Categoria: Normativa regionale
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Regione Piemonte
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 1° aprile 2021, n. 45
Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni per il periodo pasquale.
B.U.R. 1° aprile 2021, n. 13 suppl. n. 4

IL PRESIDENTE

VISTO gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;
VISTO l’articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea;
VISTI:
• la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta Regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla Regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
• il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 50, che recita “Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;
• il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, come convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”. in particolare l'art. 3 che recita: “Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale”;
• il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, come convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;
• il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”, come convertito dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;
• il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale” come convertito dalla legge 27 novembre 2020, n. 159;
• il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021” come convertito dalla legge 12 marzo 2021, n. 61;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 26 del 23 febbraio 2021, “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica. Segnalazioni dovute da chi fa rientro dall’estero sul territorio della Regione Piemonte”;
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»”;
• il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 37 del 14 marzo 2021, “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica”;
• l’ordinanza del Ministro della Salute del 26 marzo 2021, “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto, Puglia, Marche e nella Provincia autonoma di Trento”;
DATO ATTO che la Regione Piemonte ha attivato tre livelli di monitoraggio al fine di verificare quotidianamente l’evoluzione del contagio su tutto il territorio piemontese ed in particolare:
• monitoraggio nazionale a cura dell’Unità di crisi regionale in interfaccia diretta con il Ministero della salute come da decreto del 30 aprile 2020;
• monitoraggio regionale condotto sotto la supervisione del prof. Paolo Vineis;
• monitoraggio istituzionale di cui alla D.G.R. n. 1-1314 del 4 maggio 2020 “Costituzione del Gruppo regionale di monitoraggio Fase 2” finalizzato ad acquisire le informazioni legate agli effetti dell’attenuazione delle misure di lockdown;
DATO ATTO che in data 15 maggio 2020 la Giunta della Regione Piemonte ha disposto con D.G.R. n. 31-1381 l’adozione di un sistema di gestione relativo alla Fase 2 dell’epidemia COVID- 19 per il tracciamento attivo dei contatti;
RILEVATO che, in data 1 aprile 2021, il Gruppo di monitoraggio, nella persona della d.ssa Pasqualini, ha relazionato alla Giunta regionale in merito a criticità o allerta riferibili a tutto il territorio piemontese e che, anche alla luce del “Monitoraggio Fase 2 Report 46” riferito alla settimana 22 - 28 marzo del Ministero della Salute e dell’istituto Superiore di Sanità, indicando, in particolare, che:
1. i dati di analisi degli indicatori del Report 46 Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020) relativi alla settimana 22 - 28 marzo 2021 descrivono un quadro complessivo dell’andamento epidemiologico dell’epidemia in Piemonte in lieve riduzione, con un’incidenza (329.6 casi per 100.000 abitanti) che risulta inferiore alla settimana precedente (343.9 casi per 100.000 abitanti);
2. dal 22 al 31 marzo, dopo cinque settimane aumento, risultano in calo sia il numero dei nuovi casi segnalati per giorno al sistema di sorveglianza integrata COVID-19 dell’Istituto Superiore di Sanità (14.210 vs 15.348; -7.4%) sia quello relativo al flusso della Protezione Civile (14.702 vs 15.436; -4.8%);
3. gli indicatori settimanali di processo sulla capacità di accertamento diagnostico, indagine e gestione dei contatti presentano valori minori di quelli della settimana precedente relativamente alla percentuale di positività dei tamponi (scende da 14.2% a 13.8%), mentre si allunga, passando da 5 a 6 giorni, il tempo mediano tra la data di esordio dei sintomi e la data di diagnosi;
4. i valori dell’Rt, sia puntuale sia medio, si riducono rispetto alla settimana precedente passando rispettivamente da 1.17 a 0.96 quello puntuale e da 1.16 a 0.98 quello medio degli utili 14 giorni. L’Rt puntuale risulta significativamente inferiore a 1 (CI: 0.94-0.98);
5. nella settimana in osservazione, si registra una lieve crescita del numero dei focolai attivi mentre si riducono i nuovi e i casi non collegati a catene di trasmissione nota. Risulta entro soglia nel mese di marzo l’indicatore sul personale dedicato alle attività di contact-tracing (3.4 per 10.000 abitanti; soglia 1 per 10.000); quello che misura la quota di casi positivi con indagine epidemiologica per la ricerca dei contatti stretti effettuata regolarmente risulta inferiore (96.6%) a quello rilevato a febbraio (98.7%);
6. risultano oltre soglia i valori degli indicatori attinenti all’impatto dell’epidemia sui servizi sanitari e assistenziali, attestandosi al 59% (55% la settimana precedente) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva e al 66% (61% la settimana precedente) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica;
