Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. Lav., 31 marzo 2021, n. 8956 - Natura professionale del carcinoma al rene. Erogazione delle prestazioni


 

Presidente: BERRINO UMBERTO Relatore: CALAFIORE DANIELA
Data pubblicazione: 31/03/2021
 

 

Rilevato che



La Corte d'appello di Bologna con sentenza n. 1359/2014 ha accolto l'impugnazione proposta da B.R. nei confronti dell'INAIL avverso la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda dello stesso volta al riconoscimento della natura professionale del carcinoma al rene di cui aveva sofferto a causa dell'esposizione all'amianto e di altre malattie ed alla condanna dell'Istituto alla erogazione delle prestazioni previste;
la Corte territoriale, aderendo alle conclusioni della disposta c.t.u. medico legale, ha condannato l'Inail a corrispondere al B.R. le prestazioni per malattia professionale commisurate ad una inabilità temporanea totale di 30 giorni, ad una inabilità temporanea parziale di 30 giorni ed a una inabilità temporanea parziale al 25% di ulteriori 30 giorni, nonché ad una invalidità permanente del 16% con decorrenza dal primo febbraio 2004 oltre interessi legali sui ratei maturati con decorrenza dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa;
avverso tale sentenza, ricorre l'INAIL sulla base di un unico motivo;
resiste B.R. con controricorso e successiva memoria con i quali ha aderito alla censura formulata dal ricorrente ed ha chiesto che la sentenza venga cassata solo in parte qua;
 

Rilevato che

con l'unico motivo di ricorso si denuncia la violazione e o falsa applicazione dell'art. 66 e dell'art. 68 t.u. n. 1124 del 1965 in quanto la Corte d'appello ha condannato l'INAIL a corrispondere, tra l'altro, l'indennità per inabilità temporanea parziale conseguente alla malattia professionale denunciata senza considerare che tale prestazione non è prevista dagli artt. 66 e 68 t.u. n. 1124 del 1965, né dall'art. 13 d.lgs, n. 38 del 2000;
il motivo è fondato in continuità con l'orientamento già espresso da questa Corte di legittimità ( Cassazione civile, sez. lav. , 14/05/2009, n. 11250);
si è in tale occasione precisato che, il D.P.R. n. 1124 del 1965, agli artt. 66 e 68, prevede la corresponsione di una indennità giornaliera soltanto per il caso di inabilità temporanea assoluta "che impedisca totalmente e di fatto all'infortunato di attendere al lavoro", nulla prevedendo per il caso l'inabilità temporanea parziale;
anche il D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, per il caso di danno biologico, ha innovato l'art. 66, comma 1, sopra citato esclusivamente con riguardo alle prestazioni economiche connesse alla inabilità permanente, parziale o assoluta, ma nessuna modifica ha apportato alle norme che regolano l'indennità per inabilità temporanea assoluta;
la giurisprudenza di questa Corte è nel senso di riconoscere all'infortunato, oltre alla rendita per inabilità permanente solo l'indennità per inabilità temporanea assoluta, diretta ad assicurare al lavoratore mezzi di sostentamento finchè dura l'inabilità che impedisce totalmente e di fatto all'infortunato di rendere le sue prestazioni lavorative (vedi Cass. n. 946/1990, n. 11145/2004, n. 1380/2005);
di conseguenza la sentenza impugnata deve essere cassata, senza rinvio, in punto di condanna dell'INAIL alla corresponsione dell'indennità temporanea parziale, ferma restando la definitività degli ulteriori capi della sentenza non fatti oggetto di impugnazione;
che, quanto al regolamento delle spese, in considerazione dell'esito finale della causa sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione, mentre quelle di primo grado e d'appello vanno liquidate nella misura indicata in dispositivo secondo il principio della soccombenza.
 

P.Q.M.
 


La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata in punto di condanna alla corresponsione di una indennità giornaliera per il periodo di inabilità temporanea parziale; condanna l'Inail al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, che liquida in euro 2600,00 per compensi oltre accessori di legge, ed a quelle di secondo grado che liquida in Euro 2800,00 per compensi oltre accessori di legge, compensa le spese del giudizio di cassazione.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, li 8 ottobre 2020.