Regione Calabria
Giunta regionale
Dipartimento tutela dell'ambiente settore 08 - bonifiche e recupero aree degradate – contrasto all'inquinamento - sanzioni ambientali

Decreto dirigenziale 8 marzo 2021, n. 2289
D.lgs 105/2015, approvazione piano regionale triennale 2021-2023 e programma anno 2021 di ispezioni degli stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti di competenza regionale.

B.U.R. 9 marzo 2021, n. 18

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale” ed in particolare l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante “adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L. R. 7/96 e dal D.lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni”;
VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente della Regione recante “separazione dell’attività amministrativa d'indirizzo e di controllo da quella di gestione” e ss. mm. ii.;
- la D.G.R n. 271 del 28.9.2020, recante “Struttura organizzativa della Giunta regionale - approvazione modifiche al Regolamento Regionale n. 3 del 19.2.20219 e s.m.i.”;
- la DGR n. 286 del 28.9.2020, recante “Deliberazione n. 271 del 28.9.2020. Individuazione Dirigenti generali e di settore per il conferimento di incarichi di reggenza”;
- la DGR n. 286 del 28.9.2020, recante “Deliberazione n. 271 del 28/09/2020. Individuazione Dirigenti Generali e di Settore per il conferimento di incarichi di reggenza”;
- il D.P.G.R. n. 118 dell’1.10.2020, recante “Conferimento dell’incarico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento “Tutela dell’Ambiente” della Giunta della Regione Calabria”, con il quale è stato assegnato l’incarico di Dirigente Generale reggente del Dipartimento “Tutela dell’Ambiente”;
- il D.D.G. n.10084 del 06.10.2020 avente ad oggetto “DGR 286/2020 Conferimento incarichi di reggenza dei Settore del Dipartimento Tutela dell’Ambiente”, con il quale è stato conferito l’incarico Dirigente reggente del Settore 4 - “Economia Circolare - Valutazioni ed autorizzazioni ambientali - Sviluppo Sostenibile” del Dipartimento “Tutela dell’Ambiente”. Posizione attualmente vacante;
VISTA la disposizione di servizio prot. n. 386233 del 25/11/2020 - nomina referente del Dott. Antonino Votano a referente in materia di attività industriali comportanti rischi di incidenti rilevanti e in materia di qualità dell’aria nonché responsabile dei relativi procedimenti;
VISTI ALTRESÌ
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i recante norme in materia ambientale;
- il Decreto legislativo n. 105 del 2015 “Attuazione della DIR 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”;
- la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- la DGR n. 221, del 14/06/2018, con la quale si è provveduto all’istituzione dei capitoli di entrata/uscita vincolati E9301020601 e U9090801001
- il DDG n. 9740 del 11/09/2018, pubblicato sul BURC n. 106 del 06/11/2018, con il quale la Regione nel recepire le disposizioni del nuovo n.105 del 26 giugno 2015:
o ha approvato lo schema di convenzione con gli Enti Qualificati per le ispezioni degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di competenza regionale;
o ha approvato il Piano ed il programma delle ispezioni per l’anno 2018;
o ha dato atto che le tariffe relative alle ispezioni sono quelle indicate nel decreto legislativo n.105 del 2015, alla Tabella II, Appendice 1, dell’Allegato I, fatta salva l’applicazione delle riduzioni previste al punto 3.2 dell’Allegato I al Decreto;
o ha specificato che le risorse necessarie per le attività di controllo sugli stabilimenti a rischio di incidente rilevante connessi con l’utilizzo di sostanze pericolose sono garantite dai versamenti obbligatori effettuati dai gestori ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 105 del 2015 e che pertanto non sono richieste o necessarie risorse finanziarie aggiuntive da parte della Regione Calabria;
o ha impegnato la somma di 35.537,82 (trentacinquemilacinquecentotrentasette/82) sul capitolo U9090801001 del bilancio regionale 2018 autorizzato con la L.R. n. 56/2017, proposta di impegno n. 7740/2018 ripartendola tra i beneficiari in qualità di soggetti competenti all’effettuazione delle ispezioni;
- la nota prot. SIAR n. 93397 del 26/02/2021, con la quale la Regione condivide con gli organi ispettivi il verbale di riunione effettuata con i loro rappresentanti, tenutasi il 26/02/2021 per analizzare l’elenco aggiornato degli stabilimenti estrapolato dall’inventario SEVESO e stabilire la distribuzione delle ispezioni nelle annualità dal 2021 al 2023 in funzione delle priorità / criticità scaturenti dai cicli ispettivi effettuati nel 2018, 2019 e 2020.
- l’elenco aggiornato, estrapolato dall’inventario SEVESO, riporta come notificato un nuovo stabilimento denominato “ENERGRADO S.R.L. - cod. NT023” (ex DMT PETROLI SRL). Mentre per gli stabilimenti NT022 - EURONARDI SERVICE SAS di Isca sullo Ionio e NT013 R.G.S. SRL di Gioia Tauro, per i quali si evidenziano posizioni dubbie, si prevede una ispezione da effettuarsi previa verifica dell’effettiva assoggettabilità presso i comandi provinciali dei Vigili del Fuoco. Per quanto riguarda lo stabilimento S.E.I. SOCIETA ESPLOSIVI INDUSTRIALI SPA, in seguito ad accertamento è stato verificato che non è assoggettato al d.lgs. 105/2015, sebbene ancora in elenco come “attivo” “sotto soglia”. Di ciò è stata data comunicazione al MATTM con nota prot. n. 16986 /SIAR del 16/01/2019;
- l’elenco aggiornato degli stabilimenti assoggettati alla normativa Seveso, di competenza regionale, scaturente dall’esito delle ispezioni effettuate e dall’incontro tenutosi il 26/02/2020 con gli organi ispettivi, che permane di dieci stabilimenti in soglia inferiore sul territorio calabrese, per un impegno complessivo di euro 32.378,10 come di seguito indicato:

