Cassazione Civile, Sez. Lav., 11 marzo 2021, n. 6931 - Infortunio occorso al Vigile del Fuoco durante un intervento di soccorso e percentuale di invalidità. Vittime del dovere e vittime di atti terroristici


 

Presidente: MANNA ANTONIO
Relatore: MANCINO ROSSANA Data pubblicazione: 11/03/2021
 

Rilevato che


1. La Corte d'appello di Firenze, con sentenza del 25 maggio 2018, ha confermato la decisione di primo grado che aveva accolto la domanda di C.A., vigile del fuoco congedato dal servizio e dichiarato vittima del dovere per le lesioni riportate in conseguenza dell'infortunio occorso durante un intervento di soccorso, per il riconoscimento della percentuale di invalidità complessiva del 25 per cento, comprensiva del danno morale, con condanna del Ministero dell'interno all'erogazione degli speciali assegni vitalizi previsti per le vittime del terrorismo, ed estesi alle vittime del dovere;
2. riteneva la Corte di merito che la rideterminazione della percentuale di invalidità, con inclusione del danno morale, per le vittime del terrorismo e categorie ad esse equiparate, ivi comprese le vittime del dovere, non potesse limitarsi alla sola rideterminazione delle invalidità riconosciute e indennizzate antecedentemente all'entrata in vigore della legge finanziaria del 2006, come ritenuto dal Ministero dell'interno, dovendo applicarsi anche alle rivalutazioni riconosciute ed erogate dopo l'entrata in vigore della predetta legge, non potendo differenziarsi il trattamento di eventi simili sulla base de solo fattore temporale;
3. richiamava, inoltre, i principi di parità di trattamento tra vittime del dovere e vittime di atti terroristici e della criminalità organizzata per essere la legislazione primaria in materia permeata da intento perequativo in conformità al canone di razionalità (Cass. Sez. un. n. 7761 del 2017);
4. ricorre avverso tale sentenza il Ministero dell'interno, con ricorso affidato ad un motivo cui resiste, con controricorso, C.A.;
5. le parti hanno depositato memorie;
 

Considerato che
6. con il motivo di ricorso, deducendo violazione e falsa applicazione di plurime disposizioni di legge (art. 1, commi 563 e 564 legge n.266 del 2005, art. 1, lett. b) e c) d.P.R. n.243 del 2006, art. 5 legge n.206 del 2004, art. 1, legge n.302 del 1990, artt. 3,4 d.P.R. n.181 del 2009), la parte ricorrente censura la rideterminazione della percentuale di invalidità permanente alla luce dei parametri di cui all'art. 4 del d.P.R.. n.181 del 2009, con computo della voce di danno biologico e morale, sebbene si facesse questione di determinazione della percentuale di invalidità avvenuta successivamente all'entrata in vigore della legge n. 206 del 2004, e comunque alla finanziaria per l'anno 2006; rileva che debba distinguersi tra nuova determinazione o rivalutazione di invalidità già riconosciuta ed erogata dopo l'entrata in vigore della legge n.206 del 2004, nel qual caso non deve computarsi anche il danno morale, poiché ai fini del riconoscimento degli stessi benefici tale voce di danno non trovano applicazione i criteri di cui all'art. 4 d.P.R. n.181 del 2009, dall'ipotesi di rivalutazione di invalidità riconosciute ed erogate prima dell'entrata in vigore della legge n.206 del 2004, nel qual caso tale disposizione risulta operante; assume, pertanto, che la corretta applicazione delle richiamate disposizioni avrebbe dovuto indurre a scomputare dalla percentuale di invalidità riconosciuta in prime cure la quota parte ascrivibile al danno morale, trattandosi di riconoscimento risalente al 2013, il che comporta il disconoscimento degli assegni periodici di cui all'art. 2 legge n.407 del 1998 e di cui all'art. 5, commi 3 e 4 legge n.206 del 2004, riconosciuti dal giudice di merito, in quanto correlati al riscontro di una percentuale di invalidità di almeno il 25 per cento;
7. il ricorso è relativo alle modalità di calcolo del grado percentuale di invalidità da riconoscere al C.A., necessario al fine di calcolare l' «assegno vitalizio» previsto dall'art. 2 legge n.407 del 1998 e lo «speciale assegno vitalizio» previsto dall'art. 5, commi 3 e 4 legge n.206 del 2004 (nella vicenda all'esame risulta cessata la materia del contendere quanto alla domanda di pagamento del beneficio denominato «speciale elargizione» previsto dall'art. 5, commi 1 e 5, legge n. 206 del 2004);
