Tipologia: Protocollo
Data firma: 24 marzo 2021
Parti: Assodelivery e Cgil, Cisl, Uil
Settori: Servizi, Food delivery
Fonte: cisl.it


Sommario:


Protocollo quadro sperimentale per la legalità contro il caporalato, l’intermediazione illecita e lo sfruttamento lavorativo nel settore del food delivery

In data 24 Marzo 2021 in Roma, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ovvero in collegamento via conference call, le Parti Assodelivery (in proprio in ed in rappresentanza delle società Uber Italy, Glovo, Deliveroo e Social Food, per quanto concerne le operazioni svolte in Italia) e Cgil, Cisl, Uil

Premesso che
- il settore del delivery food ha conosciuto in tempi recenti uno sviluppo sempre più marcato;
- tale settore, ai sensi del D.L. 3 settembre 2019, n. 101, convertito in L. 2 novembre 2019, n. 128, sta registrando una progressiva evoluzione anche sotto il profilo giurisprudenziale e giuslavoristico;
- la rapida espansione del settore può aumentare il rischio di intermediazione illecita per il tramite tanto di soggetti societari quanto di persone fisiche;
- è fondamentale avere ima visione complessiva dei fenomeni e dei rischi in ambito settoriale nazionale finalizzata a mettere in campo azioni di prevenzione e contenimento;
le Parti intendono altresì richiamare nell’ambito del presente protocollo quadro i principi di non discriminazione e di tutela della libertà e della dignità dei lavoratori; 
- la azione di contrasto e di prevenzione ai rischi di intermediazione illecita e caporalato devono essere messe in campo sia a livello nazionale che, in particolare, a livello territoriale per renderle pienamente efficaci.
considerato che le Parti hanno avviato un confronto per la costruzione di un quadro di Relazioni Industriali finalizzato a promuovere lo sviluppo del settore nel pieno rispetto dei diritti dei lavoratori;
tutto ciò premesso e considerato
Stipulano il presente Protocollo quadro, alla presenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che si impegna a promuoverne le finalità e le azioni in tal senso utili, al fine di garantire una regolamentazione del mercato del food delivery atta a porre in essere strumenti efficaci a sostegno dei diritti dei rider e dell’economia legale nel settore di riferimento.

Art. 1 Obiettivo del protocollo
le Parti condividono l’obiettivo di contrastare l’intermediazione illecita di manodopera ed il fenomeno del caporalato, nonché, più in generale, ogni forma di sfruttamento lavorativo nel complesso settore della consegna di beni per conto altrui.

Art. 2 Adozione di modelli ai sensi del d.lgs. 231/2001
1. Entro il termine di sei mesi dalla stipula del presente Protocollo, le società aderenti ad AssoDelivery (come sopra specificate) si impegnano ad avere o ad adottare Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC 231) ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e un Codice Etico, che sarà oggetto di informativa alle Parti sindacali firmatarie. 
2. Il MOGC 231 dovrà essere idoneo a prevenire, rilevare e sanzionare condotte devianti e in particolare disfunzioni di illegalità aziendale ricollegabili alle fattispecie di reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all’art. 603 bis c.p.

Art. 3 Ricorso a società di intermediazione
1. Le Parti firmatarie del presente Protocollo, auspicano che il Ministero delio Sviluppo Economico, d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, possa avviare un’analisi del settore food delivery, finalizzata alla identificazione delle “piattaforme” operanti nel settore e delle società terze eventualmente autorizzate ad operare per conto delle piattaforme, con la prospettiva di definire un albo nazionale delle stesse piattaforme.
2. Assodelivery e le società da essa rappresentate (come sopra specificate), procederanno in via transitoria alla creazione di un proprio albo nazionale di società autorizzate o di altro proprio registro di simile natura
3. Nelle more della creazione dell’albo di cui al comma 2, AssoDelivery e le società da essa rappresentate, si impegnano a non ricorrere a società terze al fine di proporre la consegna degli ordini attraverso le piattaforme di food delivery con cui operano le società.
4. Le società medesime assicureranno che le società terze inserite nei propri albi o registri di cui al comma 2 posseggano i necessari requisiti di onorabilità e legalità, anche avvalendosi del supporto dei propri Organismi di Vigilanza, ai sensi del D.Lgs. 231/01.
5. Gli albi e/o i registri di cui al comma 2 saranno oggetto di informativa verso le Parti e saranno trasmessi al Tavolo di Governance e Monitoraggio di cui al successivo art. 6.