Ragione Sociale

Partita IVA

Codice

Univoco

Comune

Classe

Tariffa

TECA GAS s.r.l.

02589150792

NT016

Lamezia Terme (CZ)

1

3.159,72

LAMEZIA GAS s.r.l.

07217800635

NT009

Feroleto Antico (CZ)

1

3.159,72

Emmediesse s.r.l.

07338490720

NT019

Altomonte (CS)

1

3.159,72

CALABRIA GAS s.r.l.

03272890785

NT027

Montalto Uffugo (CS)

1

3.159,72

SASA’ GAS s.r.l.

02201640782

NT011

Santa Domenica Talao (CS)

1

3.159,72

LIQUIGAS s.p.a.

03316690175

DT002

Reggio di Calabria

1

3.159,72

AUTOGAS NORD s.p.a.

02799200791

NT010

Strongoli (KR)

1

3.159,72

ENERGRADO SRL - Ex D.M.T PETROLI s.r.l.

03657740795

NT023

Maierato (VV)

1

3.159,72

ENI s.p.a.

00905811006

DT001

Vibo Valentia

1

3.159,72

MERIDIONALE PETROLI s.r.l.

00865760797

DT004

Vibo Valentia

2

3.940,62

TOTALE

32.378,10

- l’allegato: A) “piano regionale triennale 2021-2023 e programma 2021 delle ispezioni”, che costituiscono parte integrante del decreto;
PREMESSO CHE:
le modifiche legislative intervenute a livello europeo e nazionale hanno determinato la necessità di definire modalità attuative in ambito regionale in materia di stabilimenti a rischio di incidente rilevante, proprio in relazione alle funzioni svolte dalle Regioni in accordo quanto previsto dall’art. 7 del d.lgs. 105/2015 per gli stabilimenti di soglia inferiore come definiti dall’art. 3 lettera b) dello stesso disposto. Sempre con riferimento al citato art. 7, testualmente:
“1. La Regione o il soggetto da essa designato relativamente agli stabilimenti di soglia inferiore:
a) predispone il piano regionale di ispezioni di cui all’articolo 27, comma 3, programma e svolge le relative ispezioni ordinarie e straordinarie, e adotta i provvedimenti discendenti dai loro esiti;
b) si esprime, ai sensi dell’articolo 19, al fine della individuazione degli stabilimenti soggetti ad effetto domino e delle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti;
c) fornisce al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare le informazioni necessarie per gli adempimenti di cui all’articolo 5 e all’articolo 27, comma 13;
d) disciplina le modalità anche contabili relative al versamento delle tariffe di competenza regionale di cui all’articolo 30;
2. La Regione o il soggetto da essa designato ai fini dell’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, fermo restando il supporto tecnico scientifico dell’agenzia regionale per l’ambiente territorialmente competente, può stipulare apposita convenzione con la Direzione regionale o interregionale dei vigili del fuoco competente per territorio”;
Inoltre, ai sensi dell’art. 9 “Le Regioni o i soggetti da esse designati si possono avvalere, in relazione alle specifiche competenze, dell’ARPA e, tramite convenzioni, degli organi tecnici nazionali”.
CONSIDERATO CHE
- occorre dare attuazione a quanto disposto in capo alla Regione Calabria dal d.lgs. 105/2015;
- la Regione Calabria non dispone, di organi interni di vigilanza in materia né di personale tecnico appositamente individuato, formato e qualificato al fine di poter effettuare autonomamente le funzioni demandatele dal d.lgs. n. 105 del 2015;