8. la questione controversa è quella relativa ai criteri di calcolo delle percentuali di invalidità applicabili al caso di specie e cioè, in alternativa, il sistema indicato dall'art. 3 d.P.R. n. 181 del 2009, ovvero quello contenuto nell'art. 5 d.P.R. n. 243 del 2006, in relazione al disposto degli artt. 5 e 6 della I. n. 206 del 2004 e tenendo conto che il sistema delineato dall'art. 10 d.P.R. n. 364 del 1994 è stato abrogato dal d.P.R. n. 510 del 1999, senza essere dallo stesso sostituito;
9. è opportuno richiamare le disposizioni rilevanti secondo la loro successione cronologica:
art. 10 d.p.r. n. 364 del 1994, (disposizione abrogata dall'art. 23 del d.P.R. n. 510 del 1999 da cui vanno prese le mosse come antecedente normativo di riferimento) secondo cui: «Art. 10. Percentualizzazione delle invalidità 1. La percentualizzazione delle invalidità di cui alle leggi 13 agosto 1980, n. 466 e 13 agosto 1990, n. 302, è operata sulla base della vigente tabella per i gradi della invalidità civile approvata, in conformità all'articolo 3, comma 3, della legge 20 dicembre 1990, n. 407, con decreto del Ministero della sanità 5 febbraio 1992 e successive modifiche e integrazioni»;
art. 5, ai commi 1 e 2, I. n. 206 del 2004: «L'elargizione di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, è corrisposta nella misura massima di 200.000 euro in proporzione alla percentuale di invalidità riportata, in ragione di 2.000 euro per ogni punto percentuale. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle elargizioni già erogate prima della data di entrata in vigore della presente legge, considerando nel computo anche la rivalutazione di cui all'articolo 6. A tale fine è autorizzata la spesa di 12.070.000 euro per l'anno 2004».
art. 5, ai commi 3 e 4, I. n. 206 del 2004: 3 A chiunque subisca o abbia subito, per effetto di ferite o di lesioni, causate da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime, compresi i figli maggiorenni, è concesso, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, oltre a/l'elargizione di cui al comma 1, uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1. 033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni. Per le medesime finalità è autorizzata la spesa di 8.268.132 euro per l'anno 2004, di 8.474.834 euro per l'anno 2005 e di 8.686.694 euro a decorrere dall'anno 2006. Ai figli maggiorenni superstiti, ancorché non conviventi con la vittima alla data de/l'evento terroristico, è altresì attribuito, a decorrere dal 26 agosto 2004, l'assegno vitalizio non reversibile di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni ...omissis commi dal 3-bis al 3 quater...
4. In caso di decesso dei soggetti di cui al comma 3, ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità sono attribuite due annualità, comprensive della tredicesima mensilità, del suddetto trattamento pensionistico limitatamente al coniuge superstite, ai figli minori, ai figli maggiorenni, ai genitori e ai fratelli e alle sorelle, se conviventi e a carico. A tale fine è autorizzata la spesa di 857.000 euro per l'anno 2004 e di 12.500 euro a decorrere dall'anno 2005».
art. 6 l. n. 206 del 2004: «1. Le percentuali di invalidità già riconosciute e indennizzate in base ai criteri e alle disposizioni della normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge sono rivalutate tenendo conto de/l'eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale. Per le stesse finalità è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2004. 2. Alle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro familiari è assicurata assistenza psicologica a carico dello Stato. A tale fine è autorizzata la spesa di 50.000 euro a decorrere dall'anno 2004»;
d.P.R. 243 del 2006: Art. 1. Definizioni -1. Ai fini del presente regolamento, si intendono: a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e 3 agosto 2004, n. 206 [. ..];
d.P.R. n. 243 del 2006 - Art. 5. Percentualizzazione della invalidità permanente - 1. La percentualizzazione della invalidità permanente, viene valutata in base alle tabelle per i gradi di invalidità e relative modalità d'uso, approvate con il decreto del Ministro della sanità in data 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, e successive modificazioni. 2. La percentualizzazione del danno biologico viene valutata in base alla tabella delle menomazioni e relativi criteri applicativi, approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 12 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2000, e successive modificazioni.
