CONFINDUSTRIA Veneto

Proposta di procedura per il superamento delle criticità nella gestione dei casi COVID-19 negli ambienti di lavoro

12 gennaio 2021

 

Proposta di procedura per il superamento delle criticità nella gestione dei casi COVID-19 negli ambienti di lavoro

Relativamente alle casistiche COVID-19 legate agli ambienti di lavoro riscontriamo sempre maggiori criticità legate alle modalità con le quali vengono svolti i procedimenti per la gestione dei lavoratori positivi e/o sottoposti a quarantena/isolamento fiduciario. A causa dell'esponenziale aumento del numero dei positivi nell'ultimo periodo, infatti, i Dipartimenti di Prevenzione si trovano in notevole difficoltà ad esperire in tempi adeguati la fase di gestione dei positivi, di tracciamento dei contatti stretti ed infine la procedura di rientro al lavoro. Al proposito risultano particolarmente preoccupanti le difficoltà relative alle attività di tracciamento dei soggetti che sono entrati in contatto in azienda con un positivo in quanto i ritardi nell'avvio dell'indagine aumentano in maniera esponenziale il rischio di contagio nei confronti degli altri lavoratori. Le problematiche legate alla conclusione della procedura di quarantena/isolamento fiduciario, in particolare i ritardi per la realizzazione dei tamponi, comportano invece il rinvio del rientro del lavoratore sul posto di lavoro con le conseguenti difficoltà per le aziende. Posto che, competenza e responsabilità devono rimanere in capo al soggetto che istituzionalmente è deputato allo svolgimento della funzione di prevenzione, il sistema delle imprese del territorio si rende disponibile a concordare eventuali forme di cooperazione e collaborazione per il perseguimento dello scopo comune che è quello della salute e sicurezza della popolazione lavorativa. La collaborazione verrà prestata su base volontaria da parte delle imprese in accordo con i medici competenti aziendali, all'unico scopo di coadiuvare i Dipartimenti di Prevenzione che allo stato attuale, visto il sempre crescente numero di casi, si trovano in difficoltà nell’assolvere in maniera tempestiva alla gestione dei soggetti positivi e all'individuazione dei contatti stretti. La presente ipotesi di procedura persegue anche lo scopo di indicare una modalità operativa che possa essere adottata in maniera uniforme sull'intero territorio regionale, superando così le notevoli diversità di operato a cui si assiste in questo momento su base locale. Per favorire l'efficacia di tale procedura è necessario che ciascun Dipartimento attivi, laddove assente, uno specifico canale di comunicazione (apposito numero di telefono dedicato e apposita e-mail dedicata) tra le imprese (referente aziendale) e i propri Servizi i cui organici, nell'attuale fase di emergenza, andrebbero per forza di cose adeguati.

 

IPOTESI DI PROCEDURA

1.   AVVIO DELLA PROCEDURA - TRACCIAMENTO DEI CONTATTI STRETTI

Il solo obbligo posto in capo al Datore di Lavoro (DdL) nella fase di tracciamento è quello di cooperare con il Dipartimento di Prevenzione mettendo a disposizione le informazioni che consentono, nell'ambito dell'indagine epidemiologica, di individuare eventuali contatti stretti del lavoratore positivo; pertanto, relativamente alla sola fase di tracciamento, eventuali responsabilità, possono essere addebitate al DdL nel solo caso in cui non venisse prestata tale cooperazione, negando tale disponibilità o omettendo informazioni in proprio possesso, utili allo svolgimento delle attività di tracciamento da parte del Dipartimento di Prevenzione.

Premesso quanto sopra, in ottemperanza alla presente procedura, le cui finalità sono esplicitate in premessa, l'azienda, venuta a conoscenza che un proprio lavoratore è risultato positivo a Sars-Cov2, coinvolge tempestivamente il Medico Competente (MC), ove nominato, per il primo tracciamento dei contatti stretti e contemporaneamente contatta (tramite i canali di comunicazione appositamente dedicati: e-mail e/o telefono) gli Uffici competenti del Dipartimento di Prevenzione per verificare se è stata attivata l'indagine epidemiologica in azienda (quale "contesto sensibile"). Nel caso in cui non fosse stata avviata l’indagine da parte del Dipartimento di Prevenzione, il DdL potrà avviare il tracciamento dei contatti stretti secondo le modalità indicate al seguente paragrafo 2, mediante la collaborazione del MC (ove nominato); nel caso il Dipartimento di Prevenzione avesse già avviato l’indagine, il DdL, supporterà il personale sanitario nell’attività di tracciamento.

