’impresa appaltatrice e per le imprese subappaltatrici di tenere sempre in cantiere il segnaore vidimato, nonché copia del libro matricola e del registro infortuni, tutti giornalmente aggiornati, mentre deve essere messa a disposizione immediatamente, quando richiesto dal Committente:
- copia della comunicazione di assunzione di ogni lavoratore
- copia delle denunce e dei versamenti mensili Inps e Cassa Edile
- copia della denuncia Inail di nuovo lavoro
- in materia di sicurezza deve essere previsto l’obbligo per l’impresa appaltatrice, e per le imprese subappaltatrici di tenere sempre in cantiere i previsti piani di sicurezza ex legge n.494/96 aggiornati ed i piani operativi della sicurezza ex art.31 legge n.109/94, ovvero, se non previsti, i piani della sicurezza sostitutivi predisposti dall’appaltatore e dai subappaltatori ex art.31 legge n.109/94 e art.18 legge n.55/90, mentre deve essere comunicato, se richiesto, il nominativo del responsabile della sicurezza dell’appaltatore e dei subappaltatori ex legge n.626/94 ed essere messo a disposizione il documento dei rischi aziendali ex legge n.626/94 e il documento dei rischi relativo al cantiere, quando ne sia prevista la redazione;
- deve essere previsto a carico dell’impresa appaltatrice, a norma dell’art.18 della legge n.55/90, l’invio tempestivo al Committente di copia della denuncia di nuovo lavoro Inail e, una volta effettuati i versamenti periodici, di copia dei contributi Inail versati, nonché, una volta effettuato il versamento, di copia del contributo Inps versato, con allegata dichiarazione dell’impresa medesima del nominativo dei lavoratori dell’appalto ricompresi in tale versamento e del numero di giornate lavorate per ognuno, e di copia del versamento mensile alla Cassa Edile (o, se del caso, ad altro Ente paritetico per categoria).
Il mancato invio di quanto richiesto al precedente capoverso causa la sospensione del primo pagamento utile senza che l’impresa possa pretendere interessi o danni di alcun tipo;
il primo pagamento utile può essere sospeso, senza che l’impresa possa rivendicare alcun interesse o danno, su segnalazione del Direttore Lavori e/o del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ognuno per quanto di propria competenza, ed a discrezione del Responsabile del procedimento;
- deve essere previsto che il saldo e lo svincolo delle ritenute a garanzia è condizionato alla certificazione di regolarità contributiva, previdenziale ed assicurativa rilasciata da Inps, Inail e Cassa Edile aventi sede nel territorio di esecuzione dell’appalto, riferita sia all’impresa appaltatrice che alle imprese subappaltatrici, salvo l’inutile decorso del termine di trenta giorni dalla richiesta di certificazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente, per cui l’impresa si presume in regola; d) la Cassa Edile/Ente paritetico del luogo sede dell’appalto provvede su richiesta della stazione appaltante a trasmettere periodicamente alla medesima stazione appaltante copia delle denuncie mensili effettuate dall’appaltatore e dai subappaltatori;
e) prescrivere in capo al Direttore la corretta e puntuale tenuta del Giornale dei Lavori di cui all’art.40 del R.D. 350/1895;
f) gli enti deputati alla vigilanza ed al controllo, Inps, Inail, Azienda USL -Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro, Direzione Provinciale del Lavoro, nonché le Casse Edili si impegnano alla più ampia e sollecita collaborazione con gli Enti appaltanti nell’esercizio delle rispettive funzioni per il puntuale ed efficace raggiungimento degli obiettivi perseguiti con il presente Protocollo d’intesa;
analogamente gli Enti appaltanti si impegnano alla più ampia e sollecita collaborazione con gli Enti di cui sopra per il raggiungimento dei medesimi obiettivi;
g) i medesimi enti di cui alla precedente lett. f) si impegnano altresì su richiesta della Provincia e del Comune di Modena, a collaborare a specifiche iniziative di formazione del personale, sia interno che esterno, sia per coloro che si occupano di appalti di lavori pubblici che nel caso specifico di cui al paragrafo relativo ai cantieri privati; la Provincia ed il Comune di Modena si impegnano altresì ad attivare specifiche iniziative di formazione del personale interno a tali enti di controllo e vigilanza;
h) l’Osservatorio provinciale sugli appalti pubblici, di recente costituzione, anche nell’ambito del Sistema Informativo Telematico Appalti Regionale (Sitar) gestito dalla società Quasap di cui in premessa, è soggetto specifico collettore di informazioni sugli appalti da parte delle istituzioni, sia pubbliche che private, presenti sul territorio provinciale e provvede ad assumere eventuali ulteriori dati in merito ed a segnalare quanto recepito ai vari soggetti competenti o istituzionalmente interessati;
i) i sottoscrittori del presente atto, nel riaffermare l’importanza del comportamento il più possibile omogeneo e trasparente nelle procedure di appalti pubblici di lavori da parte dei committenti pubblici nel territorio provinciale e l’essenzialità del controllo da parte dei medesimi committenti dell’osservanza della normativa sulla sicurezza e regolarità delle imprese appaltatrici, richiamano qui anche i contenuti del bando tipo di pubblico incanto, qui allegato, come punto di riferimento strategico nell’affermazione di questi principi, salve ovviamente le diversificate esigenze in sede applicativa nonché i necessari adeguamenti alle diverse procedure, alla normativa o all’interpretazione evolutiva successiva.