- per dare immediata attuazione a quanto disposto in capo alla Regione Calabria dal d.lgs. 105/2015, con DDG N. 9740 del 11/09/18, pubblicato sul BURC n. 106 del 06/11/18, è stato approvato lo schema di convenzione da sottoscrivere con gli organi competenti ed il piano e programma di ispezioni degli stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti di competenza regionale, a valenza fino a tutto il 2018;
- con atto n. 2702 del 25/09/18 è stata repertoriata la convenzione sottoscritta con il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, per l’esecuzione delle ispezioni, della durata di quattro anni rinnovabili;
- con atto n. 3090 del 05/11/18 è stata repertoriata la convenzione sottoscritta con l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria (ARPACAL), per l’esecuzione delle ispezioni, della durata di quattro anni rinnovabili;
- con atto n. 3110 del 09/11/18 è stata repertoriata la convenzione sottoscritta con l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), per l’esecuzione delle ispezioni, della durata di quattro anni rinnovabili;
- per dare continuità a quanto disposto in capo alla Regione Calabria dal d.lgs. 105/2015, con DDG N. 2883 del 16/03/20, pubblicato sul BURC n. 28 del 01/04/20, è stato approvato il Piano triennale 20202022 ed il programma delle ispezioni 2020;
TENUTO CONTO della tempistica prevista dalla norma per l’effettuazione di dette attività nonché delle indicazioni fornite dal Coordinamento nazionale di cui all’art. 11 del D.Lgs. 105/2015;
RITENUTO pertanto necessario, nelle more di una più organica riorganizzazione delle competenze e delle attività previste in capo alla regione dal disposto normativo,
• dare continuità all’effettuazione delle ispezioni degli stabilimenti di soglia inferiore, iniziata nel 2018, conclusa con il ciclo ispettivo 2020 e prevenire rischi per la salute pubblica e per l’ambiente derivanti dal pericolo di incidenti rilevanti;
• dare atto che ai sensi dell’articolo 27 del d.lgs. 105/2015, gli oneri relativi allo svolgimento delle ispezioni ordinarie e straordinarie negli stabilimenti di soglia inferiore sono a carico dei gestori e sono stabilite sulla base delle dichiarazioni che il gestore stesso fornisce nella Notifica (punto 5 del Modulo di Notifica) relativamente alla classe di appartenenza dello stabilimento ai fini dell’applicazione delle tariffe;
• dare atto che le tariffe relative alle ispezioni sono quelle indicate nel decreto legislativo n.105 del 2015, alla Tabella II, Appendice 1, dell’Allegato I, fatta salva l’applicazione delle riduzioni previste al punto 3.2 dell’Allegato I al Decreto, precisando che per “prima verifica ispettiva”, è da intendersi la prima ispezione eseguita ai sensi del decreto legislativo n.105 del 2015;
VISTA la DGR n. 59 del 29/04/2020- Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2020- 2022 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs 23/06/2011, n. 118);
VISTA la DGR n. 60 del 29/04/2020 - Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2020 - 2022 (artt. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);
VISTA la Legge Regionale n. 2 del 30/04/2020 avente ad oggetto “Legge di Stabilità regionale 2020”;
VISTA la Legge Regionale n. 3 del 30/04/2020 avente per oggetto “Bilancio di Previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2020/2022”;
ATTESTATA, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;
 

