Categoria: Normativa regionale
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Regione Calabria
Ordinanza del Presidente della Regione 27 marzo 2021, n. 19
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni conseguenti all’entrata in vigore dell’Ordinanza del Ministro della Salute del 26 marzo 2021.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTI gli articoli 32 e 117 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione Calabria, approvato con Legge Regionale n. 25 del 19 ottobre 2004 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. .833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.190 del 30 luglio 2020, con la quale è stata disposta la proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.248 del 07 ottobre 2020 con la quale è stato prorogato, fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2021 che proroga, fino al 30 aprile 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il Decreto Legge 30 luglio 2020 n. 83, che aveva modificato l’art. 1 comma 1 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, estendendo la possibilità di adottare misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19 a tutto il 15 ottobre 2020, nonché l’art. 3 comma 1 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, fissando l’applicazione delle misure previste a tutto il 15 ottobre 2020;
VISTO il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n.248 del 07 ottobre 2020, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, con il quale sono stati, tra l’altro, prorogati al 31 gennaio 2021 i termini di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 e al decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;
VISTA la legge 12 marzo 2021, n. 29, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.61 del 12 marzo 2021, inerente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021, con il quale sono stati, tra l’altro, prorogati al 30 aprile 2021 i termini di cui all'articolo 1 comma 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74 e sono state fissate dal 16 gennaio 2021 al 5 marzo 2021, ulteriori disposizioni da applicarsi sull’intero territorio nazionale;
VISTI i Decreti Legge
- del 23 febbraio 2020, n.6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 5 marzo 2020, n.13;
- del 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27;
- del 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n.35;
- del 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020 n. 74;
- del 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77;
- del 16 luglio 2020, n.76, convertito, con modificazioni, dalla legge settembre 2020, n. 120;
- del 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;
- del 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;
VISTA la Legge 18 dicembre 2020, n. 176 con cui si è disposto (con l'art. 1, comma 2) che "il decreto- legge 9 novembre 2020, n. 149, il decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154 e il decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, sono abrogati; restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti legge;
VISTI i DDPCM del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, dell’1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell’8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell’11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, dell’1 aprile 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, dell’11 giugno 2020, del 14 luglio 2020, del 7 agosto 2020, del 7 settembre 2020; del 13 ottobre 2020, del 18 ottobre 2020, del 24 ottobre 2020, del 3 novembre 2020, del 3 dicembre 2020, del 14 gennaio 2021;
VISTO Il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 299 del 2 dicembre 2020, abrogato dall’art. 1, comma 2 della legge 29 gennaio 2021, n. 6, riguardante la: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19» e preso atto che ai sensi del medesimo art. 1, comma 2, della legge 29 gennaio 2021, n. 6, «Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158;
VISTO il Decreto-legge 18 dicembre 2020 n.172 “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19” pubblicato nella GU Serie Generale n.313 del 18 dicembre 2020, convertito, con modificazioni, con la Legge 29 gennaio 2021, n. 6, pubblicata nella GU Serie Generale n. 24 del 30 gennaio 2021;
VISTO il Decreto-legge 5 gennaio 2021 n. 1, recante: «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 3 del 5 gennaio 2021, abrogato dall’art. 1, comma 3, della legge 29 gennaio 2021, n. 6, riguardante la «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 2021, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19» e preso atto che, ai sensi del medesimo art. 1, comma 3, della legge 29 gennaio 2021, n. 6, «Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1»;
