Categoria: 2020
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Tipologia: Istituzione Comitato Territoriale di Monitoraggio
Data firma: maggio 2020
Validità: 18.05.2020 - 31.12.2020
Parti: Confcommercio, Fipe e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs
Settori: Commercio-TDS-Turismo Rimini
Fonte: ebcrimini.it


Istituzione del Comitato Territoriale di monitoraggio provincia di Rimini per il contrasto e il contenimento della diffusione virus Covid -19 negli ambienti di lavoro delle aziende dei Settori Terziario Distribuzione e Servizi e Turismo
(di cui al Punto 2 dell’art. 13 del Protocollo del 24 aprile 2020)

Premesso che:
a) il 14 marzo 2020 le Parti Sociali hanno sottoscritto alla presenza del Governo il "Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione virus Covid 19 negli ambienti di lavoro";
b) il 26 marzo 2020 Confcommercio e le OOSS - Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs - hanno sottoscritto un apposito accordo quadro integrativo del protocollo del 14 marzo u.s. citato;
c) la Regione Emilia Romagna ha emanato indicazioni comuni per la prevenzione e protezione in materia definendo apposite informative;
d) l’Inail e l'ISS hanno elaborato documenti tecnici sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da Sars-Cov-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione;
e) il 24 aprile 2020 sono state apportate ulteriori integrazioni al Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione virus Covid19 negli ambienti di lavoro, prevedendo, tra l’altro, al punto 2 dell'art. 13, "Laddove, per la particolare tipologia di impresa e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati aziendali, verrà istituito, un Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici perla salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali,";
f) il predetto Protocollo è stato recepito nel DPCM del 26.04.2020;
g) successivamente sono state emanate le Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative da parte delle Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, richiamate nell'art. 1, commi 14-15-16, del D.L n. 33/2020 e recepite nell'Allegato n. 17 del DPCM del 17 maggio 2020.
Considerato che:
I. la situazione delle aziende del settore è estremamente articolata in quanto alcune hanno potuto continuare l'attività in ragione dell'appartenenza alle attività specificatamente individuate dalle disposizioni governative e regionali, mentre altre hanno interrotto la propria attività già prima dell'adozione dei provvedimenti restrittivi o comunque in conseguenza di essi, in quanto non ricomprese tra le attività consentite dai provvedimenti citati;
II. la prosecuzione delle attività produttive può avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione;
III. la mancata attuazione del Protocollo del 24 aprile u.s. di cui in premessa, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza;
IV. è obiettivo prioritario che la prosecuzione e la ripresa delle attività produttive sia attuata garantendo condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative;
V. le Parti hanno avviato attivamente a livello territoriale un sistema paritetico di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro mediante appositi accordi di regolamentazione delle attività dell'organismo Paritetico Provinciale e dei Rappresentanti dei Lavoratori della Sicurezza Territoriali;
VI. l’art. 22 del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi, assegna agli enti bilaterali territoriali compiti in materia di tutela della salute e della dignità della persona;
VII. l’art. 28 del CCNL dei Pubblici Esercizi assegna a un'apposita commissione tecnica compiti in materia di tutela della salute e della dignità della persona;
VIII. l'art. 20 del CCNL del settore Turismo assegna a un'apposita commissione tecnica compiti in materia di tutela della salute e della dignità della persona.
Tutto ciò premesso e considerato, le Parti, nel comune intento di garantire la salute e sicurezza dei lavoratori e dei terzi, pubblico e fornitori, che dovessero interagire nei locali aziendali, concordano di costituire il “Comitato Territoriale per la salute e la sicurezza anti-contagio covid-19 della Provincia di Rimini del Terziario OPP", ove non costituito il Comitato aziendale e per le aziende che aderiscono ad OPP Rimini, come previsto dal DPCM del 26/04/2020 allegato VI;
il Comitato Territoriale previsto all'art. 13, punto 2, del Protocollo del 24 aprile 2020.
Il Comitato è composto dai componenti dell'organismo Paritetico Territoriale per la salute e la sicurezza, con il coinvolgimento dei rappresentanti delle parti sociali sottoscrittrici il presente Accordo, e si avvarrà della collaborazione dei RLST con l'obiettivo di:
1) fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19", che tuttavia continua ad essere considerato un "rischio biologico generico";
2) proporre l'adozione di una serie di azioni che vanno ad integrare il documento di valutazione dei rischi (DVR) atte a prevenire il rischio di infezione SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro contribuendo, altresì, alla prevenzione della diffusione dell'epidemia;
3) indicare percorsi di formazione in favore delle aziende e dei lavoratori coinvolti dalle procedure di contrasto al contagio da COVID 19 e valutarne la rispondenza agli obiettivi del presente Protocollo.
4) Coordinare le visite degli RLST e garantirne l’agibilità nel rispetto delle normative sulla sicurezza e dei protocolli contro la diffusione del Covid; gli RLST verificano gli specifici protocolli aziendali e gli eventuali aggiornamenti e/o integrazioni dei DVR come previsto dal Dlgs 81/2008 al fine di verificare le misure di contenimento e contrasto alla diffusione del virus COVID-19
5) Inviare le segnalazioni su eventuali non conformità agli enti ai sensi di quanto previsto dalle normative di legge;
Il Comitato potrà avvalersi di esperti (medico del lavoro, psicologo del lavoro, tecnico RSPP, esponenti ATS e INAIL territoriali). S
Il Comitato ha sede presso l'Ente Bilaterale Territoriale della Provincia di Rimini, Viale Italia 9/11 Rimini e si avvale della relativa struttura.
Le aziende, d'intesa con le RR.SS.AA/R.S.U, ove presenti, in alternativa alla costituzione dei comitati aziendali, potranno avvalersi del Comitato Territoriale di cui al presente Protocollo.
Fermo restando quanto definito nel Protocollo del 24 aprile 2020, che qui s'intende integralmente richiamato, nel merito le Parti richiamano al Capitolo A che segue quanto previsto nel Documento Inali citato in premessa come percorso tecnico da tenere a riferimento nella predisposizione delle misure organizzative, di quelle relative alla prevenzione e protezione, nonché di quelle specifiche per la prevenzione di focolai epidemici. 
Nel contempo richiamano al Capitolo B che segue le specifiche disposizioni da applicarsi alle aziende della distribuzione, concordate da Confcommercio e Filcams Cgil, Fìsascat Cisl e Uiltucs con il Protocollo del 26 marzo u.s. di cui in premessa.
Nel Capitolo C vengono richiamate le disposizioni afferenti le Aziende di Servizi e gli Uffici anche aperti al pubblico.
Nel Capitolo D vengono richiamate le disposizioni afferenti le Aziende che applicano il CCNL dei Pubblici Esercizi.
Nel Capitolo E, infine, vengono richiamate le disposizioni afferenti le aziende che applicano il CCNL del Turismo.
L'azienda potrà integrare quanto previsto ai Capitoli A, B, C, D, E anche in accordo con medico competente, e RSPP ove previsti, e inviarla al Comitato Territoriale affinché ne valuti la conformità alle indicazioni del presente Protocollo e in relazione alle specificità aziendali.
Laddove si riscontrassero difformità e necessità di modifiche/integrazioni il Comitato ne informerà l'azienda, la quale provvedere al relativo aggiornamento e al conseguente reinvio al Comitato.
Sarà cura del Comitato Territoriale, in caso di nuove disposizioni legislative e/o provvedimenti locali che dovessero intervenire sulla disciplina ad oggi vigente in materia di contrasto al contagio da COVID19, promuovere la diffusione e comunicare gli eventuali aggiornamenti.
Le Parti, infine, promuoveranno il presente accordo nelle opportune sedi istituzionali al fine di un coinvolgimento delle stesse nel sistema di valutazione delle procedure adottate dalle aziende e nella definizione di specifiche iniziative a sostegno di imprese e lavoratori.
Per tutto quanto non previsto nel presente Protocollo, ivi comprese le disposizioni di cui ai Capitoli A, B, C, D, E si rinvia ai Protocolli del 14 marzo e del 24 aprile, uu.ss.
Il presente Protocollo decorre dal 18 maggio 2020 e scadrà il 31 dicembre 2020.

