Tipologia: Protocollo di regolamentazione
Data: 22 settembre 2020 rev. 02
Settori: Ordine avvocati Novara
Fonte: ordineavvocatinovara.it


Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro redatto in conformità al Protocollo condiviso Governo/Parti sociali del 14 marzo 2020 e secondo le integrazioni del Protocollo del 24 aprile 2020 per quanto previsto dall'ex art. 33 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

1 Premessa
In relazione alle situazioni di pericolo venutesi a creare con la diffusione del COVID-19 l'Ordine degli Avvocati di Novara adotta tutte le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del nuovo virus negli ambienti di lavoro, disciplinando con il presente protocollo di sicurezza anticontagio tutte le misure di prevenzione che devono essere adottate per la salvaguardia dei propri dipendenti.
Il presente documento raccoglie le informazioni, i criteri da tenere in considerazione e tutti gli accorgimenti necessari che devono essere adottati per il contrasto e la diffusione del nuovo virus Covid-19 da attuare nell'ambito dell'ordine degli Avvocati di Novara, con sede in Novara, in via Azario n. 15.
Il Protocollo costituisce attuazione del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto in data 14 marzo 2020, ai sensi dell'art. 2, comma 10, del DPCM 10 aprile 2020, dalle principali Organizzazioni datoriali e sindacali, su invito del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'Economia, del lavoro, dello Sviluppo Economico e della Salute, integrato con le disposizioni del protocollo condiviso sottoscritto in data 24 aprile 2020, ai sensi dell'art. 2 comma 6 del DPCM del 26 aprile 2020.
Il presente aggiornamento tiene conto di quanto disposto dal DPCM 7 agosto 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", nello specifico quanto precisato all'allegato n. 09 per gli uffici aperti al pubblico.
Si evidenzia la previsione del fatto che la mancata applicazione del Protocollo - da cui derivi l'impossibilità di garantire adeguati livelli di protezione - determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni. Ovviamente, la misura potrà essere adottata a giudizio delle autorità di vigilanza.
Il presente protocollo è stato integrato da ulteriori misure di sicurezza e contenimento secondo le peculiarità specifiche dell'Ordine degli Avvocati di Novara.
I contenuti del documento sono stati condivisi con l'RSPP e il Medico competente e sono stati oggetto di preventiva consultazione con il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Tutto il personale ed i terzi (clienti, fornitori, appaltatori, visitatori, ecc.) sono tenuti ad uniformarsi con consapevole, costante e collaborativa puntualità alle disposizioni del Protocollo.
Resta fermo che le misure adottate saranno oggetto di monitoraggio a cura dei Responsabili del Consiglio dell'ordine degli Avvocati ai fini di eventuali future implementazioni.

1.1 Obiettivi
L'obiettivo del presente protocollo è fornire indicazioni operative finalizzate ad incrementare, negli ambienti di lavoro, l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di Covid-19 e rendere il luogo di lavoro un ambiente sicuro in cui i lavoratori possano svolgere le proprie attività lavorative.

1.2 Contenuti del protocollo anticontagio
Il protocollo anticontagio ha considerato e valutato i seguenti punti:
1. Informazione;
2. Modalità di ingresso agli uffici;
3. Modalità di accesso degli utenti, fornitori esterni/visitatori;
4. Pulizia e sanificazione degli spazi lavorativi;
5. Precauzioni igieniche personali;
6. Dispositivi di protezione individuali;
7. Gestione e utilizzo degli spazi comuni
8. Organizzazione (turnazione, trasferte e smart working, rimodulazione dei livelli produttivi);
9. Riunioni, eventi e formazione;
10. Modalità di uscita dei dipendenti;
11. Gestione di una persona sintomatica in ufficio;
12. Sorveglianza sanitaria/medico competente/RLS;
13. Gestione dei rifiuti (mascherine, guanti, etc.);
14. Aggiornamento del protocollo di regolamentazione;
Per la stesura del protocollo si è tenuto conto dei seguenti aspetti:
Le attività svolte;
le caratteristiche dei luoghi di lavoro;
il numero delle persone presenti e la loro ubicazione;
il numero di addetti all'attuazione e al controllo del protocollo;
il livello di informazione e formazione fornito ai lavoratori.
Le procedure adottate dall'ordine degli Avvocati sono portate a conoscenza di tutti i lavoratori.

