Categoria: 2021
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Tipologia: Accordo
Data firma: 16 marzo 2021
Parti: Gruppo Zurich Italia e First-Cisl, Fisac-Cgil, Fna, Snfia, Uilca
Settori: Credito Assicurazioni, Zurich
Fonte: fisac-cgil.it


Verbale di accordo

Tra il Gruppo Zurich Italia e le Organizzazioni Sindacali First/Cisl, Fisac/Cgil, Fna, Snfia e Uilca

Premesso
- la proficua e costruttiva relazione tra l’Azienda e le Rappresentanze Sindacali, portata avanti nell’ultimo anno in modalità telematica e volta a condividere soluzioni che, nel contesto di emergenza che ha colpito il Paese bilancino le necessità dei dipendenti, il regolare ed efficiente funzionamento dell'organizzazione aziendale ed il servizio all’utenza;
- l’importanza dello smartworking esteso quale strumento indispensabile per garantire la salute e la sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori e, allo stesso tempo la continuità del business aziendale, in un momento storico nel quale la prestazione lavorativa non può avvenire secondo le modalità tradizionali;
- l’importanza di garantire, in particolare durante il periodo estivo, la fruizione delle ferie per il corretto riposo e recupero psicofisico dei dipendenti del Gruppo Zurich in Italia;
- la comune volontà di gestire in modo organico i temi oggetto del presente Accordo, nell’ottica di dare una prospettiva di più ampio respiro alle lavoratrici ed ai lavoratori stante il generale quadro di incertezza.
Tutto ciò premesso le Parti convengono che
1) la premessa costituisce parte integrante del presente Accordo;
2) i dipendenti di tutte le sedi del Gruppo Zurich in Italia continueranno a prestare la propria attività lavorativa secondo l’attuale modalità di lavoro in smartworking per 5 giorni a settimana sino al 15 settembre 2021;
3) fermo quanto previsto al punto 2) che precede, qualora il contesto lo consentisse, si incontreranno per concordare l’eventuale riattivazione del piano di rientro su base volontaria, per la sola sede di Mac9, prima del termine del 15 settembre 2021, secondo i termini e le modalità già previsti dall’Accordo Sindacale sottoscritto tra le Parti in data 21 settembre 2020;
4) l’Accordo di smartworking del 29 marzo 2018 si intende prorogato sino al 15 settembre 2021. Sino a quella data restano valide le condizioni e le regole previste nell’Accordo stesso;
5) ciascun dipendente dovrà fruire, entro il 15 settembre 2021, di un numero di ore di ferie pari ad almeno il 70% delle ferie spettanti per l’anno corrente, sulla base dell’inquadramento contrattuale e delle ore settimanali di lavoro, come indicato nell’allegata tabella a). Nel computo devono considerarsi ricomprese le ore di ferie già godute alla data di firma del presente Accordo;
6) con riferimento al punto 5) che precede, le Parti invitano i responsabili ad agevolare, in caso di richiesta del dipendente e compatibilmente con le esigenze di copertura del servizio, la fruizione di periodi di ferie di almeno 3 settimane continuative, e comunque di un periodo non inferiore a 2 settimane. Le Parti si impegnano, altresì, ciascuna nelle modalità previste dai rispettivi ruoli, a monitorare l’accesso alle ferie ed il loro smaltimento in coerenza con quanto stabilito nel presente Accordo;
7) al fine di consentire la corretta programmazione dell’operatività aziendale e dei singoli uffici, la pianificazione e l’inserimento nel sistema Infinity delle ferie di cui al punto 5) dovrà avvenire entro e non oltre il 16 aprile 2021;
8) una volta inserite le ferie a sistema, i responsabili dovranno confrontarsi con i propri collaboratori e approvare i piani definitivi entro il 21 aprile p.v., avendo cura di verificare preventivamente il bilanciamento tra le esigenze dei collaboratori e la garanzia della continuità del servizio;
9) nel caso in cui si presentasse la necessità di modificare le ferie inserite ed approvate, sarà necessario inviare una mail a ***@zetaservice.com, in copia il proprio responsabile, per la cancellazione delle stesse, con contestuale indicazione della nuova pianificazione, già condivisa con il proprio responsabile. Le ferie così comunicate verranno approvate d’ufficio; 
10) in coerenza con quanto già condiviso nel Verbale di incontro del 29 ottobre 2019, le Parti richiamano e ribadiscono le regole di fruizione dei permessi (PR50) che potranno essere utilizzati parallelamente alle ferie, anche nel medesimo periodo oggetto del punto 5), sulla base delle esigenze personali e salvo necessità aziendali;
11) le Parti stabiliscono, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 16 del vigente Contratto Integrativo Aziendale, che ciascun dipendente potrà smaltire le residue ferie spettanti per l’anno 2021 entro il 31 gennaio 2022. Decorso il predetto termine, l’Azienda disporrà unilateralmente le ferie d’ufficio, a far data dal 1° febbraio ed entro il 31 marzo 2022, dei dipendenti con ulteriori residui e sino a totale smaltimento;
12) le Parti stabiliscono, infine, tenuto conto del protrarsi della situazione di difficoltà socio - economica conseguente l’emergenza sanitaria, e come misura di sostegno alla comunità Zurich, di prorogare la sospensione temporanea delle rate dei mutui in essere e dei prestiti previsti all’art. 23 del vigente CIA sino al 31 dicembre 2021. Potranno accedere al beneficio i dipendenti con una Retribuzione Annua Lorda fino a 60.000,00 euro, che si trovino ad affrontare comprovate difficoltà economiche conseguenti alla perdita di un reddito del nucleo familiare (ad esempio provvedimenti di licenziamento, Cassa Integrazione Guadagni e chiusure obbligate delle attività commerciali in base alle disposizioni governative adottate durante il periodo dell’emergenza Covid-19).
La sospensione sarà attivata su richiesta del dipendente e, a tal fine, sarà necessario inviare via email idonea documentazione, comprovante la sussistenza del requisito, ad A.I..
Le Parti convengono di incontrarsi periodicamente per verificare la corretta applicazione di quanto concordato nel presente Accordo.
Milano, 16 Marzo 2021

Tabella a) - Allegato Accordo Sindacale del 16 marzo 2021
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