PROTOCOLLO D'INTESA


Tra

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con sede in Roma, Piazza della Repubblica 59 rappresentato dal Capo dell'ispettorato dott. Leonardo Alestra

e

La Commissione Nazionale delle Casse Edili/Edilcasse (CNCE), con sede in Roma, Via Giuseppe Antonio Guattani 24, ***, rappresentata dal Presidente Carlo Trestini
 

Considerato

- la lunga storia di collaborazione tra le istituzioni preposte alla attività ispettiva sul luoghi di lavoro, facenti capo prima al Ministero del Lavoro e oggi all'INL con tutte le sue articolazioni territoriali e le parti sociali del settore edile, anche attraverso gli enti paritetici di settore, di cui la CNCE costituisce l'Ente di indirizzo controllo e coordinamento delle Casse Edili/Edilcasse dislocate sul territorio e preposte, tra l'altro, unitamente a Inps e Inail, al rilascio del Dure in base alla legislazione vigente;
- che il settore dell'edilizia rappresenta un comparto strategico dell'economia nazionale e locale e questo impone di mantenere e attivare tutte le sinergie opportune tra le parti sociali dell'edilizia e le Istituzioni competenti per garantire, oltre alla necessaria ripresa del settore, soprattutto la regolarità, la legalità e la leale concorrenza sul mercato degli attori in esso operanti;
- che l'INL, per il tramite delle proprie articolazioni territoriali (ITL ), ai sensi dell'art. 1 d.lgs. 124/2004 assume e coordina le iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare, di vigilanza in materia di rapporti di lavoro e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, con particolare riferimento allo svolgimento delle attività di vigilanza mirate alla prevenzione e alla promozione dell’osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro, ivi compresa l’applicazione dei contratti collettivi di lavoro e della disciplina previdenziale;
- che l'INL esercita l'attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore delle costruzioni edili o di genio civile e nelle altre attività espressamente indicate nell'art. 13 comma 2 d.lgs. 81/2008, nel quadro del coordinamento territoriale con le Aziende Sanitarie Locali;
- che la CNCE come Ente di indirizzo controllo e coordinamento delle Casse Edili/Edilcasse dislocate su tutto il territorio nazionale, ormai da tempo, a fianco delle parti sociali di settore, pone al centro della propria attività istituzionale la promozione di iniziative volte a garantire la regolarità, la lotta all'evasione, la lotta al dumping contrattuale, anche mediante la diffusione, assieme agli altri enti paritetici nazionali (Formedil e CNCPT) e territoriali di settore, di buone prassi e procedure in materia di tutela del lavoro e dei lavoratori che risultano strategiche per l'evoluzione del settore e lo sviluppo e la crescita competitiva dello stesso;
- che su tali presupposti e obiettivi comuni, si basa l'ormai consolidata collaborazione tra gli Enti bilaterali del settore e l'ispettorato Nazionale del Lavoro che agiscono rispettivamente attraverso le proprie dislocazioni territoriali e il cui ruolo e la cui centralità, anche in un'incessante collaborazione a rete, devono essere sempre più avvalorati e rafforzati per far fronte alle esigenze di un settore strategico quale quello dell'edilizia;
- che, a fronte di ciò, nei mesi scorsi è stato riavviato un importante confronto tra l'ispettorato nazionale e la CNCE per far ripartire fattivamente, anche a fronte della grave crisi epidemiologica che sta attraversando il nostro paese, una collaborazione per l'interscambio di informazioni, conoscenze e la messa a sistema di un una comunicazione continua tra gli Ispettorati territoriali e le Casse Edili/Edilcasse del settore, per il perseguimento delle finalità comuni, che potrà costituire un importante supporto anche nell'avvio della verifica di congruità della manodopera di cui alla normativa vigente;
- che da tale confronto è sorta l'esigenza di redigere un "Protocollo" che raccolga tutte le esigenze sopra esposte per attivare un percorso virtuoso di scambio e collaborazione per la promozione di un lavoro regolare e di una sana competitività sul mercato;
 

Tutto ciò premesso
l'INL e la CNCE, sottoscrittori del presente Protocollo intendono:

