Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
Ordinanza presidenziale contingibile e urgente 19 marzo 2021, n. 15
Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
VISTO

• l’articolo 8, comma 1, punti 13, 19, 25 e 26, l’articolo 9, comma 1, punto 10, e l’articolo 52, secondo comma, dello Statuto d’autonomia, anche in riferimento all’articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
• la legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4, e successive modifiche;
• il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, e il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30;
• le ordinanze presidenziali contingibili e urgenti n. 10 del 26.02.2021 e n. 14 del 13.03.2021;
• il DPCM del 2 marzo 2021;
• la nota del 18.03.2021, prot. n. 68921/21, del Direttore Generale e del Direttore Sanitario dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige;
• l’estratto del verbale dell’ultima seduta della commissione di esperti di cui all’articolo 2 della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4;
 

CONSTATATO

• che con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario da COVID-19, originariamente proclamato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato prorogato fino al 30 aprile 2021;
• che l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, come da indicazioni del 10.03.2021, ha avviato il progetto “Test antigenici rapidi nasali nella scuola primaria della Provincia di Bolzano” con l’obiettivo di monitorare la diffusione dell’infezione da Sars-CoV-2 nella popolazione scolastica della scuola primaria della Provincia di Bolzano attraverso l’utilizzo di test rapidi antigenici certificati da eseguire in autosomministrazione con la supervisione di personale addestrato, nonché tramite l’adozione delle relative misure di prevenzione in materia di sanità pubblica;
• che con nota del 18.03.2021, prot. n. 68921/21 l’Azienda Sanitaria riferisce che l’attuale fase pandemica continua a essere caratterizzata da una circolazione virale sostenuta. L’incidenza settimanale risulta essere di 180 casi per 100.000 abitanti e l’indice Rt medio sui 14 giorni è pari a 0.62, con una riduzione minima rispetto alla settimana precedente.
La predetta nota del Direttore Generale e del Direttore Sanitario dell’Azienda Sanitaria riferisce che, a partire dal 7 gennaio 2021, sono stati rilevati casi di infezione tra gli alunni e le alunne in oltre 250 istituti scolastici dell’Alto Adige e che le scuole sono, quindi, uno dei principali luoghi di diffusione del contagio. La nota sottolinea l’importanza del progetto sperimentale di testing di cui alla precedente nota del 10.03.2021, e auspica che in tale fase epidemiologica le attività didattiche in presenza possano riprendere, purché si possa effettuare un monitoraggio periodico della popolazione scolastica.
Dalla nota risulta infine che l’utilizzo di test antigenici nasali in ambito scolastico è stato discusso nell’ultima seduta della commissione di esperti di cui all’articolo 2 della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4; l’Azienda Sanitaria ha allegato un estratto del verbale di tale seduta, da cui emerge che l’effettuazione dei test può essere considerata una soluzione per evitare la didattica a distanza;
• che, a causa dell’andamento epidemiologico nel territorio nazionale e della circolazione nel territorio provinciale della variante sudafricana del virus Sars- CoV-2 e di altre varianti, in virtù del principio di precauzione e al fine di contenere la pressione sui servizi sanitari dell’Alto Adige, è necessario, anche alla luce dell’attuale classificazione della Provincia di Bolzano da parte del Ministero della Salute, adottare misure limitative degli spostamenti in entrata nel territorio provinciale, al fine di prevenire l’aumento del contagio;
• che, in base all’articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto-legge 12 marzo 2021, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome possono disporre l’applicazione di misure più restrittive rispetto a quelle già vigenti nei territori in cui la circolazione di varianti del virus SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusività o induce malattie gravi;
• che sulla bozza della presente ordinanza è stato consultato il Ministro della Salute, il quale in data 19.03.2021 ha trasmesso il suo nulla osta all’adozione della presente ordinanza;
• che appare pertanto necessario introdurre le misure di seguito specificate;
 

