Segretariato Generale della
 Giustizia Amministrativa
 IL SEGRETARIO GENERALE

 

                Ai Dirigenti della Giustizia amministrativa

e, p.c.     Al Segretario delegato per il Consiglio di Stato

                Al Segretario delegato per i Tribunali amministrativi regionali
                Al Responsabile del Servizio per l’informatica
                Al Direttore generale per le risorse informatiche e la statistica

LORO SEDI
 

OGGETTO: Adeguamento delle misure per il lavoro in sicurezza alle disposizioni introdotte con il d.l. 13 marzo 2021, n. 30

Con decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 sono state introdotte nuove misure in considerazione del riacutizzarsi della situazione epidemica legata al Covid-19, con il passaggio di molte Regioni in zona cd. “rossa”.
Tali misure non modificano la disciplina già dettata con le Direttive del Segretario generale 20 ottobre 2020, n. 19581 e 10 novembre 2020, n. 21989 in ordine alla presenza negli Uffici della Giustizia amministrativa, diversamente regolamentata a seconda dell’inclusione, o no, della Regione in zona rossa.
In quest’ultima ipotesi - come chiarito con la Direttiva 10 novembre 2020, n. 21989 (par. 1, lett. b) - è possibile prestare l’attività lavorativa esclusivamente in lavoro agile.
È rimessa ai dirigenti l’individuazione delle attività indifferibili, per le quali sarà necessaria la presenza del dipendente in sede, anche in considerazione dell’esigenza di organizzare strettamente la prestazione di quanti sono in lavoro agile, o di quelle oggettivamente non smartabili.
Ai fini dell’inclusione della formazione del fascicolo cartaceo tra le “attività indifferibili” è opportuno chiedere formalmente al magistrato (con preghiera di riscontro scritto) l’inderogabilità di avere tale servizio o la possibilità di soprassedere durante il periodo di inclusione della Regione nella cd. zona rossa.
Ove il tipo di prestazione espletata dal dipendente non consenta la prestazione in smart working, si potrà valutare l’assegnazione allo stesso di altra attività che possa essere resa da remoto o il trasferimento in altro ufficio, secondo quanto previsto al par. 2 della citata Direttiva del 10 novembre 2020.
Trovano applicazione gli istituti introdotti dall’art. 2, del d.l. n. 30/2021 e, quindi, il congedo per genitori di figli conviventi minore di anni sedici, alternativamente con altro genitore, salvo quanto previsto dal comma 7 dello stesso articolo 2.
Si ricorda altresì di far consumare ai dipendenti le ferie maturate e di prossima scadenza, secondo la vigente disciplina del C.c.n.l., nonché di far coincidere, quanto più possibile, le giornate in smart working con i giorni programmati dal Segretariato per la formazione.
Dell’attività svolta dal lavoratore in modalità smart working il dirigente deve tenere costante e puntale monitoraggio.
I dipendenti non devono presentare domanda per essere posti in smart working, trattandosi di tipologia di attività legata all'emergenza epidemica da Covid- 19.
Resta ferma la deroga all’obbligo di stipulare con il lavoratore l’accordo individuale di cui all’articolo 19 della legge 22 maggio 2017, n. 81.
Si raccomanda la stretta osservanza del diritto del dipendente alla disconnessione.
La presente Direttiva - sulla cui puntuale osservanza sarà fatto opportuno monitoraggio - deve essere portata a conoscenza dei Presidenti titolari delle Sezioni del Consiglio di Stato e ai Presidenti degli uffici giudiziari.
Resta fermo quanto previsto nelle precedenti Direttive del Segretario generale della Giustizia amministrativa, ove non incompatibili, nonché nei Protocolli sottoscritti con le Organizzazioni Sindacali nelle date del 6 ottobre 2020 e 29 ottobre 2020.
Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.
 

GABRIELE CARLOTTI