1) porre in essere forme di scambio di informazioni e dati tra gli Ispettorati Territoriali del Lavoro (ITL) e le Casse Edili/Edilcasse aderenti alla rete CNCE, nel rispetto della normativa di cui al Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), di seguito GDPR e al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., volto a garantire trasparenza e correttezza dei soggetti operanti sul mercato, a intervenire nel contrasto del dumping contrattuale che mina gravemente l'equilibrio del mercato e la garanzia della tutela di imprese e lavoratori coinvolti, in quanto l'applicazione di contratti diversi da quelli legati all'attività svolta non garantisce adeguata tutela ai lavoratori coinvolti, nonché elusione e mancato rispetto delle norme in materia di accantonamento agli Enti preposti;
2) creare un tavolo tecnico nazionale permanente che riunendosi semestralmente possa valutare le risultanze delle azioni poste in essere al livello territoriale e implementare/ modificare i contenuti del presente protocollo;
3) promuovere campagne comuni di informazione e azioni in materia formativa al fine di condividere e diffondere buone prassi ai fini prevenzionistici, nonché realizzare azioni di studio, ricerca e sostegno sui temi della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
 

a tal fine

a. l'INL e la CNCE istruiranno rispettivamente gli uffici territoriali ad essi collegati affinché procedano allo scambio delle notifiche preliminari - limitatamente ai soli dati personali necessari e pertinenti rispetto alle finalità del presente protocollo, in ossequio al principio di minimizzazione di cui all'art. 5 del GDPR - sulla base dell'art. 99 del D.Lgs. n. 81/2008, anche mediante l'utilizzo di piattaforme telematiche, affinché possa essere attuato un monitoraggio costante tra i dati risultanti dalle notifiche e quelli in possesso del sistema delle Casse Edili/Edilcasse e un confronto tra Enti sui dati oggetto delle notifiche, per i rispettivi fini istituzionali;
b. l'INL e la CNCE istruiranno rispettivamente gli uffici territoriali ad essi collegati affinché procedano allo scambio di dati e analisi utili alle verifiche di competenza dell’INL e a garantire i corretti adempimenti verso te Casse Edili/Edilcasse; a tal fine, fermo restando il rispetto del citato principio di minimizzazione di cui all'art. 5 del GDPR, potranno costituirsi appositi tavoli tecnici.
c. l'INL e la CNCE istruiranno, a tal fine, i rispettivi uffici territoriali affinché definiscano modalità di condivisione dei dati (afferenti imprese e lavoratori), per le necessità operative riconducibili alle reciproche esigenze/competenze degli istituti e nel rispetto dei principi di necessità e pertinenza di cui al GDPR, attraverso la messa a punto di un canale di comunicazione dedicato tra le Casse e gli Ispettorati Territoriali del Lavoro, che possa garantire una organica e tempestiva collaborazione;
d. La CNCE si impegna, d'intesa con gli Enti bilaterali del settore preposti alla formazione e sicurezza, a consentire al personale ispettivo dell'INL la partecipazione, senza alcun onere a carico della Amministrazione, a corsi di formazione, di aggiornamento, seminari, convegni, incontri tematici e altri strumenti formativi in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro in edilizia. L'INL si impegna, senza alcun onere a carico della Amministrazione, a far partecipare proprio personale ispettivo, ai sensi dell'art. 8 d.lgs. 124/2004, in qualità di relatore ad eventi di prevenzione e promozione sulle medesime tematiche. Le parti si impegnano, altresì, a promuovere iniziative formative a favore di tecnici/funzionari delle Casse edili che per la bilateralità operano visite nei cantieri.
Al termine del primo anno di sperimentazione il tavolo tecnico di cui al punto 2) valuterà le risultanze di tali azioni e si determinerà nella modifica/implementazione delle azioni stesse, dandone opportuna comunicazione alle proprie diramazioni territoriali e stabilendo, al contempo, le eventuali possibili azioni volte alla divulgazione dei risultati anche attraverso iniziative seminariali sui temi di maggiore interesse che dovessero emergere dall'esplicazione del presente protocollo.

Decorrenza e Durata del Protocollo
La validità del presente Protocollo decorre dalla data di sottoscrizione del medesimo e ha una durata di tre anni. Alla scadenza, laddove non intervengano modifiche o integrazioni o le parti non intendano recedere, dandone un preavviso di almeno tre mesi all'altra parte mediante l'invio di una PEC, si intenderà tacitamente rinnovato per la stessa durata (3 anni).


fonte: domino.cnce.it