Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Ordinanza contingibile e urgente 27 marzo 2021, n. 8/2021/PC
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di Trasporto Pubblico. Ulteriori disposizioni.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 14 gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato, fino al 30 aprile 2021, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante “Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione Civile n. 572 del 22 febbraio 2020 con il quale il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è stato nominato soggetto attuatore ai sensi dell’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del capo del Dipartimento di Protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020», ed in particolare l’articolo 1, comma 2, lettera a), che nel modificare l’articolo 1, comma 16, del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, riconosce alle Regioni la facoltà di introdurre misure “restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi dell’articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d’intesa con il Ministro della salute, anche ampliative”;
Visto il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;
Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito con modificazioni con la legge di conversione 12 marzo 2021, n. 29, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”;
Visto il decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19);
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19);
Visto il decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti) e in particolare l’art. 9 in materia di funzioni amministrative in materia di trasporti;
Vista la legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità);
Vista la legge regionale 5 agosto 1996, n. 27 (Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici automobilistici non di linea);
Vista la legge regionale 18 agosto 2005, n. 22 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente nella regione Friuli Venezia Giulia;
Richiamate le proprie Ordinanze contingibili ed urgenti contenenti misure in materia di trasporto pubblico locale e regionale:
- n. 2/PC del 13 marzo 2020;
- n. 5/PC del 25 marzo 2020;
- n. 6/PC del 3 aprile 2020;
- n. 9/PC dell’11 aprile 2020;
- n. 10/PC dell’11 aprile 2020;
- n. 13/PC del 03 maggio 2020;
- n. 15/PC del 17 maggio 2020;
- n. 18/PC del 19 giugno 2020;
- n. 19/PC del 26 giugno 2020;
- n. 21/PC del 15 luglio 2020;
- n. 23/PC del 31 luglio 2020;
- n. 26/PC del 31 luglio 2020;
- n. 28/PC del 09 settembre 2020;
- n. 40/PC del 08 novembre 2020;
Visti il DPCM 02 marzo 2021, in vigore dal 6 marzo 2021 e fino al 06 aprile 2021recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID- 19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»” e del decreto-legge 23 febbraio 2021 n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Atteso inoltre che il predetto DPCM 02 marzo 2021 dispone, al capo V (Misure di contenimento che si applicano in zona rossa) all’articolo 40 (Misure relative agli spostamenti in zona rossa), che:
1. È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona rossa nonché' all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
2. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita.
3. Il transito sui territori in zona rossa è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto.
Richiamate le altre disposizioni del predetto DPCM 02 marzo 2021 ed in particolare gli artt. 19 (Impianti nei comprensori sciistici), 49 e 50 in materia di limitazioni agli spostamenti da e per l’estero e degli obblighi di dichiarazione in occasione dell’ingresso nel territorio nazionale dall’estero;
Preso atto dei contenuti degli allegati 14, 15 e 16 del DPCM 02 marzo 2021;
Richiamata la propria Ordinanza contingibile ed urgente n. 6/2021/PC dd. 06 marzo 2021 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 in materia di trasporto pubblico locale. Ulteriori disposizioni”;
Visto il Decreto Legge 13 marzo 2021, n. 30 ed in particolare le disposizioni di cui all’articolo 1 (Ulteriori misure per contenere e contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19);
Atteso che, con propria Ordinanza n. 7/2021/PC dd. 20.03.2021, preso atto dell’ordinanza del Ministro della Salute del 12 marzo 2021, rilevato il permanere del territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia all’interno della “Zona Rossa” e in considerazione del protrarsi delle misure restrittive della mobilità delle persone e della didattica a distanza, si è disposto di prorogare a tutto il 28 marzo 2021 compreso l’efficacia dell’ordinanza n. 6/2021/PC dd. 06/03/2021, comprese le misure relative all’articolazione dei servizi di trasporto pubblico locale.
Vista l’ordinanza del Ministro della Salute del 26 marzo 2021 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 27 marzo 2021, con la quale viene rinnovata l’ordinanza del 12 marzo 2021 al territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia fino al 6 aprile 2021;
Rilevato il permanere del territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia all’interno della “Zona Rossa”;
Ritenuto per quanto sopra, in considerazione del protrarsi delle misure restrittive della mobilità delle persone e della didattica a distanza, di procedere ad una ulteriore proroga dell’efficacia dell’ordinanza n. 6/2021/PC dd. 06/03/2021, comprese le misure relative all’articolazione dei servizi di trasporto pubblico locale, fino a tutto il 6 aprile 2021 compreso;
Sentito nel merito il Commissario di Governo del Friuli Venezia Giulia;
Ritenuto pertanto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;
 

ORDINA

1. In considerazione del protrarsi delle misure restrittive della mobilità delle persone e della didattica a distanza, di prorogare ulteriormente, a tutto il 6 aprile 2021 compreso, l’efficacia dell’ordinanza n. 6/2021/PC dd. 06/03/2021, comprese le misure relative all’articolazione dei servizi di trasporto pubblico locale.
La violazione delle disposizioni di cui alla presente ordinanza comporta l’applicazione di quanto previsto dall’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, cosi come specificato dal decreto legge 16 maggio 2020 n. 33.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Protezione Civile e della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.
La presente ordinanza viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e ai Prefetti ed ai Sindaci dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Trieste - Palmanova, 27 marzo 2021.
 

IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Dott. Massimiliano Fedriga