Cassazione Civile, Sez. 3, 17 marzo 2021, n. 7410 - Diritto al risarcimento del danno per l'alunno che cade dalle scale



Fatto


La Corte d'appello di Napoli, con sentenza 27.1.2017 n. 358, ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Torre Annunziata (sentenza n. 780/2009) aveva rigettato la domanda proposta da GS e AC n. q. di genitori esercenti la potestà sul figlio minore PS , nei confronti del SS (gestore dell'Istituto scolastico x ), ed avente oggetto la condanna al risarcimento dei danni cagionati a se stesso dal minore cadendo mentre scendeva le scale del piano dell'edificio in cui era ubicata la sua aula.
I Giudici di secondo grado, ritenuto correttamente instaurato il contraddittorio nei confronti dell'ente giuridico costituitosi in giudizio, che aveva chiamato in causa il proprio assicuratore della responsabilità civile A s.p.a., e previa qualificazione della natura contrattuale della responsabilità dell'ente scolastico obbligato ad adottare tutte le misure organizzative e disciplinari necessarie a garantire la incolumità dell' allievo durante il tempo in cui questi è affidato alla cura degli insegnanti, hanno ritenuto infondata la pretesa risarcitoria, in quanto la parte danneggiata non aveva fornito prova delle modalità circostanziali in cui si erano verificati i fatti allegati nell'atto di citazione.
La sentenza di appello, non notificata, è stata impugnata per cassazione da Ps , divenuto nelle more maggiorenne, con ricorso affidato a due motivi e notificato telematicamente all'indirizzo PEC del procuratore domiciliatario di SB e di A s.p.a..
Nessuno degli intimati ha svolto difese.
In esito alla adunanza camerale in data 14.2.2019, svoltasi ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., questa Corte, VI sezione civile. -3, con ordinanza interlocutoria in data 4.6.2019 n. 15261, ha disposto il rinvio della causa alla Sezione ordinaria per la trattazione in pubblica udienza.
La causa è quindi pervenuta in discussione alla odierna udienza 16.11.2020.

 

Diritto



Primo motivo: violazione degli artt. 2697 e 1218 e.e. nonché dell'art. 115 c.p.c., in relazione all'art. 360 co l n. 3 c.p.c..
Il ricorrente censura la sentenza impugnata per errata applicazione del criterio di riparto dell'onere probatorio, in quanto era risultato provato che il danno si era verificato durante lo svolgimento del rapporto con l'Istituto scolastico, e quest'ultimo non aveva fornito la richiesta prova liberatoria. Assume il ricorrente che la Corte territoriale, ancorando la decisione alla inefficacia probatoria delle dichiarazioni rese dal teste assunto in istruttoria - il quale non aveva visto cadere l'alunno, ma soltanto che veniva soccorso da altri compagni, e non aveva indicato su quale scala il minore sarebbe caduto -, avr-ebbe operato una indebita inversione dell'onere probatorio, atteso che l'ente scolastico, nella comparsa di risposta in primo grado, non aveva contestato la dinamica del sinistro, avendo soltanto allegato che "il minore si apprestava ad uscire dalla scuola".

Secondo motivo : nullità della sentenza ex art. 132 co 2 n. 4 c.p.c., per manifesta contraddittorietà, in relazione atrart. 360co1 n. 4 c.p.c..
Il ricorrente censura la sentenza impugnata per contraddittorietà manifesta in quanto, nella motivazìone, da un lato, il Giudice di appello aveva richiamato correttamente il principio di diritto enunciato dalla Corte di legittimità in ordine al riparto dell'onere della prova nella specifica materia, secondo cui, n considerazione della natura contrattuale del rapporto che si instaura tra genitori dell'alunno ed Istituto che eroga il servizio scolastico, va posto a carico della parte danneggiata solo la dimostrazione dell'evento di danno e delle circostanze di fatto idonee ad accertare che lo stesso si è verificato durante il periodo in cui l'allievo era affidato alla vigilanza dei docenti, trovandosi all'interno del plesso scolastico, mentre deve porsi a carico dell'Istituto scolastico la prova che il fatto non è imputabile a difetto di diligenza nella prestazione di vigilanza, o ad inefficienti misure organizzative e di prevenzione volte ad evitare la situazione di pericolo, e dunque l'evento si connota per la impossibilità di un efficace intervento di contrasto in quanto la condotta dell'alunno risulta imprevedibile e repentina; dall'altro lato, invece, era pervenuto illogicamente a ritenere che sulla parte danneggiata venisse a gravare la prova della esatta rìcostruzione della dinamica del sinistro, ossia della modalità di accadimento del sinistro, pur essendo quest'ultim o incontestato nella sua storicità di evento dannoso, ed inoltre anche della rappresentazion e dello stato dei luoghi in cui il sinistro è accaduto, così da consentire la verifica di eventuali carenze organizzative imputabili all'Istituto scolastico.

