Regione Puglia
Legge regionale 19 giugno 2018, n. 27
Disposizioni per l’esecuzione degli obblighi di vaccinazione degli operatori sanitari
B.U.R. 21 giugno 2018, n. 82 suppl.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1
Obbligo vaccinale

1. La Regione Puglia, al fine di prevenire e controllare la trasmissione delle infezioni occupazionali e degli agenti infettivi ai pazienti, ai loro familiari, agli altri operatori e alla collettività, individua con la deliberazione di cui all’articolo 4, i reparti dove consentire l’accesso ai soli operatori che si siano attenuti alle indicazioni del Piano nazionale di prevenzione vaccinale vigente per i soggetti a rischio per esposizione professionale.
2. In particolari condizioni epidemiologiche o ambientali, le direzioni sanitarie ospedaliere o territoriali, sentito il medico competente, valutano l’opportunità di prescrivere vaccinazioni normalmente non raccomandate per la generalità degli operatori.
 

Art. 2
Esenzioni

1. La disposizione di cui all’articolo 1 non si applica nei casi di accertato pericolo concreto per la salute dell’operatore sanitario in relazione a specificità cliniche. L’attestato di esonero dall’obbligo di vaccinazione, per accertati motivi di ordine medico, è rilasciato dal medico convenzionato con il Servizio sanitario regionale.
 

Art. 3
Procedimento

1. Gli operatori sanitari, presentano al direttore sanitario della struttura in cui prestano servizio una dichiarazione, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovante la propria situazione vaccinale.
2. Il direttore della struttura sanitaria, accertata l’omessa presentazione di apposita certificazione attestante l’adempimento agli obblighi vaccinali e/o dell’eventuale indagine sierologica attestante lo stato d’immunità dell’operatore sanitario, informa tempestivamente la direzione generale dell’azienda sanitaria locale di appartenenza per le opportune verifiche e l’assunzione dei provvedimenti previsti dalla presente legge e da ogni normativa nazionale e contrattuale vigente.
 

Art. 4
Riserva di atto amministrativo

1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con apposito provvedimento deliberativo, provvede a dettagliare le modalità d’attuazione delle disposizioni ivi previste e adotta decisioni dirette a promuovere le vaccinazioni.
 

Art. 5
Sanzioni

1. Il mancato adempimento alle prescrizioni di cui all’articolo 1, comma 1 e all’articolo 3, comporta a carico del responsabile l’irrogazione di una sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 5 mila, per ciascuna violazione, irrogata dall’autorità sanitaria locale.
La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 19 giugno 2018

MICHELE EMILIANO