2 Protocollo anticontagio
2.1 Informazione

Gli ambienti di lavoro devono rimanere un luogo sicuro. Per mantenere questa condizione, i comportamenti del personale e dei terzi devono uniformarsi con consapevole, costante e collaborativa puntualità alle disposizioni del presente protocollo.
L'informazione preventiva e puntuale è la prima iniziativa di precauzione e per questo motivo l'Ordine degli Avvocati si impegna a portare a conoscenza dei propri dipendenti e dei terzi (clienti, fornitori, visitatori etc.), attraverso apposite note scritte, tutte le informazioni necessarie alla tutela della salute e della sicurezza delle persone presenti in ufficio.
L'informativa avrà adeguati contenuti e la seguente articolazione:
A. Informazione preventiva ai lavoratori
A tutti i lavoratori così come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i. sarà fornita un'apposita nota informativa contenente le indicazioni essenziali del presente Protocollo.
In particolare, l'informativa riguarderà:
a) l'obbligo per ciascun lavoratore di rimanere al proprio domicilio - e di non fare ingresso al luogo di lavoro - in caso di positività al virus o di sottoposizione alle misure della quarantena o dell'isolamento fiduciario (ad esempio, per contatto stretto con persone positive o nell'ipotesi di provenienza da zone a rischio secondo le indicazioni del Ministero e/o dell'OMS.) nonché in presenza di febbre oltre 37.5° o di altri sintomi influenzali (prendendo contatto, in questo caso, con il medico curante e/o altra Autorità sanitaria indicata dalla normativa in vigore);
b) il divieto di permanenza presso il luogo di lavoro al manifestarsi dei sintomi febbrili/influenzali di cui al punto precedente, informandone in modo tempestivo e responsabile il datore di lavoro e avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;
c) Le procedure da eseguire e le modalità organizzative da rispettare (in particolare, quelle concernenti il distanziamento sociale, le regole di igiene delle mani e gli altri comportamenti corretti sul piano dell'igiene);
d) l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;
e) l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità competenti.
B. Informazione preventiva a terzi
Le indicazioni per i terzi che debbano necessariamente fare il loro ingresso presso gli uffici dell'ordine degli Avvocati saranno redatte con specifica nota informativa da consegnare ad utenti, fornitori, appaltatori, visitatori, ecc. oltreché messa a disposizione presso il corridoio di ingresso, in fronte alla reception.
L'ingresso agli uffici delle persone terze, sarà considerato quale manifesta adesione ai contenuti della nota e con il conseguente impegno a conformarsi alle disposizioni ivi previste.
C. Informazione in ufficio
L'Ordine degli Avvocati colloca, presso il corridoio di ingresso, in fronte alla reception e nei luoghi maggiormente frequentati, depliants informativi che ricordino comportamenti, cautele e condotte in linea con il principio del distanziamento interpersonale e la cura dell'igiene.
In particolare, le indicazioni comportamentali saranno valorizzate negli uffici e nei luoghi comuni, mentre le regole igieniche saranno affisse prevalentemente in prossimità o all'interno dei servizi igienici e in corrispondenza dei punti di erogazione del gel per la pulizia delle mani.

2.2 Modalità di ingresso
A. Controllo della temperatura corporea
Non verrà eseguito il controllo della temperatura dei dipendenti in ingresso.
L’ingresso dei lavoratori al luogo di lavoro sarà subordinato alla sottoscrizione di un modulo di autodichiarazione nel quale si attesta di aver provveduto autonomamente a domicilio alla misurazione della temperatura corporea e di aver rilevato una temperatura non superiore a 37,5°.
La sottoscrizione del modulo avverrà la prima volta e resterà valida come attestazione di quanto dichiarato.
Rispetto della privacy: la rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di:

1) rilevare a temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali;

2) fornire l’informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l’informativa può omettere le informazioni di cui l’interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell’informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell’eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d’emergenza;

3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19);

