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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Decreto 2 febbraio 2021
Modalità per la vigilanza sul mercato dell'equipaggiamento marittimo.
G.U. 18 marzo 2021, n. 67

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
e
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, recante regolamento recante attuazione della direttiva n. 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva n. 96/98/CE;
Visto in particolare, l'art. 27, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, che stabilisce che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite le modalità per la vigilanza sul mercato dell'equipaggiamento marittimo;
Visti inoltre, gli articoli 28, 29 e 30 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, che stabiliscono i compiti e le procedure da seguire nei casi di problematiche afferenti equipaggiamenti marittimi pericolosi o non conformi ai requisiti applicabili;
Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
Vista la direttiva n. 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva n. 96/98/CE del Consiglio;
Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante codice della navigazione;
Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, recante sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;
Vista la legge 27 dicembre 1977, n. 1085, recante ratifica ed esecuzione della convenzione sul regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, con annessi, firmata a Londra il 20 ottobre 1972;
Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, recante adesione alla convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a Londra il 1° novembre 1974, e sua esecuzione;
Vista la legge 29 settembre 1980, n. 662, recante ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e del protocollo sull'intervento in alto mare in caso di inquinamento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi, con annessi, adottati a Londra il 2 novembre 1973;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 165, recante attuazione della direttiva n. 2009/18/CE che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica le direttive n. 1999/35/CE e n. 2002/59/CE;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, recante approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;
 

Decreta:


Capo I
Disposizioni generali


Art. 1
Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente decreto definisce le modalità per la vigilanza sul mercato dell'equipaggiamento marittimo.
2. Il presente decreto si applica all'equipaggiamento marittimo di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), presente sul mercato nazionale ovvero installato o in fase di installazione a bordo di unità nazionali.
 

Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) «autorità di vigilanza del mercato»: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della Difesa civile relativamente all'equipaggiamento marittimo antincendio prescritto dalla convenzione di cui alla lettera b), numero 3), con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare relativamente all'equipaggiamento marittimo prescritto dalla convenzione di cui alla lettera b), numero 2) e con il Ministero dello sviluppo economico relativamente all'equipaggiamento marittimo destinato alle apparecchiature di radiocomunicazione;
b) «convenzioni internazionali»: le convenzioni di seguito indicate, unitamente ai protocolli, ai successivi emendamenti e relativi codici obbligatori, che sono entrati in vigore e che fissano requisiti specifici per l'approvazione, da parte dello Stato di bandiera, dell'equipaggiamento marittimo da installare a bordo delle navi:
1) la Convenzione sul regolamento internazionale del 1972 (COLREG) per prevenire gli abbordi in mare, come emendata;
2) la Convenzione internazionale del 2 novembre 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (MARPOL 73/78), come emendata;
3) la Convenzione internazionale del 1° novembre 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74), come emendata;
c) «equipaggiamento marittimo»: l'equipaggiamento di cui all'art. 3, comma 1, lettera n), del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239;
d) «attività di valutazione»: le attività di esame del fascicolo tecnico dell'equipaggiamento e dei certificati, ispezioni del prodotto, verifiche funzionali a bordo, prove di laboratorio, verifica del sistema di produzione;
e) «fascicolo tecnico dell'equipaggiamento»: la documentazione tecnica presentata, in accordo alla procedura di valutazione della conformità stabilita nei moduli B e G di cui all'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, all'organismo notificato;
f) «verifiche funzionali a bordo»: prove operative effettuate a bordo delle navi e stabilite dalle convenzioni internazionali di cui alla lettera b). Le suddette prove operative a bordo sono effettuate, per ragioni di sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento, se richieste dagli strumenti internazionali, purché non costituiscano un duplicato delle procedure di valutazione della conformità già esperite dall'organismo notificato;
g) «esame del fascicolo tecnico dell'equipaggiamento»: esame della valutazione effettuata dall'organismo notificato e degli esiti dei relativi esami, delle ispezioni e delle prove effettuate, incluse le modalità di svolgimento degli esami, ispezioni e prove stessi;
h) «ispezioni sull'equipaggiamento marittimo»: ispezioni effettuate al fine di verificare che le caratteristiche e gli elementi che compongono l'equipaggiamento marittimo e le sue prestazioni corrispondono a quelli previsti dai requisiti applicabili. Le ispezioni possono essere effettuate presso i locali del costruttore o a bordo di navi in costruzione o ai lavori presso i cantieri navali, su strutture, materiali, macchinari o equipaggiamenti complessi quali sistemi o impianti;
i) «prove di laboratorio»: prove effettuate da laboratori accreditati da un ente di accreditamento membro ILAC (International laboratory accreditation cooperation) in accordo alla norma UNI EN ISO 17025 per la specifica prova da effettuare, oppure qualificato dall'Amministrazione competente seguendo la stessa norma UNI EN ISO 17025;
l) «verifiche sul sistema di produzione»: visite presso i locali di produzione del fabbricante per la verifica dell'efficacia dei controlli di conformità, nelle fasi precedenti, concomitanti e successive la produzione, del sistema di garanzia della qualità del processo di produzione e del prodotto di cui rispettivamente al modulo D e al modulo E dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239;
m) «misura restrittiva»: provvedimento dell'autorità di vigilanza del mercato di ritiro dal mercato, di richiamo dal servizio o di limitazione della commercializzazione o dell'installazione di un equipaggiamento marittimo;
n) «richiamo»: provvedimento dell'autorità di vigilanza del mercato finalizzato alla restituzione dell'equipaggiamento marittimo già installato a bordo di navi nazionali e navi UE o acquistato per l'installazione a bordo delle medesime navi;
o) «ritiro»: provvedimento dell'autorità di vigilanza del mercato finalizzato a impedire la messa a disposizione sul mercato di equipaggiamento marittimo presente nella catena di fornitura.
2. Oltre alle definizioni di cui al comma 1, ai fini del presente decreto si applicano le definizioni del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239.
 

