Tipologia: Accordo lavoro agile
Data firma: 12 febbraio 2019
Validità: 01.03.2019 - 30.06.2019
Parti: HR Services e RSU
Settori: Servizi-TLC, HRS
Fonte: uilcomveneto.eu


Sommario:


Verbale di Accordo

Roma, 12 febbraio 2019, tra HR Services srl e le RSU di HR Services srl

Premesso che:
• HR Services srl ha partecipato nel 2016 alla sperimentazione che ha introdotto il lavoro agile quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro, in quanto fattore abilitante dello sviluppo della digitalizzazione, del miglioramento della produttività, di promozione della sostenibilità sociale, economica e ambientale e per favorire la conciliazione tra i tempi di lavoro e la vita personale, con particolare attenzione alle esigenze di cura familiare.
• Alla luce degli esiti positivi della sperimentazione e considerati gli sviluppi intervenuti sul versante legislativo, le Parti condividono l'intento di promuovere e ricercare soluzioni in materia di lavoro agile coerenti con gli obiettivi di cui sopra, consapevoli dei principi di fiducia, collaborazione, senso di responsabilità e autodisciplina sui quali si basa detta innovativa modalità di esecuzione del lavoro.
• Per lavoro agile, anche in coerenza con le previsioni di cui all'art. 18, della Legge n. 81 del 22 maggio 2017 e fermo restando il rapporto di lavoro in essere, si intende l'esecuzione della prestazione lavorativa da parte del dipendente presso:
■ una sede aziendale, diversa da quella di appartenenza (c.d sede satellite), specificamente attrezzata e utilizzabile dal dipendente previa prenotazione, ovvero
■ la propria abitazione, coincidente con il domicilio dichiarato all’Azienda;
con l’ausilio di strumenti tecnologici che assicurino il collegamento protetto con il software aziendale necessario allo svolgimento della prestazione lavorativa.
Dopo ampio e approfondito dibattito
Le Parti convengono quanto segue

1. le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

2. Principi generali
Fatto salvo quanto in appresso specificatamente definito, lo svolgimento della prestazione in modalità lavoro agile:
a) non comporta la modifica:
1) dell'esercizio del potere direttivo nonché del potere di controllo dell'azienda per i lavoratori che svolgano la propria attività con modalità ordinarie anche in conformità e nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 4 della legge n. 300/1970;
2) delle mansioni e del profilo contrattuale;
3) della sede di lavoro, dell'orario di lavoro individuale e della relativa collocazione temporale, nonché delle caratteristiche di flessibilità oraria in essere che risultano meramente integrate - in ragione della peculiarità della modalità di svolgimento - dalle condizioni di cui alla presente sperimentazione (di seguito accordo individuale), disciplinate dal presente accordo;
4) del Codice Disciplinare;
5) dei doveri e dei diritti individualmente in capo al lavoratore, derivanti dalle norme di legge e di contratto applicate ai lavoratori che svolgano la propria attività con modalità ordinarie, ivi ricomprendendo ovviamente i diritti sindacali;
b) non consente, per il periodo interessato, il riconoscimento di alcun trattamento riferito al mutamento temporaneo del luogo della prestazione lavorativa;
c) si fonda sul presupposto necessario che il lavoratore sia connesso e collabori con il resto dell’Azienda.

3. Destinatari
La presente intesa disciplina le modalità di ricorso al lavoro agile a partire dal 1 marzo 2019 e sino al 30 giugno 2019 per i dipendenti di HR Services srl (non in distacco) con:
■ rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato, anche a tempo parziale, ove compatibile con le disposizione del presente accordo;
■ mansioni, ancorché compatibili con la modalità di lavoro agile, per le quali lo svolgimento della prestazione non sia vincolato ad una sede aziendale o in contrasto con il livello di riservatezza che caratterizza l'attività, ferma restando la coerenza con le esigenze tecnico organizzative della funzione e in continuità con quanto già previsto nella fase sperimentale citata in premessa. Si intende pertanto escluso il personale in ambito Service Unit Servizi alle Persone - Travel in quanto l’attuale organizzazione e i sistemi dedicati all’attività di Travel Booking & Monitoring, attualmente non consentono lo svolgimento della prestazione da remoto.

4. Requisiti di adesione e condizioni di recesso
L'adesione del lavoratore si realizza - nel rispetto delle esigenze tecnico organizzative della funzione di appartenenza- su base volontaria con la sottoscrizione dell’accordo di cui all’art. 19 della Legge n. 81 del 22 maggio 2017 (c.d. accordo individuale).
Il lavoratore e il datore di lavoro possono recedere dall'accordo individuale nei termini previsti dall'art. 19, comma 2, della Legge n. 81 del 22 maggio 2017.