Capitolo A
Misure organizzative

Prevedere un'analisi dell'organizzazione del lavoro atta a verificare la capacità di contenere il rischio attraverso - se necessario - rimodulazione degli spazi e postazioni di lavoro, - e dei processi lavorativi.
La eventuale rimodulazione degli spazi di lavoro devono avere come obiettivo il distanziamento sociale, compatibilmente con la natura dei processi lavorativi, prevedendo il riposizionamento delle postazioni di lavoro e/o l'eventuale l'introduzione di barriere separatone. Per gli spazi comuni deve essere prevista una ventilazione continua degli ambienti, prevedendo altresì una turnazione nella fruizione nonché un tempo ridotto di permanenza all'interno degli stessi, naturalmente con adeguato distanziamento.
Nella gestione dell'entrata e dell'uscita dei lavoratori devono essere favoriti orari scaglionati e laddove possibile, prevedere una porta di entrata ed una di uscita dedicate. Devono essere limitati al minimo indispensabile gli spostamenti all'interno dell'azienda. Non sono consentite le riunioni in presenza, favorendo il collegamento a distanza o, se le stesse sono necessarie, possono avvenire garantendo un adeguato distanziamento e riducendo al minimo il numero di partecipanti.
L'accesso di fornitori esterni potrà avvenire secondo modalità, percorsi e tempistiche ben definite dall'azienda; per le attività di carico/scarico si dovrà rispettare il previsto distanziamento.
Al fine anche di ridurre il contatto sociale nell'ambiente di lavoro potranno essere condivise soluzioni organizzative innovative riguardanti sia l'articolazione dell'orario di lavoro sia i processi produttivi.
L'articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all'entrata e all'uscita con flessibilità di orari, secondo le previsioni di agibilità previste dalla contrattazione di primo e di secondo livello.
Tra le misure organizzative già ampiamente utilizzate nella prima fase, si richiamano le diverse forme di lavoro a distanza, ove compatibili, soprattutto per le attività di supporto gestionale/amministrativo e, laddove possibile, anche della vendita. Anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro costituirà un utile e modulabile strumento di prevenzione in molte attività. L'utilizzo di tali forme di lavoro a distanza necessita tuttavia di rafforzare le misure di supporto per la prevenzione dei rischi connessi a questa tipologia di lavoro, in particolare fornendo assistenza nell'uso di apparecchiature e software nonché degli strumenti di videoconferenza, nel rispetto dei tempi di pausa previsti per tali attività in aggiunta, il management dovrà tenere conto della necessità di garantire il supporto ai lavoratori che si sentono in isolamento e a quelli che contestualmente hanno necessità di accudire i figli.