4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all’ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l’attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi.
B. Richiesta di in formazioni
Tramite il modulo di autodichiarazione di cui alla precedente lettera A (allegato n.4), l’Ordine degli Avvocati potrà acquisire anche l’attestazione da parte di persone terze (utenti) dell’assenza delle condizioni che a norma di legge comportano l’obbligo tassativo di rimanere al proprio domicilio (in particolare, la sottoposizione alle misure della quarantena o dell’isolamento fiduciario).
L’Ordine degli Avvocati informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso agli uffici, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS.
Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i).
Rilascio dichiarazione: Qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l’assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19, si ricorda di prestare attenzione alla disciplina sul trattamento dei dati personali, poiché l’acquisizione della dichiarazione costituisce un trattamento dati. A tal fine, si applicano le indicazioni di cui alla precedente nota “Rispetto della privacy” e, nello specifico, si suggerisce di raccogliere solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19. Ad esempio, se si richiede una dichiarazione sui contatti con persone risultate positive al COVID-19, occorre astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva. Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla provenienza da zone a rischio epidemiologico, è necessario astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alle specificità dei luoghi.
C. Condizioni d'accesso in seguito a contagio avvenuto
L’ ingresso di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
D. Misure anticontagio aggiuntive specifiche
Qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l’autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, l’esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione
Modalità di ingresso - Misure adottate
A. Controllo della temperatura corporea Allegato 03 - Modulo autodichiarazione per ingresso

2.3 Modalità di accesso di utenti, visitatori fornitori e appaltatori
A. Comunicazione delle regole comportamentali da seguire

Laddove l'erogazione della fornitura presupponesse necessariamente l'ingresso nei locali/spazi degli uffici, l'Ordine degli Avvocati comunicherà ai propri utenti, visitatori e fornitori (in anticipo oppure all'atto del loro ingresso), sia le informazioni di carattere generale di cui al precedente paragrafo, sia dei contenuti del protocollo tra cui le regole comportamentali a cui attenersi al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale, con particolare riferimento a quelle afferenti la mobilità in entrata, in uscita e all'interno dei luoghi di lavoro.
B. Accesso a reception/uffici per il ritiro/consegna di documenti
L'Ordine degli Avvocati organizza le proprie relazioni riducendo al minimo la necessità di contatto e privilegiando modalità informatiche per la trasmissione e lo scambio della documentazione.
Qualora non sia possibile evitare lo scambio di documentazione cartacea, sarà disposto il rispetto delle seguenti regole, da parte sia del personale che dei terzi:
mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro;
indossare le mascherine e, a discrezione del lavoratore dotarsi di guanti per ricevere e firmare la documentazione;
Inoltre, in corrispondenza del bancone reception saranno installate delle barriere fisiche "antirespiro" in plexiglass.
C. Accesso a servizi igienici da parte degli esterni
Agli utenti, fornitori e visitatori esterni saranno riservati servizi igienici dedicati, che saranno tenuti sempre puliti.
D. Appalti endoaziendali
Analogamente a quanto previsto per i fornitori, l'Ordine degli Avvocati comunicherà preventivamente anche a ciascun appaltatore le informazioni e le procedure da osservare nello svolgimento del lavoro all'interno dei locali. Ciascun appaltatore dovrà garantire il puntuale rispetto di tali procedure, pena l'interruzione della propria attività.
E. Vigilanza del protocollo
L'Ordine degli Avvocati vigilerà affinché i lavoratori delle imprese appaltatrici o delle aziende terze che operano a qualunque titolo presso gli uffici, rispettino integralmente le disposizioni del protocollo.
F. Gestione di un lavoratore terzo positivo al Covid-19
Nel caso in cui dei lavoratori dipendenti da aziende terze che operano presso gli uffici (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) e che risultassero positivi al tampone COVID-19, l'appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi collaboreranno con l'autorità sanitaria fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali contatti stretti.
Modalità di accesso dei fornitori, visitatori e appaltatori - Misure adottate
A. Comunicazione delle regole comportamentali da seguire
Se possibile la segreteria dell'ordine degli Avvocati comunicherà in anticipo (a mezzo mail) le informazioni contenute nell'allegato 02.
All’ingresso i visitatori, a seguito del controllo della temperatura/compilazione di autocertificazione, saranno tenuti visionare e controfirmare i contenuti dell'allegato 02

