Tipologia: Accordo
Data firma: 11 dicembre 2018
Parti: Ericsson Telecomunicazioni/Unindustria e Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, Ugl Telecomunicazioni, RSU
Settori: Servizi-TLC, Ericsson
Fonte: uilcomveneto.eu

Sommario:

 

Premessa
Orario di Lavoro
Lavoro straordinario e lavoro aggiuntivo
Reperibilità
Lavoro programmato notturno
Ferie
Spettanze anno corrente
Residui anni precedenti

 

Permessi
Spettanze anno corrente
Residui anni precedenti
Permessi conciliazione vita-lavoro
Intervallo meridiano per la consumazione del pasto
Ticket Restaurant
Trattamento di trasferta
Specifiche


Accordo aziendale

Addì 11 dicembre 2018, in Roma, presso la Sede di Unindustria Roma, tra la Soc. Ericsson Telecomunicazioni spa (di seguito Azienda), assistita da Unindustria Roma, e la Slc Cgil - Fistel Cisl - Uilcom Uil - Ugl Telecomunicazioni Nazionali e Territoriali, unitamente alle RSU;

Premesso che:
con lettera del 22 ottobre 2018, che qui deve intendersi integralmente richiamata e trascritta, l’Azienda ha comunicato alle OO.SS. formale disdetta, a decorrere dal 1° gennaio 2019, di tutti gli accordi aziendali vigenti o comunque applicati, nonché da ogni altro impegno derivante da prassi collettive in atto;
le Organizzazioni Sindacali hanno chiesto all’Azienda di riconsiderare le decisioni di cui al precedente alinea e di individuare soluzioni condivise per la rimodulazione delle molteplici e differenti discipline contrattuali collettive aziendali e/o territoriali;
Pertanto, alla luce di quanto premesso e considerato, le Parti, dopo un ampio confronto svoltosi nell’ambito degli incontri che si sono tenuti nei mesi di novembre e dicembre 2018, hanno concordato quanto segue.
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
2. Le Parti si danno atto del superamento, a seguito della disdetta da parte dell’Azienda, di tutti i trattamenti economici e normativi vigenti fino al 31 dicembre 2018, provenienti da accordi aziendali precedenti, a prescindere dalla società di provenienza, unitamente al superamento e quindi al mancato riconoscimento di tutte le prassi e gli usi, se ed in quanto sussistenti. Pertanto, il presente Accordo Aziendale, unitamente al CCNL TLC e alle vigenti disposizioni di legge, costituisce l’unico ed il solo riferimento economico e normativo per il personale in forza a decorrere dal 1° gennaio 2019.
3. Ove non diversamente indicato con riferimento a specifici istituti, la disciplina economico-normativa del presente accordo decorre dal 1° gennaio 2019.

Orario di Lavoro
1. Ferma restando la disciplina legale e contrattuale dell’orario di lavoro e le relative deroghe ed eccezioni, la durata massima normale dell’orario di lavoro settimanale è fissata in 40 ore.
2. L’articolazione settimanale dell’orario di lavoro è fissata in 5 giorni lavorativi (lavoro normale settimanale: 40 ore). Salvo i casi in prosieguo specificati, il personale può avvalersi della flessibilità in entrata, che consente di iniziare la prestazione lavorativa nella fascia oraria assegnata e, ovviamente, di terminarla dono 8 ore di effettiva attività.
3. È prevista pertanto una fascia di flessibilità in entrata dalle ore 8.00 alle ore 9.00. Il personale è tenuto al recupero della flessibilità in ingresso nell’arco della stessa giornata, con corrispondente prolungamento dell’orario di uscita (17,00 - 18,00).
4. Resta inteso che il personale con contratto di lavoro a tempo parziale e il personale che svolge attività per le quali è richiesta la prestazione lavorativa in una fascia oraria prefissata, non potranno avvalersi della flessibilità in entrata.