Misure di prevenzione e protezione
Negli ambienti di lavoro devono essere privilegiate misure di prevenzione primaria.
L'informazione e la formazione devono essere adeguate, contestualizzate e, allo stesso tempo, adattate allo specifico ambito lavorativo, in modo da permettere a tutti i lavoratori di comprendere puntualmente ed esattamente le modalità del rischio, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi, tenendo in debito riferimento le principali fonti istituzionali - Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità (ISS), Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC).
Tale approccio è quanto mai indispensabile nell'inserimento e utilizzo delle misure igieniche e di sanificazione degli ambienti; infatti ciascun individuo è chiamato ad applicare le misure di prevenzione raccomandate alfine di limitare la diffusione dell'infezione. Pertanto, in più punti dell'azienda devono essere affissi poster/locandine/brochure informative relative alle suddette misure. L'azienda metterà a disposizione idonei mezzi detergenti per una raccomandata frequente pulizia delle mani.
Per quanto attiene la sanificazione degli ambienti, la pulizia giornaliera dei locali, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni l'Azienda si atterrà a quanto indicato dalla circolare 5443 del 20 febbraio 2020 del Ministero della Salute nella parte riguardante gli ambienti "non sanitari".
Nello specifico, l'utilizzo di mascherine e dispositivi di protezione individuali (DPI) per le vie respiratorie e la formazione specifica al loro corretto utilizzo sono azioni preventive e necessarie per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, mentre la sorveglianza sanitaria e la tutela dei lavoratori fragili sono attività complementari necessarie al completamento delle azioni a tutela dei lavoratori.
Al medico competente, ove previsto, si potrà fare ricorso per l'identificazione dei soggetti suscettibili e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2.

Misure specifiche per la prevenzione dell'attivazione di focolai epidemici
Vanno rafforzate, in azienda, tutte le misure di igiene già richiamate anche ricorrendo alla procedura del controllo della temperatura corporea sui lavoratori, prima dell'accesso al luogo di lavoro, secondo le modalità di cui al citato Protocollo. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5° C, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede (ove presenti), ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. In ogni azienda dovrà essere individuato un referente per la gestione dei casi sospetti. Relativamente alla gestione di un lavoratore che presenta sintomi mentre è al lavoro, ugualmente saranno seguite le procedure previste dal Protocollo 24.04.2020. Pertanto, nel caso in cui in azienda un lavoratore sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale o al referente sopra incaricato e si dovrà procedere al suo isolamento, in base alle disposizioni dell'Autorità sanitaria. Dopo aver proceduto immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti l'azienda, anche attraverso il coinvolgimento del medico competente, collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Nel periodo dell'indagine, l'azienda potrà chiedere ai possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

Capitolo B - Distribuzione
Con specifico riferimento alle aziende della distribuzione sono evidenziate, altresì, le seguenti misure di prevenzione e protezione:
1) tutto il personale che opera all'interno delle attività deve lavarsi frequentemente le mani ed utilizzare disinfettanti messi a disposizione dall'azienda, avendo cura di segnalarne per tempo l'eventuale esaurimento;
2) In particolar modo per supermercati e centri commerciali, potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C;
3) deve essere garantita l'igiene delle superfici utilizzando i prodotti disinfettanti forniti dall'azienda, avendo cura di segnalarne per tempo l'eventuale esaurimento;
4) Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell'aria.
5) evitare i contatti stretti e protratti con persone con sintomi simil influenzali;
6) Prevedere regole di accesso, in base alle caratteristiche dei singoli esercizi, in modo da evitare assembramenti e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti.
7) sarà esposta, all'ingresso e all'interno dei punti vendita, la cartellonistica informativa al fine di rendere edotto il cliente sui comportamenti da tenere in ottemperanza alle misure del Governo e del presente Protocollo.
8) potranno essere emanati annunci vocali all'interno dei punti vendita/incontro con l'utenza;
9) l'azienda fornirà a tutto il personale i guanti monouso, sostituendoli spesso; le lavoratrici ed i lavoratori hanno l'obbligo di utilizzare il dispositivo, avendo cura di segnalarne per tempo l'eventuale esaurimento;
10) è obbligatorio indossare le mascherine nei reparti, in cui non è possibile assicurare la distanza^ di sicurezza e, in particolare, l'azienda dovrà altresì fornire le mascherine a tutti i dipendenti che offrono servizio diretto al cliente e agli addetti alle casse, in ogni caso in conformità con quanto previsto dall'OMS;
11) dovranno essere adottate tutte le misure utili a mantenere e far mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro a tutti (personale e clienti);
12) i clienti devono sempre indossare la mascherina;
13) in caso di vendita dì abbigliamento: fermo restando quanto previsto al precedente punto 9), dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;
14) è necessario utilizzare distanziatori o cartellonistica orizzontale davanti ai banchi serviti ed in prossimità delle casse, avendo cura di verificare il rispetto da parte di tutti della distanza di almeno un metro;
15) la postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi);
16) l'azienda metterà a disposizione all'ingresso dei punti vendita un disinfettante in gel o liquido, con l'invito all'utilizzo da parte di tutti;
17) al fine dì escludere assembramenti, l'azienda contingenta l'ingresso della clientela nel rispetto della distanza di un metro;
18) dovrà essere vietato l'accesso al punto vendita ai clienti con sintomi influenzali;
19) le aziende implementeranno e agevoleranno utilizzo di sistemi di preparazione di spesa e/o prodotti tramite prenotazione degli ordini per via telefonica o online;
20) al personale devono essere date istruzioni su come indossare, portare, togliere e smaltire mascherine e guanti, seguendo le indicazioni del Ministero della Salute:
- prima di indossare la mascherina, lavare le mani con acqua e sapone o con una soluzione alcolica;
- coprire bocca e naso con la mascherina, assicurandosi che aderisca bene al volto;
- evitare di toccare la mascherina mentre la indossi, se la tocchi, lavati le mani; quando diventa umida, sostituiscila con una nuova e non riutilizzarla; infatti, sono maschere mono-uso;
- togliere la mascherina prendendola dall'elastico e non toccare la parte anteriore della mascherina; gettala immediatamente in un sacchetto chiuso e lavati le mani;
- sanificare ed aerare gli ambienti di lavoro;
21) limitare l'accesso ai soli fornitori con i quali è stata condivisa la consegna o l'ordine della merce, evitando in ogni caso l'accesso del personale non necessario. Se possibile gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere all'esterno dei punti vendita;
22) per le attività di carico e scarico deve comunque essere rispettata la distanza di almeno un metro;
23) i visitatori esterni devono rispettare tutte le regole aziendali sopra descritte;
24) quanto previsto nel presente Protocollo si applica a tutti i dipendenti di aziende terze che operano in servizio o in appalto all'interno delle unità produttive, al netto di previsioni ulteriori inerenti alla specifica mansione svolta. L'azienda fornirà quindi alle società terze le dovute indicazioni ed informazioni e si accerterà dell'applicazione;
25) le consegne a domicilio devono essere effettuate con tutti gli accorgimenti atti a non mettere in pericolo il personale in coerenza con quanto previsto nel presente Protocollo e nel Protocollo 24 aprile 2020 (all. 6 DPCM 26 aprile);
26) la merce deve essere assicurata davanti alla porta del cliente, evitando l'ingresso al domicilio;
27) in caso di consegna al domicilio di clienti risultati positivi al coronavirus, la consegna sarà effettuata all'esterno dell'abitazione, concordando preventivamente una modalità di pagamento attraverso bonifico bancario o online;
28) la pulizia e sanificazione delle superfici a contatto con la clientela (es. superfici casse, manici carrelli e cestini) deve essere assicurata in maniera continuativa durante il giorno, con l'utilizzo del materiale di sanificazione fornito dall'azienda;
29) occorre sanificare le cornette dei telefoni, i dispositivi per gli ordini e le tastiere di casse, bilance e pc. In ogni caso è obbligatorio sanificare tali strumenti quando passano da un operatore all'altro;
30) periodicamente occorre sanificare, oltre agli ambienti di lavoro, anche le aree comuni di svago e gli spogliatoi anche prevedendo, qualora sia necessario, di sospendere le attività di produzione, vendita, servizio, mediante l'accesso agli ammortizzatori sociali.
Per quanto concerne il commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti) si rimanda a quanto previsto dalle Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, richiamate nell'art. 1, commi 14-15-16, del D.L. n. 33/2020 e recepite nell'Allegato n. 17 del DPCM del 17 maggio 2020.