Art. 3
Funzioni dell'autorità di vigilanza del mercato e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli

1. L'autorità di vigilanza del mercato effettua la verifica sulla conformità e sulla sicurezza dell'equipaggiamento marittimo attraverso le attività di valutazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera d).
2. L'attività di vigilanza è svolta nei confronti degli operatori economici di cui al capo III del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239.
3. L'autorità di vigilanza del mercato esercita le funzioni di:
a) programmazione e coordinamento in materia di vigilanza del mercato dell'equipaggiamento marittimo;
b) coordinamento delle attività di controllo, svolte sul territorio e a bordo delle navi, al fine di acquisire le informazioni in merito alla funzionalità, conformità e pericolosità degli equipaggiamenti marittimi;
c) valutazione degli equipaggiamenti marittimi nelle fasi di produzione, commercializzazione e utilizzo, anche tramite ispezioni presso gli stabilimenti di produzione e confezionamento, i magazzini di stoccaggio e i punti di vendita, attraverso l'esecuzione delle seguenti attività:
1) verifica della dichiarazione di conformità UE di cui all'art. 3, comma 1, lettera l) del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239 e del marchio di conformità di cui al capo II del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239 e delle relative documentazioni di accompagnamento;
2) esame del fascicolo tecnico e di ogni certificazione dell'equipaggiamento;
3) ispezioni sull'equipaggiamento marittimo;
4) prove di laboratorio;
5) verifiche sul sistema di produzione;
d) sviluppo del programma nazionale di vigilanza del mercato di cui all'art. 4;
e) adozione delle misure restrittive di cui all'art. 13 e, in caso di necessità, definizione delle azioni correttive da intraprendere per il miglioramento della sicurezza a bordo delle navi e della protezione dell'ambiente;
f) pubblicazione delle informazioni relative ai prodotti ritenuti pericolosi anche a seguito di attività di vigilanza effettuata da autorità di altri Stati membri dell'Unione europea;
g) pubblicazione sul sito istituzionale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera delle informazioni relative alle attività di vigilanza sull'equipaggiamento marittimo e alle modalità di contatto con l'autorità di vigilanza del mercato;
h) partecipazione agli incontri europei dell'ADCO (Administrative cooperation group, gruppo di cooperazione europea sulla vigilanza del mercato degli equipaggiamenti marittimi) per la cooperazione e la reciproca assistenza tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Commissione europea, attraverso personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con l'eventuale supporto richiesto, di volta in volta, alle altre amministrazioni competenti.
4. Le funzioni di controllo alle frontiere esterne, conformemente agli articoli 27, 28 e 29 del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, sono svolte dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli:
a) sulle dichiarazioni di conformità UE e sul marchio di conformità degli equipaggiamenti marittimi di cui al comma 3, lettera c), numero 1) del presente articolo, sulla base dell'analisi dei rischi o a campione;
b) sugli equipaggiamenti marittimi dichiarati non conformi e ritirati dal mercato, a seguito di espresse misure restrittive comunicate dall'autorità di vigilanza, sui prodotti provenienti da Paesi terzi.
 