5. Svolgimento della prestazione
In ragione della peculiarità della modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, il lavoratore si atterrà alle indicazioni riportate nell'accordo individuale con particolare riferimento ai termini di programmazione, all'utilizzo e custodia degli strumenti in dotazione e alle modalità e termini di comunicazione da rispettare in caso di mancato funzionamento delle dotazioni assegnate.
Fatto salvo quanto in appresso specificatamente definito, la prestazione lavorativa svolta in lavoro agile potrà essere collocata, salvo diversa indicazione del responsabile della funzione di appartenenza, di norma in tutti i giorni lavorativi della settimana, per 1 giorno a settimana, con un massimo di 15 giorni di applicazione (di cui fino a 6 giorni potranno essere lavorati presso la propria abitazione, coincidente con il domicilio dichiarato all’Azienda).
La mancata fruizione settimanale non consentirà il trascinamento alla settimana/mese successivo.
Fermo restando il rispetto dell'orario contrattuale, a garanzia del principio di copresenza verso il personale presente in sede, la prestazione in lavoro agile dovrà essere svolta, anche al fine di garantire i tempi di riposo e di disconnessione, con i seguenti regimi di orario:
presso una sede satellite: lo stesso orario di lavoro della sede di appartenenza;
■ presso la propria abitazione: nell'arco orario compreso tra le ore 8:00 e le ore 20:00 con fruizione di unico intervallo tra le ore 12:30 e le 14:30, con una durata pari da un minimo di 30 fino ad un massimo di 120 minuti e comunque sempre assicurando la propria presenza tra le ore 10 e le 12:30 e tra le 14:30 e le 17.00.
Durante le giornate in lavoro agile, in ragione della peculiarità della modalità di esecuzione del rapporto di lavoro e dei presupposti sui quali il ricorso alla stessa si fonda, è escluso il ricorso al lavoro supplementare e al lavoro straordinario.
Nell'arco di tempo relativo alle fasce orarie sopra indicate, il lavoratore evidenzierà il proprio status operativo tramite l'applicativo informatico Lync/Skype for business e garantirà la contattabilità telefonica o telematica, segnalando con tempestività eventuali indisponibilità in determinati archi temporali.
Per lo svolgimento della prestazione in lavoro agile, il lavoratore è tenuto a utilizzare gli strumenti tecnologici per l'attività lavorativa in conformità con le disposizioni di legge e le normative aziendali in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, tutela della privacy, proprietà intellettuale e sicurezza informatica.
In caso di malfunzionamento della connessione o delle dotazioni aziendali assegnate, il lavoratore ne darà tempestiva comunicazione al proprio responsabile per la risoluzione del problema. Qualora quest’ultimo persista, il lavoratore concorderà con il Responsabile le modalità di completamento della prestazione, ivi compreso lo spostamento presso un’altra sede o il rientro presso quella di appartenenza.
Per le giornate in cui la prestazione lavorativa è svolta in lavoro agile presso la sede satellite è riconosciuto il Buono Pasto, nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento aziendale.

6. Sicurezza sul lavoro e tutela antinfortunistica
In materia di Sicurezza sul lavoro e Assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali, si rinvia a quanto previsto rispettivamente dagli articoli 22 e 23 della Legge n. 81 del 22 maggio 2017.

7. Formazione
Ai lavoratori che aderiranno al lavoro agile sarà richiesta la fruizione entro 60 giorni dall’adesione di un corso di formazione on line riguardante le specifiche logiche, finalità e modalità di svolgimento della prestazione in lavoro agile, comprensivo di una sezione dedicata all'approfondimento dei temi della sicurezza dei lavoratori ai sensi dell' art. 22 della Legge n. 81 del 22 maggio 2017.

8. Monitoraggi
Al fine di monitorare periodicamente l'efficacia delle nuove modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, le Parti individuano gli indicatori:
• riduzione ore di assenza
• produttività della Service Unit di appartenenza (ad es. numero di giacenze pratiche).

9. Lavoro agile (fattispecie operative)
Ferma restando la disciplina generale sopra riportata, le Parti intendono definire con la presente intesa anche le modalità di ricorso al lavoro agile per il personale appartenente alla Service Unit Payroll e Servizi di Amministrazione, alla Service Unit Servizi alle Persone (ad eccezione del personale che svolge attività di Travel Booking & Monitoring) e alla Service Unit Assilt e Assida.
Per tale personale, in considerazione delle esigenze di riservatezza connesse alle particolari attività trattate, tutte le giornate di lavoro agile potranno essere svolte esclusivamente presso il proprio domicilio.

10. Disposizioni finali
Con riferimento all'esclusione del personale dedicato all’attività di Travel Booking & Monitoring in ambito Service Unit Servizi alle Persone, la Società si impegna a verificare la possibilità di estendere l'Accordo al suddetto personale a seguito dell’implementazione dei nuovi sistemi in uso, pianificata dall'Azienda entro il mese di maggio.
Qualora intervengano incisivi mutamenti nelle condizioni tecnico organizzative o produttive, l'Azienda si riserva di sospendere temporaneamente l'applicazione della presente intesa, dandone preventivamente informazione alle Parti stipulanti.
Nel caso in cui, nel periodo di vigenza della presente intesa, vengano modificate le previsioni in materia di lavoro agile sottoscritte dalla Capo Gruppo TIM, il presente accordo si riterrà superato e le Parti stipulanti si impegnano ad incontrarsi nuovamente.