 

2.   MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL TRACCIAMENTO

In via preliminare è opportuno precisare che il campo d'indagine per il quale il DdL è legittimato ad intervenire è unicamente il luogo di lavoro, l'azienda in quanto "contesto sensibile"; è da escludersi qualsiasi verifica che esuli dal contesto aziendale (extra moenia: ad esempio familiari, amici, ecc.). Premesso quanto sopra, il DdL, per il tramite del MC (ove nominato), individua eventuali "contatti stretti" del soggetto positivo, avvenuti all'interno dell'azienda, tra i colleghi, fornitori, maestranze, altri soggetti, verificando se rientrano in almeno una delle seguenti definizioni:

-    una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (es. la stretta di mano);

-    una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID-19 (es. toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);

-   una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia senza mascherina) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti;

-   una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (es. ufficio, aula, spogliatoi, stanza caffè, sala riunioni, mezzo di trasporto) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei e a distanza inferiore a 2 metri;

-   una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto.

Le suddette ipotesi previste dalla normativa vigente si intendono integrate in caso di nuove previsioni introdotte da provvedimenti di futura emanazione; utile e preziosa, risulta sempre la consulenza del MC per l’indagine epidemiologica all’interno del contesto aziendale ai fini dell’individuazione dei contatti a rischio.

 

3.   GESTIONE DEI CONTATTI STRETTI

Una volta individuati i contatti stretti secondo le modalità di cui sopra, il DDL (tramite il MC, ove nominato):

-   comunica ai lavoratori interessati l'esito dell'indagine di tracciamento - tramite apposita comunicazione (firmata dal MC), con cui li invita anche a recarsi presso la propria dimora e a mettersi in autoisolamento e di contattare tempestivamente il MMG.

-   concorda con i lavoratori, in attesa delle disposizioni del MMG, una modalità lavorativa a distanza (es. smart working se utilizzabile) o altrimenti permessi/ferie. Al contempo indica loro di restare presso la propria abitazione, adottando le misure di prevenzione a tutela dei propri conviventi (previste dal Rapporto ISS Covid - 19 n. 1/2020 del 24 luglio 2020 e s.m.i.). Il medico di medicina generale (MMG) prende atto della comunicazione rilasciato da parte del MC (ove presente) ai fini di disporre il provvedimento di isolamento domiciliare e gli eventuali ulteriori accertamenti;

-   comunica tempestivamente, tramite apposita e-mail dedicata al Dipartimento di Prevenzione di competenza, la lista dei lavoratori indicando, in particolare: nominativo, ruolo e mansione, indirizzo di residenza, contatto telefonico e modalità con la quale è avvenuto il contatto. Il Dipartimento di Prevenzione competente avvia l'indagine epidemiologica per i contesti diversi da quello lavorativo e il relativo programma di sorveglianza sanitaria.

 

4.   INDIVIDUAZIONE E GESTIONE DI ULTERIORI CONTATTI NON STRETTI (MA A RISCHIO)

Il DDL, su indicazione del MC, può organizzare in azienda uno screening per i soggetti che pur non rientrando nelle definizioni di contatti stretti, possono comunque risultare a rischio.

Sebbene per tali soggetti non sia prevista la quarantena, è possibile, trascorsi 5 giorni dall’ultimo contatto (tempo necessario per l’eventuale incubazione della malattia), organizzare uno screening con tampone rapidi. I lavoratori continueranno a lavorare con la raccomandazione di rafforzare le misure di prevenzione (costante utilizzo della mascherina, tassativo rispetto del distanziamento e frequente igiene delle mani). In caso di tampone rapido positivo, andrà eventualmente confermato con il tampone molecolare. Naturalmente, anche per tali soggetti, vige la raccomandazione che, nel caso di insorgenza di sintomi sospetti, dovranno rivolgersi al MMG per la presa in carico.

Le spese per i tamponi rapidi sono a carico dell’azienda che opererà per il tramite di laboratori autorizzati.

 

5.   SANIFICAZIONE DEI LOCALI

Il DDL, come previsto anche dal Protocollo del 24 aprile 2020, è tenuto a sanificare i locali in cui ha soggiornato un lavoratore risultato positivo al virus, al fine di ridurre le possibilità di contagio degli altri lavoratori. A causa della possibile sopravvivenza del virus per diverso tempo, gli ambienti, le postazioni di lavoro, le aree comuni potenzialmente contaminate da SARS-CoV-2 dovranno essere sottoposti alla sanificazione straordinaria ai sensi della Circolare n. 5443 del 22/02/2020 del Ministero della salute e dei rapporti ISS Covid19, effettuando: a) un buon ricambio dell'aria aprendo le finestre, b) la pulizia con acqua e detergenti comuni, c) la disinfezione con ipoclorito di sodio al 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con detergente neutro, d) durante le operazioni di pulizia e decontaminazione con prodotti chimici, assicurare la ventilazione dell'ambiente; Il personale che effettua la pulizia e la disinfezione dovrà indossare idonei DPI (facciale filtrante FFP2, occhiali o visiera, guanti monouso camice monouso impermeabile) e rispettare le corrette procedure di svestizione; vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente quali: - superfici di muri, porte, finestre, superfici di servizi igienici, rubinetterie e sanitari; - tutte le maniglie delle porte e corrimano scale (presenti in ditta); - zone ristoro, macchina del caffè e tasti per erogazione; - telefono, stampante, fotocopiatrice e altre attrezzature comuni (es. carrelli elevatori, transpallet, quadri comando, pulsantiere, ecc....). Gli interventi di pulizia e disinfezione descritti dovranno essere effettuati da personale competente interno o esterno all'azienda. Si ricorda che eventuali attività di sanificazione con ozono o altri sanificanti, non aventi efficacia validata, potranno essere aggiuntive e non sostitutive delle misure di pulizia e disinfezione soprariportate.