Capo II
Quadro nazionale per la vigilanza del mercato dell'equipaggiamento marittimo

Art. 4
Programma nazionale di vigilanza del mercato dell'equipaggiamento marittimo

1. Il programma nazionale di vigilanza del mercato dell'equipaggiamento marittimo è redatto dall'autorità di vigilanza del mercato in linea con il modello per la redazione del programma nazionale di vigilanza a norma dell'art. 18, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, redatto dal Ministero dello sviluppo economico.
2. Nel programma nazionale di vigilanza sono individuati gli equipaggiamenti marittimi su cui l'autorità di vigilanza del mercato ritiene necessario intervenire, in maniera preventiva, sulla base delle informazioni in proprio possesso relative a:
a) pericolosità intrinseca dell'equipaggiamento marittimo;
b) incidenti e infortuni causati dagli equipaggiamenti marittimi o dal loro inappropriato utilizzo e manutenzione;
c) risultanze di ispezioni o visite di sicurezza effettuate a bordo di navi, che identificano deficienze più o meno gravi dovute alla funzionalità, alla corretta installazione, all'utilizzo e alla manutenzione degli equipaggiamenti marittimi;
d) reclami o informazioni di ritorno da parte di utilizzatori finali, cantieri e fornitori di servizio;
e) nuovi standard tecnici adottati a livello europeo e internazionale per specifici equipaggiamenti marittimi;
f) casi di non conformità accertati dall'organismo investigativo sui sinistri marittimi di cui all'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 165 e dalle altre autorità pubbliche di controllo in ambito europeo e internazionale.
3. Il programma nazionale di vigilanza ha durata triennale ed è aggiornato, qualora ritenuto necessario, anche su eventuale indicazione delle amministrazioni competenti per gli equipaggiamenti marittimi di interesse.
4. L'autorità di vigilanza del mercato analizza annualmente le informazioni di cui al comma 2 e, qualora necessario, procede all'aggiornamento del programma con l'aggiunta o l'eliminazione di specifici equipaggiamenti marittimi.
5. Il programma nazionale di vigilanza è trasmesso annualmente ai competenti servizi della Commissione europea per il tramite del Ministero dello sviluppo economico - direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica.
 

Art. 5
Attività di vigilanza di tipo proattivo

1. La funzione di vigilanza di tipo proattivo è effettuata attraverso le attività di valutazione previste all'art. 3, comma 3, lettera c), sugli equipaggiamenti marittimi individuati nel programma nazionale di vigilanza del mercato dell'equipaggiamento marittimo di cui all'art. 4.
2. Sulla base delle informazioni acquisite e valutate nel corso della predisposizione del programma nazionale di vigilanza, l'autorità di vigilanza del mercato inizia la valutazione dell'equipaggiamento marittimo tramite la verifica e l'esame di cui, rispettivamente, all'art. 3, comma 3, lettera c), numero 1) e numero 2). In considerazione dei risultati di tale iniziale attività, l'autorità di vigilanza del mercato valuta l'esecuzione di ulteriori attività tra quelle previste all'art. 3, comma 3, lettera c).
3. A seguito delle attività di valutazione di cui ai commi 1 e 2, l'autorità di vigilanza del mercato può procedere all'emissione delle misure restrittive di cui all'art. 13.
 

Art. 6
Attività di vigilanza di tipo reattivo

1. L'autorità di vigilanza del mercato svolge l'attività di vigilanza di tipo reattivo nei casi in cui, in aderenza all'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, ha sufficienti ragioni per ritenere che uno specifico equipaggiamento marittimo presenta un rischio per la sicurezza marittima, la salute, la sicurezza delle persone, per le cose o per l'ambiente.
2. Sulla base delle informazioni in possesso e dell'eventuale grado di non conformità accertato rispetto alla normativa tecnica applicabile o nei casi in cui quanto accertato sia riconducibile a un difetto costruttivo o di utilizzo del prodotto come progettato e presente sul mercato o a bordo delle navi, l'autorità di vigilanza del mercato effettua, secondo le indicazioni contenute nel capo IV, le attività di valutazione che ritiene più opportune e adeguate per il caso di specie. La stessa autorità adotta le misure restrittive previste all'art. 13 seguendo la procedura operativa ivi descritta.
 