DECRETA

1) di approvare il piano triennale 2021 - 2023 ed il programma per il 2021 di ispezioni previsto in allegato A che stabilisce le modalità e tempistica per l’effettuazione delle suddette ispezioni, demandando a successivi atti eventuali ulteriori ispezioni che si dovessero rendere necessarie;
2) di notificare il presente provvedimento ai soggetti beneficiari: VVF, Arpacal, INAIL ed al Ministero dell’Ambiente ai sensi dell’art. 27 c. 13 del d.lgs. 105/15;
3) di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 nel rispetto del regolamento UE 216/679;
4) di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ai sensi della L.R. del 06/04/2011 nel rispetto del regolamento UE 216/679;
5) avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni;

Allegato A: Piano Regionale Triennale 2020-2022 e Programma 2020 delle Ispezioni
“Ispezioni” di cui all'art.27 del D.Lgs. 105/2015 - Stabilimenti di “Soglia Inferiore”

Premessa

In data 29.07.2015 è entrato in vigore il D.Lgs. n.105 del 26 giugno 2015 “Attuazione della Direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose” che abroga e sostituisce il D.Lgs. 334/99 e smi. ed alcuni decreti attuativi. Il provvedimento normativo conferma sostanzialmente l’impianto dell’abrogato D.Lgs. 334/99 e smi. e, per quanto riguarda l’assetto delle competenze, assegna al Ministero dell’interno funzioni istruttorie e di controllo sugli stabilimenti di “soglia superiore” (già definiti come “articolo 8” ai sensi del D.Lgs. n. 334/99) ed alle regioni delle funzioni di controllo sugli stabilimenti di “soglia inferiore” (già definiti come “articolo 6” ai sensi del medesimo D.Lgs.). Tra le disposizioni introdotte dal citato D.Lgs, la lettera a) del c.1 art. 7 attribuisce alle Regioni, relativamente agli stabilimenti di “ soglia inferiore ”, il compito di predisporre il piano regionale di ispezioni, il relativo programma annuale e lo svolgimento delle ispezioni ordinarie e straordinarie compresa l’adozione dei provvedimenti discendenti dai loro esiti. Con riferimento alle predette attività, le “ Ispezioni” dovranno essere pianificate, programmate ed effettuate sulla base dei criteri e delle modalità di cui all’allegato H denominato “Criteri per la pianificazione, la programmazione e lo svolgimento delle ispezioni” (cfr. c.2 art. 27 del D.Lgs. 105/2015) e consistono così come riportato al paragrafo 2 del citato allegato H in un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione applicati nello stabilimento mirato a:
a) verificare la conformità del documento di politica di prevenzione degli incidenti rilevanti ai contenuti richiesti dall’allegato B al D.Lgs. 105/2015;
b) verificare la conformità del sistema di gestione della sicurezza ai requisiti strutturali e ai contenuti richiesti, sempre in riferimento alle disposizioni contenute nel suddetto allegato B;
c) verificare l’attuazione della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti dichiarata dal Gestore, tenuto anche conto degli obiettivi e dei principi di tale politica, nonché dei risultati effettivamente raggiunti;
d) verificare la rispondenza della configurazione dello stabilimento a quanto dichiarato dal gestore nel rapporto di sicurezza o in altra documentazione descrittiva redatta ai fini degli adempimenti previsti dal presente decreto e a quanto prescritto dall’autorità competente, anche sotto il profilo dei sistemi tecnici, organizzativi e gestionali adottati per la prevenzione e mitigazione degli incidenti rilevanti, mediante l’accertamento della effettiva funzionalità del sistema di gestione della sicurezza e delle sue modalità di attuazione;
e) accertare il livello di consapevolezza dei soggetti che svolgono funzioni o attività rilevanti ai fini della sicurezza, a ogni livello del Sistema di Gestione della Sicurezza per la Prevenzione degli Incidenti Rilevanti (di seguito SGS-PIR), del loro ruolo e delle azioni da intraprendere;
f) accertare l’effettivo coinvolgimento dei soggetti di cui alla lettera e) nella progettazione e nell’attuazione del sistema di gestione della sicurezza;
g) verificare l’attuazione delle prescrizioni impartite a seguito delle precedenti ispezioni;
h) verificare che le informazioni di cui all’art. 23 del D.Lgs. 105/2015 siano state trasmesse al Comune. Come comunicato alla DG Salvaguardia Ambientale del MATTM con prot. SIAR 375074 del 07/11/2018, al fine di garantire la continuità dell’attività di controllo degli stabilimenti di soglia inferiore, la Regione Calabria con DDG 9740 del 11.09.2018, ha recepito le disposizioni del nuovo D.Lgs. 105/2015 introducendo alcune precisazioni alla procedura di svolgimento delle visite ispettive di competenza regionale di cui all’art. 27 del richiamato D.Lgs. ed ha approvato la pianificazione e la programmazione delle ispezioni degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante per l’anno 2018. Al fine di compensare la mancanza di ispettori in organico all’Ente Regionale, si è proceduto all’approvazione dello schema di convenzione con gli organi tecnici qualificati dal d.lgs. 105/2015 per svolgere le ispezioni (Vigili del Fuoco, Arpacal, INAIL).
Con DDG N. 2883 del 16/03/20, pubblicato sul BURC n. 28 del 01/04/20, è stato approvato il Piano triennale 2020-2022 ed il programma delle ispezioni 2020.
In funzione dell’esito delle ispezioni svolte e degli stabilimenti in soglia inferiore rilevati nell’inventario SEVESO è necessario procedere alla programmazione delle ispezioni ordinarie per il 2021 ed alla pianificazione per il prossimo triennio, di concerto con gli organi ispettivi, come da verbale dell’incontro allegato alla nota prot. n. 93397/ SIAR del 26/02/2021.

