Tipologia: Accordo
Data firma: 4 luglio 2018
Validità: 31.12.2020
Parti: Koinè e Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil
Settori: Servizi-TLC, Koinè
Fonte: uilcomveneto.eu


Sommario:

 

Premessa
Trasferte
Sviluppo professionale
Orario di lavoro
Molestie e violenze sui luoghi di lavoro
Premio di risultato
Ex festività del 4 novembre

 

Santo patrono
Registrazione delle telefonate
Contratto di lavoro a tempo determinato
Permessi individuali (rol, ex festività)
Ferie
Sedi di assunzione


Verbale di accordo aziendale

Il giorno 04 Luglio 2018 a Maerne di Martellago (Ve) presso la sede di Koinè srl, tra la società Koinè srl […] (di seguito anche la "Società") e i rappresentanti Territoriali delle Organizzazioni Sindacali Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, unitamente alle RSA delle sedi di Maerne di Martellago (Ve) e Padova (di seguito anche i "Sindacati"), di seguito, congiuntamente, le "Parti"

Premesso che:
• Koinè srl ha avviato un ambizioso percorso di cambiamento e rafforzamento della struttura patrimoniale e finanziaria per il raggiungimento di obiettivi di redditività, produttività e competitività; percorso necessario per rispondere alle sfide del mercato.
• La definizione di un sistema di regole condivise e comune tra le sedi di Maerne di Martellago (Ve) e Padova rappresenta un fattore essenziale per il conseguimento degli obbiettivi strategici dell'Azienda.
Tutto ciò premesso, le Parti concordano quanto segue:
Le premesse costituiscono parte integrante della presente intesa.
Il presente accordo verrà applicato a tutti lavoratori che prestano la loro opera presso la società Koinè srl sede di Maerne di Martellago e sede di Padova;
Le norme in questione sono rappresentate dai seguenti titoli:

Orario di lavoro
L'orario di lavoro viene distribuito su cinque giorni settimanali dal lunedì al venerdì.
Per particolari commesse, a rotazione, i lavoratori presteranno servizio anche nella giornata di sabato, usufruendo del Libero Lavorativo, in via anticipata, nel corso della settimana.
Tale programmazione dovrà avvenire contestualmente alla pubblicazione della turnistica.
Per specifiche oggettive esigenze, non programmabili, l'azienda potrà richiedere la disponibilità del lavoro straordinario al sabato, su base volontaria.
Le parti si impegnano, entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, a definire l'impianto delle turnazioni in base ai servizi forniti nelle due sedi.

Molestie e violenze sui luoghi di lavoro
In un'ottica di sempre maggiore attenzione alle condizioni di vita nei luoghi di lavoro e condividendo lo spirito e gli impegni ivi assunti, le Parti intendono recepire e dare piena attuazione all'accordo Interconfederale sottoscritto il 25 gennaio 2016 (allegato n. 5), accordo quadro sulle "molestie e la violenza nei luoghi di lavoro", che qui si intende integralmente richiamato e riconfermato.
Le Parti, al fine di sensibilizzare le lavoratrici ed i lavoratori presenti in azienda sulle tematiche oggetto dell'accordo quadro, si impegnano a darne comunicazione e diffusione ai lavoratori.

Contratto di lavoro a tempo determinato
Le parti di comune accordo, al fine di soddisfare le esigenze sia dell'azienda che dei lavoratori e di favorire sempre di più la stabilizzazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 78 del 16 maggio 2014, che converte il D.L. n. 34/2014, intendono per la vigenza del presente accordo, aumentare il ricorso al contratto a tempo determinato, previsto dall'art. 16 del CCNL delle TLC dal 13% al 20%.
[…]