VISTE tutte le vigenti Ordinanze del Presidente della Regione, emanate ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica per l’emergenza COVID-19 ed in particolare l’Ordinanza n. 4/2021, con la quale erano state approvate disposizioni relative all’entrata in vigore dell’Ordinanza del Ministro della Salute 29 gennaio 2021 e le ulteriori misure di mitigazione nel territorio regionale;
VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione
- n. 14/2021, con la quale si disponevano specifiche misure da attuarsi nei Comuni di Bisignano (CS), Cariati (CS), Samo (RC) e Sorianello (VV) fino a tutto il 31 marzo 2021;
- n. 16/2021, con la quale si disponevano specifiche misure da attuarsi nel Comune di Casali del Manco (CS) fino a tutto il 5 aprile 2021;
- n. 18/2021 con la quale si disponevano specifiche misure da attuarsi nei Comuni di Oppido Mamertina (RC) e Cirò Marina (KR) fino a tutto l’8 aprile 2021;
VISTA la nota circolare a firma del Presidente della Regione Prot. 352436 del 29 ottobre 2020, contenente indicazioni inerenti i provvedimenti regionali per aree valutate ad elevata espansione epidemica;
VISTA l’Ordinanza n. 7/2021 con la quale è stata modificata l’Unità di crisi regionale istituita con ordinanza n. 4/2020, di cui fa parte il Gruppo Operativo formalizzato dai Delegati del Soggetto Attuatore;
VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep.n.631 del 27.02.2020, con il quale il Presidente della Regione Calabria è stato nominato Soggetto Attuatore ai sensi della OCDPC n. 630/2020;
VISTA l’Ordinanza n. 50/2020 con la quale sono stati nominati i delegati del Soggetto Attuatore già confermati senza soluzione di continuità;
VISTI i Decreto-legge 12 febbraio 2021 n. 12 e 23 febbraio 2021 n. 15, abrogati rispettivamente dall’art. 1 commi 1 e 2, della legge 12 marzo 2021, n. 29, fermo restando che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi Decreto-legge;
VISTO il DPCM 2 marzo 2021, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»” pubblicato nella GU Serie Generale n. 52 del 2 marzo 2021 - Suppl. Ordinario n. 17 - le cui disposizioni si applicano dalla data del 6 marzo 2021, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021 e sono efficaci fino al 6 aprile 2021;
VISTE in particolare le misure di contenimento del contagio che si applicano in zona rossa, di cui al capo V del DPCM 2 marzo 2021;
TENUTO CONTO di quanto previsto dal Decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 recante “misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 13 marzo 2021;
ALLA LUCE dell’Ordinanza del Ministro della Salute 26 marzo 2021, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Calabria, Toscana e Valle d'Aosta” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale serie generale n.75 del 27 marzo 2021;
CONSIDERATO che
- dal report di monitoraggio settimanale n. 45 del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità, è emerso che la Regione Calabria presenta un'incidenza superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e si colloca ad un livello di rischio moderato ad alta probabilità di progressione;
- i dati regionali correnti confermano un trend verso la soglia di rischio elevato, con costante crescita del numero assoluto dei casi confermati, rispetto alla settimana precedente, con aumento anche del tasso di positività superiore alla media nazionale, unitamente all’incremento del numero di posti letto occupati in Area Medica e Terapia Intensiva;
- è stata pertanto rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, commi 16-quater e 16-septies, del Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 (legge 14 luglio 2020 n. 74) ai fini dell'applicazione delle misure di cui al Capo V del DPCM 2 marzo 2021;
- l’art. 1 comma 1 dell’Ordinanza del Ministro della Salute 26 marzo 2021, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-CoV-2/COVID-19, fermo restando quanto previsto dal DPCM 2 marzo 2021 e fatte salve le eventuali misure più restrittive già adottate, dispone che alla Regione Calabria, si applicano le misure di cui al Capo V del citato DPCM 2 marzo 2021;
- l’art. 1 comma 2 dell’Ordinanza del Ministro della Salute 26 marzo 2021 dispone l’efficacia delle misure di cui al comma 1, dal 29 marzo al 6 aprile 2021;
CONSIDERATO inoltre che