E’ buona norma tenere traccia dell’attività di sanificazione svolta.

 

6.   RIENTRO DEL LAVORATORE IN AMBITO LAVORATIVO

Il rientro al lavoro viene previsto al termine dell'isolamento/quarantena/malattia seguendo i criteri individuati nella Circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020:

a)   dopo 14 giorni per i contatti stretti asintomatici non sottoposti a tampone;

b)   dopo 10 giorni per i contatti stretti asintomatici con tampone rapido o molecolare di fine quarantena con esito negativo;

c)   dopo 10 giorni per i casi positivi asintomatici con tampone molecolare di fine isolamento con esito negativo;

d)   dopo 10 giorni per i casi positivi sintomatici - almeno da 3 giorni senza sintomi - con tampone molecolare di fine isolamento con esito negativo;

e)   dopo 21 giorni per i casi positivi a lungo termine - almeno da una settimana senza sintomi - con tampone molecolare di fine isolamento che rimane positivo.

Al termine dell'isolamento/quarantena/malattia a seconda dei casi, al fine del rientro del lavoratore in azienda, il test rapido o molecolare a seconda dei casi può essere effettuato presso una struttura pubblica o, con oneri a carico del DdL, presso una struttura privata accreditata che comunicherà l'esito negativo o positivo del test al Dipartimento competente e al MMG (ai fini dell’eventuale provvedimento di fine isolamento/quarantena/malattia). Qualora il lavoratore, al fine di sottoporsi al test per il termine dell’isolamento/quarantena, debba allontanarsi dal luogo di isolamento/quarantena, dovrà eventualmente esibire adeguata evidenza documentale.

1)   in caso di esito negativo del tampone, il DdL riammette nell'ambiente di lavoro:

-    i lavoratori che rientrano nei casi di cui alle precedenti lettere c) e d) purché in possesso dell’opportuno certificato e nel rispetto delle disposizioni normative vigenti;

-    i lavoratori che rientrano nel caso di cui alla precedente lett. b), purché in possesso dell’opportuno certificato;

2)   In caso di esito positivo del tampone rapido, effettuato ai contatti stretti aziendali, questo dovrà essere segnalato al Dipartimento di Prevenzione e al MMG, per la presa in carico e la gestione del caso con le modalità già descritte in precedenza per i casi COVID-19 positivi;

3)   Lavoratori “positivi a lungo termine” di cui alla lettera e): premesso che si rimane in attesa di chiarimento normativo per la contraddizione tra DPCM del 03/11/2020 (punto 12 - che richiede la negatività del tampone molecolare) e la Circolare del Ministero della Salute del 12/10/2020 che prevede la conclusione dell’isolamento, è utile che il DDL si rivolga al MC che potrebbe raccomandare delle misure di cautela quali evitare il contatto tra il lavoratore ancora positivo e i colleghi, evitare che egli acceda ad alcuni spazi comuni quali docce, mensa, “area caffè”, prescrivere l’utilizzo di mascherina filtrante FFP2/KN95 con ripetizione del tampone dopo una settimana etc.

La presente procedura, conforme alle disposizioni vigenti in materia, trova applicazione sull'intero territorio regionale; sono fatte salve eventuali iniziative a livello locale (Accordi, progetti tra Dipartimenti di Prevenzione e aziende) di natura operativa purché non siano in contrasto con le previsioni del presente documento ed in particolare lo spirito di volontarietà offerto dal sistema imprenditoriale per offrire un supporto al Sistema Sanitario Pubblico nell'attuale situazione di emergenza (eventuali iniziative dei Dipartimenti che concordano con le aziende modalità particolari per la distribuzione a titolo gratuito del test, le modalità e l'addestramento dei MC per l'effettuazione degli stessi, ecc.).

 

Venezia, 28/01/2021


fonte: spisal.aulss9.veneto.it