Art. 7
Cooperazione tra amministrazioni coinvolte

1. Al fine di assicurare un'efficace azione di coordinamento tra le amministrazioni coinvolte per il corretto funzionamento dell'autorità di vigilanza del mercato, le amministrazioni medesime stabiliscono punti di contatto e canali di comunicazione efficaci, con la previsione di uno scambio periodico delle informazioni di cui all'art. 4, comma 2.
2. Allo scambio di informazioni di cui al comma 1 partecipano, oltre alle amministrazioni interessate:
a) l'organismo investigativo sui sinistri marittimi di cui all'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 165, ogni qualvolta identifica, nel contesto delle proprie attività di investigazione sui sinistri marittimi, problematiche riconducibili a malfunzionamenti o anomalie tecniche relativi agli equipaggiamenti marittimi;
b) l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo alle frontiere.
3. I criteri per il coordinamento delle attività previste dall'art. 4 e per le eventuali attività condotte in cooperazione tra le amministrazioni di cui al comma 1, sono stabiliti all'interno di un gruppo di lavoro, istituito fra i competenti uffici delle amministrazioni di cui al comma 1, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, convocato ogni qualvolta risulti necessario e, comunque, almeno una volta l'anno. Al gruppo di lavoro possono essere ammessi anche soggetti privati o rappresentanti di associazioni di categoria, quali portatori di interessi e operanti a livello nazionale e internazionale, secondo modalità definite dal gruppo di lavoro medesimo.
 

Capo III
Fasi della vigilanza sul mercato degli equipaggiamenti marittimi

Art. 8
Identificazione dell'equipaggiamento da valutare e dell'attività di vigilanza da effettuare

1. L'autorità di vigilanza del mercato individua l'equipaggiamento marittimo da sottoporre a valutazione in accordo al programma nazionale di vigilanza o, nei casi di vigilanza di tipo reattivo, in accordo ai criteri di cui all'art. 6.
2. L'autorità di vigilanza del mercato, sulla base degli elementi di informazione acquisiti, decide di effettuare una o più attività di valutazione ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera c).
 

Art. 9
Acquisizione di documentazione, esemplari di prodotto e accesso alle strutture del fabbricante

1. Il fabbricante, il suo rappresentante autorizzato e gli operatori economici individuati quali soggetti responsabili di un determinato equipaggiamento marittimo cooperano, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, con l'autorità di vigilanza del mercato e forniscono alla stessa, su richiesta, tutte le informazioni, la documentazione tecnica e, ove necessario, gli esemplari del prodotto richiesto e consentono l'accesso alle proprie sedi e impianti utilizzati nella filiera di produzione e di commercializzazione.
2. Qualora necessario e giustificato, gli esemplari dell'equipaggiamento marittimo da sottoporre a valutazione sono acquisiti dall'autorità di vigilanza del mercato a titolo gratuito, previa richiesta al fabbricante o agli operatori economici identificati, per l'esecuzione di prove ed esami. Nell'individuazione del numero di esemplari da acquisire, l'autorità di vigilanza del mercato tiene conto delle attività di valutazione da effettuare.
3. L'acquisizione di cui al comma 2 avviene, se necessario, anche attraverso operazioni di prelievo presso gli stabilimenti di produzione e di confezionamento, i magazzini di stoccaggio e i magazzini di vendita, in relazione alle quali il personale dell'autorità di vigilanza operante redige apposito processo verbale.
4. Qualora il fabbricante, il suo rappresentante autorizzato o l'operatore economico individuato rifiutano di cooperare, l'autorità di vigilanza del mercato adotta le misure restrittive previste all'art. 13.
 