Capitolo C - Aziende di Servizi/Uffici anche aperti al pubblico
Con specifico riferimento alle Aziende di Servizi e agli uffici privati, alle attività professionali e ai servizi amministrativi, che prevedono anche accesso del pubblico, sono evidenziate le seguenti misure di prevenzione e protezione.
1) Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione.
2) Potrà essere rilevata la temperatura, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37° C.
3) Promuovere il contatto con i clienti, laddove possibile, tramite modalità di collegamento a distanza e soluzioni innovative tecnologiche.
4) Favorire l'accesso ai clienti solo tramite prenotazione, consentendo la presenza contemporanea di un numero limitato di clienti in base alla capienza del locale (vd. punto successivo).
5) Riorganizzare gli spazi, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e strutturali, per assicurare il mantenimento di almeno 1 metro dì separazione sia tra le singole postazioni di lavoro, sia tra i clienti (ed eventuali accompagnatori) in attesa. Dove questo non può essere garantito dovrà essere utilizzata la mascherina a protezione delle vie aeree.
6) L'area di lavoro, laddove possibile, può essere delimitata da barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
7) Nelle aree di attesa, mettere a disposizione soluzioni idro-alcoliche per l'igiene delle mani dei clienti, con la raccomandazione di procedere ad una frequente igiene delle mani soprattutto dopo il contatto con riviste e materiale informativo.
8) L'attività front office per gli uffici ad alto afflusso di clienti esterni può essere svolta esclusivamente nelle postazioni dedicate e dotate di vetri o pareti di protezione.
9) L'operatore deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima e dopo ogni servizio reso al cliente).
10) Per le riunioni (con utenti interni o esterni) vengono prioritariamente favorite le modalità a distanza; in alternativa, dovrà essere garantito il rispetto del mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro e, in caso sia prevista una durata prolungata, anche l'utilizzo della mascherina.
11) Assicurare una adeguata pulizia delle superfici di lavoro prima di servire un nuovo cliente e una adeguata disinfezione delle attrezzature.
12) Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impiantì di condizionamento, la funzione di ricircolo dell'aria.