RILEVATO che, per quanto riguarda gli ambienti di lavoro e quindi la tutela dei lavoratori, sono già operanti idonei protocolli nazionali sulla sicurezza del lavoro nonché le prescrizioni più cautelative adottate dalle singole aziende o categorie di aziende, con conseguente operatività delle idonee misure a presidio della salute individuale e collettiva;
DATO ATTO che l’articolo 1, comma 14, del citato decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, prevede che “le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali”;
DATO ATTO che il Consiglio dei ministri ha assunto il 31 gennaio 2020, il 29 luglio 2020, il 7 ottobre 2020 e il 13 gennaio 2021 le deliberazioni con le quali è stato dichiarato e prorogato al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
RITENUTO che il contesto epidemiologico piemontese presenti positivi effetti dovuti all’attività di prevenzione e contenimento;
RITENUTO altresì che sia opportuno continuare ad ispirarsi alla cautela considerando la situazione emergenziale che impedisce attualmente il ritorno a situazioni di normalità;
DATO ATTO che con D.G.R. n. 1-2907 del 20 febbraio 2021, “Nuove indicazioni operative per la gestione dell’ingresso e del rientro in Italia dall’estero”, la Giunta regionale ha fornito specifiche indicazioni in materia;
DATO ATTO che il citato Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 26 del 23 febbraio 2021 contiene disposizioni in merito a segnalazioni dovute da chi fa rientro dall’estero sul territorio della Regione Piemonte, sulla base delle disposizioni contenute nella citata D.G.R. n. 1-2907 del 20 febbraio 2021, prorogate fino al 6 aprile 2021 dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 37 del 5 marzo 2021;
RILEVATO che il citato D.P.C.M. del 2 marzo 2021 ha confermato, seppure in un ambito più limitato, quanto già contenuto nei precedenti analoghi DD.P.C.M., in merito alla esplicita previsione della possibilità di valutazioni di intervento da parte delle singole Regioni;
RILEVATO che il citato D.P.C.M. del 2 marzo 2021 conferma ulteriori misure di contenimento su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto;
PRESO ATTO che, in esito all’ordinanza del Ministro della Salute del 26 marzo 2021, si continuano ad applicare alla Regione Piemonte - oltre alle misure previste sull’intero territorio nazionale - le ulteriori misure di contenimento del contagio di cui al Capo V (Misure del contenimento del contagio che si applicano in Zona rossa) del D.P.C.M. del 2 marzo 2021;
RILEVATO altresì che le disposizioni contenute nel citato D.P.C.M. del 2 marzo 2021 sono efficaci dal 6 marzo 2021 fino al 6 aprile 2021;
ASSUNTO quali specifiche valutazioni della compatibilità delle misure definite nel presente decreto con l’andamento della situazione epidemiologica del territorio piemontese il parere del 1 aprile 2021 dei Responsabili dei Settori regionale Emergenza Covid 19 e Prevenzione e Veterinaria che, preso atto che sulla base di quanto riportato nel Report settimanale Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020) relativo alla settimana 22 - 28 marzo 2021 e dei dati forniti dal SEREMI, ai fini di massima precauzione con finalità preventiva di igiene pubblica, indica quanto segue:
• il quadro epidemiologico, che pure mostra alcuni segnali di miglioramento, evidenzia ancora il persistere di elevato contagio, per il quale si rendono necessarie tutte le misure di contenimento da attuare in questi casi, per altro in sintonia con le indicazioni ministeriali in materia;
• al fine di contenere il contagio, evitando in particolare possibili assembramenti ed omissioni di cautele igienico-sanitarie, nelle more dell’entrata in vigore delle disposizioni del decreto nazionale relativo alle Regioni in “Zona rossa”, tenuto altresì conto delle misure restrittive già in vigore in Regione Piemonte, si indicano i seguenti provvedimenti di ulteriore cautela, per non vanificare gli sforzi di igiene pubblica in corso:
o non è consentito l’ingresso da fuori regione per recarsi presso le abitazioni diverse da quella principale nelle giornate dal 1 aprile al 6 aprile 2021;
o per evitare assembramenti, sono chiusi gli spazi commerciali di maggiori dimensioni dalle ore 13,00 del 4 aprile 2021 alle ore 24,00 del 5 aprile 2021;
DATO ATTO che nel corso della riunione del 26 novembre 2020 con la partecipazione dei Prefetti, dei Presidenti delle Province e dei Sindaci dei Comuni capoluogo, nonché delle associazioni che rappresentano i Comuni, si è convenuto che la disamina delle problematiche relative ad eventuali misure per prevenire situazioni di assembramento nonché i controlli relativi siano valutate, come proposto dagli stessi Prefetti, in seno ai singoli Comitati Provinciali per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, in considerazione della specificità che le singole situazioni territoriali potranno presentare;
RITENUTO pertanto che quanto sopra esposto ben delinei le condizioni di necessità ed urgenza necessarie alla tutela della sanità pubblica;
ACQUISITA l’intesa con le associazioni di rappresentanza degli Enti locali ANCI, ANPCI, UNCEM, UPI, ALI e con i Presidenti di Provincia ed i Sindaci dei Comuni capoluogo del Piemonte;
INFORMATE le Associazioni di categoria;
INFORMATI preventivamente i Prefetti del Piemonte;
INFORMATI i Capigruppo del Consiglio Regionale del Piemonte;
SENTITO l’Assessore alla sanità della Regione Piemonte;
INFORMATA la Giunta regionale ed ottenuta la relativa condivisione;
 

