INAIL
DIREZIONE CENTRALE
RISORSE UMANE
Ufficio pianificazione, norme e relazioni sindacali

 

Alle Strutture centrali e territoriali

 

Oggetto:

 - decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41 recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19" (cd Decreto Sostegni);
- somministrazione vaccino e postumi;
- chiarimenti in ordine alle assenze per malattia da Covid-19.


Decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41
L'articolo 15 del decreto in oggetto modifica ulteriormente la disposizione riguardante la tutela dei lavoratori fragili prevista dall'art. 26 del decreto-legge n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020.
L'articolo riformulato prevede, al comma 1, che fino al 30 giugno 2021, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile, per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, co 3, legge n. 104/1992, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente. I periodi di assenza dal servizio non sono computabili ai fini del periodo di comporto.
Inoltre, al comma 3, l'articolo in esame fissa l'applicabilità della suddetta disciplina a decorrere dal 1 marzo 2021.
Pertanto, per effetto della suddetta modifica, la tutela dei lavoratori fragili viene estesa fino al 30 giugno 2021, l'assenza in questione non è computata ai fini del comporto e, a decorrere dal 1 marzo 2021, al fine di giustificare la stessa si rende necessario utilizzare il giustificativo 043 "assenza per gravi patologie".
Si sottolinea che i suddetti lavoratori potranno fruire dell'assenza in parola laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Somministrazione vaccino e postumi
L'art.31, comma 5, del decreto in esame, con specifico riferimento al personale delle istituzioni scolastiche, prevede che l'assenza per la somministrazione del vaccino" è giustificata e non determina alcuna decurtazione del trattamento economico, né fondamentale né accessorio".
In analogia a quanto sopra, per il personale dell'istituto la giornata di inoculazione del vaccino è giustificata e, a tal fine, potrà essere utilizzata la causale 038 "assenza per servizio".
Sull'argomento si evidenzia che il Dipartimento per la Funzione Pubblica ha precisato che le eventuali assenze per postumi da vaccino anti-Covid sono soggette alla decurtazione stipendiale di cui all'art. 71, comma 1, della legge 133/2008 e, pertanto, andranno gestite come malattia ordinaria¹.

Assenza per malattia da COVID-19
A seguito di alcune richieste di chiarimenti si forniscono ulteriori precisazioni² relativamente all'applicazione dell'art. 87 decreto-legge n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020.
Ai sensi del citato articolo 87, il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero e non è computabile ai fini del periodo di comporto.
Pertanto, al fine di giustificare la predetta assenza si rende necessario utilizzare il giustificativo 043 "assenza per gravi patologie".
Le Strutture in indirizzo, laddove abbiano utilizzato la causale 501 (ricovero ospedaliero) per giustificare le assenze in argomento, dovranno provvedere alla sostituzione in procedura della predetta causale con il citato giustificativo 043.
Con l'occasione si rammenta che con DM 19 ottobre 2020 è stato chiarito che nei casi di quarantena con sorveglianza attiva o di isolamento domiciliare fiduciario, il lavoratore che non si trovi comunque nella condizione di malattia certificata, svolge la propria attività in modalità agile. Pertanto, laddove il dipendente non produca una certificazione in cui risulti attestato lo stato di malattia da Covid svolgerà la propria attività lavorativa da remoto.

La presente nota viene portata a conoscenza di tutto il personale tramite la procedura "Pubblicazione atti" ai sensi della circolare n.80/2008.
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¹ In tal senso si veda il parere pubblicato sul sito della Funzione pubblica “Postumi da vaccino anti-Covid, la precisazione del Diaprtimento della funzione pubblica”
² Vedi nota Dcru 23 settembre 2020, prot. n. 12386