Capitolo D - Aziende che applicano il CCNL dei Pubblici Esercizi
Con specifico riferimento ai Pubblici Esercizi sono evidenziate, altresì, le seguenti misure di prevenzione e protezione:
1) tutto il personale che opera all'interno delle attività deve lavarsi frequentemente le mani ed utilizzare disinfettanti messi a disposizione dall'azienda, avendo cura di segnalarne per tempo l'eventuale esaurimento;
2) potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C;
3) deve essere garantita l'igiene delle superfici utilizzando i prodotti disinfettanti forniti dall'azienda, avendo cura di segnalarne per tempo l'eventuale esaurimento;
4) Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell'aria.
5) evitare i contatti stretti e protratti con persone con sintomi simil influenzali;
6) Prevedere regole di accesso, in base alle caratteristiche dei singoli esercizi, in modo da evitare assembramenti e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti.
7) sarà esposta, all'ingresso e all'interno degli esercizi, la cartellonistica informativa al fine di rendere edotto il cliente sui comportamenti da tenere in ottemperanza alle misure del Governo e del presente Protocollo.
8) è obbligatorio indossare le mascherine chirurgiche nei luoghi chiusi aperti al pubblico e, in particolare, l'azienda dovrà altresì fornire le mascherine a tutti i dipendenti che offrono servizio diretto al cliente e agli addetti alle casse, in ogni caso in conformità con quanto previsto dall'OMS;
9) dovranno essere adottate tutte le misure utili a mantenere e far mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro a tutti (personale e clienti);
10) i clienti devono indossare la mascherina quando non sono seduti al tavolo;
11) è necessario utilizzare distanziatori o cartellonistica orizzontale davanti ai banchi serviti ed in prossimità delle casse, avendo cura di verificare il rispetto da parte di tutti della distanza di almeno un metro;
12) la postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi);
13) l'azienda metterà a disposizione in diversi punti dell'esercizio un disinfettante in gel o liquido, con l'invito all'utilizzo da parte di tutti;
14) al fine di escludere assembramenti, l'azienda contingenta l'ingresso della clientela nel rispetto della distanza di un metro;
15) dovrà essere vietato l'accesso all'esercizio ai clienti con sintomi influenzali;
16) al personale devono essere date istruzioni su come indossare, portare, togliere e smaltire mascherine e guanti, seguendo le indicazioni del Ministero della Salute:
- prima di indossare la mascherina, lavare le mani con acqua e sapone o con una soluzione alcolica;
- coprire bocca e naso con la mascherina, assicurandosi che aderisca bene al volto;
- evitare di toccare la mascherina mentre la indossi, se la tocchi, lavati le mani; quando diventa umida, sostituiscila con una nuova e non riutilizzarla; infatti sono maschere mono-uso; 
- togliere la mascherina prendendola dall'elastico e non toccare la parte anteriore della mascherina; gettala immediatamente In un sacchetto chiuso e lavati le mani;
- sanificare ed aerare gli ambienti di lavoro;
17) limitare l'accesso ai soli fornitori con i quali è stata condivisa la consegna o l'ordine della merce, evitando in ogni caso l'accesso del personale non necessario. Se possibile gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere all'esterno dei punti vendita;
18) per le attività di carico e scarico deve comunque essere rispettata la distanza di almeno un metro;
19) i visitatori esterni devono rispettare tutte le regole aziendali sopra descritte;
20) quanto previsto nel presente Protocollo si applica a tutti i dipendenti di aziende terze che operano in servizio o in appalto all'interno delle unità produttive, al netto di previsioni ulteriori inerenti la specifica mansione svolta. L'azienda fornirà quindi alle società terze le dovute indicazioni ed informazioni e si accerterà dell'applicazione;
21) le consegne a domicilio devono essere effettuate con tutti gli accorgimenti atti a non mettere in pericolo il personale in coerenza con quanto previsto nel presente Protocollo e nel Protocollo 24 aprile 2020 (all. 6 DPCM 26 aprile);
22) i prodotti devono essere assicurati davanti alla porta del cliente, evitando l'ingresso al domicilio;
23) in caso di consegna al domicilio di clienti risultati positivi al coronavirus, la consegna sarà effettuata all'esterno dell'abitazione, concordando preventivamente una modalità di pagamento attraverso bonifico bancario o online;
24) la pulizia e sanificazione delle superfici a contatto con la clientela (es. superfici casse, tavoli, sedie, bancone bar, bagni) deve essere assicurata in maniera continuativa durante il giorno, con l'utilizzo del materiale di sanificazione fornito dall'azienda;
25) occorre sanificare le cornette dei telefoni, i dispositivi per gli ordini e le tastiere di casse, bilance e pc. in ogni caso è obbligatorio sanificare tali strumenti quando passano da un operatore all'altro;
26) periodicamente occorre sanificare, oltre agli ambienti di lavoro, anche le aree comuni di svago e gli spogliatoi anche prevedendo, qualora sia necessario, di sospendere le attività di produzione, vendita, servizio, mediante l'accesso agli ammortizzatori sociali.