2.4 Pulizia, igiene e sanificazione
Oltre alla normale pulizia è necessario porre particolare attenzione all'igiene della postazione di lavoro e alla sanificazione dei locali. Tali azioni sono fondamentali e insieme al distanziamento interpersonale, possono evitare la diffusione del virus.
A. Igiene della postazione di lavoro
All'inizio di ogni turno il lavoratore dovrà, prima di iniziare il lavoro, igienizzare tutte le superfici di contatto con i kit sanificanti messi a disposizione dal Datore di Lavoro. Queste attività dovranno essere svolte dal Lavoratore indossando mascherina e, a discrezione del lavoratore guanti usa e getta, mascherina e, a secondo della postazione/superficie da sanificare.
Attuazione delle misure igieniche:
1. Una volta indossati correttamente i DPI si deve procedere a prelevare il dispositivo spray con il panno messo a disposizione per iniziare la procedura di pulizia.
2. Il panno deve essere umidificato con una quantità adeguata di liquido igienizzante avendo cura di evitare di erogare il prodotto su vestiario o altre parti del corpo.
3. Si deve quindi procedere a pulire con il panno umidificato tutte le parti dell'attrezzatura di lavoro che sono oggetto di manipolazione^
4. Anche se il rischio è ritenuto trascurabile è buona norma evitare di umidificare eventuali parti elettriche.
5. In ogni caso NON deve essere mai erogato il liquido igienizzante direttamente sulle parti da igienizzare.
6. Al termine delle operazioni di pulizia riporre il dispositivo spray dove previsto, smaltire i fazzoletti usati e gli eventuali guanti, procedendo ad avviare le attività lavorative.
7. È responsabilità di ciascuno segnalare al proprio responsabile la necessità di provvedere a rifornire l'erogatore di nuovo liquido igienizzante possibilmente prima che lo stesso sia vuoto e segnalare la carenza di fazzoletti o guanti monouso.
Terminata l'igienizzazione della postazione di lavoro, i guanti usa e getta andranno tolti e si indosseranno gli eventuali normali DPI per l'esecuzione del lavoro.
La mascherina potrà essere tolta solo se sarà garantita la distanza dai colleghi di almeno un metro.
Buone pratiche di igiene personale
È necessario:
lavarsi frequentemente le mani, come da prescrizioni sanitarie allegate
non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani
starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie; se non si ha a disposizione un fazzoletto monouso (da gettare dopo l'utilizzo), starnutire nella piega interna del gomito.
B. Sanificazione dei locali
L'Ordine degli Avvocati provvederà a calendarizzare una pulizia periodica (una volta alla settimana) dei locali nel rispetto di quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute n. 17644 del 22 maggio 2020.
La ditta fornitrice dei servizi di pulizia dedicherà particolare attenzione alla pulizia delle zone e dei locali comuni, quali ad esempio:
servizi igienici;
locali riposo, zona erogatori automatici nelle aree break, ecc.;
singoli uffici;
sale riunioni e altri locali dove maggiore è la frequenza ovvero la possibilità di contatto;
scale, corrimano e ascensori, ecc..
Tutto il personale sarà sensibilizzato sull'importanza di attenersi alle norme di comportamento igienico-sanitario per concorrere a mantenere la massima sanificazione e salubrità di tali ambienti.
Sono adottati specifici processi e cicli di pulizia e ove necessario di igienizzazione degli ambienti di lavoro secondo le indicazioni definite.
Postazione e attrezzature di lavoro
Attività di pulizia, a cura del singolo addetto, da effettuare all'inizio di ogni turno di lavoro, focalizzata sui punti di contatto.
Uffici, sale riunioni e aree comuni
Attività di pulizia e igienizzazione, a cura del fornitore dei servizi di pulizia, da effettuare almeno una volta a settimana e in ogni caso quando necessario.
La sala mediazione è stata dotata di un sistema di sanificazione in continuo (CleaAir - Sanixair AIR BOX). Per quanto concerne i volumi d'aria da trattare, il posizionamento dell'apparecchio sul tavolo riunioni genera un effetto nel raggio di 6/7 metri. È consigliato lasciare l'apparecchio sempre acceso in maniera che tra una riunione e l’altra si riesca a garantire la saturazione della sala.
In ogni caso occorre favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni.
Aree relax
Attività di pulizia e igienizzazione, a cura del fornitore dei servizi di pulizia, da effettuare almeno una volta a settimana e in ogni caso quando necessario.
Scrivanie e tastiere, bancone reception, bancone corridoio ingresso
Attività di pulizia, a cura del lavoratore, da effettuare almeno una volta al giorno ad inizio turno e in ogni caso quando necessario.
Servizi igienici
Attività di pulizia e igienizzazione, a cura del fornitore dei servizi di pulizia, da effettuare almeno una volta a settimana e in ogni caso quando necessario.
Nelle aree geografiche a maggiore endemia o quando si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, si provvederà, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare 17644 del 22 maggio 2020.
C. Ricambi d'aria negli ambienti
Non sono presenti impianti che prevedono il ricircolo dell'aria. L'Ordine degli Avvocati ed il Mediatore che di volta in volta gestisce l'utilizzo della sala mediazione, si impegnano a favorire il ricambio d'aria naturale negli ambienti interni.