Reperibilità
1. La reperibilità è un istituto complementare alla normale prestazione lavorativa, mediante il quale il dipendente è a disposizione dell’Azienda per assicurare, secondo un programma predisposto dall’Azienda stessa, la continuità dei servizi, la funzionalità degli impianti e il presidio del mercato di riferimento.
2. Il dipendente assegnato in reperibilità ha l’obbligo di:
• rendersi reperibile, cioè garantire e assicurare il ricevimento della comunicazione di intervento in qualsiasi momento nell’ambito della fascia di reperibilità assegnata;
• intervenire immediatamente da remoto oppure sul luogo di intervento, entro il tempo necessario per raggiungerlo e comunque entro certi limiti previsti di volta in volta dall’Azienda.
3. Il dipendente non potrà, salvo giustificato impedimento, rifiutare l’assegnazione alla reperibilità o interromperla temporaneamente. In caso di motivata e giustificata necessità di temporanea interruzione, il dipendente dovrà darne immediata comunicazione all’Azienda e, comunque, con un termine di preavviso tale da consentire alla Società di organizzare la tempestiva sostituzione con altro dipendente.
4. Il dipendente, ove richiesto dall’Azienda, deve partecipare alle turnazioni di reperibilità salvo giustificati motivi di impedimento adeguatamente documentati e sarà di regola informato con un preavviso minimo di 48 ore.
5. L’intervento in reperibilità consiste nell’attività svolta dal singolo lavoratore a seguito di segnalazione di criticità e fino al ripristino della funzionalità. L’intervento può essere effettuato, in base alle indicazioni fornite in proposito dall’Azienda, con mezzi telematici o direttamente sul sito in cui si è verificata la criticità; in questo secondo caso il tempo complessivo d’intervento comprende quello normalmente necessario dal momento della chiamata per raggiungere il sito e rientrare dal medesimo al proprio domicilio.
6. La reperibilità può interessare una fascia oraria diurna e/o notturna, feriale e/o festiva, comunque fuori del normale orario di lavoro.
7. La reperibilità può essere richiesta per periodi di durata variabile in relazione al numero dei dipendenti aventi le caratteristiche professionali idonee ad assicurare la continuità dei servizi e la funzionalità degli impianti.
8. Salvo il caso della tipologia di reperibilità di cui al successivo punto 9, lettera a), l’Azienda programmerà il calendario della reperibilità in modo tale da ripartirla sul maggior numero di dipendenti aventi le caratteristiche professionali richieste. Il ricorso all’istituto per il lavoratore interessato si verificherà di norma una volta ogni 3 settimane
9. In relazione alle attuali esigenze di reperibilità, vengono individuate due differenti tipologie di profili professionali coinvolti:
a) dipendenti che per competenze specifiche sono e devono essere sempre in condizione di essere contattati (reperibilità di coordinamento);
b) dipendenti che, per competenze specifiche, possono intervenire per assicurare la continuità dei servizi e la funzionalità degli impianti (reperibilità saltuaria).
Resta intesa la facoltà dell’Azienda di estendere la reperibilità anche a profili professionali diversi che l’Azienda dovesse ritenere utile coinvolgere per la gestione di situazioni di necessità ed urgenza che dovessero verificarsi.
10.Le Parti concordano che al personale assegnato alla reperibilità verrà riconosciuta un’indennità […]
13. L’assegnazione, la durata e la fascia oraria della reperibilità verranno comunicate dall’Azienda cori apposito calendario, di norma con un preavviso di 30 giorni.
14. Le Parti altresì concordano sul riconoscimento di una apposita indennità di intervento.
[…]
23. A seguito di interventi effettuati tra le ore 22,00 e le ore 7,00 del giorno lavorativo successivo, esclusi quelli effettuati in giorni prefestivi, oltre al trattamento economico qui definito, il personale fino al 7° livello ed i Quadri, dovranno usufruire di un riposo compensativo retribuito […]
24. Qualora si verificassero casi di interventi ripetuti nei giorni di venerdì, sabato e domenica, il lavoratore fruirà di un riposo compensativo pari ad un’intera giornata, il lunedì immediatamente successivo.
25. Gli interventi maturati secondo le tabelle di cui sopra sono cumulabili nella durata massima di 8 ore di riposo compensativo.
26. Le Parti si danno atto e confermano che, in relazione a tale istituto, il regime di protezione adottato è adeguato e coerente rispetto ai fini della normativa vigente in materia di riposo giornaliero.
27. Ai fini del calcolo dei riposi compensativi, si considera sempre la somma dei tempi degli interventi effettuati nel medesimo periodo di reperibilità. Inoltre, in caso di interventi che si sovrappongono l’uno con l’altro per il calcolo della durata dell’intervento, si considera l’inizio del primo intervento e la fine dell’ultimo.
[…]
29. Nel caso di intervento notturno che termina dopo le 22,00, qualora il domicilio del dipendente disti più di 70 chilometri dal luogo dell’intervento, il dipendente ha l’obbligo del pernottamento.
[…]