Art. 10
Valutazione dell'equipaggiamento identificato

1. La valutazione degli equipaggiamenti marittimi è svolta dall'autorità di vigilanza del mercato.
2. L'autorità di vigilanza del mercato può disporre ed effettuare le attività di valutazione fino alla fase dell'utilizzo del prodotto, anche procedendo a ispezioni presso gli stabilimenti di produzione e di confezionamento, i magazzini di stoccaggio e i magazzini di vendita.
3. L'autorità di vigilanza del mercato ha accesso a tutte le informazioni necessarie sul prodotto e, qualora necessario, dispone di esemplari di prodotto per esaminare il fascicolo tecnico o effettuare le altre attività di ispezione, di prova e verifica del sistema di produzione.
4. L'autorità di vigilanza del mercato, nell'espletamento dell'attività di valutazione degli equipaggiamenti marittimi, tiene conto:
a) della documentazione tecnica di riferimento che individua gli elementi identificativi del prodotto, come riportati nella dichiarazione di conformità UE e nei moduli in essa richiamati e, se del caso, che descrive le caratteristiche del prodotto, dei suoi componenti e di tutti gli aspetti relativi al suo funzionamento a bordo;
b) dei requisiti tecnici, previsti dagli strumenti internazionali applicabili all'equipaggiamento identificato, da verificare anche solo parzialmente;
c) della necessità di coinvolgere esperti del settore, interni o esterni all'autorità di vigilanza del mercato, o autorità di vigilanza del mercato di altri Stati membri;
d) di ogni altro elemento ritenuto necessario o utile al fine di una completa valutazione.
5. L'autorità di vigilanza del mercato effettua le attività di valutazione con proprie risorse interne o, qualora necessario, con risorse esterne, se disponibili, ferma restando la responsabilità dell'autorità di vigilanza anche in merito agli aspetti relativi alla riservatezza e al conflitto d'interessi.
6. Le attività di valutazione sono effettuate con le modalità di cui al capo IV e sono adeguatamente documentate.
7. Salvo i casi di urgenza, il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato o l'operatore economico individuato possono prendere parte, in contraddittorio, alla valutazione dei prodotti dell'equipaggiamento marittimo.
8. Se durante l'attività di valutazione di uno specifico equipaggiamento marittimo emergono aspetti di sicurezza soggetti all'applicazione di altre direttive di settore, l'autorità di vigilanza del mercato comunica, senza ritardo, tale informazione all'autorità di vigilanza competente per materia.
 

Art. 11
Gestione delle non conformità accertate

1. L'autorità di vigilanza del mercato classifica le non conformità accertate come:
a) di tipo formale, nei casi previsti dall'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239;
b) di tipo sostanziale, nei casi in cui riscontra che un equipaggiamento rappresenta un rischio per la sicurezza marittima, la salute, la sicurezza delle persone, per le cose o per l'ambiente.
2. Nei casi di non conformità di tipo sostanziale, l'autorità di vigilanza del mercato effettua un'adeguata valutazione del rischio per la sicurezza marittima, la salute, la sicurezza delle persone, per le cose o per l'ambiente, che tiene conto della natura del pericolo e della probabilità che si possa verificare, in accordo ai criteri stabiliti dalla decisione n. 2010/15/UE della Commissione del 16 dicembre 2009 recante linee guida per la gestione del sistema comunitario d'informazione rapida (RAPEX) e della procedura di notifica di cui, rispettivamente, all'art. 12 e all'art. 11 della direttiva n. 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti.
3. Se l'autorità di vigilanza del mercato ritiene che la non conformità non è limitata al territorio nazionale o alle navi battenti la propria bandiera, comunica alla Commissione europea e agli Stati membri i risultati della valutazione effettuata e dei provvedimenti che ha chiesto di adottare all'operatore economico interessato attraverso il sistema sussidiario generale di informazione di cui all'art. 23 del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008.
 

Art. 12
Adozione di misure correttive volontarie da parte dell'operatore economico

1. In attuazione delle previsioni contenute articoli 28, 29 e 30 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, a seguito dell'identificazione del tipo di non conformità e della determinazione del livello di rischio, l'autorità di vigilanza del mercato chiede agli operatori economici interessati la misura che intendono adottare e, al contempo, di porre rimedio alla non conformità accertata entro un termine perentorio e garantisce il contraddittorio durante tutte le fasi del procedimento.
 

Art. 13
Adozione delle misure restrittive

1. Se l'operatore economico interessato non pone rimedio alle non conformità ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, l'autorità di vigilanza del mercato adotta le misure di cui all'art. 28, comma 4, e all'art. 30, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239.
2. I provvedimenti emanati dall'autorità di vigilanza del mercato ai sensi del comma 1, sono comunicati al fabbricante o al suo rappresentante autorizzato.
3. Le misure intraprese sono comunicate senza indugio alla Commissione europea e agli altri Stati membri, conformemente a quanto previsto dall'art. 28, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239.
4. L'autorità di vigilanza del mercato, se riscontra un livello di rischio considerato grave, comunica la misura restrittiva del richiamo o del ritiro del prodotto dal mercato attraverso il sistema comunitario di informazione rapida di cui all'art. 22 del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008.
 