2) Appalti di lavori privati
Per gli appalti di lavori privati, considerata la specificità del contesto, al fine di perseguire i medesimi obiettivi di regolarità delle imprese appaltatrici e di rispetto della sicurezza nell’esecuzione dei lavori, sperimentalmente il Comune di Modena intende procedere come segue:
a) sistema di informazione e scambio di dati riferiti agli appalti di lavori edili privati trasmessi agli Enti deputati alla vigilanza e controllo: il sistema, recentemente avviato dal Comune di Modena, deve essere migliorato con l’integrazione dei seguenti dati:
-Codice fiscale della ditta principale esecutrice dei lavori e, se lavori eseguiti in economia, Codice fiscale dell’esecutore dei lavori in economia
- valutazione presunta importo lavori
- indicazione tipologica di massima dei lavori (se opere interne, se nuova costruzione, se ristrutturazione, ecc.)
- data presunta di inizio e fine lavori
- se, per dichiarazione del richiedente il provvedimento edilizio, il progetto è sottoposto alla disciplina di cui al D.Lgs. 494/96.
Inoltre si stabilisce di inserire tra i destinatari del tabulato informativo, attualmente trasmesso a Inps e Inail, anche il Servizio Prevenzione dell’Ausl e le Casse Edili;
b) il Comune di Modena, nell’ambito delle proprie funzioni istituzionali di controllo e vigilanza sull’attività edilizia nel territorio da lungo tempo espletate in coordinamento tra il Settore Gestione Controlli ed il Settore Polizia Municipale, si impegna altresì, per ognuna delle quattro Circoscrizioni, ad affiancare all’operatore di Polizia Municipale, che già svolge le funzioni di cui sopra, un soggetto esterno, con professionalità di geometra, assunto con contratto a tempo determinato per il periodo di due anni, eventualmente rinnovabile di anno in anno per ulteriori due anni, con compiti aggiuntivi in materia di rilevazione dati attinenti alla regolarità e sicurezza delle imprese operanti nei cantieri privati, compiti meglio descritti nei successivi capoversi.
Le modalità di selezione, i requisiti, i contenuti prestazionali, gli obblighi ed il compenso di tali soggetti esterni verranno determinate con specifico provvedimento.
Le unità operative così costituite continuano a svolgere le funzioni di controllo e vigilanza dell’attività edilizia sul territorio sino ad oggi espletate e, in tale ambito, sono deputate altresì a rilevare dati con specifico riferimento all’applicazione della normativa in materia di regolarità delle imprese e di rispetto da parte delle imprese medesime delle disciplina in materia di sicurezza.
I dati in questione da rilevare, indicati nel fac-simile allegato (Alleg.3) sono i seguenti per ogni ditta operante nel cantiere visitato:
1) numero di matricola Inps, Inail e, se del caso, Cassa Edile, con indicazione della relativa sede di iscrizione ed eventuale motivazione della mancata iscrizione
2) estremi o copia denuncia nuovo lavoro Inail
3) presenza copia registro infortuni vidimato ed aggiornato
4) presenza copia libro matricola vidimato ed aggiornato
5) presenza segnaore vidimato ed aggiornato
6) dati nominativo responsabile della sicurezza ex legge n.626/94
7)estremi documento aziendale dei rischi ex legge n626/94 e documento rischi cantiere
