Categoria: 2018
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Tipologia: Accordo regionale per il contrasto alle molestie e alla violenza nei luoghi di lavoro
Data firma: 17 dicembre 2018
Parti: Confindustria e Cgil, Cisl, Uil
Settori: Industria, Friuli Venezia Giulia
Fonte: confindustria.fvg.it


Accordo regionale per il contrasto alle molestie e alla violenza nei luoghi di lavoro Trieste, 17 Dicembre 2018

In data 17 Dicembre 2018 presso la sede Confindustria Venezia Giulia in Trieste, alla presenza della Consigliera regionale di parità, Roberta Nunin, Confindustria Friuli Venezia Giulia […], Cgil Cisl Uil del Friuli Venezia Giulia […]


Preso atto
dell'Accordo delle Parti Sociali Europee del 26 aprile 2007 dal titolo "Accordo quadro sulle molestie e le violenze nei luoghi di lavoro", con il quale le Organizzazioni italiane affiliate a Businesseurope e CES,
- hanno proceduto alla traduzione e recepimento dell'articolato (all. A);
- ed in attuazione dell'Accordo stesso, le Parti ribadiscono che
• ogni atto o comportamento che si configuri come molestie o violenza nei luoghi di lavoro, secondo le definizioni dell'Accordo, è inaccettabile;
• è riconosciuto il principio che la dignità delle lavoratrici e dei lavoratori non può essere violata da atti o comportamenti che configurano molestie o violenza;
• i comportamenti molesti o la violenza subiti nei luoghi di lavoro vanno denunciati;
• le lavoratrici, i lavoratori e le imprese hanno il dovere di collaborare al mantenimento di un ambiente di lavoro in cui sia rispettata la dignità di ognuno e siano favorite le relazioni interpersonali basate su principi di eguaglianza e di reciproca correttezza;
tutto ciò premesso, le Parti come sopra identificate s'impegnano a
• diffondere in maniera capillare il presente Accordo, compresi i relativi allegati, presso i propri associati e le lavoratrici/lavoratori ed a promuoverne l'applicazione, anche attraverso la contrattazione di secondo livello e/o ad illustrarne il contenuto in assemblee sindacali;
• favorire l'adozione della dichiarazione allegata al presente Accordo (all. B) nelle imprese e nelle attività produttive delle imprese del territorio anche al fine di diffondere, all'interno dei contesti organizzativi, il principio della inaccettabilità di ogni atto e/o comportamento che si configuri come molestia o violenza nei luoghi di lavoro;
• promuovere presso ogni azienda azioni volte ad incoraggiare comportamenti coerenti con gli obiettivi di tutela della dignità delle donne e degli uomini nell'ambiente di lavoro, non escludendo la possibilità di adottare misure organizzative ritenute di volta in volta utili alla cessazione immediata dei comportamenti molesti tra le quali anche il trasferimento in via temporanea, tra reparti e/o uffici o in altre unità produttive, compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali nel rispetto delle disposizioni contrattuali. Tali misure, come l'individuazione delle esigenze organizzative aziendali, saranno comunque oggetto di intese tra le Rappresentanze territoriali delle parti sottoscrittrici i CCNL di riferimento;
• responsabilizzare le aziende affinché provvedano a tutelare le lavoratrici/i lavoratori da qualsiasi forma indiretta di ritorsione o penalizzazione e a vigilare sulla effettiva cessazione dei comportamenti molesti;
• svolgere l'attività qui pattuita in modo sinergico con quella di competenza istituzionale, stante quanto previsto nella legislazione regionale vigente, della quale si evidenzia la recente legge regionale n. 6 del 10 maggio 2016;
• effettuare annualmente un monitoraggio di verifica dell'applicazione del presente accordo, anche su richiesta di una delle due parti.
Le Parti sottoscrittici il presente Accordo potranno, con l'obiettivo di rafforzare e qualificare la presente intesa e nel rispetto dei principi della stessa, nell'ambito della contrattazione di secondo livello, definire codici di condotta, linee guida e buone prassi per prevenire e contrastare le molestie e/o violenze nei luoghi di lavoro.
Le Parti individuano altresì nella Consigliera regionale di Parità un possibile ulteriore soggetto adeguato per la consulenza a favore di coloro che siano stati vittime di molestie o violenza nei luoghi di lavoro.
Sotto il profilo della prevenzione e della formazione le Parti convengono altresì che:
- la formazione aziendale potrà essere l'occasione per promuovere e diffondere tra i dipendenti ed i dirigenti la cultura del rispetto della persona;
- nei programmi di formazione del personale, predisposti dalle aziende, venga promossa la lettura e la diffusione del presente Accordo e dei relativi allegati;
- nella formazione aziendale sul tema disciplinato dal presente Accordo potranno essere coinvolte figure di provenienza istituzionale;
- al fine di garantire un ambiente di lavoro sicuro, sereno e rispettoso della dignità di ciascuno debba essere centrale il ruolo del sistema di prevenzione e protezione e conseguentemente il presente accordo sarà inviato a tutti gli RSPP ed ai medici competenti delle imprese associate;
- le figure dei Rappresentanti Lavoratori Sicurezza (RLS) siano adeguatamente coinvolte nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia, affinché venga concretamente assicurato l'esercizio del ruolo di rappresentanza che ad essi compete, in particolare:
• nel percorso di valutazione del rischio da stress di lavoro correlato (tema centrale formativo RLS 2018);
• nell'elaborazione, individuazione, attuazione e verifica delle misure di prevenzione da adottare in azienda al fine di tutelare la salute psicofisica delle/dei lavoratrici/lavoratori;
• nella definizione degli interventi formativi in materia;
- il presente accordo venga diffuso a tutti gli RLS per tutte le imprese associate;
- i moduli formativi destinati a RLS e RSU/RSA contengano momenti di formazione specifici sul tema oggetto del presente Accordo.
Il presente accordo è operativo dalla data di sottoscrizione e fino a quando una delle parti non richieda la riapertura della discussione per sottoscrivere un nuovo protocollo sostitutivo del presente.