Capo IV
Modalità di svolgimento delle attività di vigilanza sul mercato dell'equipaggiamento marittimo

Art. 14
Esame del fascicolo tecnico dell'equipaggiamento

1. L'esame del fascicolo tecnico di cui all'art. 2, comma 1, lettera g), da parte dell'autorità di vigilanza del mercato, trasmesso dal fabbricante all'organismo notificato in sede di valutazione dell'equipaggiamento in accordo alle procedure di valutazione della conformità stabilite nei moduli B e G dall'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, è totale o parziale, in base alle esigenze che la valutazione e il caso specifico richiedono.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'autorità di vigilanza del mercato avanza al fabbricante richiesta, giustificata rispetto alle esigenze di valutazione, del fascicolo tecnico, o di parte di esso.
3. Se il fabbricante non ha sede in almeno uno Stato membro e non è disposto o non è in grado di cooperare, l'autorità di vigilanza del mercato richiede la documentazione di cui al commi 1 e 2 al rappresentante autorizzato di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239.
4. Il fabbricante, o il suo rappresentante autorizzato, trasmette all'autorità di vigilanza del mercato la documentazione e le informazioni richieste inerenti gli equipaggiamenti immessi sul mercato e fornisce le informazioni relative alla rintracciabilità dei prodotti ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239.
5. Se l'autorità di vigilanza del mercato ha necessità di acquisire ulteriore documentazione relativa alle attività di valutazione della conformità, può avanzare richiesta all'organismo notificato che ha effettuato tale valutazione. Se l'attività di valutazione della conformità è stata effettuata da un organismo notificato di un altro Stato membro, l'autorità di vigilanza del mercato può richiedere la documentazione per il tramite dell'autorità di notifica di cui all'art. 18 della direttiva n. 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.
6. L'autorità di vigilanza del mercato esamina il fascicolo tecnico, o parte di esso, con l'obiettivo di verificare:
a) che la documentazione prevista è disponibile e adeguatamente prodotta, e
b) che le prove previste dalla normativa applicabile, o parte di essa, sono state effettuate e adeguatamente registrate.
7. In caso di dubbio inerente l'adeguatezza della documentazione prodotta, delle registrazioni delle prove e la completezza delle stesse, l'autorità di vigilanza del mercato può effettuare ulteriori e più approfondite attività di vigilanza.
 

Art. 15
Ispezione sull'equipaggiamento marittimo

1. L'autorità di vigilanza del mercato ritiene necessaria e giustificata l'attività di ispezione sull'equipaggiamento marittimo di cui all'art. 19, comma 1, del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 e all'art. 28, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239:
a) a fronte di informazioni acquisite in ottemperanza all'art. 4, comma 2, del presente decreto;
b) nei casi previsti dall'art. 6 del presente decreto;
c) alla luce di nuove regolamentazioni tecniche che richiedono la verifica del funzionamento e delle reali prestazioni dell'equipaggiamento marittimo;
d) per specifiche esigenze connesse alla verifica della sicurezza della navigazione e della protezione dell'ambiente.
2. Le attività di ispezione possono essere effettuate presso i locali del costruttore o a bordo di navi in costruzione o ai lavori presso i cantieri navali, su strutture, materiali, macchinari o equipaggiamenti complessi quali macchine, impianti, apparecchiature a pressione, sistemi, materiali e altro equipaggiamento per cui risulta più efficace ed efficiente, a giudizio dell'autorità di vigilanza del mercato, effettuare una verifica durante la loro installazione o messa in servizio a bordo della nave o in cantiere.
3. L'autorità di vigilanza del mercato può essere coadiuvata, nel corso delle ispezioni di cui ai commi 1 e 2, da personale del Corpo delle capitanerie di porto, da personale dell'Ispettorato territoriale del Ministero dello sviluppo economico e da personale ispettore dell'organismo riconosciuto della nave.
4. L'autorità di vigilanza del mercato comunica la richiesta di ispezione al fabbricante o al suo rappresentante autorizzato. La richiesta è motivata ai sensi di quanto previsto al comma 1.
 