Finalità e contenuti
Obiettivo del piano regionale è di stabilire i criteri, le procedure e gli strumenti per:
• effettuare la valutazione sistematica dei pericoli di incidente rilevante, finalizzata all’individuazione delle priorità per l’inserimento di tutti gli stabilimenti di soglia inferiore nei programmi di ispezione ordinaria; in assenza della quale l’intervallo tra due visite consecutive in loco non può essere superiore a tre anni;
• predisporre i programmi annuali di ispezione, comprendenti l’indicazione della frequenza delle visite in loco;
• effettuare le ispezioni ordinarie;
• effettuare le ispezioni straordinarie;
• assicurare la cooperazione tra le Autorità che effettuano ispezioni presso gli stabilimenti di soglia superiore, con particolare riguardo ai controlli effettuati per verificare l’attuazione del Regolamento n.1907/2006 REACH ed il rispetto delle prescrizioni dell’autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Gli elementi principali che ogni “piano di ispezioni" deve contenere sono elencati nel comma 3 dell’art. 27 del D.Lgs. 105/2015 e di seguito riportati:
A. Valutazione generale dei pertinenti aspetti di sicurezza;
B. Zona geografica coperta dal piano di ispezione;
C. Elenco degli stabilimenti contemplati nel piano;
D. Indicazioni per l’individuazione, nell’elenco di cui al punto 3) dei gruppi di stabilimenti che presentano un possibile effetto domino;
E. Indicazioni per l’individuazione, nell’ elenco di cui al punto 3) , degli stabilimenti in cui rischi esterni o fonti di pericolo particolari potrebbero aumentare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante;
F. Indicazione delle procedure per la programmazione e l’effettuazione delle ispezioni ordinarie;
G. Indicazione dei criteri e delle procedure per l’effettuazione delle ispezioni straordinarie;
H. Disposizioni riguardanti la cooperazione tra le Autorità che effettuano ispezioni presso gli stabilimenti di fascia superiore o, con particolare riguardo ai controlli effettuati per verificare l’attuazione del Regolamento n.1907/2006 REACH ed il rispetto delle prescrizioni dell’autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Le ispezioni devono essere adeguate al SGS-PIR adottato nello stabilimento, che ai sensi dell’art.14 del D.lgs.105/2015 è proporzionato, oltre ai pericoli di incidente rilevanti anche alla complessità dell’organizzazione e delle attività dello stabilimento.