art. 2 d.P.R. n. 181 del 2009 - Disposizioni generali - 1. La valutazione della percentuale d'invalidità di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 3 agosto 2004, n. 206, è espressa in una percentuale unica d'invalidità, comprensiva del riconoscimento del danno biologico e morale. 2. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, gli accertamenti sanitari, sono effettuati dalla competente commissione medica ospedaliera della sanità militare o dalle apposite commissioni sanitarie di nomina consolare, ai sensi dell'artico/o 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510. 3. Ai fini dell'espletamento degli accertamenti sanitari, nonché delle modalità di svolgimento dei lavori delle commissioni di cui al comma 2, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze in data 12 febbraio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2004, n. 44, adottato in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, e successive modificazioni.
[...] Art. 4 d.P.R. n. 181 del 2009 - Criteri medico-legali per la rivalutazione dell'invalidità permanente, e per la determinazione del danno biologico e del danno morale 1. Per la rivalutazione delle invalidità già riconosciute e indennizzate, si procede secondo i seguenti criteri e modalità: a) la percentuale d'invalidità permanente (IP), riferita alla capacità lavorativa, è attribuita secondo quanto indicato all'artico/o 3. Resta salva l'applicazione di altri criteri tabellari, adottati in sede di prima valutazione, se più favorevoli;
b) la percentuale del danno biologico (08) è determinata in base alle tabelle delle menomazioni e relativi criteri applicativi di cui agli articoli 138, comma 1, e 139, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni; c) la determinazione della percentuale del danno morale (DM) viene effettuata, caso per caso, tenendo conto della entità della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della lesione alla dignità della persona, connessi ed in rapporto all'evento dannoso, fino ad un massimo dei 2/3 del valore percentuale del danno biologico; d) la percentuale unica di invalidità indicante l'invalidità complessiva (IC), di cui all'articolo 6 della legge 3 agosto 2004, n. 206, che in ogni caso non può superare la misura del cento per cento, è data dalla somma delle percentuali del danno biologico, del danno morale- e del valore, se positivo, risultante dalla differenza tra la percentuale di invalidità riferita alla capacità lavorativa e la percentuale del danno biologico: IC= DB+DM+ (IP-08).
10. Ripercorrendo, ai limitati fini della disamina della questione in esame, la linea storica che lega le disposizioni sopra riportate, va osservato che:
il d.P.R. n. 510 del 1999, che come si è visto all'art. 23 ha abrogato il precedente d.P.R. n. 364 del 1994, pur prevedendo, all'articolo 5, che le Commissioni mediche fossero l'organo competente per l'accertamento del grado dell'invalidità riscontrata e per stabilire la percentuale dell'invalidità e dell'eventuale aggravamento, non ha indicato alcun riferimento tabellare o altro criterio medico-legale per compiere tale accertamento;
il tessuto normativo su cui incise tale abrogazione era costituito:
a) dall'originario D.M. 16 marzo 1992, n. 377, «Regolamento concernente disposizioni integrative e modificative del D.M. 30 ottobre 1980 e successive modificazioni, avente ad oggetto norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata» che, all'articolo 6, comma 1, prevedeva che la Commissione medica esprimesse l'accertamento applicando il trattamento più favorevole tra l'invalidità rilevata applicando la tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 («Testo unico in materia di pensioni di guerra») e la percentuale di invalidità valutata sulla base delle tabelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 («Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali»);
b) successivamente intervenne il d.P.R. 19 aprile 1994, n. 364, art. 10 (Percentualizzazione dell'invalidità) secondo cui: «La percentualizzazione delle invalidità di cui alle leggi 13 agosto 1980, n. 466 e 20 ottobre 1990, n. 302, è operata sulla base della vigente tabella per i gradi della invalidità civile approvata, in conformità all'artico/o 3, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, con decreto del Ministero della sanità 5 febbraio 1992 e successive modifiche e integrazioni»";