Art. 16
Prove di laboratorio

1. Nei casi in cui l'autorità di vigilanza del mercato decide di effettuare prove di laboratorio per uno specifico equipaggiamento marittimo o per specifici componenti dello stesso, la stessa stabilisce preventivamente le prove e il laboratorio che intende utilizzare.
2. Nei casi di vigilanza di tipo proattivo di cui all'art. 5, le prove da effettuare corrispondono alla verifica del requisito che si considera più importante in termini di valutazione del rischio derivante.
3. In assenza del carattere di urgenza, il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato o l'operatore economico individuato, è prontamente informato dell'effettuazione della prova di laboratorio, al fine di consentire la sua partecipazione in qualità di osservatore.
4. Le prove di cui al comma 1 possono essere effettuate presso:
a) un laboratorio di prova accreditato ISO 17025 da un ente di accreditamento membro ILAC (International laboratory accreditation cooperation) per la specifica norma di prova richiesta;
b) un laboratorio di prova accreditato ISO 17025 da un ente di accreditamento membro ILAC (International laboratory accreditation cooperation) per la specifica norma di prova richiesta, di proprietà di un organismo notificato di cui all'art. 3, comma 1, lettera ee), del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, eventualmente alla presenza di personale dell'autorità di vigilanza del mercato;
c) un laboratorio di prova non accreditato, ma ritenuto idoneo e qualificato dall'autorità di vigilanza del mercato per la specifica prova da eseguire;
d) strutture del fabbricante o dell'operatore economico individuato, alla presenza di personale dell'autorità di vigilanza del mercato, a condizione che sia fornita, a corredo del rapporto di prova, documentazione inerente:
1) le condizioni ambientali e strutturali del luogo ove la prova si è svolta;
2) la qualifica o le esperienze del personale tecnico che ha eseguito la prova;
3) le apparecchiature utilizzate e le tarature e la calibrazione delle stesse;
4) informazioni relative al soddisfacimento dei requisiti tecnici di cui alla norma ISO 17025.
5. Il campionamento e la selezione degli esemplari da sottoporre a prova è stabilito in accordo con il laboratorio di prova o con il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato o l'operatore economico individuato o, in assenza di decisioni da parte dei soggetti che precedono, dal personale dell'autorità di vigilanza del mercato, in considerazione della caratteristica o della funzionalità da testare.
6. L'autorità di vigilanza del mercato tiene un elenco aggiornato dei laboratori di prova, presenti sul territorio nazionale, per il pronto utilizzo ai fini della valutazione di equipaggiamenti marittimi.
7. Se le attività di prova in laboratorio sono effettuate a seguito di malfunzionamenti dell'equipaggiamento marittimo da cui si può ipotizzare un rischio per la sicurezza marittima, la salute, la sicurezza delle persone, per le cose o per l'ambiente, gli esemplari campione sono messi a disposizione dell'autorità di vigilanza del mercato a spese dell'operatore economico o dell'armatore ai sensi dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239.
 

Art. 17
Verifiche sul processo di produzione e sul prodotto presso gli stabilimenti di produzione e di confezionamento e presso i magazzini di stoccaggio

1. L'autorità di vigilanza del mercato ritiene necessaria e giustificata l'attività di verifica sul processo di produzione del fabbricante dell'equipaggiamento marittimo di cui all'art. 19, comma 1, del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 e all'art. 28, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, per:
a) verificare presso la sede di produzione del fabbricante se le ispezioni e i controlli identificati dal sistema di qualità sono effettuati correttamente e sono efficaci;
b) controllare i magazzini per verificare se i singoli prodotti, presi a campione dai lotti di produzione ivi presenti, superano le ispezioni e i controlli finali stabiliti dal fabbricante all'interno del proprio sistema di qualità.
2. Al fine di effettuare le verifiche di cui al comma 1, l'autorità di vigilanza del mercato richiede al fabbricante informazioni sugli elementi di cui al punto 3.2 dell'allegato II-II al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239 per il modulo D e al punto 3.2 dell'allegato II-III al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239 per il modulo E.
 

Art. 18
Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono ai compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 

Art. 19
Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 

Roma, 2 febbraio 2021

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti De Micheli
Il Ministro dell'interno Lamorgese
Il Ministro dello sviluppo economico Patuanelli
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Costa

Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 617