ORDINA

che, ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica, e tenuto conto delle misure già disposte con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, ferma restando l’applicazione alla Regione Piemonte degli articoli compresi nel Capo V (Misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona rossa) del D.P.C.M. del 2 marzo 2021, nel territorio regionale si adottino le seguenti misure:
1. nelle giornate del 2, 3, 4 e 5 aprile 2021, nel territorio regionale, sono consentiti gli spostamenti solo delle persone residenti in Piemonte verso abitazioni diverse da quella principale (le cosiddette “seconde case”); nelle medesime giornate, per le persone non residenti nella Regione Piemonte, sono vietati gli ingressi e gli spostamenti verso le seconde case, salvi motivi di salute, di lavoro, di studio oppure comprovate e gravi situazioni di necessità o di indifferibilità documentata;
2. dalle ore 13,00 di domenica 4 aprile 2021 fino alle ore 22,00 di lunedì 5 aprile 2021, fatte salve le farmacie, parafarmacie, tabaccherie, edicole, presidi sanitari, sono chiusi tutti gli esercizi commerciali presenti:
o nelle grandi strutture di vendita, la cui superficie di vendita è superiore a mq. 1.500 nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti o con superficie di vendita superiore a mq. 2.500 nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
o nelle medie strutture di vendita, la cui superficie di vendita è compresa tra mq. 151 e mq. 1.500 nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti o con superficie tra mq. 251 e mq. 2.500 nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
3. il mancato rispetto delle misure previste dal presente Decreto, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, è sanzionato secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge 22 maggio 2020, n. 35;
SI RACCOMANDA
ai Sindaci dei Comuni piemontesi di intensificare la vigilanza presso parchi, piazze e, comunque, nei luoghi di possibile aggregazione, al fine impedire rischiosi fenomeni di assembramento.
Il presente decreto ha efficacia dalla data di assunzione sino al 5 aprile 2021.
INFORMA il Ministro della salute ai sensi del decreto-legge n. 33 del 16 maggio 2020.
Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.
 

Alberto Cirio