c) inoltre, il d.P.R. 28 luglio 1999, n. 510, abrogando sia il D.M. n. 377/92 sia il d.P.R. n. 364/1994, nulla ha più previsto relativamente a riferimenti tabellari e criteri medico-legali per calcolare la percentuale di invalidità;
11. sulla materia è quindi intervenuta la legge n. 204 del 2006 intitolata «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice» la quale, richiamando il quadro normativo vigente (v. il rinvio di cui all'art. 1, comma 2), a fianco del miglioramento di benefici di natura indennitaria, già previsti dalla precedente legislazione, ha introdotto nuove misure a favore dei cittadini italiani, siano essi dipendenti pubblici o privati lavoratori autonomi o liberi professionisti, nonché dei cittadini stranieri per eventi accaduti sul territorio nazionale, e dei loro familiari, vittime di atti di terrorismo e di strage di tale matrice;
12. in particolare, è risultata ampliata la platea dei destinatari con misure incidenti: sui trattamenti pensionistici e sul relativo trattamento fiscale; sulla rideterminazione dell'entità delle speciali elargizioni; sulla erogazione di un nuovo ulteriore assegno vitalizio; sulla rimodulazione delle disposizioni che attribuiscono ai superstiti delle vittime, con un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, la concessione di due annualità di pensione; sulla attribuzione, a carico dello Stato, della spesa per l'assistenza psicologica e per il patrocinio legale delle vittime e dei loro familiari; sulla eliminazione degli oneri di partecipazione alla spesa sanitaria;
13. con legge n.296 del 2006 è stato aggiunto un ulteriore beneficio pensionistico, introducendo, nell'articolo 4 della citata legge n.204 del 2006, il comma 2-bis, del seguente tenore: «Per i soggetti che abbiano proseguito l'attività lavorativa ancorché l'evento dannoso sia avvenuto anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, inclusi i casi di revisione o prima valutazione, purché l'invalidità permanente riconosciuta non risulti inferiore ad un quarto della capacità lavorativa o della rivalutazione dell'invalidità con percentuale omnicomprensiva anche del danno biologico e morale come indicato all'artico/o 6, comma 1, al raggiungimento del periodo massimo pensionabile, anche con il concorso degli anni di contribuzione previsti dall'artico/o 3, comma 1, la misura del trattamento di quiescenza è pari all'ultima retribuzione annua integralmente percepita e maturata, rideterminata secondo le previsioni di cui all'articolo 2, comma 1 »;
14. l'art.4 del d.P.R. n.243 del 2006, nel declinare l'ordine di corresponsione delle provvidenze, ha esteso, dal 2006, l'assegno vitalizio (del quale si controverte) alle vittime del dovere: «1. A decorrere dal 2006, alle vittime del dovere ed alle categorie a queste equiparate ovvero ai familiari superstiti, le provvidenze di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), ove non già attribuite interamente ad altro titolo, sono corrisposte in ragione della successione temporale delle leggi vigenti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, fino ad esaurimento delle risorse annuali disponibili, secondo l'ordine di cui alle seguenti lettere... b) in relazione alla legge 23 novembre 1998, n. 407: 1) assegno vitalizio, nella misura originaria prevista di 500 mila lire, pari ora a 258,23 euro, soggetta a perequazione annua, di cui all'articolo 2, commi 1, 1-bis, 2 e 4. In mancanza di nuovi casi, si procede a corresponsione per quelli relativi a fatti anteriori alla data del 1 ° gennaio 2006, fino a concorrenza del numero dei casi mancanti»;
15. ancora il citato art.4 del d.P.R. n.243 del 2006 ha previsto, al comma 1, lett. c) «in relazione alla legge 3 agosto 2004, n. 206: 1) possibilità di rivalutazione delle percentuali di invalidità, già riconosciute ed indennizzate, di cui all'artico/o 6, comma 1 »;
16. l'art.34, comma 1 del decreto-legge n. 159 del 2007, convertito in legge n. 222 del 2007, ha esteso alle vittime del dovere la speciale elargizione, della quale si controverte, di cui all'art. 1 legge n.302 del 1990: «Alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed alle vittime della criminalità organizzata, di cui a/l'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, ed ai loro familiari superstiti sono corrisposte le elargizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206. Ai beneficiari vanno compensate le somme già percepite. L'onere recato dal presente comma è valutato in 173 milioni di euro per l'anno 2007, 2,72 milioni di euro per l'anno 2008 e 3,2 milioni di euro a decorrere dal 2009» elargizione il cui importo è elevato, dall'art. 5, comma 5, legge n.206 del 2004, in euro 2.000 per ogni punto percentuale di invalidità;