A. Valutazione generale dei pertinenti aspetti di sicurezza;
L’applicazione dei suddetti criteri, presuppone una conoscenza completa e omogenea relativamente ad ognuno degli stabilimenti di “ soglia inferiore ” oggetto di “ Ispezione ”, conoscenza al momento non possibile in quanto si hanno informazioni derivanti da una singola ispezione per ciascuno stabilimento effettuata tra il 2018 ed il 2020.
Il Piano Regionale Triennale 2021-2023, tenuto conto che il primo ciclo di ispezioni ai sensi del d.lgs. 105/15 si è appena concluso e che risultano datate anche le ispezioni effettuate ai sensi del D.lgs. 339/99, dovrà applicare il principio precauzionale non potendo avere gli elementi per una corretta pianificazione sulla base di una valutazione sistematica dei pericoli di incidente rilevante associabili ad ogni stabilimento utilizzando i “criteri di valutazione” e annessi “parametri di riferimento” di cui all’Allegato H del D.Lgs 105/2015.
Si terrà comunque conto di quanto stabilito dal comma 4 dell’art. 27 del d.lgs. 105/15, applicando una frequenza al massimo triennale.

B. Zona geografica coperta dal piano di ispezione;
Dall’analisi dell’elenco riportato nella successiva Tabella 1, si rileva che tutte le province calabresi
sono interessate dalla presenza di almeno uno stabilimento di “ soglia inferiore ”, in particolare su un totale di n. 10 stabilimenti, n. 3 sono in provincia di Vibo Valentia, n. 2 nella provincia di Catanzaro, n. 3 in provincia di Cosenza, n. 1 in provincia di Reggio Calabria e n. 1 in provincia di
Crotone. La dislocazione geografica degli stabilimenti è riprodotta in figura n. 1.

Figura 1: dislocazione degli stabilimenti “Seveso” di soglia inferiore


C. Elenco degli stabilimenti di soglia inferiore contemplati nel piano
L’elenco degli stabilimenti di soglia inferiore, sono stati desunti dall’ “Inventario Nazionale degli Stabilimenti a Rischio di incidente Rilevante” integrato in seguito all’esamina del CTR della Regione Calabria.
 

Codice

Univoco

Ragione Sociale

Attività

Provincia

Comune

DT001

ENIspa

Stoccaggio di combustibili (anche per il riscaldamento, la vendita al dettaglio ecc.)

Vibo Valentia

Vibo Valentia

DT002

LIQUIGAS spa

Stoccaggio di GPL

Reggio di Calabria

Reggio di Calabria

DT004

Meridionale Petroli srl

Deposito di oli minerali

Vibo Valentia

Vibo Valentia

NT009

Lamezia Gas srl

Stoccaggio di GPL

Catanzaro

Feroleto Antico

NT010

Autogas Nord spa (ex Autogas Jonica srl)

Stoccaggio di GPL

Crotone

Strongoli

NT011

Sasà Gas srl

Produzione, imbottigliamento e distribuzione all'ingrosso di gas di petrolio liquefatto (GPL)

Cosenza

Santa Domenica

Talao

NT016

Teca Gas srl

Stoccaggio di GPL

Catanzaro

Lamezia Terme

NT019

Emmediesse s.r.l.

Deposito di gas liquefatti

Cosenza

Altomonte

NT023

ENERGRADO SRL - Ex

D.M.T. PETROLI srl

Deposito di gas liquefatti

Vibo Valentia

Maierato

NT027

CALABRIA GAS s.r.l.

Deposito di gas liquefatti

Cosenza

Montalto Uffugo

Tabella 1. Elenco stabilimenti di soglia inferiore ricadenti nel territorio Calabrese

Come si evince dalla Tabella 1 sul territorio calabrese insistono n.10 stabilimenti di “ soglia inferiore ” suscettibili di causare incidenti rilevanti. L’elenco di cui sopra potrà essere soggetto a variazioni legate ad aggiornamenti di Notifica (cambio soglia di assoggettamento, fuoriuscita obblighi Seveso) ovvero nuovi assoggettamenti, preventivamente verificati ed istruiti da ISPRA, ai sensi dell’articolo 13, comma 9 del D.Lgs 105/2015. Conseguentemente, sulla base delle intervenute variazioni sarà cura della Regione aggiornare il relativo programma ispettivo.