2.5 Precauzioni igieniche personali
L'igiene personale eseguita correttamente è decisiva per la riduzione della diffusione del virus.
In tutti i locali igienici sarà esposta una locandina contenente le indicazioni da seguire per una corretta pulizia ed igienizzazione delle mani (Allegati 06-07), nel presupposto che un utilizzo frequente di acqua e sapone, laddove possibile, esclude di per sé la necessità di ricorrere a gel o spray igienizzanti che possono essere utilizzati solo a mani pulite.
Presso gli uffici saranno comunque collocati e mantenuti costantemente riforniti e puliti distributori di gel o spray igienizzanti.
Precauzioni igieniche personali - Misure adottate
Allegato 06-Informativa ministeriale lavaggio mani
Allegato 07 - Informativa ministeriale utilizzo gel sanificante

2.6 Dispositivi di protezione individuali
A. Mascherine

Le mascherine devono essere utilizzate in tutti i casi in cui la distanza sociale di almeno un metro non sia garantita, compreso il tragitto casa-lavoro e nei casi di compresenza a bordo di uno stesso mezzo di trasporto. L'Ordine degli Avvocati metterà a disposizione del personale mascherine chirurgiche con marcatura CE o validate dall'istituto Superiore di Sanità ai sensi dell'art. 15 del Decreto Legge n. 18/2020. In alternativa potranno essere fornite nei casi necessari mascherine FFP2-FFP3 con marcatura CE o validate dall'INAIL ai sensi della citata norma di legge.
Chiarimenti in merito all'utilizzo delle mascherine:
• Mascherine FFP2 e FFP3
Come indicato nelle circolari Ministeriali, le mascherine FFP2 o FFP3, sono previste per:
- Personale sanitario in contatto con un caso sospetto o confermato di COVID-19 deve indossare DPI adeguati, consistenti in filtranti respiratori FFP2 (utilizzare sempre FFP3 per le procedure che generano aerosol).
- Personale addetto alle operazioni di pulizia di ambienti dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati.
Al di fuori di questi casi, non è necessario l'utilizzo di tali DPI, a meno che i rischi specifici legati all'attività svolta non lo prevedano già (necessità di protezione da polveri, fumo e aerosol solidi e liquidi tossici e dannosi per la salute).
• Casi particolari
In casi specifici e/o per categorie a rischio (addetti alla misurazione della temperatura corporea delle persone all'ingresso, squadre emergenza, lavoratori con "fragilità" o patologie pregresse, condizioni cliniche specifiche e/o in relazione all'età dei lavoratori che devono operare a lungo in stretta vicinanza tra loro), dovrebbero essere utilizzate mascherine del tipo FFP2 o FFP3.
• Mascherine chirurgiche
Queste mascherine, essendo progettate per l'uso in strutture sanitarie, sono indicate per evitare la dispersione di droplets salivari da parte di chi le indossa. Per assicurare prestazioni adeguate, la mascherina chirurgica deve essere conforme alle norme UNI EN ISO 14683:2019 "Medical face masks - Requirements and test methods" ed ISO 10993-1:2018 "Biological evaluation of medical devices - Part 1: Evaluation and testing within risk management process".
È previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l'utilizzo di una mascherina chirurgica, come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1).
L'applicazione di queste norme garantisce che la mascherina chirurgica espleti le seguenti funzionalità principali:
• efficienza di filtrazione batterica: le prove prescritte nella norma servono a garantire che eventuali contaminanti biologici presenti nell'espettorato della persona che indossa la mascherina (particelle liquide, droplet) non possano attraversare il materiale filtrante della mascherina stessa.
• traspirabilità: il significato di questa prova è fornire la garanzia che la persona che indossa la mascherina possa inspirare ed espirare attraverso il tessuto senza troppa fatica.
• bio-compatibilità: il significato di questa prova è garantire che la cute della persona che indossa la mascherina non subisca effetti irritativi, tossici o allergenici.
• pulizia: il significato di questa prova è fornire la garanzia che il materiale di cui è composta la mascherina abbia un adeguato livello di pulizia, in considerazione del posizionamento sulla cute integra, vicino alle mucose di naso e bocca