17. l'art. 2, comma 105, legge n.244 del 2007, ha esteso alle vittime del dovere, con decorrenza 1° gennaio 2008, lo speciale assegno vitalizio, del quale si controverte, previsto dall'art. 5, comma 3, legge n.206 del 2004, beneficio che compete con una invalidità almeno del 25 per cento;
18. l'articolo 6 della legge n. 206 del 2004, inoltre, ha dettato criteri per la «rivalutazione delle percentuali di invalidità già riconosciute e indennizzate in base alla normativa vigente», prevedendo che in tale rivalutazione si debba tener conto, non solo dell'eventuale aggravamento fisico, ma anche «del riconoscimento del danno biologico e morale»;
19. in ragione delle difficoltà interpretative emerse antecedentemente all'entrata in vigore del d.P.R. n. 181 del 2009 il Presidente del Consiglio dei Ministri emanò la direttiva del 27 luglio 2007 richiamando, quanto alle modalità di attuazione di questa disposizione da parte dei competenti organi sanitari, il parere del Consiglio di Stato n. 565 del 2006 espresso in sede consultiva, nel senso che«[...] la condizione globale della salute della vittima del terrorismo, nei suoi aspetti fisici, psichici e morali che abbiano riflesso permanente sulla capacità lavorativa, va valutata - caso per caso - sulla base del danno complessivo non patrimoniale subito, con l'espressione di un unico valore percentuale di invalidità permanente»;
20. parallelamente al formarsi di questo complesso tessuto normativo sono intervenute le disposizioni contenute nell'art. 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e nel successivo d.P.R. 7 luglio 2006, n. 243 - Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell'articolo 1, comma 565, della legge
23 dicembre 2005, n. 266; quest'ultimo provvedimento, in particolare, contiene l'art. 5 sopra riportato con una specifica disciplina relativa alla percentualizzazione della invalidità permanente;
21. ancora, l'art. 34 del d.l. n. 159 del 2007, conv. con modif. in l. n. 222 del 2007, intitolato <Estensione dei benefici riconosciuti in favore delle vittime del terrorismo, previsti dalla legge 3 agosto 2004, n. 206, alle vittime del dovere a causa di azioni criminose e alle vittime della criminalità organizzata, nonché ai loro familiari superstiti. Ulteriori disposizioni a favore delle vittime del terrorismo>, ha previsa che :«l. Alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n.266, ed alle vittime della criminalità organizzata, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, ed ai loro familiari superstiti sono corrisposte le elargizioni di cui a/l'articolo 5, commi 1 e 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206. Ai beneficiari vanno compensate le somme già percepite. L'onere recato dal presente comma è valutato in 173 milioni di euro per l'anno 2007, 2,72 milioni di euro per l'anno 2008 e 3,2 milioni di euro a decorrere dal 2009»;
22. infine, è intervenuto il d.P.R. 181 del 2009 che, come si è visto, è intitolato «Regolamento concernente i criteri medico-legali per l'accertamento e la determinazione dell'invalidità e del danno biologico e morale a carico delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, a norma dell'artico/o 6, della legge 3 agosto 2004, n. 206»;
23. nella premessa si considera che le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 510 del 1999 e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 243 del 2006, in materia di riconoscimento delle invalidità, necessitano di integrazioni anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 206 del 2004, che ha ritenuto di dover disciplinare i criteri medico-legali con disposizioni di carattere generale cui debbono attenersi le commissioni mediche di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 510 del 1999;
24. in sede consultiva, il Consiglio di Stato espresse parere favorevole all'emanazione del regolamento, con parere n. 2775 del 2009, sulla premessa che la necessità di introdurre un sistema di calcolo unico, rispetto alle componenti del danno biologico e morale della percentuale d'invalidità, fosse richiesto dall'art. 6 della I. n. 296 del 2004 e che il computo del danno biologico ulteriore già fosse stato introdotto dal d. P.R. n. 243 del 2006 all'art. 5;