D-E. Elenco dei gruppi di stabilimenti che presentano un possibile effetto domino o in cui rischi esterni o fonti di pericolo particolari potrebbero aumentare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante
Restringendo l’area di analisi e quindi prendendo come riferimento i territori comunali, non si riscontra una particolare concentrazione di stabilimenti a rischio di incidente rilevante di “ soglia superiore” e “soglia inferiore”. Con riferimento al previgente art. 12 c.1 del D.Lgs 334/99 e smi., il Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare (di seguito MATTM) non risulta di aver emanato decreti per l’individuazione di stabilimenti soggetti agli obblighi di cui al d.lgs. n.334/99, per i quali la probabilità o la possibilità o le conseguenze di un incidente rilevante possono essere maggiori a causa del luogo, della vicinanza degli stabilimenti stessi e dell'inventario delle sostanze pericolose presenti in essi, ai sensi dell'art.12, comma 1, del medesimo decreto legislativo”;
Con l’entrata in vigore del D.Lgs 105/2015 e l’introduzione dei sopravvenuti criteri di cui alla parte 1 dell’allegato E, le “ individuazioni ” di cui ai predetti decreti sono oggetto di approfondimenti da parte dell’autorità competente Comitato Tecnico Regionale della Calabria (CTR). Ad oggi, sulla base delle ispezioni effettuate su tutti gli stabilimenti in soglia inferiore non si rilevano stabilimenti che presentano un possibile effetto domino, come definito nell’allegato E del D.lgs.105/2015 o in cui rischi esterni o fonti di pericolo particolari potrebbero aumentare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante (es. stabilimenti localizzati in aree soggette a pericoli indotti da fenomeni naturali, quali terremoti o inondazioni, ovvero vulnerabili dal punto di vista della sicurezza esterna). Particolare rilievo presenta per l’individuazione dell’effetto domino, il coordinamento della Regione con l’Autorità competente per i controlli degli stabilimenti di soglia superiore, in primo luogo attraverso lo scambio delle informazioni disponibili.

F. Indicazione delle procedure per la programmazione e l’effettuazione delle ispezioni ordinarie
Per quanto riguarda l’effettuazione delle “ Ispezioni ordinarie ”, la Regione Calabria in qualità di Autorità competente di concerto con le Autorità tecniche di controllo con le quali sono state sottoscritte apposite convenzioni (VVF, Arpacal ed INAIL), seguirà le indicazioni contenute nelle appendici 2 e 3 dell’allegato H al D.Lgs 105/2015. Dette indicazioni si riferiscono a tutte le fasi dell’attività ispettiva nella sua completezza richieste, tipicamente, per una prima ispezione. Si darà massima priorità all’ispezione dello stabilimento con codice unico nazionale NT023 - ENERGRADO SRL - Ex D.M.T. PETROLI srl, che alla prima ispezione effettuata risultava “la Cessata attività di D.M.T. Petroli srl”, come comunicato dalla commissione ispettiva con nota prot. U.0000257 del 0801-2020 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria.

G. Indicazione dei criteri e delle procedure per l’effettuazione delle ispezioni straordinarie;
Le “Ispezioni straordinarie” nei confronti degli stabilimenti di soglia inferiore, sono disposte, con oneri a carico dei gestori, dalla Regione Calabria o su richiesta del MATTM allo scopo di indagare, con la massima tempestività, in caso di denunce gravi, incidenti gravi e “quasi incidenti”, nonché in caso di mancato rispetto degli obblighi stabiliti dal D.lgs.105/2015. L’ispezione viene avviata in conseguenza di un atto del dirigente della struttura regionale competente (lettera d’incarico, determinazione dirigenziale, ecc.) che ne stabilisce l’oggetto, le eventuali specifiche modalità di svolgimento ed individua i componenti della Commissione, previa richiesta dei nominativi agli Enti individuati nell’allegato H, punto 3. L’ispezione prevede un’istruttoria finalizzata all’individuazione dei fatti, dei soggetti e degli interessi coinvolti e degli elementi necessari per la loro valutazione e si conclude con la redazione da parte della Commissione di un verbale e/o di una relazione, con cui si esternano al soggetto che ha disposto l’ispezione ed alle eventuali competenti autorità giudiziarie, in caso di riscontro di fatti rilevanti penalmente, i risultati acquisiti, integrati da eventuali proposte. Il contenuto della relazione deve evidenziare, in particolare, gli estremi della lettera d’incarico, la data di inizio e la durata degli accertamenti, gli adempimenti effettuati e le risultanze cui si è pervenuti e può essere integrata da verbali, dichiarazioni, copie di documenti acquisiti, ecc.