- le misure previste nelle Ordinanze 14/2021 e 16/2021 alla scadenza fissata dai rispettivi provvedimenti, debbano essere assorbite, senza soluzione di continuità, da quanto previsto nel presente provvedimento fino a tutto il 6 aprile 2021;
- le misure previste nell’ Ordinanza 18/2021, in combinato disposto con quelle previste dalla presente Ordinanza, rimangono efficaci fino alla data prevista dell’8 aprile 2021;
- la situazione epidemiologia regionale, unitamente all’alta trasmissibilità del contagio dovuto alla diffusione delle varianti virali, impongono la necessità di limitare al massimo la movimentazione di persone sul territorio calabrese, con particolare riferimento ai potenziali ingressi delle persone fisiche provenienti da altre regioni, per recarsi verso le cosiddette “seconde case”, determinando un incremento della densità abitativa soprattutto nelle zone turistiche;
DATO ATTO che le misure di cui al Capo V del DPCM 2 marzo 2021 prevedono fino al 6 aprile 2021, tra l’altro:
- il divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona rossa nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute; è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
- la sospensione in presenza delle attività dei servizi educativi dell’infanzia, scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, che si svolgono esclusivamente con modalità a distanza, fatto salvo quanto previsto all’art. 43 del DPCM 2 marzo 2021;
- la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità e la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), restando consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio;
- la sospensione delle attività inerenti servizi alla persona ad eccezione di quelle in allegato 24 al DPCM;
DATO ATTO inoltre che ai sensi del Decreto-legge n. 30/2021, nei soli giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, è consentito in ambito regionale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00 e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi;
RIBADITO che
- è necessaria la piena collaborazione dei cittadini tutti nel rispetto delle misure fissate dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti, al fine di consentire l’abbassamento della curva dei contagi e la rapida inversione del trend epidemiologico;
- i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza. Il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.
- gli esercizi commerciali la cui attività è consentita garantiscono che all’interno dei locali non si creino situazioni di sovraffollamento;
RITENUTO NECESSARIO in considerazione di quanto sopra esposto, ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 e ferme restando le misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, ai sensi dell'art. 1, comma 16-ter, del Decreto- Legge 16 maggio 2020, n. 33 (legge di conversione 14 luglio 2020 n. 74) disporre che:
- dal 29 marzo 2021 e fino a tutto il 6 aprile 2021, sull’intero territorio regionale, si applichino le misure di cui al Capo V del DPCM 2 marzo 2021, in ottemperanza all’Ordinanza del Ministro della Salute del 26 marzo 2021;
- nei Comuni di cui alle Ordinanze del Presidente della Regione Calabria n. 14/2021 e n. 16/2021 alla scadenza fissata dai rispettivi provvedimenti, le misure applicabili siano assorbite, senza soluzione di continuità, da quanto previsto nel presente provvedimento fino a tutto il 6 aprile 2021;
- nei Comuni di cui all’Ordinanze del Presidente della Regione Calabria n. 18/2021, in combinato disposto con quanto previsto dalla presente Ordinanza, le misure previste rimangono efficaci fino alla data dell’8 aprile 2021;
- sia fatto divieto, dal 29 marzo 2021 al 6 aprile 2021, alle persone fisiche non residenti nella Regione Calabria, di fare ingresso nel territorio regionale per raggiungere le seconde case, salvo che per comprovati motivi di necessità o urgenza;
- i datori di lavoro pubblici limitino la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza. Il personale non in presenza presti la propria attività lavorativa in modalità agile;
PRECISATO CHE le misure di cui sopra siano automaticamente adeguate a quanto previsto per i territori identificati come “zona rossa”, nei provvedimenti governativi di successiva emanazione;
RICHIAMATI:
a) la circolare del Ministero della Salute n. 18584-29/05/2020-DGPRE “Ricerca e gestione dei contatti di casi COVID-19 (Contact tracing) ed App Immuni”;
b) il Rapporto ISS COVID-19 n. 53/2020 - “Guida per la ricerca e gestione dei contatti (contact tracing) dei casi di COVID-19 - Versione del 25 giugno 2020”;