ORDINA

1) che, salvi i casi di comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute, a coloro che non risiedono in Provincia di Bolzano non sono consentiti gli spostamenti in entrata nel territorio provinciale per recarsi presso le proprie abitazioni diverse da quella principale (c.d. seconde case);
2) a partire dal 7 aprile 2021 e fino al termine del progetto sperimentale avviato dall’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige per il monitoraggio della diffusione dell’infezione da Sars-Cov-2 nella popolazione scolastica altoatesina, si potranno avvalere della didattica in presenza esclusivamente gli alunni e le alunne che si sottoporranno allo screening, ferme restando le determinazioni dell’Azienda Sanitaria in esito ai test effettuati. Per gli alunni e le alunne che non parteciperanno al suddetto programma di monitoraggio e testing le attività didattiche e scolastiche proseguiranno in modalità di didattica digitale integrata;
3) il punto 5) dell’ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 10 del 26.02.2021 è così sostituito:
“è consentito svolgere individualmente attività motoria, purché nel rispetto della distanza di almeno 2 metri da ogni altra persona non convivente e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportive esclusivamente all’aperto e in forma individuale. Salve eventuali disposizioni più restrittive introdotte con provvedimento del Sindaco/della Sindaca, l’attività sportiva individuale può essere svolta a piedi o in bici, anche oltrepassando i confini del Comune in cui si trova la propria residenza, domicilio o abitazione. L’attività sportiva o motoria non è consentita tra le ore 22.00 e le ore 5.00”;
4) il punto 12) dell’ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 10 del 26.02.2021 è così sostituito:
“è sospeso anche l’asporto presso i soggetti che esercitano come attività prevalente una delle attività identificate dai codici ATECO 56.3 (bar e altri servizi simili) e 47.25 (commercio al dettaglio di bevande). La vendita da asporto di bevande da parte dei ristoranti è ammessa solo qualora a un pasto si accompagni una bevanda;”
il punto 23) dell’ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 10 del 26.02.2021 è così sostituito:
“i centri giovanili, i convitti per studenti e i centri per genitori e figli, ove gestiti da personale fisso, possono offrire assistenza alle famiglie con bambini e giovani con particolari necessità di accompagnamento;”
6) dopo il primo periodo del punto n. 42) dell’ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 10 del 26.02.2021 è inserito il seguente periodo:
“Nei luoghi chiusi è consentito lo svolgimento di una delle suddette attività da parte di una sola persona o di persone tra loro tutte conviventi, sotto la guida di un/una personal trainer, purché sia sempre mantenuta una distanza interpersonale di almeno 2 metri, siano rispettate le misure di sicurezza e di igiene, nello stesso locale non siano presenti altre persone e l’ambiente sia arieggiato e pulito.”
7) il punto n. 44) dell’ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 10 del 26.02.2021 è così sostituito:
“indipendentemente dalla disciplina sportiva, le sessioni di allenamento organizzato di associazioni e federazioni sportive sono consentite esclusivamente in forma individuale e all’aperto, a condizione che sia sempre mantenuta una distanza interpersonale di almeno 2 metri. Tutte le sessioni di allenamento hanno luogo senza pubblico e nel rispetto dei protocolli di sicurezza. È vietato l’utilizzo di spogliatoi e docce;”
8) il punto n. 45) dell’ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 10 del 26.02.2021 è così sostituito:
“per la partecipazione agli eventi e alle competizioni sportive consentiti nonché alle sessioni di allenamento consentite, incluse quelle in forma individuale di cui al punto 44), deve essere sempre presentata la certificazione dell’esito negativo di un test antigenico o molecolare effettuato tramite tampone, non anteriore a 72 ore, per ogni atleta nonché per tutti i tecnici e gli accompagnatori. Ciò vale anche per coloro che provengono da fuori provincia e dall’estero. I kit per l’effettuazione dei test possono essere messi a disposizione gratuitamente dall’Azienda Sanitaria;”
Le disposizioni della presente ordinanza hanno efficacia immediata.
Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall’articolo 4 del decreto- legge 25 marzo 2020, n. 19, modificato con legge di conversione n. 35/2020.
La presente ordinanza, in quanto atto destinato alla generalità dei cittadini, è pubblicata sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Bolzano, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d), della legge regionale 19 giugno 2009, n. 2, ed è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Commissario del Governo per la provincia di Bolzano.