Capitolo E-Aziende che applicano il CCNL del Turismo
Con specifico riferimento alle aziende del turismo sono evidenziate, altresì, le seguenti misure di prevenzione e protezione:
1) tutto il personale che opera all'interno delle attività deve lavarsi frequentemente le mani ed utilizzare disinfettanti messi a disposizione dall'azienda, avendo cura di segnalarne per tempo l'eventuale esaurimento;
2) l'azienda è tenuta a fornire i DPI ai propri dipendenti a seconda della mansione svolta, così come stabilito dal RSPP;
3) potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5° C;
4) deve essere garantita l'igiene delle superfici utilizzando i prodotti disinfettanti forniti dall'azienda, avendo cura dì segnalarne per tempo l'eventuale esaurimento;
5) Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni ed escludere ove possibile, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell'aria.
6) evitare i contatti stretti e protratti con persone con sintomi simil influenzali;
7) Prevedere regole di accesso, in base alle caratteristiche della struttura, in modo da evitare assembramenti e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti.
8) sarà esposta, all'ingresso e all'interno della struttura, la cartellonistica informativa al fine di rendere edotto il cliente sui comportamenti da tenere in ottemperanza alle misure del Governo e del presente Protocollo.
9) è obbligatorio indossare le mascherine chirurgiche nei luoghi chiusi aperti al pubblico e, in particolare, l'azienda dovrà altresì fornire le mascherine a tutti ì dipendenti che offrono servizio diretto al cliente e agli addetti alla reception, in ogni caso in conformità con quanto previsto dall'OMS;
10) dovranno essere adottate tutte le misure utili a mantenere e far mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro a tutti (personale e clenti);
11) i clienti devono indossare la mascherina quando transitano o sostano negli ambienti comuni;
12) è necessario utilizzare distanziatori o segnaletica a pavimento davanti alla reception ed in prossimità degli ascensori, avendo cura di verificare il rispetto da parte di tutti della distanza di almeno un metro;
13) la postazione della reception può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi);
14) l'azienda metterà a disposizione in diversi punti della struttura un disinfettante in gel o liquido, con l'invito all'utilizzo da parte di tutti;
15) al fine di escludere assembramenti, l'azienda contingenta l'ingresso della clientela nel rispetto della distanza di un metro;
16) dovrà essere vietato l'accesso alla struttura ai clienti con sintomi influenzali; qualora tali sintomi dovessero insorgere durante il perìodo di permanenza all'interno della struttura, è necessario applicare le linee guida emanate dagli organi competenti;
17) al personale devono essere date istruzioni su come indossare, portare, togliere e smaltire mascherine e guanti, seguendo le indicazioni del Ministero della Salute:
- prima di indossare la mascherina, lavare le mani con acqua e sapone o con una soluzione alcolica;
- coprire bocca e naso con la mascherina, assicurandosi che aderisca bene al volto;
- evitare di toccare la mascherina mentre la indossi, se la tocchi, lavati le mani; quando diventa umida, sostituiscila con una nuova e non riutilizzarla; infatti sono maschere mono-uso;
- togliere la mascherina prendendola dall'elastico e non toccare la parte anteriore della mascherina; gettala immediatamente in un sacchetto chiuso e lavati le mani;
- sanificare ed aerare gli ambienti di lavoro;
18) limitare l'accesso ai soli fornitori con i quali è stata condivisa la consegna o l'ordine della merce, evitando in ogni caso l'accesso del personale non necessario. Se possibile gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere all'esterno della struttura;
19) per le attività di carico e scarico deve comunque essere rispettata la distanza di almeno un metro;
20) quanto previsto nel presente Protocollo si applica a tutti i dipendenti di aziende terze che operano in servizio o in appalto all'interno delle unità produttive, al netto di previsioni ulteriori inerenti la specifica mansione svolta. L'azienda fornirà quindi alle società terze le dovute indicazioni ed informazioni e si accerterà dell'applicazione;
21) la pulizia e sanificazione delle superfici a contatto con la clientela (es. reception, tavoli, sedie, bancone bar, bagni comuni) deve essere assicurata in maniera continuativa durante il giorno, con l'utilizzo del materiale di sanificazione fornito dall'azienda, così come indicato dal RSPP;
22) occorre sanificare le cornette dei telefoni, le tastiere di casse e pc. In ogni caso è obbligatorio sanificare tali strumenti quando passano da un operatore all'altro;
23) periodicamente occorre sanificare, oltre agli ambienti di lavoro, anche le aree comuni di svago e gli spogliatoi anche prevedendo, qualora sia necessario, di sospendere l'attività di servizio, mediante l'accesso agli ammortizzatori sociali.

MODULO DI ADESIONE AL COMITATO TERRITORIALE

Procedura aziendale per la regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro e di adesione al Comitato Territoriale costituito presso l'OPP di Rimini.
Il giorno___________________, presso la sede della società_____________________________,
 

sita in via

 

Comune di

 

CAP

 

esercente attività di

 

P.I./C.F

 

matricola INPS

 

Codice ATECO

 


si sono incontrati:
Datore di Lavoro o suo delegato __________________________________________________
RSPP/ASPP __________________________________________________
Medico Competente __________________________________________________
RLS (se presente) __________________________________________________
RSA (se presente) __________________________________________________
L'azienda, nell'impegnarsi all'integrale rispetto delle indicazioni previste dal Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto dal Governo e dalle parti sociali il 24 aprile 2020 e recepito nel DPCM 26 aprile 2020, aderisce all'ACCORDO QUADRO stipulato tra Confcommercio e Filcams, Fisascat, Uiltucs in data ………………….
per l'istituzione dei Comitato Territoriale di ……………….. per il contrasto e il contenimento della diffusione virus Covid 19 negli ambienti di lavoro delle aziende del settore Terziario Distribuzione e Servizi, Pubblici Esercizi e Strutture Ricettive.
Si allega il Protocollo aziendale coerente al presente Protocollo Standard.

Barrare le azioni intraprese, ovvero inserire/allegare la documentazione e le azioni predisposte dal datore di lavoro, addetti e consulenti ad ogni modo individuati dal D.Lgs. 81/08 (RLS, RSPP, Medico Competente).
 