Lavoro programmato notturno
1. Il lavoro programmato notturno riguarda, di norma, le attività preventivamente concordate con il cliente e/o quelle comunque necessarie per l’aggiornamento e la manutenzione dei sistemi informatici e di telecomunicazione aziendali che, per il potenziale impatto sul servizio, devono essere necessariamente svolte in fasce orarie a basso traffico, di norma, a partire dalle ore 22,00.
2. Il dipendente non può, salvo giustificato impedimento, rifiutare l’assegnazione alle attività di lavoro programmato notturno o interromperle, neppure temporaneamente. In caso di motivata e giustificata necessità di temporanea interruzione dell’assegnazione ad un periodo di attività di lavoro programmato notturno, il dipendente dovrà darne immediata comunicazione all’Azienda e, comunque, in tempo utile perché la stessa possa provvedere alla temporanea sostituzione con altro dipendente.
3. L’Azienda organizzerà il lavoro programmato notturno in modo da ripartirlo sul maggior numero di dipendenti aventi le caratteristiche professionali necessarie. Di norma, il personale chiamato a svolgere il lavoro programmato notturno non coincide con quello in reperibilità all’interno dello stesso arco temporale.
[…].
6. Qualora le attività di lavoro programmato notturno vengano prestate dalle ore 22,00 alle ore 7,00 del giorno lavorativo successivo, il personale maturerà un riposo compensativo retribuito corrispondente alla durata dell’attività effettuata nel detto arco di tempo.
7. Nel caso di attività di lavoro programmato notturno che termini dopo l’una di notte, qualora il domicilio del dipendente disti più di 70 chilometri dal luogo dell’intervento, il dipendente ha l’obbligo del pernottamento.
[…]

Intervallo meridiano per la consumazione del pasto
Le Parti convengono che per tutto il personale l’intervallo meridiano per la fruizione del pasto avrà una durata pari a 60 minuti.

Specifiche
Le Parti, unitamente agli istituti disciplinati dal presente Accordo Aziendale, confermano la validità e l’applicabilità dei seguenti accordi:
Assistenza Sanitaria Integrativa - Verbale di Accordo 9 giugno 2009.
Telelavoro - Verbale di accordo del 17 novembre 2009, con le seguenti variazioni:
• Punto 3): durata determinata di un anno, rinnovabile di anno in anno, invece di durata indeterminata;
• Punto 16): € 30,00 invece di € 80,00.
Bacheca Sindacale Elettronica - Verbale di Accordo del 30 novembre 2010.
Sistemi Aziendali - Verbale di Accordo del 30 novembre 2010.
Geolocalizzazione - Verbale di Accordo del 23 ottobre 2014.
Le Parti si impegnano, inoltre, a sottoscrivere entro e non oltre il mese di gennaio 2019 specifici accordi in materia di:
• Protocollo sulle relazioni sindacali. Dal 1° gennaio 2019 e fino alla data di sottoscrizione (in ogni caso non oltre il mese di gennaio 2019), in via del tutto eccezionale e non ripetibile resteranno in vigore le previsioni di cui all’accordo aziendale 4 marzo 1997;
• Lavoro agile (Smart Working), laddove l’analisi e le valutazioni del “progetto pilota”, avviato dall’Azienda il 5 novembre 2018 ed in scadenza il 31 dicembre 2018, dovessero fornire riscontri positivi per una sua trasformazione a regime;
• Calendario annuo.

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La Parti si danno atto che i) le clausole del presente Accordo sono tra di loro correlate ed inscindibili, ii) il presente Accordo ha carattere novativo e, pertanto, supera, annulla e sostituisce ogni altra previsione contenuta in precedenti accordi, nonché prassi aziendali se ed in quanto esistenti. 
In considerazione delle finalità perseguite con la presente intesa, le Organizzazioni Sindacali si impegnano a non avanzare a nessun livello richieste inerenti le materie disciplinate dal presente Accordo.
La Parti si impegnano a monitorare gli effetti applicativi della presente intesa ed a programmare incontri periodici finalizzati a verificare l’adeguatezza delle misure in esso previste ma anche l’assunzione di eventuali azioni correttive che fossero necessarie al fine di mantenere la presente intesa costantemente coerente con gli scenari di mercato e con la salvaguardia dell’efficienza, della produttività e della continuità aziendale.
Le Parti si danno atto che con ciò si realizza quanto previsto dagli Accordi Interconfederali vigenti.
Il presente accordo viene sottoscritto dalle Segreterie Nazionali e Territoriali di Sic Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil e Ugl Telecomunicazioni, nonché dalla maggioranza delle RSU costituite nelle unità produttive della società Ericsson Telecomunicazioni spa.