c) il Rapporto ISS COVID-19 n. 1/2020 “Indicazioni ad interim per l’effettuazione dell’isolamento e della assistenza sanitaria domiciliare nell’attuale contesto COVID-19 - Versione del 24 luglio 2020”
d) la Circolare del Ministero della Salute n. 24970 del 30/11/2020 recante “Gestione domiciliare dei pazienti con infezione da SARS-CoV-2”;
e) la Circolare del Ministero della Salute n. 0035324-30/10/2020-DGPRE recante “Test di laboratorio per SARS-CoV-2 e loro uso in sanità pubblica”; per la loro puntuale applicazione, anche alla luce della Circolare del Ministero della Salute n. 0032850- 12/10/2020-DGPRE-DGPRE-P avente ad oggetto “COVID-19: indicazioni per la durata ed il termine dell’isolamento e della quarantena” come recepita sul territorio regionale con Ordinanza n. 73 del 15 ottobre 2020;
f) la Circolare del Ministero della Salute n. 000705-08/01/2021-DGPRE-DGPRE-P recante
“Aggiornamento della definizione di caso COVID-19 e strategie di testing”;
g) la circolare del Ministero della Salute n. 3787 del 31 gennaio 2021, avente ad oggetto: “Aggiornamento sulla diffusione a livello globale delle nuove varianti SARSCoV-2, valutazione del rischio e misure di controllo”;
VISTA la Legge 14 luglio 2020 n. 74 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il D.Lgs. n. 1/2018;
PRESO ATTO che con la circolare del Ministero della Salute n. 0010154-15/03/2021-DGPRE-DGPRE- P, è stato trasmesso il Rapporto ISS COVID-19 n. 4/2021 recante “Indicazioni ad interim sulle misure di prevenzione e controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in tema di varianti e vaccinazione anti-COVID- 19”;
VISTE -la Circolare del Ministero dell’Interno n. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ del 6 marzo 2021, avente ad oggetto “Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021. Ulteriori disposizioni di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID19”;
-la Circolare del Ministero dell’Interno n. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ del 16 marzo 2021 “Decreto- legge 13 marzo 2021, n. 30 recante “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”;
VISTA la legge 22 maggio 2020, n. 35 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GURI n.132 del 23 maggio 2020);
VISTA la Legge 14 luglio 2020 n. 74 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 26 marzo 2021, in combinato disposto con il DPCM 2 marzo 2021 e con il Decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30;
VISTO l’art. 117 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
DATO ATTO che sussistono le condizioni e i presupposti di cui all’art.32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 per l’adozione di Ordinanza in materia di igiene e sanità pubblica;
RITENUTO, altresì, necessario conformare le misure limitative di prerogative costituzionali al rischio effettivamente presente nel territorio regionale, in virtù dei principi di proporzionalità e adeguatezza, espressamente richiamati dall’art. 1, co. 2, del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 convertito con la legge 22 maggio 2020, n. 35 sopra richiamata;
 

ORDINA

per i motivi di ordine sanitario rappresentati in premessa, ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, ferme restando le misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, ai sensi dell'art. 1, comma 16-ter, del Decreto- Legge 16 maggio 2020, n. 33 (legge 14 luglio 2020 n. 74):
1. Dal 29 marzo 2021 e fino a tutto il 6 aprile 2021, sull’intero territorio regionale, si applicano le misure di cui al Capo V del DPCM 2 marzo 2021, in ottemperanza all’Ordinanza del Ministro della Salute del 26 marzo 2021.
2. Nei Comuni di cui alle Ordinanze del Presidente della Regione Calabria n. 14/2021 e n. 16/2021 alla scadenza fissata dai rispettivi provvedimenti, le misure applicabili sono assorbite, senza soluzione di continuità, da quanto previsto nel presente provvedimento fino a tutto il 6 aprile 2021.
3. Nei Comuni di cui all’Ordinanze del Presidente della Regione Calabria n. 18/2021, in combinato disposto con quanto previsto dalla presente Ordinanza, le misure previste rimangono efficaci fino alla data dell’8 aprile 2021.
4. È fatto divieto, dal 29 marzo 2021 al 6 aprile 2021, alle persone fisiche non residenti nella Regione Calabria, di fare ingresso nel territorio regionale per raggiungere le seconde case, salvo che per comprovati motivi di necessità o urgenza.
5. Ai sensi dell’art. 48 del DPCM 2 marzo 2021 i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza. Il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.