8) presenza Piano della sicurezza ex D.Lgs. n.494/96 o documento sostitutivo
9) identificazione di tutti gli operatori presenti in quel momento in cantiere con relative qualifiche.
I dati, rilevati su apposita scheda sottoscritta dal vigile urbano, dal tecnico incaricato e dall’impresa, vengono trasmessi d’ufficio tempestivamente a Inps, Inail, Direzione Provinciale del Lavoro, Servizio di Prevenzione Ausl e Casse Edili.
Nella scheda di rilevazione devono altresì essere indicate le motivazioni della mancata comunicazione e/o esibizione di quanto indicato nei precedenti numeri da 1) a 9).
Con specifico riferimento alla tematica della sicurezza in cantiere si allega al presente Protocollo nota tecnica sintetica (alleg. 4), redatta dal Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro della Azienda USL di Modena, concernente le circostanze di rischio più gravi e palesi rilevabili nei cantieri edili, da utilizzare in sede formativa degli operatori per le problematiche dei cantieri sia pubblici che privati.
I componenti delle squadre in questione non sono in alcun modo responsabili dei dati così acquisiti né sono tenuti a compiere alcuna valutazione dei dati medesimi, valutazione di competenza esclusiva dei citati Enti deputati alle funzioni di vigilanza e controllo sul territorio in tale ambito.
Gli Enti in questione si impegnano a realizzare, con la collaborazione del Comune di Modena, specifica attività di formazione dei componenti le squadre di cui sopra, preventivamente all’attivazione della funzione di rilevazione dei dati: le modalità di espletamento della formazione saranno disciplinate con specifico provvedimento.
Restano ferme le competenze dei Vigili Urbani componenti le suddette unità per quanto concerne le loro funzioni di vigilanza e controllo in materia edilizia nei cantieri;
c) l’Osservatorio provinciale degli appalti pubblici può recepire informazioni e dati rilevanti anche riferiti ai cantieri privati, provvedendo a trasmetterli ai soggetti istituzionalmente competenti in merito sul territorio.
Infine i sottoscrittori del presente Protocollo si impegnano, ognuno nell’ambito delle proprie competenze, a verificare l’implementazione del documento in questione nei prossimi mesi, riservandosi di migliorarne o aggiornarne i contenuti, a favorire l’adesione di altri Enti pubblici competenti, nonché, nell’ambito della reciproca affermata collaborazione, a riunirsi periodicamente per verificare le problematiche applicative, i risultati dell’attività di formazione o le esigenze di ulteriore formazione, l’adeguamento o l’introduzione di strumenti di lavoro e/o procedure specifiche.
Inoltre poiché le tematiche della regolarità e qualità degli imprenditori, della uniformità e trasparenza delle procedure da parte dei committenti pubblici e dell’osservanza della normativa in materia di sicurezza negli appalti sono comuni, pur con le diverse specificità, anche agli appalti pubblici di servizi, nell’Allegato A al presente Protocollo i sottoscrittori indicano sinteticamente gli obiettivi e gli strumenti rispettivamente da
perseguire ed utilizzare nell’ambito degli appalti pubblici di servizi, riservandosi, per quanto di propria competenza, di svilupparli in altro pertinente documento.