Art. 4 Organismo nazionale di garanzia e trasmissione dei dati delle prestazioni lavorative 
1. Entro sei mesi dalla stipula del presente Protocollo, ognuna delle società aderenti ad Assodelivery designerà, nell’ambito dei componenti del proprio Organismo di Vigilanza a livello nazionale costituito ai sensi del d.lgs. 231/2001, un proprio rappresentante.
2. I rappresentanti in tal modo designati andranno a comporre l’Organismo di Garanzia, il cui compito è vigilare, in posizione di terzietà, sulle dinamiche lavorative dei c.d. riders, con il solo scopo di analizzare le eventuali attività illegali.
3. A tale Organismo le società aderenti ad AssoDelivery comunicheranno, con cadenza trimestrale, i dati anomali identificati, come definito da un separato documento tecnico, approvato in seno all’Organismo di Garanzia e successivamente comunicato a tutte le Parti sotto scrittrici del presente Protocollo, che stabilirà le soglie di “allarme”.
4. Al superamento delle soglie di “allarme”, parimenti definite nel documento tecnico di cui al comma precedente, L’Organismo di Garanzia valuterà, ogni utile approfondimento e azione conseguente.
5. Ove dalla comparazione dei dati emergessero profili di rilievo quanto al rischio di intermediazione abusiva ovvero di sfruttamento lavorativo, intermediazione illecita e caporalato, l’Organismo inoltrerà specifica segnalazione alla Procura della Repubblica.
6. In ogni caso l’Organismo di Garanzia opererà sempre nel rispetto delle leggi ed in particolare nel rispetto della normativa privacy e delle norme per la tutela della concorrenza e del mercato.
7. L’Organismo di Garanzia presenterà al Tavolo di Governance e Monitoraggio di cui al successivo art. 6 le risultanze delle attività svolte, che saranno oggetto di discussione con le Parti firmatarie. Ove dovessero emergere fattispecie particolarmente rilevanti l’Organismo di Garanzia ne riferirà prontamente al Tavolo di Governance e Monitoraggio.

Art. 5 Segnalazioni dei lavoratori
1. Le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Protocollo si impegnano a raccogliere nella completa riservatezza ogni utile notizia ovvero segnalazione di condotte anomale o comunque potenzialmente illegali in ordine al ricorso a forme illecite di intermediazione di manodopera, sfruttamento e caporalato che saranno trasmesse all’Organismo di Garanzia.
2. Analogo impegno viene assunto, con la stipula del presente Protocollo da parte delle società aderenti ad AssoDelivery, le quali favoriranno e verificheranno eventuali segnalazioni provenienti dai lavoratori e le trasmetteranno all’Organismo di Garanzia di cui all’art. 4 per ogni utile valutazione.
3. Le parti si impegnano a definire procedure e modalità di segnalazione che garantiscano l’anonimato. Nessun effetto negativo, diretto o indiretto, sulle condizioni di lavoro nel rispetto delle tutele antidiscriminatorie potrà essere determinato dall’effettuazione di una segnalazione trasmessa attraverso queste procedure.

Art. 6 Governance e coordinamento
1. Le Parti concordano sulla necessità di sottoporre a particolare attenzione l’implementazione del presente Protocollo Quadro sperimentale.
2. A tale scopo viene istituito un Tavolo di Governance e Monitoraggio a cui partecipano i rappresentanti delle Parti sottoscrittrici il presente Protocollo, che si riunirà con cadenza semestrale o comunque su richiesta motivata delle parti firmatarie.
3. Il tavolo costituisce il principale strumento di dialogo, confronto e incontro tra le Parti firmatarie e sarà utile anche al fine del monitoraggio e della verifica dei risultati attesi e conseguiti, nonché per il coordinamento con l’Organismo di Garanzia.
4. Le Parti in coerenza con gli orientamenti espressi dal presente Protocollo, potranno stipulare specifiche intese territoriali; tali intese potranno prevedere il confronto ed il raccordo con le istituzioni e gli enti preposti a livello locale.
5. Le Parti intendono promuovere un forte coordinamento e una proficua collaborazione con tutti gli interlocutori istituzionali.
6. In considerazione dell’importanza economica e sociale del rispetto della legalità e del contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo, le Parti si impegnano a promuovere l'applicazione dei principi, e il rispetto degli obblighi ad essi collegati, contenuti nel presente Protocollo, da parte di tutti i soggetti, che operano nel sistema del food delivery in Italia.
7. I risultati raccolti e valutati dal Tavolo di Governance e Monitoraggio saranno resi disponibili anche all’Osservatorio Nazionale permanente sul lavoro tramite piattaforme digitali, istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell’articolo 47-octies del D.Lgs. n. 81 del 2015.

Art. 7 Ulteriori adesioni e aggiornamenti al protocollo
1. Il Presente Protocollo Quadro è aperto ad eventuali adesioni successive alla sua sottoscrizione da parte di ulteriori soggetti rappresentativi del settore del food delivery che manifestino l’interesse ad aderire al presente percorso di crescita nella legalità.
2. Le Parti si impegnano, dopo il periodo di sperimentazione iniziale di un anno, alla verifica dei risultati conseguiti e dell’attività dell’organismo di Garanzia, ed eventualmente sottoporre a riesame le norme in esso contenute.

Letto e sottoscritto,
Roma, 24 marzo 2021