• indossabilità: la forma della mascherina deve consentire che essa sia indossata vicino a naso, bocca e mento di chi la indossa e che la maschera si adatti perfettamente ai lati. Non sono richieste proprietà di aderenza completa né di sigillatura del viso.
• Mascherine "generiche" o "sociali"
Si tratta delle mascherine la cui capacità filtrante non è testata e che sono identificate dalla nota del Ministero della Salute del 18 marzo 2020 (riferimento Circolare n. DGDMF/0003572/P/18/ 03/2020). Allo stato attuale non sarebbero raccomandabili per l'uso in ambiente di lavoro.
B. Guanti monouso in diversi materiali plastici sintetici o in lattice.
I guanti monouso possono essere utilizzati in quelle situazioni in cui il lavoratore non ha accesso in modo frequente ed agevole a gel igienizzanti o ad acqua e sapone per il lavaggio delle mani. Inoltre possono essere indossati da tutti i lavoratori che interagiscono con altre persone o che debbano maneggiare prodotti consegnati da terzi e durante l'utilizzo di mezzi pubblici. Si tenga comunque presente il rischio personale di eventuali allergie.
I guanti monouso non devono interferire con altri sistemi di protezione individuale analoghi.
C. Altri dispositivi di protezione
In caso di lavoro sistematico a distanza ravvicinata (inferiore ad un metro), potrà essere necessaria la fornitura di ulteriori dispositivi (occhiali/visiere, ecc.) conformi alle disposizioni dell'Autorità sanitaria.

2.7 Utilizzo degli spazi comuni
L'accesso agli spazi comuni è contingentato, con la necessità di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.
L'Ordine degli Avvocati, valutato il proprio assetto organizzativo, ha provveduto a riorganizzare gli spazi al fine di contingentare e razionalizzare l'utilizzo degli spazi comuni per eliminare le occasioni di compresenza che non consentano l'osservanza della distanza interpersonale di almeno un metro, definisce le seguenti procedure di ingresso e permanenza:
Sale riunioni/meeting È consentita la presenza di più persone solo se può essere garantita la distanza interpersonale di almeno un metro. Al termine della riunione le postazioni dovranno essere igienizzate con gli appositi kit.
Reception Installare barriere fisiche "antirespiro" nelle zone considerate critiche per contatto diretto (servizi al pubblico) quali barriere di plexiglass, schermi protettivi, ecc.
Assicurare una adeguata pulizia delle superfici di lavoro prima di servire un nuovo cliente e una adeguata disinfezione delle attrezzature.
L'operatore deve procedere ad una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti (prima e dopo ogni servizio reso al cliente).
Aree Break e ristoro L'accesso sarà scaglionato e consentita la copresenza di al massimo una persone alla volta
Ascensori L'accesso è consentito ad una sola persona alla volta (incentivare, ove possibile, l'utilizzo delle scale in luogo degli ascensori)
Aree di transito/fila clienti Porre sul pavimento degli indicatori visivi sul distanziamento necessario in caso di attesa in fila
Percorsi Valutato l'assetto organizzativo e gli spazi lavorativi, è limitata la permanenza nei corridoi e luoghi di passaggio.
Tutti gli spazi comuni Utilizzo di una mascherina chirurgica laddove non possa essere garantito il distanziamento di almeno un metro.

2.8 Revisione dell’organizzazione (turnazione, trasferte e lavoro agile)
In questa sezione del Protocollo sono indicati gli aspetti organizzativi e ad essi collegati che vengono previsti in quanto non incidenti sull'attività produttiva. In tale ottica, l'Ordine degli Avvocati dispone quanto segue:
Lavoro agile: Per la tipologia di attività di segreteria, non è previsto il lavoro agile. Il personale impiegatizio occupa un ufficio da solo.
Nel caso si rendesse necessario, l'Ordine degli Avvocati, per la maggior parte del personale impiegatizio potrà prevedere il lavoro agile da casa.
Il datore di lavoro sostiene e garantisce adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell'uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause)
È previsto il seguente piano di turnazione dei dipendenti: Non si reputano necessaria una turnazione degli addetti
Scaglionamento degli orari di ingresso/uscita Non si reputano necessari ingressi scaglionati degli addetti
Organizzazione degli spazi / riposizionamento delle postazioni di lavoro Le addette operano in due spazi separati, pertanto non si reputano necessari riposizionamenti delle postazioni lavorative
La sospensione/annullamento di tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate: /
È essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa (commuting), con particolare riferimento all'utilizzo del trasporto pubblico. Per tale motivo vengono incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo l'uso del mezzo privato o di navette.
Si richiamano, pertanto, le Linee guida dettate nel Protocollo siglato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, soprattutto nella parte in cui disciplina le modalità del trasporto riferite ai passeggeri.

