Categoria: 2009
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Tipologia: Accordo II livello
Data firma: 8 luglio 2009
Validità: 01.01.2009 - 31.12.2012
Parti: Airest Srl e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil e RSA
Settori: Commercio, Turismo, Airest srl
Fonte: FISASCAT-CISL

Sommario:

 Premessa
1) Relazioni industriali
2) Ambiente e sicurezza
3) Premio di risultato
4) Normativa aziendale
4.1 Mensa
4.2 Riposi
4.3 Turni
4.4 Ferie
4.5 Permessi retribuiti (ROL)
4.6 Pausa
 4.7 Domeniche
4.8 Malattia
4.9 Infortunio
4.10 Parcheggio
4.11 Maggiorazioni orarie
5) Superminimo collettivo
6) Organizzazione del lavoro
7) Validità e durata
Allegati
Allegato 1 Sistema di Calcolo Premio di Produzione Airest e EIite3
Allegato n. 2

Accordo contrattazione di secondo livello

In data 8 luglio 2009 presso la sede di Confindustria Venezia, Airest Srl [...] assistita da Confìndustria Venezia [...] e le Organizzazioni Sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil [...] unitamente alle Rappresentanze Territoriali e alle RSA hanno definito i contenuti di una nuova contrattazione nazionale di secondo livello che viene introdotta nella società Airest e Elite Tre (di seguito complessivamente denominate Airest) ed applicata a tutto il personale, ivi compreso quello di società successivamente incorporate, a cui viene applicato il CCNL per i dipendenti da aziende del settore turismo, secondo le specificità concordate di seguito.
[...]
In questo ambito Airest ribadisce l'applicazione ai propri dipendenti del CCNL per i dipendenti da aziende del settore turismo (Confcommercio) e di aderire a enti bilaterali e fondi previdenziali, sanitari e assistenziali ivi previsti.

1) Relazioni industriali
1.1 Le Parti confermano la validità dell'attuale modello di relazioni sindacali, improntato al coinvolgimento, al dialogo ed alla partecipazione concordano di incontrarsi almeno una volta all'anno, e comunque su richiesta di una delle parti, per illustrare alle organizzazioni sindacali nazionali l'andamento dell'azienda con particolare riferimento a:
[...]
4. livelli occupazionali e distribuzione dell'organico per aree geografiche e tipologie contrattuali
5. progetti formativi e di valorizzazione delle risorse umane
[...]
7. informativa relativa alle acquisizioni operate dal gruppo Airest.
Con riferimento al punto 5 di cui sopra le Parti concordano di costituire un Commissione Paritetica Nazionale di 6 componenti (3 di designazione sindacale e 3 di designazione aziendale) ai fine di valutare le azioni formative e di sviluppo inerenti all'introduzione della figura del Responsabile di Servizio all'interno dei Punti Vendita.

1.2 Fermi restando i principi comuni generali di indirizzo gestionale in materia di orario di lavoro, ferie, riposi e considerando la peculiarità dell'attività e la capillare distribuzione sul territorio nazionale le parti convengono che, qualora richiesto dalle Rappresentanze Sindacali, saranno demandate alle strutture territoriali i confronti relativi alle eventuali specificità sulle seguenti materie:
1. particolare distribuzione e controllo dell'orario di lavoro
2. lavoro notturno e sue modalità
3. gestione della flessibilità
4. mercato del lavoro (diverse tipologie contrattuali utilizzate, valutazione utilizzo delle forme contrattuali previste dal CCNL)
5. Ristrutturazioni e interventi di ripristino o manutentivi sui singoli locali con particolare riferimento agli eventuali impatti in termini occupazionali
Tali tematiche saranno oggetto di confronti locali presso le singole filiali.
A tali confronti parteciperanno le strutture territoriali e le RSA/RSU, ove presenti,