1. Informazione

L'Azienda si impegna a portare a conoscenza dei propri dipendenti, dei lavoratori non dipendenti che accedono in azienda e comunque di tutti i soggetti (lavoratori ed equiparati), attraverso apposite note scritte, tutte le informazioni necessarie alla tutela della salute e della sicurezza delle persone presenti in azienda, nonché contenute nell'Accordo quadro territoriale. L'informativa avrà adeguati contenuti e la seguente articolazione:
 Informazione preventiva - È garantita la conoscenza delle informazioni, per quanto possibile, anche attraverso strumenti informatici, a chiunque debba accedere in azienda.
 Informazione all'entrata - All'entrata vengono affissi avvisi e apposita cartellonistica contenenti principali obblighi e avvertenze nonché le comunicazioni necessarie per l'accesso in Azienda. In generale, tra le informazioni contenute nella nota informativa sono presenti:
□ l'obbligo di rimanere al proprio domicilio e di non entrare in azienda in presenza di febbre (oltre 37.5') o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e autorità sanitaria;
□ la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti ecc) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
□ l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità, compresi i medici di famiglia e le autorità sanitarie, con particolare riferimento alla permanenza domiciliare fiduciaria e alte, quarantena;
□ l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti. In caso di lavoratori non dipendenti dovrà essere consegnata apposita nota informativa contenente le indicazioni di cui sopra.
 Informazione in azienda - Sono collocati, nei luoghi maggiormente frequentati, ed in ogni reparto, depliant informativi che ricordino comportamenti, cautele, condotte in linea con il principio del distanziamento interpersonale; in prossimità o all'interno dei servizi igienici ed in corrispondenza dei punti di erogazione delle soluzioni idroalcoliche sono affisse istruzioni specifiche per la corretta pulizia delle mani.
 

2. Modalità d'ingresso

 Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro, potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risultasse superiore ai 37.5 gradi non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro e verranno adottate specifiche procedure: indicare le persone preposte alla gestione del caso.
 le operazioni di controllo della temperatura e quelle conseguenti sono eseguite nel pieno rispetto della privacy, secondo le modalità indicate nel Protocollo nazionale. 
 

3. Mobilità delle persone dentro i luoghi di lavoro

L'Azienda valuta l'organizzazione aziendale e produttiva, al fine di ridurre il flusso di spostamenti all'interno dei plessi produttivi e garantire il distanziamento sociale (per esempio accessi scaglionati alle zone comuni, diversa organizzazione dei turni, ecc..).
 Uso spazi comuni. Sono identificati gli spazi comuni e sono definite le regole per l'accesso e l'uso di tali spazi al fine di evitare aggregazioni di persone. A titolo esemplificativo si propongono le seguenti soluzioni operative:
 

 

Parcheggi:

 

 

Ingressi:

 

 

Mensa/Refettori/spazi per pause:

 

 

Aree per fumatori:

 

 

Spogliatoi e docce:

 

 

Locali senza finestre (es. archivi, spogliatoi, bagni ecc.):

 


4. Ricambio dell'aria

□ è predisposto un buon ricambio dell'aria in tutti gli ambienti dove sono presenti postazioni di lavoro e personale aprendo con maggiore frequenza le diverse aperture per favorire una riduzione delle concentrazioni degli inquinanti specifici.
 

5. Modalità di accesso dei fornitori esterni

□ Informativa.
□ Sono comunicate ai fornitori le procedure di ingresso indicativamente almeno 24 ore prima dell’accesso anche in modalità informatica. Laddove ciò non fosse possibile, viene effettuata la consegna, prima dell'ingresso in azienda, di una informativa scritta contenente tutte le indicazioni a cui dovranno attenersi i fornitori durante la permanenza nei locali o negli spazi aziendali.
□ Procedura di ingresso ai reparti.
□ Sono definite le procedure per l'accesso diretto dei fornitori di beni o servizi ai locali e negli spazi di interesse (es.: manutenzioni, riparazioni ecc.), al fine di ridurre al minimo possibile la circolazione in aree non interessate all'intervento e la circolazione in uffici e/o reparti non coinvolti.
□ Consegne di pacchi presso la sede aziendale
□ Si prevedono modalità che consentano di ricevere le merci senza contatto con il destinatario e senza la firma di avvenuta consegna (ad esempio stabilendo una modalità/luogo di deposito dei pacchi attrezzato per il ritiro in sicurezza ed espletamento delle pratiche amministrative per via telematica). Ove ciò non sia possibile, è disposto l'utilizzo di mascherine e guanti.
□ Accesso agli uffici
□ Le eventuali relazioni con i fornitori/clienti sono ridotte al minimo, privilegiando modalità informatiche per la trasmissione e lo scambio della documentazione.
 

6. Svolgimento delle operazioni di carico e scarico

 Valutata la propria organizzazione, è disposto dall'azienda l'osservanza di precise procedure e il rigoroso rispetto della distanza di almeno un metro evitando il contatto tra persone.
 

7. Servizi di trasporto organizzati dal datore di lavoro

 Per quanto possibile l'uso dell'auto aziendale deve prevedere la sola presenza del conducente; laddove ciò non sia possibile è necessario rispettare la distanza di almeno 1 metro con il passeggero che deve sedersi sul sedile posteriore destro. Entrambi gli occupanti devono essere fornirti di idonee mascherine o DPI. Nei mezzi commerciali i passeggeri saranno seduti in modo alternato rispetto al conducente al fine di garantire il distanziamento di almeno 1 metro. Passeggeri e conducenti dovranno indossare idonee mascherine o DPI.
 

8. Appalti endoaziendali

 Sono comunicate preventivamente all'appaltatore le informazioni e le procedure da osservare nello svolgimento del lavoro all'interno dei locali aziendali.
 Accesso ai servizi igienici. Per situazioni temporanee, in piccole aziende ove sia
tecnicamente impossibile garantire la presenza di bagni dedicati, l'accesso ai servizi sarà condivìso con il personale dell'impresa appaltatrice, incrementando contestualmente le attività di pulizia che dovranno essere ripetute più volte al giorno in base alla frequenza d'uso degli stessi.
 