Prefettura di Modena
Comune di Modena
Provincia di Modena
Direzione Provinciale del Lavoro di Modena
Inps - sede di Modena
Inail - sede di Modena
Azienda USL di Modena
Ance
Lega Coop
Api/Collegio Imprenditori Edili
Cna
Confcooperative - Unione Provinciale di Modena
Lapam
Agci
Fillea Cgil
Filca Cisl
Feneal Uil
Cassa Edili Provincia di Modena
Cassa Edili e Affini della Provincia di Modena
CTP di Modena
Osservatorio provinciale degli appalti pubblici:
Osservatorio provinciale pulizie:
Modena, 5 maggio 1999

Allegati
Allegato A al Protocollo d’Intesa in materia di appalti.
Appalti di servizi

a) In materia di appalti pubblici di servizi, nonché di forniture, i soggetti sottoscrittori del presente Protocollo d’intesa, ognuno per quanto di propria competenza, intendono perseguire le medesime finalità di uniformità ed omogeneità delle procedure sopra descritte per i lavori, ovviamente con le specificità e peculiarità di tale materia, nonché la regolarità, correttezza e qualità delle imprese operanti in tali appalti.
Pertanto nelle procedure di gara e nei capitolati di appalto devono essere inserite clausole specifiche attinenti:
- alla partecipazione agli appalti pubblici esclusivamente di imprese in possesso della regolarità contributiva e che non si trovano in situazioni stabilite come cause di esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici
- ai requisiti di capacità tecnica ed economico-finanziaria dei partecipanti agli appalti pubblici, graduata con riferimento al valore dei singoli appalti
- al rispetto da parte degli appaltatori delle clausole sociali (applicazione dei contratti e corretto adempimento degli obblighi previdenziali, antinfortunistici, ecc.), alla documentazione da fornire in corso di esecuzione del contratto a dimostrazione del permanere di tali condizioni ed alla conseguente sanzione della sospensione del primo pagamento utile in caso di rilevato non rispetto sino alla dimostrazione dell’avvenuta regolarizzazione
- alla precisa identificazione del ruolo e funzioni di controllo dell’appaltatore nella struttura del Committente.
b) L’Osservatorio provinciale delle imprese di pulizie è soggetto di riferimento per tale attività di uniformità ed omogeneità e si occupa in particolare dell’aggiornamento periodico del documento “Linee guida per la definizione di criteri ed orientamenti nell’impostazione degli appalti pubblici dei servizi di pulizia ed affini”, predisponendo in particolare schemi di bando di gara, di lettera di invito, di modalità di offerta, di parametri di aggiudicazione, di capitolato che perseguano la qualità delle prestazioni e la qualità e regolarità dei prestatori, oltre che la omogeneità ed uniformità delle procedure da parte degli enti pubblici appaltanti.
c) I sottoscrittori del presente Protocollo d’intesa si impegnano reciprocamente ad attivare iniziative di formazione nella materia dei servizi e delle forniture, analogamente a quanto previsto per i lavori, per il proprio personale.
d) L’Osservatorio provinciale degli appalti pubblici costituisce soggetto privilegiato di raccolta di informazioni e dati in tale ambito e si rende disponibile ad attivare attività specifiche di consulenza, attività di formazione ed iniziative specifiche tematiche, collaborando con i soggetti competenti sul territorio ed in particolare con l’Osservatorio provinciale delle pulizie.

Note illustrative per la gestione e il controllo degli appalti pubblici.
Premessa
Il Ministero dei Lavori Pubblici con circ. 3959 del 20 settembre 1958 ha fatto obbligo agli Enti Appaltanti di comunicare a tutti gli Enti preposti alla vigilanza gli elementi necessari affinché possa essere esercitata una efficace e tempestiva opera di controllo .
L’art. 18, comma 7, della legge n.55/90, obbliga la ditta appaltatrice per se e per la eventuale ditta subappaltatrice a comunicare agli Enti Previdenziali l’intervenuto appalto e, quando attivato, il subappalto e a trasmettere con periodicità trimestrale la documentazione comprovante i versamenti contributivi e previdenziali con le dichiarazioni di responsabilità come da allegati (1) e (2).
Si evidenzia che se il subappaltatore è inadempiente l’appaltatore è responsabile in solido.

Gli obblighi della stazione appaltante, tra l’altro, possono così riassumersi:
1) Momento iniziale
1a) Richiedere all’appaltatore gli adempimenti di cui all’art.18 della legge n.55/90, comprensivi degli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza, eventualmente integrati da quanto previsto nel Piano di sicurezza (allegato schema tipo)
1b) Comunicare agli Enti di Previdenza - Assistenza - Vigilanza l’aggiudicazione dei lavori dati in appalto ( allegato: lettera-tipo)

2) Momenti successivi
Comunicare con periodicità trimestrale lo stato di avanzamento dei lavori

3) Momento finale
Comunicare la data di ultimazione dei lavori con richiesta dell’attestazione della regolarità contributiva dell’impresa appaltante e delle eventuali subappaltatrici.