Il secondo motivo, che va esaminato per primo in considerazione della tipologia di vizio denunciato, è fondato.
La Corte d'appello ha, infatti, correttamente individuato il riparto dell'onere probatorio, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 9346 del 27/06/2002), attribuendo alla parte danneggiata la dimostrazione del fatto storico che, diversamente da quanto sembra ipotizzare il ricorrente, non si esaurisce nella lesione (accertata dal CTU) e nella verifica medico-legale condotta alla stregua dei criteri di compatibilità del fenomeno rilevato con il fattore causale " allegato" (criterio topografico, dell'efficienza quali-quantitativa , eziologico o dell'idoneità lesiva), ma si estende anche alla individuazione del tempo e del luogo in cui il sinistro si è verificato, atteso che in tanto è ravvisabile un inadempimento dell'Istituto scolastico alla obbligazione di vigilanza sulla sicurezza e la incolumità degli alunni minorenni affidati agli insegnanti, in quanto l'alunno permanga nella situazione di affidamento e dunque nella sfera di controllo dell'ente obbligato alla prestazione: tale circostanza fattuale è presunta finchè l'allievo si trattiene entro il plesso scolastico (all'interno delle mura dell'edificio: cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 3695 del 25/02/2016 - in relazione a danno procuratosi dall'alunno all'interno dei locali spogliatoi della palestra -) o nelle sue pertinenze (area che circonda l'edificio e che risulti in titolo di proprietà o godimento all'ente scolastico e venga da questo utilizzata, non soltanto per l'attività didattica ma anche per qu,ella ricreativa od anche soltanto per consentire il transito o la sosta degli alunni nei momenti di accesso o di uscita dall'edificio scolastico: cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 22752 del 04/10/2013 - con riferimento a danno procuratosi dall'alunno sul piazzale antistante il cancello di ingresso all'edificio scolastico), mentre può estendersi anche là dove il minore fuoriesca dal plesso scolastico e dalle sue pertinenze, se venga in concreto accertato che lo stesso non era stato riaffidato ad altro adulto, ma continuava ad essere sottoposto a sorveglianza da parte dell'insegnante od altro dipendente scolastico ( cfr. Corte cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 10516 del 28/04/2017 -in relazione a danno subito dal minore che veniva accompagnato dall'insegnante alla fermata del bus -).
Nella specie il Giudice di merito, dopo avere correttamente richiamato il principio di diritto in ordine al riparto probatorio, ha - contraddittoriamente - affermato che il danneggiato non aveva fornito alcuna prova della ricostruzione della dinamica del fatto, rilevando che l'unico teste escusso non era stato in grado di riferire le modalità in cui si erano svolti i fatti, non avendo assistito al sinistro, ma avendo visto soltanto l'alunno già caduto in terra e soccorso dai compagni senza specificare se fosse o meno caduto dalle scale: in mancanza di rappresentazione fotografica dei luoghi non era dato, quindi, verificare "l'eventuale mancanza di misure organizzative idonee ad evitare l'insorgere di una situazione di pericolo".
Risulta evidente come alla astratta affermazione in diritto, secondo cui il mero fatto del pregiudizio subito dall'alunno all'interno del plesso scolastico onera l'Istituto a fornire la prova della non imputabilità a colpa dell'inadempimento, ovvero che questo si è verificato per un fatto esterno imprevedibile o per impossibilità sopravvenuta non determinata dalla condotta dell'obbligato, è seguita una illogica applicazione della regola del riparto dell'onere probatorio, in quanto la Corte territoriale avrebbe dovuto, anziché dare rilievo, a carico del danneggiato, all'incertezza sul modo della dinamica del fatto ( avendo questi assolto alla dimostrazione che mentre era all'interno del plesso scolastico aveva subito il danno ), quanto piuttosto verificare se il danneggiante avesse omesso di adempiere alla dimostrazione, richiesta dall'art. 1218 c.c., di avere correttamente assolto alla prestazione di vigilanza o che non fosse stato possibile adempiere a tale prestazione per fatto oggettivo non riferibile a causa imputabile all'Istituto.
La sentenza impugnata è quindi affetta nella motivazione da insanabile contraddittorietà, e deve essere cassata.


In conclusione il ricorso deve essere accolto quanto al secondo motivo, rimanendo assorbito l'esame del primo motivo; la sentenza impugnata va cassata con rinvio della causa ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli perché essa renda una motivazione esente dalla insanabile contraddizione qui censurata. Il Giudice di rinvio provvederà a liquidare anche le spese del giudizio di legittimità.
 

P.Q.M.

 


accoglie il secondo motivo di ricorso; dichiara assorbito il primo motivo di ricorso; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 16/11/2020