H. Ove applicabili, le disposizioni riguardanti la cooperazione tra le varie autorità che effettuano ispezioni presso lo stabilimento, con particolare riguardo ai controlli effettuati per verificare l’attuazione del regolamento n. 1907/2006 REACH ed il rispetto delle prescrizioni dell’autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Il presente piano ed il relativo programma annuale delle ispezioni, saranno resi disponibili anche alle altre Autorità che effettuano ispezioni presso lo stabilimento, con particolare riguardo ai controlli finalizzati a verificare l’attuazione del Regolamento n.1907/2006 REACH ed il rispetto delle prescrizioni dell’autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi., cui verrà contestualmente richiesto di rendere disponibili elementi in merito alle rispettive programmazioni, anche allo scopo di ottimizzare le attività ispettive. 

PROGRAMMA REGIONALE ANNO 2021
Ispezioni di cui all'art.27 del D.Lgs. 105/2015 - Stabilimenti di “Soglia Inferiore”

Sulla base di quanto detto in merito alla pianificazione ed alla riunione tecnica tenutasi con gli organi di controllo il 26/02/2021 per tenere conto delle priorità / criticità scaturenti dalla prima ispezione di ciascuno stabilimento, al fine di effettuare il nuovo ciclo di visite ispettive, si prevede la seguente cadenza temporale per i tre stabilimenti che si intende ispezionare nel 2021:
 

Codice

Ragione Sociale

Attività

Precedente ispezione

Comune

Mese

NT023

ENERGRADO SRL

-

Ex D.M.T. PETROLI srl

Deposito di gas liquefatti

12/2019:

Cessata attività Ex

D.M.T. PETROLI srl

Maierato (VV)

Marzo

NT010

Autogas Nord S.p.A

Stoccaggio di GPL

02/2019

Strongoli (KR)

Aprile

NT011

Sasà Gas s.r.l.

Produzione, imbottigliamento e distribuzione all'ingrosso di gas di petrolio liquefatto (GPL)

05/2019

Santa Domenica Talao (CS)

Maggio

NT019

EMMEDIESSE SRL

Deposito di gas liquefatti

Sospesa attività a 12/2020, ispezione straordinaria in corso

Altomonte (CS)

Novembre

L’ispezione ordinaria EMMEDIESSE srl sarà effettuata all’esito positivo dell’ispezione straordinaria in corso.
Per gli stabilimenti NT022 - EURONARDI SERVICE SAS di Isca sullo Ionio e NT013 R.G.S. SRL di Gioia Tauro, che nell’inventario Seveso assumono posizioni dubbie, si prevede una ispezione da effettuarsi previa verifica dell’effettiva assoggettabilità presso i comandi provinciali dei Vigili del Fuoco.

PIANO REGIONALE ANNO 2021 - 2023
Ispezioni di cui all'art.27 del D.Lgs. 105/2015 - Stabilimenti di “Soglia Inferiore”

Al termine delle ispezioni programmate per il 2020, sulla base delle priorità / criticità rilevate nelle ispezioni svolte tra il 2018 ed il 2020, ed all’esito dell’incontro con gli organi tecnici tenutosi il 26/02/2020, si prevede di continuare le ispezioni degli stabilimenti di competenza regionale per come segue:

Codice

Ragione Sociale

2021

2022

2023

DT001

Eni S.p.A.

 

X

 

DT002

Liquigas Spa

 

X

 

DT004

MERIDIONALE PETROLI S.r.l.

   

X

NT009

LAMEZIA GAS SRL

 

X

 

NT010

Autogas Nord S.p.A.

X

   

NT011

Sasà Gas s.r.l.

X

   

NT016

TECA GAS SRL

 

X

 

NT019

EMMEDIESSE SRL

X

   

NT023

ENERGRADO SRL

X

   

NT027

CALABRIA GAS S.R.L.

   

X

All’esito delle ispezioni in corso nel 2021 potranno essere programmate delle ispezioni straordinarie o rimodulate le ispezioni ordinarie degli anni seguenti.