1.3 Confermando quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e contrattuali in materia di permessi sindacali, le parti convengono che qualora venga istituito un Coordinamento Nazionale con compiti di trattazione di tematiche a carattere nazionale, verrà istituito un monte ore di permessi retribuiti dedicato pari a 162 ore totali all'anno da suddividersi tra i componenti del Coordinamento con accumulo e trascinamento all'anno successivo delle ore non usufruite nell'anno precedente.
Tali permessi, aggiuntivi a quelli previsti da disposizioni di legge e CCNL, saranno usufruiti con le medesime modalità di godimento dei permessi sindacali retribuiti e saranno utilizzati esclusivamente da coloro che saranno formalmente nominati membri del Coordinamento. A tal riguardo entro il mese di febbraio di ogni anno le OOSS comunicheranno alla Società il nominativo dei rappresentanti sindacali facenti parte del Coordinamento, in ragione di uno per sigla, eleggibili alla fruizione del monte ore come sopra definito. Al Coordinamento saranno demandati confronti in tema di:
1. sicurezza personale (anticrimine)
2. dignità personale
3. formazione e qualificazione del personale
4. pari opportunità

1.4 Ai lavoratori che partecipano alle assemblee sindacali fuori dell'orario di lavoro compete il corrispondente trattamento economico sino a un massimo di 10 ore annue. La presenza deve essere giustificata con la timbratura in entrata e uscita. Oltre a quanto qui esplicitato null'altro sarà dovuto dalla Società al singolo lavoratore in ragione della sua partecipazione all'assemblea.

2) Ambiente e sicurezza
Nell'ambito di una corretta e compiuta applicazione delle norme in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro come previste dal CCNL e dal DLgs 9.4.2008 n. 81, le parti convengono che ad ogni Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza saranno riconosciuti permessi retribuiti nella misura di 40 ore anno per l'espletamento delle specifiche attività di competenza. Ai sopra menzionati RLS saranno riconosciuti i percorsi formativi così come previsti dalla legge, accordi interconfederali e CCNL. Si concorda per l'istituzione di un Coordinamento Nazionale degli RLS in ragione di tre unità in rappresentanza delle aree geografiche nazionali. In loro favore viene istituito un monte ore di permessi retribuiti pari a 48 ore totali annue da suddividersi tra i componenti del Coordinamento.
Al medesimo Coordinamento saranno demandati confronti in tema di applicazione a livello aziendale delle normative in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

4) Normativa aziendale
Le parti convengono di adeguare in modo omogeneo vari istituti, normativi e retributivi, come di seguito specificato

4.2 Riposi:
Fermo restando quanto previsto dagli accordi vigenti e dal CCNL, eventuali specificità o flessibilità saranno discusse tra le parti a livello territoriale o di sito produttivo.

4.3 Turni:
La programmazione dei turni mensili sarà esposta nei punti vendita con un preavviso minimo di due settimane.

4.6 Pausa:
Per quanto riguarda la pausa retribuita pari a 30 minuti e limitatamente ai punti di vendita, viene applicato quanto previsto nel Dlgs. 66/2003 art. 8, in funzione delle necessità tecnico - organizzative del singolo punto vendita e deve essere sempre preventivamente autorizzata dal proprio superiore. A livello di singola unità produttiva saranno definite specifiche modalità applicative.
Per i lavoratori con contratto a tempo parziale la pausa sarà riproporzionata all'effettivo orario di lavoro secondo lo schema seguente:

Orario di lavoro giornalieroDurata pausa retribuita
4 ore
Da 4,01 a 6 ore
Oltre le 6 ore
15 minuti
20 minuti
30 minuti

Il godimento della pausa non potrà avvenire in coincidenza dei momenti di picco dell'attività dei punti vendita e in ogni caso non potrà iniziare o terminare in coincidenza dell'inizio e della fine del lavoro giornaliero comportando una riduzione dell'orario di lavoro stesso.
Le parti riconoscono che nel disciplinare quanto previsto nel paragrafo "Pausa" hanno inteso anche regolamentare e indennizzare oltre alla pausa pasto, anche il tempo di vestizione e svestizione di tutto il personale dipendente.

6) Organizzazione del lavoro
[...]
L'Azienda garantirà una equilibrata rotazione delle mansioni e dei carichi di lavoro per tutti gli addetti di 5° livello operatori Multiservizio in funzione dell'organizzazione del lavoro delle singole unità produttive.