Gli obblighi dell’appaltatore possono così riassumersi:
1) Con lo scadere del primo trimestre e per i successivi fino a termine dell’appalto:
1a) trasmettere alla Stazione Appaltante la documentazione richiesta ai sensi dell’art.18 della legge n.55/90 e della normativa sulla sicurezza prima dell’inizio dei lavori (si evidenzia che con la compilazione da parte dell’appaltatore e dei subappaltatori dei moduli di cui ai successivi punti 1b) e 1c), redatti in termini di autodichiarazione, non è più necessario l’invio e tanto meno il controllo di copia dei versamenti Inps, Inail e Cassa Edile)
1b) - trasmettere agli Enti di Previdenza -Assistenza-Vigilanza e p.c. alla Stazione Appaltante la dichiarazione di responsabilità dell’appaltatore come in allegato 1,
1c) - trasmettere agli Enti di Previdenza -Assistenza- Vigilanza e p.c. alla Stazione Appaltante la dichiarazione di responsabilità ricevuta dal subappaltore come in allegato 2.


Allegato 4
Regione Emilia-Romagna
Azienda unità sanitaria locale di Modena
Servizio di prevenzione e sicurezza del lavoro
Via Canaletto 15 - Modena tel. ...

Nota Tecnica di sintesi delle circostanze di rischio più gravi e palesi nei cantieri edili.
Il fenomeno infortunistico nel comparto edile si presenta a livelli molto elevati sia per numero di infortuni che per gravità.
Basti riflettere sul dato che ogni anno in provincia si hanno 4/5 casi di edili deceduti in cantiere per caduta dall’alto su un totale di circa 2.000 infortuni in tutto il comparto edile provinciale.
Molto spesso tali infortuni sono dovuti alla mancanza delle più elementari misure di sicurezza sulle quali la legislazione vigente già dal 1956 ha definito precisi obblighi.

Le circostanze di rischio più gravi e palesi (oltre che purtroppo frequenti) sono da identificare in:
 ponteggi metallici comprendenti piani di lavoro con intavolato di calpestio non completo oppure con parapettatura assente o incompleta;
tale circostanza determina rischio da caduta nel vuoto degli addetti e costituisce violazione di specifici obblighi assegnati all’imprenditore dal DPR 164/56;
 ponteggi metallici con deformazioni geometriche o assenza di ancoraggio alla costruzione e di distribuzione del carico alla base (basette, tavole in legno sotto i montanti);
questa circostanza determina rischio di caduta di tutta la struttura del ponteggio e costituisce violazione alla legge sopra citata;
 presenza di addetti sulla copertura dell’edificio in assenza di parapettatura contornante il perimetro di sbalzo verso il vuoto oppure in assenza di uso del dispositivo di protezione individuale anticaduta (costituito da cintura di sicurezza collegata con fune di trattenuta ad elemento stabile);
anche questa circostanza determina rischio di caduta da elevata altezza, in molti casi la misura protettiva è assente (manutenzione copertura, grondaie, ecc.) con relativa violazione della legge sopra indicata;
 lavorazioni con eccessivo impatto ambientale di rumore o polveri che, fuoriuscendo dall’area di cantiere, crea disturbo e danno all’ambiente ed alla salute pubblica, oltre che degli stessi lavoratori;
questa circostanza, ove l’imprenditore non abbia disposto alcuna misura di contenimento, determina violazione del DPR 303/56 per la igiene del lavoro;
 demolizione di materiali contenenti amianto (soprattutto le vecchie lastre in “eternit”) in assenza del “Piano dei lavori” che l’imprenditore deve predisporre per il D. Lgs. 277/91 e sottoporre al parere A. USL prima di iniziare il lavoro;
nel caso manchi il Piano di lavoro è probabile che l’imprenditore non metta in atto le misure preventive necessarie con dispersione di fibre di amianto e rischio per i lavoratori e la collettività;
 sollevamento materiali in condizioni di visibile instabilità con rischio di caduta dei materiali (ad es. materiali sollevati in condizioni di semplice appoggio, non legati e con rischio di scivolare verso il vuoto) sia con impianti a gancio (gru, argani) che a piattaforma (montacarichi, ponteggi autosollevanti, ecc.);
 assenza di recinzione o delimitazione dell’area di lavoro che, non impedisce l’ingresso di estranei o addirttura la compresenza ai lavori degli abitanti o frequentanti l’edificio anche minori;
 altre circostanze di rischio ritenuto grave per i lavoratori, la collettività o l’ambiente.