Pulizia e sanificazione in azienda

 PULIZIE QUOTIDIANE:
Le pulizie quotidiane degli ambienti/aree riguardano le superfici toccate più di frequente (es. porte, maniglie, finestre, vetri, tavoli, interruttori della luce, servizi igienici, rubinetti, lavandini, scrivanie, sedie, maniglie passeggeri, tasti, tastiere, telecomandi, stampanti). Ferma l'ordinaria pulizia generale, un ruolo fondamentale può essere attribuito al lavoratore, affinché proceda alla corretta pulizia della propria postazione di lavoro al termine del turno di lavoro, secondo procedure definite e utilizzando detergenti messi a disposizione dall'azienda.
 Attrezzature di lavoro condivise. 
Viene evitato, laddove possibile, l'utilizzo promiscuo di attrezzature. È pertanto predisposta una dotazione individuale e strettamente personale almeno delle parti di tali attrezzature che vengono a diretto contatto con le mani o con il viso del lavoratore evitandone l'uso promiscuo (es. cuffie, microfoni, …)
□ SANIFICAZIONE:
Si procederà alla sanificazione nelle ipotesi di:
a) presenza di una persona con COVID19
b) indicazione del medico competente, che può altresì disporre una opportuna periodicità,
con riguardo anche alla tipologia degli spazi.
 

10. Precauzioni igieniche personali

□ È esposto in tutti i locali igienici un depliant contenente le indicazioni inerenti le modalità della pulizia a cui tutto il personale dipendente dovrà attenersi. Nei luoghi distanti dai servizi igienici, sono collocati e mantenuti costantemente riforniti distributori di soluzioni idroalcoliche per la pulizia delle mani raccomandando un frequente uso da parte di tutti gli operatori. In prossimità del distributore è affisso un depliant che descrive le modalità di igienizzazione delle mani. È opportuno informare i lavoratori che il corretto e frequente lavaggio delle mani con acqua e sapone costituisce il metodo migliore per garantire una adeguata igiene.
 

11. Dispositivi di protezione anti-contagio

□ Ove risultasse impossibile garantire la distanza di sicurezza, può essere necessario il ricorso a dispositivi di protezione. Una idonea fornitura di mascherine chirurgiche e di filtranti facciali FFP2 o FFP3 è garantita agli addetti al primo soccorso aziendale in modo che possano indossarle in caso sia richiesto il loro intervento per infortuni o malori, in ogni caso secondo le previsioni del Protocollo Nazionale del 24 aprile 2020 all'art. 6.
 

12. Organizzazione aziendale

□ è stato impostato un piano di turnazione dei dipendenti con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili.
□ è garantita la distanza interpersonale e la riconoscibilità dei gruppi al fine di tutelare le condizioni di salute, evitando la continua circolazione e confusione dei lavoratori nel partecipare a gruppi differenti.
□ utilizzo dello smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il
domicilio o a distanza, compatibilmente con le esigenze organizzative
□ sono state sospese tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate.
 

13. Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione

□ Sono privilegiate le riunioni a distanza e nei casi di estrema urgenza ed indifferibilità, possono essere tenute riunioni in presenza, da contingentare sia nel numero dei partecipanti sia nella durata. In ogni caso, devono essere garantiti il distanziamento interpersonale dì almeno un metro e un'adeguata pulizia/aerazione dei locali e l'uso della mascherina da parte dei partecipanti. Ogni riunione in presenza deve essere espressamente autorizzata dalla Direzione Aziendale. 
 

14. Gestione di una persona sintomatica in azienda

Laddove, nel periodo dì presenza in azienda, insorgano sintomi influenzali, si provvede ad interventi immediati e coordinati, sulla base delle indicazioni del medico competente.
In particolare:
 nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi respiratori quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale, la stessa viene sollecitamente fornita di mascherina e isolata ovvero sistemata in un luogo lontano dagli altri lavoratori. Se non si dispone di locali da adibire specificamente all'isolamento, possono utilizzarsi aree delimitate, chiuse da porte e dotate di aerazione naturale dove il lavoratore può soggiornare il tempo necessario ad organizzare il rientro in sicurezza al domicilio secondo la procedura che preventivamente è stata predisposta. Al domicilio il lavoratore contatta telefonicamente il proprio medico curante e seguirà le sue indicazioni, senza recarsi al Pronto Soccorso. In caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, sono predisposte modalità tali da rispettare le norme di legge concernenti la riservatezza e la dignità del lavoratore;
 in caso di riscontro di un caso accertata COVID-19, mette a disposizione delle Autorità sanitarie, le informazioni utili a favorire l'individuazione degli eventuali «contatti stretti" in collaborazione con il medico competente ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena.
 

15. Sorveglianza sanitaria/medico competente

□ Il Medico Competente contribuisce fattivamente alla definizione delle specifiche procedure per quanto di competenza e, nell'ambito delle attribuzioni previste dal D.lgs 81/08, collabora con RLS e RSPP nella definizione di misure di prevenzione a tutela dei lavoratori con specifica attenzione ai portatori di fragilità ed alle lavoratrici in stato di gravidanza.
Letto confermato e sottoscritto.
 

Datore di Lavoro o suo delegato  __________________________________________
RSPP/ASPP  __________________________________________
Medico Competente  __________________________________________
RLS  __________________________________________
RSA  __________________________________________