25. in sostanza, semplificando, può dirsi che il nuovo criterio consiste nella previsione di una valutazione unica dell'invalidità complessiva e cioè comprensiva della menomazione della capacità di lavoro, del danno biologico e del danno morale (1.C.);
26. sulla questione relativa all'eventuale estensione del sistema di calcolo della percentuale di invalidità permanente definita dal d.P.R. n. 181 del 2009 al di fuori della ipotesi testualmente considerate dall'art. 6, comma 1, I. n. 206 del 2004 - riferito formalmente, come sopra ricordato, alla rivalutazione delle percentuali di invalidità già riconosciute e indennizzate - si è pronunciata la Terza Sezione della Corte con ordinanza n. 11101 del 2020;
27. tale pronuncia, dopo aver disatteso la tesi del Ministero controricorrente relativa alla natura eccezionale del disposto dell'art. 6, comma 1, legge n. 206 del 2004 in quanto < [...] porre in risalto quale unico discrimine il mero dato cronologico della percezione del trattamento, non risponde in modo esaustivo alla esigenza epistemologica della ricerca del significato della norma>, ha comunque rigettato il ricorso del militare che si era visto respingere la domanda nei gradi di merito, ritenendo < [...] che la ragione fondativa del diverso criterio di liquidazione deve, piuttosto, individuarsi nel diverso valore economico della prestazione liquidata a favore dei beneficiari, secondo che siano stati applicati i criteri di valutazione della invalidità - deteriori - previsti dalla legislazione anteriore, oppure quelli - più favorevoli - previsti dalla successiva legge n. 206/2004, non essendo state poste al riparo dal fenomeno inflattivo, le indennità pregresse, dalla previgente legislazione. A tale scopo la disposizione dell'art. 6 della legge n. 206/2004, si pone, quindi, come obiettivo, non quello di modificare i criteri di accertamento della invalidità, ma più semplicemente quello di individuare - tramite la rideterminazione della percentuale di invalidità - un metodo di calcolo idoneo a "rivalutare" gli importi già liquidati, rivalutazione alla quale non occorre, invece, provvedere per gli importi indennitari liquidati alla attualità (ossia dopo la entrata in vigore della legge n. 206/2004 ). Al riguardo non riveste carattere decisivo il sopravvenuto d.P.R. 30.10.2009 n. 181, che, se pure privo di efficacia retroattiva, tuttavia può bene costituire elemento utile ai fini della interpretazione dell'art. 6 della legge 206/2004, essendo stato emanato tra l'altro, proprio per definire le incertezze maturate sul criterio di rivalutazione. Il d.P.R. 181/2009 riprende sostanzialmente i medesimi criteri di cui al "Regolamento per la disciplina dei termini e delle modalità di riconoscimento di particolari infermità da cause di servizio per il personale impiegato nelle missioni militari all'estero, nei conflitti e nelle basi militari nazionali, a norma dell'articolo 2, commi 78 e 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 244." approvato con Dpr 3 marzo 2009, n. 37, peraltro non applicabile alla fattispecie, in quanto volto a regolare la peculiare ipotesi della speciale elargizione da corrispondere ai militari che hanno "contratto menomazioni all'integrità psicofisica permanentemente invalidanti o a cui è conseguito il decesso, delle quali l'esposizione e l'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e la dispersione nell'ambiente di nano-particelle di minerali pesanti prodotte da esplosione di materiale bellico abbiano costituito la causa ovvero la concausa efficiente e determinante" (art. 1), venendo a dettare i criteri medico-legali - del tutto analoghi a quelli del d.P.R. n. 37/2009 - per la "valutazione" della invalidità permanente (IP) riferita alla capacità lavorativa (art. 3) e per la "rivalutazione" - di cui all'art. 6 della legge n. 206/2004 - della indennità permanente (art. 4), specificando che la rivalutazione va commisurata alla percentuale di invalidità relativa al danno [ ...];
