Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
Ordinanza Presidenziale Contingibile e Urgente 24 marzo 2021, n. 16
Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
VISTO

• l’articolo 8, comma 1, punti 13, 19, 25 e 26, l’articolo 9, comma 1, punto 10, e l’articolo 52, secondo comma, dello Statuto d’autonomia, anche in riferimento all’articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
• la legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4, e successive modifiche;
• il DPCM del 2 marzo 2021;
• il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30;
• le ordinanze presidenziali contingibili e urgenti n. 10 del 26.02.2021, n. 14 del 13.03.2021 e n. 15 del 19.03.2021;

CONSTATATO

• che con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario da COVID-19, originariamente proclamato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato prorogato fino al 30 aprile 2021;
• che con le ordinanze presidenziali contingibili e urgenti n. 14 del 13.03.2021 e n. 15 del 19.03.2021 sono state introdotte misure di sicurezza valide fino al 6 aprile 2021;
• che si ritiene necessario introdurre alcune precisazioni alle misure precedentemente emanate, nonché le misure di seguito specificate;
 

ORDINA

1) ferma restando la generale sospensione della frequenza delle attività formative e curriculari in presenza delle università ai sensi del punto 24) dell’ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 10 del 26.02.2021, è ammessa in ambito universitario la possibilità di svolgere attività didattica nei laboratori, qualora per questa sia necessaria la presenza;
2) stante il divieto di spostamento in un comune diverso da quello in cui si trova il proprio domicilio o la propria abitazione o residenza, di cui al punto n. 1 dell’ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 10 del 26.02.2021, si precisa che lo spostamento verso un altro comune per acquisti di necessità è ammesso solo verso i comuni limitrofi e per l’acquisto di generi di prima necessità non disponibili nel comune in cui si trova il proprio domicilio o la propria abitazione o residenza;
3) per la partecipazione agli eventi e alle competizioni sportive nonché alle sessioni di allenamento consentite, di cui al punto 8) dell’ordinanza presidenziale n. 15 del 19.03.2021, è ammesso anche il test effettuato nelle scuole nell’ambito del progetto sperimentale avviato dall’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige per il monitoraggio della diffusione dell’infezione da Sars-Cov-2 nella popolazione scolastica altoatesina;
4) nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, ferme restando le regole generali sugli spostamenti, è consentito lo spostamento, nel territorio provinciale, verso una sola abitazione privata una volta al giorno, nell’arco temporale compreso fra le ore 05:00 e le ore 22:00, e limitatamente a due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali almeno una delle due persone che si spostano esercita la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi. 
Le disposizioni della presente ordinanza hanno efficacia immediata.
Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall’articolo 4 del decreto- legge 25 marzo 2020, n. 19, modificato con legge di conversione n. 35/2020.
La presente ordinanza, in quanto atto destinato alla generalità dei cittadini, è pubblicata sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Bolzano, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d), della legge regionale 19 giugno 2009, n. 2, ed è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Commissario del Governo per la provincia di Bolzano.
 

Arno Kompatscher
Il Presidente della Provincia e Commissario speciale per l’emergenza COVID-19