6. Si dà atto che le misure di cui al Capo V del DPCM 2 marzo 2021 prevedono fino al 6 aprile 2021, tra l’altro:
- il divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona rossa nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute; è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
- la sospensione in presenza delle attività dei servizi educativi dell’infanzia, scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, che si svolgono esclusivamente con modalità a distanza, fatto salvo quanto previsto all’art. 43 del DPCM 2 marzo 2021;
- la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità e la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), restando consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio;
- la sospensione delle attività inerenti servizi alla persona ad eccezione di quelle in allegato 24 al DPCM.
7. Si dà atto altresì che ai sensi del Decreto-legge n. 30/2021, nei soli giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, è consentito in ambito regionale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00 e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.
8. Si raccomanda a tutti i cittadini di limitare al massimo le occasioni di contatto con persone al di fuori del proprio nucleo abitativo, che non siano strettamente necessarie e di rimanere a casa il più possibile. Si ricorda che è obbligatorio adottare comportamenti individuali rigorosi e rispettare le misure igienico-sanitarie predisposte relative a distanziamento e uso corretto delle mascherine. Si ribadisce la necessità di rispettare le misure raccomandate. Gli esercizi commerciali la cui attività è consentita, garantiscono che all’interno dei locali non si creino situazioni di sovraffollamento. Si raccomanda ai datori di lavoro privati, ove possibile, di limitare la presenza dei dipendenti nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indispensabili e che richiedano necessariamente tale presenza, utilizzando per il restante personale la modalità di lavoro agile, compatibilmente con le modalità organizzative adottate.
9. Si dispone che le misure di cui sopra siano automaticamente adeguate a quanto previsto per i territori identificati come “zona rossa”, nei provvedimenti governativi di successiva emanazione.
10. Si dà atto che resta in capo alle Autorità Competenti, attraverso i propri Organi di controllo, anche in coordinamento, la verifica del rispetto delle disposizioni previste nella presente Ordinanza e delle altre misure di prevenzione e contenimento del contagio vigenti, anche applicando le sanzioni da € 400,00 a € 1000,00, in conformità a quanto previsto ai sensi della legge 22 maggio 2020, n. 35 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, come ribadito dalla Circolare del Ministero dell’Interno n. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ datata 7 dicembre 2020. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.
Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone risultate positive al virus e sottoposte alle misure della quarantena o dell’isolamento, applicate dal Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale, è punita ai sensi dell'articolo 260 del R.D. 27 luglio 1934, n.1265, Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito con la legge 22 maggio 2020, n. 35. 10. Per l’accertamento delle violazioni ed il pagamento in misura ridotta si applica l’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020 sopra richiamato. Per l’applicazione delle sanzioni di competenza della Regione, quale Autorità Competente all’irrogazione e a ricevere il rapporto, si applica quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 281/2007, con riferimento alla Legge 689/81 e ss.mm.ii.
Rimangono efficaci le altre disposizioni regionali vigenti, non modificate e non in contrasto con quanto previsto nella presente Ordinanza, che potrà essere oggetto di aggiornamento e rimodulazione qualora la situazione epidemiologica locale dovesse richiederlo.
La presente Ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Commissario ad Acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Calabria, ai Prefetti delle province calabresi, alle Aziende Sanitarie Provinciali e Ospedaliere della Calabria, all’ANCI, all’UPI.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.
 

Il Presidente f.f.
Spirlì

 

Regione Calabria
Delegato del soggetto attuatore
(Ordinanza n. 50 dell’11 giugno 2020)
Prot. n. 142807 del 28 marzo 2021
Oggetto: Precisazioni Ordinanza n. 19 del 27 marzo 2021 in materia di asporto.
 

Si fa riferimento all’Ordinanza n. 19 del 27 marzo 2021 concernente “Disposizioni conseguenti all’entrata in vigore dell’Ordinanza del Ministro della Salute del 26 marzo 2021.” e, si precisa quanto segue: la predetta Ordinanza richiama tutte le disposizioni del Titolo V del D.P.C.M. del 02.03.2021 e conseguentemente anche l'art. 46, comma 2 il quale prevede espressamente: " Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività' di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18,00."
Pertanto, così come richiamato nell'ordinanza in oggetto rimane consentita, con le limitazioni orarie della norma citata, l'attività dei servizi di ristorazione sia da asporto che a domicilio.