28. ad avviso di Cassazione n. 11101 del 2020, inoltre, non può ravvisarsi alcuna disparità di trattamento nel differente riconoscimento della IP quale presupposto legale di accesso alle prestazioni previste dalla legge n. 206 del 2004 e < [...] della IC ai fini della "rivalutazione delle percentuali di invalidità" già riconosciute e liquidate alla data di entrata in vigore della legge, [ ...], venendo in questione parametri legali diversi, rispondenti, in un caso, alla correlazione dell'ammontare della elargizione al numero dei gradi di invalidità relativa alla capacità lavorativa (euro 2.000,00 per ogni punto percentuale), e ad un livello minimo (non inferiore ad 1/4) del grado di invalidità permanente relativa alla capacità lavorativa; e nell'altro caso, alla comparazione tra la percentuale di invalidità che era stata riconosciuta e quella calcolata in base al criterio della IC> e ciò sarebbe significativamente dimostrato dall'accantonamento di euro 300.000 per il solo anno 2004 a differenza delle coperture previste per altri indennizzi previsti dalla stessa legge;
29. ritiene il Collegio che la ricostruzione operata dalla Terza sezione della Corte presenti talune criticità e non possa, per questo, essere seguita;
30. in particolare, si afferma che l'art. 6 della I. n. 206 del 2004 abbia inteso provvedere «in via eccezionale» - e dunque senza introdurre un nuovo e generalizzato criterio di accertamento della invalidità permanente - per una platea ristretta di beneficiari, da porre al riparo dal fenomeno inflattivo mediante un sistema riequilibrativo fondato sulla comparazione delle percentuali di invalidità permanente, in quanto determinate secondo criteri diversi e tenendo conto «dell'eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale»;
31. tuttavia, tale ratio non trova conferma nei fatti, posto che i benefici previsti dalla precedente normativa erano indicizzati (art. 8, comma 2, I. n. 308 del 1990) e, quindi, non potevano soffrire di fenomeni inflattivi;
32. inoltre, come ha dimostrato anche la concreta prassi applicativa della legge n. 206 del 2004 (si veda a tal proposito il contenuto del parere del Consiglio di Stato n. 565 del 2005 sopra ricordato), non è stato posto in dubbio che anche ai benefici già liquidati ed erogati dovesse applicarsi il nuovo parametro di euro 2000,00 per punto di invalidità;
33. l'art. 34 del d.l. n. 159 del 2007, conv. con modif. in I. n. 222 del 2007, come sopra ricordato, ha espressamente previsto che alle vittime del dovere di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n.266, si applichino le nuove elargizioni previste dalla I. n.206 del 2004 con compensazione di quanto già ricevuto al medesimo titolo;
34. ed allora, se tali rilievi sono esatti, si deve affermare che la legge n. 206 del 2004 ed i successivi interventi integrativi non solo intesero apportare maggiori livelli di protezione in favore di tutti i destinatari, sia diretti che per successiva estensione, ma anche che il sistema era ab origine incentrato su di un meccanismo di «rivalutazione» inteso non come di mera indicizzazione, bensì come di incremento sostanziale;
35. dunque, all'art. 6 I. n. 206 del 2004 deve attribuirsi una funzione non meramente rivalutativa, ma una selettivo-regolativa;
36. si è testualmente isolata, al comma 1 di tale disposizione, la categoria delle «percentuali di invalidità già riconosciute ed indennizzate in base alla normativa allora vigente» ed in relazione a tale tipologia la legge ha dettato criteri per la rivalutazione, prevedendo che si tenga conto, non solo dell'eventuale aggravamento fisico, ma anche «del riconoscimento del danno biologico e morale»;
37. il passo successivo è quello di domandarsi se la previsione del comma 1 dell'art. 6 legge n. 206 del 2004 sia o non sia applicabile anche alle liquidazioni successive all'entrata in vigore della legge;
38. un'eventuale risposta affermativa implicherebbe una generalizzata applicazione del d.P.R. n. 181 del 2009 e, per l'effetto, l'implicita abrogazione di ogni altro anteriore sistema di calcolo della percentuale (ivi compreso quello indicato all'art. 5 del d.P.R. n. 243 del 2006);
39. poiché l'iter ricostruttivo che precede si pone in contrasto con la citata Cass. n. 11101 del 2020 e considerato, ad ogni modo, che il ricorso solleva una questione di massima di particolare importanza quanto ai profili sistematici e alle ricadute di forte impatto sociale ed economico che derivano dalle scelte interpretative sopra delineate, il Collegio ritiene di rimettere il ricorso al Primo Presidente affinché valuti l'opportunità di assegnarlo alle Sezioni Unite.
 

P.Q.M.
 

La Corte trasmette il fascicolo al Primo Presidente affinché valuti la possibilità dell'assegnazione alle Sezioni Unite, trattandosi di una questione di massima di particolare importanza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 febbraio 2021.