2.9 Riunioni, eventi e formazione professionale
A. Riunioni

L'Ordine degli Avvocati si impegna a favorire il massimo ricorso alle riunioni a distanza, secondo le modalità telefoniche e/o di video conferenza.
Qualora si rendessero strettamente necessarie, esse è consigliabile si svolgano secondo quanto indicato dalla OMS in particolare:
ridurre al minimo il numero di partecipanti;
rendere disponibili appositi dispositivi di prevenzione del contagio (tipicamente ma non unicamente mascherine chirurgiche dispositivo medico di Tipo I oppure mascherine "di comunità") per tutti i partecipanti
rendere disponibili punti di sanificazione delle mani, ad esempio distributori di gel igienizzante o accesso al lavabo con acqua e sapone
- informare tutti i partecipanti del divieto di partecipazione in caso manifestassero sintomi di COVID 19
- stilare la lista dei contatti di tutti i partecipanti, compresi N° cellulare, email, indirizzo, da utilizzarsi quali contatti in caso uno dei partecipanti manifesti successivamente sintomi da COVID 19
- vietare la partecipazione a coloro che non intendono fornire i contatti
utilizzare locali di dimensioni adeguate al numero di partecipanti in modo da poter garantire la massima distanza interpersonale possibile, comunque non inferiore a 1 m. garantire durante e dopo la riunione la ventilazione dei locali;
garantire la sanitizzazione dei locali prima e dopo la riunione.
B. Eventi
L'Ordine degli Avvocati ha disposto la sospensione di tutti gli eventi non direttamente funzionali allo svolgimento dell'attività.
C. Formazione
Con l'entrata in vigore del DPCM 11 giugno del 2020 il governo stabilisce che è consentito svolgere la formazione in presenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nel rispetto delle specifiche linee guida.

2.10 Modalità di uscita dei dipendenti
L'Ordine degli Avvocati, allo scopo di evitare il più possibile eventuali contatti ravvicinati tra i dipendenti nei varchi di accesso, negli ingressi, dispone quanto segue:
 Non si ravvisa la necessità di prevedere uno scaglionamento degli orari di uscita

2.11 Gestione di lavoratori sintomatici
Fermo restando quanto indicato nel precedente paragrafo 2.2 circa gli accessi al luogo di lavoro, laddove, nel periodo di presenza in ufficio, insorgano sintomi influenzali quali febbre, tosse, ecc., l'Ordine degli Avvocati dispone quanto segue:
• L'insorgenza dei sintomi suddetti dovrà essere immediatamente segnalata al responsabile dell'ufficio interessato, che dovrà disporre l'isolamento del lavoratore rispetto alle altre persone presenti nei locali.
L'Ordine degli Avvocati provvederà ad invitare il lavoratore ad avvertire il proprio medico di base.
Si riportano i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione: 800 19 20 20 numero verde della Regione Piemonte, oppure 112 come numero di riferimento per tutte le emergenze sanitarie e 1500 numero verde nazionale che rimane attivo per le informazioni generiche sul coronavirus e sui comportamenti di prevenzione. Qualora non sia possibile garantire adeguate condizioni di isolamento, il lavoratore dovrà essere invitato ad allontanarsi dal luogo di lavoro per un pronto rientro al proprio domicilio, nel rispetto ovviamente delle cautele/prescrizioni formulate dall'Autorità sanitaria interpellata.
• Al fine di consentire l'applicazione delle necessarie ed opportune misure di quarantena, l'Ordine degli Avvocati collaborerà con le Autorità sanitarie competenti nell'individuazione dei lavoratori che siano stati eventualmente in "contatto stretto" con colleghi risultati positivi al COVID-19. Nel periodo dell'indagine, l'Ordine degli Avvocati potrà chiedere agli eventuali, possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente i locali, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

2.12 Sorveglianza sanitaria e medico competente
Come richiamato dalla Circolare del Ministero della Salute n. 14915 del 24/04/2020 e dal suo aggiornamento (Circolare del Ministero della Salute n. 28877 del 04/09/2020), il medico competente è chiamato a supportare il datore di lavoro nella valutazione del rischio e ad operare la sorveglianza sanitaria in un contesto peculiare quale quello del rientro al lavoro in periodo pandemico.
Un particolare coinvolgimento del medico competente deve essere previsto nell'attività di collaborazione all'informazione/formazione dei lavoratori sul rischio di contagio da SARS-CoV-2 e sulle precauzioni messe in atto, nonché tenendo aggiornato nel tempo il datore di lavoro, ad esempio, in riferimento a strumenti informativi e comunicativi predisposti dalle principali fonti istituzionali di riferimento.
Inoltre, in riferimento al lavoro a distanza, anche a motivo delle dimensioni che il fenomeno sta assumendo, è opportuno che il medico competente collabori con il datore di lavoro nell'individuazione di strumenti e contenuti informativi/formativi per i lavoratori, anche nell'ottica di contribuire ad evitare l'isolamento sociale a garanzia di un complessivo benessere psico-fisico.
Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori.
Il Medico competente sarà chiamato a:
a) Proseguire con la sorveglianza sanitaria rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo);
b) privilegiare, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia;
c) non interrompere la sorveglianza sanitaria periodica perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio;
d) contribuire alla gestione dell'informazione/formazione sulle misure di contenimento e sui comportamenti individuali con datore di lavoro e il RLS Territoriale;
e) nel suo ruolo clinico, segnalare all'ordine degli Avvocati situazioni di particolare fragilità (es., lavoratori con patologie croniche o multimorbilità, ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita anche in relazione all'età) nonché casi personali legati a dubbi sulla salute dei lavoratori e dei loro familiari e per il reinserimento di quelli con pregressa infezione da COVID-19;
f) collaborare con il datore di lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione sulle corrette procedure di lavoro e sull'adeguamento eventuale dell'organizzazione del lavoro;
g) collaborare, inoltre, con le Autorità sanitarie competenti nell'individuazione dei contatti stretti nelle aziende e nel loro monitoraggio sanitario durante i periodi di quarantena
h) pur nel rispetto delle disposizioni dell'Autorità, potrà suggerire mezzi diagnostici (es. tamponi) se lo riterrà utile;
i) effettuare una visita per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID19, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. Tale visita medica dovrà essere precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione". (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.

2.13 Gestione dei rifiuti
La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti potenzialmente contaminati (guanti usa e getta, fazzoletti, mascherine, etc.), devono seguire le indicazioni nazionali e regionali in materia.
In seguito alla comunicazione da parte dell'ISS sulla gestione dei rifiuti derivanti dall'emergenza sanitaria da COVID-19, alcune regioni d'Italia hanno emanato specifiche ordinanze per indicare le regole da attuare e i comportamenti da rispettare sulla raccolta differenziata.
Per la raccolta dei suddetti rifiuti presso il luogo di lavoro saranno predisposti specifici contenitori chiusi che dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo smaltimento dei rifiuti potenzialmente contaminati.
Gestione dei rifiuti - Misure adottate
Allegato 04 - Gestione rifiuti

2.14 Aggiornamento del protocollo
L'applicazione del presente protocollo dovrà essere monitorata e verificata.
In caso di nuove indicazioni normative o fornite dagli Organismi deputati, le presenti procedure potranno essere ridefinite nel rispetto del raggiungimento degli obiettivi indicati nel precedente punto 1.1.
È prevista la condivisione delle eventuali modifiche con le rappresentanze sindacali e gli RLS, ove presenti.
In conformità con quanto previsto dal Protocollo condiviso, è costituito un Comitato incaricato di valutare l'applicazione e la verifica delle regole del presente Protocollo.
Aggiornamento del protocollo - Misure adottate
Costituzione del comitato

Avv. Piero Pollastro - Presidente del Consiglio dell'ordine degli Avvocati
Avv. D.M. - Consigliere Segretario del Consiglio dell'ordine degli Avvocati
Avv. D.C. - Consigliere Tesoriere del Consiglio dell'ordine degli Avvocati
Avv. U.C. - Consigliere del Consiglio dell'ordine degli Avvocati
Arch. S.S. - RSPP
Il protocollo anticontagio viene aggiornato qualora il comitato designato ne evidenzi la necessità o in relazione all'emissione di nuove disposizioni nazionali e territoriali.

3 Allegati
Di seguito si riporta l'elenco degli allegati ritenuti sono parte integrante del protocollo.
- Allegato 01 - Informativa dipendenti;
- Allegato 02 - Informativa fornitori, trasportatori e visitatori;
- Allegato 03 - Controllo della temperatura corporea;
- Allegato 03bis - Modello di autodichiarazione;
- Allegato 04 - Gestone rifiuti;
- Allegato 05 - Informativa ministeriale;
- Allegato 06 - Informativa ministeriale lavaggio mani;
- Allegato 07 - Informativa ministeriale utilizzo gel sanificante;
- Allegato 08 - Utilizzo della sala mediazione;